MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELBANDO PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L’ASSEGNAZIONE AD OPERATORI DI RETE DEI DIRITTI D’USO DI FREQUENZE PER IL SERVIZIO TELEVISIVO DIGITALE TERRESTRE IN AMBITO LOCALE E RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PROPOSIZIONE DELLE DOMANDEIN RELAZIONE ALL’AREA TECNICA N. 8 (EMILIA ROMAGNA)-RETE DI I LIVELLO N. 1 (CANALI32 E 29) PUBBLICATO SUL SITO ISTITUZIONALE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IN DATA 23 SETTEMBRE 2020
VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 e ss.mm. recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante “Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione”;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 recante “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici” (di seguito TUSMAR);
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (di seguito la Legge di Bilancio 2018) e, in particolare l’articolo 1, comma 1033;
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (di seguito la Legge di Bilancio 2019);
VISTA la decisione (UE) n. 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 relativa all’uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell’Unione;
VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 22 giugno 2011, recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale” e successive modifiche e integrazioni;VISTA la delibera n. 39/19/CONS, del 7 febbraio 2019, modificata con delibera n. 162/20/CONS, recante “Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF)” (di seguito PNAF);
VISTA la delibera n. 129/19/CONS del 18 aprile 2019, recante “Definizione dei criteri per la conversione dei diritti d’uso delle frequenze in ambito nazionale per il servizio digitale terrestre in diritti d’uso di capacità trasmissiva e per l’assegnazione in ambito nazionale dei diritti d’uso delle frequenze pianificate dal PNAF, ai sensi dell’articolo 1, comma 1031 della legge 27 dicembre 2017, n. 205”.
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 ottobre 2018, con il quale è stato approvato il “Piano nazionale di ripartizione delle frequenze”;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 giugno 2019, con il quale è stato definito il calendario nazionale (cd. Road Map) che individua le scadenze per il rilascio delle frequenze nella banda a 700 MHz, ai fini dell’attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899 del 17 maggio 2017;
VISTO il documento del Ministro dello Sviluppo Economico “Linee Guida -Procedure di selezione per l’assegnazione dei diritti d’uso di frequenze in ambito locale ad operatori di rete (art. 1, comma 1033 della Legge n. 205/2017)” posto in consultazione pubblica il 29 marzo 2019;
VISTE le osservazioni alle citate Linee Guida del 29 marzo 2019 fatte pervenire, nell’ambito della citata consultazione pubblica, dagli operatori di rete interessati ad operare in ambito locale;
VISTO il documento “Linee Guida -Procedure di selezione per l’assegnazione dei diritti d’uso di frequenze in ambito locale ad operatori di rete (art. 1, comma 1033 della Legge n. 205/2017)”, pubblicato il 22 luglio 2019, a seguito della consultazione pubblica, sul sito del Ministro dello Sviluppo Economico;
VISTI i bandi emanati per ciascuna rete di ogni Area Tecnica individuata dal PNAF;
VISTO, in particolare, il bando relativo all’Area Tecnica n. 8 (EmiliaRomagna) -Rete di I livello n.1 (Canali 32 e 29) pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 23 settembre 2020;
VISTA la nota della Fondazione Ugo Bordoni del 22 dicembre 2020 conla quale veniva comunicato che il tool per il calcolo delle coperture di rete, sviluppato dalla Fondazione stessa e reso disponibile ai partecipanti, ha dato luogo ad un malfunzionamento rispetto alle simulazioni ottenute da uno dei partecipanti e dallo stesso comunicate in sede di presentazione della domanda di partecipazione al bando in oggetto;
VISTA la notadel Ministero dello Sviluppo Economicodel 29 dicembre 2020protocollo n.67964, con cui è stato richiesto alla Fondazione Ugo Bordoni di fornire una dichiarazione scritta sulla validità dei calcoli effettuati sulle coperture relative alle reti dei partecipanti alle precedentiprocedure selettive, già concluse, ed una dichiarazione scritta sulla validità delle risposte fornite dalla Fondazione in merito a tali coperture (c.d. ticket) alle tre commissioni aggiudicatrici delle menzionate procedure selettive già concluse;
VISTA la nota del 7 gennaio 2021 con cui la Fondazione Ugo Bordoni ha comunicato quanto di seguito riportato:“per quanto concerne i calcoli effettuati dalla scrivente Fondazione sulle coperture relative alle reti dei partecipanti ai bandi precedenti, già conclusi, si precisa che per nessuno di essi si sono realizzate le condizioni strutturali dell’Area tecnica di riferimento e imputabili alle scelte progettuali effettuate dall’operatore in sede di domanda, affinché si potesse verificare il malfunzionamento del tool. Pertanto,si dichiara la validità dei calcoli effettuati sulle coperture relative alle reti in questione. Inoltre per quanto concerne le risposte fornite dalla Fondazione ai ticket inoltrati dalle tre commissioni fino ad oggi, si precisa che, per nessuno degli altri ticket si sono verificati errori di calcolo, in considerazione della circostanza che essi si riferisconoa Bandi per i quali non si sono realizzate le condizioni strutturali dell’Area tecnica di riferimento e imputabili alle scelte progettuali effettuate dall’operatore in sede di domanda, affinché si potesse verificare il malfunzionamento del tool e pertantosi dichiara, nei termini appena precisati, la validità delle risposte della FUB a tutti i ticket inoltrati dalle tre commissioni fino ad oggi. Infine, la Fondazione è del parere che non occorra procedere all’annullamento d’ufficio dei Bandi relativi alle reti della Regione Emilia Romagna, diversi dal Bando rete locale di 1° livello n.1 dell’area tecnica AT08. Ciò in quanto l’errore che si è verificato relativo al Bando rete locale di 1° livello n. 1 dell’area tecnica AT08, non si è replicato negli altri Bandi relativi alle reti della Regione Emilia Romagna, né, come si chiarirà subito, avrebbe anche solo in astratto potuto verificarsi. Si precisa difatti che -per un verso, trattasi di Bandi che si riferiscono ad una sola rete con una sola frequenza radio per la copertura dell’area tecnica, per i quali, come si è argomentato sopra, il malfunzionamento si determina solo se l’operatore abbia scientemente escluso dalla copertura un’intera Provincia (ipotesi già in sé remota); -per altro verso, le regole dellalex specialis hanno previsto, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, un progetto di rete che comporti la copertura di almeno il 50% degli abitanti di ogni Provincia: una simile regola impone quindi la progettazione di una rete per definizione in grado di garantire copertura per ciascuna delle Province per area tecnica, con ciò inibendo -anche solo in astratto -la possibile ricorrenza dell’errore di calcolo del tool (che, si rammenta, può avvenire solo nel caso di mancata copertura di un intero territorio provinciale). Da ciò si ricava che il malfunzionamento del tool non ha alcuna possibile incidenza sui Bandi relativi alle reti della regione Emilia Romagna, diversi da quello rete locale di 1° livello n. 1 dell’area tecnica AT08, con conseguente inutilità del loro annullamento d’ufficio”.
CONSIDERATO che la Fondazione Ugo Bordoni ha predisposto un nuovo tool, realizzato in modo tale da scongiurare che il malfunzionamento realizzatosi possa nuovamente occorrere;
RITENUTO che, poiché dall’istruttoria condotta è emerso che l’errore del tool ha avuto incidenza solo sul Bando predetto, per le ragioni tecniche individuate nella citata nota del 7 gennaio 2021, sussistel’interesse pubblico alla rinnovazione della relativa procedura in considerazione delle esigenze di tutela della par condicio, della trasparenza e dell’imparzialità dell’azione amministrativa e, pertanto, sia necessario procedere all’annullamento in autotutela, ex art. 21 nonies della legge n.241/1990 e ss. mm. e ii., del bando relativo all’Area Tecnica n. 8 (Emilia Romagna) -Rete di I livello n.1 (Canali 32 e 29) pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 23 settembre 2020.
DETERMINA
ART. 1
1. La procedura, in attuazione dell’articolo 1, comma 1033 della Legge di Bilancio 2018, per l’assegnazione ad operatori di rete dei diritti d’uso di frequenze, per l’esercizio del servizio televisivo digitale terrestre in ambito locale, relative alla rete locale di primo livello n. 1, dell’Area Tecnica n. 8 (Emilia Romagna) di cui al PNAF ai fini della messa adisposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi media audiovisivi selezionati nell’ambito delle procedure di cui all’articolo 1, comma 1034, della citata legge di Bilancio 2018, è annullata.
ART. 2
1. La procedura di cui al precedente comma 1 viene integralmente riproposta nei termini e nelle modalità del precedente bando pubblicato sul sito istituzionale del Ministero il 23 settembre 2020.
2.La domanda di partecipazione alla procedura deve essere presentata entro 45 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso del nuovo bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, alla Divisione IV della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, esclusivamente tramite procedura informatizzata, cui si accede attraverso il sito bandioperatorilocali.mise.gov.it, in cui sono fornite le necessarie istruzioni per la compilazione della domanda.3.Restano confermati ogni ulteriore atto e provvedimento emanatoalla data della presente determinain relazione alle “Procedure di selezione per l’assegnazione dei diritti d’uso di frequenze in ambito locale ad operatori di rete ai sensi dell’ art. 1, comma 1033 della Legge n. 205/2017”.
Roma, 28 gennaio 2021
Il Direttore Generale
Pietro Celi