DOCUMENTO DI OSSERVAZIONI DI AERANTI-CORALLO NELL’AMBITO DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA, DI RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE E DI CONTRASTO AI DISCORSI D’ODIO (allegato A alla delibera n.292/22/CONS)
A) Premessa
Le imprese radiotelevisive locali di Aeranti-Corallo sono particolarmente attente alla scelta dei contenuti nell’ambito della propria programmazione audiovisiva, al fine (i) del rispetto della dignità della persona, (ii) di evitare discriminazioni di razza, religione, sesso e nazionalità, (iii) di tutelare i minori e (iv) di evitare l’istigazione alla violenza e all’odio.
In tale contesto Aeranti-Corallo:
a) ha sottoscritto, in data 4 giugno 2002, il Codice di autoregolamentazione in materia di televendite, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002;
b) ha sottoscritto, in data 29 novembre 2002, il Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in tv, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002;
c) ha sottoscritto il Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo ai sensi della normativa sulla par condicio (art. 11 quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313), recepito dal Decreto del Ministro delle Comunicazioni 8 aprile 2004;
d) ha sottoscritto il Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi di cui al decreto del Ministro delle Comunicazioni 21 gennaio 2008, n. 36;
e) ha sottoscritto, in data 21 maggio 2009, il Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive;
f) ha sottoscritto con il Consiglio Regionale del Lazio, la Giunta Regionale del Lazio e il Corecom del Lazio, il protocollo di intesa “Donne e Media” per promuovere una rappresentazione rispettosa dell’identità femminile nell’ambito dell’informazione e della comunicazione della Regione Lazio;
g) ha sottoscritto con la Regione Emilia Romagna e il Corecom Emilia Romagna, in data 25 marzo 2014, il protocollo d’intesa “Donne e Media” per promuovere una rappresentazione rispettosa del genere femminile nell’ambito dell’informazione e della comunicazione;
h) ha partecipato ai lavori del Tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali, istituito presso l’Agcom.
Si rileva, altresì, che le espressioni o discorsi d’odio (hate speech), non avvengono, normalmente, sui media tradizionali (tv, radio, carta stampata), bensì avvengono tramite il web, spesso a causa di notizie diffuse senza la intermediazione operata dai giornalisti (cioè di comunicazione, non prodotta dalla mediazione giornalistica, che raggiunge il pubblico attraverso i social, i blog e altri mezzi di cui dispone il web).
B) La liberta’ di manifestazione del pensiero
La libertà di manifestazione del pensiero è un diritto riconosciuto negli ordinamenti democratici.
L’art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 stabilisce:
“Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere”.
L’art. 21 della Costituzione Italiana stabilisce, tra l’altro:
“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.”.
E ancora:
“Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni”.
Dall’art. 21 della Carta Costituzionale derivano i seguenti principi:
– i soggetti titolari del diritto sono “tutti”, sia in forma singola che in forma collettiva;
– il diritto include la manifestazione di opinioni in qualunque forma e senza limitazioni, salvo che si pregiudichino dei valori costituzionali;
– sussiste il diritto (cosiddetto “diritto negativo”) a non manifestare pensieri e opinioni contro la propria volontà; i limiti a tale libertà negativa sussistono qualora gli stessi si rendano necessari per garantire l’ordine pubblico;
– sussiste la libertà di informare che comprende il diritto di cronaca, il diritto di critica e il diritto di satira;
– sussiste la libertà di essere informati. La stessa si basa sul concetto di pluralismo informativo, cioè sulla possibilità di accedere ad una pluralità di punti di vista e di opinioni.
La libertà di informare e la libertà di essere informati danno luogo al cosiddetto “diritto all’informazione”.
La giurisprudenza comunitaria ha affermato in più occasioni che la libertà di espressione è una delle condizioni di base per il progresso della società democratica e per lo sviluppo di ciascun individuo.
E’ comunque corretto che questa libertà abbia dei limiti.
Tali limiti possono essere ovviamente imposti solo dalla legge e devono trovare fondamento in precetti e principi costituzionali o espressamente dichiarati o comunque riconducibili alla Corte Costituzionale.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 9 del 19 febbraio 1965 ha affermato, nella relativa motivazione, tra l’altro, quanto segue:
“La libertà di manifestazione del pensiero è tra le libertà fondamentali proclamate e protette dalla nostra costituzione, una di quelle anzi che meglio caratterizzano il regime vigente dello Stato, condizione com’è del modo di essere e dello sviluppo della vita del Paese in ogni suo aspetto culturale, politico, sociale. Ne consegue che limitazioni sostanziali di questa libertà non possono essere poste se non per legge (riserva assoluta di legge) e devono trovare fondamento in precetti e principi costituzionali, si rinvengano essi esplicitamente enunciati nella Carta Costituzionale o si possano, invece, trarre da questa mediante la rigorosa applicazione delle regole della interpretazione giuridica”.
C) L’esercizio del diritto di cronaca da parte dei conduttori dei programmi radiotelevisivi
Si ritiene che il Regolamento in esame debba, comunque, consentire il diritto di cronaca inteso come il diritto alla narrazione dei fatti, rivolta alla collettività.
Al riguardo si osserva che, a partire dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione 18 ottobre 1984, n. 5259, la giurisprudenza ha affermato che la cronaca si configura correttamente esercitata quando concorrono: (i) la verità dei fatti (oggettiva e “putativa”); (ii) l’interesse pubblico alla notizia; (iii) la continenza formale, cioè la corretta e civile esposizione dei fatti.
In presenza di tali requisiti deve essere consentito il diritto di cronaca senza la previsione di ulteriori limitazioni per il conduttore dei programmi radiotelevisivi. Non si condivide, pertanto, il tenore dell’art.3, comma 2 dello schema di provvedimento che sembra voler introdurre criteri diversi rispetto a quelli definiti dalla giurisprudenza.
D) Sanzioni in materia
L’art. 1 della legge 689/1981 e successive modificazioni (intitolato “Principio di legalità”) stabilisce che nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commessa violazione.
Sussiste, pertanto, in materia di previsione delle sanzioni amministrative, una riserva di legge, con la conseguenza che l’illecito amministrativo può essere sanzionato esclusivamente ad opera di una legge.
Al riguardo si osserva che l’art. 30, comma 2 del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, nel prevedere il sistema sanzionatorio in materia, stabilisce, tra l’altro, che, nei casi di inosservanza delle disposizioni di cui al Regolamento Agcom oggetto della presente consultazione si applicano le sanzioni previste dall’art. 67, comma 1, lettera q), e comma 2, lettera g) dello stesso Decreto Legislativo. Diversamente l’art.8 dello schema di provvedimento in esame stabilisce la sanzione da 30mila euro a 600mila euro senza contestualmente esplicitare la riduzione ad un decimo espressamente prevista dall’art. 67, comma 5 del Decreto Legislativo, per gli esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale.
E) Disparità di trattamento tra i FSMA e i fornitori di piattaforme di condivisione di video
La previsione di un impianto regolamentare riferito ai soli FSMA (riservando ad un momento successivo la regolamentazione per i fornitori di piattaforme di condivisione video) comporta, a nostro parere, una evidente disparità di trattamento che non trova alcuna giustificazione.
F) Modalità di regolamentazione della materia
Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto si ritiene che l’Agcom dovrebbe mantenere l’impianto della delibera n.157/19/CONS estendendo ai fornitori di piattaforme di condivisione video gli stessi effetti previsti da tale delibera per i servizi di media audiovisivi e radiofonici.
Aeranti-Corallo
(Avv. Marco Rossignoli)
(Roma, 29 settembre 2022)