Determina per la Regione Liguria della DGSCERP del 11 febbraio 2016 relativa alla conclusione della procedura per la presentazione delle domande per ottenere le misure economiche di natura compensativa per il rilascio di frequenze televisive interferenti

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, RADIODIFFUSIONE E POSTALI

– DIVISIONE IV –

 

Conclusione della procedura per la presentazione delle domande volte ad ottenere le misure economiche di natura compensativa per il rilascio volontario delle frequenze televisive interferenti ai sensi del Decreto Ministeriale del 17 aprile 2015, attuativo dell’art. 6, comma 9, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge del 21 febbraio2014, n. 9, come modificata dall’articolo 1, comma 147, della legge23 dicembre 2014 n. 190 – Determina per la REGIONE LIGURIA

VISTO l’art. 6, commi 8 e 9 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge del 21 febbraio 2014, n. 9, come modificata dall’art. 1, comma 147,della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTA la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 480/14/CONS del 23 settembre 2014;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 6 giugno 2015, con il quale sono definiti i criteri e le modalità per l’attribuzione di misure economiche di natura compensativa in favore degli operatori di rete in ambito locale;

VISTA la Tabella C, allegata al suddetto decreto, che individua tra le regioni interessate dalla procedura la regione Liguria per i canali CH 43 UHF e CH 45UHF da liberare necessariamente in tutte le province della regione;

VISTA la determina direttoriale della Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del 30 ottobre 2015, pubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico nella medesima data, con la quale sono state definite le forme e le modalità di

presentazione delle domande per l’attribuzione delle misure economiche di natura compensativa, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Decreto ministeriale del 17 aprile 2015;

VISTA la determina direttoriale della Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del 30 novembre 2015 con la quale, per la Regione Veneto, è stato prorogato il termine di presentazione delle domande;

VISTA la determina direttoriale della Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del 13 gennaio 2016 n. 13che, ai sensi del Decreto ministeriale del 30 ottobre 2015 “modifiche al decreto 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale” che ha ridefinito l’articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale della medesima Direzione Generale, ha individuato nella persona del Dirigente della Divisione IV “Radiotelevisione televisiva e sonora. Diritti d’uso” il responsabile del procedimento amministrativo per lo svolgimento e la conclusione dell’istruttoria per l’esame delle domande, e nella persona del Dirigente della Divisione V “Emittenza radiotelevisiva. Contributi” il responsabile della procedura diretta all’erogazione delle misure economiche di natura compensativa e degli indennizzi ai sensi del Decreto ministeriale del 17 aprile 2015;

VISTA la relazione istruttoria del 10 febbraio 2016, redatta dal Dirigente della Divisione IV a chiusura delle operazioni procedurali volte ad ottenere le misure economiche di natura compensativa per il rilascio volontario delle frequenze televisive interferenti per la regione Liguria;

CONSIDERATO l’art. 2 del Decreto ministeriale del 17 aprile 2015 – “Destinatari e procedura di attribuzione delle misure economiche compensative”, che individua i destinatari e la procedura di attribuzione delle misure economiche di natura compensativa;

DETERMINA

ART. 1

Di approvare le risultanze dell’attività istruttoria delle domande di partecipazione alla procedura di cui al Decreto ministeriale del 17 aprile 2015 per la regione Liguria, che di seguito si riportano:

1. Le frequenze di cui alla Tabella C del Decreto ministeriale 17 aprile 2015 per la regione LIGURIA, e precisamente CH 45 UHF e CH 43 UHF, sono state oggetto di domanda di

rilascio volontario per l’attribuzione di misure economiche di natura compensativa da parte dei soggetti titolari dei rispettivi diritti d’uso nelle province di Genova, Imperia, Savona e La Spezia;

Gli impianti dovranno essere dismessi secondo il calendario di spegnimento che verrà successivamente comunicato e il corrispondente diritto d’uso, a suo tempo rilasciato, verrà revocato.

2. Le frequenze CH 41 UHF e CH 35 UHF, frequenze diverse da quelle indicate nella Tabella C del Decreto ministerile 17 aprile 2015, sono state oggetto di domanda di rilascio volontario per l’attribuzione di misure economiche di natura compensativa da parte dei soggetti titolari dei rispettivi diritti d’uso nelle province di Genova, Imperia, Savona e La Spezia;

Gli impianti che costituiscono la rete delle predette frequenze non dovranno essere dismessi.

ART. 2

L’attuazione di quanto sopra rappresentato avverrà nelle seguenti modalità:

1. Agli operatori Start Up Communication S.r.l. e Telenord S.r.l., dovrà essere erogata la misura economica di natura compensativa per il rilascio volontario rispettivamente del CH 45 UHF e CH 43 UHF di cui al Decreto ministeriale 17 aprile 2015;

2. Agli operatori PTV Programmazioni Televisive S.p.A. e Italia 8 S.r.l. per il volontario rilascio rispettivamente del CH 41 UHF e CH 35 UHF non vengono riconosciute le misure economiche di natura compensativa ai sensi dell’art. 2, commi 4 e 5, del Decreto ministeriale 17 aprile 2015;

ART. 3

1. Le domande degli operatori Start Up Communication S.r.l. sul CH 45 UHF e Telenord S.r.l. sul CH 43 UHF sono accolte;

2. Le domande degli operatori PTV Programmazioni Televisive S.p.A. sul CH 41 UHF e Italia 8 S.r.l. sul CH 35, frequenze diverse da quelle indicate nella Tabella C del Decreto ministeriale 17 aprile 2015, non sono accolte.

L’art. 2 del Decreto ministeriale 17 aprile 2015 prevede, infatti, che per le regioni per le quali sono presentate domande valide in numero superiore alle frequenze da liberare indicate nella tabella C, venga riconosciuta la misura economica di natura compensativa ai soli titolari del diritto d’uso delle frequenze indicate nella tabella medesima

ART. 4

1. La Divisione V“Emittenza radiotelevisiva. Contributi”, della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali, procederà all’adozione dei conseguenti atti per l’erogazione delle misure compensative e degli indennizzi ai sensi e alle condizioni di cui agli artt. 1,3,5 e 6 del Decreto ministeriale 17 aprile 2015.

La presente determina viene pubblicata in data odierna,ai sensi dell’art. 2 comma 11 e dell’art. 3 comma 3 del Decreto ministeriale 17 aprile 2015, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico all’interno dell’Area tematica Comunicazioni.

Avverso la presente determina è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge.

Roma, 11 febbraio 2016

Il Direttore Generale

Antonio Lirosi