Determina della DGSCERP 15 settembre 2016 “Chiusura procedimento di cui alla determina per la Regione Emilia Romagna: “Modificazioni alla determina del 1° agosto 2016, come modificata e integrata con determina dell’8 agosto 2016”

 Il Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica,

di Radiodiffusione e Postali

– Divisione IV –

 

 

Conclusione della procedura per la presentazione delle domande volte ad ottenere le misure economiche di natura compensativa per il rilascio volontario delle frequenze televisive interferenti ai sensi del Decreto Ministeriale del 17 aprile 2015, attuativo dell’art. 6, comma 9, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge del 21 febbraio 2014, n. 9, come modificata dall’articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 – per la REGIONE EMILIA ROMAGNA.

– Chiusura procedimento di cui alla determina per la regione EMILIA ROMAGNA: “Modificazioni alla determina del 1° agosto 2016 pubblicata in pari data sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, come modificata e integrata con determina dell’8 agosto 2016” (Determina 15 settembre 2016)

VISTA la determina direttoriale della Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del 1 agosto 2016, pubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico nella medesima data di conclusione della procedura per la presentazione delle domande volte ad ottenere le misure economiche di natura compensativa per il rilascio volontario delle frequenze televisive interferenti ai sensi del Decreto Ministeriale del 17 aprile 2015, attuativo dell’art. 6, comma 9, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge del 21 febbraio 2014, n. 9, come modificata dall’articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 – per la regione EMILIA ROMAGNA;

VISTA la determina direttoriale della medesima Direzione Generale dell’8 agosto 2016 pubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico in pari data con la quale viene modificata ed integrata la determina direttoriale del 1 agosto 2016 sopra richiamata nella parte relativa all’operatore di rete STARTUP COMMUNICATION SRL, di cui all’Art. 3, e agli operatori di rete titolari del diritto d’uso definitivo del CH 29 UHF di cui all’Art. 5, lettera b);

VISTA la relazione istruttoria del 15 settembre 2016 a chiusura delle operazioni procedurali volte ad ottenere le misure economiche di natura compensativa per il rilascio volontario delle frequenze televisive interferenti per la regione EMILIA ROMAGNA redatta dal Dirigente della Divisione IV a rettifica degli errori materiali formulati nelle determine direttoriali del 1° e dell’8 agosto 2016 e nella quale viene maggiormente chiarito il procedimento adottato per la liberazione della frequenza del CH 45 UHF di cui alla determina dell’8 agosto 2016;

VISTO che per mero errore materiale, nella determina direttoriale dell’8 agosto 2016 sopra richiamata per la regione Emilia Romagna, per l’operatore di rete DI.TV Srl, titolare del diritto d’uso definitivo della frequenza CH 29 UHF per le province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini è stata inserita anche la provincia di Bologna/lim, provincia che nel provvedimento del 28 ottobre 2015 prot. DGSCERP n.59365 di rettifica del diritto d’uso definitivo rilasciato alla medesima società non è, invece, inserita per il CH 29 UHF e che pertanto tale frequenza non potrà essere sostituita con il CH 32 UHF, così come indicato all’Art. 5, lettera b) della determina direttoriale dell’8 agosto 2016 sopra richiamata;

VISTO che a seguito delle segnalazioni di alcuni operatori di rete titolari del diritto d’uso definitivo della frequenza CH 29 UHF e della frequenza CH 39 UHF in merito alla manifestazione di interesse dalle stesse dichiarate nella propria domanda di partecipazione al bando, l’Amministrazione ha operato un successivo controllo che determina una diversa assegnazione agli stessi della frequenza da attribuire in sostituzione di quella da liberare obbligatoriamente;

RITENUTO pertanto che si debba rettificare le determine direttoriali di conclusione della procedura, del 1° e 8 agosto 2016, tenuto conto delle motivazione sopra descritte;

