MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE AD OPERATORI DI RETE DEI DIRITTI D’USO DI FREQUENZE PER IL SERVIZIO TELEVISIVO DIGITALE TERRESTRE IN AMBITO LOCALE RELATIVA ALL’AREA TECNICA N. 3 (Lombardia e Piemonte Orientale) – Rete di I° livello n. 2–CH 34 UHF – APPROVATA IN DATA 2 NOVEMBRE 2020 E PUBBLICAZIONE DELLA NUOVA GRADUATORIA
VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 e ss.mm. recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante “Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione”;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 recante “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici” (di seguito TUSMAR);
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (di seguito la Legge di Bilancio 2018) e, in particolare l’articolo 1, comma 1033;
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (di seguito la Legge di Bilancio 2019);
VISTA la decisione (UE) n. 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 relativa all’uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell’Unione; VISTA la delibera AGCOM n. 353/11/CONS, del 22 giugno 2011, recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la delibera AGCOM n. 39/19/CONS, del 7 febbraio 2019, modificata con delibera n. 162/20/CONS, recante “Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF)” (di seguito PNAF);
VISTA la delibera AGCOM n. 129/19/CONS del 18 aprile 2019, recante “Definizione dei criteri per la conversione dei diritti d’uso delle frequenze in ambito nazionale per il servizio digitale terrestre in diritti d’uso di capacità trasmissiva e per l’assegnazione in ambito nazionale dei diritti d’uso delle frequenze pianificate dal PNAF, ai sensi dell’articolo 1, comma 1031 della legge 27 dicembre 2017, n. 205”.
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 ottobre 2018, con il quale è stato approvato il “Piano nazionale di ripartizione delle frequenze”;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 giugno 2019, con il quale è stato definito il calendario nazionale (cd. Road Map) che individua le scadenze per il rilascio delle frequenze nella banda a 700 MHz, ai fini dell’attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899 del 17 maggio 2017;
VISTO il documento del Ministro dello Sviluppo Economico “Linee Guida -Procedure di selezione per l’assegnazione dei diritti d’uso di frequenze in ambito locale ad operatori di rete (art. 1, comma 1033 della Legge n. 205/2017)” posto in consultazione pubblica il29 marzo 2019;
VISTE le osservazioni alle citate Linee Guida del 29 marzo 2019 fatte pervenire, nell’ambito della citata consultazione pubblica, dagli operatori di rete interessati ad operare in ambito locale;
VISTO il documento “Linee Guida -Procedure di selezione per l’assegnazione dei diritti d’uso di frequenze in ambito locale ad operatori di rete (art. 1, comma 1033 della Legge n. 205/2017)”, pubblicato il 22 luglio 2019, a seguito della consultazione pubblica, sul sito del Ministro dello Sviluppo Economico;
VISTI i bandi emanati per ciascuna rete di ogni Area Tecnica individuata dal PNAF;
VISTO, in particolare, il bando relativo all’Area Tecnica n. 3(Lombardia e Piemonte Orientale) -Rete di I livello n.2(CH 34) pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 15 maggio 2020;VISTO l’art. 9 del bando “(Regole per l’aggiudicazione del diritto d’uso)”
VISTO l’art. 10 comma 1 del suddetto bando che recita “La graduatoria e il provvedimento di aggiudicazione del diritto d’uso sono resi pubblici mediante la pubblicazione sul sito del Ministero www.mise.gov.it, area tematica Comunicazioni”
VISTO l’art.10 comma 2 del già citato bando che recita “L’ammissione e l’eventuale esclusione dalla presente procedura sono comunicate all’interessato, la seconda con provvedimento motivato”;
VISTA la determina direttoriale del 15 luglio 2020 con la quale vengono costituite tre commissioni aventi i compiti indicati dall’art.7 del citato bando;
VISTI gli artt. 2 e 3 della determina sopra indicata in cui viene specificato che “Le Commissioni di cui all’art.1 dovranno espletare le proprie funzioni in modo sinergico e coordinato e si avvarranno del supporto della Task Force istituita presso la DGSCERP nonché della collaborazione tecnica della Fondazione Ugo Bordoni” e che “La Commissione si avvarrà della collaborazione della Fondazione Ugo Bordoni per quanto riguarda tutte le operazioni inerenti la valutazione dei parametri per l’attribuzione dei punteggi, di cui all’allegato tecnico pubblicato sul sito del Ministero, per la formulazione delle graduatorie delle frequenze oggetto dei rispettivi bandi”;
VISTA la comunicazione del 29 ottobre 2020, con la quale le Commissioni hanno trasmesso al responsabile del procedimento il verbale riepilogativo di chiusura delle procedure per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze di cui ai bandi pubblicati in data 15 maggio 2020, nonché i verbali conclusivi per ognuna delle reti messe a bando con le relative graduatorie;
