Delibera 7 maggio 2012 n.265/12/CONS della Agcom recante “Revisione del piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre nelle regioni Sardegna, Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio e Campania, aree transitate al digitale prima dell’anno 2011”

 

 

AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 265/12/CONS
REVISIONE DEL PIANO DI ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE PER IL SERVIZIO TELEVISIVO DIGITALE TERRESTRE NELLE REGIONI SARDEGNA, VALLE D’AOSTA, PIEMONTE, LOMBARDIA,VENETO, TRENTINO ALTO ADIGE, FRIULI VENEZIA GIULIA, EMILIA ROMAGNA, LAZIO E CAMPANIA, AREE TRANSITATE AL DIGITALE PRIMA DELL’ANNO 2011

L’AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 7 maggio 2012;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, ed in particolare l’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 2, che affida all’Autorità l’elaborazione, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva e la relativa approvazione;
VISTO il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dal decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con legge n. 51 del 23 febbraio 2006 e dal decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222 e, in particolare, l’art. 2-bis, comma 5, secondo il quale “le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l’anno 2012. A tal fine sono individuate aree all digital in cui accelerare la completa conversione”;
VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante “Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione” e, in particolare, l’art. 14, comma 2;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, rinominato “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”;
VISTA la delibera n. 15/03/CONS recante “Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF-DVB)”;
VISTA la delibera n. 399/03/CONS recante “Approvazione del piano nazionale integrato di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF DVB-T)”;
VISTA la delibera n. 163/06/CONS, recante “Atto di indirizzo – Approvazione di un programma di interventi volto a favorire l’utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale”;
VISTI gli atti finali della Conferenza Regionale delle Radiocomunicazioni (RRC-06), che si è tenuta a Ginevra dal 15 maggio al 16 giugno 2006, nell’ambito dell’ITU (International Telecommunication Union) ed ha avuto come oggetto la pianificazione del servizio di radiodiffusione terrestre sia televisiva (DVB-T) che sonora (T-DAB) in tecnica digitale, in parti delle Regioni 1 e 3, nelle bande di frequenze e 174-230 MHz (per la radiodiffusione sonora e televisiva) e 470-862 MHz (per la sola radiodiffusione televisiva);
VISTA la delibera n. 414/07/CONS del 2 agosto 2007 recante “Revisione del piano nazionale di assegnazione per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T – Consultazione dei soggetti interessati ai sensi di legge”;
VISTA la delibera n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, recante “Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive della Regione Sardegna in previsione dello switch-off fissato al 1° marzo 2008”;
VISTA la delibera n. 53/08/CONS del 23 gennaio 2008 recante il “Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nella Regione Sardegna in previsione dello switch-off”;
VISTA la delibera n. 200/08/CONS del 23 aprile 2008, recante “Piani di assegnazione delle frequenze per la digitalizzazione delle reti televisive nelle aree all digital: avvio dei procedimenti ed istituzione dei tavoli tecnici”;
VISTA la delibera n. 506/08/CONS del 29 luglio 2008, recante il “Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nella Regione autonoma Valle d’Aosta in previsione dello switch-off”;
VISTA la delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, recante “Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri”, ed in particolare i criteri di conversione delle reti analogiche e di pianificazione delle reti digitali riportati nell’allegato A alla delibera, che modificano i criteri in precedenza previsti dalla delibera n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, ai fini della loro piena conformazione al diritto comunitario;
VISTO l’art. 8-novies, comma 4, della legge 6 giugno 2008, n. 101, come modificato dall’art. 45 della legge 7 luglio 2009, n. 88 e, da ultimo, dall’art. 3-quinquies della legge 26 aprile 2012, n. 44 , secondo il quale nel corso della progressiva attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze i diritti di uso delle frequenze per le reti televisive digitali sono assegnati “in conformità ai criteri di cui alla deliberazione n. 181/09/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 7 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2009, fatta eccezione per i punti 6, lettera f), 7, 8 salvo il penultimo capoverso dell’allegato A”;
VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 2008, e le successive modificazioni e integrazioni, con il quale, in ottemperanza all’articolo 8-novies della citata legge n. 101/2008, è stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l’indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;
VISTA la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”;
VISTE le delibere:
– n. 294/09/CONS del 4 giugno 2009 recante “Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell’area tecnica del Piemonte occidentale, corrispondente alle provincie di Torino e Cuneo”;
– n. 295/09/CONS del 4 giugno 2009 recante “Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell’area tecnica del Trentino e Alto Adige corrispondente alle provincie autonome di Trento e di Bolzano” così come modificata dalla delibera n. 477/09/CONS del 14 settembre 2009 recante “Modifica dell’allegato 2 alla delibera n. 295/09/CONS recante il piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell’area tecnica del Trentino e Alto Adige corrispondente alle province autonome di Trento e Bolzano”;
– n. 426/09/CONS del 29 luglio 2009, recante “Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell’area corrispondente al territorio della regione Lazio esclusa la provincia di Viterbo”;
– n. 615/09/CONS del 12 novembre 2009, recante “Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell’area tecnica corrispondente al territorio della regione Campania”;
– n. 475/10/CONS del 16 settembre 2010, recante “Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell’area tecnica corrispondente al territorio ricomprendente le provincie di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e della Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, Piacenza e Parma”;
– n. 603/10/CONS del 22 novembre 2010, recante “Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nelle aree tecniche 5, 6 e 7 corrispondenti al territorio rispettivamente delle regioni Emilia Romagna escluse le province di Parma e Piacenza, Veneto incluse le province di Mantova e Pordenone e Friuli Venezia Giulia”;
– n. 423/11/CONS recante “Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre delle regioni Liguria, Toscana, Umbria e Marche nonché della provincia di Viterbo. (aree tecniche nn. 8, 9 e 10)”;
– n. 542/11/CONS recante “Modifica della delibera n. 423/11/CONS recante Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre delle regioni Liguria, Toscana, Umbria e Marche nonché della provincia di Viterbo. (aree tecniche nn. 8, 9 e 10)”;
– n. 93/12/CONS recante “Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre nelle Regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia (aree tecniche nn. 11, 14 e 15)”;
VISTA la delibera n. 664/09/CONS del 26 novembre 2009, recante “Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale” e, in particolare, i criteri indicati dall’articolo 13, comma 5, lettere b), c) e d) del suddetto regolamento;
VISTA la delibera n. 614/09/CONS del 12 novembre 2009, recante “Approvazione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell’articolo 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell’articolo 45, comma 4, del Testo unico della radiotelevisione”;
VISTO il Contratto nazionale di servizio per il triennio 2010-2012, approvato con decreto ministeriale 27 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 27 giugno 2011;
VISTO l’articolo 42 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, e, in particolare:
– il comma 5, ai sensi del quale l’Autorità adotta e aggiorna i Piani nazionali di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, garantendo su tutto il territorio nazionale un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformità ai principi del Testo unico, e una riserva in favore della minoranze linguistiche riconosciute dalla legge;
– il comma 6, ai sensi del quale l’Autorità, nella predisposizione dei piani di assegnazione, adotta il criterio di migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma per l’emittenza nazionale reti isofrequenziali per macro aree di diffusione;
– il comma 11, ai sensi del quale l’Autorità definisce il programma di attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di gradualità e di salvaguardia del servizio, a tutela dell’utenza;
VISTI i criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri dettati dall’Autorità con la citata delibera n. 181/09/CONS, e, in particolare, l’allegato A, punto 6, lettere a), b), c), d), e);
VISTO il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 novembre 2008, così come modificato dal decreto 4 maggio 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 143 del 22 giugno 2011;
VISTA la delibera n. 300/10/CONS del 15 giugno 2010, recante “Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale: criteri generali”;
VISTA la legge 13 dicembre 2010, n. 220, (legge di stabilità 2011), ed in particolare l’art. 1, commi da 8 a 12, che prevedono la destinazione della banda 790-862 MHz (canali televisivi da 61 a 69 UHF) ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda, che l’Autorità adegui a tal fine il piano di assegnazione delle frequenze e che tale banda venga liberata per i nuovi utilizzi entro e non oltre il 31dicembre 2012, nonché disposizioni finalizzate ad un uso più efficiente delle frequenze radiotelevisive ed alla valorizzazione e promozione delle culture regionali o locali;
VISTO il decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, così come modificato dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, l’articolo 4, comma 1, con il quale sono state introdotte misure di razionalizzazione dello spettro radioelettrico ed è stato previsto, per quanto concerne le frequenze radiotelevisive in ambito locale, che i relativi diritti d’uso siano assegnati mediante la predisposizione, in ciascuna area tecnica o Regione, di una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale sulla base dei criteri fissati dalla norma medesima;
VISTA la delibera n. 330/11/CONS del 15 giugno 2011, pubblicata sul sito dell’Autorità il 27 giugno 2011, recante “Modifica della delibera n. 300/10/CONS, recante “Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale: criteri generali””, che nell’abrogare le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 7 e 8, della delibera n. 300/10/CONS, stabilisce, all’art. 1, comma 2, che “L’Autorità provvede al completamento della pianificazione delle frequenze per la televisione terrestre in tecnica digitale con la pianificazione di dettaglio delle risorse da destinare alle emittenti locali in ciascuna area tecnica, previa consultazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e delle associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private, ai sensi di quanto previsto dall’’articolo 1, comma 6) lettera a) numero 2) della legge 31 luglio 1997 n. 249”;
VISTA la delibera n. 353/11/CONS, recante ”Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”;
VISTA la delibera n. 427/10/CONS recante ”Procedure per l’assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2010;
VISTO il verbale sottoscritto dal Ministero dello sviluppo economico-Comunicazioni, dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dalla Rai-Radiotelevisione italiana spa in data 17 maggio 2010, nel quale si identificano le esigenze di configurazione delle reti televisive digitali terrestri della Rai ai fini dell’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo stabiliti dalla legge, dalle linee guida di cui alla delibera n. 614/09/CONS e dal contratto di servizio;
VISTA la lettera prot. n. 30064 del 11 aprile 2012, con la quale il Ministero dello sviluppo economico- Dipartimento comunicazioni, ha comunicato che, sulla base degli incontri bilaterali tenuti con le amministrazioni di Slovenia e Croazia, al fine di proteggere le utilizzazioni di detti Paesi in conformità dell’Accordo di Ginevra ’06, è opportuno escludere dalla pianificazione per le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto l’utilizzo dei sotto elencati canali sulle rispettive postazioni: 

 

Sito

Canali non attivabili nel sito

Monte Venda

28, 29, 53

Monte Ventolone

28, 29, 53

Monte Cero

28, 29, 53

Monte Madonna

28, 29, 53

Col Gajardin

21, 27, 28, 29, 31, 53

Piancavallo

21, 27, 28, 29, 31, 53

Castaldia

21, 27, 28, 29, 31, 53

Muggia

21, 27, 31

Conconello

21, 27, 31

Monte San Michele (GO)

21, 27, 31

 

CONSIDERATO che, ai fini dell’individuazione delle frequenze di cui al presente provvedimento, sono state utilizzate le stesse reti di riferimento di cui ai provvedimenti di pianificazione relativi alle Regioni Sardegna, Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia,Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio e Campania all’atto del passaggio alla tecnologia digitale e, pertanto, sono stati considerati, in accordo con i parametri di flessibilità, i siti già precedentemente comunicati alle medesime Regioni ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 42, commi 7 e 8, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;
CONSIDERATO che la scelta dei siti utilizzati nella pianificazione attraverso le reti di riferimento è giustificata dalla necessità di conseguire la massima estensione delle aree di copertura delle medesime reti di riferimento nonché dalla necessità di garantire la continuità del servizio reso all’utenza con la transizione alla tecnologia digitale;
RITENUTO che, nel rispetto del principio di equivalenza di cui alla citata delibera n. 15/03/CONS, gli operatori possono utilizzare un qualsiasi insieme di siti, purché compresi tra quelli assentiti dalle rispettive Regioni, senza escludere comunque la possibilità per gli operatori di poter utilizzare anche altri siti, a condizione che vengano acquisite preventivamente le necessarie autorizzazioni dalle competenti autorità regionali e che siano rispettati i criteri ed i parametri tecnici nonché i vincoli di emissione elettromagnetica previsti;
RITENUTO necessario che, sulla scorta delle ipotesi di flessibilità utilizzate per l’individuazione delle frequenze utilizzabili nelle Regioni Sardegna, Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia,Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio, Campania, si provveda a concludere le negoziazioni internazionali con i Paesi interessati;
CONSIDERATO che, nel rispetto dell’art. 42 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, i diritti d’uso delle frequenze devono essere attribuiti, garantendo un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, adottando criteri di salvaguardia del servizio a tutela dell’utenza;
CONSIDERATO che le nuove disposizioni introdotte dall’articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 34/2011, convertito dalla legge n. 75/2011, così come modificato dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, stabiliscono che il Ministero dello sviluppo economico provvede all’assegnazione dei diritti di uso relativi alle frequenze radiotelevisive nel rispetto dei criteri e delle modalità disciplinati dai commi da 8 a 12 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché, per quanto concerne le frequenze radiotelevisive in ambito locale, predisponendo, per ciascuna area tecnica o Regione, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale;
CONSIDERATO che, secondo le disposizioni della delibera n. 330/11/CONS, le esigenze di trasparenza e di partecipazione al procedimento di revisione del Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisivo in tecnica digitale per le Regioni Sardegna, Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia,Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio e Campania sono assolte mediante le procedure di consultazione previste dall’art. 1, comma 6, lett. a), n. 2 della legge n. 249/97, ai sensi del quale l’Autorità elabora i piani di assegnazione delle frequenze sentite la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private;
RILEVATO che, sulla base dei citati disposti normativi e regolamentari, le audizioni relative al citato procedimento , alle quali hanno partecipato le società Rai-Radiotelevisione italiana spa e le associazioni AERANTI CORALLO, CRTL, DGTVi, FRT, REA ed RNA, si sono svolte nei giorni 16, 17 e 18 aprile 2012 e che a tali audizioni non si sono presentate le associazioni A.L.P.I., CNT e C.O.N.N.A., parimenti invitate;
CONSIDERATO che nelle citate audizioni è stato illustrato il documento di pianificazione, inviato in precedenza ai soggetti invitati, con il quale si è specificato che l’attività di revisione della pianificazione per l’emittenza locale non comporta una rielaborazione delle reti di riferimento definite in occasione delle precedenti pianificazioni, ma consiste essenzialmente nella eliminazione dalla disponibilità per il servizio televisivo delle frequenze destinate dalla legge 220/2010 ai servizi mobili (canali da 61 a 69 della banda UHF) accompagnata da una esposizione anche su base regionale delle risorse già pianificate per aree tecniche, tenendo conto, contestualmente, dell’esigenza di salvaguardare le risorse per il multiplex di servizio pubblico della Rai e del contenuto della lettera prot. n. 30064 del 11 aprile 2012, con la quale il Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento comunicazioni ha reso noti gli sviluppi dell’attività di coordinamento internazionale con le amministrazioni di Slovenia e Croazia nel frattempo intervenuti;
CONSIDERATO che nell’ambito delle consultazioni sono stati evidenziati dai partecipanti gli aspetti di seguito riportati:
a) è stato fatto osservare come dal documento di consultazione non si evinca con chiara evidenza il rispetto della riserva di un terzo delle frequenze a favore delle emittenti locali, riserva non solo in termini quantitativi, ma anche in termini qualitativi, in quanto l’esclusione dalla pianificazione di talune postazioni limita fortemente l’utilizzo della risorsa stessa, con una diversità di trattamento tra emittenti locali e nazionali;
b) è stata sottolineata l’inopportunità, al momento, per questioni di natura economica ed anche per evitare eventuali disservizi all’utenza, di riallineare le frequenze per le emittenti nazionali alla pianificazione stabilita dalla delibera n. 300/10/CONS, in particolare in Sardegna, non essendoci lamentele da parte francese per interferenze subite dalle utilizzazioni italiane, e che tale procedura potrebbe essere estesa anche ad altre aree territoriali laddove le utilizzazioni lo consentano;
c) l’esigenza di evitare quanto per quanto possibile la modifica dei canali attualmente utilizzati dagli operatori di rete è stata posta anche dai rappresentanti delle associazioni di emittenti locali che hanno paventato la perdita totale degli ascolti, non essendo gli utenti invogliati, in questa fase in cui la transizione al digitale è già stata attuata, a sintonizzare nuovamente i propri ricevitori; ciò potrebbe determinare, di fatto, l’uscita di taluni soggetti dal mercato, tanto più se la programmazione nazionale non sarà interessata dalla problematica e le variazioni di canale riguarderanno solo le tv locali;
d) ulteriore elemento evidenziato a favore della minimizzazione degli interventi sulle reti già operanti è costituito dalla prevista necessaria ripianificazione della banda di radiodiffusione, allorquando, secondo le decisioni assunte dalla Conferenza dell’UIT WRC 12, dal 2015 ulteriori altre risorse in banda 700 MHz saranno destinati ai servizi mobili;
e) è stato rilevato che il mandato conferito dalla Legge all’Autorità sarebbe limitato all’adeguamento dei piani di assegnazione delle frequenze delle Regioni Sardegna, Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio e Campania (corrispondenti alle aree tecniche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13 e 16) con la sola soppressione dei canali 61-69 UHF (fermo restando quindi tutti gli altri canali precedentemente pianificati per l’emittenza televisiva locale), nonché alla pianificazione, per l’emittenza televisiva locale, delle frequenze della banda 174-230 MHz (compatibilmente con le altre utilizzazioni);
f) è stato evidenziato che la riallocazione delle emittenti locali ai fini della liberazione della banda UHF a 800 MHz, renderebbe opportuno che, limitatamente alle aree digitalizzate negli anni 2008 e 2009, le utilizzazioni esistenti in banda VHF non siano oggetto di modifica, se non necessarie ai fini della liberazione delle risorse destinate al c.d. dividend interno;
g) è stata espressa insoddisfazione per il mantenimento dell’attribuzione da parte della delibera n. 300/10/CONS di quattro multiplex al servizio DVB-H, tecnologia che allo stato non può non essere considerata quanto meno obsoleta, che sottrae risorse sia alla televisione che alla radiofonia digitale;
h) è stato chiesto di intervenire sul Ministero dello sviluppo economico affinché vengano imposte delle scadenze ben precise alle emittenti nazionali che tardano ad attivare gli impianti sulle frequenze assegnate, prevedendo nel caso la restituzione delle stesse;
i) è stata evidenziata l’opportunità che il procedimento contempli anche i criteri per le assegnazioni definitive dei diritti d’uso dei canali;
j) la Rai ha ribadito l’esigenza di garantire tutela nei confronti della pianificazione delle frequenze utilizzate per la realizzazione del multiplex di servizio pubblico regionalizzato, assicurando la preminenza del servizio pubblico sull’emittenza commerciale e garantendo la possibilità di utilizzare in ciascuna regione, su tutto il territorio regionale, la frequenza UHF per essa individuata senza interferenze da regioni vicine (oltre che da emittenti estere); l’operatore inoltre ha rimarcato la necessità di contenere al massimo le modifiche da apportare alle proprie reti già realizzate al fine di tutelare gli investimenti effettuati, rispettando gli obblighi del contratto di servizio, e minimizzando i disagi per gli utenti;
l) è stato evidenziato da alcuni soggetti che, sulla base dell’esperienza acquisita nella realizzazione delle reti, sussistono criticità per le reti nazionali k-SFN che prevedono una transizione di frequenza al confine tra Lazio e Campania, in particolare per conseguire la compatibilità con le reti locali che utilizzano i medesimi canali in modo alterno rispetto alle reti nazionali;
CONSIDERATO, con riferimento alle osservazioni formulate nel corso delle audizioni e limitatamente agli aspetti di competenza dell’Autorità, che:
1. come più volte ribadito nei provvedimenti di pianificazione delle aree tecniche e nella stessa delibera n. 300/10/CONS, nella quale sono state illustrate le motivazioni che hanno condotto all’individuazione delle frequenze pianificate per le reti televisive nazionali, le elaborazioni su cui sono basate le pianificazioni dimostrano per tabulas che è rispettato l’obbligo di legge di destinazione alle reti locali di un terzo delle risorse disponibili, purché tutte le reti pianificate in ciascuna regione o area tecnica rispettino i vincoli relativi ai livelli massimi di campo previsto in ciascuno dei punti di verifica, condizione che costituisce parte integrante e sostanziale di tutti i provvedimenti di pianificazione adottati; detta riserva di destinazione permane anche a seguito della sottrazione dei canali 61-69 UHF al servizio televisivo , tenendo conto che la suddetta riserva di un terzo delle risorse disponibili era ampiamente superata nella precedente pianificazione delle aree tecniche in questione;
2. con riferimento alla Regione Sardegna, ferma restando la necessità della conformità ai criteri stabiliti dalla delibera n. 181/09/CONS per le emittenti nazionali e quella di modificare le frequenze delle reti nazionali che utilizzano la banda 800 MHz e quelle delle reti nazionali o locali incompatibili con le utilizzazioni francesi in Corsica attivate all’atto dello switch-off della Corsica stessa, avvenuto nel mese di maggio 2011 o successivamente, non risulta indispensabile, al momento, al fine di salvaguardare gli investimenti già effettuati ed evitare disagi e disservizi all’utenza, riallineare con effetto immediato i diritti d’uso già rilasciati agli operatori di rete nazionali e alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo alla pianificazione stabilita dalla delibera n. 300/10/CONS, preso atto che non risultano allo stato interferenze con le utilizzazioni di parte francese e nella misura in cui tale situazione di compatibilità persista, ferma restando la necessità di una puntuale verifica con l’Amministrazione francese;
3. sempre con riferimento alla Regione Sardegna, occorre comunque identificare le frequenze da assegnare temporaneamente alle reti nazionali che utilizzano canali in banda a 800 MHz (canali 62 e 65 UHF) e il canale 53 UHF, che risulta assegnato alla Francia in Corsica. Al riguardo, e tenuto conto di quanto indicato al precedente punto, si ritiene che il competente Ministero sulla base delle indicazioni provenienti dai soggetti interessati e d’intesa con l’Autorità, possa provvedere all’individuazione ed all’assegnazione temporanea dei canali da sostituire a quelli citati, nelle more del completamento del processo di compatibilizzazione e coordinamento con l’Amministrazione francese, nel cui ambito potrà essere valutata anche la possibilità di confermare dette assegnazioni;
4. sulla base di analoghe considerazioni di salvaguardia degli investimenti già effettuati e di evitare disagi e disservizi all’utenza, si ritiene che anche nelle altre Regioni oggetto del presente provvedimento, laddove le condizioni tecniche lo consentano, possano essere temporaneamente mantenute alcune utilizzazioni non completamente in linea con la pianificazione adottata e, comunque, possano essere minimizzati i cambi dei canali già in uso, tenendo presente che, in particolare per le reti locali, il cambiamento di canale incrementa il rischio di perdita di mercato per mancata risintonizzazione dei ricevitori;
5. per quanto riguarda la richiesta di rivedere l’assegnazione dei canali per le reti k-SFN tra Lazio e Campania, si osserva che la possibilità di dare seguito a tale revisione, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico, non è esclusa, assumendo di poter spostare il confine ove attuare il cambio canale sia a Sud tra Campania e Calabria, sia a Nord tra le provincie di Roma e Viterbo, ma in questo secondo caso è necessario altresì conseguire l’accordo dell’Amministrazione francese, a motivo dell’impatto in Corsica delle utilizzazioni del Lazio;
6. in merito all’impiego della banda VHF per le reti locali, si osserva che la legge 220/2010 indica genericamente l’intera risorsa di spettro rimasta utilizzabile per il servizio di radiodiffusione a seguito della destinazione nel Piano nazionale di ripartizione delle frequenze di parte di tale banda ai servizi mobili; resta comunque ferma la competenza dell’Autorità nello stabilire attraverso i piani di assegnazione i criteri di assegnazione di dette risorse per le diverse utilizzazioni televisive e nazionali; pertanto, considerati gli utilizzi della banda VHF già pianificati per le reti televisive nazionali e le esigenze già previste per la radiofonia digitale, sulla base dei relativi provvedimenti, allo stato non sussistono le condizioni per la destinazione di ulteriori risorse VHF per la pianificazione di dettaglio delle aree tecniche, ferme restando le assegnazioni già in atto che si rende necessario mantenere ovvero quelle necessarie per la soluzione di limitate problematiche locali nelle more, comunque, della definizione delle esigenze nella medesima banda per la radiofonia digitale, della relativa pianificazione e della conseguente assegnazione dei diritti d’uso;
7. con riguardo all’osservazione per cui il rispetto degli accordi internazionali prevede il divieto di utilizzo di determinati canali in certi siti, si evidenzia che le reti di riferimento già prevedevano nei medesimi siti, per i canali pianificati per le reti locali, attenuazioni dei diagrammi di irradiazione in talune direzioni sostanzialmente equivalenti al divieto di utilizzo; inoltre, va evidenziato da un lato che, in base al principio di equivalenza, le reti possono utilizzare qualsiasi sito autorizzato dalle competenti autorità locali, nel rispetto dei vincoli radioelettrici stabiliti dalla pianificazione, dall’altro che il servizio in determinate zone può essere assicurato (ed infatti così è previsto nelle reti riferimento sulle quali si basa la pianificazione) da altri siti già attualmente impiegati; infine, rimane ferma, a tutela degli investimenti già fatti dagli operatori per la transizione al digitale e degli utenti per l’adeguamento dell’impianto ricevente, incluso il puntamento dell’antenna, la facoltà, in fase di assegnazione dei diritti di uso delle frequenze, di consentire l’esercizio da tali siti di impianti che dimostrino la perfetta compatibilità con le utilizzazioni estere da proteggere;
8. circa la questione del rilascio dei diritti d’uso definitivi, si osserva che oggetto del presente provvedimento è esclusivamente la revisione delle pianificazioni di dettaglio relative alla aree tecniche che sono state oggetto dello switch-off prima dell’entrata in vigore della legge 220/2010;
CONSIDERATO inoltre che ulteriori questioni, diverse da quelle sopra richiamate, sollevate nell’ambito delle audizioni riguardano attività che ricadono nella competenza del Ministero dello sviluppo economico, attinenti sia alla fase del rilascio dei diritti d’uso delle frequenze sulla base della pianificazione, sia alla successiva fase di verifica del rispetto da parte dei soggetti titolari di tali diritti dei vincoli stabiliti dalla medesima pianificazione;
CONSIDERATO che la Rai, ai fini del rispetto degli obblighi stabiliti dalla contratto di servizio per il proprio Multiplex 1 di servizio pubblico, ha tra l’altro formalmente rinnovato nel corso della consultazione la richiesta di assegnazione di frequenze che siano internazionalmente protette, ovvero che non siano sottoposte a interferenza ricevuta né che abbiano vincoli particolari di non interferenza verso gli altri, indicando in particolare i canali in banda UHF dalla stessa ritenuti idonei per il completamento della rete del servizio pubblico (Multiplex 1) della Rai;
CONSIDERATO che le richieste avanzate dalla Rai in ordine ai canali in banda UHF sono state successivamente analizzate nell’ambito della procedura concordata nel verbale sottoscritto in data 17 maggio 2010 il quale, nell’identificare le frequenze da assegnare per l’esigenza di regionalizzazione della rete del servizio pubblico (Multiplex 1) della Rai nelle Regioni il cui switch-off era calendarizzato nel 2010, prevedeva che le frequenze UHF necessarie al completamento del predetto multiplex nelle restanti Regioni fossero successivamente identificate caso per caso;
CONSIDERATA la necessità di individuare, ai sensi di quanto previsto dalla delibera n. 300/10/CONS, le frequenze in banda UHF, diverse per ciascuna regione, per il completamento della pianificazione del multiplex di servizio pubblico della Rai, che abbiano caratteristiche idonee a soddisfare gli obblighi di copertura e qualità previsti dal contratto di servizio;
CONSIDERATE le esigenze manifestate dalla concessionaria di servizio pubblico nel corso dell’audizione del 17 aprile 2012 e le frequenze prese in esame per l’esigenza di regionalizzazione della rete del servizio pubblico (Multiplex 1) della RAI nelle Regioni passate al digitale prima del 2011 e che vengono di seguito individuate: Sardegna (Ch 45), Valle D’Aosta (Ch 27), Trentino Alto Adige (Ch 22), Lazio (Ch 28) e Campania (Ch 23);
CONSIDERATO, altresì, che il Ministero dello sviluppo economico e l’Autorità hanno, tra l’altro, ribadito la necessità del rispetto dei preminenti obblighi di servizio della società Rai nonché dei vincoli necessari a tutelare l’utilizzo della risorsa UHF nelle aree adiacenti; a tal fine è necessario assicurare un rigoroso rispetto dei vincoli di pianificazione definiti dal piano di assegnazione delle frequenze di cui alla delibera n. 300/10/CONS e dalle delibere di pianificazione delle singole Aree Tecniche e/o Regioni, per la protezione delle frequenze assegnate alla Rai da interferenze provenienti dal territorio nazionale, al fine di garantire all’utenza la corretta ricezione del servizio pubblico radiotelevisivo;
CONSIDERATO che il documento di pianificazione delle reti di riferimento per le frequenze utilizzabili nelle Regioni Sardegna, Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia,Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio e Campania è a disposizione presso la sede dell’Autorità ed è trasmesso al Ministero dello sviluppo economico;
CONSIDERATO che, con il presente provvedimento, l’Autorità, alla luce delle modificazioni legislative intervenute nel corso del 2011, ha riesaminato le frequenze pianificate per le emittenti locali, incluse le risorse da destinare alla tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, nel territorio delle Regioni Sardegna, Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia,Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio e Campania, così come riportate nell’allegato 1 al presente provvedimento;
CONSIDERATO che sulla base della effettiva situazione di mercato e delle strutture delle reti operanti nelle Regioni oggetto della presente pianificazione è facoltà del Ministero dello sviluppo economico rilasciare i diritti di uso per le frequenze pianificate tenendo conto di criteri che afferiscono ad ambiti territoriali diversi da quelli regionali, al fine di ottimizzare l’uso delle risorse raggiungendo il massimo soddisfacimento della domanda;
CONSIDERATO inoltre opportuno che, laddove la disponibilità di risorse si rivelasse superiore alle esigenze degli operatori locali, il Ministero dello sviluppo economico, provveda a non assegnare tutte le frequenze pianificate tenendo altresì conto, nell’assegnazione, delle decisioni assunte dalla Conferenza Mondiale delle Radiocomunicazioni WRC 2012;
CONSIDERATA la necessità che le frequenze pianificate per la Regione Sardegna, ed in particolare i canali 21, 31, 34 e 37, vengano utilizzate in maniera da rispettare i vincoli di coordinamento internazionale nei confronti della Francia per l’impiego da parte di quest’ultima in Corsica, dove tali frequenze sono utilizzate esclusivamente in tecnica digitale dal mese di maggio 2011;
CONSIDERATO che in caso di assegnazione delle risorse pianificate mediante le procedure stabilite dall’articolo 4 della legge n. 34/2011 e dalla delibera n. 353/11/CONS, le reti di riferimento sono quelle già utilizzate per la pianificazione di dettaglio delle aree tecniche di cui al presente provvedimento alle quali, pertanto, si rinvia, ferma restando la disponibilità ad ulteriori approfondimenti su richiesta del Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento comunicazioni, laddove ne emerga la necessità;
CONSIDERATO che la pianificazione delle frequenze nelle Regioni Sardegna, Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia,Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio e Campania è rivedibile dall’Autorità in esito alle trattative di coordinamento internazionale e che l’Autorità si riserva di adottare conseguentemente le necessarie modificazioni ed integrazioni al presente provvedimento;
CONSIDERATO che in caso di controversie in merito all’applicazione del presente provvedimento l’Autorità, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997, dall’art. 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche e dall’articolo 42, comma 14, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, si pronuncia secondo le procedure di cui al regolamento approvato con la delibera n. 352/08/CONS;
UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DELIBERA
Art. 1 (Revisione del piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre nelle Regioni Sardegna, Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia,Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio e Campania)

1. Il presente provvedimento reca la revisione, in conseguenza delle disposizioni in materia di spettro radioelettrico della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre nelle Regioni Sardegna, Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia,Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio e Campania, al fine di consentire la definitiva attuazione della transizione al digitale nelle medesime aree e la conclusione degli accordi internazionali con le amministrazioni estere interessate, nel rispetto del criterio di salvaguardia del servizio a tutela dell’utenza.
2. Il piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale è costituito dall’elenco delle frequenze utilizzabili per le reti locali nel territorio rispettivamente delle Regioni Sardegna, Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia,Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio e Campania, riportato in allegato 1 al presente provvedimento.
3. Le reti sono realizzate in tecnica isofrequenziale, fermo restando che in presenza di particolari e limitate situazioni, può essere prevista una copertura in tecnica k-SFN o MFN. Le frequenze di cui all’allegato 1 sono utilizzabili nel rispetto dei vincoli radioelettrici, specifici per ogni frequenza e determinati dalla pianificazione delle singole reti di riferimento, che assicurano la compatibilità con le assegnazioni di GE06 dei paesi confinanti e con le aree tecniche limitrofe, definite nei precedenti provvedimenti di pianificazione, riportati nelle premesse, relativi alle aree tecniche di cui al presente provvedimento.
4. L’elenco delle frequenze è rivedibile alla luce dell’evoluzione delle trattative di coordinamento internazionale e di eventuali necessità di compatibilizzazione tra aree tecniche o Regioni limitrofe.
5. Nel rispetto del principio di equivalenza di cui alla delibera n. 15/03/CONS, gli operatori possono utilizzare un qualsiasi insieme di siti, purché compresi tra quelli assentiti dalle Regioni interessate, ovvero anche altri siti, a condizione che vengano acquisite preventivamente le necessarie autorizzazioni dalle competenti autorità regionali.
6. Gli operatori che si avvalgono del criterio di equivalenza dei siti devono progettare la rete in modo da non superare i limiti di interferenza prodotti all’esterno delle aree servite.
7. Nella progettazione delle reti gli operatori possono utilizzare ogni System Variant descritta negli atti finali della Conferenza di Ginevra ’06, nel rispetto delle soglie stabilite dai punti di verifica nazionali ed esteri, fermo restando, per ciò che riguarda la System Variant, quanto stabilito all’art. 18 della delibera n. 353/11/CONS.

Articolo 2 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Il provvedimento con il quale è attribuito il diritto di uso delle frequenze deve contenere, per la frequenza medesima, l’insieme dei vincoli radioelettrici che devono essere rispettati dall’operatore, insieme rappresentato dai punti di verifica territoriali con i relativi valori dell’intensità di campo elettrico cumulativo che non possono essere superati dalle reti realizzate da ciascun operatore.
2. Il Ministero, d’intesa con l’Autorità, individua nella Regione Sardegna i canali necessari per la prosecuzione delle esercizio delle reti nazionali che utilizzano canali in banda a 800 MHz e canali impiegati dalla Francia in Corsica e li assegna temporaneamente nella Regione Sardegna medesima, nel rispetto delle esigenze di tutti i soggetti interessati.
3. Il Ministero consente, per quanto tecnicamente possibile, compatibilmente con i vincoli nazionali ed internazionali e nel rispetto delle esigenze di tutti i soggetti interessati, la prosecuzione temporanea delle condizioni di esercizio degli impianti in atto.
4. Il Ministero dello sviluppo economico, laddove la disponibilità di risorse si rivelasse superiore alle esigenze degli operatori locali, provvede a non assegnare tutte le frequenze pianificate.
5. In caso di controversie in merito all’applicazione del presente provvedimento l’Autorità, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997, dall’art. 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche e dall’articolo 42, comma 14, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, si pronuncia secondo le procedure di cui al regolamento approvato con la delibera n. 352/08/CONS.
La presente delibera è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico e pubblicata nel sul sito web dell’Autorità.
Roma, 7 maggio 2012
IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò
IL COMMISSARIO RELATORE IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria Stefano Mannoni
Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola

 pdf Allegato 1 alla delibera n.265/12/CONS Agcom

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2011) – (art. 1 commi 8-13 e 61).

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2010 – supplemento ordinario n. 281)

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle)

 

OMISSIS…

 

8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda con l’utilizzo della banda 790-862 MHz e di altre risorse eventualmente disponibili, conformemente a quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259. In coerenza con la normativa dell’Unione europea, il Ministro dello sviluppo economico fissa la data per l’assegnazione delle frequenze della banda 790-862 MHz e delle altre risorse eventualmente disponibili ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda. La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo per la loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda deve comunque avere luogo entro il 31 dicembre 2012. Il Ministero dello sviluppo economico puo’ sostituire le frequenze gia’ assegnate nella banda 790-862 MHz con quelle liberate ai sensi delle disposizioni dei commi da 9 a 12 o altrimenti disponibili. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze e il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive sono adeguati alle disposizioni del presente comma.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita’ per l’attribuzione di misure economiche di natura compensativa, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per una percentuale pari al 10 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente 240 milioni di euro, finalizzate a promuovere un uso piu’ efficiente dello spettro attualmente destinato alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale. A tal fine, la predetta percentuale di introiti e’ iscritta in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

10. Prima della data stabilita per la definitiva cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica, ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla definitiva assegnazione dei diritti d’uso del radiospettro, anche mediante la trasformazione del rilascio provvisorio in assegnazione definitiva dei diritti d’uso, e rilascia i relativi titoli abilitativi conformemente ai criteri previsti dall’articolo 15, comma 1, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, e dall’articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e successive modificazioni. Successivamente all’assegnazione di cui al precedente periodo, i soggetti privi del necessario titolo abilitativo si astengono dal compiere atti che comportino l’utilizzo delle radiofrequenze o che siano suscettibili di interferire con il legittimo uso delle stesse da parte di terzi. In caso di violazione di tale obbligo o di indebita occupazione delle radiofrequenze da parte di soggetti operanti in tecnica analogica o digitale, si applicano gli articoli 97 e 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. L’attivazione, anche su reti SFN (Single Frequency Network), di impianti non preventivamente autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico comporta, ferma restando la disattivazione dell’impianto illecitamente attivato, la sospensione temporanea del diritto d’uso da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno e, in caso di recidiva entro tre anni, la revoca del medesimo diritto d’uso.

11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico e l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, nell’ambito delle rispettive competenze, fissano gli ulteriori obblighi dei titolari dei diritti d’uso delle radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di media audiovisivi, ai fini di un uso piu’ efficiente dello spettro e della valorizzazione e promozione delle culture regionali o locali. Il mancato rispetto degli obblighi stabiliti ai sensi del presente comma comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 52, comma 3, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Il Ministero dello sviluppo economico acquisisce il diritto di disporre dei di­ritti d’uso sulle radiofrequenze precedentemente assegnate.

12. In caso di trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale in mancanza del necessario titolo abilitativo, al soggetto che ne ha la responsabilita’ editoriale si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 98, comma 2, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. L’operatore di rete che ospita nel proprio blocco di diffusione un fornitore di servizi di media audiovisivi privo di titolo abilitativo e’ soggetto alla sospensione o alla revoca dell’utilizzo della risorsa assegnata con il diritto d’uso.

13. Dall’attuazione dei commi da 8 a 12 derivano proventi stimati non inferiori a 2.400 milioni di euro. Le procedure di assegnazione devono concludersi in termini tali da assicurare che gli introiti dell’assegnazione siano versati all’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre 2011. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione, ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita’, nonche´ le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al settore, da definire con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

…OMISSIS

 

61. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e’ incrementata di 45 milioni di euro per l’anno 2011, a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo, nonche´ di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

…OMISSIS

 

171. Salvo quanto previsto dal comma 46, la presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2011.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addi’ 13 dicembre 2010

 

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LEGGE 13 dicembre 2010, n. 220

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2011) – (art. 1 commi 8-13 e 61).

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2010 – supplemento ordinario n. 281)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle)

OMISSIS…

8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda con l’utilizzo della banda 790-862 MHz e di altre risorse eventualmente disponibili, conformemente a quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259. In coerenza con la normativa dell’Unione europea, il Ministro dello sviluppo economico fissa la data per l’assegnazione delle frequenze della banda 790-862 MHz e delle altre risorse eventualmente disponibili ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda. La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo per la loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda deve comunque avere luogo entro il 31 dicembre 2012. Il Ministero dello sviluppo economico puo’ sostituire le frequenze gia’ assegnate nella banda 790-862 MHz con quelle liberate ai sensi delle disposizioni dei commi da 9 a 12 o altrimenti disponibili. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze e il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive sono adeguati alle disposizioni del presente comma.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita’ per l’attribuzione di misure economiche di natura compensativa, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per una percentuale pari al 10 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente 240 milioni di euro, finalizzate a promuovere un uso piu’ efficiente dello spettro attualmente destinato alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale. A tal fine, la predetta percentuale di introiti e’ iscritta in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

10. Prima della data stabilita per la definitiva cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica, ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla definitiva assegnazione dei diritti d’uso del radiospettro, anche mediante la trasformazione del rilascio provvisorio in assegnazione definitiva dei diritti d’uso, e rilascia i relativi titoli abilitativi conformemente ai criteri previsti dall’articolo 15, comma 1, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, e dall’articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e successive modificazioni. Successivamente all’assegnazione di cui al precedente periodo, i soggetti privi del necessario titolo abilitativo si astengono dal compiere atti che comportino l’utilizzo delle radiofrequenze o che siano suscettibili di interferire con il legittimo uso delle stesse da parte di terzi. In caso di violazione di tale obbligo o di indebita occupazione delle radiofrequenze da parte di soggetti operanti in tecnica analogica o digitale, si applicano gli articoli 97 e 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. L’attivazione, anche su reti SFN (Single Frequency Network), di impianti non preventivamente autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico comporta, ferma restando la disattivazione dell’impianto illecitamente attivato, la sospensione temporanea del diritto d’uso da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno e, in caso di recidiva entro tre anni, la revoca del medesimo diritto d’uso.

11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico e l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, nell’ambito delle rispettive competenze, fissano gli ulteriori obblighi dei titolari dei diritti d’uso delle radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di media audiovisivi, ai fini di un uso piu’ efficiente dello spettro e della valorizzazione e promozione delle culture regionali o locali. Il mancato rispetto degli obblighi stabiliti ai sensi del presente comma comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 52, comma 3, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Il Ministero dello sviluppo economico acquisisce il diritto di disporre dei di­ritti d’uso sulle radiofrequenze precedentemente assegnate.

12. In caso di trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale in mancanza del necessario titolo abilitativo, al soggetto che ne ha la responsabilita’ editoriale si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 98, comma 2, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. L’operatore di rete che ospita nel proprio blocco di diffusione un fornitore di servizi di media audiovisivi privo di titolo abilitativo e’ soggetto alla sospensione o alla revoca dell’utilizzo della risorsa assegnata con il diritto d’uso.

13. Dall’attuazione dei commi da 8 a 12 derivano proventi stimati non inferiori a 2.400 milioni di euro. Le procedure di assegnazione devono concludersi in termini tali da assicurare che gli introiti dell’assegnazione siano versati all’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre 2011. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione, ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita’, nonche´ le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al settore, da definire con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

…OMISSIS

61. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e’ incrementata di 45 milioni di euro per l’anno 2011, a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo, nonche´ di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

…OMISSIS

171. Salvo quanto previsto dal comma 46, la presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2011.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 13 dicembre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano