MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, RADIODIFFUSIONE E POSTALI
– DIVISIONE IV –
Conclusione della procedura per la presentazione delle domande volte ad ottenere le misure economiche di natura compensativa per il rilascio volontario delle frequenze televisive interferenti ai sensi del Decreto Ministeriale del 17 aprile 2015, attuativo dell’art. 6, comma 9, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge del 21 febbraio 2014, n. 9, come modificata dall’articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 – Determina per la REGIONE VENETO
VISTO l’art. 6, commi 8 e 9 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge del 21 febbraio 2014, n. 9, come modificata dall’art. 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
VISTA la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 480/14/Cons del 23 settembre 2014;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 6 giugno 2015, con il quale sono definiti i criteri e le modalità per l’attribuzione di misure economiche di natura compensativa in favore degli operatori di rete in ambito locale;
VISTA la Tabella C, allegata al suddetto decreto, che individua tra le regioni interessate dalla procedura la regione VENETO per le frequenze CH 22Uhf, CH 27Uhf, CH 28Uhf, CH 29Uhf, CH 35Uhf, CH39Uhf, CH45Uhf e CH53Uhf da liberare in tutte le province della regione;
VISTA la determina direttoriale della Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del 30 ottobre 2015, pubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico nella medesima data, con la quale sono state definite le forme e le modalità di presentazione delle domande per l’attribuzione delle misure economiche di natura compensativa, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Decreto ministeriale del 17 aprile 2015;
VISTA la nuova graduatoria della regione VENETO in esito al bando per l’assegnazione delle frequenze di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale pubblicata sul sito del Ministero in data 27.11.2015 in attuazione dell’art. 4 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 riformulata a seguito della sentenza n. 5307 del 23 novembre 2015 con la quale il Consiglio di Stato ha accolto l’appello della TRIVENETA SRL avverso la posizione non utile nella graduatoria definitiva per l’assegnazione della frequenza in tecnica digitale nella regione VENETO per il CH 10 VHF;
VISTA la determina direttoriale della Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del 30 novembre 2015 con la quale, per la Regione Veneto, è stato prorogato il termine di presentazione delle domande fino al 29.12.2015 a seguito della riformulazione della graduatoria VENETO pubblicata sul sito il 27.11.2015;
VISTO il D.M. 17 luglio 2014 “Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale” come modificato dal D.M. 30 ottobre 2015;
VISTO il Decreto Direttoriale del 10 febbraio 2016 che specifica gli atti e i provvedimenti finali di competenza dei dirigenti titolari delle Divisioni ai sensi del D.M. 17 luglio 2015, come modificato dal D.M. 30 ottobre 2015;
VISTA la relazione istruttoria del 10 marzo 2016, redatta dal Dirigente della Divisione IV a chiusura delle operazioni procedurali volte ad ottenere le misure economiche di natura compensativa per il rilascio volontario delle frequenze televisive interferenti per la regione VENETO;
CONSIDERATO l’art. 2 del Decreto ministeriale del 17 aprile 2015 – “Destinatari e procedura di attribuzione delle misure economiche compensative”, che individua i destinatari e la procedura di attribuzione delle misure economiche di natura compensativa;
CONSIDERATO l’art. 3 del Decreto ministeriale del 17 aprile 2015 -“Destinatari e procedura di attribuzione dell’indennizzo”, che individua i destinatari e la procedura di attribuzione dell’indennizzo nel caso in cui non si raggiunga, al termine delle procedure di rilascio volontario di cui all’art. 2, il numero di frequenze effettivamente da liberare nelle aree di cui alla colonna A della Tabella C;
CONSIDERATO l’art. 4 del Decreto ministeriale del 17 aprile 2015 – “Manifestazione di interesse”, che prevede per i soggetti titolari di diritto d’uso aventi ad oggetto frequenze indicate nella Tabella C che non partecipano alla procedura per l’attribuzione di misure economiche di natura compensativa di dovere, in ogni caso, esprimere manifestazione di interesse, in ordine di priorità, per tutte le frequenze pianificate dall’Agcom con delibera 480/14/Cons, per le finalità di cui all’art. 6, comma 8,
del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.9, e successive modifiche, come riportato dalla Tabella D.
DETERMINA
ART. 1
Di approvare le risultanze dell’attività istruttoria, con l’indicazione delle istanze correttamente presentate e delle istanze ritenute non idonee e pertanto non accolte, delle domande di partecipazione alla procedura di cui al Decreto ministeriale del 17 aprile 2015 per la regione VENETO, che di seguito si riportano:
1. Le frequenze di cui alla Tabella C del Decreto ministeriale 17 aprile 2015 per la regione VENETO, e precisamente CH 22UHF, CH 27UHF, CH 28UHF, CH 29UHF, CH 35UHF, CH 39UHF, CH 45UHF, CH 53UHF, non sono state tutte oggetto di domanda di rilascio volontario per l’attribuzione di misura economica di natura compensativa da parte dei soggetti titolari dei diritti d’uso definitivi delle medesime frequenze, ma soltanto le frequenze CH 22UHF, CH29UHF e CH35UHF.
2. Gli operatori titolari di diritto d’uso definitivo delle frequenze CH 27UHF, CH 28UHF, CH 39UHF, CH 45UHF e CH 53UHF, di cui al punto 1), hanno presentato la manifestazione di interesse.
3. Si sono rese disponibili le frequenze CH 23UHF, CH 31UHF, CH 43UHF e CH 51UHF a seguito di rilascio volontario per l’attribuzione di misura economica di natura compensativa da parte di tutti i soggetti titolari di diritto d’uso definitivo.
ART. 2
L’attuazione di quanto sopra rappresentato avverrà nelle seguenti modalità:
1. Agli operatori di rete TELEREGIONE SRL, TELEPROGRAMMI SRL, TELECITTA’ SRL e TRIVENETA SRL, titolari del diritto d’uso definitivo delle frequenze CH 22 UHF, CH 29 UHF e CH 35 UHF, frequenze di cui alla Tabella C del D.M. 17.04.2015, oggetto di volontario rilascio, verrà erogata la misura economica compensativa di cui all’art. 1 del D.M. 17 Aprile 2015. Gli impianti operanti sulle frequenze sopra indicate dovranno essere dismessi secondo il calendario di spegnimento che sarà successivamente inoltrato.
2. Agli operatori di rete CONSORZIO RETI NORDEST SCARL (per le reti EDITRICE TNV SpA, ANTENNA TRE NORD EST SpA e VIDEOMEDIA SpA), TELEMANTOVA SpA, STUDIO TV1 NEWS SpA, titolari del diritto d’uso definitivo delle frequenze CH 51 UHF,
CH 23 UHF, CH 43 UHF e CH 31 UHF, frequenze non da Tabella C del D.M. 17 Aprile 2015, liberate a seguito di volontario rilascio, verrà erogata la misura economica compensativa di cui all’art. 1 del suddetto D.M. Gli impianti operanti sulle frequenze sopra indicate dovranno essere dismessi secondo il calendario di spegnimento che sarà successivamente inoltrato. Le suddette frequenze liberate a seguito di volontario rilascio CH 51 UHF, CH 23 UHF, CH 43 UHF e CH 31 UHF saranno utilizzate per la sostituzione delle altre frequenze da liberare obbligatoriamente di cui alla Tabella C del suddetto D.M. e precisamente CH 27 UHF, CH 28 UHF, CH 39 UHF, CH 45 UHF e CH 53 UHF assegnandole agli operatori di rete secondo la migliore posizione in graduatoria delle frequenze della regione VENETO e secondo la manifestazione di interesse indicata nella domanda presentata per la partecipazione alla procedura di cui trattasi da parte di ciascuno di essi, così come previsto dal D.M. 17 Aprile 2015.
3. All’operatore di rete TRIVENETA Srl, titolare del diritto d’uso definitivo del CH 45 UHF classificatosi al 1° posto in graduatoria delle frequenze della regione VENETO, insieme alla SUPER TV SRL e visto l’ordine di priorità manifestato nella domanda di partecipazione al bando dalla TRIVENETA Srl, verrà sostituita la frequenza dal CH 45 UHF al CH 31 UHF. Alla SUPER TV SRL, titolare del diritto d’uso definitivo per la medesima frequenza per la provincia di VERONA, limitata che, pur non avendo partecipato alla procedura, in virtù dell’Art.4, comma 2 del D.M. 17 aprile 2015, che prevede che “nel caso in cui la manifestazione di interesse espressa dal soggetto che ha conseguito il punteggio più alto complessivamente considerato dei singoli soggetti sulla medesima frequenza nelle graduatorie di cui all’Art.4 del Decreto Legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni, dalla Legge 26 maggio 2011, n. 75, è estesa a tutti i suddetti soggetti” verrà, al pari della TRIVENETA SRL, sostituita la frequenza dal CH 45 UHF al CH 31 UHF. Gli impianti dovranno essere dismessi sulla frequenza CH 45 UHF secondo il calendario di spegnimento degli stessi (master plan) che verrà successivamente comunicato e riaccesi sulla frequenza CH 31 UHF.
4. All’operatore di rete LA 9 SpA, titolare del diritto d’uso definitivo del CH 28 UHF classificatosi al 2° posto in graduatoria delle frequenze della regione VENETO, insieme alla EDITRICE 21 SRL e visto l’ordine di priorità manifestato nella domanda di partecipazione al bando dall’operatore di rete LA 9 SPA, verrà sostituita la frequenza dal CH 28 UHF al CH
51 UHF. Alla EDITRICE 21 SRL, titolare del diritto d’uso definitivo per la medesima frequenza per la provincia di VERONA, limitata che, pur non avendo partecipato alla procedura, in virtù dell’Art.4, comma 2 del D.M. 17 aprile 2015, che prevede che “nel caso in cui la manifestazione di interesse espressa dal soggetto che ha conseguito il punteggio più alto complessivamente considerato dei singoli soggetti sulla medesima frequenza nelle graduatorie di cui all’Art.4 del Decreto Legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni, dalla Legge 26 maggio 2011, n. 75, è estesa a tutti i suddetti soggetti” verrà, al pari dell’operatore di rete LA 9 SPA, sostituita la frequenza dal CH 28 UHF al CH 51 UHF.
Gli impianti dovranno essere dismessi sulla frequenza CH 28 UHF secondo il calendario di spegnimento degli stessi (master plan) che verrà successivamente comunicato e riaccesi sulla frequenza CH 51 UHF.
5. Agli operatori di rete CONSORZIO RETI NORDEST SCARL (per la rete della GESTIONE TELECOMUNICAZIONI SRL), FONDAZIONE ARTIGIANI DELLA PACE e TELEBELLUNO SRL, titolari del diritto d’uso definitivo del CH 39 UHF, classificatesi al 5° posto in graduatoria delle frequenze della regione VENETO e visto l’ordine di priorità manifestato nella domanda di partecipazione al bando da parte dei suddetti operatori, verrà sostituita la frequenza dal CH 39 UHF al CH 43 UHF. Gli impianti dovranno essere dismessi sulla frequenza CH 39 UHF secondo il calendario di spegnimento degli stessi (master plan) che verrà successivamente comunicato e riaccesi sulla frequenza CH 43 UHF.
6. All’operatore di rete EI ITALIA SRL, già TIVUITALIA Srl, titolare del diritto d’uso definitivo del CH 27 UHF, classificatosi al 6° posto in graduatoria delle frequenze della regione VENETO, considerato che l’ultima risorsa frequenziale liberata a seguito del volontario rilascio è il CH 23 UHF, verrà sostituita la frequenza dal CH 27 UHF al CH 23 UHF. Gli impianti dovranno essere dismessi sulla frequenza CH 27 UHF secondo il calendario di spegnimento degli stessi (master plan) che verrà successivamente comunicato e riaccesi sulla frequenza CH 23 UHF.
7. L’operatore di rete CANALE ITALIA Srl, titolare del diritto d’uso definitivo del CH 53 UHF, frequenza da liberare obbligatoriamente di cui alla Tabella C del D.M. 17 Aprile 2015, classificatosi all’ 11° posto in graduatoria delle frequenze della regione VENETO, avendo presentato domanda di manifestazione di interesse per la sostituzione della frequenza e non avendo l’Amministrazione recuperato altra risorsa frequenziale, dovrà dismettere tutti gli impianti secondo il calendario di spegnimento che sarà successivamente inoltrato e il diritto d’uso definitivo a suo tempo rilasciato verrà revocato. La CANALE ITALIA Srl avrà diritto all’erogazione di un indennizzo secondo quanto previsto dall’Art. 3 del suddetto D.M.
ART. 3
Le domande degli operatori STARTUP COMMUNICATION SRL e CONSORZIO RETI NORD EST SCARL (per la rete EDITRICE TNV SPA) per il CH 45 UHF, a seguito della riformulazione della graduatoria delle frequenze per la regione VENETO pubblicata sul sito del Ministero in data 27.11.2015, che li ha collocati in posizione non utile, non possono essere accolte.
ART. 4
La Divisione V “Emittenza radiotelevisiva. Contributi”, della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali, procederà all’adozione dei conseguenti atti per l’erogazione delle misure compensative e degli indennizzi ai sensi e alle condizioni di cui agli artt. 1,3,5 e 6 del Decreto ministeriale 17 aprile 2015.
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La presente determina viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 2 comma 11 e dell’art. 3 comma 3 del Decreto ministeriale 17 aprile 2015, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico all’interno dell’Area tematica Comunicazioni.
Avverso la presente determina è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge.
Roma, 11 marzo 2016
Il Direttore Generale
Antonio Lirosi