DELIBERAZIONE 11 aprile 2013
Deliberazione 11 aprile 2013 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni recante “Procedura per l’assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza e a tutela del pluralismo ai sensi dell’art. 3-quinquies del Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012″ (Deliberazione n. 277/13/CONS)”
NELLA sua riunione di Consiglio dell’11 aprile 2013;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177, S.O. n. 154, e successive modificazioni;
VISTO il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante “Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003 recante il “Codice delle Comunicazioni elettroniche” (di seguito: il “Codice”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003, S.O. n. 150 e successive modificazioni, e, in particolare gli articoli 13, commi 2 e 4, lettera d). 13bis, 14, 14-bis, 14- ter, 27 e 29 che recepiscono nell’ordinamento nazionale gli articoli 8, comma 2, 8bis,9, 9-bis e 9-ter della direttiva 2002/21/CE (“direttiva quadro”) e agli articoli 5 e 7 della direttiva 2002/20/CE (“direttiva autorizzazioni”), come modificate dalla direttiva 2009/140/CE, in materia di gestione dello spettro e assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze;
VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante “Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A, nonche’ delega al Governo per l’emanazione del testo unico in della radiotelevisione” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2004;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici” (di seguito: “TUSMAR”) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2005 – S.O. n.150, e successive modificazioni;
VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2008, e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 8-nonies;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 2008, e le successive modificazioni, con il quale è stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l’indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni del 21 novembre 2008, che approva il Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21 novembre 2008, S.O. n. 255, e successive modificazioni;
VISTO il decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e successive modificazioni;
VISTO il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2012, S.O. n. 85, e in particolare, l’articolo 3-quinquies recante “Misure urgenti per l’uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio e in materia di contributi per l’uso delle frequenze televisive”;
VISTA la delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, recante “Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009;
VISTA la delibera n. 300/10/CONS del 15 giugno 2010, recante “Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale: criteri generali”, e successive modificazioni;
VISTA la delibera n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011, recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 155 del 6 luglio 2011 e successive modificazioni;
VISTI il Bando di gara per l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre, di cui alla delibera n. 497/10/CONS del 23 settembre 2010 dell’Autorità, e il relativo disciplinare di gara, pubblicati sul sito web del Ministero dello sviluppo economico l’8 luglio 2011 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 dell’8 luglio 2011;
VISTE le Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2002/19/CE (“direttiva accesso”), n. 2002/20/CE (“direttiva autorizzazioni”), n. 2002/21/CE (“direttiva quadro”), n. 2002/22/CE (“direttiva servizio universale”), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea del 24 aprile 2002, L. 108, come modificate dalle Direttive n. 2009/140/CE e 2009/136/CE;
VISTA la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2002/77/CE (“direttiva concorrenza”) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea del 17 settembre 2002, L. 249;
VISTA la Decisione n. 243/2012/EU del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 che stabilisce un programma pluriennale di politica dello spettro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 21 marzo 2012, L. 81/7;
VISTI gli Atti conclusivi della Conferenza mondiale delle Radiocomunicazioni del 17 febbraio 2012 (WRC – World Radio Conference) dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU – International Telecommunication Union) dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (UN – United Nations), ed in particolare le Risoluzioni 232 e 233 (già identificativi provvisori COM5/10 e COM6/8);
VISTA la Delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 giugno 2012, n. 138 e successive modificazioni;
VISTA la Delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante “Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l’accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 2003;
VISTA la Delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante il “Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2004;
VISTO lo schema preliminare di provvedimento recante le nuove procedure per l’assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre ai sensi dell’art. 3-quinquies del decreto-legge n. 2 marzo 2012 n. 16 come convertito dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, approvato dal Consiglio dell’Autorità in data 20 settembre 2012 e trasmesso agli uffici della Commissione europea;
VISTA la lettera inviata dagli uffici della Commissione europea al Presidente dell’Autorità in data 31 ottobre 2012 ed il relativo allegato;
VISTA la delibera n. 550/12/CONS del 14 novembre 2012, che adotta la consultazione pubblica sullo schema di provvedimento recante “Procedura per l’assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza e a tutela del pluralismo ai sensi dell’art. 3-quinquies del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012”, pubblicata sul sito web dell’Autorità in data 15 novembre 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2012;
VISTI i contributi acquisiti nel corso della predetta consultazione pubblica;
VISTO lo schema di delibera risultante dagli esiti della consultazione pubblica, approvato dal Consiglio dell’Autorità il 20 dicembre 2012 e trasmesso alla Commissione europea il 21 dicembre 2012, con riserva di aggiornamento in esito agli approfondimenti tecnici relativi al possibile miglioramento della configurazione dei lotti in gara attraverso la soluzione delle situazioni interferenziali segnalate nel corso della consultazione;
VISTA la lettera inviata dalla Commissione europea al Presidente dell’Autorità in data 16 gennaio 2013, con la quale, la stessa segnala, tra l’altro, la necessità di evitare interferenze con canali assegnati a Paesi confinanti e di assicurare un accesso bilanciato alla risorse frequenziali, in conformità con gli accordi internazionali;
VISTO lo schema di delibera, come modificato dal Consiglio nella riunione del 13 febbraio 2013 a seguito degli approfondimenti tecnici di cui sopra, trasmesso in pari data alla Commissione europea;
VISTE le lettere inviate dalla Commissione europea al Presidente dell’Autorità in data 25 marzo e 10 aprile 2013;
RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:
1. In base al quadro normativo vigente, derivante dal combinato disposto dell’articolo 1, comma 6, lettera a) n. 2 della legge 31 luglio 1997 n. 249, dell’articolo 42 del Testo Unico sui servizi media audiovisivi e radiofonici e dell’articolo 29 del Codice, l’Autorità è deputata a definire, sulla base delle attribuzioni del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, di competenza del Ministero dello sviluppo economico, il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive e ad approvare le procedure per l’assegnazione dei relativi diritti d’uso, fermo restando che il Ministero per lo sviluppo economico provvede alla definizione del bando e del relativo disciplinare di gara, alla gestione amministrativa della procedura ed al rilascio dei diritti d’uso ai soggetti vincitori.
2. In materia dei diritti d’uso delle radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva, l’articolo 15, comma 1, del TUSMAR, in conformità alla direttiva quadro n. 2002/21/CE ed al Codice, fa espressamente salvi i criteri e le procedure specifici per la concessione dei diritti d’uso delle radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva in considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale.
3. Nel 2006 la Commissione europea ha avviato la procedura d’infrazione n. 2005/5086 avente ad oggetto l’incompatibilità di alcune disposizioni legislative nazionali in materia radiotelevisiva con la direttiva n. 2002/21/CE (direttiva “quadro), la direttiva n. 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni) e con la direttiva n. 2002/77/CE (“direttiva concorrenza”). In particolare, nel parere motivato del 18 luglio 2007, la Commissione europea ha ritenuto la normativa nazionale in contrasto con il diritto comunitario nella misura in cui garantiva agli operatori già attivi in tecnica analogica una chiara e sostanziale protezione dalla concorrenza nel mercato radiotelevisivo digitale terrestre, escludendo la possibilità di accesso al mercato delle trasmissioni in tecnica digitale ad imprese che non fossero già operanti in analogico e concedendo agli operatori già attivi in tecnica analogica le frequenze per le trasmissioni in tecnica digitale senza procedure obiettive, proporzionate e non discriminatorie.
4. L’Autorità “al fine di assicurare la piena conformità della regolamentazione in materia di assegnazione delle radiofrequenze ai principi stabiliti dal diritto comunitario, alla luce della procedura di infrazione n. 2005/5086” ha adottato, in data 7 aprile 2009, la delibera n. 181/09/CONS recante “Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri”, poi “legificata” dall’art. 8-nonies, comma 4, del decreto-legge n. 59/08, convertito dalla legge n. 101/08, e successivamente modificato dall’articolo 45 della legge n. 88/2009, c.d. “Legge comunitaria” 2008.
5. Il citato articolo 8-novies, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2008 n. 59, convertito dalla legge 6 giugno n. 101, nel testo vigente prevede, infatti, che, nel corso della progressiva attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, i diritti d’uso delle frequenze per le reti televisive digitali sono assegnati in base a procedure definite “in conformità ai criteri di cui alla deliberazione n. 181/09/CONS dell’Autorità (…) nel rispetto dei principi stabiliti dal diritto comunitario, basate su criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori”.
6. In attuazione di tale disposizione legislativa l’Autorità ha adottato, in data 22 settembre 2010, la delibera n. 497/10/CONS recante disposizioni per la procedura di gara – nota come beauty contest – per l’assegnazione gratuita delle frequenze derivanti dal cosiddetto “dividendo digitale interno”.
7. In tale quadro si inserisce l’articolo 3-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16 come convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44 (di seguito: “la Legge”), il quale (al comma 6) annulla il Bando del Ministero per lo sviluppo economico e il relativo disciplinare dell’8 luglio 2011 per il c.d. “beauty contest” di cui alla citata delibera n. 497/10/CONS ed affida (al comma 2) all’Autorità il compito di adottare le nuove procedure per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre “sentiti i competenti uffici della Commissione europea”.
8. L’articolo 3-quinquies, comma 2, lettere a), b) e c), della Legge , stabilisce i seguenti principi e criteri direttivi per la nuova gara: “a) assegnazione delle frequenze ad operatori di rete sulla base di differenti lotti, mediante procedure di gara aggiudicate all’offerta economica più elevata anche mediante rilanci competitivi, assicurando la separazione verticale fra fornitori di programmi e operatori di rete e l’obbligo degli operatori di rete di consentire l’accesso ai fornitori di programmi, a condizioni eque e non discriminatorie, secondo le priorità e i criteri fissati dall’Autorità per garantire l’accesso dei fornitori di programmi nuovi entranti e per favorire l’innovazione tecnologica”; b) composizione di ciascun lotto in base al grado di copertura tenendo conto della possibilità di consentire la realizzazione di reti per macro aree di diffusione, l’uso flessibile della risorsa radioelettrica, l’efficienza spettrale e l’innovazione tecnologica”; c) modulazione della durata dei diritti d’uso nell’ambito di ciascun lotto, in modo da garantire la tempestiva destinazione delle frequenze agli usi stabiliti dalla Commissione europea in tema di disciplina dello spettro radio anche in relazione a quanto previsto dall’Agenda digitale nazionale e comunitaria”.
9. Lo stesso articolo 3-quinquies, comma 6, primo capoverso, della Legge, incide, inoltre, sull’articolo 8-novies, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2008 n. 59, convertito dalla legge 6 giugno 2008 n. 101, eliminando il richiamo ai punti 6, lett. f), 7, 8 (salvo il penultimo capoverso) della delibera n. 181/09/CONS dell’Autorità.
10. Oltre alle previsioni specifiche relative alla nuova gara, l’articolo 3-quinquies della Legge, contiene una disposizione di carattere più generale (comma 3) che affida al Ministero dello sviluppo economico e all’Autorità il compito di promuovere, negli ambiti di rispettiva competenza, ogni “azione utile per garantire l’effettiva concorrenza e l’innovazione, in conformità alla politica di gestione stabilita dall’Unione europea e agli obiettivi dell’agenda digitale nazionale e comunitaria (…)”.
11. In data 20 settembre 2012, il Consiglio dell’Autorità ha approvato uno schema preliminare di provvedimento sulla base del quale i propri uffici hanno dato avvio delle interlocuzioni tecniche con i competenti uffici della Commissione europea, secondo quanto previsto all’articolo 3-quinquies, comma 2, primo capoverso, della Legge.
12. Con lettera del 31 ottobre 2012 gli uffici della Commissione europea hanno esposto all’Autorità quanto segue. Sottolineando la perdurante pendenza della citata procedura di infrazione n. 2005/5086 avviata nel 2006, la Commissione ha richiamato la soluzione per la chiusura della procedura di infrazione raggiunta nel 2009 tra la Commissione stessa ed il Governo italiano, la quale prevedeva le seguenti specifiche misure atte a garantire un effettivo ingresso di nuovi operatori nonché l’espansione degli operatori esistenti minori nel mercato radiotelevisivo italiano: a) l’avvio di una procedura di gara, entro la fine del 2009, per l’assegnazione di 5 multiplex nazionali di tipo DVB-T; b) la fissazione di un “cap” assoluto di 5 multiplex nazionali DVB-T che ogni operatore potrà complessivamente detenere dopo lo switch-off; c) la previsione di una riserva di 3 multiplex DVB-T in gara a operatori nuovi entrati e piccoli operatori nazionali; d) la previsione di un obbligo di cessione del 40% della capacità trasmissiva dell’eventuale quinto multiplex aggiudicato, a favore di terzi fornitori di contenuto indipendenti non integrati, a condizioni orientate al costo1. La Commissione europea ha, inoltre, evidenziato che, virtù del principio di leale cooperazione sancito dal Trattato sull’Unione europea, le autorità nazionali sono, comunque, tenute a interpretare il diritto nazionale in conformità al diritto europeo.
13. Secondo gli uffici della Commissione, le nuove procedure di gara dovrebbero porre rimedio alle distorsioni create dall’infrazione originaria e consentire l’effettivo raggiungimento dell’obiettivo pro-concorrenziale perseguito dalle misure concordate nel 2009 con il Governo italiano. In particolare, secondo quanto esposto nell’allegato alla lettera del 31 ottobre 2012, al fine di assicurare la piena conformità della regolamentazione in materia di assegnazione delle radiofrequenze ai principi stabiliti dal diritto comunitario e a garantire un effettivo ingresso di nuovi operatori nonché l’espansione degli operatori esistenti minori nel mercato radiotelevisivo italiano, si rende necessaria la previsione, nella nuova procedura di assegnazione, dei seguenti punti:
a) riserva di tre multiplex, nello specifico quelli composti da frequenze sotto la banda 700 MHz, per nuovi entranti e piccoli operatori esistenti, consentendo altresì ad operatori che già detengano due multiplex, o siano già attivi su altre piattaforme, di poter acquisire almeno alcuni dei multiplex riservati. Inoltre, i multiplex riservati non dovrebbero essere utilizzati per la trasmissione di programmi che appartengono esclusivamente all’offerta commerciale di operatori che hanno raggiunto la soglia massima di cinque multiplex;
b) misure specifiche per garantire il rispetto, nelle procedura di assegnazione in esame, della misura concordata nel 2009 relativa al “cap”, “avente natura assoluta” di cinque multiplex DVB-T nazionali che ogni operatore può complessivamente detenere dopo lo switch-off (“cap di sistema”), “comprendendo, tra le altre cose, la possibile conversione di multiplex DVB-H”;
d) previsione di un obbligo di cessione del 40% della capacità trasmissiva del quinto multiplex aggiudicato a favore di operatori indipendenti dagli incumbent per la durata del corrispondente diritto d’uso e a condizioni orientate al costo, “salvo il caso in cui le osservazioni che saranno espresse nell’ambito della consultazione pubblica suggeriscano chiaramente che quest’ultimo elemento non è necessario al fine di garantire gli obiettivi dell’accordo del 2009”;
e) i multiplex “riservati” dovrebbero essere tecnicamente e commercialmente idonei ad assicurare l’ingresso effettivo di nuovi operatori nel mercato radiotelevisivo italiano e permettere l’espansione dei piccoli operatori esistenti;
f) la durata dei diritti d’uso per i multiplex “riservati” dovrebbe essere di venti anni, in analogia a quella prevista per i diritti d’uso, per frequenze della stessa banda inferiore a 700 MHz, concessi dal Ministero per lo sviluppo economico agli operatori già esistenti in data 28 giugno 2012;
g) la definizione del valore minimo d’asta dovrebbe essere tale da scongiurare il rischio di disincentivo all’offerta per nuovi entranti e piccoli operatori. Tale valore minimo dovrebbe, inoltre, assicurare che il valore determinato dalla gara rifletta il valore dello spettro per l’utilizzo previsto;
h) definizione di eventuali, ulteriori, obblighi di cessione della capacità trasmissiva con riferimento a tutti i multiplex oggetto di gara a favore di fornitori di contenuti nuovi entranti solo nella misura in cui gli stessi non siano suscettibili di incidere negativamente sulla attrattività dei multiplex per gli operatori nuovi entranti o piccoli operatori esistenti verticalmente integrati;
i) must carry di contenuti in chiaro: l’obbligo di trasmettere contenuto in chiaro non dovrebbe essere imposto sui multiplex “riservati” “al fine di evitare di ridurre l’attrattività di tali multiplex per nuovi entranti e piccoli operatori” ;
j) disciplina dell’accesso obbligatorio ai “servizi di trasmissione” degli operatori incumbent solo limitatamente all’accesso a elementi della rete e risorse correlate, in conformità all’articolo 12 della direttiva quadro n. 2002/21/CE.
14. La Commissione europea ha, infine, sottolineato che, in base all’attuale quadro normativo europeo per le comunicazioni elettroniche e, in particolare, all’articolo 8(2) della direttiva n. 2002/21/CE ed all’articolo 5 della recente Decisione n. 243/2012/UE sulla politica in materia di spettro radio, le autorità nazionali di regolamentazione promuovono la concorrenza assicurando, tra le altre cose, che non vi siano distorsioni o restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, inclusa la trasmissione di contenuti, incoraggiando un uso efficiente ed assicurando la gestione efficace delle frequenze radio.
15. Ciò premesso in merito alle chiare valutazioni espresse dalla Commissione europea in sede di confronto tecnico, alla luce della procedura d’infrazione n. 2005/5086 ed al fine di consentire la chiusura della medesima, l’Autorità ritiene doveroso recepire, nell’ambito delle proprie competenze relative alla predisposizione delle procedure per la nuova gara, i punti indicati dagli uffici della Commissione europea nella lettera del 31 ottobre e nelle successive interlocuzioni,introducendo le necessarie misure, attraverso un’interpretazione dell’articolo 3-quinquies, commi 2 e 6, della Legge conforme alla soluzione negoziata nel 2009 tra il Governo italiano e la Commissione europea ed in linea con l’obiettivo pro-concorrenziale ivi indicato.
16. Con particolare riferimento al secondo punto dell’allegato alla lettera degli uffici della Commissione di cui sopra, relativo alla “natura assoluta” del “cap di sistema” di cinque multiplex DVB-T, si ritiene che una siffatta misura, avente carattere generale e permanente, assimilabile, in quanto tale, ad un limite antitrust ex ante, non possa che essere rimessa esclusivamente alla potestà legislativa, rientrando nell’ambito dei poteri dell’Autorità unicamente la fissazione di una misura asimmetrica di natura regolamentare.
17. Occorre, inoltre, rilevare che, in base a quanto previsto dal Codice, l’Autorità ed il Ministero, nell’ambito delle rispettive competenze, hanno il compito di assicurare la gestione efficiente delle radiofrequenze e possono stabilire misure volte ad impedire l’accaparramento di frequenze fissando scadenze rigorose per l’effettivo utilizzo dei diritti d’uso da parte del titolare di frequenze (art. 14); riesaminano, su domanda, le limitazioni esistenti secondo il principio della neutralità tecnologica e adottando disposizioni appropriate per promuovere eque condizioni di concorrenza (art. 14-bis); intervengono nei casi di trasferimento del diritto d’uso delle frequenze, verificando che la concorrenza non sia falsata in conseguenza di tale trasferimento ed apponendo, se necessario, specifiche condizioni (art. 14-ter). Il quadro normativo vigente riconosce, pertanto, in capo all’Autorità il potere di adottare misure in materia di gestione dello spettro radio tese ad assicurare la promozione e la tutela della concorrenza, che si basano sull’analisi, caso per caso, dell’esistente situazione tecnologica e di mercato e che sono, pertanto, caratterizzate dai requisiti di temporaneità e di rivedibilità al mutare dell’assetto di mercato.
18. Pertanto, sino al mutare delle condizioni tecnologiche e di mercato, nelle ipotesi di conversione, trasferimento o acquisizione di diritti d’uso delle frequenze televisive, l’Autorità, nell’adozione delle misure di cui agli articoli 14, 14-bis e 14-ter del Codice, assicurerà il rispetto del “cap” di 5 multiplex DVB-T per ciascun operatore.
19. L’Autorità è tenuta, ai sensi degli articoli 29, comma 1, lettera c), e dell’articolo 11 del Codice, a sottoporre a consultazione pubblica lo schema di provvedimento relativo alla procedura di assegnazione per le frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza e a tutela del pluralismo ai sensi dell’articolo 3-quinquies della Legge. Tale consultazione, per quanto riguarda le modifiche al Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, è stata effettuata anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 6, lett. a), n. 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
20. L’Autorità ha avviato la predetta consultazione pubblica con la delibera n. 550/12/CONS, con la quale è stato sottoposto ai soggetti interessati, al fine di ricevere osservazioni e commenti, anche uno schema del provvedimento finale. La consultazione ha avuto termine in data 17 dicembre 2012.
21. Nella predetta consultazione sono stati esaminati i contributi provenienti da 17 soggetti. Sette di tali soggetti sono anche stati sentiti, su loro richiesta, in audizione. I contributi pervenuti sono pubblicati nel sito web dell’Autorità, tenuto conto della loro accessibilità. Si riporta nel seguito l’elenco dei soggetti partecipanti alla consultazione.
– Aeranti-Corallo (sentito in audizione)
– Canale Italia s.r.l. (sentito in audizione)
– EI Towers S.p.A.
– GO p.l.c. (sentito in audizione)
– H3G S.p.A.
– HAKOM – Autorità croata
– MCA – Malta Communication Authority
– Mediaset S.p.A.
– Prima TV S.p.A.
– R.A.I. Radiotelevisione Italiana (sentito in audizione)
– Rete A S.p.A. (sentito in audizione)
– SKY Italia s.r.l.
– T.B.S. Television Broadcasting System S.p.A. – Retecapri (sentito in audizione)
– Telecom Italia S.p.A.
– Telecom Italia Media Broadcasting s.r.l. (sentito in audizione)
– Tivuitalia S.p.A.
– Wind Telecomunicazioni S.p.A.
22. Si riportano nel seguito le risultanze emerse nella consultazione pubblica, secondo l’ordine degli argomenti proposti.
Valutazioni complessive sull’insieme delle misure previste
Principali osservazioni dei soggetti intervenuti
23. Alcuni dei soggetti rispondenti alla consultazione hanno in generale valutato positivamente le misure previste dallo schema di provvedimento, seppur in alcuni casi con alcune peculiarità e specificità.
24. Alcuni, in particolare, hanno accolto con favore l’effettuazione di una procedura con frequenze riservate a nuovi entranti e piccoli operatori, potenzialmente in grado di compensare asimmetrie di partenza in termini di numero di reti esercite nel mercato televisivo digitale terrestre. Secondo un soggetto la proposta costituirebbe una risposta equilibrata alle esigenze di interesse pubblico generale alla rapida effettuazione della procedura di gara nonché all’esigenza di chiarezza del quadro di settore.
25. Secondo un altro soggetto occorrerebbe maggiormente favorire la partecipazione da parte di soggetti realmente indipendenti dai gruppi editoriali e non verticalmente integrati. Secondo un rispondente la procedura in questione, seppure potrà evitare che si perpetuino alcuni vantaggi storicamente consolidati a favore degli incumbent, probabilmente non riuscirà a risolvere i problemi competitivi del mercato italiano, che presenterebbe proprio per questo una bassa appetibilità, come sarebbe confermato dal caso della vendita in corso di un operatore televisivo nazionale.
26. Altri soggetti hanno diversamente valutato l’insieme delle misure previste contestando innanzitutto la scelta dell’asta e quindi di una procedura competitiva quale sistema di assegnazione in luogo del previgente sistema di beauty contest, rimarcando, tra gli altri, le peculiarità del mercato radiotelevisivo rispetto a quello delle telecomunicazioni, tra cui la necessità di forti investimenti in produzione e/o acquisto dei contenuti.
27. Alcuni soggetti hanno inoltre evidenziato alcune loro peculiarità legate all’impiego delle frequenze quali, ad esempio, le esigenze della concessionaria del servizio pubblico, o alcune doglianze correlate al processo di trasformazione delle reti da analogiche a digitali ed alle successive assegnazione delle frequenze da parte del Ministero.
28. Alcuni soggetti hanno in particolare fatto presente di aver impugnato il provvedimento di annullamento del beauty contest e gli altri provvedimenti correlati. A parere di questi, l’asta non sarebbe il meccanismo corretto per assegnare frequenze nel settore televisivo e nessun Paese europeo ha finora effettuato una tale procedura. Secondo un soggetto occorrerebbe che l’Autorità disapplicasse l’art. 3-quinquies della legge n. 44/12, avviando una nuova analisi del mercato televisivo a valle della quale sarà possibile procedere all’assegnazione delle frequenze. Secondo alcuni soggetti le regole di una gara per le frequenze, sia tramite beauty contest che asta, non riguardano e non possono riguardare il tema del pluralismo. Un limite anti-concentrativo di tutela del pluralismo basato sulla quantità di radiofrequenze sarebbe, a parere di questi, arbitrario e privo di giustificazione, considerate l’ampiezza delle risorse di trasmissione e la sostanziale fungibilità tra le varie piattaforme. L’analisi concorrenziale fatta dalla Commissione sarebbe inoltre irrimediabilmente datata, non tenendo conto degli sviluppi intercorsi con la digitalizzazione e con lo sviluppo di piattaforme alternative (satellite, internet).
29. Alcuni soggetti hanno infine evidenziato come sia necessario che ogni evoluzione riguardante l’assegnazione delle frequenze e conversione d’uso delle stesse debba essere attentamente valutata per evitare di compromettere lo sviluppo dei sistemi di comunicazione radiomobile e che anzi occorrerebbe agevolare il processo di refarming della banda 700 MHz anche attraverso (vedi anche in seguito) l’esclusione dalla gara delle frequenze poste in tale banda.
Osservazioni dell’Autorità
30. Con riferimento all’insieme delle misure previste è importante sottolineare che in materia dei diritti d’uso delle radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva, l’art. 15, comma 1, del TUSMAR , in conformità alla direttiva quadro n. 2002/21/CE ed al Codice, fa espressamente salvi i criteri e le procedure specifici per la concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva in considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale.
31. L’art. 3-quinquies, del decreto-legge n. 16/2012 come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44/2012 recante “Misure urgenti per l’uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio e in materia di contributi per l’uso delle frequenze televisive” ha annullato il Bando del Ministero per lo Sviluppo economico e il relativo disciplinare dell’8 luglio 2011 per il c.d. “beauty contest” di cui alla delibera n. 497/10/CONS dell’Autorità ed affidato a quest’ultima il compito di adottare le nuove procedure per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre “sentiti i competenti uffici della Commissione europea”, dettando alcuni principi e criteri direttivi (cfr. commi 2 e 6) per una nuova gara pubblica a titolo oneroso, anche mediante rilanci competitivi.
32. In tale quadro occorre considerare che le misure adottate sono la risultante di un lungo percorso condotto dall’Autorità – nell’esercizio dei poteri ad essa attributi dal legislatore e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla lex specialis in materia di assegnazione di diritti d’uso delle frequenze televisive – in stretta collaborazione con la Commissione europea (cfr. art. 4 del Trattato sull’Unione Europea), finalizzato alla chiusura della procedura di infrazione n. 2005/5086 avviata dalla Commissione nei confronti dell’Italia per il contrasto della disciplina nazionale in materia radiotelevisiva con il diritto comunitario.
33. Pertanto, in considerazione delle chiare valutazioni espresse dalla Commissione europea in sede di confronto tecnico l’Autorità ha ritenuto doveroso recepire, nell’ambito delle proprie competenze relative alla predisposizione delle procedure per la nuova gara, i punti indicati dagli uffici della Commissione europea, operando un’interpretazione dell’art. 3-quinquies, commi 2 e 6, del decreto-legge n. 16/2012 come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44/2012 conforme al diritto comunitario ed alla soluzione negoziata nel 2009 tra il Governo italiano e la Commissione, in linea con l’obiettivo pro-concorrenziale ivi indicato.
Individuazione e composizione dei lotti in gara
34. Con riferimento ai diritti d’uso da porre in gara si rileva che quelli oggetto dell’annullato bando di gara del Ministero dello sviluppo economico dell’8 luglio 2011 erano relativi a sei lotti suddivisi secondo lo schema riportato nella seguente tabella:
Sottoinsieme A | Sottoinsieme B | Sottoinsieme C | |||
A.1 | A.2 | A.3 | B.1 | B.2 | B.3 |
CH 6 (7) | CH 25 (23) | CH 28 (24, 59) | CH 55 | CH 58 | CH 54 |
MHz 181-188 (MHz 188-195) | MHz 502-510 MHz 486-494) | MHz 526-534 (MHz 494-502, MHz 774-782) | MHz 742-750 | MHz 766-750 | MHz 734-742 |
35. Nell’ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 550/12/CONS, i sei lotti già previsti nel beauty contest sono stati ricomposti in sei nuovi lotti, suddivisi in due sottoinsiemi L e U, rispettivamente composti da frequenze sotto la banda 700 MHz ed entro la banda 700 MHz, come di seguito indicato
Nome del lotto | Frequenze (canali) | Copertura nominale stimata (pop.) | |
Sottoinsieme L Lotti con frequenze sotto 700 MHz | L1 L2 L3 | CH 6 – CH 7 CH 25 CH 23 – CH 24 – CH 28 | 90% 82% 78% |
Sottoinsieme U Lotti con frequenze sopra 700 MHz | U1 U2 U3 | CH 54 CH 55 CH 58 | 95% 97% 97% |
36. A tale riguardo si evidenzia che la consultazione pubblica ha, quindi, riguardato non solo le regole di gara, ma anche la modifica del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, necessaria per la ridefinizione dei lotti operata dalla delibera n. 550/12/CONS.
37. Nell’ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 550/12/CONS l’Autorità aveva ritenuto di diversificare le frequenze in questione in relazione alla durata dei rispettivi diritti d’uso – pari a 20 anni per i lotti L e 5 anni per i lotti U – onde “garantire la tempestiva destinazione delle frequenze agli usi stabiliti dall’Unione europea”, in previsione dell’attribuzione della banda a 700 MHz, con statuto co-primario, sia ai sistemi di radiodiffusione televisiva sia ai sistemi di comunicazione elettronica di tipo broadband.
38. A valle della consultazione pubblica si osserva quanto segue.
Principali osservazioni dei soggetti intervenuti
39. Le principali posizioni espresse sono sintetizzabili come segue:
a) alcuni soggetti hanno manifestato serie preoccupazioni per le interferenze provocate da impianti italiani su reti operate a Malta (in particolare sui canali CH 28 del lotto L3 e CH 58 del lotto U3, assegnati a Malta dalla Conferenza GE-06 dell’ITU). Secondo tali soggetti il provvedimento in consultazione consentirebbe l’assegnazione di frequenze riservate esclusivamente a Malta e pertanto non dovrebbero essere assegnati o quantomeno dovrebbero essere eliminati dalla copertura dei relativi lotti in Sicilia (con particolare riferimento al canale CH 58). Analoghe preoccupazioni dovrebbero applicarsi per i canali CH 6, 25 e 55. In aggiunta Malta rivendica il diritto, sancito dagli accordi internazionali, di negoziare sulla base del criterio dell’equa ripartizione delle risorse frequenziali (equitable access), l’utilizzo dei canali che non risultano assegnati da GE-06 ad alcuno dei due Paesi e pianificati nell’area della Sicilia ritenuta rilevante come impatto interferenziale;
b) alcuni soggetti hanno evidenziato specifiche problematiche interferenziali con riferimento al coordinamento internazionale relativo al lotto L1 (canali 6 e 7 con la Croazia) e ai lotti L2 ed L3 (canale 25 con la Francia; canali 23, 24 e 28 con la Croazia). E’ stato inoltre richiesto di utile il canale 25 del lotto L2, per complementare il canale 33 nell’area tecnica 7;
c) due operatori nazionali, che, allo stato, operano in Sicilia su frequenze assegnate dalla GE-06 a Malta (38, 56 e 60), hanno presentato istanze per l’assegnazione di frequenze alternative, quanto meno nel sud della Sicilia, al fini di poter realizzare la completa copertura delle province di tale area, nelle quali l’uso delle frequenze assegnate risulta di difficile compatibilizzazione con le utilizzazioni maltesi;
d) un soggetto ha evidenziato la necessità che la ricomposizione dei lotti tenga conto della necessità di risolvere prioritariamente i problemi interferenziali e di coordinamento della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, anche in base a quanto indicato nell’ordinanza del TAR Lazio del 22 novembre 2012 (riguardante i problemi del coordinamento internazionale del CH 27 in Toscana, CH 35 in Abruzzo e CH 39 in Molise per il proprio multiplex 1; CH 11 del proprio multiplex 5). A tal fine, secondo tale soggetto, dovrebbero essere utilizzate risorse dei lotti in gara (es. sostituzione CH 11 con lotto L1 o CH 25 nelle aree necessarie); inoltre l’assegnazione del lotto L3 dovrebbe avvenire rispettando le esigenze delle assegnazioni preesistenti del multiplex 1 della concessionaria pubblica;
e) alcuni soggetti hanno proposto modifiche e ricomposizioni dei lotti, in taluni casi, per far fronte a specifiche esigenze volte a risolvere situazioni interferenziali che li vedono coinvolti o legate al coordinamento internazionale;
f) alcuni soggetti hanno evidenziato che la presenza di aree non coperte del territorio nazionale, in particolare su alcuni lotti, sia tale da ridurne l’appetibilità e ciò renderebbe preferibile, semmai, una ricomposizione dei lotti stessi tale da innalzarne la relativa copertura (ad esempio in modo da coprire quantomeno l’80% della popolazione e tutti i capoluoghi di provincia) anche a fronte di una riduzione del numero di lotti stessi posti a gara. Ciò in quanto, ad esempio, la mancanza di servizio in alcune regioni e capoluoghi di provincia potrebbe comportare un aumento del numero di impianti e quindi dei costi anche ai fini del raggiungimento degli obblighi minimi di copertura;
g) un soggetto ha evidenziato che a causa dell’avvio delle trasmissioni dei sistemi LTE -800 la rete operante sul canale 60 UHF risulterebbe pesantemente interferita con perdita di copertura e, a tal fine, ha richiesto la sostituzione del canale in questione con altro canale disponibile e la conseguente sottrazione del canale 55 dai lotti in gara. Altri soggetti hanno ritenuto che la questione del refarming della banda 700 debba essere affrontata nel contesto di una più ampia attività che tenga conto anche della necessità di garantire la continuità delle reti DTT nazionali già attive;
h) è stata espressa una posizione favorevole all’eliminazione di tutti i canali inclusi nella banda 700 MHz, e cioè non mettendo a gara i multiplex di tipo U, come atto propedeutico e funzionale ad un futuro refarming di tale banda verso il servizio mobile.
i) infine, un soggetto ha evidenziato come nell’attuale quadro normativo non c’è posto per la previsione di reti per macroaree di diffusione (in quanto dovrebbero essere o nazionali o locali e le nazionali essere equivalenti per copertura) altrimenti si paleserebbe una disparità di trattamento. Esso ha chiesto in particolare che i lotti L2 ed L3 siano sostituiti da un unico lotto ricomponendo i canali interessati.
Osservazioni dell’Autorità
40. Le questioni emerse nell’ambito della consultazione pubblica devono essere esaminate alla luce dell’articolo 14, comma 1, del Codice, che, in recepimento dell’art. 9, comma 1, della direttiva n. 2002/21/CE c.d. “quadro”, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE, stabilisce espressamente che il Ministero e l’Autorità, nella gestione delle radiofrequenze “rispettano gli accordi internazionali, pertinenti, tra cui i regolamenti radio dell’UIT e la normativa CEPT, e possono tenere conto di particolari esigenze di interesse pubblico”.
41. Le problematiche interferenziali e di coordinamento internazionale emerse nel corso della consultazione pubblica – con conseguenti effetti in termini di copertura delle frequenze in gara e di concorrenza tra operatori nazionali – oltre alle ulteriori criticità emerse in relazione alle frequenze già assegnate dal Ministero sulla base del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze ed alle mutate condizioni dello spettro radioelettrico a seguito della liberazione delle frequenze 800 Mhz e della loro riassegnazione ai sistemi LTE, inducono ad una revisione dei lotti in gara, al fine di risolvere le problematiche in essere in un’ottica sistemica che consenta di pervenire ad un assetto strutturale ed efficiente, nel medio-lungo periodo, dello spettro radioelettrico.
42. Ciò conduce ad un ripensamento nell’individuazione e nella composizione dei lotti in gara che garantisca, in primis, il coordinamento internazionale e consenta, altresì, la definizione della rete di piano del servizio pubblico radiotelevisivo (c.d. Mux 1 – Rai), al fine del raggiungimento degli obblighi di servizio pubblico che gravano sulla concessionaria, quali la copertura integrale del territorio nazionale e la regionalizzazione del segnale, così come definiti dalla legislazione vigente, dalle Linee guida e dal Contratto di servizio.
43. Inoltre, la riconfigurazione dei lotti in gara si rende necessaria anche al fine di migliorare, mediante l’assegnazione di frequenze internazionalmente coordinate, il livello di copertura dei multiplex in gara, rendendo le loro coperture equivalenti a quelle dei multiplex di Piano già assegnati agli operatori esistenti, per conseguire condizioni di effettiva concorrenza e rispondere alle osservazioni formulate dalla Commissione europea nel contesto della procedura di infrazione pendente a carico dell’Italia.
44. Infine, la ricomposizione dei lotti persegue l’ulteriore obiettivo di risolvere le specifiche situazioni interferenziali che sono state segnalate dagli operatori nel corso della consultazione.
45. Per raggiungere tali obiettivi risulta necessario espungere dall’offerta di gara – come peraltro emerso nell’ambito della consultazione – le frequenze dei lotti U (54, 55, 58), con conseguente riconfigurazione del Piano delle frequenze televisive non più su 25 reti televisive nazionali ma su 22 reti.
46. A tale ultimo riguardo si osserva che, nell’ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 550/12/CONS l’Autorità aveva rilevato (cfr. considerato n. 38) con riferimento al numero dei diritti d’uso da porre in gara, che, sulla scorta dell’esame degli atti parlamentari, un’interpretazione letterale della Legge inducesse a ritenere che il rinvio al bando operato all’articolo 3-quinquies, comma 1, della Legge dovesse intendersi in senso specifico (i diritti d’uso specificati al punto 2 del bando annullato per complessivi 6 lotti) e non generico (la tipologia di frequenze da mettere a gara). Inoltre, a margine delle argomentazioni desumibili dal dato letterale, l’Autorità nella delibera n. 550/12/CONS aveva ritenuto che l’ipotesi di mettere a gara un numero inferiore di lotti, potesse essere censurata, tenendo a mente l’obiettivo della Legge di valorizzazione economica dello spettro, sotto il profilo erariale, limitando l’incasso potenziale in ragione del numero ridotto di lotti oggetto dell’asta.
47. In proposito si ritiene che, tenuto conto che dalla consultazione è espressamente emersa la non particolare appetibilità dei lotti U a causa della loro breve durata, la loro eliminazione consentirà il raggiungimento degli obiettivi pro-concorrenziali, di gestione efficiente dello spettro nel rispetto degli accordi internazionali che risultano prevalenti rispetto all’obiettivo di massimizzare gli incassi immediati per l’erario.
48. In primo luogo tale eliminazione consentirà, infatti, di rendere più omogenee le coperture dei Lotti L, i quali, essendo di durata ventennale, sono i più idonei a consentire l’ingresso di nuovi operatori e l’espansione degli operatori minori, in linea con l’obiettivo perseguito dalla Commissione europea nella procedura di infrazione pendente. In secondo luogo, realizzerà il miglioramento delle reti di legacy assegnate agli operatori minori nonché la risoluzione delle specifiche problematiche interferenziali lamentate da vari operatori. Infine, tale eliminazione permetterà l’individuazione di una road map del refarming della banda 700 con il duplice obiettivo di consentire in tempi più ravvicinati di bandire la gara per servizi LTE sulla porzione di banda superiore (canali da 57 a 60) e di dare certezze di utilizzo ai canali inferiori (canali da 49 a 56) che potranno essere utilizzati per la televisione per un periodo più lungo. La stessa Commissione europea, nella lettera da ultimo trasmessa all’Autorità in data 16 gennaio, ha evidenziato che l’uso delle frequenze della banda 700 per servizi mobili broadband costituisce “un uso efficiente dello spettro, in particolare alla luce dei futuri sviluppi della politica dello spettro radio nell’Unione”.
49. L’azione dell’Autorità ha portato a concludere un accordo con la società RAI per la stabilizzazione e razionalizzazione del Mux 1 e per l’efficientamento delle frequenze detenute dalla società anche al fine del completamento del Mux DVB-T2.
50. Le frequenze del dividendo digitale precedentemente pianificate per la destinazione a nuove reti DTT e che non compongono i lotti sottoposti alla presente procedura concorsuale sono destinate al miglioramento del sistema televisivo, all’efficientamento della rete di sevizio pubblico della RAI, alla liberazione graduale dei canali 57-60 entro il 2016 e secondo le priorità di pianificazione stabilite dall’Autorità e alla pianificazione e ri-assegnazione dei rimanenti canali della banda 700 Mhz entro il 2020. Tali frequenze, pertanto, non sono disponibili per nuove assegnazioni previa pianificazione da parte dell’Autorità.
51. Quanto all’eventuale mancato introito che si determinerebbe eliminando dalla gara 3 lotti (peraltro quelli per i quali era stato ipotizzato un minor costo, legato alla loro breve durata), si evidenziano i vantaggi di sistema che verranno conseguiti, senza dimenticare che, come la Commissione europea ha più volte chiarito nelle interlocuzioni con l’Autorità, l’obiettivo di massimizzare gli introiti derivanti dalla gara per le frequenze televisive non rientra tra quelli, prioritari, legati alla chiusura della procedura d’infrazione comunitaria pendente.
52. In sintesi, quindi, la ricomposizione dei lotti L, resa possibile dall’eliminazione dei lotti U e dai positivi effetti di sistema che essa comporta, risulta necessaria al fine di realizzare una gestione efficiente dello spettro. Tale soluzione, inoltre, non arreca pregiudizio agli obiettivi di apertura della concorrenza posti a base della soluzione “concordata” nel 2009 tra la Commissione europea ed il Governo italiano, alla luce del fatto che i tre lotti di cui si compone la nuova offerta di gara sono riservati ad operatori nuovi entranti ed operatori esistenti minori, con esclusione degli operatori incumbents, tenendo, nel contempo, ponderatamente conto delle mutate condizioni dello spettro radio in dipendenza della progressiva destinazione di frequenze televisive per servizi mobili broadband.
53. Si osserva, infine, che l’art. 3-quinquies, comma 2, lettera b) della Legge, consente all’Autorità un alto grado di flessibilità nella pianificazione della risorsa radioelettrica per la composizione dei lotti in gara finalizzato a conseguire la massima “efficienza spettrale e l’innovazione tecnologica”.
54. Di seguito si illustra, nel dettaglio, la ricomposizione dei lotti di gara, la quale è intesa a minimizzare ed, in prospettiva, a risolvere i problemi derivanti dal coordinamento internazionale, nonché a migliorare la qualità dei lotti L in maniera da rendere le relative coperture il più possibile equivalenti a quelle garantite ai multiplex (di Piano) assegnati agli operatori esistenti. Nello specifico occorre :
a. risolvere i problemi di coordinamento internazionale posti dal Lotto 1 (Ch. 6/7), con riferimento alla utilizzazione del canale 7 nelle aree del nord Adriatico da parte della Croazia;
b. garantire una copertura di popolazione dell’ordine del 90% per i multiplex a gara dei lotti L, evitando, ove possibile, la presenza di intere regioni non servite.
55. Gli obiettivi sopra descritti sono conseguiti attraverso le seguenti azioni:
a. utilizzo delle frequenze del Lotto L3 (23, 24, 28) di cui alla delibera n. 550/12/CONS, per risolvere i problemi di coordinamento internazionale e nazionale del multiplex di servizio pubblico della RAI, per minimizzare l’impatto dell’interferenza proveniente dalle reti che utilizzano le stesse frequenze regionali della Rai nelle regioni confinanti. In particolare, il Multiplex di servizio pubblico della RAI verrebbe consolidato assegnando allo stesso, in tutte le Regioni, frequenze coordinate provenienti dal lotto L3 (23 e 24), conseguendo altresì il miglioramento della relativa copertura. Il consolidamento della parte UHF del Mux 1 consentirà alla Rai l’uso più efficiente dei canali VHF 5 e 9, che potranno quindi sostituire il canale VHF 11 per la pianificazione del Mux 5 della Rai. In tal modo si renderebbe disponibile il canale VHF 11 su tutto il territorio nazionale.
b. definizione, in sostituzione del Lotto L1 (Ch 6/7), di due multiplex L a gara (L1 ed L2), prevalentemente in banda VHF e di un multiplex in banda UHF (L3) e così composti:
– il multiplex L1 sarà basato sul canale 6 integrato dal canale 23 nell’area tecnica Friuli, nell’ipotesi che si ottenga per questo canale il coordinamento positivo con la Slovenia.
– il multiplex L2 sarà basato sui canali 7 nelle aree tecniche del centro- sud Italia (11-Abruzzo e Molise, 12-Lazio, 13-Campania, 14-Basilicata/Calabria e 15-Sicilia/Calabria) e 11 nel centro-nord Italia (aree 1-Piemonte Occ., 2-Val d’Aosta, 3-Piemonte Orient./Lombardia, 4-Trentino SA, 5 –Emilia Romagna, 6-Veneto, 7-Friuli V.G, 8-Liguria, -Toscana, 10-Marche). Anche in questo caso si assume la possibilità di piena utilizzazione del canale 11 nelle aree del nord Adriatico, da coordinare con la Croazia;
– il lotto L3 sarà basato sui canali 25 e 59, fermo restando che l’aggiudicatario, all’atto della liberazione del canale 59 entro il 2016, avrà diritto a una frequenza di analoga copertura e per una durata equivalente del diritto d’uso.
La configurazione proposta per i lotti L consente di ottenere i seguenti indici di copertura: lotto L1: 89,5% di popolazione (la copertura indicata implica il coordinamento del canale 23 con Slovenia e Croazia); L2 : 91,1% di popolazione (in questo caso la copertura indicata implica il coordinamento del canale 11 nel nord Adriatico); L3 : 96,6% di popolazione.
56. Pertanto i lotti in gara sono riconfigurati come segue:
a. lotto L1: multiplex 2-SFN utilizzante i canali 6 e 23 con copertura nominale stimata di popolazione pari all’89,5%;
b. lotto L2: multiplex 2-SFN utilizzante i canali 7 e 11 con copertura nominale stimata di popolazione pari al 91,1%;
c. lotto L3: multiplex 2-SFN utilizzante i canali 25 e 59 con copertura nominale stimata di popolazione pari al 96,6%;
57. Resta ferma la necessità di proseguire le relazioni con gli Stati confinanti al fine di garantire il coordinamento nell’uso delle frequenze e consolidare la pianificazione delle reti televisive, coordinamento di cui l’Autorità ha preventivamente verificato la possibilità di realizzazione. Ciò comporta che le coperture indicate potrebbero subire variazioni, seppur lievi, in relazione agli esiti delle citate attività di coordinamento internazionale, con particolare riferimento alle interlocuzioni con la Slovenia e la
Croazia, ed in genere con i Paesi del versante adriatico per i lotti L1 ed L2. Con riferimento al lotto L3, infine, il diritto d’uso del canale 59 è garantito fino al 2016, data entro la quale l’Autorità sostituirà tale canale con una frequenza e un relativo diritto d’uso equivalenti rispetto a quelli ottenuti in esito alla gara.
Durata dei diritti d’uso
58. Con riferimento alla durata dei diritti d’uso, l’art. 27, comma 4, del Codice, prevede che i diritti d’uso per le frequenze vengano rilasciati per una durata “adeguata al tipo di servizio, tenuto conto dell’obiettivo perseguito e della necessità di prevedere un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti. In relazione alla questione della durata dei diritti d’uso dei lotti in gara, nell’ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 550/12/CONS l’Autorità ha ritenuto necessario prevedere una durata pari a 20 anni per i diritti d’uso per i lotti L con frequenze al di fuori della banda 700 ed una durata differenziata per i diritti d’uso per i lotti U con frequenze entro la banda 700 MHz, pari a 5 anni, che non dia adito a dubbi circa la necessità di liberare le frequenze alla scadenza indicata, al termine dei quali lo spettro ritorni allo Stato, cosi da non pregiudicare, nel rispetto di quanto in tal senso prescritto dal legislatore, in alcun caso il possibile futuro refarming di tale banda per il mobile broadband.
59. A valle della consultazione pubblica si osserva quanto segue.
Principali osservazioni dei soggetti intervenuti
60. Circa la durata dei diritti d’uso, le osservazioni dei soggetti rispondenti alla consultazione hanno riguardato principalmente la data di scadenza del 31 dicembre 2017 per i lotti di tipo U, considerata da alcuni insufficiente in quanto non vi sarebbe alcuna logica industriale o editoriale, ad avviso di tali soggetti, nell’investire in una rete ed in una programmazione con un orizzonte temporale così ravvicinato.
61. Secondo uno dei soggetti, i multiplex U, viceversa, con la limitazione della durata a cinque anni risultano appetibili solo per gli incumbent RAI e Mediaset ma non per i nuovi entranti, il che potrebbe costituire una ulteriore motivazione per non mettere a gara i multiplex di tipo U.
62. Viceversa la durata dei diritti d’uso dei lotti di tipo L è stata valutata generalmente in modo positivo.
Osservazioni dell’Autorità
63. Con riferimento alla durata dei diritti d’uso dei lotti U si rinvia alle osservazioni formulate in merito alla scelta di eliminare tali lotti dall’offerta in gara. La durata dei lotti L resta invariata.
Riserve
Principali osservazioni dei soggetti intervenuti
64. Alcuni dei soggetti rispondenti alla consultazione hanno in generale valutato positivamente le misure previste dallo schema di provvedimento, seppur con posizioni differenti.
65. Uno dei soggetti rispondenti, in particolare, ritiene necessario assegnare i diritti d’uso in questione non solo agli operatori di rete nazionale ma anche ad operatori di rete in ambito locale e propone in particolare che due delle sei frequenze (un lotto L ed un lotto U) debbano essere messe a gara per macro aree di diffusione per essere assegnate ad operatori di rete in ambito locale.
66. È stato inoltre richiesto che i lotti L siano tutti riservati ad operatori nuovi entranti o piccoli operatori esistenti e che in tale ambito possa essere posta anche una riserva specifica per operatori già esistenti e di piccole dimensioni.
67. Alcuni soggetti hanno, invece, richiesto di rivedere le misure di riserva relative ai lotti di tipo L in modo da poter partecipare non solo ai lotti U ma anche ai suddetti lotti aventi una durata ventennale, evidenziando una presunta asimmetria tra gli operatori del digitale terrestre e l’operatore televisivo su piattaforma satellitare, il quale non sarebbe assoggettato a limitazioni su quali lotti poter partecipare. Dovrebbero, quindi, essere posti opportuni vincoli per limitare complessivamente la sua posizione dominante. L’operatore televisivo su piattaforma satellitare potrebbe essere limitato nella partecipazione alla gara, anche sulla base di una opportuna analisi dei mercati rilevanti, da cui potrebbe derivarne una sua posizione dominante, in particolare nel settore e della pay-tv, e sulla base del rinvio agli impegni presi nel 2003. La mancanza di tali previsioni normative implicherebbe una disparità di trattamento che dovrebbe essere sanata imponendo gli stessi limiti di RAI e Mediaset ed evitando che il multiplex eventualmente loro assegnato possa veicolare offerte di pay-tv.
68. Uno dei soggetti ritiene di essere stato erroneamente equiparato agli operatori dominanti, pur disponendo solo una piccola frazione delle loro risorse, evidenziando anche che, in base alle riserve previste nello schema di provvedimento, risulta l’unico operatore che anche in teoria non potrà raggiungere il limite di 4 multiplex con durata ventennale, a differenza degli altri operatori con attualmente un numero inferiore di multiplex, diversamente da come sarebbe stato possibile col beauty contest. Ciò si porrebbe a parere di tale soggetto in netto contrasto con l’esigenza, prevista anche dalla Commissione, di espansione degli operatori esistenti minori.
69. Uno dei soggetti già operante in ambito televisivo su piattaforma satellitare ha chiesto di essere considerato a tutti gli effetti un nuovo entrante e di non dover subire alcuna limitazioni alla partecipazione ai lotti riservati di tipo L, essendo tra l’altro scaduti i propri impegni del 2 aprile 2003, e proponendo in tal senso le opportune modificazioni anche alle definizioni ed alle relative misure di cui allo schema di provvedimento in consultazione. Altrettante osservazioni sono state evidenziate da un altro soggetto circa la definizione di operatore integrato di cui all’art. 1 ed il relativo riferimento all’esercizio di piattaforme diverse dal digitale terrestre di cui all’art. 7, commi 2 e 4, dello schema di provvedimento, che a parere di tale soggetto potrebbero necessitare di alcune precisazioni e chiarimenti.
Osservazioni dell’Autorità
70. A tale riguardo si rappresenta che l’individuazione dei tre lotti L, quali lotti riservati ad operatori nuovi entranti e operatori minori esistenti discende direttamente dalle precise indicazioni fornite sul punto dalla Commissione europea nell’allegato alla lettera all’Autorità del 31 ottobre 2012. Tale riserva viene mantenuta anche nella nuova configurazione dell’offerta di gara su tre lotti.
71. La formulazione delle riserve nell’ambito dei lotti L è stata effettuata dall’Autorità in conformità non solo ai criteri già adottati nella Delibera n. 181/09/CONS, ma alle indicazioni della Commissione europea sopra richiamate.
72. A tale riguardo, inoltre, la stessa Commissione, nella lettera del 31 ottobre 2012, ha inequivocabilmente operato una differenziazione della posizione degli operatori già attivi su altre piattaforme rispetto agli operatori nuovi entranti e piccoli operatori esistenti, assimilando gli stessi agli operatori che già detengono due multiplex.
73. Con riferimento all’equiparazione, ai fini della partecipazione alla gara, dell’operatore che attualmente detiene tre multiplex agli operatori “dominanti” si osserva che la stessa appare in linea con l’esigenza, ribadita dalla Commissione europea anche nella lettera del 25 marzo 2013, di garantire l’ingresso nel mercato di operatori nuovi entranti e l’espansione degli operatori minori. A tale riguardo va sottolineato che l’obiettivo pro-concorrenziale sotteso alla gara per l’assegnazione del dividendo digitale interno – misura concordata nel 2009 tra la Commissione europea ed il Governo italiano per la chiusura della procedura di infrazione – va tenuto distinto dall’obiettivo di ulteriore espansione nel suddetto mercato dell’operatore che già detenga tre multiplex , il quale non è qualificabile come operatore nuovo o minore.
74. Con riferimento alla posizione che occupa Sky nel mercato della pay-tv, si osserva che l’Autorità ha tenuto conto delle sue dimensioni nel mercato di riferimento nel prevedere un limite alla partecipazione di operatori integrati attivi su piattaforme di radiodiffusione diverse dal digitale terrestre nell’ambito delle riserve di cui ai lotti L, limitatamente al lotto L1. Tale lotto, nella nuova configurazione dell’offerta di gara, risulta possedere una copertura pari all’89,5% e, quindi, di poco inferiore a quella del lotto L2 (91,1%), che resta riservato ai nuovi entranti ed operatori esistenti con una sola rete.
75. Al fine di circoscrivere gli effetti della posizione dell’operatore satellitare sul mercato della televisione a pagamento, attestatosi nel 2011 su una quota di mercato pari a circa 77,4% (Relazione annuale 2012), con il suo eventuale ingresso nella televisione digitale terrestre in qualità di operatore di rete, anche nell’ottica di favorire una maggiore tutela del pluralismo, risulta necessario prevedere, quale ulteriore misura, proporzionata e giustificata, una limitazione temporale alla possibilità di trasmettere contenuti pay sulla piattaforma terrestre.
76. L’obbligo di trasmissioni digitali terrestri in chiaro per un certo numero di anni era già presente nella Decisione della Commissione europea del 20 luglio 2010 che ha modificato gli impegni di Sky di cui alla decisione 2 aprile 2003 (caso Sky-Telepiù), in base ai quali l’aggiudicazione di un multiplex nella gara del beauty contest da parte di Sky comportava l’obbligo di diffondere su tale multiplex programmi in chiaro per un periodo di cinque anni dalla data di adozione della decisione del 2010.
77. Tali impegni sono scaduti al 31 dicembre 2011 e quindi, da un punto di vista strettamente giuridico, la Decisione della Commissione del 20 luglio 2010 non è più idonea a produrre effetti giuridici dopo tale data, come chiarito anche dalla recente giurisprudenza comunitaria. Tuttavia, da un punto di vista sostanziale le ragioni che hanno portato la Commissione europea a introdurre alcuni vincoli alla partecipazione di Sky al beauty contest sono state svolte secondo un’analisi prospettica che va oltre la data di scadenza degli impegni assunti nel 2003 e, quindi nella sostanza, gli stessi possono essere ritenuti, per certi versi, ancora attuali, in quanto la posizione di Sky nel mercato della pay tv non si è affatto affievolita. Tra l’altro, stando agli ultimi dati pubblicati dall’Autorità nella Relazione annuale 2012, in termini di ricavi, la televisione a pagamento ha beneficiato di una lieve crescita (+0,3%) da in controtendenza con la televisione in chiaro che ha risentito di un calo (-2,5%) nel medesimo periodo.
78. In ogni caso, si rileva che tale vincolo ha una durata limitata ad un periodo di tre anni dall’aggiudicazione, che si ritiene, alla luce delle argomentazioni sopra esposte, proporzionato e giustificato.
Misure a favore della concorrenza
Principali osservazioni dei soggetti intervenuti
79. Alcuni soggetti ritengono adeguate e condivisibili le proposte regolamentari proposte dall’Autorità con la delibera 550/12/CONS in consultazione per garantire condizioni di effettiva concorrenza. Alcuni soggetti condividono pienamente la posizione espressa dall’Autorità circa la non configurabilità, in una fonte non legislativa, di un limite ex ante permanente e assoluto di diritti d’uso assegnabili ad un unico soggetto, peraltro ritenuta da questi non compatibile con generali principi costituzionali ed europei.
80. Diversamente, altri soggetti , con riferimento al “cap” di cui all’art. 7 dello schema di provvedimento, ritengono che la scelta di non prevedere un limite antitrust ex ante (cioè un cap di sistema, avente natura assoluta e permanente, consistente nel limite di cinque multiplex DVB-T nazionali per operatore di rete nazionale, dopo lo switch-off, comprendendo la possibile conversione di multiplex DVB-H), ma di fissare, semplicemente, una misura asimmetrica di natura regolamentare, si possa porre in contrasto con le indicazioni della Commissione europea. È stato quindi chiesto che all’art. 7 venga previsto che gli operatori di rete in ambito nazionale titolari di cinque multiplex (DVB-T e/o DVB-H) non possano partecipare alla procedura de qua intendendo pertanto la necessità di fissare un cap di sistema pari al massimo a 5 multiplex. In via strettamente subordinata, è stato chiesto, da un soggetto, che gli operatori di rete in ambito nazionale titolari di quattro multiplex DVB-T e di un multiplex DVB-H, al fine di poter partecipare alla procedura, debbano preventivamente rinunciare, in via definitiva, alla facoltà, prevista dall’art. 14 bis del Codice di presentare richiesta di riesame delle limitazioni ai loro diritti di uso DVB-H, con la conseguenza che il multiplex DVB-H non potrà essere esercito con tecnica DVB-T, DVB-T2 o analoghe, per tutta la durata dei diritti di uso stessi.
81. Uno dei soggetti ritiene che il cap di cinque multiplex non debba essere applicato alla Concessionaria del servizio pubblico in virtù del fatto che l’assegnazione delle frequenze da essa utilizzate non avviene per ragioni commerciali ma in virtù degli obblighi di servizio pubblico di programmazione ed innovazione tecnologica.
82. In merito all’obbligo di orientamento al costo nell’obbligo di cessione di capacità trasmissiva in capo ai soggetti che hanno raggiunto la soglia di cinque multiplex uno dei soggetti rispondenti ha espresso l’opinione che questo debba essere dettagliato in maniera maggiormente esaustiva, in particolare facendo riferimento ai costi incrementali di lungo periodo, mentre un altro soggetto ha evidenziato come, a proprio avviso, l’obbligo per tutta la durata del diritto d’uso non sia proporzionato ritenendo quindi che una durata più prossima sia da ritenersi più adeguata.
83. Altri soggetti ritengono, invece, che l’obbligo di orientamento al costo nella cessione della capacità trasmissiva sia del tutto ingiustificato, tenuto conto della natura onerosa dell’asta. Ciò tra l’altro renderebbe peraltro ancora meno appetibile l’aggiudicazione di un lotto U per chi fosse impedito della partecipazione ai lotti L.
84. Alcuni ritengono che la fissazione della soglia del 40% per la cessione della capacità trasmissiva non sarebbe motivata, mancando una analisi della domanda e dell’offerta e che nel caso di eccesso di offerta dovrebbe essere chiarito quando l’obbligato risulta sollevato dall’obbligo.
85. Un operatore ritiene che la comunicazione da parte dell’Autorità circa l’ammissibilità o meno da parte dei fornitori di contenuti all’accesso della capacità trasmissiva debba essere adeguatamente motivata ed oggetto di un controllo preventivo.
86. Quanto all’obbligo di accesso ai servizi di trasmissione, secondo un soggetto tale obbligo dovrebbe essere imposto con orientamento al costo solo ai maggiori due operatori.
87. Secondo un operatore gli obblighi sull’accesso ai servizi di trasmissione con orientamento al costo devono essere imposti solo a Rai e Mediaset, operatori in posizione dominante. Tale operatore evidenzia che tali servizi attualmente vengono svolti rispettivamente da RaiWay e Elettronica Industriale e che non è possibile reperire sul mercato alternative valide, dal momento che solo tali società dispongono di tutti i siti strategici, cioè quelli necessari per costruire un rete che possa beneficiare del puntamento esistente delle antenne riceventi dell’utenza. Un altro soggetto, nel chiedere chiarimenti sulla natura e portata di tali obblighi, si dichiara in ogni caso contraria all’imposizione di un obbligo di orientamento al costo, ritenendo sufficiente un riferimento a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie. Ciò essenzialmente in ragione della modalità di assegnazione delle frequenze mediante asta, dal momento che i nuovi entranti sostanzialmente scaricherebbero in parte sui soggetti obbligati i costi di realizzazione delle nuove reti. Peraltro, l’operatore è già soggetto da parte dell’AGCM ad obblighi di parità di trattamento tra soggetti terzi e soggetti appartenenti al medesimo gruppo.
88. Con riferimento all’obbligo di accesso ai servizi di trasmissione, un soggetto sottolinea a riguardo come, nella radiodiffusione televisiva, sia determinante l’orientamento e/o il puntamento delle antenne riceventi delle abitazioni dei telespettatori, consolidando nei fatti la strategicità/unicità dei siti trasmissivi da cui vengono emessi i segnali di RAI e di Mediaset, operatori dominanti nel mercato a valle.
89. Secondo un altro soggetto, sempre in merito all’accesso ai servizi di trasmissione:
a. occorrerebbe aggiungere che il diritto di accesso deve avvenire a condizioni eque e non discriminatorie oltre che orientate ai costi;
b. il criterio di orientamento al costo deve essere meglio specificato, in particolare basato su costi incrementali di lungo periodo, rendendolo simile alla disciplina dell’interconnessione ed eliminando il riferimento all’art. 89, comma 2, del Codice;
c. le condizioni economiche di offerta dovrebbero essere comunicate in anticipo rispetto alla gara per poter procedere ad una più compiuta valutazione del business
d. il criterio dell’obiettiva impossibilità per negare l’accesso dovrebbe essere meglio specificato per evitare abusi non controllabili;
e. il rinnovo dovrebbe avvenire per altri 5 anni e in maniera automatica e non per 3 anni per documentata persistenza di ragioni oggettive.
90. A tale riguardo alcuni soggetti ritengono che occorra maggiore chiarezza nella definizione all’art. 9 della formula “elementi di rete e risorse correlate”. Secondo tale ricostruzione, non sarebbe chiaro se si vogliano includere in tale definizione gli immobili (tralicci, ricoveri per apparati, etc.) destinati alla collocazione delle antenne e degli accessori, nonché i servizi di installazione e manutenzione degli apparati di trasmissione. In tal caso non si condivide l’orientamento al costo.
91. Quanto alla durata dell’obbligo di accesso ai servizi di trasmissione, tra i soggetti interventi, un operatore ritiene che la durata dell’obbligo debba essere pari alla durata dei diritti d’uso, mentre secondo un altro la durata di cinque anni è eccessiva.
92. Un operatore è dell’avviso che debba essere data maggiore incisività ed efficacia alla norma secondo le seguenti linee: i) l’obbligo di accesso dovrebbe essere a condizioni, oltre che orientate al costo, anche eque e non discriminatori; ii) il criterio di orientamento al costo, dovrebbe essere dettagliato facendo riferimento ai costi incrementali di lungo periodo; iii) le condizioni economiche praticate dovrebbero essere comunicate all’Autorità e rese note prima dello svolgimento della gara; iv) appare eccessiva la discrezionalità dell’operatore nello stabilire l’obiettiva impossibilità di concedere l’accesso. Per quanto riguarda specificatamente la durata dell’obbligo, lo stesso soggetto ritiene che cinque anni non siano sufficienti e propone la previsione di proroga automatica per un ulteriore periodo di cinque anni.
Osservazioni dell’Autorità
93. Si deve premettere che, per effetto dell’eliminazione di lotti U dall’offerta di gara, le misure asimmetriche previste nel Capo III devono essere riallineate alla nuova configurazione della procedura su tre lotti. Per tali lotti non potranno presentare offerte gli operatori di tipo “C”. Da ciò discende che nessun operatore potrà conseguire il quinto multiplex in esito alla gara. Non risulta pertanto necessario prevedere, nel presente provvedimento, regole o misure asimmetriche legate all’ottenimento del quinto multiplex in quanto nessun operatore esistente potrà raggiungere un quinto multiplex attraverso la partecipazione alla procedura. In base alle misure concordate tra la Commissione europea e il Governo italiano nel 2009, l’obbligo di cessione del 40% della capacità trasmissiva era relativo al quinto multiplex che i maggiori operatori avessero ottenuto in esito alla gara. Allo stato attuale la fissazione di un obbligo di cessione della capacità trasmissiva avente carattere generale e permanente è rimesso esclusivamente alla potestà legislativa. L’Autorità prende comunque atto della richiesta della Commissione, al fine di garantire il rispetto delle misure concordate con il Governo italiano nel 2009, di prevedere misure che garantiscano l’accesso al 40% della capacità trasmissiva sul quinto multiplex detenuto o acquisito dagli operatori anche al di fuori della gara e, pertanto, nell’ambito delle proprie competenze, verificherà – attraverso un’analisi di mercato della capacità trasmissiva – le modalità più opportune per introdurre tali misure. Le predette misure saranno proporzionate e non discriminatorie e con carattere di temporaneità e rivedibilità al mutare dell’assetto del mercato.
94. Quanto, infine, alle misure proposte relative all’accesso obbligatorio ai servizi di trasmissione degli operatori incumbent, limitatamente all’accesso ad elementi della rete e risorse correlate, si osserva che tale disciplina deriva dall’analogo obbligo già previsto dal punto 10 dell’Allegato A alla delibera n. 181/09/CONS, espressamente richiamato dall’articolo 8-nonies del decreto legge n. 59/2008, convertito dalla legge n. 101/2008, ed è conforme a quanto disposto all’art. 89 del Codice nonché a quanto richiesto, a tale specifico riguardo, dalla Commissione europea con la lettera del 31 ottobre 2012.
95. In merito alle modalità attuative di tale misura si reputano sufficienti le misure di trasparenza disposte dall’Autorità con la conseguente verifica delle stesse e l’eventuale attivazione della procedura di risoluzione delle controversie di cui alla delibera n. 352/08/CONS.
Modalità per la definizione del valore minimo di gara
96. Per quanto riguarda la fissazione del valore minimo per la procedura competitiva dei lotti oggetto del presente provvedimento, non esistendo precedenti benchmark nazionali relativamente all’assegnazione onerosa di frequenze per uso broadcasting, occorre innanzitutto fare riferimento al valore delle frequenze per bande comparabili a quelle oggetto di assegnazione, tenendo conto, ove necessario, delle differenze con i mercati downstream ove le frequenze costituiscono un input produttivo. L’Autorità nell’ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 550/12/CONS ha ritenuto pertanto congruo riferirsi al valore di euro 1.039.128,6 per MHz per anno fissato per i servizi mobili digitali a larga banda – di cui al bando del 9 marzo 2010 del Ministero dello sviluppo economico – per la banda 900MHz, provvedendo, con un meccanismo simile a quello previsto con la delibera n. 282/11/CONS, ad introdurre un fattore correttivo, che tenga conto del diverso sistema di utilizzo, e quindi lo renda congruo rispetto al mercato di riferimento.
97. Il valore minimo nella procedura competitiva per le bande oggetto del presente provvedimento potrà quindi essere fissato, a partire da tale valore di riferimento, proporzionandolo alla quantità di spettro complessiva del diritto, alla durata del diritto d’uso, alla copertura nazionale nominale stimata delle specifiche frequenze in termini di popolazione, e introducendo fattori di sconto differenziati per lotti (VHF/UHF, L/U). A tal fine l’Autorità ha proposto il modello indicato nell’ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 550/12/CONS.
98. Per quanto riguarda il versamento dell’offerta aggiudicataria, sempre nell’ambito della consultazione citata, l’Autorità ha ritenuto che le modalità per il versamento da parte degli aggiudicatari degli importi a fine gara debbano essere fissati nel bando di gara a cura dell’Amministrazione procedente. Rileva a tal fine che potrebbe essere prevista una misura di dilazione del pagamento, anche eventualmente solo di una parte dell’importo, con opportuni interessi, eventualmente garantita da apposita fideiussione. Tale misura potrebbe aiutare a ridurre l’impatto delle necessità di finanziamento gravanti sugli operatori, in particolare nuovi entranti, tenuto anche conto dell’entità dell’importo complessivo, e consentire quindi una offerta maggiormente coerente col valore dello spettro, con conseguenti vantaggi per l’Amministrazione, ed in linea con le richieste della Commissione europea. Inoltre, come nelle altre procedure di asta disciplinate dall’Autorità, il versamento dell’offerta prodotta al termine della procedura viene effettato a titolo di contributo per i diritti di uso delle relative frequenze ai sensi dell’articolo 35 del Codice.
99. A valle della consultazione pubblica si osserva quanto segue.
Principali osservazioni dei soggetti intervenuti
100. Nell’ambito dei contributi presentati, solo alcuni soggetti hanno espresso valutazioni sul punto in oggetto.
101. Un soggetto ha rilevato che i criteri al momento individuati nello schema in consultazione che ipotizzano un fattore correttivo, da loro stimato in rapporto di 2,37 (equivalente ad uno sconto del 57,8%), commisurato al valore dei mercati delle telecomunicazioni e di quello della radiodiffusione, comporterebbe, sul diverso piano dei contributi a carico degli operatori televisivi, un decremento rispetto ai canoni attualmente corrisposti dai principali operatori del mercato ed un aumento considerevole dell’importo rispetto al canone attualmente corrisposto dal loro gruppo editoriale. Ciò ad avviso della Società comporterebbe una alterazione dell’attuale situazione di mercato.
102. Un altro operatore, nel premettere che i valori di riferimento riportati in delibera, anche con opportuni coefficienti correttivi, si riferiscono comunque al settore degli operatori telefonici, suggerisce di stabilire una base d’asta parametrata sulle possibilità economiche delle piccole e medie imprese e propone come riferimento il D.M. 23 febbraio 2012 del Ministero dello sviluppo economico in materia di rilascio volontario delle frequenze nella cd. Banda 800 MHz.
103. Un altro soggetto, nel ritenere che sia necessario assegnare i diritti d’uso anche ad operatori in ambito locale, esprime l’avviso che il valore minimo per gli operatori locali debba essere determinato come da DM 23 febbraio 2012 del Ministero dello sviluppo economico in materia di rilascio volontario delle frequenze nella cd. Banda 800 MHz
104. Un altro operatore ritiene che l’impianto dello schema in consultazione comporterebbe il mancato interesse per l’acquisto delle frequenze di durata ventennale, mentre l’interesse degli operatori non beneficiari della riserva per i lotti di tipo L si concentrerebbe su quelle di durata quinquennale. Suggerisce uno sconto per il VHF, che quantifica nella misura del 12,5%, mentre per il lotto L, propone un ulteriore sconto del 30% a condizione dell’impegno, da parte dell’aggiudicatario, ad utilizzare le frequenze entro tre anni dall’aggiudicazione in modalità DVB-T2.
105. Un altro soggetto propone che il valore a base d’asta per i diversi lotti, per conseguire l’obiettivo della promozione della concorrenza, sia ispirato a principi:
a. di congruità con i valori di mercato individuati per asset analoghi, per evitare di scoraggiare la partecipazione alla gara e di far venir meno la scelta tra il make or buy;
b. di coerenza con le precedenti disposizioni adottate dall’Autorità in relazione alla messa in gara di frequenze utilizzate da altri mercati (es. gara 800 MHz) evitando, in tal modo, la possibilità di effettuare, di fatto, discriminazioni tra i diversi mercati regolati;
c. di sostenibilità economica.
106. Ad avviso di un soggetto si ritiene che non debba essere attribuito alcun valore alla base d’asta per i lotti U. Inoltre, il lotto L1 dovrebbe godere di un maggiore sconto, dal momento che la ricezione di trasmissioni in banda VHF è manchevole in molti comuni italiani, anche principali. Infine, il soggetto fa presente che i lotti L2 ed L3 così come sono stati proposti presentano notevoli carenze di copertura e soltanto la loro ricomposizione in un unico lotto può consentire di attribuire un valore come basa d’asta.
107. Un altro rispondente è del parere che il riferimento all’asta delle frequenze per i servizi radiomobili sia inappropriato, considerando la sostanziale diversità dei modelli di business dei settore della radiodiffusione televisiva. Oltretutto, i criteri indicati per la determinazione del fattore di riduzione sono troppo generici, tanto da poter risultare privi di concreta utilità per il Ministero che dovrà fissare i valori.
108. Un altro soggetto concorda sostanzialmente con l’impostazione dell’Autorità.
Osservazioni dell’Autorità
109. In relazione al punto in parola si osserva, preliminarmente che la Commissione europea ha da ultimo ribadito, nella lettera del 16 gennaio, che il valore minimo d’asta dovrebbe essere definito in modo da evitare che lo stesso costituisca un disincentivo all’offerta per nuovi entranti e piccoli operatori e dovrebbe assicurare che il valore determinato dalla gara rifletta il valore dello spettro assegnato.
110. Occorre, altresì, osservare che il valore minimo di una gara di asta non deve necessariamente essere estremamente preciso; esso costituisce generalmente innanzitutto il valore di riserva per il bene in gara, considerando che nel caso partecipasse un solo concorrente questi potrebbe acquisire il bene proprio al prezzo di partenza. Il meccanismo di asta, per definizione, ribalta sul mercato il compito di valutare il bene nel contesto economico finanziario e di sviluppo di settore corrente. Si ribadisce anche che all’Autorità compete la fissazione dei criteri per la formazione del prezzo minimo, mentre la determinazione dei valori effettivi compete al Ministero e viene pubblicata nel bando di gara.
111. Tenendo conto di quanto emerso in consultazione, si ritiene che i criteri per la fissazione del minimo d’asta vadano parametrati ai modelli di business del mercato televisivo, che presenta una differenza sostanziale rispetto al mercato delle telecomunicazioni. Un utile riferimento è rappresentato dal decreto ministeriale 23 gennaio 2012 con il quale sono fissate le misure economiche di natura compensativa per il rilascio volontario delle frequenze nella cd. Banda 800 MHz. Il valore delle misure economiche compensative di cui al citato decreto, seppure in via indiretta, costituisce un indicatore del valore base dei lotti che compongono l’offerta di gara , in quanto rappresentativo del valore attribuito alla liberazione dello spettro delle frequenze 790-862 MHz, da parte di operatori del settore radiotelevisivo in seguito alla digitalizzazione della rete di diffusione a livello regionale. Tale valore deve essere corretto, per tener conto del differente grado di copertura dei canali che compongono i lotti in gara rispetto alle frequenze di cui alla tabella B del citato decreto ministeriale, che complessivamente coprono circa il 62% della popolazione nazionale.
112. Circa le osservazioni in ordine alla possibilità (prevista dalla proposta in consultazione) di rateizzazione dell’importo aggiudicatario (sotto il controllo del Ministero), si rappresenta lo stesso costituisce uno strumento significativo per favorire l’ingresso di nuovi entranti o l’espansione di piccoli operatori, e pertanto si ritiene di confermare tale disposizione.
Obblighi di copertura minimi e di roll-out delle reti; clausola di use-it-or-lose-it
113. Ai sensi dell’articolo 14, comma 9, del Codice, l’Autorità può stabilire, nell’ambito delle proprie competenze, misure atte ad impedire l’accumulo delle frequenze, in particolare, fissando scadenze rigorose per lo sfruttamento efficace dei diritti d’uso da parte dei titolari dei diritti e applicando sanzioni, comprese le sanzioni pecuniarie o la revoca dei diritti d’uso in caso di mancato utilizzo delle frequenze. A tale riguardo, l’Autorità, nell’ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 550/12/CONS, ha ritenuto giustificato e proporzionato fissare un obbligo di copertura (nella misura del 35% della popolazione nazionale da raggiungere nell’arco di 30 mesi dalla data di rilascio del titolo, purché sia coperto almeno il 10% della popolazione di ciascuna regione italiana interessata, e del 51% della popolazione entro cinque anni, purché sia coperto almeno il 10% della popolazione di ciascuna regione) e di avvio del servizio commerciale entro 12 mesi in un area pari almeno al 10% della popolazione nazionale. Dal momento che la partecipazione alla gara riguarda gli operatori di rete, il servizio commerciale è inteso nella forma di offerta di accesso wholesale al fornitore di contenuti. Inoltre, al termine del periodo di 5 anni il servizio deve essere attivo su tutte le regioni interessate. Agli obblighi di copertura ed avvio del servizio commerciale deve essere associata una clausola di use-it-or-lose-it, cioè l’obbligo di utilizzare le frequenze ed avviare il servizio commerciale a pena della revoca del diritto d’uso, per tutte le frequenze assegnate. Tali previsioni sono necessarie ai fini di fornire idonea garanzia sull’utilizzo effettivo ed efficiente delle frequenze, a beneficio dell’utenza.
114. A valle della consultazione pubblica si osserva quanto segue.
Principali osservazioni dei soggetti intervenuti
115. Dai contributi presentati, alcuni condividono l’orientamento dell’Autorità, sottolineando comunque che le tempistiche ipotizzate per la realizzazione delle reti e gli altri adempimenti a carico dell’aggiudicatario, confermano l’assoluta inadeguatezza della durata dei diritti d’uso per i lotti U.
116. Un soggetto propone una contrazione dei tempi rispetto a quelli indicati dall’art. 11 dello schema di provvedimento in consultazione. Nello specifico, ritiene che debba essere riconosciuto l’obbligo di raggiungere la copertura di almeno il 51% della popolazione nazionale (compreso almeno il 5% della popolazione di ciascuna regione ove vi sia la disponibilità delle frequenze) entro sei mesi dal rilascio del titolo, e di almeno il 70% della popolazione nazionale (compreso almeno il 10% della popolazione di ciascuna regione) entro dodici mesi dal rilascio del titolo, e di avviare il servizio commerciale entro dodici mesi. In secondo luogo, in merito alle modalità attraverso le quali adempiere agli obblighi di copertura, lo stesso soggetto ritiene che, nel caso in cui gli aggiudicatari risultino essere operatori nuovi entranti, debba essere prevista la possibilità di considerare valido il rispetto dell’obbligo, anche nel caso in cui la copertura stessa sia ottenuta con frequenze diverse da quelle assegnate in gara.
117. Un soggetto è dell’avviso che le autorità competenti debbano vigilare affinché sia garantito l’efficiente utilizzo di tutte le frequenze, sia che queste siano state assegnate con procedure competitive che con meccanismi di conversione diretta, al fine di evitare accaparramenti anticoncorrenziali ed evitare che le risorse rimangano inutilizzate o sotto utilizzate. Pertanto, con riferimento agli assegnatari dei diritti d’uso derivanti dalla conversione delle reti, ritiene quanto mai urgente procedere alla verifica del corretto utilizzo delle reti, sia in termini di copertura raggiunta sia in termini di offerta di contenuti agli utenti finali. In tale sede potrà essere facilmente verificato il mancato utilizzo delle reti DVB-H e il mancato sviluppo di tali reti. Con riferimento agli assegnatari dei diritti d’uso mediante procedura competitiva, il rispondente è dell’opinione che entro diciotto mesi dall’assegnazione del diritto d’uso debba essere garantita la copertura di almeno il 50% della popolazione ed entro i cinque anni il raggiungimento della copertura obiettivo relativa allo specifico diritto d’uso.
118. Un altro soggetto condivide l’orientamento dell’Autorità e la clausola di use-it-or-lose-it, rispetto alla cui applicazione suggerisce un più lungo periodo di verifica.
119. Un operatore condivide in linea di principio l’imposizione di obblighi di servizio minimi e di roll out delle reti, nonché di clausole di use-it-or-lose-it. Precisa, in particolare, che gli obblighi di servizio nello schema appaiono proporzionati per i multiplex di tipo U, non anche per i multiplex di tipo L. I diritti d’uso delle frequenze del blocco L, infatti, sono assegnati per vent’anni così come quelli assegnati agli operatori esistenti. Lo stesso soggetto ritiene, dunque, che le relative condizioni di impiego debbano essere le medesime per tutti gli operatori e che esse debbano essere quelle stabilite in via generale dalla pertinente disciplina regolatoria (in primis la delibera n. 353/11/CONS). Sotto questo aspetto, una misura proporzionata in una logica di roll out sostenibile che non disincentivi la partecipazione potrebbe essere stabilire dei target graduali di servizio da raggiungere in tempi prestabiliti, fermo restando che l’obbligo di servizio a regime (laddove per “regime” si potrebbe ipotizzare un orizzonte temporale di non più di dieci anni) dovrà comunque essere il medesimo cui sono tenuti gli operatori esistenti, vale a dire l’80% della popolazione e tutti i capoluoghi di Provincia.
120. Ad avviso di un operatore, i tempi di roll out indicati appaiono eccessivamente dilatati, se si considera che in meno di cinque anni è stata portata a termine la digitalizzazione dell’intero sistema televisivo.
Osservazioni dell’Autorità
121. La maggior parte degli intervenuti sul punto in parola hanno condiviso gli obblighi imposti ed in particolare la clausola di use-it-or-lose-it. Si ritiene, pertanto, di confermare in principio gli obblighi di copertura imposti e le altre clausole associate.
122. Occorre aggiungere che un paio di rispondenti hanno rilevato che il milestone per gli obblighi di copertura a regime (51% della popolazione in cinque anni) per i lotti U potrebbe sotto alcune ipotesi superare il termine del diritto d’uso, e pertanto ciò potrebbe significare una sostanziale possibilità di elusione dell’obbligo. In risposta a tale osservazione si rinvia alle osservazioni relative alla scelta effettuata dall’Autorità di eliminare i lotti U dall’oggetto della presente procedura anche in ragione del ridotto arco temporale relativo alla durata massima dei relativi diritti d’uso.
Altre disposizioni
123. Circa la partecipazione alla procedura di gara, sempre nell’ambito della consultazione, l’Autorità ha ritenuto che, sulla base del quadro normativo vigente, essa è consentita a qualsiasi soggetto in possesso dell’autorizzazione generale di operatore di rete televisivo ai sensi della delibera n. 353/11/CONS e dell’articolo 25 del Codice, ovvero che si impegnino a richiedere tale titolo dopo l’eventuale aggiudicazione. Nel caso di operatori verticalmente integrati le società, ove aggiudicatarie, devono effettuare la separazione societaria per le operazioni di rete in accordo con quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lett. g), n. 2 del TUSMAR. Come in altre procedure di assegnazione già disciplinate, l’Autorità ritiene che la partecipazione debba essere limitata ad un operatore per gruppo societario, e che sia ammissibile la partecipazione di consorzi di imprese. La forma societaria dei partecipanti dovrà essere mantenuta per tutta la durata di validità dei diritti d’uso.
124. Tenuto conto che il legislatore ha prefigurato, a monte, il modello della gara aggiudicata all’offerta economica più elevata, anche mediante rilanci competitivi, alla luce dell’obiettivo della valorizzazione economica dello spettro, per quanto riguarda gli aspetti di dettaglio della procedura di asta, l’Autorità, nell’ambito della citata consultazione, ha ritenuto che il sistema aperto a round multipli simultanei ascendenti (o SMRA – Simultaneous Multiple Round Ascending) a partire da un valore minimo, già recentemente usato in precedenti procedure d’asta tra cui quella di cui alla delibera n. 282/11/CONS, sia il sistema che offra la maggiore garanzia di far emergere il valore di mercato dello spettro, limitando l’esposizione irrazionale dei partecipanti, e quindi di raggiungere anche gli obiettivi individuati dalla Commissione europea.
125. A valle della consultazione pubblica si osserva quanto segue.
Principali osservazioni dei soggetti intervenuti
126. Nell’ambito della consultazione alcuni soggetti hanno espresso l’opinione che i diritti amministrativi e i contributi per i diritti di uso debbano essere determinati sulla base di quanto previsto dall’art. 17, comma 2 bis del TUSMAR ., dall’art. 3 quinquies, comma 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dall’art. 21, comma 2 della delibera Agcom n. 353/11/CONS, come modificato dalla delibera Agcom n. 350/12/CONS.
127. Un soggetto ha inoltre richiesto che, qualora all’esito della procedura rimangano diritti d’uso non assegnati, un terzo di tali diritti di uso sia destinato ad operatori di rete in ambito locale, secondo criteri da definirsi con apposito regolamento della Autorità. Esso ha inoltre richiesto che i requisiti per la partecipazione alla procedura siano stabiliti dettagliatamente dal provvedimento in esame e non dal successivo bando di gara. In particolare per gli operatori locali i requisiti dovrebbero essere definiti tenendo conto delle dimensioni patrimoniali di tali imprese ed anche per le società consortili, occorrerebbe prevedere specifici requisiti. Un altro soggetto ha invece richiesto di prevedere in generale la prelazione di tali diritti d’uso non assegnati a favore di soggetti nuovi entranti già attivi nel mercato come operatori di rete.
128. Uno dei soggetti ha specificatamente osservato che utilizzando il benchmark proposto per il minimo di gara si potrebbero determinare di riflesso anche i contributi ai sensi dell’art. 35 del Codice per tutte le frequenze televisive, da cui potrebbe risultare che operatori delle proprie dimensioni si troverebbero a pagare cifre estremamente superiori agli attuali canoni di concessione e ciò sarebbe, a proprio avviso, non ragionevole e proporzionato, nonché un ostacolo allo sviluppo della concorrenza. Esso auspica quindi un contributo differenziato tra operatori di rete e fornitori di contenuto che possa garantire il mantenimento dell’introito attuale. Un operatore ha richiesto in ogni modo una maggiore chiarezza sul regime dei contributi amministrativi e per l’uso delle frequenze dovuto dagli operatori del digitale terrestre.
129. Un soggetto ha richiesto espressamente di essere escluso da quanto previsto all’art. 2, comma 1, dello schema di provvedimento allegato alla delibera 550/12/CONS circa la necessità di separazione societaria fra operatore di rete e fornitore di contenuti e da quanto previsto all’art. 4, circa il possesso dei titoli di autorizzazione, stante la propria peculiarità. Esso inoltre, con riferimento alle previsioni del bando, ha richiesto di eliminare disposizioni tali da assegnare agli operatori televisivi responsabilità circa la soluzione dei problemi di interferenza da banda adiacente (cfr. art. 11, comma 11 e comma 12). Alcuni soggetti operanti nel settore televisivo hanno espresso in particolare preoccupazione per le problematiche interferenziali LTE/DVB-T.
130. Uno dei soggetti ha inoltre richiesto di chiarire la non responsabilità del fornitore di rete sui contenuti ed in materia di trading di eliminare per i lotti L il divieto di trasferibilità conseguito anche attraverso modifiche del controllo societario nonché di prevedere una misura per evitare forme di trading per almeno 10 anni verso gli operatori di tipo C. Secondo lo stesso soggetto tutti gli altri tipi di trading invece dovrebbero essere vietati per un periodo più breve di quello proposto (due invece che tre), risultando inoltre a proprio parere illegittimo introdurre divieti per i lotti L e lasciare liberi i lotti U.
131. Uno dei soggetti ha richiesto che diritti d’uso delle frequenze nelle bande televisive inclusi anche quelli di tipo DVB-H assegnati con durata maggiore di 5 anni non siano convertiti in diritti ad erogare servizi di telecomunicazioni e che in prospettiva non sussistano diritti specifici per titolari di reti DVB-T e DVB-H per usi di telecomunicazioni.
132. Alcuni soggetti ritengono che sia necessaria la revisione del Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze televisive di cui alla delibera 300/10/CONS, ormai superato dall’assegnazione della banda 800 MHz, dal progredire del coordinamento internazionale, dal superamento della distinzione tra DVB-H e DVB-T e che occorra verificare con attenzione l’utilizzo delle frequenze televisive (sia quelle DVB-T che quelle DVB-H), procedendo al ritiro delle frequenze inutilizzate, così recuperando risorse che potrebbero essere utilizzate per sanare posizioni lese. Analogamente è stato richiesto una maggiore chiarezza sul futuro del refarming della banda 700 MHz per assicurare la continuità dei servizi dei multiplex già operanti, garantendo la salvaguardia dei diritti acquisiti da parte degli operatori che eserciscono reti con titoli definitivi appena rilasciati. In tal senso occorrerebbe secondo un soggetto definire tempestivamente il piano di liberazione della banda 700 MHz per garantire l’effettiva disponibilità ai servizi mobili in anticipo rispetto alla gara, al contrario di quanto avvenuto in passato per la banda 800 MHz. Secondo uno dei soggetti inoltre nella cornice di riferimento normativo del provvedimento potrebbe utilmente essere inclusa la delibera n. 603/07/CONS dell’Autorità relativa ai criteri di conversione al digitale a dimostrazione di come l’avvio del digitale abbia richiesto investimenti e rischi a carico degli operatori storici dell’analogico.
133. Uno dei soggetti ha infine richiesto di precisare nella delibera alcune questioni al momento demandate al bando di gara del Ministero circa i requisiti dei partecipanti e di specificare che il possibile advisor dovrà avere caratteristiche di indipendenza dai partecipanti. Infine, un altro soggetto ritiene non coerenti le misure a protezione delle interferenze da bande adiacenti di cui all’art. 11 dello schema di provvedimento allegato alla delibera 550/12/CONS in consultazione.
Osservazioni dell’Autorità
134. In merito alle osservazioni sopra menzionate, si ritiene che la maggior parte non siano da considerarsi specificatamente pertinenti al presente procedimento mentre per altre si ritiene che le proposte contenute nello schema di provvedimento siano da ritenersi comunque complessivamente adeguate, tenuto anche conto del percorso vincolato. In relazione al punto specifico segnalato da alcuni rispondenti relativo alle misure a protezione delle interferenze da bande adiacenti di cui all’art. 11 dello schema di provvedimento allegato alla delibera 550/12/CONS in consultazione, si ritiene possibile apportare alcune lievi modifiche in senso semplificativo per quanto riguarda l’eliminazione di disposizioni tali da assegnare agli operatori televisivi maggiori responsabilità circa la soluzione di eventuali problemi di interferenza.
Tutto ciò premesso, rilevato e considerato;
UDITA la relazione dei Commissari Maurizio Dècina e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell’art. 31 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
Articolo unico
1. È approvato il provvedimento relativo alle “Procedure per l’assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza e a tutela del pluralismo ai sensi dell’art. 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012”, di cui all’allegato A alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. La presente delibera è trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico, ai fini degli adempimenti di competenza, ed alla Commissione europea.
3. La presente delibera è pubblicata nel sito web dell’Autorità.
Roma, 11 aprile 2013
IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani
IL COMMISSARIO RELATORE
Maurizio Dècina
per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE ad interim
Antonio Perrucci
COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello