Delibera 5 novembre 2015 dell’Agcom “Definizione delle modalità e delle condizioni economiche per la cessione della capacità trasmissiva delle reti televisive locali ai sensi dell’art.6 del DL 23 dicembre 2013, n.145 (Delibera n. 622/15/CONS)

 
AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

 

 

DELIBERA N.622/15/CONS

 

 DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ E DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE PER LA CESSIONE DELLA CAPACITÀ TRASMISSIVA DELLE RETI TELEVISIVE LOCALI AI SENSI DELL’ART. 6 DEL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 2013, N. 145, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 FEBBRAIO 2014, N. 9, COME MODIFICATO DALL’ART. 1, COMMA 147, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190.

 

(pubblicata nel sito web dell’Agcom in data 27 novembre 2015)

 

L’AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 5 novembre 2015;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
VISTO il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dal decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con legge n. 51 del 23 febbraio 2006 e dal decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222;
VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70;
VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante “Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione”;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di seguito denominato Testo Unico;
VISTA la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)”;
VISTO il decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, così come modificato dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
VISTA la legge 26 aprile 2012, n. 44, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”;
VISTO il decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, recante “Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché’ misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 e successive modificazioni;
VISTA la legge 29 luglio 2015, n. 115 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2014”;
VISTO il decreto interministeriale del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 17 aprile 2015, recante “Attribuzione di misure economiche compensative finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze”;
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”;
VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante “Regolamento concernente l’accesso ai documenti”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 422/06/CONS;
VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “Disciplina dei tempi dei procedimenti”;
VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”;
VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;
VISTA la delibera n. 451/13/CONS, del 18 luglio 2013 recante “Revisione del Piano di Assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo terrestre in tecnica digitale per le reti nazionali, di cui alla delibera n. 300/10/CONS”, come modificata dalle delibere n. 539/13/CONS, n. 631/13/CONS e n. 149/14/CONS;
VISTA la delibera n. 480/14/CONS, del 23 settembre 2014, recante “Modifica del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T in attuazione dell’art. 6, comma 8, della legge 21 febbraio 2014, n. 9”;
VISTA la delibera n. 85/15/CONS del 24 febbraio 2015, recante “Avvio del procedimento per la definizione delle modalità e delle condizioni economiche per la cessione della capacità trasmissiva delle reti televisive locali ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 come modificato dall’art.1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”;
VISTA la delibera n. 402/15/CONS, del 25 giugno 2015, recante “Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica DVB-T – Applicazione dell’articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni come modificato dall’art. 1, comma 147 della legge 23 dicembre 2014, n. 190”;
VISTE le richieste di informazioni inviate in data 19 marzo 2015 alle Associazioni rappresentative dell’emittenza locale e i contributi di risposta pervenuti da parte delle associazioni REA (prot. AGCOM n. 38646 del 21 aprile 2015), Confindustria Radio Televisioni (prot. AGCOM n. 45790 del 26 maggio 2015) e Aeranti Corallo (prot. AGCOM n. 47402 del 03 giugno 2015);
VISTA la delibera n. 413/15/CONS del 9 luglio 2015, recante “Consultazione pubblica sulla definizione delle modalità e delle condizioni economiche per la cessione della capacità trasmissiva delle reti televisive locali ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dall’art. 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”;
VISTI i contributi pervenuti, nell’ambito della consultazione pubblica, da parte dei seguenti soggetti: Confindustria Radio Tv (prot. AGCOM n. 64369 del 28 agosto 2015), Aeranti Corallo (prot. AGCOM n. 65413 del 7 settembre 2015), Alpi (prot. AGCOM n. 65422 del 7 settembre 2015);
VISTA l’istanza di audizione dell’associazione Aeranti Corallo pervenuta in data 28 luglio 2015 (prot. AGCOM n. 59894);
SENTITA, in data 10 settembre 2015, in audizione l’associazione Aeranti Corallo;
CONSIDERATE le osservazioni pervenute e i contributi prodotti nell’ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 413/15/CONS;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:

 

