MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, RADIODIFFUSIONE E POSTALI
– DIVISIONE IV –
Conclusione della procedura per la presentazione delle domande volte ad ottenere le misure economiche di natura compensativa per il rilascio volontario delle frequenze televisive interferenti ai sensi del Decreto Ministeriale del 17 aprile 2015, attuativo dell’art. 6, comma 9, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge del 21 febbraio 2014, n. 9, come modificata dall’articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 – Determina per la REGIONE SICILIA
VISTO l’art. 6, commi 8 e 9 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge del 21 febbraio 2014, n. 9, come modificata dall’art. 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
VISTA la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 480/14/Cons del 23 settembre 2014;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 6 giugno 2015, con il quale sono definiti i criteri e le modalità per l’attribuzione di misure economiche di natura compensativa in favore degli operatori di rete in ambito locale;
VISTA la Tabella C, allegata al suddetto decreto, che individua tra le regioni interessate dalla procedura la regione Sicilia per i canali Ch 28 Uhf, Ch 31Uhf, Ch 43 Uhf, Ch 45 Uhf, da liberare necessariamente nell’Area sotto la linea definita dalla delibera Agcom n.480/14/Cons, c.d. “linea spezzata”, e facoltativamente nell’Area sopra la linea definita dalla delibera Agcom n. 480/14/Cons;
VISTA la determina direttoriale della Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del 30 ottobre 2015, pubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico nella medesima data, con la quale sono state definite le forme e le modalità di
presentazione delle domande per l’attribuzione delle misure economiche di natura compensativa, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Decreto ministeriale del 17 aprile 2015;
VISTA la determina direttoriale della Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del 30 novembre 2015 con la quale, per la Regione Veneto, è stato prorogato il termine di presentazione delle domande;
VISTA la determina direttoriale della Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del 13 gennaio 2016 n. 13 che, ai sensi del Decreto ministeriale del 30 ottobre 2015 “modifiche al decreto 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale” che ha ridefinito l’articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale della medesima Direzione Generale, ha individuato nella persona del Dirigente della Divisione IV “Radiotelevisione televisiva e sonora. Diritti d’uso” il responsabile del procedimento amministrativo per lo svolgimento e la conclusione dell’istruttoria per l’esame delle domande, e nella persona del Dirigente della Divisione V “Emittenza radiotelevisiva. Contributi” il responsabile della procedura diretta all’erogazione delle misure economiche di natura compensativa e degli indennizzi ai sensi del Decreto ministeriale del 17 aprile 2015;
VISTA la relazione istruttoria del 28 gennaio 2016, redatta dal Dirigente della Divisione IV a chiusura delle operazioni procedurali volte ad ottenere le misure economiche di natura compensativa per il rilascio volontario delle frequenze televisive interferenti per la regione Sicilia;
CONSIDERATO l’art. 2 del Decreto ministeriale del 17 aprile 2015 – “Destinatari e procedura di attribuzione delle misure economiche compensative”, che individua i destinatari e la procedura di attribuzione delle misure economiche di natura compensativa;
CONSIDERATO l’art. 3 del Decreto ministeriale del 17 aprile 2015 -“Destinatari e procedura di attribuzione dell’indennizzo”, che individua i destinatari e la procedura di attribuzione dell’indennizzo nel caso in cui non si raggiunga, al termine delle procedure di rilascio volontario di cui all’art. 2, il numero di frequenze effettivamente da liberare nelle aree di cui alla colonna A della Tabella C;
CONSIDERATO l’art. 4 del Decreto ministeriale del 17 aprile 2015 – “Manifestazione di interesse”, che prevede per i soggetti titolari di diritto d’uso aventi ad oggetto frequenze indicate nella Tabella C che non partecipano alla procedura per l’attribuzione di misure economiche di natura compensativa di dovere, in ogni caso, esprimere manifestazione di interesse, in ordine di priorità, per tutte le frequenze pianificate dall’Agcom con delibera 480/14/Cons, per le finalità di cui all’art. 6, comma 8, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.9, e successive modifiche, come riportato dalla Tabella D;
VISTA la graduatoria pubblicata in data 8 giugno 2012 in esito al bando per l’assegnazione delle frequenze di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nella regione Sicilia pubblicato il 21 marzo 2012, in attuazione dell’art. 4 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
VISTA la nota prot. 4958 del 25 gennaio 2016, con la quale la Direzione Generale per la Pianificazione e la Gestione dello Spettro Radioelettrico ha trasmesso gli esiti della verifica, richiesta dal responsabile del procedimento, sulla posizione degli impianti della rete facente parte di ciascun soggetto, operante sui canali 28 Uhf, 43 Uhf e 35 Uhf rispetto alla linea definita dalla delibera Agcom n.480/14/Cons, c.d. “linea spezzata”;
DETERMINA
ART. 1
Di approvare le risultanze dell’attività istruttoria, con l’indicazione delle istanze correttamente presentate e delle istanze ritenute non idonee e pertanto non accolte, delle domande di partecipazione alla procedura di cui al Decreto ministeriale del 17 aprile 2015 per la regione Sicilia, che di seguito si riportano:
1. Le frequenze di cui alla Tabella C del Decreto ministeriale 17 aprile 2015 per la regione SICILIA, e precisamente Ch 28 Uhf – Ch 31 Uhf – Ch 43 Uhf – Ch 45 Uhf, non sono state oggetto di domanda di rilascio volontario per l’attribuzione di misura economica di natura compensativa da parte dei soggetti titolari dei diritti d’uso delle frequenze Ch 31 Uhf e Ch 45 Uhf.
Le domande presentate per le frequenze Ch 28 Uhf e Ch 43 Uhf non sono state conformi alle prescrizioni del Decreto ministeriale 17 aprile 2015.
2. Gli operatori titolari di diritto d’uso delle frequenze Ch 31 Uhf e Ch 45 Uhf hanno presentato la manifestazione di interesse.
3. Si è resa disponibile la frequenza Ch 29 Uhf a seguito di rilascio volontario per l’attribuzione di misura economica di natura compensativa da parte di tutti i soggetti titolari di diritto d’uso.
4. La frequenza CH 35 Uhf, assegnata agli operatori di rete collocatisi al 18° posto della graduatoria della regione Sicilia, ultima posizione utile, dovrà essere liberata, così come previsto dall’art. 3, comma 1, del Decreto ministeriale 17 aprile 2015.
ART. 2
L’attuazione di quanto sopra rappresentato avverrà nelle seguenti modalità:
1. Agli operatori TVF S.r.l. unipersonale, RTP S.r.l., Azzurra TV S.r.l., R.S. Produzioni S.r.l. per le entrambe le reti e l’Associazione Rosina Attardi dovrà essere erogata la misura economica di natura compensativa per il rilascio volontario del Ch 29 Uhf, di cui all’art.1 del Decreto ministeriale 17 aprile 2015.
2. Gli operatori di rete Gulliver S.c.a.r.l., Telesicilia Color Rete8 S.r.l., Ettore Grillo Editore S.r.l., Associazione Videostar, titolari del diritto d’uso del Ch 35 Uhf, non hanno partecipato alla procedura di cui al Decreto ministeriale 17 aprile 2015, e collocatisi al 18° posto della graduatoria della regione Sicilia dovranno dismettere gli impianti nell’Area sotto la linea definita dalla delibera Agcom n. 480/14/Cons c.d. “linea spezzata”, secondo il calendario di spegnimento degli stessi che verrà successivamente comunicato e il corrispondente diritto d’uso a suo tempo rilasciato verrà revocato. Gli stessi soggetti avranno diritto all’erogazione di un indennizzo, secondo quanto previsto dall’art. 3 del Decreto ministeriale 17 aprile 2015.
La S.c.a.r.l. Fra Diego la Matina, titolare di autorizzazione all’esercizio temporaneo del Ch 35 Uhf, dovrà dismettere gli impianti e l’autorizzazione a suo tempo rilasciata verrà revocata.
3. Gli operatori Telemed S.p.a, Il Tirreno S.r.l., Radio Monte Kronio S.c.a.r.l., titolari del diritto d’uso del Ch 28 Uhf, collocatisi al 17° posto della graduatoria della regione Sicilia, dovranno dismettere gli impianti nell’Area sotto la linea definita dalla delibera Agcom n. 480/14/Cons c.d. “linea spezzata”, secondo il calendario di spegnimento degli stessi che verrà successivamente comunicato e il corrispondente diritto d’uso a suo tempo rilasciato verrà revocato. Gli stessi soggetti avranno diritto all’erogazione di un indennizzo, secondo quanto previsto dall’art. 3 del Decreto ministeriale 17 aprile 2015.
Le reti Cinquestelle Canale 8 e Tv Europa, la cui titolarità di autorizzazione all’esercizio temporaneo del Ch 28 Uhf è oggetto di contezioso in atto, dovranno dismettere gli impianti nell’Area sotto la linea definita dalla delibera Agcom n. 480/14/Cons c.d. “linea spezzata” e l’autorizzazione a suo tempo rilasciata verrà revocata.
4. Gli operatori D2 Channel S.r.l., Digimedia S.r.l., Televisione Siracusana Color S.r.l. titolari del diritto d’uso del Ch 43 Uhf, collocatisi al 16° posto della graduatoria della regione Sicilia, dovranno dismettere gli impianti nell’Area sotto la linea definita dalla delibera Agcom n. 480/14/Cons c.d. “linea spezzata”, secondo il calendario di spegnimento degli stessi che verrà successivamente comunicato e il corrispondente diritto d’uso a suo tempo rilasciato verrà revocato. Gli stessi soggetti avranno diritto all’erogazione di un indennizzo, secondo quanto previsto dall’art. 3 del Decreto ministeriale 17 aprile 2015.
5. Gli operatori Gasme S.r.l., Telesud 3 S.r.l., Antenna Uno Lentini S.r.l., Soc. Coop. Tele Radio Vita, titolari del diritto d’uso del Ch 31 Uhf, collocatisi al 15° posto della graduatoria della regione Sicilia, avranno diritto alla sostituzione della frequenza assegnata dal Ch 31 Uhf al Ch 29 Uhf. Gli impianti dovranno essere dismessi sulla frequenza Ch 31 Uhf secondo il calendario di spegnimento degli stessi che verrà successivamente comunicato e riaccesi sulla frequenza Ch 29 Uhf.
6. Gli operatori Canale Italia S.r.l., Canale Italia Due S.r.l., Aletheia S.c.a.r.l. titolari del diritto d’uso del Ch 45 Uhf, collocatisi al 14° posto della graduatoria della regione Sicilia, avranno diritto alla sostituzione della frequenza assegnata dal Ch 45 Uhf al Ch 35 Uhf. Gli impianti dovranno essere dismessi sulla frequenza Ch 45 Uhf secondo il calendario di spegnimento degli stessi che verrà successivamente comunicato e riaccesi sulla frequenza Ch 35 Uhf. I titolari del Ch 35 Uhf nell’Area sopra la linea definita dalla delibera Agcom n. 480/14/Cons c.d. “linea spezzata” potranno optare per il rilascio del Ch 35 Uhf per il restante ambito regionale ai sensi dell’art. 3 del Decreto ministeriale del 17 aprile 2015 ed avranno diritto all’erogazione di un indennizzo secondo quanto previsto dal medesimo art. 3.
ART. 3
1. Le domande degli operatori D2 Channel S.r.l., Digimedia S.r.l., Televisione Siracusana Color S.r.l., D1 Television S.r.l sul Ch 43 Uhf non sono accolte:
1.1. D2 Channel S.r.l ha presentato domanda per l’attribuzione della misura economica di natura compensativa; Digimedia S.r.l. e Televisione Siracusana Color S.r.l. hanno presentato domanda per la manifestazione di interesse per l’attribuzione di una nuova frequenza. Tali domande non possono essere accolte tenuto conto che gli impianti facenti parte delle reti dei suddetti operatori sono tutti compresi nell’Area sotto la linea definita dalla delibera Agcom n.480/14/Cons, c.d. “linea spezzata”, e pertanto tali soggetti avrebbero dovuto sottoscrivere un’ intesa ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b;
1.2. D1 Television S.r.l ha presentato domanda per la manifestazione di interesse per l’attribuzione di una nuova frequenza. La domanda non può essere accolta in quanto D1 Television S.r.l non è titolare di diritto d’uso sul canale 43 Uhf.
2. La domanda dell’Associazione Rosina Attardi sul Ch 28 Uhf non è accolta.
L’Associazione Rosina Attardi ha presentato domanda per l’attribuzione della misura economica di natura compensativa. La domanda non è risultata idonea, e pertanto non può
essere accolta, in quanto l’Associazione Rosina Attardi non è titolare di diritto d’uso ma di un’autorizzazione all’esercizio temporaneo del Ch 28 Uhf. Inoltre essendo il Ch 28 Uhf utilizzato da più soggetti nell’Area sotto la linea definita dalla delibera Agcom n. 480/14/Cons c.d. “linea spezzata”, gli stessi avrebbero dovuto sottoscrivere un’intesa ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b. Pertanto gli impianti nell’Area sotto la suddetta “linea spezzata” dovranno essere dismessi e l’autorizzazione a suo tempo rilasciata verrà revocata.
ART. 4
1. La Divisione V “Emittenza radiotelevisiva. Contributi”, della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali, procederà all’adozione dei conseguenti atti per l’erogazione delle misure compensative e degli indennizzi ai sensi e alle condizioni di cui agli artt. 1,3,5 e 6 del Decreto ministeriale 17 aprile 2015.
●●●
La presente determina viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 2 comma 11 e dell’art. 3 comma 3 del Decreto ministeriale 17 aprile 2015, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico all’interno dell’Area tematica Comunicazioni.
Avverso la presente determina è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge.
Roma, 2 febbraio 2016
Il Direttore Generale
Antonio Lirosi