Discussione avanti il tar del lazio sull’annullamento del dm 381/98 sui limiti di campo elettromagnetico

cs 11/2002

COMUNICATO STAMPA
AERANTI – CORALLO

                Le imprese radiotelevisive locali italiane             


Roma, lì 31//01/2002

 

DISCUSSIONE AVANTI IL TAR DEL LAZIO SULL’ANNULLAMENTO DEL DM 381/98 SUI LIMITI DI CAMPO ELETTROMAGNETICO

Questa mattina è stato discusso avanti il TAR del Lazio il ricorso presentato da AERANTI-CORALLO per l’annullamento del DM 381/98 sui limiti di campo elettromagnetico. I ricorrenti avevano fatto ricorso al TAR per l’impugnativa del DM 381/98. Il TAR aveva emesso una prima sentenza interlocutoria in data 22/10/99 in cui aveva chiesto il deposito di una serie di documenti. All’udienza odierna è stato discusso il ricorso nel merito. Il collegio della II Sezione Bis del TAR del Lazio era presieduto da Patrizio Giulia, relatore il consigliere Renzo Conti.

L’Avv. Maiolini, in rappresentanza di AERANTI-CORALLO, ha evidenziato l’illegittimità del DM 381/98, ribadendo la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 comma 6 lettera A n. 15 della legge 249/97, la violazione e falsa applicazione delle normative comunitarie in materia, l’assoluta sproporzione tra l’obbiettivo perseguito e i limiti imposti. Ha evidenziato ulteriormente la sproporzione derivante dal tetto di 6 V/m imposto dal decreto impugnato, ribadendo che negli Usa e in altri paesi europei il limite di riferimento è molto meno restrittivo.

Si è poi ulteriormente evidenziata la violazione e falsa applicazione del’art. 1 comma 6 lettera A n. 15 che attribuisce all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il potere-dovere di vigilare sui tetti di radiofrequenza, stabilendo altresì che il Ministero dell’ambiente, d’intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero delle Comunicazioni fissi i tetti di cui sopra senza attribuire poteri in tal senso a regioni e a province autonome.

Si è altresì evidenziata l’assoluta genericità prevista dalle disposizioni di cui all’art . 5 e relativo allegato C dell’impugnato decreto, che non stabiliscono specifiche modalità di intervento nel caso in cui il superamento del limite di campo elettromagnetico sia conseguente all’attivazione di un nuovo impianto o al potenziamento di un impianto preesistente. Il tribunale si è riservato la decisione con sentenza.

L’Avv. Rossignoli, coordinatore di AERANTI-CORALLO (la federazione che rappresenta 1.141 imprese radiotelevisive locali sulle circa 1.700 operanti), auspica che il ricorso venga accolto poiché in tal modo verrebbe a cadere il limite di 6 V/m (limite che non è preposto alla tutela sanitaria, ma che rappresenta un semplice obbiettivo di qualità) che è completamente difforme da quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia e che, in molti casi, crea difficoltà di servizio all’utenza.

 

Per informazioni: 348 4454981

 

 

                                                AERANTI-CORALLO,
                                     aderente alla Confcommercio,
    rappresenta 1.141 imprese radiofoniche e televisive locali italiane