1. Il quadro normativo e regolamentare

1. Il decreto legge del 23 dicembre 2013 n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (cd. “Destinazione Italia”, di seguito anche decreto Destinazione Italia o Decreto), ai commi 8, 9 e 9-bis dell’art. 6 rubricato “Misure per favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese, ed in materia di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, comunicazioni ed agenda digitale”, ha dettato, dapprima, le misure volte a risolvere la problematica inerente le “accertate situazioni interferenziali” tra le frequenze pianificate e assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia e quelle utilizzate dai Paesi radioelettricamente confinanti.
2.    Successivamente, con gli addenda introdotti all’art. 6 del Decreto (commi 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies) dalla legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015), si è delineato un intervento di complessivo riordino della radiodiffusione terrestre in ambito locale. Tale riassetto ha previsto, da un lato, la pianificazione, di competenza di questa Autorità, di frequenze internazionalmente attribuite all’Italia non ancora assegnate ad operatori nazionali, da destinare ad operatori di rete locali (e solo in via residuale ad operatori nazionali), e, dall’altro lato, ha riservato l’intera capacità trasmissiva oggetto della nuova pianificazione, oltre a quella internazionalmente attribuita all’Italia e già assegnata agli operatori di rete locale, a fornitori di servizi media audiovisivi (di seguito anche FSMA) locali eligibili come tali secondo specifici parametri di selettività.
3.    Più in dettaglio, il decreto Destinazione Italia all’art. 6, comma 8, ha previsto che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito Autorità) escluda dalla pianificazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre “le frequenze riconosciute a livello internazionale e utilizzate dai Paesi confinanti, pianificate e assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia e oggetto di accertate situazioni interferenziali alla data di entrata in vigore del decreto medesimo nonché le frequenze oggetto di EU Pilot esistenti alla medesima data” (di seguito frequenze interferenti). L’Autorità, pertanto, con la delibera n. 480/14/CONS del 23 settembre 2014 ha modificato il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre (DVB-T).
4.    In aggiunta a quanto sopra, il Decreto, all’art. 6, comma 9-bis, ha disposto un obbligo di cessione di capacità trasmissiva, non inferiore a un programma, a favore degli operatori di rete locali tenuti a rilasciare le frequenze interferenti ai sensi dell’art. 6, comma 8, del decreto medesimo. Tale obbligo di cessione (altrimenti qualificabile come obbligo di must carry) grava sui soggetti assegnatari dei diritti d’uso delle frequenze in ambito locale. Beneficiari di tale obbligo sono pertanto i soggetti – che abbiano provveduto al volontario rilascio o a cui sia stato revocato il diritto d’uso di frequenze interferenti – e che intendano continuare ad esercitare l’attività di fornitore di servizi di media in ambito locale.
5.    Al riguardo, l’art. 6, comma 9-bis, ha conferito all’Autorità il potere di determinare sia le modalità sia le condizioni economiche di cessione di tale capacità trasmissiva, sempre in conformità con la pianificazione adottata dalla delibera n. 480/14/CONS.
6.    Successivamente, l’art. 6, comma 9-ter, ha previsto che l’Autorità avvii una pianificazione avente ad oggetto le frequenze attribuite a livello internazionale all’Italia, che non siano assegnate ad operatori di rete nazionali per la radiodiffusione digitale in tecnica DVB-T da destinare, in via principale, ad operatori di rete locali. Il processo di pianificazione si è concluso con la delibera n. 402/15/CONS del 25 giugno 2015, con cui l’Autorità ha proceduto alla modifica ed integrazione del piano di assegnazione delle frequenze per le reti digitali locali di cui alla delibera n. 480/14/CONS, nonché alla modifica del piano di assegnazione per le reti digitali nazionali.
7.    Contestualmente alla pianificazione delle frequenze, il medesimo art. 6, comma 9-ter, ha stabilito le specifiche modalità e i criteri per l’assegnazione, tramite gara da parte del Ministero dello sviluppo economico (di seguito anche Ministero), dei diritti d’uso delle risorse frequenziali disponibili, attribuite a livello internazionale all’Italia e non assegnate a operatori di rete nazionali, successivamente pianificate dall’Autorità in via prioritaria con la delibera n. 402/15/CONS. Tuttavia, fermi restando i criteri tecnici assunti a base della pianificazione, l’eventuale assegnazione tramite gara di ulteriori risorse frequenziali, anche tenendo conto della possibilità di riuso della medesima frequenza in regioni adiacenti e in analogia a quanto previsto per alcune regioni nella citata delibera n. 402/15/CONS, comporta che l’Autorità indichi i relativi livelli di protezione, compatibili con quelli individuati dalla stessa delibera. In base al disposto normativo l’assegnazione delle nuove frequenze, peraltro, è assoggettata ad un vincolo di scopo, consistente nell’obbligo di destinazione (“messa a disposizione”) della relativa capacità trasmissiva ai contenuti dei fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale, individuati attraverso un processo selettivo disciplinato al comma 9-quinquies.
8.    Come noto, i fornitori di servizi di media audiovisivi sono quei soggetti, persone fisiche o giuridiche, ai quali sono riconducibili sia la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo, sia le modalità di organizzazione (ex art. 2, comma 1, lett. b) del Testo Unico).
9.    In parallelo, ai sensi dell’art. 6, comma 9-quater, anche gli operatori di rete in ambito locale attualmente già titolari di diritti d’uso di frequenze attribuite a livello internazionale all’Italia mettono a disposizione la relativa capacità trasmissiva ai FSMA locali, di cui al comma 9-quinquies.
10.    Lo scenario che viene a delinearsi a seguito del citato comma 9-quater, pertanto, è  quello che vede gli operatori di rete locale, che già siano, o risultino a seguito delle nuove assegnazioni, titolari di diritti d’uso su “frequenze assegnate all’Italia dal Piano delle frequenze per il servizio televisivo digitale allegato agli atti finali della Conferenza di Ginevra 2006 e dalle modifiche allo stesso Piano intervenute successivamente” (c.d. frequenze coordinate), mettere a disposizione l’intera capacità trasmissiva in favore di fornitori di servizi media in ambito locale che parteciperanno alla procedura del Ministero dello Sviluppo Economico.
11.    In particolare, l’art. 6, comma 9-quinquies, nel dettare le modalità di accesso alla capacità trasmissiva di cui al comma 9-quater, ha stabilito l’effettuazione di un processo selettivo, gestito dal Ministero dello sviluppo economico, per individuare i FSMA locali destinatari della stessa, attraverso la formazione di graduatorie regionali (e per le province autonome di Trento e Bolzano) ad hoc, redatte in base a criteri specificati.
12.    Tali graduatorie dei FSMA locali, come previsto dal comma 9-sexies, sono soggette a periodico aggiornamento. Il secondo periodo del comma 9-sexies specifica che i    “fornitori di servizi di media audiovisivi che utilizzano la capacità trasmissiva di cui al comma 9-quater per un determinato marchio non possono trasmettere nel medesimo bacino lo stesso marchio utilizzando altre frequenze”.
13.    L’art. 6, comma 9-sexies, del Decreto, infine, ha attribuito all’Autorità il potere di definire le condizioni economiche di cessione della capacità trasmissiva di cui all’art. 6 comma 9-quater, relativa, come sopra specificato, sia alle frequenze internazionalmente attribuite all’Italia e ad oggi già assegnate ad operatori di rete locali, sia alle frequenze aggiuntive assegnate nel rispetto dei vincoli previsti dalla pianificazione dell’Autorità.

2.  Condizioni di utilizzo della capacità trasmissiva delle reti televisive locali

14. Di seguito si forniscono alcuni elementi di sintesi, elaborati sulla base dei dati in possesso dell’Autorità, relativamente all’utilizzo della capacità trasmissiva per la diffusione dei contenuti in ambito locale ed in particolare al contesto degli operatori di rete, all’andamento del settore televisivo locale e alle principali evidenze in merito alla cessione della capacità trasmissiva in ambito locale.

2.1. Il contesto di riferimento

15.    L’insieme degli operatori di rete attivi nel settore televisivo locale è rappresentato da oltre 400 soggetti (1), la maggior parte dei quali operava già in regime analogico, presenti a livello multiregionale, regionale o subregionale, a seconda dell’estensione del diritto d’uso loro assegnato.

(1) Numero di operatori di rete in ambito locale che dichiarano almeno un impianto attivo al Catasto nazionale delle frequenze (dati giugno 2015).

16.    Nel contesto locale, diversamente da quanto previsto per gli operatori nazionali, non sussiste l’obbligo di separazione societaria tra operatore di rete e fornitore di contenuto, ma solamente un obbligo di separazione contabile (articolo 5, comma 1, lett. g) del Testo unico). Pertanto, i soggetti assegnatari di diritti d’uso di frequenze radiotelevisive in ambito locale possono sviluppare la propria attività in base a diversi modelli di business: come “operatore di rete puro”, nel caso di un soggetto che cede la relativa capacità trasmissiva a fornitori di servizi di media terzi ovvero come “operatore verticalmente integrato”, ossia un soggetto che esercita sia l’attività di operatore di rete che di fornitore di servizi di media. In questo caso, inoltre, l’operatore può trasportare solo programmi a proprio marchio oppure agire come “operatore misto”, ossia fornire anche servizi di diffusione di programmi televisivi a fornitori di servizi di media terzi.
17.    Dall’analisi effettuata sui dati del Registro degli Operatori della comunicazione (ROC), emerge che la categoria degli operatori di rete verticalmente integrati è quella numericamente preponderante, mentre gli operatori di rete puri rappresentano una minima percentuale. Nell’ambito dei primi, poi, prevalgono gli operatori che trasportano esclusivamente propri programmi.
18.    Per quanto concerne l’utilizzo della capacità trasmissiva, si evidenzia che, considerato lo standard europeo DVB-T, ogni multiplex può trasportare mediamente 6-8 programmi televisivi per una capacità complessiva di circa 20 Mb/s.
19.    Tuttavia, dal momento che in base a quanto dichiarato dagli operatori il numero medio dei programmi trasportati per ciascun multiplex è di circa 5-6, sembra sussistere una discreta disponibilità di capacità trasmissiva a livello locale attualmente non utilizzata. A riguardo, si osserva l’esistenza di condizioni di impiego della capacità trasmissiva estremamente difformi sul territorio, ove si riscontrano multiplex saturi e altri occupati in minima parte. Ciò è dovuto ad una molteplicità di elementi, tra cui, si rileva, le caratteristiche delle reti diffusive (in termini di prestazioni e popolazione servita) nonché la disponibilità di contenuti propri e la tipologia di programmazione trasmessa.
20.    Relativamente alla struttura delle reti televisive locali, la tabella seguente (Tabella 1) riporta, per ciascuna regione, il numero di operatori di rete, i relativi multiplex e gli impianti eserciti, in base ai dati presenti nel Catasto Nazionale delle Frequenze Radiotelevisive (CNF) tenuto dall’Autorità.

Tabella 1: Numero operatori di rete (2), relativi multiplex in uso e impianti di diffusione per regione

RegioneOperatore di reteMultiplexImpianti
Piemonte3337533
Valle D’Aosta111287
Lombardia6066766
Trentino Alto Adige3239748
Veneto3135339
Friuli Venezia Giulia171986
Liguria3034739
Emilia Romagna4043420
Toscana4752449
Umbria2224130
Marche2226179
Lazio5256373
Abruzzo3535175
Molise192088
Campania5659501
Puglia4649342
Basilicata2022168
Calabria5459261
Sicilia7284397
Sardegna1616187

 (2) Si nota che un medesimo operatore di rete può essere presente in più regioni.

