MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, RADIODIFFUSIONE E POSTALI
– DIVISIONE IV –
Conclusione della procedura per la presentazione delle domande volte ad ottenere le misure economiche di natura compensativa per il rilascio volontario delle frequenze televisive interferenti ai sensi del Decreto Ministeriale del 17 aprile 2015, attuativo dell’art. 6, comma 9, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge del 21 febbraio2014, n. 9, come modificata dall’articolo 1, comma 147, della legge23 dicembre 2014 n. 190 – Determina per la REGIONE PUGLIA
VISTO l’art. 6, commi 8 e 9 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge del 21 febbraio 2014, n. 9, come modificata dall’art. 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
VISTA la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 480/14/CONS del 23 settembre 2014;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 6 giugno 2015, con il quale sono definiti i criteri e le modalità per l’attribuzione di misure economiche di natura compensativa in favore degli operatori di rete in ambito locale;
VISTA la Tabella C, allegata al suddetto decreto, che individua tra le regioni interessate dalla procedura la regione Puglia per i canali CH 21 UHF, CH 22 UHF, CH 23 UHF, CH 28 UHF, CH 31 UHF, CH 33 UHF, CH 34 UHF, CH 41 UHF, CH 45 UHF, CH 51 UHF, CH 53 UHF e CH 59 UHF da liberare necessariamente in tutte le province della regione;
VISTA la determina direttoriale della Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del 30 ottobre 2015, pubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico nella medesima data, con la quale sono state definite le forme e le modalità di presentazione delle domande per l’attribuzione delle misure economiche di natura compensativa, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Decreto ministeriale del 17 aprile 2015;
VISTA la determina direttoriale della Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del 30 novembre 2015 con la quale, per la Regione Veneto, è stato prorogato il termine di presentazione delle domande;
VISTO il D.C.P.M. 5.12.2013 n. 158 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico” ai sensi dell’art. 2, comma 10 del decreto legge 6 Luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135;
VISTO il D.M. 17 luglio 2014 “Individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale” come modificato dal D.M. 30 ottobre 2015;
VISTO il Decreto Direttoriale 10 febbraio 2016 che specifica gli atti e i provvedimenti finali di competenza dei dirigenti titolari delle Divisioni ai sensi del D.M. 17 luglio 2015, come modificato dal D.M. 30 ottobre 2015;
VISTA la relazione istruttoria del 21 aprile 2016, redatta dal Dirigente della Divisione IV a chiusura delle operazioni procedurali volte ad ottenere le misure economiche di natura compensativa per il rilascio volontario delle frequenze televisive interferenti per la regione Puglia;
CONSIDERATO l’art. 2 del Decreto ministeriale del 17 aprile 2015 – “Destinatari e procedura di attribuzione delle misure economiche compensative”, che individua i destinatari e la procedura di attribuzione delle misure economiche di natura compensativa;
CONSIDERATO l’art. 3 del Decreto ministeriale del 17 aprile 2015 -“Destinatari e procedura di attribuzione dell’indennizzo”, che individua i destinatari e la procedura di attribuzione dell’indennizzo nel caso in cui non si raggiunga, al termine delle procedure di rilascio volontario di cui all’art. 2, il numero di frequenze effettivamente da liberare nelle aree di cui alla colonna A della Tabella C;
CONSIDERATO l’art. 4 del Decreto ministeriale del 17 aprile 2015 – “Manifestazione di interesse”, che prevede per i soggetti titolari di diritto d’uso aventi ad oggetto frequenze indicate nella Tabella C che non partecipano alla procedura per l’attribuzione di misure economiche di natura compensativa di dovere, in ogni caso, esprimere manifestazione di interesse, in ordine di priorità, per tutte le frequenze pianificate dall’Agcom con delibera 480/14/CONS, per le finalità di cui all’art. 6, comma 8, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.9, e successive modifiche, come riportato dalla Tabella D;
VISTA la graduatoria pubblicata in data 17 maggio 2012 in esito al bando per l’assegnazione delle frequenze di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nella regione Puglia pubblicato il 14 marzo 2012, in attuazione dell’art. 4 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75;
DETERMINA
ART. 1
Di approvare le risultanze dell’attività istruttoria, con l’indicazione delle istanze correttamente presentate e delle istanze ritenute non idonee e pertanto non accolte, delle domande di partecipazione alla procedura di cui al Decreto ministeriale del 17 aprile 2015 per la regione PUGLIA, che di seguito si riportano:
1. Delle frequenze di cui alla Tabella C del Decreto ministeriale 17 aprile 2015 per la regione PUGLIA e precisamente CH 21 UHF, CH 22 UHF, CH 23 UHF, CH 28 UHF, CH 31 UHF, CH 33 UHF, CH 34 UHF, CH 41 UHF, CH 45 UHF, CH 51 UHF, CH 53 UHF e CH 59 UHF, non sono state oggetto di domanda di rilascio volontario per l’attribuzione di misure economiche di natura compensativa da parte dei soggetti titolari dei rispettivi diritti d’uso le frequenze CH 21 UHF, CH 22 UHF, CH 23 UHF, CH 28 UHF, CH 45 UHF, CH 53 UHF e CH 59 UHF. La domanda presentata per la frequenza CH 34 UHF non è conforme alle prescrizioni del Decreto Ministeriale 17 aprile 2015.
