AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 11 novembre 2010
Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2011 (Deliberazione n. 599/10/CONS).
L’AUTORITÀ
NELLA sua riunione di Consiglio dell’11 novembre 2010;
VISTO l’articolo 2, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, con la quale sono istituite le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l’energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”, ed in particolare, l’art. 1, commi 65, 66 e 68;
CONSIDERATO che il comma 66 dell’articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, fissa, per gli anni successivi al 2006 l’entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera dell’Autorità;
VISTA la delibera dell’Autorità n. 722/09/CONS “Misura e modalità del versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2010”, con la quale è stata fissata la misura della contribuzione nell’1,5 per mille dei ricavi ottenuti nel settore delle comunicazioni risultanti nell’ultimo bilancio approvato prima dell’adozione della delibera, al netto delle quote riversate agli operatori terzi;
VISTO l’art. 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) con il quale viene stabilito che per gli anni 2010, 2011 e 2012 dovranno essere attribuite ad altre autorità una quota parte delle entrate di cui all’articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che – per l’anno 2011 – ammontano a € 9,8 milioni e che, conseguentemente, si rende necessario aumentare l’entità della contribuzione a carico del mercato di competenza per assicurare adeguata copertura al bilancio dell’Autorità per il 2011;
CONSIDERATO che l’importo del finanziamento a carico del bilancio dello Stato, previsto dal disegno di legge di stabilità 2011 nella tabella C (A.C. n. 3778), reca una ulteriore diminuzione, rispetto al 2010, pari a 484.000 euro;
RITENUTO di fissare la misura della contribuzione per l’anno 2011, secondo le modalità previste dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1 commi 65, 66 e 68, nella misura dell’1,8 per mille dei ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) dell’ultimo bilancio approvato prima della adozione della presente delibera;
RITENUTO che gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio verseranno il contributo sull’ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando la misura dell’1,8 per mille alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie;
CONSIDERATO che i ricavi conseguiti nel settore delle comunicazioni includono tutti quelli afferenti ai servizi che rientrano nelle attività di competenza dell’Autorità;
CONSIDERATO che l’obbligo contributivo deve essere assolto da tutti i soggetti che svolgono attività sottoposte ai poteri di regolazione e controllo dell’Autorità nell’ambito dei quali sono certamente ricompresi i soggetti tenuti ad iscriversi al registro degli operatori di comunicazione;
RITENUTO di confermare le esenzioni per i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) in considerazione di ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all’applicazione del prelievo e per le imprese che versano in “stato di crisi” avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali;
RITENUTO che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento, anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascuna società debba versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio e che, al fine di verificare tale adempimento contributivo, la società capogruppo debba indicare in modo dettagliato nella propria dichiarazione il contributo versato da ciascuna delle predette società per l’attività svolta nel mercato di competenza dell’Autorità;
VISTA la relazione illustrativa predisposta dal Servizio Organizzazione, Bilancio e Programmazione d’intesa con il Segretariato Generale;
RILEVATO che le proposte modalità di calcolo della base imponibile si mostrano coerenti con i principi di pertinenza, di causalità ed equità;
UDITA la relazione illustrativa del Presidente, relatore ai sensi dell’art. 29, comma 1, del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
Art. 1
(Misura della contribuzione)
1. Per l’anno 2011, la contribuzione di cui all’articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dovuta all’Autorità dai soggetti operanti nel mercato delle comunicazioni, è fissata in misura pari allo 1,8 per mille dei ricavi risultanti nell’ultimo bilancio approvato prima dell’adozione della presente delibera. Sul sito web dell’Autorità saranno pubblicate le istruzioni relative all’applicazione della presente delibera e, in particolare, alle modalità per il versamento del contributo.
2. Il contributo è determinato applicando l’aliquota di cui al comma 1 ai ricavi, conseguiti nel settore delle comunicazioni, risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) dell’ultimo bilancio approvato prima dell’adozione della delibera impositiva annuale, al netto delle quote di ricavo riversate ad operatori terzi. Le ipotesi in cui è ammesso escludere le quote di ricavo riversate ad operatori terzi dalla base di calcolo per la determinazione
dell’ammontare del versamento dovuto sono specificamente indicate nelle istruzioni di cui al comma 1.
3. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio versano il contributo sull’ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando la misura di cui al comma 1 alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie.
4. La base imponibile rilevante ai fini dell’applicazione dei commi precedenti è determinata al netto delle quote di ricavi riversate agli operatori terzi.
5. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento, anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio.
6. La società capogruppo nella propria dichiarazione indica in modo dettagliato il contributo versato da ciascuna società, a qualunque titolo ad essa collegata o da essa controllata o coordinata, che opera nel mercato di competenza dell’Autorità.
Art. 2
(Esenzioni)
1. Sono esentati dal versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell’anno 2010.
Art. 3
(Modalità di versamento)
1. Il versamento del contributo eseguito entro il 30 aprile 2011, deve essere effettuato a favore del c/c bancario identificato dal codice IBAN IT65J0100503382000000200015 acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro Gruppo BNP Paribas ed intestato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
2. Il mancato o parziale pagamento del contributo entro il termine indicato al comma 1 comporta l’avvio della procedura di riscossione e l’applicazione degli interessi di mora, nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento.
Art. 4
(Soggetti tenuti al versamento)
1. I soggetti tenuti al versamento del contributo di cui all’articolo 1 comma 66 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dichiarano all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 31 maggio 2011, i dati anagrafici ed economici e trasmettono i documenti contabili nel rispetto delle istruzioni sul versamento del contributo che sono allegate alla presente delibera e di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere inviata utilizzando esclusivamente l’apposito modello telematico all’uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell’Autorità.
3. La mancata o tardiva presentazione del modello di cui ai commi 1 e 2, nonché l’indicazione, negli stessi modelli, di dati non rispondenti al vero, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 1, commi 29, 30 e 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Art. 5
(Disposizioni finali)
1. La presente delibera, ai sensi della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, articolo 1, comma 65, è sottoposta, per l’approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze e successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e nel sito web dell’Autorità.
Roma, 11 novembre 2010
Il Presidente: CALABRÒ