MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, RADIODIFFUSIONE E POSTALI
– DIVISIONE IV –
Conclusione della procedura per la presentazione delle domande volte ad ottenere le misure economiche di natura compensativa per il rilascio volontario delle frequenze televisive interferenti ai sensi del Decreto Ministeriale del 17 aprile 2015, attuativo dell’art. 6, comma 9, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge del 21 febbraio 2014, n. 9, come modificata dall’articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 – Determina per la REGIONE LOMBARDIA
VISTO l’art. 6, commi 8 e 9 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge del 21 febbraio 2014, n. 9, come modificata dall’art. 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
VISTA la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 480/14/Cons del 23 settembre 2014;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 6 giugno 2015, con il quale sono definiti i criteri e le modalità per l’attribuzione di misure economiche di natura compensativa in favore degli operatori di rete in ambito locale;
VISTA la Tabella C, allegata al suddetto decreto, che individua tra le regioni interessate dalla procedura la regione Lombardia per il canale Ch 32 Uhf da liberare necessariamente nelle province di Bergamo, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e della Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, e facoltativamente nelle province di Brescia e Mantova;
VISTA la determina direttoriale della Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del 30 ottobre 2015, pubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico nella medesima data, con la quale sono state definite le forme e le modalità di presentazione delle domande per l’attribuzione delle misure economiche di natura compensativa, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Decreto ministeriale del 17 aprile 2015;
VISTA la determina direttoriale della Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del 30 novembre 2015 con la quale, per la Regione Veneto, è stato prorogato il termine di presentazione delle domande;
VISTA la determina direttoriale della Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del 13 gennaio 2016 n. 13 che, ai sensi del Decreto ministeriale del 30 ottobre 2015 “modifiche al decreto 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale” che ha ridefinito l’articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale della medesima Direzione Generale, ha individuato nella persona del Dirigente della Divisione IV “Radiotelevisione televisiva e sonora. Diritti d’uso” il responsabile del procedimento amministrativo per lo svolgimento e la conclusione dell’istruttoria per l’esame delle domande, e nella persona del Dirigente della Divisione V “Emittenza radiotelevisiva. Contributi” il responsabile della procedura diretta all’erogazione delle misure economiche di natura compensativa e degli indennizzi ai sensi del Decreto ministeriale del 17 aprile 2015;
VISTA la relazione istruttoria del 28 gennaio 2016, redatta dal Dirigente della Divisione IV a chiusura delle operazioni procedurali volte ad ottenere le misure economiche di natura compensativa per il rilascio volontario delle frequenze televisive interferenti per la regione Lombardia;
CONSIDERATO l’art. 2 del Decreto ministeriale del 17 aprile 2015 – “Destinatari e procedura di attribuzione delle misure economiche compensative”, che individua i destinatari e la procedura di attribuzione delle misure economiche di natura compensativa per il rilascio volontario delle frequenze indicate nella tabella C;
DETERMINA
ART. 1
Di approvare le risultanze dell’attività istruttoria delle domande di partecipazione alla procedura di cui al Decreto ministeriale del 17 aprile 2015 per la regione LOMBARDIA, che di seguito si riportano:
1. La frequenza di cui alla Tabella C del Decreto ministeriale 17 aprile 2015 per la regione LOMBARDIA, e precisamente Ch 32 Uhf è stata oggetto di domanda di rilascio volontario per l’attribuzione di misura economica di natura compensativa da parte dei soggetti titolari dei diritti d’uso della frequenza Ch 32 Uhf nelle province di Bergamo, Como, Cremona, Lecco,
Lodi, Milano, Monza e della Brianza, Varese, province da liberare necessariamente, nonché nella provincia di Brescia, da liberare facoltativamente.
Gli impianti dovranno essere dismessi secondo il calendario di spegnimento che verrà successivamente comunicato e il corrispondente diritto d’uso, a suo tempo rilasciato, verrà revocato.
ART. 2
L’attuazione di quanto sopra rappresentato avverrà nella seguente modalità:
1. Agli operatori Quenza S.r.l., Telearena S.p.A., Canale Italia S.r.l., e Tele Sol Regina S.r.l. dovrà essere erogata la misura economica di natura compensativa per il rilascio volontario del Ch 32 Uhf, di cui all’art.1 del Decreto ministeriale 17 aprile 2015.
ART. 3
1. La Divisione V “Emittenza radiotelevisiva. Contributi”, della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali, procederà all’adozione dei conseguenti atti per l’erogazione delle misure compensative e degli indennizzi ai sensi e alle condizioni di cui agli artt. 1,3,5 e 6 del Decreto ministeriale 17 aprile 2015.
La presente determina viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 2 comma 11 e dell’art. 3 comma 3 del Decreto ministeriale 17 aprile 2015, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico all’interno dell’Area tematica Comunicazioni.
Avverso la presente determina è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge.
Roma, 5 febbraio 2016
Il Direttore Generale
Antonio Lirosi