MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
Divisione IV Radiodiffusione sonora e televisiva. Diritti d’uso
Prot. n. 31635 – 15/05/2017 – D
Graduatoria regionale dei fornitori di servizi di media audiovisivi per il servizio televisivo digitale terrestre
(Bando 2 maggio 2016 – Art. 6, comma 9-quinquies, decreto legge n.145/13 convertito dalla legge n. 9/2014, come modificata dall’art. 1, comma 147, della legge n. 190/14)
REGIONE PUGLIA
Capacità trasmissiva richiesta, confermata, utilizzata
USO EFFICIENTE RISORSE FREQUENZIALI COORDINATE ASSEGNATE
VISTO il decreto legge n.145/13 convertito dalla legge n. 9/2014, come modificata dall’art. 1, comma 147, della legge n. 190/14;
VISTO l’art. 6, comma 9 sexies del medesimo d.l. 145/13 e s.m.i. che recita “L’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni dispone le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d’uso di cui al comma 9-quater concedono la relativa capacità trasmissiva ai soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 9-quinquies. I fornitori di servizi di media audiovisivi che utilizzano la capacità trasmissiva di cui al comma 9-quater per un determinato marchio non possono trasmettere nel medesimo bacino lo stesso marchio utilizzando altre frequenze. Le graduatorie di cui al comma 9-quinquies sono sottoposte a periodici aggiornamenti”;
VISTA la delibera AGCOM n. 622 del 5 novembre 2015 recante “Definizione delle modalità e delle condizioni economiche per la cessione della capacità trasmissiva delle reti televisive locali ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dall’art. 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014, n. 190” che dispone le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d’uso di cui all’art. 6 comma 9-quater del decreto legge 23/12/2013, n.145, convertito dalla legge n. 9/14, come modificata dall’art.1, comma 147 della legge n. 190/14, concedono la relativa capacità trasmissiva ai soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di cui all’art 6 comma 9-quinquies del suddetto decreto;
VISTO il bando del 2 maggio 2016 per la formazione delle graduatorie regionali dei fornitori di servizi di media audiovisivi per il servizio televisivo digitale terrestre per le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna (di seguito bando), pubblicato sul sito del Ministero in pari data in attuazione di quanto previsto dall’art.6, comma 9- quinquies del suddetto decreto legge n.145/13 e s.m.i.;
VISTE le determine direttoriali all’uopo emanate, con le quali a conclusione della procedura inerente i bandi operatori di rete per la formazione delle graduatorie regionali per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze coordinate per la regione PUGLIA sono stati attribuiti i diritti d’uso delle frequenze coordinate agli aggiudicatari a fronte di specifiche graduatorie;
VISTO il controllo effettuato dall’Amministrazione sulla situazione operativa degli impianti attivati dagli operatori di rete aggiudicatari della frequenza coordinata secondo la tempistica di cui al bando sopra citato ed i relativi risultati che ne attestano il corretto adempimento da parte degli aggiudicatari delle frequenze coordinate in PUGLIA;
VISTE le determine direttoriali dell’11, 18 e 26 ottobre 2016 pubblicate sul sito del Ministero con le quali sono state rese note le graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi per il servizio televisivo digitale terrestre utilmente collocati in PUGLIA, nonché l’elenco dei soggetti che, pur avendo partecipato alla procedura non si sono utilmente collocati avendo conseguito un punteggio pari a 0,00;
CONSIDERATO che nelle suddette determine, rilevata l’esigenza di conoscere in tempi ristretti l’effettiva richiesta di capacità trasmissiva da parte dei soggetti utilmente collocati è stato chiesto agli stessi di esprimersi sulla volontà di essere trasportati sulle frequenze coordinate messe a disposizione confermando l’effettiva capacità trasmissiva che intendono acquistare per il trasporto dei loro marchi sulle suddette frequenze;
VISTE le dichiarazioni dei fornitori di servizi di media audiovisivi utilmente collocati in graduatoria nella regione PUGLIA pervenute in merito a quanto sopra rappresentato e di cui alla determina del 26 ottobre 2016 che dimostrano che la capacità trasmissiva confermata per ciascuna delle frequenze coordinate assegnate è inferiore rispetto a quella precedentemente richiesta e messa a disposizione dagli aggiudicatari delle frequenze coordinate attribuite;
VISTE le dichiarazioni rese dagli operatori di rete a cui sono state attribuite le frequenze coordinate che attestano che la capacità trasmissiva ceduta è residuale rispetto a quella disponibile, nonostante il Ministero abbia dato la possibilità agli stessi di effettuare accordi anche con quei soggetti che, pur non essendosi utilmente collocati in graduatoria, hanno perso la frequenza a seguito della procedura di cui al D.M. 17 aprile 2015, alla luce dei contratti effettivamente stipulati con i fornitori di servizi di media audiovisivi utilmente collocati in graduatoria;
VISTA la relazione del responsabile del procedimento Dott. Giovanni Gagliano, prot.n. 31537 del 15 maggio 2017 nella quale, in considerazione di quanto sopra esposto, e al fine di un uso più efficiente delle risorse frequenziali coordinate assegnate, viene rappresentata la necessità di consentire anche ai fornitori non utilmente collocati nella graduatoria della regione PUGLIA e con punteggio ex-equo 0,00 di stipulare accordi con gli operatori aggiudicatari delle frequenze coordinate;
RITENUTO necessario, alla luce dei contenuti della relazione sopra citata, per un uso più efficiente delle risorse frequenziali coordinate assegnate, consentire anche ai fornitori non utilmente collocati e che si trovano ex-equo negli appositi elenchi, di acquistare la capacità trasmissiva dagli operatori di rete aggiudicatari delle frequenze coordinate a questo scopo assegnate;
RITENUTO altresì che il Ministero per quei fornitori di servizi di media audiovisivi sopra indicati che non riescano a trovare un accordo per acquisire capacità trasmissiva idonea al trasporto dei loro programmi con gli operatori di rete titolari dei diritti d’uso delle frequenze coordinate assegnate ai sensi dell’articolo 6, comma 9-ter, del decreto legge n. 145 del 2013 e s.m.i. si adopererà per associare la domanda di tali fornitori agli operatori di rete locali in base alla disponibilità residua di capacità trasmissiva, nel rispetto delle condizioni economiche di cui ai listini formulati dagli operatori di rete aggiudicatari delle frequenze coordinate e pubblicati sul sito del Ministero.
DETERMINA
ART. 1
La capacità trasmissiva messa a disposizione dagli aggiudicatari delle frequenze coordinate in PUGLIA, di cui ai bandi del 2 maggio 2016, potrà essere acquisita anche dai soggetti non utilmente collocati nelle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi nella suddetta regione, di cui all’elenco pubblicato con determina direttoriale del 18 ottobre 2016.
ART. 2
Ai sensi dell’art. 6, comma 9 sexies del d.l. 145/13 e s.m.i. i fornitori di servizi di media audiovisivi che utilizzeranno la capacità trasmissiva di cui al comma 9-quater per un determinato marchio, non possono trasmettere nel medesimo bacino lo stesso marchio utilizzando altre frequenze.
ART. 3
Il Ministero, qualora i fornitori di servizi di media audiovisivi, non riescano a trovare un accordo per acquisire capacità trasmissiva idonea al trasporto dei loro programmi con gli operatori di rete titolari dei diritti d’uso delle frequenze coordinate assegnate ai sensi dell’articolo 6, comma 9ter, del decreto legge n. 145 del 2013 e s.m.i. procederà ad associare la domanda di tali fornitori agli operatori di rete locali in base alla disponibilità residua di capacità trasmissiva, nel rispetto delle condizioni economiche di cui ai listini formulati dagli operatori di rete aggiudicatari delle frequenze coordinate e pubblicati sul sito del Ministero.
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La presente determina viene pubblicata in data odierna sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico all’interno dell’Area tematica Comunicazioni.
Avverso la presente determina è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge.
Roma, 15 maggio 2017
Il Direttore Generale
Antonio Lirosi