DELIBERAZIONE 2 agosto 2006
(pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 240 del 14 ottobre 2006)
Capo I
Principi generali
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n. 177 del 31 luglio 1997;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI – Radio televisione italiana S.p.a., nonche’ delega al governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale -n. 104 del 5 maggio 2004, e, in particolare, l’art. 17;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante il «testo unico della radiotelevisione» pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n. 208 del 7 settembre 2005, e, in particolare l’art. 45;
Vista la propria delibera n. 136/05/CONS, recante «Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112»,del 1° marzo 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’11 marzo 2005, supplemento ordinario n. 35;
Vista la propria delibera 163/06/CONS del 22 marzo 2006, recante «Approvazione di un programma di interventi volto a favorire l’utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale»;
Considerato che, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 31luglio 2005, n. 177, recante il testo unico della radiotelevisione,di seguito denominato « testo unico», l’attivita’ di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata, costituisce un servizio di interesse generale ed e’ svolta nel rispetto dei principi di cui al titolo I, capo I dello stesso testo unico, il quale individua, altresi’, gli ulteriori e specifici compiti di pubblico servizio che la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e’ tenuta ad adempiere nell’ambito della sua complessiva programmazione, anche non informativa, ivi inclusa la
produzione di opere audiovisive europee realizzate da produttori indipendenti, al fine di favorire l’istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l’identita’ nazionale e di assicurare prestazioni di utilita’ sociale;
Rilevato che ai sensi dell’art. 45, comma 2, del testo unico, il servizio pubblico generale radiotelevisivo comunque garantisce:
a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della societa’ concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;
b) un numero adeguato di ore di trasmissione televisive e radiofoniche dedicate all’educazione, all’informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative, il cui numero di ore e’ definito ogni tre anni con deliberazione dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, escludendo dal computo di tali ore le trasmissioni di intrattenimento per i minori;
c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b) in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggior ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici;
d) l’accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalita’ indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse nazionale che ne facciano
richiesta;
e) la costituzione di una societa’ per la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all’estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell’impresa italiane attraverso l’utilizzazione dei programmi e la diffusione delle piu’ significative produzioni nel panorama audiovisivo nazionale;
g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilita’ sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilita’ delle strade e delle autostrade italiane;
h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilita’ della prima infanzia e dell’eta’ evolutiva;
i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l’accesso del pubblico agli stessi;
k) la realizzazione nei termini previsti dalla legge delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale;
l) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilita’;
m) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall’art. 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
n) l’articolazione della societa’ concessionaria in una o piu’ sedi nazionali e in sedi di ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano;
o) l’adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione dell’art. 4, comma 2, della legge;
p) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalita’ di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali;
q) la realizzazione di attivita’ di insegnamento a distanza;
Rilevato, altresi’, che secondo quanto previsto dall’art. 44, comma 5, del testo unico, a partire dal contratto di servizio per il triennio 2006-2008, la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. All’interno di tali quote il contratto di servizio dovra’ stabilire una riserva di produzione, o acquisto, da produttori indipendenti italiani o europei, di cartone animato appositamente prodotto per la formazione dell’infanzia e che, ai sensi del successivo comma 8, la concessionaria riserva spazi diffusivi nelle reti via satellite alle opere audiovisive e ai film europei;
salvaguardare l’identita’ nazionale e locale; garantire servizi di utilita’ sociale; favorire la ricezione dell’offerta radiofonica, televisiva e multimediale dei disabili sensoriali; assicurare la qualita’ del segnale e la massima copertura del territorio; estendere alla collettivita’ i vantaggi dei nuovi servizi audiovisivi e delle nuove tecnologie; assicurare una programmazione equilibrata, ampia e varia per corrispondere alle esigenze della totalita’ degli utenti;
Considerato che la qualita’ dell’offerta televisiva costituisce un fine strategico della missione di servizio pubblico, che deve essere perseguito anche nei generi a piu’ ampia diffusione, in tutte le reti e in tutte le fasce orarie, anche di maggior ascolto e che, a tal fine, e’ opportuno istituire un sistema di valutazione della qualita’ dell’offerta che si avvalga di appositi indicatori e di indici di soddisfazione degli utenti definiti dal contratto di servizio;
Rilevato che la scadenza del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio 2003-2005, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2003, e’ fissata al 31 dicembre 2005 e che il contratto di servizio per il triennio 2006-2008 va stipulato secondo le previsioni della legge, assumendo la denominazione di «contratto nazionale di servizio», a cui si aggiungono i contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali;
Considerato che ai sensi dell’art. 17, comma 4, della legge 31 luglio 2004, n. 112, trasfuso nell’art. 45, comma 4, del testo unico, con deliberazione adottata d’intesa dall’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e dal Ministero delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto di servizio, sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali;
Vista la propria delibera n. 55/06/CONS del 1° febbraio 2006, con la quale l’Autorita’ ha approvato lo schema di linee guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell’art. 17, comma 4, della legge 31 luglio 2004, n. 112, sottoposto all’intesa del Ministro delle comunicazioni;
Considerato che il numero di ore televisive e radiofoniche dedicato all’educazione, all’informazione, alla formazione, alla promozione culturale, resta fissato nelle attuali ore di programmazione televisiva e radiofonica trasmesse dalla RAI e dedicate alle tipologie di cui sopra fino a nuova deliberazione dell’Autorita’ da adottare ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera b), del testo unico;
Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell’articolo 29 del regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorita’;
Oggetto
1. Fermi restando gli obblighi che la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e’ tenuta a garantire ai sensi della normativa vigente in materia radiotelevisiva e nel rispetto del diritto comunitario e degli accordi internazionali, il presente provvedimento definisce le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle esigenze culturali, nazionali e locali, valide per il periodo di vigenza del contratto nazionale di servizio tra il Ministero delle comunicazioni, di seguito denominato «Ministero» e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a., di seguito denominata «RAI», per il triennio 2006-2008.
Capo II
Programmazione televisiva e radiofonica
Qualita’ dell’offerta
a) assicurare una gamma di programmi equilibrata e varia in grado di soddisfare le esigenze democratiche, sociali e culturali della societa’ e garantire il pluralismo;
b) rispettare i principi di obiettivita’, completezza, imparzialita’, lealta’ dell’informazione, di apertura alle diverse opinioni e tendenze sociali e religiose, di salvaguardia delle diversita’ etniche;
c) promuovere la cultura e sviluppare il senso critico dei telespettatori;
d) valorizzare il patrimonio artistico e ambientale a livello nazionale e locale;
e) rispettare la dignita’ della persona e l’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, evitando scene ed espressioni volgari o di cattivo gusto.
2. La programmazione, nel rispetto piu’ rigoroso possibile degli orari di trasmissione, tiene prioritariamente conto delle seguenti tipologie che devono essere diffuse in modo equilibrato, in tutte le fasce orarie, comprese quelle di maggior ascolto, e in tutte le reti televisive e radiofoniche:
a) informazione politica e di attualita’, compresa quella di approfondimento, informazione sportiva, eventi di carattere nazionale e internazionale, informazione locale;
b) comunicazione sociale attraverso trasmissioni dedicate a tematiche che trattino i bisogni della collettivita’ e delle fasce deboli, con particolare riguardo all’ambiente, alla salute, alla qualita’ della vita, ai diritti e doveri civici, allo sport sociale, ai disabili, agli anziani, assegnando adeguati spazi alle associazioni e ai movimenti della societa’ civile, ai gruppi etnici e linguistici presenti in Italia e realizzando specifiche trasmissioni per l’informazione dei consumatori;
c) educazione e formazione con trasmissioni improntate alla diffusione della cultura scientifica e umanistica, alla conoscenza delle lingue straniere, alla alfabetizzazione informatica, alla formazione artistica e musicale e alla didattica, compresa l’educazione a distanza;
d) promozione culturale, italiana ed europea, con la crescente valorizzazione delle opere teatrali, documentaristiche, cinematografiche, televisive e musicali di alto livello artistico, con particolare riguardo a quelle realizzate dai produttori indipendenti;
e) trasmissioni per i minori, secondo i criteri indicati all’art.4.
