Il Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica,
di Radiodiffusione e Postali
– Divisione IV –
Conclusione della procedura per la presentazione delle domande volte ad ottenere le misure economiche di natura compensativa per il rilascio volontario delle frequenze televisive interferenti ai sensi del Decreto Ministeriale del 17 aprile 2015, attuativo dell’art. 6, comma 9, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge del 21 febbraio 2014, n. 9, come modificata dall’articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 – per la REGIONE EMILIA ROMAGNA.
Chiusura procedimento di cui alla Determina per la REGIONE EMILIA ROMAGNA:” Modificazioni ed integrazioni alla determina 1° agosto 2016 pubblicata in pari data sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico” (Determina 8 agosto 2016)
VISTA la determina direttoriale della Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del 1° agosto 2016, pubbl icata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico nella medesima data di conclusione della procedura per la presentazione delle domande volte ad ottenere le misure economiche di natura compensativa per il rilascio volontario delle frequenze televisive interferenti ai sensi del Decreto Ministeriale del 17 aprile 2015, attuativo dell’art. 6, comma 9, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge del 21 febbraio 2014, n. 9, come modificata dall’articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 – per la REGIONE EMILIA ROMAGNA;
VISTA la Tabella C, allegata al D.M. 17 aprile 2015, che individua tra le regioni interessate dalla procedura la regione EMILIA ROMAGNA per le frequenze: CH 29 UHF, CH 39 UHF, CH 45 UHF, CH 53 UHF da liberare tutte obbligatoriamente nelle province BOLOGNA – FERRARA – FORLI’ CESENA – MODENA – RAVENNA – REGGIO EMILIA e RIMINI e il CH 42 UHF da liberare obbligatoriamente solo nella provincia di RIMINI;
VISTO che nella determina del 1° agosto 2016 sopra citat a per la liberazione della frequenza CH 45 UHF per le province di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Ravenna e Reggio Emilia è stato avviato nei confronti della STARTUP COMMUNICATION SRL un procedimento di revoca del diritto d’uso definitivo in corso di perfezionamento rimandando ad una successiva determina la conclusione definitiva della procedura di cui al D.M. 17 aprile 2015;
VISTA la relazione istruttoria dell’ 8 agosto 2016, redatta dal Dirigente della Divisione IV al termine del procedimento di cui sopra in merito al CH 45 UHF e a rettifica di alcuni errori materiali riscontrati nella determina del 1° agosto 2016;
CONSIDERATO che la Startup Communication Srl ha presentato domanda ed è stata ammessa alla procedura e che non è stata sottoscritta alcuna intesa tra i titolari del diritto d’uso definitivo della frequenza CH 45 UHF, come previsto dall’Art.2, comma 1, lettera b) del D.M. 17 aprile 2015;
VISTA che dalla data del 01.01.2016 la Startup Communication Srl ha sospeso volontariamente la propria attività e che ai sensi degli Artt.42 e 52 del Decreto Legislativo 177/2005 si è dato l’avvio al procedimento di revoca del diritto d’uso definitivo del CH 45 UHF alla medesima società, considerata l’inattività che perdura da oltre sei m esi;
CONSIDERATO che la frequenza CH 45 UHF, a tutt’oggi non più utilizzata, é tornata nella disponibilità del Ministero e che pertanto la posiz ione conseguita in graduatoria dalla suddetta società non ha più rilevanza ai fini dell’attuazione della presente procedura;
VISTO che per mero errore materiale nella determina del 1° agosto 2016 per quanto riguarda l’operatore di rete Startup Communication Srl, all’ Art. 3 non è stata inserita la provincia di Rimini/lim per la frequenza CH 45 UHF, attribuita al medesimo operatore con provvedimento DGSCERP n.43326 del 30 luglio 2015;
VISTO che per mero errore materiale nella determina del 1° agosto 2016 per quanto riguarda l’operatore di rete DI.TV. SRL, all’Art. 5, lettera b) non è stata inserita la provincia di Bologna/lim, per la frequenza CH 29 UHF, attribuita al medesimo operatore con provvedimento DGSCERP n.43236 del 30 maggio 2015;
CONSIDERATI gli artt. 2, 3 e 4 del Decreto Ministeriale del 17 aprile 2015;
RITENUTO che si debba procedere all’emanazione di una determina che modifica ed integra quella del 1° agosto 2016 per la conclusione della procedu ra, tenuto conto della definizione del procedimento avviato sul CH 45 UHF nei confronti della STARTUP COMMUNICATION SRL e degli errori materiali sopra enunciati.
DETERMINA
ART. 1
Di approvare le risultanze della relazione istruttoria dell’8 agosto 2016 volta a concludere la procedura di cui alla determina del 1° agosto 2016 per l’attuazione di quanto previsto dal D.M. 17 aprile 2015 per la regione Emilia Romagna, che di seguito si riportano:
· Gli Artt. 1 – 2 – 4 e 6 della suddetta determina re stano invariati.
· L’Art. 3, limitatamente alla parte relativa alla liberazione della frequenza CH 45 UHF, la cui procedura è stata temporaneamente sospesa in attesa della definizione del procedimento avviato nei confronti dell’operatore di rete STARTUP COMMUNICATION SRL, viene così modificato:
· All’operatore di rete STARTUP COMMUNICATION SRL, titolare del diritto d’uso definitivo del CH 45 UHF per le province di Bologna, Forlì-Cesena, Modena/lim, Ravenna, Reggio Emilia/lim e Rimini/lim, che ha partecipato alla procedura senza sottoscrivere la prevista intesa di cui all’Art.2, comma 1, lettera b) del D.M. 17 aprile 2015 con la DI.TV.SRL, titolare della medesima frequenza, in considerazione dell’inattività della frequenza dall’ 1.01.2016 a t utt’oggi, frequenza tornata nelle disponibilità del Ministero, in virtù della domanda presentata il 19 novembre 2015, prima della sospensione volontaria della rete, avrà diritto, in assenza dell’intesa di cui sopra, all’indennizzo di cui all’Art.3 del citato D .M. e il Ministero procederà alla conclusione del procedimento con la revoca del diritto d’uso definitivo a suo tempo allo stesso rilasciato.
L’art.5, lettera b) dovrà essere così integralmente sostituito:
· Agli operatori di rete COMUNICARE SPA titolare del diritto d’uso definitivo della frequenza CH 29 UHF, di cui alla Tabella C, per le province di Modena/lim, Piacenza, Parma/lim, Reggio Emilia, SESTA RETE & RETE 8 SRL, titolare del diritto d’uso definitivo della medesima frequenza, per la provincia di Bologna, TELEPROGRAMMI SRL titolare del diritto d’uso definitivo della suddetta frequenza per le provincia di Ferrara/lim e DI.TV SRL titolare del diritto d’uso definitivo della frequenza CH 29 UHF per le province di Bologna/lim, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, a quest’ultimo assegnata in sostituzione della frequenza CH 51 UHF, di cui all’avvio del procedimento di assegnazione del diritto d’uso definitivo in luogo del CH 6 VHF, verrà sostituita la frequenza CH 29 UHF con la frequenza CH 32 UHF nell’intera regione a ciascuno per le province di cui al diritto d’uso definitivo a suo tempo rilasciato, con le limitazioni come da delibera 265/11/CONS di cui alla tabella D del D.M. 17 aprile 2015. Gli operatori dovranno spegnere tutti gli impianti sulla frequenza CH 29 UHF e riaccenderli sulla frequenza CH 32 UHF, secondo il calendario di spegnimento (master plan) che verrà s uccessivamente inviato. I diritti d’uso definitivi a suo tempo rilasciati verranno modificati.
Salvo quanto variato con la presente determina, restano valide le disposizioni dettate dalla determina del 1° agosto 2016 richiamata in premessa.
La presente determina viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 2, comma 11 e dell’art. 3, comma 3 del Decreto ministeriale 17 aprile 2015, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico all’interno dell’Area tematica Comunicazioni.
Avverso la presente determina è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge.
Roma, 8/08/2016 – prot.n.0053215 Il Direttore Generale
Antonio Lirosi