Determina della DGSCERP del 9 giugno 2016 “Conclusione della procedura per la presentazione delle domande volte ad ottenere le misure economiche di natura compensativa per il rilascio volontario delle frequenze televisive interferenti ai sensi del Decreto Ministeriale del 17 aprile 2015, attuativo dell’art. 6, comma 9, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge del 21 febbraio 2014, n. 9, come modificata dall’articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 – Determina per la Regione Abruzzo”.

 

Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica,

di Radiodiffusione e Postali

– Divisione IV –

Conclusione della procedura per la presentazione delle domande volte ad ottenere le misure economiche di natura compensativa per il rilascio volontario delle frequenze televisive interferenti ai sensi del Decreto Ministeriale del 17 aprile 2015, attuativo dell’art. 6, comma 9, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge del 21 febbraio 2014, n. 9, come modificata dall’articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 – Determina per la REGIONE ABRUZZO

VISTO l’art. 6, commi 8 e 9 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge del 21 febbraio 2014, n. 9, come modificata dall’art. 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTA la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 480/14/Cons del 23 settembre 2014;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 6 giugno 2015, con il quale sono definiti i criteri e le modalità per l’attribuzione di misure economiche di natura compensativa in favore degli operatori di rete in ambito locale;

VISTA la Tabella C, allegata al D.M. 17 aprile 2015, che individua tra le regioni interessate dalla procedura la regione ABRUZZO per le frequenze: CH 21 UHF, CH 23 UHF, CH 31 UHF, CH 33 UHF, CH 34 UHF, CH 41 UHF, CH 45 UHF, CH 51 UHF, CH 53 UHF e CH 59 UHF da liberare obbligatoriamente in tutte le province della regione;

VISTA la determina direttoriale della Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del 30 ottobre 2015, pubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico nella medesima data, con la quale sono state definite le forme e le modalità di presentazione delle domande per l’attribuzione delle misure economiche di natura compensativa, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Decreto ministeriale del 17 aprile 2015;

VISTA la graduatoria della regione ABRUZZO, pubblicata sul sito del Ministero il 04.05.2012 in esito al bando per l’assegnazione delle frequenze di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale di cui al D.M. del 5 marzo 2012 in attuazione dell’art. 4 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75;

VISTO il D.M. 17 luglio 2014 “Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale” come modificato dal D.M. 30 ottobre 2015;

VISTO il Decreto Direttoriale del 10 febbraio 2016 che specifica gli atti e i provvedimenti finali di competenza dei dirigenti titolari delle Divisioni ai sensi del D.M. 17 luglio 2015, come modificato dal D.M. 30 ottobre 2015;

VISTA la relazione istruttoria del 6 giugno 2016, redatta dal Dirigente della Divisione IV a chiusura delle operazioni procedurali volte ad ottenere le misure economiche di natura compensativa per il rilascio volontario delle frequenze televisive interferenti per la regione ABRUZZO;

CONSIDERATO l’art. 2 del Decreto ministeriale del 17 aprile 2015 – “Destinatari e procedura di attribuzione delle misure economiche compensative”, che individua i destinatari e la procedura di attribuzione delle misure economiche di natura compensativa;

CONSIDERATO l’art. 3 del Decreto ministeriale del 17 aprile 2015 -“Destinatari e procedura di attribuzione dell’indennizzo”, che individua i destinatari e la procedura di attribuzione dell’indennizzo nel caso in cui non si raggiunga, al termine delle procedure di rilascio volontario di cui all’art. 2, il numero di frequenze effettivamente da liberare nelle aree di cui alla colonna A della Tabella C;

CONSIDERATO l’art. 4 del Decreto ministeriale del 17 aprile 2015 – “Manifestazione di interesse”, che prevede per i soggetti titolari di diritto d’uso aventi ad oggetto frequenze indicate nella Tabella C che non partecipano alla procedura per l’attribuzione di misure economiche di natura compensativa di dovere, in ogni caso, esprimere manifestazione di interesse, in ordine di priorità, per tutte le frequenze pianificate dall’Agcom con delibera 480/14/Cons, per le finalità di cui all’art. 6, comma 8, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.9, e successive modifiche, come riportato dalla Tabella D.

RITENUTO che l’Amministrazione, ai sensi della suddetta normativa, nel caso in cui non recuperi risorse frequenziali sufficienti per liberare quelle indicate in Tabella C del D.M. 17 aprile 2015, debba procedere all’esproprio delle frequenze degli operatori di rete, sulla base della loro collocazione nelle rispettive graduatorie, formulate ai sensi dell’art. 4 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, indipendentemente dalla partecipazione al bando degli stessi operatori di rete e partendo in modo crescente dall’ultima posizione utile in graduatoria, così come previsto, in particolare, dall’Art.3, comma 1 del D.M. 17 aprile 2015.

DETERMINA

ART. 1

Di approvare le risultanze dell’attività istruttoria delle domande di partecipazione alla procedura di cui al Decreto ministeriale del 17 aprile 2015 per la regione ABRUZZO, che di seguito si riportano:

1. Le frequenze di cui alla Tabella C del suddetto decreto per la regione ABRUZZO, e precisamente: CH 21 UHF, CH 23 UHF, CH 31 UHF, CH 33 UHF, CH 34 UHF, CH 41 UHF, CH 45 UHF, CH 51 UHF, CH 53 UHF e CH 59 UHF, non sono state tutte oggetto di domanda di rilascio volontario per l’attribuzione di misura economica di natura compensativa da parte dei soggetti titolari dei diritti d’uso definitivi delle medesime frequenze, ma soltanto le frequenze CH 21 UHF e CH 41 UHF.

2. Gli operatori di rete titolari di diritto d’uso definitivo delle frequenze CH 23 UHF, CH 31 UHF, CH 33 UHF, CH 34 UHF, CH 45 UHF, CH 51 UHF, CH 53 UHF e CH 59 UHF, di cui al punto 1), hanno presentato la manifestazione di interesse.

3. Si è resa disponibile la frequenza CH 29 UHF, frequenza non indicata in Tabella C, a seguito di rilascio volontario per l’attribuzione di misura economica di natura compensativa da parte del soggetto titolare del diritto d’uso definitivo.

4. E’ pervenuta una domanda di manifestazione di interesse da parte degli operatori di rete titolari, in intesa, della frequenza CH 39 UHF, frequenza NON in Tabella C.

Delle 8 frequenze indicate al precedente punto 2. andranno liberate 7 frequenze considerato che una fra quelle di cui alla Tab.C e indicate al punto 1. sarà sostituita con il CH 29 UHF, non in Tab. C, e oggetto di volontario rilascio.

ART. 2

Per coloro che hanno aderito regolarmente alla procedura, l’attuazione di quanto sopra rappresentato avverrà nelle seguenti modalità:

a) Agli operatori di rete RETE 8 SRL, INCREMENTO FINANZIARIO SRL, titolari del diritto d’uso definitivo rispettivamente delle frequenze CH 21 UHF e CH 41 UHF, frequenze indicate in Tabella C di cui al D.M. 17 Aprile 2015, oggetto di volontario rilascio, verrà erogata la misura economica di natura compensativa di cui all’art. 1 del suddetto decreto. Gli impianti operanti sulle frequenze sopra indicate dovranno essere dismessi, secondo il calendario di spegnimento (master-plan) che sarà successivamente inoltrato, e i diritti d’uso a suo tempo rilasciati verranno revocati.

b) L’operatore di rete ESSEPI SRL titolare del diritto d’uso definitivo della frequenza CH 29 UHF, frequenza non da Tabella C di cui al D.M. 17 aprile 2015, liberata a seguito di volontario rilascio, verrà erogata la misura economica di natura compensativa di cui all’art. 1 del suddetto D.M. Gli impianti operanti sulla frequenza sopra indicata dovranno essere dismessi, secondo il calendario di spegnimento (master-plan) che sarà successivamente inoltrato, e il diritto d’uso a suo tempo rilasciato verrà revocato. Tale frequenza verrà riassegnata ad altro operatore.

c) Agli operatori di rete CANALE ITALIA SRL (già CANALE ITALIA 2 SRL), ASSOCIAZIONE C.A.R.T.A, e TELENORBA SPA collocati al 17° posto nella graduatoria della regione ABRUZZO e titolari del diritto d’uso definitivo del CH 53 UHF, frequenza indicata in Tabella C, in intesa con la SUPER 3 SPA che non ha partecipato alla procedura, hanno presentato la manifestazione di interesse, ma non avendo l’Amministrazione recuperato ulteriori risorse frequenziali, avranno diritto all’indennizzo previsto dall’art. 3 del D.M. 17 aprile 2015. Gli impianti operanti sul CH 53 UHF, dovranno essere dismessi, secondo il calendario di spegnimento (master plan) che verrà successivamente inviato, e i diritti d’uso a suo tempo rilasciati verranno revocati. La SUPER 3 SPA, pur non avendo partecipato alla procedura di cui al D.M. 17 aprile 2015, ha diritto al medesimo indennizzo, in virtù dell’Art. 3 del citato D.M, dovrà dismettere gli impianti operanti sul CH 53 UHF, secondo il calendario di spegnimento (master plan) che verrà successivamente inviato e il diritto d’uso a suo tempo rilasciato verrà revocato.

d) Agli operatori di rete: ONDA TV SRL, FIN.SER.T. SRL e VIDEOPUGLIA SRL, collocati al 16° posto nella graduatoria delle regione ABRUZZO e titolari del diritto d’uso definitivo della frequenza CH 59 UHF, frequenza indicata in Tab. C, in intesa con la ITALIA TV SRL, che non ha partecipato alla procedura – subentrata nella titolarità del diritto d’uso della medesima frequenza alla TELEUNIVERSO SRL, come da provvedimento di voltura emanato in data 16 aprile 2015 – hanno presentato regolare domanda di manifestazione d’interesse, ma non avendo l’Amministrazione recuperato ulteriori risorse frequenziali, avranno diritto all’indennizzo previsto dall’art. 3 del D.M. 17 aprile 2015. Gli impianti operanti sul CH 59 UHF dovranno essere dismessi, secondo il calendario di spegnimento (master plan) che verrà successivamente inviato, e i diritti d’uso a suo tempo rilasciati verranno revocati. La ITALIA TV SRL, pur non avendo partecipato alla procedura di cui al D.M. 17 aprile 2015, ha diritto al medesimo indennizzo, in virtù dell’Art. 3 del citato D.M, dovrà dismettere gli impianti operanti sul CH 59 UHF, secondo il calendario di spegnimento (master plan) che verrà successivamente inviato e il diritto d’uso a suo tempo rilasciato verrà revocato.

Per la medesima frequenza ha presentato domanda di manifestazione di interesse anche la TELEUNIVERSO SRL non più titolare della frequenza CH 59 UHF poiché oggetto di

cessione alla ITALIA TV SRL sopra citata. La domanda prodotta dal suddetto operatore NON è pertanto RITENUTA VALIDA.

e) Agli operatori di rete AMBIENTE E SOCIETA’ SRL, TV1 SRL e TELEASSE SRL, titolari del diritto d’uso definitivo del CH 33 UHF, frequenza indicata nella Tabella C, collocati al 15° posto nella graduatoria della regione ABRUZZO, che hanno presentato domanda di manifestazione d’interesse, non avendo l’Amministrazione recuperato ulteriori risorse frequenziali, verrà erogato l’indennizzo previsto dall’art. 3 del D.M. 17 aprile 2015. Gli impianti operanti sul CH 33 UHF dovranno essere dismessi, secondo il calendario di spegnimento (master plan) che verrà successivamente inviato, e i diritti d’uso a suo tempo rilasciati verranno revocati.

Per la medesima frequenza è altresì pervenuta una manifestazione di interesse presentata dalla FINSERT MEDIA SRL di cui, però, l’operatore di rete non risulta titolare. La domanda prodotta dal suddetto operatore NON è pertanto RITENUTA VALIDA.

f) Gli operatori di rete PUBBLISIRIO ANTENNA 2 SRL, ASSOCIAZIONE RETEAZZURRA e ASSOCIAZIONE RETESETTE, titolari del diritto d’uso definitivo della CH 39 UHF, frequenza non indicata in Tabella C, collocati al 13° posto della graduatoria, hanno presentato domanda di manifestazione di interesse, ma non avendo l’Amministrazione recuperato ulteriori risorse frequenziali, avranno diritto all’erogazione dell’indennizzo previsto dall’art. 3 del D.M. 17 aprile 2015. Gli impianti operanti sul CH 39 UHF dovranno essere dismessi, secondo il calendario di spegnimento (master plan) che verrà successivamente inviato, e i diritti d’uso a suo tempo rilasciati verranno revocati. La predetta frequenza verrà assegnata ad altro operatore di rete che li precede in graduatoria.

g) Gli operatori di rete TVP ITALY SRL e EUROPEAN BROADCASTING COMPANY SRL, titolari del diritto d’uso definitivo della CH 34 UHF, frequenza indicata in Tabella C, in intesa con la MEDIA 2001 SRL che non ha presentato alcuna domanda, collocati al 12° posto della graduatoria, hanno presentato domanda di manifestazione di interesse. La EUROPEAN BROADCASTING COMPANY SRL non risulta abbia completato la prevista registrazione di cui all’Art. 1, punto 2 della determina direttoriale del 30 ottobre 2015 e l’istanza NON è pertanto RITENUTA VALIDA. Non avendo l’Amministrazione recuperato risorse frequenziali, dovranno dismettere tutti gli impianti operanti sul CH 34 UHF, secondo il calendario di spegnimento (master plan) che verrà successivamente inviato, avranno diritto all’indennizzo previsto dall’art.3 del D.M. 17 aprile 2015 e i diritti d’uso a suo tempo rilasciati verranno revocati.

Gli operatori di rete MEDIA 2001 SRL che non ha partecipato alla procedura di cui al D.M. 17 aprile 2015 e EUROPEAN BROADCASTING COMPANY SRL, la cui domanda non è stata ritenuta valida, hanno diritto al medesimo indennizzo, in virtù dell’Art. 3 del citato D.M, dovranno dismettere gli impianti operanti sul CH 34 UHF, secondo il calendario di

spegnimento (master plan) che verrà successivamente inviato e i diritti d’uso a suo tempo rilasciati verranno revocati.

h) Agli operatori di rete FIN TELEVISION SRL e INTERNATIONAL TELE RADIO ITR SRL, collocati all’ 11° posto nella graduatoria della regione ABRUZZO e titolari del diritto d’uso definitivo del CH 31 UHF, frequenza indicata in Tabella C, in intesa con la TLT MOLISE SRL, che non risulta abbia completato la prevista registrazione di cui all’Art. 1, punto 2 della determina direttoriale del 30 ottobre 2015, la cui istanza pertanto NON è RITENUTA VALIDA, hanno presentato la manifestazione di interesse. Non avendo l’Amministrazione recuperato ulteriori risorse frequenziali, avranno diritto all’indennizzo previsto dall’art. 3 del D.M. 17 aprile 2015. Gli impianti operanti sul CH 31 UHF dovranno essere dismessi, secondo il calendario di spegnimento (master plan) che verrà successivamente inviato, e i diritti d’uso a suo tempo rilasciati verranno revocati.

La TLT MOLISE SRL la cui domanda non è stata ritenuta valida ha diritto al medesimo indennizzo, in virtù dell’Art. 3 del citato D.M, dovrà dismettere gli impianti operanti sul CH 31 UHF, secondo il calendario di spegnimento (master plan) che verrà successivamente inviato e il diritto d’uso a suo tempo rilasciato verrà revocato.

ART. 3

Per l’operatore di rete che non ha partecipato alla procedura, perché titolare di diritto d’uso di una frequenza non indicata in tabella C del D.M. 17 aprile 2015, non avendo l’Amministrazione recuperato risorse frequenziali sufficienti a liberare quelle indicate nella suddetta tabella e in considerazione della posizione conseguita nella graduatoria della regione ABRUZZO, l’attuazione di quanto rappresentato al precedente Art.1, avverrà nelle seguenti modalità:

a) L’operatore di rete TELESTUDIO SRL, titolare del diritto d’uso definitivo della frequenza CH 22 UHF, collocato al 14° posto della graduatoria, dovrà dismettere tutti gli impianti operanti sulla predetta frequenza, secondo il calendario di spegnimento (master plan) che verrà successivamente inviato, e il diritto d’uso a suo tempo rilasciato verrà revocato. Avrà diritto all’indennizzo previsto dall’art. 3 del citato D.M. e la frequenza recuperata verrà assegnata ad un operatore di rete che lo precede in graduatoria.

ART. 4

In conseguenza a quanto rappresentato ai precedenti Art. 2 e 3, la frequenza CH 29 UHF, rilasciata volontariamente e le frequenze CH 22 UHF e CH 39 UHF oggetto di esproprio, saranno riassegnate per liberare le altre frequenze indicate nella Tabella C del D.M. 17 aprile 2015 e precisamente CH 45 UHF, CH 51 UHF e CH 23 UHF, procedendo nel seguente modo:

a) All’operatore di rete RETE 8 SRL, titolare del diritto d’uso definitivo del CH 45 UHF, classificatosi al 1° posto in graduatoria delle frequenze della regione ABRUZZO, verrà sostituita la frequenza dal CH 45 UHF al CH 29 UHF, prima frequenza tra quelle assegnabili indicata dall’operatore nella manifestazione di interesse. Gli impianti dovranno essere dismessi sulla frequenza CH 45 UHF, secondo il calendario di spegnimento degli stessi (master plan) che verrà successivamente comunicato, e riaccesi sulla frequenza CH 29 UHF con le indicazioni di cui alla tabella D) del D.M. 17 aprile 2015.

b) All’operatore di rete GRUPPO AIR SRL, titolare del diritto d’uso definitivo del CH 51 UHF, classificatosi al 7° posto in graduatoria delle frequenze della regione ABRUZZO, verrà sostituita la frequenza dal CH 51 UHF al CH 22 UHF prima frequenza tra quelle assegnabili indicata dall’operatore nella manifestazione di interesse. Gli impianti dovranno essere dismessi sulla frequenza CH 51 UHF, secondo il calendario di spegnimento degli stessi (master plan) che verrà successivamente comunicato, e riaccesi sulla frequenza CH 22 UHF con le indicazioni di cui alla tabella D) del D.M. 17 aprile 2015.

c) All’operatore di rete TVR VOXSON SPA in liquidazione, titolare del diritto d’uso definitivo del CH 23 UHF, classificatosi all’ 8° posto in graduatoria delle frequenze della regione ABRUZZO, verrà sostituita la frequenza dal CH 23 UHF al CH 39 UHF quale ultima frequenza disponibile. Gli impianti dovranno essere dismessi sulla frequenza CH 23 UHF, secondo il calendario di spegnimento degli stessi (master plan) che verrà successivamente comunicato, e riaccesi sulla frequenza CH 39 UHF con le indicazioni di cui alla tabella D) del D.M. 17 aprile 2015.

ART. 6

La Divisione V “Emittenza radiotelevisiva. Contributi”, della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali, procederà all’adozione dei conseguenti atti per l’erogazione delle misure compensative e degli indennizzi ai sensi e alle condizioni di cui agli artt. 1,3,5 e 6 del Decreto ministeriale 17 aprile 2015.

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La presente determina viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 2, comma 11 e dell’art. 3, comma 3 del Decreto ministeriale 17 aprile 2015, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico all’interno dell’Area tematica Comunicazioni.

Avverso la presente determina è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge.

Roma, 9 giugno 2016 Il Direttore Generale

Antonio Lirosi