VISTO che la NUOVA ERA TV SRL è stata esclusa dalla procedura per la formazione delle graduatorie per l’assegnazione ad operatori di rete dei diritti d’uso di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre in ambito locale –AREA TECNICA N. 3 (Lombardia e Piemonte orientale –Rete di I° livello n. 2 -Canale 34), ai sensi dell’Art.6, comma 2 lettera c) del bando, poiché dall’analisi della documentazione prodotta è stato riscontrato il mancato rispetto di quanto prescritto dall’Art.11, comma 2 del suddetto Bando di gara (mancato rispetto del valore minimo di copertura) come da report n.34della Fondazione Ugo Bordoni;
VISTA la graduatoria pubblicata relativa al bando sopra citato,approvata in data 2 novembre 2020;
VISTO che, aseguito del provvedimento emanato la Società ha presentato ricorso al TAR ex Art.119 Dlgs 104/2010 (ex art.23 bis) –c.t. 386/2021 -con successivi motivi aggiunti-ai fini dell’annullamento del suddetto provvedimento di esclusione e della conseguente graduatoria di cui alla determina di approvazione del 2 novembre 2020;
VISTO che, in conseguenza del ricorso presentato al TAR il Responsabile del Procedimento, con nota del 29 gennaio 2021, protocollo n. 6444, sollecitata in data 18febbraio 2021 con nota protocollo n.11779, harichiesto alla Fondazione Ugo Bordoni un circostanziato rapporto con elementi completi ed esaustivi rispetto alle doglianze della ricorrente;
VISTA la nota della Fondazione Ugo Bordoni del 23febbraio 2021conla quale veniva comunicato che: “la doglianza dell’istante di cui al punto F dei Motivi aggiunti di cui al ricorso in oggetto è fondata. In particolare, avuto riguardo a quanto asserito dalla ricorrente al citato punto F circa la falsità dell’affermazione contenuta alla lettera d) di pag. 3 del report redatto dalla FUB relativo al ticket 34, recante “in questo caso specifico questo calcolo non è stato necessario in quanto i ritardi erano già stati posti a zero dal partecipante”, si precisa quanto segue. A causa di un errore nell’applicazione della procedura di verifica prevista dal Bando, come descritta in dettaglio nel paragrafo 4 dell’Appendice A, non è stata effettuata la simulazione della rete proposta dal partecipante annullando i ritardi artificiali attribuiti agli impianti trasmissivi. Tale simulazione, ripetuta per tutte le configurazioni di database territoriali previsti dall’Appendice A, pur non confermando il valore di copertura ottenibile con i dati forniti dal partecipante (94,84%), permette di ottenere un valore massimo di 91.92% utilizzabile, in base a quanto previsto dalla procedura, come valore di copertura per la valutazione del piano tecnico del partecipante.
VISTO che a seguito della suddetta comunicazione la commissione esaminatrice in data 24 febbraio 2021ha dovuto riammetterela NUOVA ERA TV SRL alla procedura sopra citata, essendo venuti meno i motivi che ne avevano determinato la precedente esclusionee dopo la verificadelle dichiarazioni rese dalla stessa in relazione ai parametri b2) e b3.2) dell’allegato 1 al bando di gara, così come risultanti dalla nota FUB del 23 febbraio 2021, ha provveduto a rideterminare la graduatoria relativa all’Area Tecnica 3 Rete I° livello n.2 –LOMBARDIA e PIEMONTE orientale –CH 34 UHF;
RITENUTO che, sussistendo l’interesse pubblico, in considerazione delle esigenze di tutela della par condicio, della trasparenza e dell’imparzialità dell’azione amministrativa sia necessario procedere all’annullamento in autotutela, ex art. 21 nonies della legge n.241/1990 e ss. mm. e ii., della graduatoria relativa all’Area Tecnica n. 3 (Lombardia e Piemonte Orientale) – Rete di I livello n.2 (CH 34) pubblicata sul sito istituzionale del Ministero in data 2 novembre 2020 rideterminandola per i sopravvenuti motivi ed il mutamento della situazione di fatto
DETERMINA
ART. 1
La graduatoria, in attuazione dell’articolo 1, comma 1033 della Legge di Bilancio 2018, per l’assegnazione ad operatori di rete dei diritti d’uso di frequenze, per l’esercizio del servizio televisivo digitale terrestre in ambito locale, relativa alla rete locale di primo livello n. 2, dell’Area Tecnica n. 3 (Lombardia e Piemonte Orientale) CH 34 di cui al PNAF ai fini della messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi media audiovisivi selezionati nell’ambito delle procedure di cui all’articolo 1, comma 1034, della citata legge di Bilancio 2018, pubblicata e approvata il 2 novembre 2020, è annullata.
ART. 2
E’ approvata l’allegata graduatoria per l’assegnazione ad operatori di rete dei diritti d’uso di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre in ambito locale, per l’Area Tecnica 3 –Lombardia e Piemonte orientale, rete locale di primo livello n. 2 CH 34, che fa parte integrante della presente determina, .
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La presente determina, ai sensi dell’art. 10, comma 1 del Bando oggetto della procedura, viene pubblicata in data odierna, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico all’interno dell’Area tematica Comunicazioni.
Avverso la presente determina è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di Legge.
Roma, 25 febbraio 2021
Il Direttore Generale
Pietro Celi