Deliberazione 15 novembre 2013 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni “Modifica della delibera n. 451/13/CONS – Revisione del Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo terrestre in tecnica digitale per le reti nazionali, di cui alla delibera n. 300/10/CONS” (Delibera n.631/13/CONS)

DELIBERA N. 631/13/CONS

MODIFICA DELLA DELIBERA N. 451/13/CONS “REVISIONE DEL PIANO DI ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE PER IL SERVIZIO TELEVISIVO TERRESTRE IN TECNICA DIGITALE PER LE RETI NAZIONALI, DI CUI ALLA DELIBERA N. 300/10/CONS”

(pubblicato nel sito internet dell’Agcom in data 6 novembre 2013)

 

L’AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 15 novembre 2013;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo” e s.m.i., in particolare l’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 2, che affida all’Autorità l’elaborazione, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva e la relativa approvazione;
VISTO il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dal decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con legge n. 51 del 23 febbraio 2006 e dal decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222;
VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante “Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione” e, in particolare, l’art. 14, comma 2;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, rinominato “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici” ed in particolare l’art. 42;
VISTO l’art. 8-novies, comma 4, della legge 6 giugno 2008, n. 101, come modificato dall’art. 45 della legge 7 luglio 2009, n. 88 e, da ultimo, dall’art. 3-quinquies della legge 26 aprile 2012, n. 44;
VISTA la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”;
VISTA la legge 13 dicembre 2010, n. 220, (legge di stabilità 2011), ed in particolare l’art. 1, commi da 8 a 12, che prevedono la destinazione della banda 790-862 MHz (canali televisivi da 61 a 69 UHF) ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda, che l’Autorità adegui a tal fine il piano di assegnazione delle frequenze e che tale banda venga liberata per i nuovi utilizzi entro e non oltre il 31 dicembre 2012, nonché disposizioni finalizzate ad un uso più efficiente delle frequenze radiotelevisive ed alla valorizzazione e promozione delle culture regionali o locali;
VISTO il decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, così come modificato dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, l’articolo 4, comma 1, con il quale sono state introdotte misure di razionalizzazione dello spettro radioelettrico;
VISTA la legge 26 aprile 2012, n. 44 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”;
CONSIDERATO che la sunnominata legge 26 aprile 2012, n. 44, fa esplicito riferimento agli esiti della Conferenza Mondiale delle radiocomunicazioni WRC 2012 dell’ITU, tenutasi a Ginevra dal 23 gennaio al 17 febbraio 2012, la quale ha stabilito che a partire dalla conclusione della prossima WRC-2015 la banda nominale 694-790 MHz sarà attribuita anche al servizio mobile terrestre con statuto co-primario con il servizio di radiodiffusione;
VISTA la delibera n. 277/13/CONS recante “Procedura per l’assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza e a tutela del pluralismo ai sensi dell’art. 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012”, pubblicata sul sito web dell’Autorità il 12 aprile 2013;
VISTA la delibera n. 451/13/CONS recante “Revisione del Piano di Assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo terrestre in tecnica digitale per le reti nazionali, di cui alla delibera n. 300/10/CONS”;
VISTA la delibera n. 539/13/CONS recante “Precisazioni in merito alla delibera n. 451/13/CONS “Revisione del Piano di Assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo terrestre in tecnica digitale per le reti nazionali, di cui alla delibera n. 300/10/CONS” e correzione di errore materiale”;
CONSIDERATO che le reti nazionali, così come pianificate dalla delibera n. 451/13/CONS e s.m.i., dovranno essere esercite a regime, tenendo conto dei risultati dell’attività di coordinamento internazionale e del processo di migrazione delle utilizzazioni, anche in vista della eventuale evoluzione futura della banda sotto a 700 MHz per l’utilizzo del servizio mobile terrestre;
CONSIDERATO che in ambito ITU (International Telecommunication Union) oltre a fissare le procedure ed i criteri tecnici di pianificazione, è sancito il principio del c.d. “equitable access”, ovvero l’accesso equo alle risorse spettrali da parte di tutti i Paesi;
CONSIDERATO che, in base al suddetto principio, da un lato devono essere pienamente rispettati i diritti già acquisiti da ciascun Paese e dall’altro sussiste il diritto di ciascuno all’equa ripartizione delle risorse non ancora assegnate;
CONSIDERATO che la compatibilizzazione delle reti televisive digitali italiane con le utilizzazioni di Malta, in particolare l’utilizzo dei canali 56 UHF e 38 UHF, è ormai diventato un problema ineludibile e urgente e che la Commissione Europea ha attivato la procedura di “good offices” in ambito RSPG (Radio Spectrum Policy Group), procedura che, in mancanza di soddisfacimento delle richieste di Malta, può condurre all’avvio di una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia;
CONSIDERATO che nell’ultima riunione del “RSPG WG on cross border coordination” tenutasi il 10 ottobre 2013, oltre ad esaminare ulteriori richieste di Malta nel rispetto dell'”equitable access”, il cui soddisfacimento è tutt’ora oggetto di valutazione, è stata richiesto all’Italia di informare il gruppo nel più breve tempo possibile circa la tempistica esatta per il completo switch off dei canali 56 UHF e 38 UHF;
CONSIDERATO che l’Autorità con la delibera 451/13/CONS ha già provveduto, nell’ambito della propria attività di pianificazione, a sostituire per il multiplex n. 17 il canale 56 UHF nella Regione Sicilia con il canale 54 UHF, al fine di rispettare il vincolo di non interferenza con Malta e che lo stesso canale 56 è in via di progressivo spegnimento nella Regione;
CONSIDERATO che, al fine di assicurare il rispetto dei livelli interferenziali massimi ammessi in territorio maltese, si rende necessario apportare anche con la dovuta urgenza al multiplex n. 18 una modifica analoga a quella effettuata per il multiplex n. 17, sostituendo il canale 38 UHF con altro canale nell’area tecnica 15, al fine di garantire per tale multiplex la piena equivalenza con gli altri multiplex DVB-T, ai sensi di quanto previsto dalla delibera n. 451/13/CONS;
RITENUTO pertanto, al fine di addivenire ad una soluzione definitiva che assicuri la compatibilità con le utilizzazioni di Malta, di pianificare per il multiplex n. 18 nell’area tecnica 15 il canale 24 UHF, allo stato non impiegato nella stessa area, in sostituzione del canale 38 UHF;
RITENUTO nel contempo necessario dettare disposizioni sulla tempistica di implementazione della suddetta sostituzione, stante la richiamata urgenza di risolvere la incompatibilità;
CONSIDERATO che la suddetta sostituzione costituisce una modifica della pianificazione riguardante una sola rete nazionale in una porzione limitata del territorio, che non incide in modo significativo sull’assetto complessivo delle reti nazionali ed i principi ispiratori di tale assetto, resa necessaria per dare attuazione all’evoluzione dell’attività di coordinamento internazionale e caratterizzata, altresì da esigenze di urgenza;
RITENUTO, infine, opportuno ribadire che, per le reti soggette a modifiche dei diritti d’uso, sulla base della delibera n. 451/13/CONS, diverse da quelle espressamente citate dall’art. 2, commi 3 e 4 della medesima delibera, i provvedimenti di modifica, predisposti d’intesa con l’Autorità, devono essere coerenti con le determinazioni già assunte dall’Autorità e dal Ministero, anche in esito ai provvedimenti del giudice amministrativo, e con le determinazioni assunte in sede di coordinamento internazionale. A tale riguardo, le situazioni transitorie possono essere gestite anche nell’ambito del procedimento amministrativo per il rilascio dei diritti d’uso delle frequenze attuato da parte del Ministero dello sviluppo economico, in piena intesa e collaborazione con l’Autorità, ai fini della corretta definizione dei vari passi del processo mediante provvedimenti finalizzati ad un uso efficiente ed efficace dello spettro;
VISTI gli atti del procedimento;
UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DELIBERA

Articolo 1
(Modifica dell’Allegato 1 alla delibera n. 451/13/CONS, come modificato dalla delibera 539/13/CONS)

