Deliberazione n.166573/2001 del 5 novembre 2001 del Consiglio Comunale di Bologna
” Variante normativa per la pianificazione degli impianti radio base di telefonia mobile e degli impianti per l’emittenza radio e televisiva. Adozione”
La Giunta, propone al Consiglio il seguente partito di deliberazione:
IL CONSIGLIO
Premesso:
che la legge regionale 31 ottobre 2000 n.30 recante il titolo “norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico” disciplina la localizzazione delle emittenti radio e televisive, degli impianti fissi per la telefonia mobile e delle linee ed impianti elettrici al fine del perseguimento degli obiettivi dì qualità previsti dalia normativa statale;
che ai sensi dell’art. 9 della legge medesima “le localizzazioni di nuovi impianti per la telefonia mobile sono vietate in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della L.R.,n. 11 del 1988 nonché su edifici di valore storico-architettonico e monumentale’;
che ai sensi dell’art. 4 della legge regionale sopra citata “le localizzazioni di impianti per l’emittenza radio e televisiva sono vietate in ambiti classificati dagli strumenti dì pianificazione territoriale e urbanistica come territorio urbanizzato o urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi ed in una faccia di rispetto definita ai sensi dei commi 5 e 7 dell’art. A-23 dell’allegato della L.R. 24 marzo 2000 n.20.
Sono altresì vietate le localizzazioni nei parchi urbani, in aree destinate ad attrezzature sanitarie assistenziali, scolastiche e sportive nonché nelle zone di parco classificata A e nelle riserve naturali ai sensi della L.R. 2 aprite 1988 n.11;
che ai sensi delle medesima disposizione normativa “le installazioni di impianti sono altresì vietate su edifici: a) scolastici, sanitari ed a prevalente destinazione residenziale; b) vincolati ai sensi della normativa vigente; c) classificati di interesse storico-architettonico e monumentale; d) di pregio storico, culturale e testimoniale”;
che t’art. 8 comma ultimo della legge 22 febbraio 2001 n.36 recante il titolo “legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ad elettromagnetici” dispone ” i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”;
Considerato
che il regolamento di cui all’art. 8 della legge 22 febbraio 2001 n.36 è in fase dl elaborazione;
Ritenuto
che nelle more dell’approvazione del regolamento per un corretto insediamento urbanistico e territoriale dagli impianti, finalizzato a minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, è opportuno adeguare la normativa del P.R.G. alla disciplina legislativa citata;
che, in relazione agli impianti per la telefonia mobile, l’obiettivo di qualità di cui all’ ultimo comma dell’art. 9 della legge regionale n.30/2001 può essere efficacemente perseguito attraverso l’imposizione dl una fascia di rispetto di 50 metri;
che, in relazione agli impianti fissi per l’emittenza radio e televisiva, la fascia di rispetto definita al sensi dei commi 5 e 7 dell’art. A-23 dell’allegato della L.R. 24 marzo 2000, da osservarsi ai sensi della L.R. n.30/00 e della direttiva per l’ applicazione n.197 del 20/02/2001, è di 300 metri;
Visti in atti gli elaborati costituenti la variante normativa al PRG di seguito elencati:
– Relazione tecnica illustrativa con indicazione delle modifiche apportate all’art. 13 delle norme di attuazione del vigente PRG che costituisce parte integrante dei presente atto;
Visto t’art. 41 della L.R. n. 20/2000, così come modificato ed integrato con L.R. 16 novembre 2000, n,34;
Visti, in atti, i pareri favorevoli senza osservazioni espressi dai quartieri Porto e $.Stefano; i pareri espressi con osservazioni dal quartieri Borgo Panigale Reno, S.Donato S.Vitale, Saragozza, Savena e il parere negativo espresso dal quartiere Navile;
Considerato che le osservazioni e richieste esposte dai Quartieri, ivi compreso il quartiere Navile, in merito alla variante normativa, sono riconducibili ai seguenti argomenti principali:
1. necessità di una pianificazione che stabilisca ulteriori criteri di localizzazione, livelli di attenzione, limitazione dei siti o procedure autorizzative;
2. richiesta di ampliamento della fascia di rispetto;
3. soluzione al problema dei risanamento degli impianti;
4. monitoraggio degli impianti, controllo sul territorio e spese;
5. mappatura completa delle fonti di Inquinamento.
Ritenuto, in sintesi di fornire le seguenti motivazioni circa le ragioni che conducono alla adozione del presente provvedimento, anche al sensi dell’aut. 10, comma 4, del vigente Regolamento sul Decentramento:
Al fine di tutelare la salute dei cittadini i progetti degli impianti dì telefonia mobile sono sottoposti a verifica di conformità da parte dei Comune dl Bologna alle disposizioni dell’articolo 9 della L.R. 30/00 sui divieti di localizzazione alle disposizioni tecnico normative del PRG e del Regolamento Edilizio, alla preventiva stima dei valori di campo elettromagnetico da parte di ARPA per verificare il rispetto dei limiti di esposizione fissati dal D.M, 381/98, al parere igienico-sanitario dell’Azienda USL e che i Programmi annuali degli Impianti vengono pubblicizzati nel rispetto delle disposizioni della L.R. 30/00; la cartografia specifica relativa agli impianti di telefonla mobile viene aggiornata con l’approvazione e la presentazione dei Piani Annuali.
L’introduzione della fascia di rispetto dei 50 metri dagli edifici sanitari, scolastici, assistenziali, unitamente alle disposizioni già attuate che impongono ai gestori di effettuare, per impianti che producono livelli di campi stimati da Arpa superiori e 3V/m, delle misure di campo ad attivazione, è finalizzata al perseguimento di un obiettivo di qualità teso alla minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici degli utenti di queste aree e al perseguimento di un valore di fondo che, compatibilmente con il servizio da erogare, sia il più vicino possibile al valore preesistente. L’introduzione di questa fascia rappresenta una ulteriore forte limitazione all’installazione degli Impianti rispetto ai vincoli imposti dalla recente normativa regionale L.R. 30/00 in materia di tutela della salute dai campi elettromagnetici e viene triplicata l’estensione della superficie del territorio urbanizzato sottoposta e divieto di localizzazione degli impianti di telefonia mobile; inoltre il numero deglì Immobili di carattere storico monumentale vincolati passa dai 945 (numeri civici) al sensi della L.R. 30/00. a 3444 immobili;
i risanamenti degli Impianti fissi dì telefonia o per l’emittenza radiotelevisiva che non rispettano i limiti di esposizione del D.M. 381/98 e le disposizioni della L.R. 30/00 vengono effettuato con la tempistica e le modalità stabilite dalla L.R. 30100 e dal D.M. 381/98;
unitamente all’attività legata all’attivazione del sistema dì monitoraggio in continuo, Il Comune di Bologna, al fine dl tutelare la salute dall’inquinamento elettromagnetico garantendo il rispetto dei limiti dì esposizione dei nuovi impianti, impone ai gestori di effettuare, per impianti che producono, livelli di campo stimati da Arpa superiori a 3 V/m. delle misure di campo ad attivazione dei nuovi impianti per la verifica dei rispetto del limiti di legge;
in riferimento alle spese di istruttoria al rileva che sono state stabilita ai sensi dell’ articolo 8 e della L.R. 30/00 e di quanto disposto dalla direttiva di applicazione n. 197 del 20.2.2001;
è in corso di elaborazione la cartografia relativa al piano 2001 e agli impianti approvati con il plano 2000. Inoltre a seguito della presentazione della richiesta dì autorizzazioni degli impiantí per l’emittenza radio televisiva è in corso di redazione li catasto e la cartografia relativa a tali impianti che costituirà unitamente agli impianti di telefonia la mappatura completa delle fonti dì inquinamento elettromagnetico relativo alle alte frequenze.
Visto il parere favorevole dell’Azienda USL della città di Bologna – Dipartimento di Prevenzione – U. 0. Igiene Edilizia Urbanistica;
Visto il parere favorevole dell’ARPA del 15/10/01 con richiesta di integrazione alla Relazione tecnica dì variante urbanistica integralmente accolte;
Visti gli atti d’ufficio;
Sentita la Commissione Edilizia Integrata in data dell’ 11710/01;
Sentita la Commissione Consiliare Assetto del Territorio e Ambiente;
Dato Atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, dei d.lgs. 18 agosto 2000, n.287, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio interessato;
Dato atto che con il presente provvedimento viene assicurato il coordinamento tecnico con le altre varianti urbanistiche in regime di salvaguardia;
Su proposta del Settore Territorio e Riqualificazione Urbana;
DELIBERA
– di adottare, ai sensi dell’art. 14 della Legge Regionale n. 47/78 e successive modificazioni e integrazioni, come consentito dall’art. 41 quarto comma della Legge Regionale n.20/2000, come modificato dalla L.R. n. 34/00, la variante normativa al PRG vigente di cui in premessa, costituita dalla relazione, che costituisce parte integrante del presente atto;
– di dare atto che con il presente provvedimento viene assicurato il coordinamento tecnico con le altre varianti urbanistiche in regime di salvaguardia.
II Direttore del Settore | |
IL FUNZIONARIO | |
Il Responsabile del Procedimento | |
IL DIRIGENTE AMINISTRATIVO |
C O M U N E D I B O L O G N A
Settore Territorio e Riqualificazione Urbana
Ambiente – urbanistica
PRG ’85
VARIANTE NORMATIVA
PER LA PIANIFICAZIONE
DEGLI IMPIANTI RADIO BASE DI TELEFONIA MOBILE
E DEGLI IMPIANTI PER L’ EMITTENZA RADIO R TELEVISIVA
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
NORME DI ATTUAZIONI
ottobre 2001
L’aumento degli Impianti di telefonia cellulare, la liberalizzazione del settore della telefonia, il crescente numero di richieste di installazione di impianti da parte dei gestori, il diffondersi presso la popolazione dei timori legati all’esposizione ai campi elettromagnetici hanno portato alla necessità di una regolamentazione a, livello comunale, sviluppata in base alle esperienze acquisite e conforme alla recente normativa statale e regionale.
Attualmente sono installate nel comune di Bologna 142 stazioni radio base, appartenenti a 4 diversi gestori (Tìm, Omnitel, Wind, Blu).
A seguito di guanto stabilito con il piano 2000 di telefonia cellulare, che anticipa la Legge regionale n. 30 del 31 ottobre 2000 “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”, è stata approvata l’ìnstallazione di 36 nuovi impianti di telefonia cellulare.
In considerazione delle richieste di nuove installazioni da parte degli attuali gestori e tenuto conto di quelle che saranno 1e esigenze delle compagnie future, operanti anche con nuove tecnologie, nasce l’esigenza di regolamentare l’installazione degli impianti per la telefonia, garantendo alla popolazione il rispetto dei limiti normativi e minimizzando l’impatto percettivo e psicologico.
Il decreto fissa i valori limite di esposizione che devono essere rispettati in qualsiasi punto accessibile dalla popolazione, ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento e all’esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi che operano nell’ intervallo dì frequenza 100 khz – 300 Ghz.
In corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori alle quattro ore i limiti per il campo elettrico e per il campo magnetico sono abbassati (valori di cautela). Le linee guida applicative del decreto esplicitano che devono essere considerati come edifici con permanenza non inferiore alle quattro ore “tutte le aree interne di edifici (quali ad esempio abitazioni sedi di attività lavorative, scuola, ospedali, ambienti destinati all’ infanzia) e le loro pertinenze esterne, qualora sia ragionevole pensare che vi possa essere permanenza prolungata nel tempo e comunque ricorrente. Ai fini delle verifiche dei valori di cautela sono pertanto da considerare anche le aree esterne quali: balconi, terrazzi, giardini e cortili.”
Le linee guida applicative del decreto danno facoltà ai Comuni di adottare un provvedimento (regolamento) per garantire la tutela della salute, dell’ambiente e del paesaggio e la minimizzazione dell’esposizione.
Il valore di cautela rappresenta lo strumento per assicurare che l’introduzione di tecnologie di radiodiffusione e di radiocomunicazione non peggiori le condizioni ambientali, mentre gli obiettivi di qualità tendono a contenere ulteriormente nel medio e lungo termine il livello di inquinamento.
La Legge Regionale 31 ottobre 2000 n. 30, “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinanento elettromagnetico”, e la direttiva per l’applicazione della medesima dettano norme per la localizzazione di emittenti radio e televisive, degli impianti fissi per la telefonia mobile e delle linee e impianti elettrici, non oggetto del presente provvedimento, per il perseguimento degli obiettivi di qualità previsti della normativa statale.
A tal fine, é vietata la localizzazione di impianti per l’ emittenza radio e televisiva:
all’interno del territorio urbanizzato e urbanizzabile e in una fascia di rispetto dello stesso di 300 metri (ai sensi della Direttiva per l’applicazione della L.R. 30/2000, in tale fascia viene fatta eccezione per i ponti radio nonché per le emittenti la cui localizzazione é prevista dal Piano nazionale dì assegnazione delle frequenza);
nei parchi urbani, in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e sportive nonchè nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensii della L.R. 2 aprile 1988, n. 11;
su edifici: scolastici, sanitari e a prevalente destinazione residenziale; vincolati agi. sensi della normativa vigente classi di interesse storico- architettonico e monumentale; di pregio storico, culturale e testimoniale.
Le localizzazioni di nuovi impiantì per la telefonia mobìle sono vietate in aree destinate ad attrezzature ,sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della L.R. n, 11 del 1988 nonché su edifici di valore storico-architettonico e monumentale.
In prossimità di tali aree la localizzazione di nuovi impianti deve avvenire perseguendo obiettivi di qualità che minimizzino l’esposizione ai campi elettromagnetici degli utenti di dette aree, ovvero quando il valore del campo elettrico, compatibilmente con la qualità del servizio da erogare, risulta il pìù vicino possibile al valore di fondo preesistente.
Per il raggiungimento di tale obiettivo, nel provvedimento in oggetto Si propone il mantenimento di una fascia di rispetto di 50 metri da questi edifici o aree, ad eccezione degli edifici di in interesse storico-architettonico e monumentale.
Infine la recente “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici del 22 febbraio 2001 n. 36, dà facoltà ai comuni di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale dagli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, attraverso i criteri localizzativi, gli standard urbanistici la prescrizioni e le incentívazioní per l’utilizzo dalle migliori tecnologie disponibili.
Gli uffici comunali si sono attivati per la predisposizione di tale regolamento analizzando quanto elaborato dagli altri comuni, puntualizzando l’iter procedurale da seguire per l’approvazione dei futuri piani definendo gli obiettivi di qualità da perseguire e predisponendo la necessaria cartografia.
Dall’analisi dei regolamenti di altri comuni, alcuni dei quali anticípavano la Legge quadro, risultano possibili dìversi approcci metodologici:
paesaggistico-urbanistico: metodologia seguita da quei comuni che condizionano l’installazione degli impianti al riapetto di parametri di tipo urbanistico e di criteri di minimizzazìone dell’impatto sul paesaggio;
Tecnico-geometrico; per quei regolamenti che hanno esaminato il problema delle installazioni delle SRB da un punto di vista soprattutto tecnico, analizzando la dlrezionalità del campo prodotto da una antenna e condizionando le autorizzazioni al rispetto di requisii di tipo geometrico.
Alcuni regolamenti, fissano poi certi obiettivi di qualità così come indicato dal D.M. n. 381 dal 10 settembre 1998, “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti pii radiofrequenza compatibili con la salute umana”, indicando limiti Inferiori alla misura di cautela di 6 v/m.
In attesa del Regolamento, per pianificare al meglio il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minìmizzare l’ esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, si propone il presente provvedimento di variante normativa al PRG vigente, in particolare, nell’ambito dell’articolo 13 delle Norme di Attuazione (USI), all’uso U17 – Attrezzature tecnologiche e servizi tecnici urbani.
Nelle aree dove l’uso U17 è compreso tra gli usi previsti sono attualmente permessi gli insediamenti e gli impianti connessi allo sviluppo e alla gestione della reti tecnologiche e dei servizi tecnologici urbani e produttivi. Con il provvedimento in esame verrebbero compresi in tale uso anche gli impianti di telefonia e radio-televisivi, fatta comunque salva la normativa vigente che richiede il rispetto di precisi limiti di capo elettromagnetico e vieta l’ installazione su specifici edifici o all’ interno di particolari aree.
Inoltre, per l’ installazione dagli impianti di telefonia alla luce della normativa in precedenza citata, al fine del raggiungimento dell’obiettivo di qualità, nonché nell’ottica della minimizzazione dell’impatto paesaggistico e percettivo-psicologjco, la variante normativa in oggetto propone il rispetto di una fascia di 50 metri dalla seguenti aree:
aree destìnate ad attrezzature sanitarie e assistenziali ohe comportano degenza, oggetto di specifica autorizzazione;
aree scolastiche di ogni ordine e grado comprese le zone destinate alla ricerca.
LE NORME DI ATTUAZIONE VIGENTI
Articolo 13
U S I
Nelle descrizioni che seguono vengono indicate le funzioni e relativi spazi fondamentali di un determinato uso. E’ inteso che ad essi sono associate funzioni e spazi accessori e di servizio attinenti gli usi medesimi (residenza: autorimesse. cantine, scale, androni, e simili; attività commerciali: magazzini spazi tecnici, esposizioni; attività produttive ed economiche in genere: mense, depositi, servizi, e simili).
Sono altresì da intendersi ricomprese nell’uso principale le funzíoní complementari anche se appartenenti ad altre categorie, purché la medesime funzioni siano strettamente necessarie allo svolgimento della funzione fondamentale e come tali ad essa collegate (ad esempio: pubblici esercizi, foresteria, servizi alla persona).
A. FUNZIONE ABITATIVA
U1 – Abitazioni
U2 – Abitazioni collettive
B.1. FUNZIONI TERZIARIE A FORTE CARICO URBANISTICO
U3/1 – Centri direzionali e fieristici
U3/2 – Esercizi e strutture commerciali di medie dimensioni
U3/3 – Grandi strutturo commerciali
U4 – Attrezzature per lo spettacolo e attrezzature culturali
U5 – Sedi istituzionali-amministrative
B.2. FUNZIONI DI SERVIZIO, PUBBLICHE E PRIVATE DI INTERESSE COMUNE
U6 – Scuole dell’obbligo
U7 – Attrezzature per l’istruzione superiore
U8 – Università
U9 – Attrezzatura per lo sport
U10 – Attrezzature per lo sport scoperte
U11 – Attrezzature per il verde
U12 – Orti urbani
U13 – Attrezzatura di interasse comune
U14 – Servizi religiosi
U15 – Attrezzature socio-sanitarie
U16 – Parcheggi attrezzati
U17 – Attrezzature tecnologiche a servizi tecnici urbani
U18 – Attrezzature per la mobilità meccanizzata
U19 – Attrezzature per la mobilità pedonale e ciclabile
3 . FUNZIONI TERZIARIE DIFFUSIONE DI PICCOLA DIMENSIONE
U20 – Esercizi e strutture commerciali di vicinato
U21 – Pubblici esercizi
U22 – Usl vari di tipo diffusivo
U23 – Artigianato di servizio
U24 – Stazioni di servizio e distributori carburanti
U25 – Distributori gas metano
U26 – Produttivo laboratoriale
U27 – Artigianato di servizio all’auto
C. FUNZIONE PRODUTTIVA
U28 – Artigianato produttivo e industria
U29 – Commercio all’ingrosso e magazzini
U30 – Allevamenti industriali
U31 – Serre o-coltivazioni industriali
U32 – Depositi a cielo aperto
D. FUNZIONE AGRICOLA
U33 – Uso agricolo aziendale
U34 – Uso agricolo complementare
E. FUNZIONE ALBERGHIERA E PER IL SOGGIORNO TEMPORANEO
U35 – Attrezzature ricettive
U36 – Attrezzature per il campeggio
(omissis)
U17 – ATTREZZATURE TECNOLOGICHE SERVIZI TECNICI URBANI
Le attrezzature tecnologiche comprendono: insediamenti e impianti connessi allo sviluppo e alla gestione delle reti tecnologiche e dei servizi tecnologici urbani e produttivi, quali centrali di trasformazione, di decompressione di pompaggio, e simili ìmpianti di adduzione, distribuzione e smaltimento, impianti, per la regolazione delle acque.
I servizi tecnici urbani comprendono: stazioni per l’autotrasporto, sedi per la aziende di trasporto pubblico, magazzini e depositi comunali, impianti relativi alle reti di distribuzione del gas, acqua, energia elettrica, fognature o telefoni.
E’ ammessa, dove necessario, la presenza di un alloggio non superiore ai 150 mq di su per il personale di custodia.
Per quanto riguarda i parcheggi e il verde, essi dovranno essere commisurati alle specifiche esigenze.
(omissis)
LE NORME PROPOSTE DAL PROVVEDIMENTO IN OGGETTO
Il grassetto evidenzia la integrazioni introdotte rispetto al testo vigente.
Articolo 13
U S I
(omissis)
U17 – ATTREZZATURE TECNOLOGICHE E SERVIZI TECNICI URBANI
Le attrezzature tecnologiche comprendono: insediamenti e impianti connessi allo sviluppo e alla gestione delle rEti tecnologiche e dei servizi tecnologici urbani e produttivi, quali centrali di trasformazione, di decompressione, di pompaggio, e simili, impianti di adduzione, distribuzione e smaltimento, impianti per la regolazione delle acque.
I servizi tecnici urbani comprendono: stazioni per l’autotrasporto, sedi per la azienda di trasporto pubblico, magazzini e depositi comunali, impianti relativi alle reti di distribuzione del gas, acqua, energia elettrica, fognatura e telefoni.
E’ ammessa, dove necessario, la presenza di un alloggio non superiore ai 150 mq di su per il personale di custodia.
Per quanto riguarda i parcheggi e il verde, essi dovranno essere commisurati alle specifiche esigenze.
Sono compresi nel presente uso gli impianti radio base di telefonia mobile, inclusi gli impianti microcellulari la cui installazione é subordinata al rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute pubblica a alla loro compatibilità ambientale complessiva.
L’installazione di tali impianti è consentita in tutte le zone per infrastruttura per la mobilità a per verde di arredo urbano e nelle altre sottozone ove l’uso è previsto, con esclusione dalla fascia di rispetto continua, di profondità minima pari a m 50, misurata dal limite degli immobili (edifici e relative aree di pertinenza) utilizzati da attrezzature sanitarie, assistenziali a scolastiche di ogni ordine grado (comprese le attrezzature universitarie) a prescindere dalla destinazione di zona loro attribuita. Per attrezzature sanitarie devono intendersi le strutture che comportano degenza, oggetto di specifica autorizzazione.
Inoltre tali impianti, con esclusione del sistemi microcellulari a bassa emissione qualora non si determini alcuna influenza sulla percezione del manufatto edilizio, non sono installabili negli edifici sottoposti a disciplina di conservazione classificati di categoria 1a, 1b, e 2a. Per gli impianti esistenti in contrasto con la destinazione di zona o localizzati all’ interno dalla fasce di rispetto definite in precedenza è ammessa la loro riconfigurazione a condizione che non venga in tal modo incrementato il livello di emissione.
Sono Compresi nel presente uso gli impianti per l’emittenza radio e televisiva la cui installazione è subordinata al rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute pubblica e alla loro compatibilità ambientale complessiva.
L’installazione di, tali impianti pur nell’ ambito delle sottozone ovo l’uso è previsto non è comunque consentita nel territorio urbanizzato o urbanizzabile a prevalente destinazione residenziale, o destinato a servizi collettivi di quartiere o territoriali (zone omogenee F e G) come disciplinato dai successivi articoli delle presenti norme, e in ogni caso a distanza inferiore a m 300 dai perimetro del territorio urbanizzato, ad eccezione dei ponti radio e degli impianti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze.
In particolare taxi impianti non sono installabili in edifici scolastici, sanitari e a prevalente destinazione residenziale e negli edifici sottoposti a disciplina di conservazione classificati di categorie 1a, 1b e 2a.
(omissis)