3. Il contratto di servizio definisce, rispettivamente per l’offerta televisiva e quella radiofonica, i generi della programmazione di servizio pubblico tenendo conto delle tipologie di cui al comma 2. I generi sono definiti in maniera chiara e dettagliata, evitando la commistione tra diverse tipologie di trasmissione e distinguendo, anche ai fini della contabilita’ separata di cui all’art. 47 del testo unico, tra la programmazione predeterminata per legge e quella che e’ rimessa alla discrezionalita’ editoriale della RAI, comunque nel rispetto dei vincoli teleologici e modali stabiliti dalla legge.
Sistema di valutazione della qualita’ dell’offerta
2. Il sistema di valutazione della qualita’ dell’offerta di cui alcomma 1, e’ sottoposto a controllo da parte di un organismo esternoalla RAI composto di sette esperti particolarmente qualificati nellamateria, scelti dall’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazionid’intesa con il Ministero e nominati dalla RAI, entro tre mesidall’entrata in vigore del contratto di servizio.
3. All’attivita’ dell’organismo di cui al comma 2 la RAI forniscesupporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorsestrumentali e di personale, senza oneri a carico del bilancio delloStato.
4. Il sistema di valutazione della qualita’ dell’offerta e’ avviatodalla RAI entro tre mesi dall’entrata in vigore del contratto diservizio che determina gli indicatori di qualita’ e gli indici disoddisfazione di cui al comma 1. Gli esiti delle verifiche sonotrasmessi all’Autorita’ e al Ministero e resi pubblici dalla RAI,anche attraverso il proprio sito web, con cadenza quadrimestrale.
Art. 4.
Programmazione per i minori
1. La programmazione della RAI e’ rigorosamente improntata alrispetto delle norme comunitarie a tutela dei minori e a quantoprevisto dall’art. 34 del testo unico, ivi comprese le disposizionistabilite dal codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il29 novembre 2002. La RAI tiene nel massimo conto le raccomandazioni ele decisioni del comitato di applicazione del codice diautoregolamentazione TV e minori.
2. Nella fasce orarie destinate ad una visione familiare, compresetra le ore 7 e le ore 22,30, durante la quale deve essere trasmessauna programmazione che rispetti la dignita’ dei minori evitando lamessa in onda di programmi che possano creare in loro turbamento, laRAI e’ tenuta a realizzare una quota di programmazione annuale, dafissare nel contratto di servizio, dedicata ai programmi diintrattenimento per i minori e di formazione ed informazione perl’infanzia e l’adolescenza, che tenga conto dei criteri previsti dalcodice di autoregolamentazione Tv e minori, in particolare per quantoriguarda la fascia compresa tra le ore 16 e le ore 20.
3. La RAI e’ tenuta a dedicare appositi spazi ad informazionisull’uso corretto ed appropriato delle trasmissioni televisive daparte dei minori, anche segnalando, attraverso sistemi di chiaraevidenza visiva, i programmi adatti ai minori e adolescenti, quelliadatti ad una visione congiunta e quelli adatti ad un pubblico piu’adulto, dando esauriente e preventiva informazione di dettaprogrammazione e rispettando gli orari di trasmissione. La RAI adottail sistema di segnalazione visiva previa consultazione conl’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e con il Comitato TVe minori.
Art. 5.
Programmazione dedicata alle persone con disabilita’ sensoriali
1. Al fine di favorire la ricezione da parte dei cittadini condisabilita’ sensoriali dei programmi radiotelevisivi, la RAI e’tenuta all’adozione di idonee misure, da stabilire nel contratto diservizio, tali da garantire, comunque, un congruo incremento delvolume delle offerte attuali, sia in termini quantitativi che ditipologie di generi di programmazione, con particolare attenzionealle trasmissioni di informazione, ivi compresi i notiziari e itelegiornali, culturali e di approfondimento, assicurando lacopertura delle varie fasce orarie, comprese quelle di maggiorascolto. In particolare la RAI e’ tenuta a migliorare sul pianoqualitativo e quantitativo le audio-descrizioni, le sottotitolazionie il linguaggio dei gesti e a sperimentare programmi conpartecipazione delle persone disabili.
2. La RAI e’ tenuta a promuovere la ricerca tecnologia per favorirel’accesso della propria offerta multimediale alle persone disabili econ ridotte capacita’ sensoriali attraverso le nuove tecnichetrasmissive. La RAI si impegna in particolare a garantirel’accessibilita’ alla propria programmazione attraverso leopportunita’ tecnologiche offerte dalle trasmissioni in tecnicadigitale terrestre.
Art. 6.
Programmazione audiovisiva europea
1. Il contratto di servizio stabilisce, nel rispetto della quotanon inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui dadestinare alla produzione di opere europee, ai sensi dell’art. 44,comma 5, del testo unico, la percentuale da riservare ai film,compresi quelli destinati all’utilizzo prioritario nelle salecinematografiche, nonche’ la riserva di produzione, o acquisto, daproduttori indipendenti italiani o europei, di cartone animatoappositamente prodotto per la formazione dell’infanzia. Talipercentuali tengono conto dell’obiettivo di favorire lo sviluppo e ladiffusione della produzione audiovisiva europea, ivi inclusa quellarealizzata dai produttori indipendenti e di promuovere la lingua e lacultura italiana salvaguardando l’identita’ nazionale.
2. La RAI riserva spazi diffusivi nelle reti via satellite alleopere audiovisive e ai film europei, secondo le percentuali minimeche saranno fissate nel contratto di servizio, anche svolgendorassegne cinematografiche accompagnate da trasmissioni diapprofondimento sui temi trattati dalle rassegne. 3. La RAI e’ tenuta ad istituire sistemi di monitoraggio e verificadel rispetto delle quote previste dal presente articolo, trasmettendoannualmente all’Autorita’ e al Ministero la documentazione rilevanteper la vigilanza sul rispetto del citato obbligo.
Art. 7.
Promozione delle minoranze linguistiche
1. La RAI assicura la programmazione in favore delle minoranzelinguistiche, allo scopo di favorire e promuovere l’identita’culturale nell’ambito delle apposite convenzioni previste dagliarticoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
2. La RAI assicura le condizioni per la tutela delle lingueminoritarie presenti sul territorio, ai sensi della legge 15 dicembre1999, n. 482, secondo le linee di indirizzo stabilite nel contrattodi servizio, nell’ambito della compatibilita’ finanziaria.
Art. 8.
Promozione delle programmazioni regionali e locali
1. La RAI diffonde trasmissioni dedicate agli ambiti regionali elocali, operando in collaborazione con le regioni e gli enti locali evalorizzando i centri di produzione decentrati, in particolare per leesigenze di formazione, informazione, promozione culturale e delpatrimonio artistico ed ambientale.
2. Nell’ambito dei contratti di servizio regionali e, per leprovince di Trento e Bolzano, provinciali, sono definiti glispecifici compiti di servizio pubblico che la concessionaria e’tenuta ad adempiere, comunque garantendo la tutela dei livelliessenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ela salvaguardia delle identita’ locali.
Art. 9.
Iniziative europee ed internazionali
1. La RAI partecipa attivamente ai programmi e alle iniziativepromosse dall’Unione europea e dal Consiglio d’Europa e cura lacollaborazione con gli altri organismi radiotelevisivi pubblicieuropei, anche al fine della definizione di comuni progetti diricerca e sviluppo e della valorizzazione del patrimonio culturaleitaliano ed europeo.
2. Nel contesto internazionale la RAI promuove e valorizza lacultura e la lingua italiana, realizzando anche un adeguato livellodi informazione sugli sviluppi della societa’ italiana per lecomunita’ italiane all’estero ed assicurando a queste ultime lacomunicazione politica ed informativa nei periodi interessati dacampagne elettorali e referendarie.
Art. 10.
Servizi speciali per la mobilita’
1. La RAI e’ tenuta ad assicurare spazi nella programmazionetelevisiva e radiofonica per la diffusione di informazioniriguardanti le condizioni del traffico e della viabilita’ e lasicurezza stradale e quelle di pubblica utilita’ comunque connessecon la sicurezza stradale.
2. I servizi radiofonici sulle condizioni della viabilita’ e deltraffico delle autostrade e zone limitrofe e i consigli sullasicurezza stradale sono trasmessi dal servizio Isoradio medianteappositi notiziari nel corso dei programmi ripetuti dalle retinazionali. Detti programmi, senza pubblicita’, sono trasmessi lungoil tracciato autostradale e zone limitrofe.
3. La RAI e’ tenuta ad estendere l’attuale copertura del servizioIsoradio secondo le condizioni che verranno stabilite dal contrattodi servizio e a rendere disponibile tale servizio per tutte leesigenze di orientamento dell’utenza e della protezione civile, anchein collaborazione con le emittenti radiofoniche private.
4. Il servizio Isoradio sperimenta la diffusione di informazionisulla viabilita’ e sul traffico in lingua straniera per la fruizionedel servizio anche da parte di cittadini esteri.
Capo III
Innovazione tecnologica
Art. 11.
Realizzazione delle infrastrutture per la televisione digitale terrestre
1. La RAI e’ tenuta alla realizzazione delle reti televisivedigitali terrestri nel rispetto del piano nazionale di assegnazionedelle frequenze televisive in tecnica digitale e del piano diattuazione di cui all’art. 42, comma 11, del testo unico e secondo lelinee di indirizzo approvate dall’Autorita’ con delibera n.163/05/CONS, volte a favorire l’utilizzazione razionale epluralistica delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivinella prospettiva della conversione alla tecnica digitale.
Art. 12.
Trasmissioni televisive digitali terrestri
1. La RAI e’ tenuta a contribuire alla maggiore diffusione dellatecnologia digitale terrestre anche per il tramite di un nuovoprogramma generalista in chiaro attrattivo in termini di audience eprivo di pubblicita’ su reti digitali terrestri in conformita’ aquanto previsto dalla delibera n. 136/05/CONS e successivemodificazioni.
2. Il programma di cui al comma 1, che deve valorizzare la novita’e la qualita’ della programmazione al fine di incentivare ladiffusione della tecnologia digitale terrestre, anche con riguardoalla diffusione della conoscenza della lingua, della cultura e delleimprese italiane, e’ realizzato dalla RAI entro sei mesi dall’entratain vigore del contratto di servizio, previa approvazione da partedell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni del relativo pianoeditoriale, sentito il Ministero.
Art. 13.
Destinazione della capacita’ trasmissiva delle reti digitali terrestri
1. La RAI, conformemente a quanto previsto dalle delibere n.435/01/CONS e n. 136/05/CONS, e loro successive modificazioni eintegrazioni, destina a fornitori di contenuti indipendenti almeno il40% della capacita’ trasmissiva dei blocchi di diffusione diprogrammi televisivi in tecnica digitale terrestre, ad esclusione diquello di riserva pubblica.
Art. 14.
Servizi di diffusione via satellite e via cavo e accessibilita’ della programmazione diffusa in simulcast
1. Al fine di diffondere la conoscenza della lingua, della culturae dell’economia del Paese nel contesto internazionale, e dipromuovere l’innovazione tecnologica con particolare riguardo aiprocessi di convergenza multimediale, la RAI incrementa larealizzazione di programmi televisivi via satellite e via cavo.
2. La RAI assicura agli utenti, in regola con il pagamento delcanone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938,n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successivemodificazioni, l’accesso all’intera programmazione RAI diffusa sullereti analogiche in forma non codificata e trasmessa in simulcast viasatellite e via cavo.
3. Le modalita’ attuative per l’adempimento dell’obbligo di cui alcomma 2 sono stabilite nel contratto di servizio.
Art. 15.
Trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale
1. La RAI e’ tenuta ad accelerare lo sviluppo della diffusioneradiofonica in tecnica digitale, anche mediante la realizzazione diuna adeguata copertura della popolazione nel rispetto di quantoprevisto dalla delibera n. 149/05/CONS e successive modificazioni.
2. Il contratto di servizio, nel rispetto del principio dineutralita’ tecnologica e tenendo conto del ruolo strategico dellaRAI per accelerare lo sviluppo della radiofonia digitale, definiscele fasi di realizzazione delle reti di trasmissione, la percentualedi copertura della popolazione e i tempi di attuazione.
Art. 16.
