DELIBERA DEL 15 LUGLIO 2003 SULLA PROGRAMMAZIONE DI FILM E TV MOVIE DEL COMITATO DI APPLICAZIONE DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI
Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione tv e minori
Delibera del 15 luglio 2003 sulla programmazione di film e Tv movie
Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il I° e 15 luglio ha portato particolare attenzione sull’importanza che, rispetto alle esigenze di tutela dei minori, riveste nei palinsesti televisivi la programmazione di film da sala o di film per la tv in orari di “televisione per tutti”. Il Comitato, richiamandosi agli ascolti e agli effetti emotivi che generalmente caratterizzano il genere del film
– ascoltata e approvata la relazione introduttiva del presidente
– preso atto con apprezzamento del documento dai componenti del Comitato rappresentanti delle imprese televisive per contribuire all’individuazione di criteri di valutazione
– conferma l’esigenza di conciliare gli interessi dei cittadini adulti e delle imprese con gli interessi dei minori, riservando peraltro a questi ultimi sempre la “considerazione primaria” che è riconosciuta dalle normative vigenti e che il Codice di autoregolamentazione esplicitamente richiama alla lettera e) della Premessa e al successivo punto 2.1.
– ritiene di dover intanto deliberare, dopo l’esperienza del periodo iniziale, sui punti seguenti:
1) La scelta di programmazione dei film, come delle altre trasmissioni, attiene alla responsabilità delle emittenti, nel rispetto della legge e del Codice. La concessione del nulla osta per la proiezione pubblica così come prevista dalla L. 161/1962 e dalla successiva L. 203/1995, è requisito necessario ai sensi della L. 223/1990, ma non sufficiente per la diffusione televisiva. Una cosa è infatti andare a vedere il film in sala di pubblico spettacolo, altra cosa è essere raggiunti dal film in casa, per esempio nei primi anni di età e in solitudine, attraverso il piccolo schermo e con l’aura di legittimazione che esso comporta.
2) Il sistema di avvertenze e segnalazioni previsto dal Codice per contrassegnare tempestivamente e ripetutamente film non adatti ai minori, non può intendersi come normale lasciapassare per sé esimente da qualsiasi valutazione di idoneità e da qualsiasi responsabilità a riguardo del rispetto del Codice. Deve intendersi piuttosto come ammortizzatore cautelativo per casi oculatamente valutati come meritevoli di deroga motivata. Per altri casi – sempre nel rispetto della legge – sono infatti disponibili gli spazi di seconda o terza serata.
3) Allo scopo di contribuire alla interpretazione degli strumenti di valutazione, la cui adozione il Codice attribuisce peraltro alle emittenti, il Comitato approfondirà la memoria presentata dai membri rappresentativi delle imprese televisive e ogni altro utile suggerimento.
Mentre per le segnalazioni all’esame si riserva le procedure e determinazioni di propria competenza, il Comitato è certo che la professionalità e il senso di responsabilità delle televisioni nazionali e locali, attraverso una progressiva sensibilizzazione agli impegni del Codice, eviterà il ripetersi di violazione della lettura e più ancora dello spirito del Codice e nel contempo porterà ad un miglioramento della qualità in questo importante comparto della programmazione.
Il Presidente
Dr. Emilio Rossi