(22 agosto 2022) Il recente decreto legge c.d. “aiuti bis” (DL 9 agosto 2022, n. 115, pubblicato in G.U. n. 185 del 9 agosto u.s.), recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”, prevede, tra l’altro, all’art. 28 (intitolato: “Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali in materia di trasmissione televisiva”) quanto segue:
“1. Al fine di consentire ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali non rientranti nella zona di coordinamento radioelettrico internazionale concordata con i Paesi radio-elettricamente confinanti la prosecuzione della trasmissione via etere simultanea e integrale dei programmi televisivi diffusi in ambito nazionale e locale ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e di garantire la continuità della fruizione dei programmi televisivi della popolazione residente in aree nelle quali gli interventi infrastrutturali necessari per la ricezione del segnale televisivo non risultano sostenibili economicamente, a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 1039, lettera c) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 una quota sino a 2,5 milioni di euro è destinata per l’anno 2022 all’adeguamento degli impianti di trasmissione autorizzati da riattivare nelle suddette zone con un limite massimo dell’80 per cento delle spese sostenute e comunque per un importo non superiore a 10.000 euro.
2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità operative e le procedure per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1.”.
Da un primo esame della norma appare comunque evidente che la misura si presenti molto debole per dare soluzione alle numerose criticità tecniche relative alla ricezione del segnale delle tv locali, sorte a seguito del recente processo di transizione alla tv digitale terrestre di seconda generazione.
Infatti, la norma consente di finanziare solo impianti ubicati in territori non rientranti nella zona di coordinamento radioelettrico internazionale concordata con i Paesi radioelettricamente confinanti (e quindi in territori molto limitati nel nostro Paese), ovvero impianti finalizzati a garantire la continuità della fruizione dei programmi televisivi della popolazione residente in aree nelle quali gli interventi infrastrutturali necessari per la ricezione del segnale televisivo non risultino economicamente sostenibili.
Con riferimento a questo secondo aspetto occorrerà conoscere (attraverso l’emanando decreto attuativo) quali siano le aree nelle quali i suddetti interventi non risultino economicamente sostenibili.
In ogni caso lo stanziamento previsto dalla norma (2,5 milioni di Euro, con un massimo di Euro 10mila a impianto) consente di finanziare un numero di circa 250 impianti che, tenendo conto degli operatori di rete nazionali e locali operanti si presenta particolarmente esiguo.
Aeranti-Corallo ritiene che la norma in esame debba essere modificata nell’ambito della conversione in legge del sopracitato decreto legge, rendendo possibile l’attivazione di un maggior numero di impianti di comuni, comunità montane, etc. sull’intero territorio nazionale e formulerà, pertanto, a tale scopo, alcune proposte di emendamento finalizzate alla modifica da parte del Parlamento del sopracitato art. 28 del decreto legge. (FB)