2. Gli operatori titolari di diritto d’uso delle frequenze CH 21 UHF, 22 UHF, CH 23 UHF, CH 28 UHF, CH 53 UHF e CH 59 UHF, frequenze di cui alla Tabella C del Decreto ministeriale 17 aprile 2015, nonché del CH 27 UHF, frequenza non indicata nella Tabella C del predetto Decreto Ministeriale, hanno presentato la manifestazione d’interesse.
3. Si sono rese disponibili le frequenze CH 35 UHF, CH 39 UHF e CH 43 UHF a seguito di rilascio volontario per l’attribuzione di misure economiche di natura compensativa da parte di tutti i soggetti titolari di diritto d’uso definitivo.
4. Le frequenze CH 46 UHF e CH 29 UHF assegnate agli operatore di reti collocati rispettivamente al nono e al quattordicesimo posto della graduatoria della regione Puglia, dovranno essere liberate così come previsto dll’art. 3, comma 1, del D.M. 17 aprile 2015.
ART. 2
L’attuazione di quanto sopra rappresentato avverrà nelle seguenti modalità:
1. All’operatore di rete TELEREGIONE Srl per la rete Teleregione Color, titolare del diritto d’uso definitivo del CH 51 UHF, frequenza di cui alla Tabella C del D.M. 17 aprile 2015, oggetto di volontario rilascio, verrà erogata la misura economica di natura compensativa secondo quanto previsto dall’art. 1 del predetto Decreto. Tutti gli impianti operanti sulla frequenza sopra indicata dovranno essere dismessi secondo il calendario di spegnimento (master plan) che verrà successivamente inoltrato e il diritto d’uso definitivo a suo tempo rilasciato sarà revocato.
2. All’operatore di rete CONSORZIO TBM GROUP Scarl, titolare del diritto d’uso definitivo del CH 41 UHF, frequenza di cui alla Tabella C del D.M. 17 aprile 2015, oggetto di volontario rilascio, verrà erogata la misura economica di natura compensativa secondo quanto previsto dall’art. 1 del predetto Decreto. Tutti gli impianti operanti sulla frequenza sopra indicata dovranno essere dismessi secondo il calendario di spegnimento (master plan) che verrà successivamente inoltrato e il diritto d’uso definitivo a suo tempo rilasciato sarà revocato.
3. Al CONSORZIO A 21 Scarl, titolare del diritto d’uso definitivo della frequenza CH 31 UHF, frequenza di cui alla Tabella C del D.M. 17 aprile 2015, verrà erogata la misura economica di natura compensativa secondo quanto previsto dall’art. 1 del predetto Decreto. Tutti gli impianti operanti sulla frequenza sopra indicata dovranno essere dismessi secondo il calendario di spegnimento (master plan) che verrà successivamente inoltrato e il diritto d’uso definitivo a suo tempo rilasciato sarà revocato.