 

21. Dai dati sopra evidenziati emerge che il maggior numero di operatori di rete locali si riscontra in Sicilia, dove sono presenti 72 operatori che gestiscono 84 multiplex attraverso 397 impianti, quasi della metà degli impianti utilizzati complessivamente dai 60 operatori di rete (66 multiplex) della Lombardia. Oltre 50 operatori di rete locali sono presenti anche in Campania (59 multiplex e 501 impianti), Lazio (56 multiplex e 397 impianti) e Calabria (59 multiplex e 261 impianti). Con il minor numero di operatori di rete attivi si trovano la Sardegna (con 16 operatori locali che gestiscono un multiplex ciascuno utilizzando complessivamente 187 impianti) e la Valle d’Aosta, con 11 operatori (che possiedono 87 impianti), che è l’unica regione in cui il numero di multiplex eserciti è inferiore al numero di frequenze pianificate nella stessa (3).

(3) Il numero dei multiplex eserciti dagli operatori di rete in ciascuna regione non coincide con quello delle frequenze pianificate in quanto queste ultime sono suddivise per bacini d’utenza regionali, mentre i diritti d’uso assegnati dal Ministero per lo sviluppo economico sono stati rilasciati anche per bacini d’utenza subregionali e provinciali.

22.    E’ evidente che la complessità delle reti e, quindi, il numero di impianti è funzione della copertura raggiunta, della conformazione orografica del territorio nonché dalla distribuzione della popolazione servita.
23.    Con riguardo all’andamento economico del settore, dall’esame condotto sulla base delle informazioni presenti nell’Informativa Economica di Sistema (IES), emerge che i    ricavi complessivi del settore televisivo locale nel 2013 (4) si attestano su un valore di circa 390 milioni di euro. Tale ammontare tiene conto degli introiti conseguiti dagli operatori nello svolgimento della propria attività televisiva nel contesto locale (pluriregionale, regionale o sub-regionale), sia con riferimento al segmento a monte (nel quale sono presenti in qualità di operatori di rete), sia in relazione al segmento a valle della fornitura di contenuti (in cui operano in qualità di editori di canali/programmi televisivi).
24.    In particolare, si rileva che le imprese televisive attive in ambito locale sono per lo più di piccole dimensioni. Circa il 60% delle stesse, infatti, ha realizzato, nel 2013, ricavi da attività televisiva inferiori ai 500 mila euro, mentre soltanto per il 3% dei soggetti l’attività televisiva ha generato entrate superiori ai 5 milioni di euro; il 20% degli operatori televisivi locali ha infine generato ricavi compresi tra 1 e 5 milioni di euro.
25.    L’analisi sull’andamento dei ricavi del settore televisivo locale evidenzia come questo negli ultimi anni sia stato caratterizzato da un trend fortemente negativo. In particolare, tra il 2011 e il 2013 i ricavi complessivi sono diminuiti di circa il 18%.

(4) Ultima rilevazione attualmente disponibile.

 

Fig1

 (5) I dati di ricavo afferiscono all’attività relativa all’ambito di applicazione della IES, come dichiarati dalle imprese. Il dato relativo alla voce “Ricavi da vendita di servizi di operatore di rete ad altre imprese televisive” per gli anni 2011 e 2012 rappresenta una stima.

26. Esaminando nel dettaglio la composizione dei ricavi totali (Figura 2), è possibile osservare come il peso di gran lunga preponderante, seppur inferiore rispetto al 2012 e, ancor più, al 2011, sia esercitato nel 2013 dalla raccolta pubblicitaria, che gli operatori svolgono in forma diretta e/o tramite concessionarie, da cui deriva quasi la metà delle entrate complessive. Proprio in ragione della loro incidenza sul totale, la decisa riduzione dei ricavi prodotti dalla vendita di spazi pubblicitari all’interno di trasmissioni televisive locali si annovera tra le cause principali del trend negativo che ha interessato l’intero comparto.

 

Fig2

 

 
27.    Il dato classificato come altri ricavi afferisce, tra l’altro, agli introiti inerenti l’attività televisiva locale, i quali comprendono anche la fornitura di ulteriori prestazioni televisive ad altri operatori. Quest’ultima tipologia di introiti, ancora in flessione nel 2013 (-6%), vale circa 80 milioni di euro e rappresenta il 20% del totale.
28.    Si osserva che i ricavi ottenuti dalla vendita di servizi di operatore di rete ad altre imprese televisive (ossia ricavi da attività di diffusione su reti televisive locali DTT- che comprendono quelli da cessione di capacità trasmissiva), sono invece gli unici a presentare un andamento di segno positivo (con un incremento di circa 6%). Tuttavia, vale rilevare, come si evince dalla Figura 2 sopra citata, che tale componente presenta, rispetto alle altre fonti di ricavo, l’incidenza più bassa sul totale (11%), superando di poco i 40 milioni di euro nel 2013.

2.2.    Cessione della capacità trasmissiva delle reti locali

29.    Con specifico riferimento alla cessione di capacità trasmissiva, si rileva, preliminarmente, il mancato sviluppo di un vero e proprio mercato dei servizi di diffusione in ambito locale dal momento che, come evidenziato nel paragrafo precedente, l’ammontare dei ricavi corrispondenti rappresenta finora una voce residuale del valore economico del settore.
30.    Tale condizione deriva da una serie di fattori, tra questi, uno dei motivi principali è ascrivibile all’aumento della capacità trasmissiva verificatasi a partire dallo switch off, ossia a seguito dall’attribuzione di un multiplex in tecnica digitale ad ogni soggetto “ex analogico” oltre che alla maggiore efficienza nell’utilizzo della capacità trasmissiva consentito dall’evoluzione tecnologica dei sistemi trasmissivi. Ciò ha determinato, da un lato, il soddisfacimento delle esigenze di capacità trasmissiva degli operatori di rete locali, dall’altro lato, la mancata costituzione di una domanda di capacità in ambito locale da parte di fornitori di servizi di media terzi. A questo si aggiunge la forte contrazione dei ricavi derivanti dagli inserzionisti pubblicitari, avvenuta negli ultimi anni, che ha inciso ulteriormente sulla scarsa presenza, come detto, di soggetti che svolgono la sola attività di fornitori di contenuti in ambito locale.
31.    Ad ulteriore conferma di quanto sopra rappresentato, si richiama l’esiguità delle manifestazioni d’interesse da parte di fornitori di contenuti per l’accesso alla capacità trasmissiva delle reti televisive locali, rilevate dall’Autorità in base a quanto previsto dall’art. 27 del Regolamento allegato alla delibera n. 353/11/CONS, in applicazione degli obblighi di “must carry” di cui dall’art. 4 del decreto legge n. 34/2011, convertito con legge n. 75/2011.
32.    Inoltre, anche laddove si riscontrano accordi di cessione della capacità trasmissiva stipulati dagli operatori locali a condizioni commerciali, ai sensi del comma 3 dell’art. 26 della delibera n. 353/11/CONS, emerge una realtà estremamente eterogenea e frammentata.
33.    Nel merito, dalle rilevazioni effettuate, si evidenzia che la quota di capacità trasmissiva oggetto di cessione è mediamente compresa tra 1,5 e 3 Mb/s (in modalità statica o dinamica) per ciascun programma trasmesso. Vengono inoltre generalmente previste clausole di copertura minima garantita da parte dell’operatore che effettua il servizio di trasmissione e, in alcuni casi, specifici SLA (service level agreement).
34.    Con riferimento alla controprestazione per la cessione di capacità trasmissiva, si rileva che i contratti stipulati tra gli operatori di rete e i fornitori di servizi di media si diversificano notevolmente tra di loro sia per quanto riguarda le modalità contrattuali sia nelle condizioni economiche applicate.
35.    La maggior parte dei contratti prevede, a titolo di corrispettivo per la cessione della capacità trasmissiva, una “controprestazione di trasporto”, ossia un trasporto a titolo gratuito, a condizione di reciprocità, di uno o più programmi del soggetto cedente da parte del soggetto cessionario, il quale, oltre ad essere fornitore di servizi di media audiovisivi, è anche operatore di rete titolare di diritti d’uso per un diverso bacino. Inoltre, nei casi in cui lo scambio di capacità trasmissiva tra operatori di rete in ambito locale non sia equivalente in termini di Mb/s scambiati o di rispettiva popolazione servita, viene generalmente prevista una compensazione di tipo economico. Tali contratti sono volti perlopiù ad ampliare il bacino di diffusione dei propri contenuti da parte degli operatori locali verticalmente integrati.
36.    Si osserva che, laddove i contratti prevedono un corrispettivo economico, il prezzo praticato per la cessione della capacità trasmissiva varia sensibilmente da regione a regione e da provincia a provincia. Ciò in relazione ad una molteplicità di fattori, tra i quali la struttura della rete ospitante e l’area di copertura del segnale. Inoltre, in alcuni casi, incidono sul quantum ulteriori elementi come la quantità di programmi oggetto del contratto di trasporto, eventuali impegni relativi ai livelli di servizio offerto da parte dell’operatore di rete, la posizione assegnata al fornitore di servizi di media nell’ambito dell’ordinamento automatico dei canali della televisione digitale terrestre (LCN), ecc.
37.    Inoltre, una categoria residuale di contratti prevede che il corrispettivo economico per la cessione di capacità trasmissiva sia determinato mediante un sistema di revenue sharing sui ricavi pubblicitari del fornitore di servizi di media trasportato.
38.    Infine, per quanto concerne la durata contrattuale, sebbene sussistano condizioni molto variegate, si riscontra una progressiva contrazione del periodo di validità dei contratti di cessione di capacità trasmissiva stipulati negli ultimi anni rispetto a quelli conclusi in precedenza. Anche in conseguenza del contesto di crisi economica e incertezza che caratterizza il settore, infatti, la maggior parte dei contratti più recenti hanno una durata annuale o biennale con rinnovi automatici per il medesimo arco temporale.

3. Definizione delle modalità e delle condizioni economiche per la cessione della capacità trasmissiva delle reti televisive locali

3.1. Ambito di intervento

39.    Il presente procedimento si inserisce nel filone attuativo dei poteri conferiti all’Autorità, come rappresentato nel paragrafo 1, in base a quanto previsto dall’art. 6 del decreto Destinazione Italia ai commi 8, 9 e 9-bis e, successivamente, agli aggiunti commi 9-ter, 9-quater, 9-quinquies e 9-sexies.
40.    In particolare, con questo intervento l’Autorità dà attuazione alle competenze ad essa conferite dai citati commi 9-bis e 9-sexies dell’art. 6 del Decreto relative alla cessione della capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi locali. Pertanto, oggetto del procedimento è la definizione sia delle modalità sia delle condizioni economiche per la cessione della quota di capacità trasmissiva di cui all’art. 6 comma 9- bis del Decreto nonché la definizione delle sole condizioni economiche per la cessione della capacità trasmissiva di cui all’art. 6 comma 9-quater.
41.    L’art. 6, comma 9-bis, del decreto Destinazione Italia prevede che gli operatori di rete locali assegnatari di diritti d’uso debbano cedere una quota di capacità trasmissiva, comunque non inferiore ad un programma, a favore di quei soggetti operanti in ambito locale obbligati (6) al rilascio di frequenze, oggetto di accertate situazioni interferenziali, in conformità al comma 8 del medesimo articolo.

 

(6) Ai sensi dell’art. 6, comma 9-bis, del Decreto “soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore del presente decreto, che procedano al volontario rilascio delle frequenze utilizzate di cui al comma 8  o    a    cui,    sulla  base della nuova pianificazione della stessa  Autorità  per  le  garanzie nelle comunicazioni    e    della    posizione  non  più  utile  nelle graduatorie di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,e successive modificazioni, sia revocato il diritto d’uso”.

 

42.    I cessionari della capacità trasmissiva ex art. 6 comma 9-bis sono quindi i soggetti che rilasciano – volontariamente o coattivamente – le frequenze eliminate dalla pianificazione ad opera della delibera n. 480/14/CONS e che intendano svolgere, nei medesimi bacini territoriali dei diritti d’uso rilasciati, l’attività di fornitori di servizi di media. I soggetti cedenti, in virtù del suddetto obbligo di must carry, sono i “soggetti assegnatari dei diritti d’uso in ambito locale”, come riferiti dallo stesso art. 6 comma 9-bis, non rientranti nel vincolo di destinazione della capacità trasmissiva previsto dal successivo comma 9-quater.
43.    L’art. 6, comma 9-quater, inoltre, prevede che mettano a disposizione la relativa capacità trasmissiva due categorie di soggetti (cedenti), ovvero i soggetti nuovi assegnatari – ai sensi del comma 9-ter – dei diritti d’uso delle frequenze attribuite a livello internazionale all’Italia e non assegnate ad operatori di rete nazionali, che rispettino i vincoli previsti dalla pianificazione dell’Autorità, nonché gli operatori di rete in ambito locale “già titolari di diritti d’uso di frequenze attribuite a livello internazionale all’Italia”.
44.    I cessionari legittimati ad accedere alla capacità trasmissiva ex art. 6 comma 9-quater sono i fornitori di servizi di media audiovisivi selezionati in base alle graduatorie predisposte dal Ministero dello sviluppo economico, secondo quanto previsto dal comma 9-quinquies.

3.2. Definizione delle condizioni economiche per la cessione della capacità trasmissiva delle reti televisive locali di cui all’art. 6 commi 9-bis e 9-quater del Decreto

45. Al fine di definire le condizioni economiche per la cessione della capacità trasmissiva delle reti televisive locali di cui all’art. 6 commi 9-bis e 9-quater, come precisato nell’ambito di intervento del presente procedimento, l’Autorità ha effettuato un’analisi della struttura delle reti utilizzate per la diffusione dei contenuti in ambito locale, valutandone in dettaglio le caratteristiche tecnico-economiche (impianti, copertura raggiunta, costi di realizzazione e di gestione).

46.    Da un primo esame dei dati presenti nel Catasto nazionale delle frequenze radiotelevisive è risultato che le differenze orografiche territoriali delle varie regioni italiane, nonché le differenti distribuzioni regionali della popolazione, hanno un notevole impatto sui costi di gestione e delle infrastrutture a livello regionale e, pertanto, rendono poco significativo la fissazione di un prezzo unico a livello nazionale. Di conseguenza, l’Autorità ha ritenuto ragionevole fissare un prezzo “regionale”, che tenga conto non solo delle differenze dei costi fissi e variabili per regione, ma anche delle differenti distribuzioni della popolazione tra le varie regioni.

47.    Inoltre, l’Autorità ha ritenuto opportuno stabilire un limite massimo di prezzo della capacità trasmissiva, per ciascuna regione (e per le province autonome di Trento e Bolzano), a cui dovranno attenersi gli operatori di rete soggetti all’obbligo di cessione previsto dal Decreto. Ciò in considerazione del fatto che, da un lato, gli operatori di rete debbano avvalersi della massima flessibilità nel determinare i prezzi al fine di utilizzare efficacemente la capacità trasmissiva loro assegnata e stimolare la domanda (ancora contenuta), e, dall’altro lato, venga tutelata la possibilità per i FSMA locali di accedere a detta capacità, evitando pratiche di prezzi eccessivi o discriminatori da parte degli operatori di rete. Il limite di prezzo massimo è quindi perlopiù finalizzato ad evitare effetti escludenti sul versante della fornitura dei contenuti locali.
48.    È evidente che l’Autorità, nel determinare le condizioni economiche applicabili per la cessione della capacità trasmissiva oggetto del presente procedimento, debba tenere in considerazione, da una parte, la possibilità di accesso dei fornitori di contenuti in ambito locale, anche in ottica di tutela del pluralismo e, dall’altra parte, la necessità di garantire una ragionevole remunerazione agli operatori di rete locali, al fine di non scoraggiare gli investimenti e consentire lo svolgimento dell’attività di impresa, soprattutto laddove si realizzi, di fatto, la separazione tra le due attività di FSMA e operatore di rete.
49.    Per tali ragioni, nel definire i suddetti prezzi massimi, l’Autorità, ha adottato un modello economico dinamico del tipo discounted cash flow (DCF), che è un metodo di valutazione di un investimento basato sull’attualizzazione, secondo un tasso di sconto che tiene conto del rischio dell’investimento effettuato (rappresentativo del tasso di rendimento o costo del capitale), dei flussi finanziari attesi dall’attività in questione. In particolare, attraverso il modello DCF, sulla base delle stime di tutte le componenti di costo e dei ricavi (legati quindi al prezzo della capacità trasmissiva) afferenti alla rete considerata, si determina il prezzo relativo alla cessione della capacità trasmissiva del multiplex, corrispondente ad un pre-determinato tasso di attualizzazione, che consente di recuperare gli investimenti fissi (es. nelle infrastrutture di rete).
50.    Al fine di valorizzare il modello, per ogni regione sono stati definiti dei “geotipi” di rete locale, costruiti sulla base delle reti attualmente operanti con copertura effettiva coincidente con una singola regione (escludendo le reti a livello provinciale o sub-regionale). In particolare, sono state individuate per ciascuna regione/provincia autonoma le due reti locali maggiormente rappresentative in termini di numero di impianti e migliore copertura, al fine di pervenire a valori medi sufficientemente significativi. Trattasi di un criterio cautelativo in quanto tali reti sono caratterizzate dalla maggiore complessità di realizzazione e di gestione. La selezione delle reti è stata effettuata analizzando le strutture delle reti locali risultanti al Catasto Nazionale delle Frequenze Radiotelevisive.
51.    Si è quindi proceduto a popolare il modello per ciascuna struttura di rete ipotizzata, definendo in maniera analitica i relativi costi fissi e variabili sulla base dei dati a disposizione dell’Autorità e di specifiche valutazioni.
52.    Per quanto riguarda la prima componente dei costi, relativi alla realizzazione delle reti, l’Autorità ha considerato i seguenti elementi:

–    numero e tipo degli impianti trasmissivi;

–    suddivisione degli impianti trasmissivi (diffusione) anche sulla base alla potenza dell’impianto trasmissivo e stima dei relativi elementi di costo per ogni classe di impianto trasmissivo;

–    stima costo di realizzazione della rete di distribuzione;

–    tipo di ammortamento e relativa durata;

–    costo lavoro (installazione apparati, progettazione tecnica, contratti, etc.);

–    stima costi di realizzazione dell’head-end;

–    altro.
53.    Per quanto concerne la seconda componente dei costi, relativi alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture di rete, l’Autorità ha esaminato le seguenti informazioni:

–    costi annui per il servizio di ospitalità (disposizione spazi nei locali tecnici, supporto sistemi radianti, energia elettrica, assistenza tecnica, messa a disposizione degli impianti accessori, etc.);

–    costi annui relativi alla manutenzione delle apparecchiature di trasmissione;

–    costi annui relativi all’assistenza ed alla gestione della rete;

–    altro.
54.    Inoltre, in merito alle valutazioni effettuate per la valorizzazione del modello, si evidenzia che è stato utilizzato un piano di ammortamenti degli impianti a 10 anni (7) in linea con la generale normativa civilistica, ed un tasso di attualizzazione corrispondente a quello utilizzato nelle analisi finanziarie di riferimento (circa l’8%). È stato inoltre ipotizzato, sempre in via cautelativa, un utilizzo della rete, ovvero una quota di capacità trasmissiva del multiplex ceduta a terzi, pari all’80% (ipotesi di non saturazione dei multiplex).

(7) Si osserva che la valutazione effettuata sulla base di tale ipotesi risulta sostanzialmente in linea con la stima ponderata in base alle diverse durate dei diritti d’uso (ammortamenti a 5 e 20 anni).

55.    Infine, si evidenzia che, nell’ambito del modello, la stima dei costi annuali sostenuti dagli operatori di rete per contributi e diritti amministrativi, ai sensi degli art. 34 e  35  del  d.  lgs.  n.  259/2003  “Codice  delle  Comunicazioni  elettroniche”,  risulta estremamente complessa per via del carattere provvisorio della relativa normativa pertanto, in via cautelativa, tutti gli importi sono stati stimati in linea con le norme vigenti (8), l’Autorità si riserva comunque di procedere ad un aggiornamento dei dati al fine di tenere conto delle eventuali differenze significative che dovessero intervenire sulla base delle nuove disposizioni di legge.