DETERMINA

ART. 1

L’articolo 4 e l’articolo 5 della determina direttoriale del 1° agosto 2016, come modificato in parte dalla determina direttoriale dell’8 agosto 2016, vengono così integralmente sostituiti:

ART. 4

In conseguenza a quanto rappresentato ai precedenti Artt. 2 e 3, non avendo l’Amministrazione recuperato risorse frequenziali sufficienti per liberare le altre frequenze indicate nella Tabella C del D.M. 17 aprile 2015 e precisamente CH 29 UHF e CH 39 UHF da rilasciare entrambe obbligatoriamente nelle province di BOLOGNA – FERRARA – FORLI’ CESENA – MODENA – RAVENNA – REGGIO EMILIA e RIMINI, si procederà nel seguente modo:

a) Agli operatori di rete SESTA RETE & RETE 8 SRL (già LA 9 SRL) titolare del diritto d’uso definitivo del CH 32 UHF per le province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna, VIA EMILIA TV SRL, titolare del diritto d’uso definitivo della medesima frequenza per la provincia di Parma, AMBROSIANA SRL, titolare del diritto d’uso definitivo della stessa frequenza per la provincia di Piacenza/lim, FI.TIM SRL, anch’esso titolare della frequenza CH 32 UHF nella provincia di Parma/lim., COMUNICARE SPA, titolare della frequenza CH 32 UHF nella provincia di Parma/lim., TELESTUDIO MODENA2 SRL titolare della medesima frequenza nelle province di Bologna/lim, Modena e Reggio Emilia, classificatisi al 17° posto in graduatoria delle frequenze della regione EMILIA ROMAGNA, non avendo partecipato alla procedura e in considerazione della posizione conseguita in graduatoria dovranno dismettere tutti gli impianti operanti sulla predetta frequenza, secondo il calendario di spegnimento (master plan) che verrà successivamente inviato. La frequenza CH

32 UHF sarà assegnata agli operatori di rete collocati al 5° posto della graduatoria, titolari della frequenza CH 39 UHF da liberare obbligatoriamente nelle province di cui alla Tabella C del D.M. 17 aprile 2015, frequenza che potrà invece essere riassegnata esclusivamente nelle province facoltative di cui alla medesima tabella e precisamente per Parma e Piacenza. Pertanto:

1. Gli operatori che dovranno lasciare la frequenza e a cui non potrà essere assegnata alcuna altra frequenza e precisamente SESTA RETE & RETE 8 SRL e TELESTUDIO MODENA2 SRL, dovranno spegnere tutti gli impianti operanti sul CH 32 UHF secondo il calendario di spegnimento (master plan) che sarà successivamente inviato e i diritti d’uso a suo tempo rilasciati verranno revocati, avranno diritto all’indennizzo previsto dall’art. 3 del citato D.M.

2. Gli altri operatori di rete e precisamente VIA EMILIA TV SRL, AMBROSIANA SRL, FI.TIM SRL e COMUNICARE SPA dovranno spegnere tutti gli impianti sul CH 32 UHF e riaccenderli sul CH 39 UHF, frequenza attribuibile nelle province di Parma e Piacenza di cui al diritto d’uso definitivo a ciascuno di essi rilasciato, secondo il calendario di spegnimento (master plan) che verrà successivamente trasmesso. I diritti d’uso a suo tempo rilasciati agli stessi operatori di rete verranno modificati.

b) Agli operatori di rete TRIVENETA SRL, titolare del diritto d’uso definitivo della frequenza CH 41 UHF per la provincia di Ferrara/lim, R.E.I. SRL, anch’esso titolare della medesima frequenza nelle province di Bologna, Forlì-Cesena, Ferrara, Modena, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini e Parma/lim., che hanno partecipato in intesa alla procedura di cui al D.M.

17 aprile 2015 per l’attribuzione della misura economica compensativa a seguito del volontario rilascio della frequenza, e la TELESTAR SRL, titolare della frequenza CH 41 UHF nella provincia di Piacenza che non ha partecipato alla procedura, classificatisi al 16° posto in graduatoria delle frequenze della regione EMILIA ROMAGNA, in considerazione della posizione conseguita in graduatoria, nonché della irregolarità dell’intesa formulata

soltanto da due dei tre operatori di rete titolari del diritto d’uso del CH 41 UHF, come previsto dall’Art.2, comma 1, lettera b), l’attuazione di quanto previsto dal D.M. sopra citato avverrà nel seguente modo:

1. La frequenza CH 41 UHF verrà assegnata agli operatori di rete collocati al 10° posto della graduatoria, in sostituzione del CH 29 UHF frequenza da rilasciare obbligatoriamente come da tabella C. del D.M. L’operatore di rete TRIVENETA SRL, pertanto, dovrà dismettere tutti gli impianti operanti sulla frequenza CH 41 UHF, secondo il calendario di spegnimento (master plan) che verrà successivamente inviato, il diritto d’uso a suo tempo rilasciato verrà revocato ed avrà diritto all’indennizzo previsto dall’art. 3 del citato D.M.;

2. L’operatore di rete R.E.I. SRL, dovrà dismettere tutti gli impianti operanti sulla frequenza CH 41 UHF nelle province di Bologna, Forlì-Cesena, Ferrara, Modena, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini e Parma/lim secondo il calendario di spegnimento (master plan) che verrà successivamente trasmesso. Avrà diritto all’indennizzo previsto dall’art.3 del D.M. 17 aprile 2015 per le province di cui sopra e il diritto d’uso a suo tempo rilasciato verrà revocato.

3. All’operatore di rete TELESTAR SRL, titolare della medesima frequenza per la sola provincia di Piacenza, considerato che il CH 29 UHF risulta assegnabile nella suddetta provincia, verrà sostituita la frequenza dal CH 41 UHF al CH 29 UHF, dovrà spegnere tutti gli impianti eserciti sul CH 41 UHF e riaccenderli sul CH 29 UHF, secondo il calendario di spegnimento (master plan) che verrà successivamente inviato e il diritto d’uso definitivo allo stesso rilasciato verrà modificato.

ART. 5

Agli operatori di rete posizionati dal 5° al 10 posto° della graduatoria, così come di seguito elencati, l’attuazione di quanto rappresentato al precedente Art.4, avverrà nelle seguenti modalità, tenuto conto di quanto previsto all’art.4, comma 2 del D.M. 17 aprile 2015 sulla base della manifestazione di interesse prodotta:

a) Agli operatori di rete SESTA RETE & RETE 8 SRL (ex Fondazione Artigiani della Pace), titolare del diritto d’uso definitivo del CH 39 UHF frequenza di cui alla Tabella C, per le province di Bologna, Forlì-Cesena, Ferrara, Ravenna e Rimini, GTV SRL titolare del diritto d’uso definitivo della medesima frequenza per la provincia di Piacenza, LA 10 SRL, titolare del diritto d’uso definitivo della suddetta frequenza per la provincia di Parma/lim e DI.TV SRL titolare del diritto d’uso definitivo della frequenza CH 39 UHF per le province di Modena e Reggio Emilia/ lim, a lui assegnata in sostituzione della frequenza CH 51 UHF, di

cui all’avvio del procedimento di assegnazione del diritto d’uso definitivo in luogo del CH 6 VHF, collocati al 5° posto della graduatoria, verrà sostituita la frequenza CH 39 UHF con la frequenza CH 32 UHF nell’intera regione, sulla base dell’ordine di preferenza indicato nella domanda di partecipazione al bando a ciascuno per le province di cui al diritto d’uso definitivo a suo tempo rilasciato e con le limitazioni come da delibera 265/11/CONS di cui alla tabella D del D.M. 17 aprile 2015. Gli operatori dovranno spegnere tutti gli impianti sulla frequenza CH 39 UHF e riaccenderli sulla frequenza CH 32 UHF, secondo il calendario di spegnimento (master plan) che verrà successivamente inviato. I diritti d’uso definitivi a suo tempo rilasciati verranno modificati.

b) Agli operatori di rete COMUNICARE SPA titolare del diritto d’uso definitivo della frequenza CH 29 UHF, di cui alla Tabella C, per le province di Modena/lim, Piacenza, Parma/lim, Reggio Emilia, SESTA RETE & RETE 8 SRL, titolare del diritto d’uso definitivo della medesima frequenza, per la provincia di Bologna, TELEPROGRAMMI SRL titolare del diritto d’uso definitivo della suddetta frequenza per le provincia di Ferrara/lim e DI.TV SRL titolare del diritto d’uso definitivo della frequenza CH 29 UHF per le province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, a quest’ultimo assegnata in sostituzione della frequenza CH 51 UHF, di cui all’avvio del procedimento di assegnazione del diritto d’uso definitivo in luogo del CH 6 VHF, collocati al 10° posto della graduatoria, verrà sostituita la frequenza CH 29 UHF con la frequenza CH 41 UHF nell’intera regione a ciascuno per le province di cui al diritto d’uso definitivo a suo tempo rilasciato. Gli operatori dovranno spegnere tutti gli impianti sulla frequenza CH 29 UHF e riaccenderli sulla frequenza CH 41 UHF, secondo il calendario di spegnimento (master plan) che verrà successivamente inviato. I diritti d’uso definitivi a suo tempo rilasciati verranno modificati.

ART. 2

L’articolo 1, secondo capoverso, della determina direttoriale dell’8 agosto 2016 viene così integralmente sostituito:

All’operatore di rete STARTUP COMMUNICATION SRL, titolare del diritto d’uso definitivo del CH 45 UHF – frequenza da rilasciare obbligatoriamente e di cui alla tabella C del D.M. 17 aprile 2015 – per le province di Bologna, Forlì-Cesena, Modena/lim, Ravenna, Reggio Emilia/lim e Rimini/lim, che ha partecipato alla procedura per l’attribuzione della misura economica compensativa per il volontario rilascio della suddetta frequenza senza sottoscrivere la prevista intesa di cui all’Art.2, comma 1, lettera b) del D.M. 17 aprile 2015 con la DI.TV.SRL, titolare della medesima frequenza, la conclusione della procedura di cui al D.M. 17 aprile 2016 avverrà nel seguente modo:

– In virtù della domanda presentata dalla STARTUP COMMUNICATION SRL il 19 novembre 2015, antecedentemente alla sospensione volontaria della rete dal 1° gennaio 2016 da parte della stessa società, con la quale ha manifestato espressamente la volontà di

rilasciare il CH 45 UHF e non l’interesse alla sua sostituzione, considerato invece che le società TELEMEC SRL e TELEINFORMAZIONE MODENESE SRL (collocate al 15° posto della graduatoria ed alle quali l’Amministrazione avrebbe dovuto espropriare la frequenza CH 34 UHF per attribuirla alla STARTUP COMMUNICATION SRL collocato all’8° posto della graduatoria, già non più operante nella regione) hanno espresso la volontà di continuare ad esercire il CH 34 UHF, in assenza dell’intesa di cui sopra e tenuto conto della volontà di voler rottamare il CH 45 UHF attraverso la propria domanda di partecipazione al bando, alla STARTUP COMMUNICATION SRL verrà erogato l’indennizzo di cui all’Art.3 del citato D.M. e il Ministero procederà alla conclusione del procedimento con la revoca del diritto d’uso definitivo a suo tempo rilasciato alla stessa società.

Salvo quanto variato con la presente determina, restano valide le disposizioni dettate dalla determina datata 1° agosto 2016 richiamata in premessa.

La presente determina viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 2, comma 11 e dell’art. 3, comma 3 del Decreto ministeriale 17 aprile 2015, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico all’interno dell’Area tematica Comunicazioni.

Avverso la presente determina è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge.

Roma, 15 settembre 2016

Il Direttore Generale

Antonio Lirosi