4. All’operatore di rete TELENORBA Spa titolare del diritto d’uso definitivo del CH 33 UHF, frequenza di cui alla Tabella C del D.M. 17 aprile 2015, per la rete TG Norba 24, verrà erogata la misura economica di natura compensativa secondo quanto previsto dall’art. 1 del predetto Decreto. Tutti gli impianti operanti sulla frequenza sopra indicata dovranno essere dismessi secondo il calendario di spegnimento (master plan) che verrà successivamente inoltrato e il diritto d’uso definitivo a suo tempo rilasciato sarà revocato.
5. Agli operatori di rete SETTE GOLD Srl per la rete 7 Gold e WINN V & CO COMMUNICATION Srl per la rete Antenna 10, titolari del diritto d’uso definitivo del CH 35 UHF, frequenza non indicata nella Tabella C del D.M. 17 aprile 2015, liberata a seguito di volontario rilascio, verrà erogata la misura economica di natura compensativa secondo quanto previsto dall’art. 1 del predetto Decreto. Tutti gli impianti operanti sulla frequenza sopra indicata dovranno essere dismessi secondo il calendario di spegnimento (master plan) che verrà successivamente inoltrato e i diritti d’uso definitivi a suo tempo rilasciati saranno revocati.
6. All’operatore di rete CONSORZIO OTTAGONO Scarl, titolare del diritto d’uso definitivo del CH 39 UHF, frequenza non indicata nella Tabella C del D.M. 17 aprile 2015 liberata a seguito di volontario rilascio, verrà erogata la misura economica di natura compensativa secondo quanto previsto dall’art. 1 del predetto Decreto. Tutti gli impianti operanti sulla frequenza sopra indicata dovranno essere dismessi secondo il calendario di spegnimento (master plan) che verrà successivamente inoltrato e il diritto d’uso definitivo a suo tempo rilasciato sarà revocato.
7. Agli operatori di rete VIDEOPUGLIA Srl per la rete Telepuglia , RADIO COLLE TRC Scarl per la rete TRC e l’ASSOCIAZIONE TELELOCOROTONDO per la rete Telelocorotondo, titolari del diritto d’uso definitivo della frequenza CH 43 UHF, frequenza non indicata nella Tabella C del D.M. 17 aprile 2015, liberata a seguito di volontario rilascio, verrà erogata la misura economica di natura compensativa secondo quanto previsto dall’art. 1 del predetto Decreto. Tutti gli impianti operanti sulla frequenza sopra indicata dovranno essere dismessi secondo il calendario di spegnimento (master plan) che verrà successivamente inoltrato e i diritti d’uso definitivi a suo tempo rilasciati saranno revocati.
8. L’operatore di rete DVB-T CONSORZIO PUGLIA Scarl titolare del diritto d’uso definitivo del CH 29 UHF, posizionato al quattordicesimo posto della graduatoria per l’assegnazione delle frequenze nella regione Puglia, non ha partecipato alla procedura di cui al D.M. 17 aprile 2015 in quanto titolare di una frequenza non indicata in Tabella C, ma considerata la posizione acquisita in graduatoria e non avendo l’Amministrazione recuperato risorse frequenziali sufficienti, dovrà dismettere tutti gli impianti eserciti con la frequenza CH 29 UHF secondo il calendario di spegnimento (master plan) che sarà successivamente inviato, avrà diritto all’erogazione di un indennizzo secondo quanto previsto dall’art. 3 del D.M. 17 aprile 2015 e il diritto d’uso definitivo a suo tempo rilasciato sarà revocato.
9. Il consorzio MEDIA ITALIA Scarl titolare del diritto d’uso definitivo della frequenza CH 46 UFH, collocato al nono posto della graduatoria per l’assegnazione delle frequenze nella regione Puglia, non ha partecipato alla procedura di cui al D.M. 17 aprile 2015 in quanto tale frequenza non è indicata nella Tabella C, ma considerata la posizione acquisita in graduatoria e non avendo l’Amministrazione recuperato risorse frequenziali sufficienti, dovrà dismettere tutti gli impianti eserciti con la frequenza CH 46 UHF secondo il calendario di spegnimento (master plan) che sarà successivamente inviato, avrà diritto all’erogazione di un indennizzo secondo quanto previsto dall’art. 3 del citato D.M. e il diritto d’uso definitivo a suo tempo rilasciato sarà revocato.
10. All’operatore di rete TELENORBA Spa per la rete TN8 Telenorba, titolare del diritto d’uso definitivo del CH 59 UHF, frequenza indicata nella Tabella C, in considerazione del secondo posto acquisito nella graduatoria per l’assegnazione delle frequenze nella regione Puglia nonché dell’ordine di priorità manifestata nella domanda di partecipazione alla procedura di cui al D.M. 17 aprile 2015, il CH 59 UHF verrà sostituito con il CH 46 UHF. Tutti gli impianti dovranno essere dismessi sul CH 59 UHF secondo il calendario di spegnimento (master plan) che sarà successivamente inoltrato e riaccesi sul CH 46 UHF.
11. Agli operatori di rete titolari del diritto d’uso definitivo del CH 22 UHF, frequenza indicata in Tabella C, e precisamente: TELEBARI Srl per la rete Telebari, DGT MULTIPLEX Srl per la rete Telerama, TELEFOGGIA Srl per la rete Telefoggia, Associazione CANALE 2 per la rete Canale 2 TV, TELETRULLO piccola Soc. Coop. per la rete Teletrullo, in considerazione del terzo posto acquisito nella graduatoria per l’assegnazione delle frequenze nella regione Puglia nonché dell’ordine di priorità manifestata nella domanda di partecipazione alla procedura di cui al D.M. 17 aprile 2015, il CH 22 UHF verrà sostituito con il CH 43 UHF. Tutti gli impianti dovranno essere dismessi sul CH 22 UHF secondo il calendario di spegnimento (master plan) che sarà successivamente inoltrato e riaccesi sul CH 43 UHF.
12. Agli operatori di rete titolari del diritto d’uso definitivo del CH 21 UHF, frequenza indicata in Tabella C, e precisamente: DELTA TV Srl per la rete Delta Tv e GRUPPO AIR Srl per la rete Telemax, in considerazione del quarto posto acquisito nella graduatoria per l’assegnazione delle frequenze nella regione Puglia nonché dell’ordine di priorità manifestata nella domanda di partecipazione alla procedura di cui al D.M. 17 aprile 2015, il CH 21 UHF verrà sostituito con il CH 29 UHF. Tutti gli impianti dovranno essere dismessi sul CH 21 UHF secondo il calendario di spegnimento (master plan) che sarà successivamente inoltrato e riaccesi sul CH 29 UHF.
13. Agli operatori di rete titolari del diritto d’uso definitivo del CH 45 UHF, frequenza indicata in Tabella C, e precisamente: ANTENNA SUD EDIVISION Spa con la rete Antenna Sud, TRM NETWORK Srl con la rete Blu Star Tv, T.R.C.B. Srl con la rete Teleradio Città Bianca, TELEONDA GALLIPOLI Srl, con la rete Teleonda e TELE C Spa con la rete Teleblu, in considerazione del quinto posto acquisito nella graduatoria per l’assegnazione delle frequenze nella regione Puglia nonché dell’ordine di priorità manifestata nella domanda di partecipazione alla procedura di cui al D.M. del 17 aprile 2015, il CH 45 UHF verrà sostituito con il CH 39 UHF. Tutti gli impianti dovranno essere dismessi sul CH 45 UHF secondo il calendario di spegnimento (master plan) che sarà successivamente inoltrato e riaccesi sul CH 39 UHF.
14. Agli operatori titolari del diritto d’uso definitivo del CH 23 UHF, frequenza indicata in Tabella C, e precisamente: VIDEOPUGLIA Srl con la rete Telepuglia Italia, FONDAZIONE VOCE DI PADRE PIO con la rete Teleradio Padre Pio, società consortile CO.DI.VA.BRI con la rete Teleradio Agricoltura Informazione, MEDIAFARM Srl con la rete Teleradioerre e R.T.T.M. Srl con la rete Tele Sud, in considerazione del settimo posto acquisito nella graduatoria per l’assegnazione delle frequenze nella regione Puglia nonché dell’ordine di priorità manifestata nella domanda di partecipazione alla procedura di cui al D.M. del 17 aprile 2015, il CH 23 UHF verrà sostituito con il CH 35 UHF con le limitazioni indicate nella Tabella D del predetto Decreto ministeriale. Tutti gli impianti dovranno essere dismessi sul CH 23 UHF secondo il calendario di spegnimento (master plan) che sarà successivamente inoltrato e riaccesi sul CH 35 UHF con le suddette limitazioni.
15. Il consorzio MEDIA TV NETWORK scarl, titolare del diritto d’uso definitivo del CH 28 UHF, frequenza indicata nella Tabella C del D.M. 17 aprile 2015, posizionato all’ottavo posto della graduatoria per l’assegnazione delle frequenze nella regione Puglia, ha presentato la domanda di manifestazione d’interesse per la sostituzione della frequenza, ma considerata la posizione acquisita in graduatoria e non avendo l’Amministrazione recuperato ulteriori risorse frequenziali, dovrà dismettere tutti gli impianti eserciti con la frequenza CH 28 UHF secondo il calendario di spegnimento (master plan) che sarà successivamente inviato, avrà diritto all’erogazione di un indennizzo secondo quanto previsto dall’art. 3 del citato D.M. e il diritto d’uso definitivo a suo tempo rilasciato sarà revocato.
16. L’operatore di rete CONSORZIO DEHON NETWORK Scarl, titolare del diritto d’uso definitivo del CH 53 UHF, frequenza indicata in Tabella C, posizionato al diciassettesimo posto della graduatoria, ha presentato la domanda di manifestazione d’interesse per la sostituzione della frequenza ma considerata la posizione acquisita in graduatoria e non avendo l’Amministrazione recuperato ulteriori risorse frequenziali, dovrà dismettere tutti gli impianti eserciti sul CH 53 UHF, secondo il calendario di spegnimento (master plan) che sarà successivamente inviato, avrà diritto all’erogazione di un indennizzo come previsto dall’art. 3 del citato D.M. e il diritto d’uso definitivo a suo tempo rilasciato sarà revocato.
ARTICOLO 3
1. Gli operatori di rete RADIO NORBA Srl per la rete Radio Norba Television, PUGLIA COMUNICATION Srl per la rete Puglia Tv e TELE PUNTO CINQUE Srl per la rete Tele Punto Cinque sono titolari del diritto d’uso definitivo del CH 34 UHF, frequenza indicata nella Tabella C.
L’operatore TELE PUNTO CINQUE Srl non ha presentato domanda di partecipazione alla procedura di cui al D.M. 17 aprile 2015.
Gli operatori Radio Norba Srl e Puglia Comunication Srl hanno presentato domanda per l’attribuzione di misure economiche di natura compensativa a seguito del volontario rilascio della frequenza CH 34 UHF. Tale domanda non può essere accolta in quanto non conforme a quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lett. b) del D.M. 17 aprile 2015.
Gli operatori RADIO NORBA Srl, PUGLIA COMUNICATION Srl e TELE PUNTO CINQUE Srl dovranno pertanto dismettere tutti gli impianti eserciti sul canale 34UHF secondo il calendario di spegnimento (master plan) che sarà successivamente inviato, avranno diritto all’erogazione di un indennizzo come previsto dall’art. 3 del citato D.M. e i diritti d’uso definitivi a suo tempo rilasciati saranno revocati.
2. L’operatore di rete TELENORBA Spa per la rete TN7 Telenorba, titolare del diritto d’uso definitivo del CH 27 UHF ha presentato domanda di manifestazione d’interesse. La frequenza CH 27 UHF non è compresa nella Tabella C del D.M. 17 aprile 2015 pertanto il predetto operatore non era tenuto a presentare tale istanza. Considerato che l’operatore di rete TELENORBA Spa per la rete TN7 Telenorba è classificato al primo posto della graduatoria per l’assegnazione delle frequenze nella regione Puglia, rimarrà assegnatario del diritto d’uso definitivo del CH 27 UHF per l’intera regione.
ART. 4
La Divisione V “Emittenza radiotelevisiva. Contributi”, della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali, procederà all’adozione dei conseguenti atti per l’erogazione delle misure compensative e degli indennizzi ai sensi e alle condizioni di cui agli artt. 1,3,5 e 6 del Decreto ministeriale 17 aprile 2015.
La presente determina viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 2 comma 11 e dell’art. 3 comma 3 del Decreto ministeriale 17 aprile 2015, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico all’interno dell’Area tematica Comunicazioni.
Avverso la presente determina è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge.
Roma, 26 aprile 2016
Il Direttore Generale
Antonio Lirosi