Sperimentazione di nuove tecnologie trasmissive
1. Al fine di promuovere l’evoluzione tecnica e lo sviluppoindustriale del Paese, la RAI sperimenta la diffusione di contenutiradiotelevisivi mediante l’uso di nuove tecnologie trasmissive qualiil DVB-H, l’Alta definizione, l’IP Television, il Wi-Max e di ognialtra tecnologia evolutiva a larga banda nel rispetto dei principi diparita’ di trattamento e non discriminazione, nonche’ delle norme inmateria di accesso alla capacita’ trasmissiva digitale terrestre dicui all’art. 13 del presente provvedimento.
2. Nelle sperimentazioni di cui al comma 1, la RAI e’ tenutaall’osservanza della regolamentazione stabilita dall’Autorita’ e dalMinistero per la diffusione di contenuti televisivi in modalita’evolutive.
Art. 17.
Esercizio dei blocchi di diffusione per la tecnologia digitale terrestre
1. Ferma restando la riserva alla RAI di un blocco di diffusioneper palinsesti radiofonici e di un blocco di diffusione perpalinsesti televisivi in chiaro sui quali non possono esseretrasmessi programmi di altri fornitori di contenuti, per l’eserciziodi ulteriori blocchi di diffusione la medesima e’ tenuta al rispettodell’obbligo di separazione societaria previsto dall’art. 5, comma 1,lettera g), n. 2, del testo unico.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, la RAI puo’ chiedere ilrilascio della licenza di operatore di rete, anche a favore di altrasocieta’ da essa controllata, ad essa collegata o controllante ilsoggetto, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, a condizione chetale societa’ soddisfi, all’atto della richiesta, i requisitiprevisti dalla normativa vigente.
Capo IV
Sviluppo dei mercati
Art. 18.
Finanziamento e gestione economico-finanziaria
1. Nella gestione economico-finanziaria la RAI e’ tenuta alrispetto di quanto previsto dall’art. 7, comma 5 e dall’art. 47 deltesto unico in materia di finanziamento del servizio pubblicogenerale radiotelevisivo e delle conseguenti deliberazioni sullacontabilita’ separata adottate dall’Autorita’.
2. La RAI e’ tenuta, altresi’, ad adottare criteri tecnici edeconomici di gestione idonei a consentire il raggiungimento diobiettivi di efficienza aziendale e di razionalizzazione del proprioassetto organizzativo. Nell’ottica di una gestione ispirata a criteridi efficienza la RAI persegue altresi’ l’obiettivo di un adeguatoritorno sul capitale e sugli investimenti e puo’ svolgere attivita’collaterali, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 45, comma 5,del testo unico.
Capo V
Vigilanza
Art. 19.
Verifica dell’adempimento dei compiti di servizio pubblico
1. L’Autorita’ verifica che il servizio pubblico generaleradiotelevisivo venga effettivamente prestato dalla RAI ai sensidelle disposizioni di cui al testo unico, del contratto nazionale diservizio e degli specifici contratti conclusi con le regioni e con leprovince autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche deiparametri di qualita’ del servizio e degli indici di soddisfazionedegli utenti definiti nel contratto stesso.
2. L’Autorita’ vigila sul rispetto, da parte della RAI, degliindirizzi impartiti dalla commissione parlamentare per l’indirizzogenerale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
3. La RAI trasmette, con cadenza semestrale, all’Autorita’ e alMinistero una relazione contenente una dettagliata informativarelativa alla programmazione trasmessa e a tutti gli adempimentiposti in essere per il rispetto degli obblighi di cui al comma 1.
4. Il contratto di servizio stabilisce le modalita’ diricostituzione della sede permanente di confronto sullaprogrammazione sociale prevista dal contratto di servizio per iltriennio 2003-2005. Il predetto organismo riferisce con cadenzasemestrale all’Autorita’, al Ministero e alla commissioneparlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei serviziradiotelevisivi sulle risultanze delle verifiche svolte.
5. L’Autorita’ da’ conto dei risultati del controllosull’adempimento dei compiti del servizio pubblico generaleradiotelevisivo nella relazione annuale al Parlamento. La presente delibera e’ trasmessa al Ministero delle comunicazioniai fini dell’intesa di cui all’art. 17, comma 4, della legge 31luglio 2004, n. 112, e dell’art. 45, comma 4, del testo unico dellaradiotelevisione.
Roma, 2 agosto 2006
Il presidente
Calabro’
I commissari relatori
Innocenzi Botti – Lauria
Il segretario generale
Viola