Determinazione n. 4/2014 del 12/09/2014 del Commissario ad acta Prof. Marina Ruggeri recante “Prosecuzione del procedimento per l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4660/2012 nel caso Telenorba S.p.a. / Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, secondo le modalità e nei termini prescritti dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 6021/2013

 
Prof. Marina Ruggieri – Dipartimento di Ingegneria Elettronica
Commissario ad acta
nominato dall’Ecc.mo Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza n. 6021/2013

DETERMINAZIONE N. 4/2014

Prosecuzione del procedimento per l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4660/2012 nel caso Telenorba S.p.a. / Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo le modalità e nei termini prescritti dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 6021/2013
 
(pubblicata nel sito web dell’Agcom il 16 settembre 2014)
 

 

Il Commissario ad acta

 

VISTA la sentenza n. 6021/2013 della 3a sezione dell’Ecc.mo Consiglio di Stato, conosciuta in date 20 gennaio 2014 e 3 febbraio 2014 a seguito di comunicazione della Segreteria della Sezione nonché di notificazione su istanza di Telenorba S.p.a., con la quale il Consiglio di Stato ha ordinato all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (a seguire anche “AGCOM”) “di ottemperare alla sentenza CdS n. 4660/2013 [sic] passata in giudicato e, a tal fine, in sostituzione della stessa AGCOM, nomina il commissario ad acta, indicato in motivazione al par.4, che adotterà i provvedimenti necessari nei modi e tempi di cui in motivazione, fatte salve ulteriori prescrizioni che il Collegio si riserva di impartire, ove necessarie e richieste dal Commissario stesso”;
VISTO il paragrafo 4 della motivazione della sentenza n. 6021/2013, in cui si “nomina il commissario ad acta, nella persona della prof. Marina Ruggieri, docente presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Settore scientifico disciplinare ING-INF 03 (Telecomunicazioni)” e si stabilisce che “Il Commissario, in particolare, in sostituzione dell’AGCOM inottemperante, provvederà a rideterminare a quali canali AGCOM, dopo aver svolto un adeguato sondaggio, avrebbe dovuto assegnare nel 2010 le posizioni LCN 7-8 e 9, ove avesse correttamente applicato il criterio delle preferenze ed abitudini radicate negli utenti all’epoca dello switch off nella propria regione”;
VISTA la propria determinazione n. 1/2014 con la quale è stato dato avvio al procedimento per l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4600/2012 nel caso Telenorba S.p.a. / Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
CONSIDERATA l’urgenza del procedimento de quo, urgenza rappresentata al paragrafo 6 della motivazione della sentenza n. 6021/2013 nonché dalla brevità del termine indicato dal Consiglio di Stato (90 giorni dalla data dell’accettazione dell’incarico da parte del Commissario, accettazione comunicata all’AGCOM via P.E.C. il 24 febbraio 2014);
VISTE le proprie determinazioni n. 2/2014 e n. 3/2014 e i relativi allegati, pubblicate sul sito Internet dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, rispettivamente, il 28 e il 31 marzo 2014, aventi ad oggetto l’avvio della “consultazione pubblica sullo Schema di provvedimento recante il Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo”;
CONSIDERATO che il termine della consultazione pubblica sullo schema di provvedimento allegato alla determinazione n. 2/2014, come emendato con determinazione n. 3/2014, sarebbe scaduto il 30 aprile 2014;
VISTE le ordinanze della 3a sezione dell’Ecc.mo Consiglio di Stato n. 1551 e 1552 del 10 aprile 2014, con le quali il Supremo Consesso ha accolto le istanze cautelari nei ricorsi n. R.G. 2382/2014 e n. R.G. 2386/2014 aventi ad oggetto la revocazione della sentenza n. 6021/2013, per l’effetto sospendendo l’esecutività della medesima sentenza e, con essa, l’efficacia degli atti sino a quel momento adottati dal Commissario ad acta;
VISTA la sentenza della 3a sezione dell’Ecc.mo Consiglio di Stato n. 4541 dell’8 settembre 2014, con la quale il Supremo Consesso ha dichiarato inammissibili i ricorsi n. R.G. 2382/2014 e n. R.G. 2386/2014;
CONSIDERATO che con la definizione nel merito dei ricorsi n. R.G. 2382/2014 e n. R.G. 2386/2014 cessa automaticamente ex lege l’efficacia delle misure cautelari adottate nel corso dei giudizi, “dovendo quindi l’attività del Commissario ad acta, prudenzialmente sospesa dal Collegio in sede cautelare per la complessità della materia controversa, riprendere il suo corso in riferimento alla valutazione, ora per allora, dell’assegnazione dei canali 7, 8 e 9 ai canali ex analogici generalisti, ai sensi e nei limiti fissati dalla sentenza qui impugnata, dovendosi qui solo precisare, comunque, che l’attuale numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre non può non tenere conto, anzitutto e proprio in ossequio alla fondamentale disposizione dell’art. 32, comma 2, lett. b), TUSMAR, sopra richiamata, delle preferenze e delle
abitudini espresse dagli utenti con riferimento all’attuale situazione, quali emerse dal sondaggio effettuato dall’Autorità nella delibera n. 237/13/CONS con riferimento al sistema digitale, salve ulteriori esigenze istruttorie, come già ha sottolineato la sentenza n. 6021/2013, che dovessero manifestarsi in sede di ottemperanza”;
CONSIDERATA la doverosità di dare seguito al precetto giudiziario, proseguendo il procedimento sospeso il 10 aprile 2014 e, in primis, concludendo la fase di consultazione pubblica sullo schema di provvedimento recante il Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo;
RITENUTA l’opportunità di garantire agli interessati la conoscenza legale della prosecuzione del procedimento nonché il pieno esercizio del diritto di partecipazione alla consultazione indetta con determinazione n. 2/2014, per come emendata con determinazione n. 3/2014;

DETERMINA

1. È dichiarata la prosecuzione del procedimento per l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4600/2012 nel caso Telenorba S.p.a. / Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
2. In ottemperanza a quanto stabilito al paragrafo 5.1 della motivazione della sentenza n. 6021/2013 e tenendo conto della sospensione disposta dalle ordinanze del Consiglio di Stato n. 1551/2014 e 1552/2014, la nuova data entro la quale dovrà concludersi il procedimento è il 23 ottobre 2014, salvo proroga da chiedere prima della scadenza.
3. La consultazione pubblica in merito allo schema di provvedimento allegato sub A alla determinazione n. 2/2014, per come emendato con determinazione n. 3/2014, si svolge secondo le modalità di cui all’allegato sub B alla determinazione n. 2/2014. Tenendo conto della durata della sospensione disposta dalle ordinanze del Consiglio di Stato n. 1551/2014 e 1552/2014, il termine di 30 giorni indicato nell’allegato sub B alla determinazione n. 2/2014 scadrà il 21° giorno successivo alla pubblicazione della
presente determinazione sul sito Internet dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
4. Alla luce della ristrettezza dei termini prescritti dal paragrafo 5.1 della motivazione della sentenza n. 6021/2013, la presente determinazione è pubblicata con la massima sollecitudine sul sito Internet dell’Autorità a cura della medesima.

Roma, 12 settembre 2014

Il Commissario ad acta
prof.ssa Marina Ruggieri