Deliberazione 30 ottobre 1998 della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni recante “Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva” (Deliberazione n. 68/98/CONS)

 

AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 30 ottobre 1998

Piano   nazionale   di   assegnazione  delle   frequenze   per   la radiodiffusione televisiva. (Deliberazione n. 68/98/CONS).

 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.263 del 10 novembre 1998)

L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE

NELLE COMUNICAZIONI

  Nella sua riunione di consiglio del 30 ottobre 1998;

  Vista  la  legge 31  luglio  1997,  n. 249,  recante  l’istituzione dell’Autorita’  per  le  garanzie  nelle comunicazioni  e  norme  sui sistemi delle telecomunicazioni e  radiotelevisivo, ed in particolare l’art.  1, comma  6,  lettera a),  n.  2, di  tale  legge che  affida all’Autorita’  l’elaborazione,  anche  avvalendosi degli  organi  del Ministero delle  comunicazioni, dei  piani nazionali  di assegnazione delle  frequenze per  la  radiodiffusione sonora  e  televisiva e  la relativa approvazione;

  Visto l’accordo di collaborazione  stipulato con il Ministero delle comunicazioni  in  data  2  luglio  1998  e  considerata  l’attivita’ istruttoria svolta dagli organi del medesimo;

  Visto l’art. 35 del  regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento  dell’Autorita’ per  le  garanzie nelle  comunicazioni, approvato  con   deliberazione  16  giugno  1998   e  pubblicato  nel supplemento ordinario  n. 128 alla  Gazzetta Ufficiale del  22 luglio 1998, che  attribuisce al  consiglio dell’Autorita’ la  competenza in materia, sulla  base di quanto  previsto dall’art. 1, comma  7, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

  Vista la  legge 30  aprile 1998, n.  122, recante  differimento dei termini previsti dalla  legge 31 luglio 1997, n. 249,  ed altre norme anche in materia di procedimento;

  Ritenuta  la necessita’  di  procedere  all’approvazione del  piano nazionale   di   assegnazione   delle   frequenze   con   riferimento all’emittenza televisiva, nel termine legislativamente fissato del 31 ottobre 1998, rinviando a successivo momento l’elaborazione del piano relativo  alla  radiodiffusione  sonora,  data  la  complessita’  del medesimo, e fermo  il rispetto per esso del termine  del 30 settembre 1999, giusto  quanto previsto  dall’art. 3, comma  2, della  legge 31 luglio  1997, n.  249, come  modificato dall’art.  1, comma  1, della legge 30 aprile 1998 n. 122;

  Sentite per  l’ubicazione degli impianti  le regioni e  maturate le necessarie  intese  con le  regioni  Valle  d’Aosta e  Friuli-Venezia Giulia e  con le province autonome  di Trento e di  Bolzano, ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

  Sentite la  concessionaria del servizio pubblico  radiotelevisivo e le associazioni  a carattere  nazionale dei  titolari di  emittenti o reti private;

  Visto il piano nazionale  di ripartizione delle frequenze approvato con decreto  ministeriale 31 gennaio 1983  e successive modificazioni ed integrazioni;

  Rilevato  che  al  servizio   di  radiodiffusione  televisiva  sono destinate  dal piano  nazionale  di ripartizione  delle frequenze  le bande I e III della gamma VHF e le bande IV e V della gamma UHF;

  Ritenuto di ricanalizzare la gamma VHF secondo lo standard europeo, portando il numero dei canali disponibili da 9 a 10;

  Rilevato  che  il canale  69  della  banda  V  della gamma  UHF  e’ riservato al Ministero della difesa,  che lo utilizzera’ in esclusiva dal 1 gennaio 2001, e che il  canale 38 della banda V della gamma UHF e’ in condivisione con la ricerca della radioastronomia;

  Considerati i criteri dettati dall’art. 2, comma 6, lettere a), b), c), d), e),  f), g), nonche’ dall’art.  3, comma 5, lettere  a) e b), della legge 31 luglio 1997, n. 249;

  Ritenuto di suddividere il territorio nazionale in bacini di utenza coincidenti con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

  Ritenuto  che  ogni impianto  ricompreso  nel  piano debba  servire un’area  contenuta  nell’ambito  di  una  sola  regione  o  provincia autonoma, salvi gli inevitabili debordamenti;

  Ritenuto di  configurare, pertanto,  una struttura  regionale delle reti  per  la  radiodiffusione  televisiva  di  programmi  in  ambito nazionale, assicurando  per tutte  una copertura almeno  dell’80% del territorio  nazionale  e di  tutti  i  capoluoghi di  provincia,  con servizio di circa il 92% della popolazione;

  Ritenuto di  localizzare tutti gli  impianti che servono  la stessa area in unico  “sito comune”, le cui dimensioni  e quote altitudinali siano  tali  da assicurare  la  compatibilita’  interferenziale e  la ricezione  dei segnali  emessi  dagli stessi  impianti  con una  sola antenna  di   utente  per  ogni   gamma  di  frequenze   (VHF,  UHF), minimizzando l’impatto ambientale e l’inquinamento elettromagnetico;

  Ritenuto che i siti considerati nel piano, individuati nel rispetto delle procedure stabilite dall’art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n.  249, come integrato dall’art.  1, commi 2 e  3, della legge 1998, n.  122, a  salvaguardia delle  competenze e  delle prerogative delle regioni e  delle province autonome, soddisfano  le esigenze sia della  radiodiffusione  analogica,   sia  della  radiodiffusione  con tecnica digitale;

  Determinati   i    parametri   radioelettrici    secondo   standard internazionalmente stabiliti;

  Ritenuto  di  stabilire  la  qualita’ di  ricezione  ad  un  valore corrispondente al  grado 4 della  scala di qualita’  soggettiva UIT-R (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni-Radiocomunicazioni);

  Ritenuto di non prevedere l’uso di collegamenti a rimbalzo e quindi la protezione di questi contro le interferenze;

  Verificata   la   configurabilita’   di  apposite   reti   per   la radiodiffusione  del  segnale televisivo  di  emittenti  estere e  di emittenti  locali  che  trasmettono   nelle  lingue  delle  minoranze linguistiche riconosciute;

  Udita la  relazione del commissario  ing. Mario Lari  sui risultati dell’istruttoria, ai  sensi dell’art. 32 del  regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’;

Delibera:

  1. E’ approvato il piano  nazionale di assegnazione delle frequenze per  la   radiodiffusione  televisiva,  costituito  da   un  tabulato suddiviso  in ventuno  parti, ciascuna  delle quali  riferita ad  una regione  o   provincia  autonoma,  che  costituisce   singolo  bacino d’utenza,  recante indicazione  delle varie  postazioni di  emissione (anche denominati siti comuni) con specificazione per ognuna di: nome della postazione, provincia ove e’ ubicata la postazione, longitudine e latitudine,  quota, polarizzazione dell’antenna  trasmittente, tipo di offset da impiegare negli  impianti e relativo valore, altezza del sistema radiante, area interessata dal servizio, canali utilizzabili, potenza equivalente  irradiata in dBk nel  piano orizzontale, massima potenza equivalente irradiata in dBk, angolo di abbassamento in gradi rispetto al  piano orizzontale del lobo  di irradiazione. Costituisce parte integrante del piano la  relazione illustrativa con le relative quattro  tabelle allegate,  concernenti la  copertura del  territorio delle regioni e province autonome ed i siti previsti.

  2.   La  qualita’   di  ricezione   e’  stabilita   ad  un   valore corrispondente  al  grado  4,  riferito ai  livelli  della  scala  di qualita’    soggettiva    UIT-R    (Unione    Internazionale    delle Telecomunicazioni-Radiocomunicazioni).

  3. Tenuto conto  del numero dei canali pianificati  (45 della gamma UHF  e 6  della  gamma  VHF, in  ragione  di  quanto precisato  nelle premesse e nei successivi punti 4  e 5) e dell’utilizzo di tre canali per  ciascuna rete,  il numero  delle reti  a copertura  nazionale e’ determinato in  diciassette, di  cui sei, pari  al 35,3%  del totale, vengono riservate  alle esigenze della radiodiffusione  televisiva in ambito locale, a norma dell’art. 2,  comma 6, lettera e), e dell’art. 3,  comma 5,  della  legge 31  luglio  1997, n.  249,  e undici  sono

assegnate alla radiodiffusione televisiva in ambito nazionale.

  4.  Sono  riservati  al  servizio  di  radiodiffusione  in  tecnica digitale cinque  canali, di cui uno,  cioe’ il canale 12  della banda III  della   gamma  VHF  (H2  della   canalizzazione  italiana),  per radiodiffusione digitale  sonora (DAB-T),  e quattro, cioe’  i canali 66, 67 e 68 della banda V della  gamma UHF ed il canale 9 della banda III della gamma VHF, per radiodiffusione digitale televisiva (DVB-T).

  5.  I  due canali  della  banda  I della  gamma  VHF  (A e  B),  in considerazione  delle specifiche  caratteristiche  di propagazione  e della necessita’ di  antenne di utente diverse da quelle  di tutte le altre  bande di  frequenze  utilizzate e  quindi  del loro  difficile impiego, sono assegnati  agli operatori che attualmente  ne fanno uso ed in particolare al servizio pubblico sino all’introduzione completa della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale.

  6.  Ulteriori   risorse  saranno  assegnate   alla  radiodiffusione televisiva  in ambito  locale ai  sensi del  gia’ richiamato  art. 2, comma 6, lettera e), della legge 31 luglio 1997, n. 249.

  7. Le  modalita’ per  l’attuazione del  piano saranno  definite nel regolamento da emanare ai sensi dell’art.  1, comma 6, lettera c), n. 5, e dell’art. 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

  8.  Copia del  piano e’  depositata a  libera visione  del pubblico presso la sede dell’Autorita’ in Napoli, centro direzionale Isola B5, e presso  l’ufficio di rappresentanza  di Roma, via dei  Crociferi n. 19.

  9.  La presente  delibera  e’ pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell’Autorita’.

   Roma, 30 ottobre 1998

   Il presidente: Cheli