1. L’Allegato 1 della delibera n. 451/13/CONS, come modificato dalla delibera 539/13/CONS è sostituito dall’Allegato 1 al presente provvedimento.
2. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, il Ministero dello sviluppo economico adegua i diritti d’uso già rilasciati.
3. La rete nazionale interessata dal presente provvedimento è adeguata entro 30 giorni dalla modifica del relativo diritto d’uso.
Ai sensi dell’art. 135, comma 1, lett. B), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell’art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione dello stesso.
La presente delibera è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico e pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Roma, 15 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani

 

Allegato 1

Allegato 2 (file in formato .zip, per salvarlo cliccare con il tasto destro del mouse e scegliere “salva”) 

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2011) – (art. 1 commi 8-13 e 61).

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2010 – supplemento ordinario n. 281)

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle)

 

OMISSIS…

 

8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda con l’utilizzo della banda 790-862 MHz e di altre risorse eventualmente disponibili, conformemente a quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259. In coerenza con la normativa dell’Unione europea, il Ministro dello sviluppo economico fissa la data per l’assegnazione delle frequenze della banda 790-862 MHz e delle altre risorse eventualmente disponibili ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda. La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo per la loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda deve comunque avere luogo entro il 31 dicembre 2012. Il Ministero dello sviluppo economico puo’ sostituire le frequenze gia’ assegnate nella banda 790-862 MHz con quelle liberate ai sensi delle disposizioni dei commi da 9 a 12 o altrimenti disponibili. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze e il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive sono adeguati alle disposizioni del presente comma.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita’ per l’attribuzione di misure economiche di natura compensativa, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per una percentuale pari al 10 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente 240 milioni di euro, finalizzate a promuovere un uso piu’ efficiente dello spettro attualmente destinato alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale. A tal fine, la predetta percentuale di introiti e’ iscritta in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

10. Prima della data stabilita per la definitiva cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica, ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla definitiva assegnazione dei diritti d’uso del radiospettro, anche mediante la trasformazione del rilascio provvisorio in assegnazione definitiva dei diritti d’uso, e rilascia i relativi titoli abilitativi conformemente ai criteri previsti dall’articolo 15, comma 1, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, e dall’articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e successive modificazioni. Successivamente all’assegnazione di cui al precedente periodo, i soggetti privi del necessario titolo abilitativo si astengono dal compiere atti che comportino l’utilizzo delle radiofrequenze o che siano suscettibili di interferire con il legittimo uso delle stesse da parte di terzi. In caso di violazione di tale obbligo o di indebita occupazione delle radiofrequenze da parte di soggetti operanti in tecnica analogica o digitale, si applicano gli articoli 97 e 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. L’attivazione, anche su reti SFN (Single Frequency Network), di impianti non preventivamente autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico comporta, ferma restando la disattivazione dell’impianto illecitamente attivato, la sospensione temporanea del diritto d’uso da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno e, in caso di recidiva entro tre anni, la revoca del medesimo diritto d’uso.

11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico e l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, nell’ambito delle rispettive competenze, fissano gli ulteriori obblighi dei titolari dei diritti d’uso delle radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di media audiovisivi, ai fini di un uso piu’ efficiente dello spettro e della valorizzazione e promozione delle culture regionali o locali. Il mancato rispetto degli obblighi stabiliti ai sensi del presente comma comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 52, comma 3, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Il Ministero dello sviluppo economico acquisisce il diritto di disporre dei di­ritti d’uso sulle radiofrequenze precedentemente assegnate.

12. In caso di trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale in mancanza del necessario titolo abilitativo, al soggetto che ne ha la responsabilita’ editoriale si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 98, comma 2, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. L’operatore di rete che ospita nel proprio blocco di diffusione un fornitore di servizi di media audiovisivi privo di titolo abilitativo e’ soggetto alla sospensione o alla revoca dell’utilizzo della risorsa assegnata con il diritto d’uso.

13. Dall’attuazione dei commi da 8 a 12 derivano proventi stimati non inferiori a 2.400 milioni di euro. Le procedure di assegnazione devono concludersi in termini tali da assicurare che gli introiti dell’assegnazione siano versati all’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre 2011. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione, ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita’, nonche´ le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al settore, da definire con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

…OMISSIS

 

61. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e’ incrementata di 45 milioni di euro per l’anno 2011, a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo, nonche´ di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

…OMISSIS

 

171. Salvo quanto previsto dal comma 46, la presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2011.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addi’ 13 dicembre 2010

 

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LEGGE 13 dicembre 2010, n. 220

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2011) – (art. 1 commi 8-13 e 61).

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2010 – supplemento ordinario n. 281)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle)

OMISSIS…

8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda con l’utilizzo della banda 790-862 MHz e di altre risorse eventualmente disponibili, conformemente a quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259. In coerenza con la normativa dell’Unione europea, il Ministro dello sviluppo economico fissa la data per l’assegnazione delle frequenze della banda 790-862 MHz e delle altre risorse eventualmente disponibili ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda. La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo per la loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda deve comunque avere luogo entro il 31 dicembre 2012. Il Ministero dello sviluppo economico puo’ sostituire le frequenze gia’ assegnate nella banda 790-862 MHz con quelle liberate ai sensi delle disposizioni dei commi da 9 a 12 o altrimenti disponibili. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze e il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive sono adeguati alle disposizioni del presente comma.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita’ per l’attribuzione di misure economiche di natura compensativa, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per una percentuale pari al 10 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente 240 milioni di euro, finalizzate a promuovere un uso piu’ efficiente dello spettro attualmente destinato alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale. A tal fine, la predetta percentuale di introiti e’ iscritta in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

10. Prima della data stabilita per la definitiva cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica, ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla definitiva assegnazione dei diritti d’uso del radiospettro, anche mediante la trasformazione del rilascio provvisorio in assegnazione definitiva dei diritti d’uso, e rilascia i relativi titoli abilitativi conformemente ai criteri previsti dall’articolo 15, comma 1, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, e dall’articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e successive modificazioni. Successivamente all’assegnazione di cui al precedente periodo, i soggetti privi del necessario titolo abilitativo si astengono dal compiere atti che comportino l’utilizzo delle radiofrequenze o che siano suscettibili di interferire con il legittimo uso delle stesse da parte di terzi. In caso di violazione di tale obbligo o di indebita occupazione delle radiofrequenze da parte di soggetti operanti in tecnica analogica o digitale, si applicano gli articoli 97 e 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. L’attivazione, anche su reti SFN (Single Frequency Network), di impianti non preventivamente autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico comporta, ferma restando la disattivazione dell’impianto illecitamente attivato, la sospensione temporanea del diritto d’uso da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno e, in caso di recidiva entro tre anni, la revoca del medesimo diritto d’uso.

11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico e l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, nell’ambito delle rispettive competenze, fissano gli ulteriori obblighi dei titolari dei diritti d’uso delle radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di media audiovisivi, ai fini di un uso piu’ efficiente dello spettro e della valorizzazione e promozione delle culture regionali o locali. Il mancato rispetto degli obblighi stabiliti ai sensi del presente comma comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 52, comma 3, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Il Ministero dello sviluppo economico acquisisce il diritto di disporre dei di­ritti d’uso sulle radiofrequenze precedentemente assegnate.

12. In caso di trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale in mancanza del necessario titolo abilitativo, al soggetto che ne ha la responsabilita’ editoriale si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 98, comma 2, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. L’operatore di rete che ospita nel proprio blocco di diffusione un fornitore di servizi di media audiovisivi privo di titolo abilitativo e’ soggetto alla sospensione o alla revoca dell’utilizzo della risorsa assegnata con il diritto d’uso.

13. Dall’attuazione dei commi da 8 a 12 derivano proventi stimati non inferiori a 2.400 milioni di euro. Le procedure di assegnazione devono concludersi in termini tali da assicurare che gli introiti dell’assegnazione siano versati all’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre 2011. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione, ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita’, nonche´ le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al settore, da definire con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

…OMISSIS

61. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e’ incrementata di 45 milioni di euro per l’anno 2011, a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo, nonche´ di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

…OMISSIS

171. Salvo quanto previsto dal comma 46, la presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2011.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 13 dicembre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano