Delibera n. 161/21/CONS del 12 maggio 2021 della Agcom recante “Modifiche alla delibera n. 397/13/CONS del 25 giugno 2013 “Informativa economica di sistema”

AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 161/21/CONS

 


MODIFICHE ALLA DELIBERA N. 397/13/CONS DEL 25 GIUGNO 2013 “INFORMATIVA ECONOMICA DI SISTEMA”

(pubblicata  nel sito web dell’Agcom in data 21 maggio 2021)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 12 maggio 2021;

VISTA la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante “Disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della Rai S.p.A., nel settore dell’editoria e dello spettacolo, per l’emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante “Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria”;

VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante “Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, di seguito denominato Tusmar;

VISTO ildecreto-legge 18 maggio 2012, n. 63,recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;

VISTO il Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, in particolare l’articolo 1, commi 515, 516 e 517;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 397/13/CONS, del 25 giugno 2013, recante “Informativa Economica di Sistema”, come modificata dalle delibere nn. 235/15/CONS e 147/17/CONS;

CONSIDERATO che l’Informativa Economica di Sistema (IES) è una dichiarazione annuale cui sono obbligati gli operatori delle comunicazioni e riguarda i dati anagrafici ed economici sull’attività svolta dai soggetti interessati, al fine di raccogliere gli elementi necessari per adempiere a precisi obblighi di legge, tra i quali la valorizzazione del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) e la verifica dei limiti anti concentrativi nell’ambito dello stesso; le analisi di mercato e delle eventuali posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo; la Relazione Annuale e le indagini conoscitive, nonché per consentire l’aggiornamento della base statistica degli operatori di comunicazione;

CONSIDERATO che la legge 30 dicembre 2020, n. 178 attribuisce nuove competenze all’Autorità, affidando alla stessa la funzione di garantire “l’adeguata ed efficace applicazione del Regolamento (UE) 2019/1150 […] anche mediante l’adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti”;

RAVVISATA, pertanto, l’esigenza di estendere i rilevanti obblighi di comunicazione della IES in capo ai fornitori di servizi di intermediazione online e di motori di ricerca online allo scopo di raccogliere annualmente informazioni pertinenti e svolgere le attività tese ad assicurare l’adeguata ed efficace applicazione del Regolamento (UE) 2019/1150 e l’esercizio delle funzioni attribuite dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 all’Autorità;

RAVVISATA, altresì, la necessità di confrontare i valori acquisiti dalle singole società con quelli consolidati di gruppo, al fine di evitare possibili duplicazioni nei processi di aggregazione dei valori contabili;

CONSIDERATO che, in un’ottica di semplificazione, l’acquisizione contestuale dei dati delle singole società e di quelli consolidati di gruppo è atta a comportare una riduzione dell’aggravio per le imprese e l’Autorità e una maggiore celerità dell’azione amministrativa;

RITENUTO, pertanto, di prevedere nella IES anche uno specifico modello volto ad acquisire i dati inerenti all’assetto consolidato di soggetti operanti nei settori di riferimento, che dovrà essere compilato dalla società che redige il bilancio consolidato dei medesimi soggetti;

TENUTO CONTO che, in linea generale, i dati acquisiti attraverso la IES sono idonei a individuare il valore della produzione nei settori di pertinenza, realizzato in Italia nell’esercizio di riferimento;

CONSIDERATO che la IES sarà accessibile, a partire dal 1° giugno 2021, nell’ambito dei servizi del portale dell’Autorità;

CONSIDERATO, quindi, che i modelli della IES saranno resi disponibili per la compilazione attraverso l’interazione con il suddetto portale;

TENUTO CONTO che i dati contenuti nella IES saranno gestiti dall’Autorità – in conformità alle esigenze di sicurezza dell’interoperabilità e nel rispetto della riservatezza delle informazioni trasmesse – nell’ambito di un sistema informatico le cui interfacce saranno in grado di interagire in maniera automatica con altri sistemi informativi pubblici per lo scambio di informazioni, al fine di garantire l’integrazione dei metadati, delle informazioni, dei processi e dei procedimenti amministrativi che riguardano gli operatori di comunicazione, riducendo in tal modo l’aggravio per le imprese interessate;

RITENUTO che la ridefinizione dei soggetti obbligati a comunicare la IES risponde, in generale, alla necessaria esigenza di adeguamento del sistema di raccolta dei dati in coerenza, in particolare, con le disposizioni del decreto-legge n. 545 del 1996, della legge n. 249 del 1997, del Tusmar, del Regolamento (UE) 2019/1150 e della legge n. 178 del 2020, e che, in tale prospettiva, l’articolo 1, comma 28, del decreto-legge n. 545 del 1996, come asserito dal Consiglio di Stato, sez. III, nella sentenza del 5 febbraio 2015, n. 582, debba essere considerato una “clausola generale e aperta”, fondando, dunque, il potere dell’Autorità di determinare, anche dal punto di vista soggettivo, le modalità applicative della IES;

CONSIDERATA, alla luce delle considerazioni precedenti, la necessità di adeguare i modelli della IES e renderli conformi al mutato quadro legislativo, regolamentare e di mercato;

RITENUTO che l’insieme delle sopra esposte modifiche risponde al canone di buon andamento dell’attività amministrativa di cui all’articolo 97 Cost., agendo a favore della speditezza delle funzioni ai sensi dell’articolo 1, legge n. 241 del 1990, affidate al regolatore per la rilevazione e la successiva analisi delle condizioni di mercato;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1
Modifiche e integrazioni all’articolo 2 della delibera n. 397/13/CONS e s.m.i.

1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 della delibera n. 397/13/CONS e s.m.i., sono aggiunte le seguenti lettere: “h) I fornitori di servizi di intermediazione online: persone fisiche o giuridiche che, anche se non stabilite o residenti nel territorio nazionale, forniscono, od offrono di fornire, servizi di intermediazione online, come definiti dal Regolamento (UE) 2019/1150, agli utenti commerciali stabiliti o residenti in Italia;i) I fornitori di motori di ricerca online: persone fisiche o giuridiche che, anche se non stabilite o residenti nel territorio nazionale, forniscono, od offrono di fornire, un motore di ricerca online, come definito dal Regolamento (UE) 2019/1150, in lingua italiana o agli utenti stabiliti o residenti in Italia”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della delibera n. 397/13/CONS e s.m.i., è aggiunto il seguente comma: “1-bis. Sono altresì tenute all’invio della IES, secondo le modalità indicate nel successivo art. 3, le società che, a prescindere dal proprio luogo di stabilimento o di residenza, redigono il bilancio consolidato di soggetti di cui al comma 1 del presente articolo.”.

3. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della delibera n. 397/13/CONS e s.m.i., è inserito il seguente comma: “2-bis. I soggetti obbligati di cui all’art. 2, commi 1 e 1-bis, sono tenuti a produrre i documenti contabili e le informazioni utili alla individuazione dei ricavi realizzati in Italia o comunque riferiti al territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all’estero, relativi al valore della produzione così come risultante da tali bilanci, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione degli stessi, dalle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione.”.

4. Al comma 3 dell’articolo 2 della delibera n. 397/13/CONS e s.m.i., le parole “di cui al precedente comma” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 2 del presente articolo”.

Articolo 2
Modifiche e integrazioni all’articolo 3 della delibera n. 397/13/CONS e s.m.i.

1. L’articolo 3 della delibera n. 397/13/CONS e s.m.i. è sostituito dal seguente: “Art. 3 (Comunicazione annuale)

1. I soggetti obbligati all’invio della IES sono tenuti a compilare i modelli disponibili sul portale dell’Autorità, nella sezione “Informativa Economica di Sistema”.

2. I modelli di cui al presente articolo sono suddivisi in due serie: “Esercizio” e “Consolidato”.

3. I soggetti di cui all’art. 2, comma 1, sono tenuti a compilare i modelli della serie “Esercizio”.

4. I soggetti di cui all’art. 2, comma 1, obbligati all’invio della IES anche ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis, sono tenuti a compilare i modelli sia della serie “Esercizio” che della serie “Consolidato”.

5. I soggetti obbligati all’invio della IES soltanto ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis, sono tenuti a compilare esclusivamente i modelli della serie “Consolidato”.

6. I dati contenuti nei modelli della serie “Consolidato” dovranno essere rappresentativi delle aree economiche e delle tipologie di ricavo riferiti all’intero gruppo di imprese operanti nei settori di cui all’art. 2, comma 1, e coerenti con quanto riportato nel bilancio consolidato approvato per l’esercizio di riferimento.

7. I ricavi dei modelli delle serie “Esercizio” e “Consolidato” sono quelli relativi al valore della produzione, così come risultante dal bilancio dell’esercizio di riferimento, compresi quelli derivanti dalle convenzioni con soggetti pubblici e dalle provvidenze pubbliche, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione del bilancio, dalle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione. Ai fini della dichiarazione, devono essere considerati i ricavi realizzati in Italia o comunque riferiti al territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all’estero.

Articolo 3
Modifiche e integrazioni all’articolo 4 della delibera n. 397/13/CONS e s.m.i.

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della delibera n. 397/13/CONS e s.m.i., le parole “resi disponibili sul sito web dell’Autorità all’indirizzo www.agcom.it nella sezione “Informativa Economica di Sistema””, sono sostituite dalle seguenti: “resi disponibili sul portale dell’Autorità, nella sezione “Informativa Economica di Sistema”.

2. I commi 3 e 4 dell’articolo 4 della delibera n. 397/13/CONS e s.m.i. sono sostituiti dal seguente comma: “3. Le comunicazioni di cui al presente articolo affluiscono al protocollo generale dell’Autorità.”

Articolo 4
Modifiche e integrazioni all’articolo 5 della delibera n. 397/13/CONS e s.m.i.

1. Al comma 1 dell’articolo 5 della delibera n. 397/13/CONS e s.m.i., le parole “Le comunicazioni di cui all’art. 4 della delibera n. 397/13/CONS potranno” sono sostituite dalle seguenti: “Le comunicazioni di cui all’art. 3 dovranno”.

Articolo 5
Pubblicazione ed entrata in vigore

1. La presente delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità (www.agcom.it)ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 12 maggio 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba