Delibera 6 novembre 2017 dell’Agcom “Misura e modalita’ di versamento del contributo dovuto all’Autorita’ per l’anno 2018 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettrroniche e dei servizi media” (Delibera n. 426/17/CONS)

 AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

 

DELIBERA 6 NOVEMBRE 2017

MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO  ALL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI PER L’ANNO 2018 DAI SOGGETTI CHE OPERANO NEI SETTORI DELLE  COMUNICAZIONI ELETTRONICHE E DEI SERVIZI MEDIA (Delibera n. 426/17/CONS)

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2018)

 

L’AUTORITÀ

 

NELLA  riunione di Consiglio  del  6 novembre 2017;
VISTA la legge  14 dicembre 1995, n. 481, recante  “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità” e, in particolare, l’articolo 2, comma 38, lett. b);
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie   nelle   comunicazioni  e   norme   sui   sistemi   delle   telecomunicazioni   e radiotelevisivo”;
VISTA la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo  2002,  che  istituisce un  quadro  normativo  comune  per  le  reti  ed  i  servizi  di comunicazione elettronica, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;
VISTO  il  decreto  legislativo  1  agosto  2003,  n.  259,  recante  “Codice  delle comunicazioni elettroniche” di seguito Codice);
VISTO l’articolo 1, comma 1, lettera g) del Codice,  ai  sensi  del  quale «per “autorizzazione  generale” si intende  il  regime  giuridico  che  disciplina  la  fornitura  di reti o  di  servizi  di  comunicazione  elettronica, anche  ad  uso  privato,  ed  i  relativi obblighi  specifici  per  il  settore  applicabili  a  tutti  i  tipi  o  a  tipi specifici  di servizi  e  di reti di comunicazione elettronica, conformemente al Codice»;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo  unico  dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”;
VISTA  la  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  recante  “Disposizioni  per  la formazione  del  bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2006)” e, in particolare, il suo articolo 1, comma 65, secondo cui “[a] decorrere dall’anno 2007 le  spese di funzionamento […] dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni […] sono finanziate  dal  mercato  di  competenza,  per  la  parte  non  coperta  da finanziamento  a carico  del  bilancio  dello  Stato,  secondo  modalità  previste  dalla  normativa  vigente  ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto  dei  limiti massimi  previsti  per  legge,  versate  direttamente  alle  medesime Autorità” nonché il successivo comma 66, secondo cui l’Autorità ha il potere di adottare  le variazioni della misura e delle modalità della contribuzione “nel limite massimo del 2 per  mille  dei  ricavi  risultanti  dal  bilancio  approvato precedentemente  alla  adozione della delibera”;
VISTA la legge 29 luglio 2015, n. 115 recante “Disposizioni per l’adempimento degli  obblighi  derivanti dall’appartenenza  dell’Italia  all’Unione  europea -Legge europea  2014”  ed  in  particolare  l’articolo  5  il quale  inserisce,  dopo  il  comma  2 dell’articolo 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche:
– il  comma  2-bis secondo  cui  “per  la  copertura  dei  costi  amministrativi complessivamente sostenuti per l’esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all’Autorità nelle materie  di  cui  al  comma  1,  la  misura  dei  diritti  amministrativi  di cui  al  medesimo comma 1 è determinata ai sensi dell’articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005,  n.  266,  in  proporzione  ai  ricavi  maturati  dalle  imprese  nelle  attività  oggetto dell’autorizzazione generale o della concessione di diritti d’uso”;
– il comma 2-ter il quale stabilisce che “Il Ministero, di concerto con il Ministero dell’economia e    delle   finanze,    e l’Autorità pubblicano    annualmente    i    costi amministrativi  sostenuti  per  le  attività  di  cui al  comma  1  e l’importo complessivo  dei diritti  riscossi ai  sensi,  rispettivamente,  dei  commi  2  e  2-bis. In  base  alle  eventuali differenze  tra  l’importo  totale  dei  diritti  e  i  costi  amministrativi,  vengono apportate opportune rettifiche”;
CONSIDERATO che il citato comma 2-bis dell’articolo 34 del Codice, adottato a  seguito  dell’avvio  da  parte della  Commissione  europea  del  caso  EU  Pilot 7563/15/CNCT,    è    espressamente    finalizzato    a   superare,    in    radice,    le    gravi problematiche insorte per effetto della recente giurisprudenza amministrativa che, sulla base di una non corretta interpretazione dall’articolo 12 della direttiva 2002/20/CE c.d. “autorizzazioni”, aveva ancorato l’ambito soggettivo e oggettivo della contribuzione, nonché la stessa base imponibile, “all’autorizzazione  generale  per  i  singoli  mercati oggetto  di  regolamentazione  ex  ante” così restringendo oltremodo il perimetro  della fattispecie impositiva;
CONSIDERATO  che  il  citato  comma  2-bis  ha riallineato,  con  una  norma  di interpretazione  autentica  avente  efficacia  retroattiva,  il  quadro  normativo  nazionale  a quello europeo;
CONSIDERATO che il legislatore, in via interpretativa, ha, dunque, pienamente  avallato  l’interpretazione  conforme  al  diritto  UE  del  combinato  disposto  di  cui  all’articolo 34 del Codice e all’articolo 1, commi65 e 66, della legge n.  266/2005 -sostenuta dall’Autorità nell’adozione delle delibere  annuali  sul  contributo  dovuto  dagli operatori di comunicazione elettronica negli anni 2014, 2015 e 2016 -secondo la quale,  nel settore delle comunicazioni elettroniche:
1)    i    soggetti    tenuti alla    contribuzione    sono    tutti    i    soggetti    titolari dell’autorizzazione generale alla fornitura di reti e servizi di comunicazioni  elettroniche;
2)i  costi  finanziabili  coincidono  con  tutte  le  attività  di  competenza  AGCOM svolte ai sensi del Codice;
3) la  base  imponibile è proporzionata ai ricavi maturati dall’operatore in quanto soggetto autorizzato alla fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche;
CONSIDERATO che l’Autorità svolge competenze riferite a più di un mercato e che, pertanto, al suo finanziamento partecipano soggetti operanti in mercati diversi;
CONSIDERATO  che,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  alla  copertura  dei  costi  derivanti dallo svolgimento delle competenze attribuite all’Autorità nel settore postale  deve provvedersi con lo  specifico contributo di cui all’articolo  65 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
CONSIDERATO   che   la   stima  complessiva  dei   costi   amministrativi   che  l’Autorità, per l’anno  2018, dovrà finanziare attraverso il contributo degli operatori per  sostenere le attività relative ai mercati di competenza (ad esclusione di quello postale), è pari a 72,440 milioni di euro, di cui 47,225 milioni di euro per le attività di cui all’art. 34  del  Codice  delle  comunicazioni  elettroniche e 25,215 milioni  di  euro  per  le  attività relative  agli  altri  mercati  di  competenza  dell’Autorità  (radio-televisione,   editoria,  pubblicità, etc.);
CONSIDERATO che il citato  art. 34, comma 2-ter, del  Codice, stabilisce che in  base  alle   eventuali   differenze tra  l’importo  totale  dei  diritti  riscossi  e  i  costi amministrativi  sostenuti,
risultanti  dai Rendiconti annuali previsti nel  citato  articolo, “vengono apportate opportune rettifiche”;
CONSIDERATO,   conseguentemente,   che   alla   sopra   indicata   stima   del fabbisogno per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 34 del Codice vanno apportate  le  rettifiche   che   appaiono  opportune  alla  luce  delle  risultanze  dei   documenti  di  Rendicontazione analitica allo stato disponibili;
RITENUTA l’opportunità di rettifiche che diano conto delle eccedenze registrate  anche in virtù dell’attività di recupero dei contributi posta in essere dall’Autorità e, al contempo, possano essere distribuite anche su più esercizi, così da garantire la stabilità e l’equilibrio   complessivo   del   bilancio   pluriennale,   pure   alla   luce   del   complesso contenzioso tuttora in atto sul sistema di finanziamento dell’Autorità;
VISTE  le  risultanze  del  Rendiconto  annuale  2016  adottato  con  delibera  n. 425/17/CONS del 6 novembre 2017;
RITENUTO di  portare  in  diminuzione  rispetto  alla  stima  del  fabbisogno  per  l’anno  2018 per  lo svolgimento delle attività elencate al richiamato art. 34, un importo  pari  all’intero surplus di competenza degli anni precedenti 2016 (pari a 3,949 milioni di euro)  maggiorato  di  una  quota  relativa  al surplus  di  competenza  degli  anni  precedenti  (pari  a  1,167  milioni  di  euro),  per  complessivi 5,116milioni di euro, con l’effetto di  ridurre a 42,109 milioni di euro l’entità del relativo fabbisogno;
RITENUTO, altresì, di dover tendere  all’equilibrio finanziario anche per gli altri settori;
RITENUTO di   dover   adottare,   sulla   base   delle   sopraindicate stime   di fabbisogno,  la  deliberazione  sulla  misura  della  contribuzione  (aliquota  contributiva)  e  sulle  relative  modalità  di  versamento all’Autorità  per l’anno 2018,  da  sottoporre  al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  ai  sensi  dell’ultimo  periodo  del  comma  65 dell’art.1 della citata legge finanziaria 2006;
CONSIDERATO che le predette stime di fabbisogno differenziate si riferiscono ad attività relative a mercatidi competenza caratterizzati da volumi di ricavi differenti e che, per l’effetto, è necessario stabilire differenti aliquote contributive;
CONSIDERATO  che  l’art.  1,  comma  66,  della  citata legge   n.   266/2005 individua la base imponibile per il calcolo del contributo nel complesso dei “ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera annuale dell’Autorità”;
CONSIDERATO che,  con  specifico  riferimento  al settore  delle  comunicazioni elettroniche,  il  citato comma  2-bis dell’articolo  34  del  Codice  aggancia la  base imponibile   al   complesso   dei ricavi  maturati dall’operatore  in  quanto  soggetto autorizzato   alla   fornitura   di   reti   e   servizi   di   comunicazioni  elettroniche   ovvero concessionario dei diritti d’uso;
CONSIDERATO che,ai sensi dell’art. 2425 del codice civile, nella voce A1 del conto  economico  vengono inseriti  tutti  i  ricavi  derivanti  dall’attività  caratteristica dell’impresa  che,  nel  caso  dei  bilanci  degli operatori  di  comunicazione  elettronica, corrisponde al complesso   delle   attività svolte  dall’operatore  in quanto  soggetto autorizzato;
CONSIDERATO  che  la  Corte  di  Giustizia,nella  sentenza  del  21  luglio  2011, Telefonica  (causa  C-284/10), ha  chiarito  che un  criterio  di  contribuzione  basato  sui “ricavi  lordi” appare “obiettivo, trasparente  e  non  discriminatorio” e, oltretutto, “non privo di relazione con i costi sostenuti dall’autorità nazionale competente”;
RITENUTO,  per  l’effetto, che  la  giurisprudenza della  Corte  di  Giustizia  e l’articolo 5 della citata c.d. Legge europea 2014,avallino  pienamente  la  scelta  operata dall’Autorità, a partire dalla delibera annuale n. 547/13/CONS relativa al contributo per l’anno 2014, di prendere a riferimento, quale base di calcolo per la determinazione della base  imponibile anche  per  il  settore  delle  comunicazioni  elettroniche,  la  voce A1  del conto  economico  risultante  dall’ultimo  bilancio  approvato  prima  dell’adozione  della delibera annuale;
CONSIDERATO conseguentemente che, per  assicurare  il  gettito  complessivo necessario  a coprire i costi di funzionamento dell’Autorità, l’aliquota contributiva per l’anno 2018 è fissata:
a)    per i soggetti di cui all’art.  34  del  Codice  delle  comunicazioni  elettroniche,  sulla base  di  un  fabbisogno  netto stimato  pari  a 42,109 milioni  di  euro,  nella  misura  dell’1,35 per  mille  dei  ricavi risultanti  dall’ultimo bilancio  approvato prima dell’adozione della presente delibera;
b)    per le imprese operanti nei restanti mercati di competenza dell’Autorità, sulla base  di un fabbisogno netto stimato pari a 22,773 milioni di euro, nella misura dell’1,9 per  mille  dei  ricavi  risultanti  dall’ultimo bilancio  approvato  prima dell’adozione della presente delibera;
RITENUTO, inoltre, di  confermare per l’anno  2018 la  non  assoggettabilità  al contributo  dei  soggetti  il  cui  imponibile  sia  pari  o  inferiore  a   euro  500.000,00 (cinquecentomila/00), in   considerazione  di   ragioni   di   economicità   delle   attività  amministrative inerenti all’applicazione del prelievo, nonché delle
imprese che versano  in  stato  di  crisi  avendo  attività  sospesa,  in  liquidazione,  ovvero  essendo  soggette  a  procedure concorsuali e delle imprese che hanno iniziato la loro attività nel  2017;
RITENUTO, infine, che, nel caso di  rapporti di controllo o collegamento di cui  all’art. 2359 del codice  civile,  ovvero  di  società  sottoposte  ad  attività  di  direzione  e  coordinamento di  cui  all’art.  2497  del  codice   civile ,   anche   mediante   rapporti commerciali  all’interno  del  medesimo  gruppo,  ciascuna  società  debba  versare  un  autonomo  contributo  sulla  base  dei  ricavi  iscritti  nel  proprio  bilancio  e  che, per
agevolare le verifiche di competenza dell’Autorità sulla esattezza della contribuzione  versata,  la   società   capogruppo  debba   indicare in   modo   dettagliato  nella   propria dichiarazione il contributo versato da ciascuna delle predette società;
VISTI gli atti del procedimento;
UDITA la relazione illustrativa del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai  sensi dell’art.  31 del Regolamento  concernente l’organizzazione ed il funzionamento  dell’Autorità;

DELIBERA

Art. 1
Soggetti tenuti alla contribuzione

1. I soggetti di cui all’art. 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche e gli altri soggetti  esercenti attività  che rientrano nelle competenze attribuite dalla normativa vigente all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono tenuti alla contribuzione  prevista dall’articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.
2. Nel  caso  di  rapporti  di  controllo  o  collegamento  di  cui  all’art.  2359  del Codice  civile,  ovvero  di  società  sottoposte  ad  attività  di  direzione  e  coordinamento  di  cui all’art. 2497 del  Codice civile, anche mediante rapporti commerciali all’interno del  medesimo  gruppo,  ciascuna  società  esercente  le  attività  di  cui  al  comma  1 è  tenuta  a  versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente  delibera.
3.  Non sono tenuti al  versamento del  contributo  i soggetti il cui imponibile sia  pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato  di  crisi  avendo  attività  sospesa,  in  liquidazione,  ovvero  essendo  soggette  a  procedure  concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell’anno 2017.

Art. 2
Misura della contribuzione

1. Per i soggetti  di cui all’art. 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche, la contribuzione è fissata  in misura pari a 1,35 per mille  dei ricavi di cui alla voce A1 del conto economico o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili  internazionali,  risultanti  dall’ultimo  bilancio  approvato  prima  dell’adozione  della  presente delibera.
2. Per le  imprese  operanti  nei  restanti mercati, la  contribuzione  è  fissata in  misura pari a 1,9 per mille dei ricavi di cui alla voce A1 del conto economico, o voce  corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, risultanti  dall’ultimo bilancio approvato prima dell’adozione della presente delibera.
3. Gli  operatori  non  tenuti  alla  redazione  del  bilancio  calcolano l’importo del  contributo  sull’ammontare  dei  ricavi  delle  vendite  e  delle  prestazioni applicando l’aliquota di cui al comma precedente alle corrispondenti voci delle scritture contabili o  fiscali obbligatorie.
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Art. 3
Termini e modalità di  versamento

1.  Il  versamento  del contributo di cui all’art. 1  deve  essere  eseguito  entro  il1  aprile  2018,  sul  conto  corrente  bancario intestato all’Autorità per le  garanzie  nelle  comunicazioni che è  pubblicato sul sito istituzionale.
2. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l’Autorità adotta le più opportune misure atte al recupero dell’importo non versato, anche attraverso la  riscossione coattiva mediante  ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine  per  il  pagamento,  gli  interessi  legali  e  le  maggiori  somme  dovute  ai  sensi  della  normativa vigente.

Art. 4
Dichiarazione telematica e comunicazione del versamento

1. Entro  il 1aprile  2018 i soggetti  tenuti  al  versamento  del contributo  di  cui  all’articolo  1  dichiarano  all’Autorità  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  i  dati  anagrafici ed economici richiesti
utilizzando il  modello telematico all’uopo predisposto  e  pubblicato  sul  sito  web  dell’Autorità, dando contestualmente notizia dell’avvenuto  versamento.
2. Fermo  restando  l’obbligo  di  comunicazione  dell’avvenuto  versamento  in capo  a  ciascuna  società  contribuente,  nei  casi di cui all’art. 1, comma 2, la società  capogruppo,  nel  rendere  la dichiarazione  di  cui  al  comma  precedente,  indica  in  modo dettagliato  il  contributo  versato  da  ciascuna  società  tenuta  alla  contribuzione,  a  qualunque titolo ad essa collegata o da essa controllata o coordinata.
3. La dichiarazione di  cui  ai  commi  precedenti  deve essere  inviata in  via  telematica, utilizzando esclusivamente il modello  di cui al primo comma.
4.  La  mancata  o  tardiva  dichiarazione  nonché  l’indicazione,  nel  modello telematico,  di dati non rispondenti al vero, comporta l’applicazione delle sanzioni  di  cui all’articolo 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 5
Disposizioni finali

1.  La  presente  delibera,  ai  sensi  dell’articolo 1, comma 65, secondo periodo,  della  legge  23  dicembre  2005,  n. 266,  è  sottoposta,  per  l’approvazione, al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze, e successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  e nel sito  web dell’Autorità.

Roma, 6 novembre 2017

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi