DOCUMENTO DI RIFLESSIONE E DI PROPOSTA PER LA TUTELA DEI MINORI NELLA PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA DI FILM IN PRIMA SERATA
Approvato dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori nella riunione plenaria del 4 novembre 2003
Premessa
I primi mesi di lavoro del comitato hanno, tra gli altri, evidenziato come la programmazione dei film in prima serata da parte delle emittenti televisive rappresenti uno degli elementi di massima criticità nell’interpretazione del codice e nella sua conseguente applicazione. Si è pertanto resa necessaria una riflessione ulteriore rispetto al documento del 15 luglio orientata ad individuare, ove possibile, dei criteri, delle linee guida che consentano alle singole sezioni del comitato di lavorare in modo proficuo ed unitario, ma che soprattutto diano gambe ad un’azione di prevenzione che è operazione culturale di ampio respiro portando il Comitato stesso e le emittenti a condividere alcune riflessioni al fine di portare il tema della tutela dei minori sempre piu’ presente nelle scelte di programmazione televisiva.
Il documento che segue, si pone all’attenzione del Comitato nel segno di work in progress perfettibilità e verificabilità dei criteri e delle linee guida indicate dallo stesso, ne costituiscono infatti la premessa irrinunciabile.
Lungi dal pensare pertanto ad indicazioni definitive e definitorie, le riflessioni emerse e le proposte conseguenti vogliono rappresentare il punto di sintesi che le diverse sensibilità e professionalità, presenti in questa commissione, hanno ritenuto possano costituire elementi propositivi e condivisi nella programmazione filmica dalle emittenti, cui spetta darsi criteri al riguardo (Codice di autoregolamentazione; art. 2.4 Le imprese televisive, oltre al pieno rispetto delle leggi vigenti, si impegnano a darsi strumenti propri di valutazione circa l’ammissibilità in televisione dei film…). Si tratta dunque di un documento di indirizzo rivolto alle emittenti che ne potranno tenere conto, sia attraverso iniziative delle singole Aziende (adozione di criteri valutativi condivisi), sia attraverso iniziative congiunte (come ad esempio aggiornamenti e integrazioni del Codice medesimo) nello spirito dell’autoregolamentazione,ma comunque in azione sinergica e di costante confronto con lo stesso Comitato.
Com’è noto il Codice, sancendo nello spirito e nelle premesse il diritto prevalente del minore, prevede al punto 2.1. il principio, valido per la fascia della televisione per tutti, che tale programmazione “pur nella primaria considerazione degli interessi del minore, deve tener conto delle esigenze dei telespettatori di tutte le fasce d’età nel rispetto dei diritti dell’utente adulto…” nonché, al punto 2.4. impegna le aziende a darsi strumenti propri di valutazione per l’ammissibilità in tv dei film a tutela dei minori con la possibilità di prevedere anche programmi prevalentemente destinati ad un pubblico adulto, purché con adeguati annunci. Successivamente, la delibera del 15 luglio scorso del Comitato ha stabilito che: 1. la scelta di programmazione dei film attiene alla responsabilità delle emittenti considerando il nullaosta requisito necessario ma non sufficiente; 2. il sistema di segnalazione non può essere considerato un lasciapassare universale; 3. gli strumenti di valutazione dovranno essere approfonditi.
Alla luce di queste premesse il punto di partenza del presente documento è dunque fondato sul presupposto che se, da una parte, non è ammissibile la programmazione di film in prima serata senza alcun criterio ma unicamente trincerandosi dietro il rispetto dei sistemi di segnalazione e avvertimento, al tempo stesso, la stessa fascia di programmazione non può essere esclusivamente ed integralmente diretta in modo specifico ad un pubblico di minori. Obiettivo principale del presente documento è dunque quello di suggerire alcune indicazioni affinché, con maggiore consapevolezza e trasparenza da parte delle emittenti ma anche con criteri di giudizio piu’ formalizzati ed omogenei da parte del Comitato, si possano conciliare – sempre nella primaria considerazione dovuta gli interessi dei minori – queste due esigenze in apparente contrasto.
A tal fine si sono individuate alcune linee guida relative ai criteri di valutazione, agli strumenti di riferimento e alle modalità di gestione e programmazione che rappresentino l’avvio di una fase nuova che dovrà essere periodicamente verificata nell’efficacia a tutela del minore e, conseguentemente, aggiornata e integrata con il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del Comitato.
Metodologia
Si può intendere per criterio “la regola, principio che si assume come norma di giudizio o dell’agire: adottare, seguire un criterio, criterio di condotta, pratico”; mentre per criterologia s’intende “la parte della filosofia che si occupa della validità dei giudizi, specialmente di quello che discrimina il vero dal falso”.
All’interno del Gruppo di lavoro tali definizioni sono state valutate in un modo piu’ esteso, considerando i criteri in relazione ai comportamenti e quindi intendendo che un qualunque comportamento che applichi un criterio dovrà comunque agire all’interno di una fascia o di un ventaglio di possibilità i cui confini sono delimitati dal criterio stesso.
Il gruppo ha considerato la presentazione di un elenco di criteri come un’attiva promozione di riflessioni (culturali, educative, sociali).
E’ emerso abbastanza chiaramente come non si possa immaginare che sia possibile inserire all’interno di mentalità, così condizionate culturalmente da una visione prettamente adulta, un’improvvisa e convinta attenzione verso una fascia sociale “non rappresentativa, né rappresentata” come sono ancora i minori, se non attraverso un processo che dovrà essere innanzitutto culturale. Il cambiamento di mentalità e di approccio al mondo dei minori andrà realizzato attraverso il confronto, la verifica, il desiderio di raggiungere un fine comune che è quello di tutelare i minori e che avrà bisogno necessariamente di un suo tempo.
E’ anche per queste considerazioni, che si ritiene che il ruolo di controllo e di contestazione del Comitato, in caso di non rispetto delle emittenti di quanto indicato negli articoli e nello spirito del Codice di autoregolamentazione, resterà un compito importante, necessario e delicato.
A) Criteri di valutazione
Occorre innanzitutto precisare che i criteri individuati non vogliono, né possono rappresentare in alcun modo singoli punti di valutazione in base ai quali giudicare meccanicamente l’ammissibilità o l’inammissibilità di un film in prima serata in relazione alla tutela dei minori. Essi invece devono essere considerati unitariamente, come una sorta di griglia di riflessione, in base alla quale individuare, nell’esame complessivo dei fattori indicati e insieme agli strumenti di riferimento successivi, gli eventuali aspetti problematici per valutare, se, quando e come programmare il film considerato e, contemporaneamente, con quali modalità ed interventi collocarlo in palinsesto e come gestire la sua programmazione.
- Un primo elemento di valutazione riguarda il fatto che in nessun modo i temi cruciali della violenza, sessualità e del turpiloquio, soprattutto se la trattazione di tali temi riguarda forme esasperate ed esplicite, possono costituire il tema fondamentale dell’opera cinematografica programmata in prima serata.
- Un secondo elemento di valutazione riguarda la presenza e la partecipazione dei minori e le loro modalità di rappresentazione in situazioni problematiche.
- Un terzo elemento di valutazione riguarda il contesto narrativo della storia, il linguaggio utilizzato, l’ambientazione e il livello di coinvolgimento emotivo innescato.
- Un quarto elemento di valutazione riguarda il messaggio veicolato dal film, i modelli proposti e la positività complessiva.
- Un quinto elemento di valutazione, infine, riguarda l’esame dei singoli contenuti e delle situazioni rappresentate, soprattutto con riferimento ai temi cruciali citati della violenza, della sessualità e del turpiloquio rispetto alla congruità, alla gratuità e alla funzionalità in relazione al contenuto del film.
L’insieme di tali elementi di valutazione dovrà quindi fare emergere un complessivo giudizio relativo alla problematicità del film esaminato e, quindi, orientare le conseguenti decisioni in merito alla collocazione oraria del film e agli interventi di gestione relativi.
In ogni caso si ritiene che la programmazione in prima serata di film che contengano – rispetto ai cinque punti illustrati – significativi livelli di problematicità debbano rappresentare un elemento di eccezionalità ed occasionalità nel palinsesto complessivo delle emittenti e non debbano invece costituire situazioni di programmazione sistematica e ripetitiva.
Infine, un elemento sul quale la Commissione ritiene si debba operare un approfondimento è rappresentato dal cosiddetto “valore artistico” dell’opera (autori, registi, attori, ecc.) che, in mancanza di requisiti oggettivi (quali, ad esempio, premi e riconoscimenti internazionali), potrebbe effettivamente introdurre eccessivi elementi di arbitrarietà.
B) Strumenti di riferimento
Si tratta di alcuni strumenti che possono rappresentare un valido aiuto nella valutazione complessiva insieme ai criteri precedentemente illustrati. Anche in questo caso quindi, nessuno degli strumenti indicati come oggettivi ha valore esaustivo da solo, ma insieme possono concorrere a costruire una valutazione complessiva. Molto in questo senso, ad esempio, si è già detto e condiviso sul nulla osta per le sale cinematografiche che costituisce, da solo, un requisito necessario, ma non sufficiente, come bene recepisce il Codice. Gli strumenti di riferimento individuati possono essere:
- Nulla osta delle commissioni di revisione cinematografica ed eventuali riferimenti al verbale relativo al film preso in esame
- Guide professionali (ad es. guida cinematografica Mereghetti, Movie database, Acec, Popotus etc.)
- Criteri di programmazione all’estero (particolarmente nell’Unione Europea)
C) Interventi e modalità di gestione e programmazione dei film
Sulla base delle scelte effettuate, in base agli elementi di valutazione e agli strumenti di riferimento, potranno essere individuati ed applicati gli interventi per la messa in onda del film. Anche in questo caso non possono immaginarsi applicazioni automatiche ma, invece, dovrà essere individuata una modalità e interventi graduali e proporzionali alla eventuale problematicità del film programmato, proprio al fine di un efficace intervento culturale nell’aiutare gli adulti e le famiglie ad un uso corretto ed appropriato delle trasmissioni televisive. Sarà dunque, come è ovvio, responsabilità dell’emittente non solo la valutazione del film ma anche la sua gestione e la incisività degli strumenti adottati. Responsabilità che il Comitato dovrà successivamente valutare, nella sua azione istituzionale, in ottemperanza allo spirito e alla lettera del Codice nonché della presente riflessione.
Gli interventi di gestione e le modalità di programmazione possono riguardare:
- La promozione: promo solo al di fuori della fascia protetta, al di fuori dei programmi previsti per tutti, comunicati stampa e avvisi sui siti, sulla stampa specializzata, ecc.
- I sistemi di segnalazione: maggiore permanenza del segnale di attenzione e/o permanenza in prossimità e durante le scene piu’ problematiche sino ad arrivare alla permanenza continuativa anche approfondendo la portata della direttiva UE 1989/1997 art. 22, eventuale scritta d’avvertenza in sovrimpressione e relativa frequenza di passaggio, annunci prima del film fuori e dentro le trasmissioni precedenti, ecc.
- Gli interventi sul palinsesto: la programmazione immediatamente precedente, la programmazione contemporanea sulle altre reti, lo spostamento del film in altra fascia oraria, la predisposizione di speciali non promozionali ma contestuali rispetto al contenuto del film, ecc.
Conclusioni
In questa prima fase non vi è la concreta possibilità che l’elenco dei criteri possa essere inteso come elenco di regole. Pur nella consapevolezza dei limiti indicati, si ritiene che una attenta riflessione e valutazione delle decisioni prese se osservate per un determinato periodo, possano fornire elementi utili per meglio ridefinire i criteri anche in base alle esperienze acquisite.
E’ per questa ragione che il Gruppo ritiene che i criteri vadano verificati nel tempo: occorre considerare che il lavoro, che si è cercato di svolgere con serietà, attenzione e rispetto delle diverse e epistemologie ed appartenenze, oltre che agli interessi rappresentati dai componenti del gruppo stesso, avrà un suo reale valore se potrà avvalersi di un criterio di continuità affinché, ad intervalli definiti nel tempo e regolari possa valutare l’efficacia dei criteri proposti attraverso:
1. un’analisi a posteriori di quante denunce verranno presentate;
2. di quante richiederanno apertura e chiusura di un’istruttoria;
3. un’ulteriore analisi di alcuni films che, pur non avendo destato un’attenzione particolare, non abbiano risposto a quanto segnalato dal Codice di autoregolamentazione. Ciò consentirebbe di meglio individuare il livello di soglia di tolleranza che gli adulti considerano rispetto alla tutela dei minori di fronte alla tv.
Un tale lavoro effettuato nel tempo consentirebbe di poter valutare in termini qualitativi e quantitativi cosa è stato trasmesso dalle emittenti in prima serata e quali accorgimenti, correttivi proporre.