“Atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministero delle Finanze e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a.”
(pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 284, del 3 dicembre 1999)
IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate
Visto il disposto dell’art. 24, comma 19, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha prorogato a tutto il 31 dicembre 2000, la vigilanza della convenzione in essere tra il Ministero delle finanze e la Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata con decreto del Ministero delle finanze 23 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1989;
Visto il disposto dell’art. 24, comma 21, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con il quale e’ stato stabilito che, per il 1999 ed il 2000, i compensi ed i rimborsi spettanti alla Rai per l’attivita’ disciplinata dalla convenzione approvata con decreto del Ministero delle finanze 23 dicembre 1988, devono essere quantificati a seguito di specifica intesa fra le parti;
Visto il testo della citata convenzione stipulata il 23 dicembre 1988, approvata con decreto del Ministero delle finanze del 23 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1999;
Considerata la necessita’ di adeguare lo svolgimento di tutte le attivita’, rese dalla societa’ concessionaria, che comportino il trattamento di dati personali, alle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Considerate le innovazioni tecnologiche nell’ambito informatico e telematico e quelle normative intervenute dalla data di approvazione della convenzione ad oggi;
Ravvisata, di concerto con la Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a., l’opportunita’ di formalizzare in un apposito “Atto aggiuntivo alla convenzione” le intese attuative delle premesse sin qui riportate;
Acquisito l’avviso dal garante per la protezione dei dati personali, espresso con comunicazione prot. n. 9709 del 30 dicembre 1998;
Acquisito in via facoltativa il parere n. 526/99 espresso dal Consiglio di Stato, sezione terza, nell’adunanza del 13 aprile 1999;
Visti gli articoli 3 e 15 del decrto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto il proprio decreto prot. n. 104114 dell’11 giugno 1999, con il quale e’ stato delegato alla firma dell’atto aggiuntivo in parola, il direttore centrale per la riscossione;
E’ approvato l’allegato testo dell’atto aggiuntivo alla convenzione, di cui alle premesse, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
L’impegno di spesa derivante dalla convenzione come integrata e modificata dal presente atto, per il corrente esercizio, e’ stimabile, con riferimento sia al compenso per la collaborazione tecnica, sia ai rimborsi spese anticipate per conto dell’amministrazione, in L. 16.900.000.000.
L’onere gravera’ sulla competente unita’ previsionale del bilancio statale, capitolo 3461.
Il presente decreto sara’ registrato alla Corte dei conti.
Roma, 23 luglio 1999
Il direttore generale: Romano
Allegato
Premesso che l’art. 24, comma 21, della legge 27 dicembre 1997, n.449, ha stabilito che, per il 1999 ed il 2000, i compensi ed i rimborsi spettanti alla Rai per l’attivita’ disciplinata dalla convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1988, devono essere quantificati a seguito di specifica
intesa fra le parti;
Considerata la necessita’ di adeguare lo svolgimento di tutte le attivita’ che comportino il trattamento di dati personali, alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e tenuto conto dell’esperienza acquisita, della capacita’ e della affidabilita’ dimostrate dalla Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a. – Direzione produzione abbonamenti e attivita’ per le pubbliche amministrazioni, durante la vigenza della citata convenzione;
Considerate le innovazioni tecnologiche nell’ambito informatico e telematico e quelle normative, intervenute dalla data di approvazione della convenzione ad oggi;
Covengono quanto segue, in ordine alla convenzione tra il Ministero delle finanze e la Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata con decreto del Ministero delle finanze 23 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1989, di seguito denominata brevemente “convenzione”.
“Art. 1. – L’amministrazione finanziaria – Urar-TV di Torino designa la Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a. – Direzione produzione abbonameni e attivita’ per le pubbliche aministrazioni, quale responsabile, ai sensi dell’art. 1, comma secondo, lettera e) e dell’art. 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, del trattamento dei dati contenuti nell’archivio informatico risultante dal ruolo magnetico di tutti gli abbonati ad uso privato alla televisione e alle radioaudizioni, residenti sul territorio nazionale e del trattamento dei dati relativi ai cittadini maggiorenni, contenuti negli archivi dei soggetti, di cui all’art. 2, comma quinto, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ed all’art. 3, comma undicesimo, e seguenti, del decreto 29 marzo 1991, n. 103, convertito nella legge 1giugno 1991, n. 166, da questi forniti, anche su richiesta della Rai per conto dell’amministrazione finanziaria – Urar-TV.
La Rai-Radiotelevisione italiana, anche avvalendosi di tutti gli strumenti informatici, procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dall’amministrazione finanziaria – Urar-TV che, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e delle norme contenute nella presente convenzione.
La Rai-Radiotelevisione italiana individua, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 675/1996, per iscritto gli addetti incaricati di compiere le operazioni necessarie per l’adempimento di quanto previsto nella presente convenzione.
La societa’ concessionaria utilizza i dati e gli elementi acquisiti in ragione dei compiti svolti in esecuzione della presente convenzione, per la realizzazione delle attivita’ di cui all’art. 18 della legge 14 aprile 1975, n. 103, per lo svolgimento dei concorsi a premio riservati agli abbonati e di altre iniziative analoghe volte a
sviluppare l’utenza televisiva e a contribuire al recupero dell’evasione in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di tutela dei dati personali.
La Rai-Radiotelevisione italiana redige periodicamente una relazione per l’amministrazione finanziaria – Urar- TV sulle modalita’ con cui siano stati effettuati i trattanenti svolti in ottemperanza della presente convenzione.
La societa’ concessionaria riceve periodicamente dall’Urar- TV i dati personali dei soggetti che non risultano titolari di abbonamento radiotelevisivo e, per conto dello stesso Urar-TV, ma a proprio nome e spese invia loro comunicazoni contenenti l’indicazione degli obblighi discendenti dalla detenzione di apparecchi radiotelevisi e dei vantaggi conseguenti alla regolarizzazione spontanea.
La societa’ concessionaria comunica all’Urar-TV i risultati, comprensivi dei dati personali aggiornati dei soggetti contattati e di coloro i quali hanno fornito risposta alla comunicazione della attivita’ di cui al precedente comma.
Con l’osservanza degli obblighi di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, la societa’ concessionaria svolgera’, per conto dell’amministrazione finanziaria – Urar-TV, ogni ulteriore attivita’ utile al recupero dell’evasione”.
Nel medesimo art. 4, e’ abrogata l’ultima parte del secondo periodo del secondo comma.
Allo stesso art. 4 vengono aggiunti i seguenti commi:
“La societa’ concessionaria tiene aperto presso le sedi regionali uno sportello per fornire informazioni all’utenza per conto dell’Urar-TV, provvedendo inoltre ad allestire un servizio di risposta telefonica agli utenti anche mediante risponditori telefonici automatici.
Gli addetti allo sportello possono ricevere le dichiarazioni sostitutive di certificazione previste dagli articoli 3, comma decimo, della legge n. 127/1997 e 2 della legge n. 15/1968, nonche’ le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorieta’ di cui agli articoli 3, comma nono, della legge n. 127/1997 e 4 della legge n.15/1968″.
Nell’art. 13, secondo periodo, della convenzione, le parole “uffici del registro competenti per territorio” sono sostituite dalle seguenti: “Istituti vendite giudiziarie o ai notai ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 302,”.
Nell’art. 14, comma 1, della convenzione, la elencazione delle spese per le quali la societa’ concessionaria anticipa il pagamento per conto ell’amministrazione e’ integrata con le seguenti:
“l’affrancatura degli avvisi e dei preavvisi di pagamento;
l’esecuzione delle vendite;
la effettuazione delle insinuazioni fallimentari”.
Nell’art. 18 della convenzione i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:
“Per tutti i servizi prestati a favore dell’amministrazione finanziaria, specificati nel titolo secondo, compresi quelli svolti dalle strutture periferiche, compete alla societa’ concessionaria, a titolo di rimborso spese, il compenso di L. 5.500.000.000, oltre all’Iva, per l’anno 1999.
Nel corso dell’anno 1999 verranno riesaminati congiuntamente, anche alla luce delle innovazioni normative di cui alla legge 28 settembre 1998, n. 337, la organizzazione del servizio e le procedure di riscossione allo scopo di migliorarne l’efficienza e, in conseguenza, verra’ determinato l’ammontare dei rimborsi per l’anno 2000″.
Il presente atto e’ soggetto a registrazione a tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 de D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Roma, 17 giugno 1999
p. Il Ministro delle finanze
Dipartimento delle entrate
Befera
p. La Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a.
Il presidente
Zaccaria