DL Rilancio, le norme di interesse del settore radiofonico e televisivo locale

(22 maggio 2020)  E’ stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 21 alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio u.s. il decreto legge n. 34/2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno ala lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. “DL Rilancio”).

Tale decreto legge, che è attualmente passato all’esame del Parlamento per la relativa conversione in legge, contiene alcune norme di interesse del settore televisivo e radiofonico locale.

Fondo emergenze emittenti locali

Art 195. Viene prevista l’erogazione di un contributo straordinario di 50 milioni di euro per l’anno 2020 per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da Covid.19.

Il contributo è erogato alle radio e alle tv locali secondo i criteri previsti con decreti del Ministero dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell’effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l’anno 2019 approvate ai sensi del Dpr n. 146/2017.

Credito di imposta per gli investimenti pubblicitari su radio e tv locali

Art 186. Il c.d. “bonus pubblicità”, già modificato dal decreto “Cura Italia”, viene ulteriormente modificato. In particolare, per il solo anno 2020, il credito di imposta viene concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati entro il limite massimo di 60 milioni di euro.

Di questi, 20 sono destinati agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali.

Posticipazione pagamento imposte e contributi previdenziali

Art. 126. Il DL Rilancio posticipa al prossimo 16 settembre (anziché al 30 giugno, come originariamente previsto) il versamento delle ritenute, dell’Iva e dei contributi sospesi in occasione delle scadenze di pagamento del 16 aprile e del 16 maggio, con riferimento ai mesi di marzo e aprile,  per le imprese che hanno subito cali di fatturato di almeno il 33 per cento nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese nel 2019. I pagamenti potranno essere effettuati in un’unica soluzione oppure dilazionando quanto dovuto in quattro rate, sempre a partire dal 16 di settembre.

Cancellazione saldo e acconto Irap

Art. 24. La norma che prevede la cancellazione della rata di giugno dell’Irap (saldo e acconto) riguarda tutte le imprese e i lavoratori autonomi con fatturato sino a 250 milioni.

La norma prevede l’esenzione dal versamento del saldo Irap 2019 e della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto dell’Irap dovuta per il 2020 dalle imprese e i lavoratori autonomi con un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e dai lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi.

Rimane l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

Semplificazione delle procedure per cassa integrazione

Artt. 68 e 70. I datori di lavoro, in presenza di determinati requisiti, possono fruire della cassa integrazione per l’emergenza Covid-19 per una durata massima di 18 settimane, di cui 14 (rispetto alle 9 originariamente previste) per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 e quattro ulteriori dal primo settembre al 31 ottobre 2020.

Semplificata e velocizzata (all’art. 71) la procedura per la Cassa in deroga, in quanto il datore di lavoro potrà rivolgersi direttamente all’Inps (evitando il doppio passaggio Inps-Regioni con i relativi  rallentamenti). L’Inps, in 15 giorni dall’arrivo della relativa istanza erogherà un anticipo dell’assegno del 40%.

Riduzione delle bollette per l’energia elettrica per tre mesi

Art. 30. Viene prevista per le piccole e medie imprese una riduzione delle bollette per l’energia elettrica per tre mesi (da maggio a luglio 2020), attraverso una rimodulazione delle componenti fisse della bolletta (costi di trasporto e gestione del contatore e oneri generali). Tale riduzione si applica a tutti i clienti non domestici alimentati in bassa tensione.

Credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo

Art. 28. Viene previsto, per le imprese con ricavi non superiori a 5 milioni nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto legge Rilancio, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Tale credito di imposta, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, viene concesso a coloro che abbiano subito una diminuzione del fatturato nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo di imposta precedente.

Contribuzione figurativa per giornalisti ammessi alla cassa integrazione in deroga

Art. 193. Sebbene l’erogazione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga resti a carico dell’INPS anche per i giornalisti dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell’INPGI, la relativa contribuzione figurativa spettante è accreditata presso l‘INPGI.

Tale disposizione consente di evitare eventuali pregiudizi alla continuità previdenziale dei giornalisti posti in cassa integrazione in deroga con la causale «COVID-19».

La Gazzetta ufficiale contenente il testo integrale del DL n. 34/2020 è disponibile a questo link   (FC)

 

Vedi anche

Comunicato congiunto Aeranti-Corallo, Associazione Tv Locali e Associazione Alpi su eliminazione dal Decreto Rilancio di norma inaccettabile su indennizzi a operatori di rete tv locali

Comunicato congiunto Aeranti-Corallo, Associazione Tv Locali, Associazione Alpi e Associazione Radio Locali FRT su Fondo emergenze emittenti locali