Determina della DGSCERP del 28 luglio 2016 “Conclusione della procedura per la presentazione delle domande volte ad ottenere le misure economiche di natura compensativa per il rilascio volontario delle frequenze televisive interferenti ai sensi del Decreto Ministeriale del 17 aprile 2015, attuativo dell’art. 6, comma 9, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge del 21 febbraio 2014, n. 9, come modificata dall’articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 – Determina per la REGIONE PIEMONTE”

 Il Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica,

di Radiodiffusione e Postali

– Divisione IV –

 

Conclusione della procedura per la presentazione delle domande volte ad ottenere le misure economiche di natura compensativa per il rilascio volontario delle frequenze televisive interferenti ai sensi del Decreto Ministeriale del 17 aprile 2015, attuativo dell’art. 6, comma 9, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge del 21 febbraio 2014, n. 9, come modificata dall’articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 – Determina per la REGIONE PIEMONTE

 

VISTO l’art. 6, commi 8 e 9 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge del 21 febbraio 2014, n. 9, come modificata dall’art. 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTA la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 480/14/Cons del 23 settembre 2014;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 6 giugno 2015, con il quale sono definiti i criteri e le modalità per l’attribuzione di misure economiche di natura compensativa in favore degli operatori di rete in ambito locale;

VISTA la Tabella C, allegata al D.M. 17 aprile 2015, che individua tra le regioni interessate dalla procedura la regione PIEMONTE per la frequenza CH 32 UHF da liberare obbligatoriamente nelle province BIELLA, NOVARA, VERBANO-CUSIO-OSSOLA e VERCELLI e facoltativamente nelle province di TORINO, ALESSANDRIA, ASTI e CUNEO.

VISTA la determina direttoriale della Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del 30 ottobre 2015, pubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico nella medesima data, con la quale sono state definite le forme e le modalità di presentazione delle domande per l’attribuzione delle misure economiche di natura compensativa, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Decreto ministeriale del 17 aprile 2015;

VISTA la graduatoria della regione PIEMONTE in esito al bando per l’assegnazione delle frequenze di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale pubblicata sul sito del Ministero in data 13 luglio 2015 in attuazione dell’art. 4 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75;

VISTO il D.M. 17 luglio 2014 “Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale” come modificato dal D.M. 30 ottobre 2015;

VISTO il Decreto Direttoriale del 10 febbraio 2016 che specifica gli atti e i provvedimenti finali di competenza dei dirigenti titolari delle Divisioni ai sensi del D.M. 17 luglio 2015, come modificato dal D.M. 30 ottobre 2015;

VISTA la relazione istruttoria del 21 luglio 2016, redatta dal Dirigente della Divisione IV a chiusura delle operazioni procedurali volte ad ottenere le misure economiche di natura compensativa per il rilascio volontario delle frequenze televisive interferenti per la regione PIEMONTE;

CONSIDERATO l’art. 2 del Decreto ministeriale del 17 aprile 2015 – “Destinatari e procedura di attribuzione delle misure economiche compensative”, che individua i destinatari e la procedura di attribuzione delle misure economiche di natura compensativa;

CONSIDERATO l’art. 3 del Decreto ministeriale del 17 aprile 2015 -“Destinatari e procedura di attribuzione dell’indennizzo”, che individua i destinatari e la procedura di attribuzione dell’indennizzo nel caso in cui non si raggiunga, al termine delle procedure di rilascio volontario di cui all’art. 2, il numero di frequenze effettivamente da liberare nelle aree di cui alla colonna A della Tabella C;

CONSIDERATO l’art. 4 del Decreto ministeriale del 17 aprile 2015 – “Manifestazione di interesse”, che prevede per i soggetti titolari di diritto d’uso aventi ad oggetto frequenze indicate nella Tabella C che non partecipano alla procedura per l’attribuzione di misure economiche di natura compensativa di dovere, in ogni caso, esprimere manifestazione di interesse, in ordine di priorità, per tutte le frequenze pianificate dall’Agcom con delibera 480/14/Cons, per le finalità di cui all’art. 6, comma 8, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.9, e successive modifiche, come riportato dalla Tabella D.

RITENUTO che l’Amministrazione, ai sensi della suddetta normativa, nel caso in cui non recuperi risorse frequenziali sufficienti per liberare quelle indicate in Tabella C del D.M. 17 aprile 2015, debba procedere all’esproprio delle frequenze degli operatori di rete, sulla base della loro collocazione nelle rispettive graduatorie, formulate ai sensi dell’art. 4 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, indipendentemente dalla partecipazione al bando degli stessi operatori di rete e partendo in modo crescente dall’ultima posizione utile in graduatoria, così come previsto, in particolare, dall’Art.3, comma 1 del D.M. 17 aprile 2015.

DETERMINA

ART. 1

Di approvare le risultanze dell’attività istruttoria dell’unica domanda di partecipazione alla procedura di cui al Decreto ministeriale del 17 aprile 2015 per la regione PIEMONTE, che di seguito si riportano:

1. La frequenza di cui alla Tabella C del Decreto ministeriale 17 aprile 2015 per la regione PIEMONTE, e precisamente: CH 32 UHF, non è stata oggetto di domanda di rilascio volontario per l’attribuzione di misura economica di natura compensativa da parte del soggetto titolare del diritto d’uso definitivo della medesima frequenza, ma di manifestazione di interesse.

Si rende pertanto necessario procedere alla liberazione di una frequenza come da procedura prevista dall’Art. 3, comma 1 del D.M. 17 aprile 2015.

ART. 2

Per l’operatore di rete che ha aderito regolarmente alla procedura, l’attuazione di quanto sopra rappresentato avverrà nella seguente modalità:

a) All’ operatore di rete RETE 7 Spa per la rete RETE SETTE, titolare del diritto d’uso definitivo della frequenza CH 32 UHF per l’intera regione PIEMONTE, frequenza da Tabella C, collocato al nono posto della “graduatoria, che ha presentato manifestazione d’interesse gli verrà sostituita la frequenza dal CH 32 UHF al CH 23 UHF, frequenza che sarà espropriata in attuazione di quanto indicato all’Art. 3, comma 1 del D.M. 17 aprile 2015, all’intesa collocata all’ultimo posto (17°) della “graduatoria” non avendo l’Amministrazione recuperato risorse frequenziali. Tutti gli impianti dovranno essere dismessi sul CH 32 UHF secondo il calendario di spegnimento (master plan) che sarà successivamente inoltrato e riaccesi sul CH 23 UHF con le limitazioni di cui alla Tabella D del D.M. 17 aprile 2015.

ART. 3

Per gli operatori di rete che non hanno partecipato alla procedura, perché titolari di diritto d’uso di una frequenza non indicata in Tabella C del D.M. 17 aprile 2015, non avendo l’Amministrazione recuperato risorsa frequenziale per liberare quella indicata nella suddetta Tabella e in considerazione della posizione conseguita nella graduatoria della regione PIEMONTE, l’attuazione di quanto rappresentato al precedente Art.1, avverrà nelle seguenti modalità:

All’intesa TELESTUDIO MODENA SRL, EMMECIUNO SRL e GRUPPO EUROPEO DI TELECOMUNICAZIONI SRL collocata al diciasettesimo posto della “graduatoria”, titolari del diritto d’uso definitivo del CH 23 UHF, verrà espropriata la frequenza e riassegnato in parte il CH 32 UHF ai suddetti soggetti titolari del diritto d’uso definitivo per le sole province di CUNEO, TORINO, ALESSANDRIA e ASTI province ove è possibile tale assegnazione come indicato alla Tabella D del D.M. 17.04.2015 e precisamente:

a) All’operatore di rete TELESTUDIO MODENA SRL per la rete TELESTUDIO MODENA prot.903225, titolare del diritto d’uso definitivo del CH 23 UHF, frequenza non indicata in Tabella C del D.M. 17 aprile 2015, per le province di Cuneo e Torino verrà sostituita la frequenza dal CH 23 UHF al CH 32 UHF per le medesime province assegnabili come da Tabella D del citato D.M.. Tutti gli impianti dovranno essere dismessi sul CH 23 UHF secondo il calendario di spegnimento (master plan) che sarà successivamente inoltrato e riaccesi sul CH 32 UHF e il diritto d’uso definitivo a suo tempo rilasciato sarà modificato.

b) All’operatore di rete EMMECIUNO SRL per la rete VIDEOSTAR prot. 903753 titolare del diritto d’uso definitivo del CH 23 UHF per le province di Alessandria, Asti e Vercelli/lim verrà sostituita la frequenza dal CH 23 UHF al CH 32 UHF per le sole province di Asti e Alessandria, provincia quest’ultima assegnabile tenendo conto di quanto indicato nella Tabella D del D.M. 17 aprile 2015. Gli impianti dovranno essere dismessi sul CH 23 UHF secondo il calendario di spegnimento (master plan) che sarà successivamente inoltrato e riaccesi sul CH 32 UHF per le sole province di Alessandria e Asti. Per la provincia di Vercelli /lim la frequenza non sarà sostituita perché la medesima provincia rientra tra quelle da liberare obbligatoriamente come indicato nella Tabella C del citato D.M; gli impianti dovranno essere dismessi secondo il calendario di spegnimento (master plan) che sarà successivamente inoltrato. La EMMECIUNO SRL avrà diritto all’erogazione di un indennizzo, per la sola provincia di Vercelli/lim, come previsto dall’art. 3 del predetto D.M. e il diritto d’uso definitivo a suo tempo rilasciato sarà modificato.

c) All’operatore di rete GRUPPO EUROPEO DI TELECOMUNICAZIONI SRL per la rete PIU’ BLU LOMBARDIA prot.901533, titolare del diritto d’uso definitivo del CH 23 UHF, per la provincia di Novara, non verrà sostituita la frequenza in quanto la medesima provincia rientra tra quelle da liberare obbligatoriamente come da Tabella C lettera A del sopracitato D.M. e tutti gli impianti dovranno essere dismessi secondo il calendario di spegnimento (master plan) che sarà successivamente inoltrato. L’operatore GRUPPO EUROPEO DI TELECOMUNICAZIONI SRL avrà diritto all’erogazione di un indennizzo come previsto dall’art. 3 del D.M. 17 aprile 2015 e il diritto d’uso definitivo a suo tempo rilasciato sarà revocato.

ART. 6

La Divisione V “Emittenza radiotelevisiva. Contributi”, della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali, procederà all’adozione dei conseguenti atti per l’erogazione delle misure compensative e degli indennizzi ai sensi e alle condizioni di cui agli artt. 1,3,5 e 6 del Decreto ministeriale 17 aprile 2015.

●●●

La presente determina viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 2, comma 11 e dell’art. 3, comma 3 del Decreto ministeriale 17 aprile 2015, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico all’interno dell’Area tematica Comunicazioni.

Avverso la presente determina è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge.

Roma, 28 luglio 2016 Il Direttore Generale

Antonio Lirosi