(8) In particolare, per quanto riguarda i contributi per l’utilizzo delle frequenze nelle bande televisive terrestri, la delibera n. 494/14/CONS ha stabilito, ai sensi dell’art. 35, comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche, e dell’art. 3-quinquies, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, come convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i criteri per la fissazione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, dei suddetti. Tuttavia, il decreto ministeriale 29 dicembre 2014 del Ministero dello sviluppo rubricato “Contributo per utilizzo frequenze televisive terrestri in tecnica digitale” ha stabilito in via transitoria l’acconto dovuto dagli operatori di rete per il 2014, rimandando ad un successivo decreto la determinazione definitiva dei contributi per l’utilizzo delle frequenze. Anche gli importi dovuti sia per i diritti amministrativi sia per i contributi relativi ai ponti di collegamento sono attualmente in fase di ridefinizione nell’ambito della “legge Europea 2014” (progetto AC 2977).

56.    Dal momento che i valori risultanti dal modello DCF fanno riferimento ad intero multiplex per tutta la popolazione coperta, al fine di definire valori normalizzati, per capacità trasmissiva unitaria e per abitante (Mb/s per abitante), è stata necessaria una successiva elaborazione tenendo in conto della relativa capacità trasmissiva e della copertura del singolo multiplex.
57.    In particolare, la capacità trasmissiva per singolo multiplex è stata calcolata in base ai parametri trasmissivi (system variant) contenuti nel CNF. La determinazione della quantità di popolazione servita dalle reti di radiodiffusione in ambito locale (cd. “copertura”) ovvero, più precisamente, della quantità di popolazione potenzialmente in grado di ricevere con la desiderata qualità di ricezione i segnali trasmessi dagli impianti di una rete, invece, ha richiesto una valutazione più complessa. Nello specifico, tale dato è stato ricavato attraverso una procedura di calcolo effettuata con un idoneo sistema informatico specializzato, ovvero il sistema di simulazione radioelettrica utilizzato in Autorità per le elaborazioni inerenti l’attività di pianificazione delle frequenze radiotelevisive, con l’ausilio dei dati ISTAT relativi alla popolazione residente in ogni regione. Le modalità tecniche utilizzate per il calcolo della copertura delle reti locali, nell’ambito delle attività connesse agli adempimenti oggetto del presente provvedimento, sono descritte nell’Allegato 2 al presente provvedimento.
58.    Pertanto, sulla base dei risultati del modello DCF e dei dati di copertura di ciascun multiplex, sono stati determinati i valori massimi del prezzo della capacità trasmissiva su base regionale riportati nell’Allegato 1 alla presente delibera.
59.    Infine, l’Autorità ritiene opportuno che gli operatori di rete, cedenti la capacità trasmissiva oggetto del procedimento, applichino condizioni non discriminatorie ai cessionari e prevedano altresì condizioni di favore per i fornitori di servizi di media audiovisivi a carattere comunitario in considerazione dei vincoli, in termini di programmazione e di natura giuridica, disposti dalla normativa di settore per tali soggetti.

 

A) Si chiede di formulare le proprie osservazioni e valutazioni in merito alle condizioni economiche per la cessione della capacità trasmissiva delle reti televisive locali, di cui all’art.6 commi 9-bis e 9-quater del Decreto, previste dall’Autorità, con particolare riferimento alla proposta di fissazione di prezzi massimi, alla differenziazione di tali prezzi a livello regionale nonché alle modalità di determinazione degli stessi.

O.1. Le osservazioni dei soggetti partecipanti alla consultazione

O1. I partecipanti alla consultazione hanno in generale condiviso l’impostazione metodologica adottata dall’Autorità nel determinare le condizioni economiche di cessione della capacità trasmissiva delle reti televisive locali, di cui agli art. 9-bis e 9-quater del Decreto.
O2. In particolare, un’associazione concorda pienamente con la metodologia utilizzata dall’Autorità anche in riferimento alla fissazione di prezzi massimi e ritiene corretta la differenziazione degli stessi a livello regionale. Tale impostazione, come rilevato dall’associazione, consente di calibrare i prezzi tenendo conto della struttura delle reti in relazione alla necessità di utilizzare un maggior numero di impianti, al fine di assicurare un’adeguata copertura del segnale, nelle regioni caratterizzate da situazioni orografiche particolari.
O3. Con riferimento alla valorizzazione del modello di calcolo, un’associazione evidenzia che i prezzi massimi indicati nella delibera posta a consultazione pubblica risultano sottostimati in quanto l’Autorità non avrebbe tenuto conto di tutte le componenti di costo (tra cui, oltre ai costi annuali di esercizio, i costi di avviamento, le spese amministrative generali, gli interessi passivi sui mutui, le perdite su crediti, le imposte).

Inoltre, dalle simulazioni effettuate dall’associazione emerge che, se venissero applicati i prezzi massimi definiti da AGCOM, anche considerando i soli costi tecnici sostenuti da un operatore di rete, in molte regioni il business non sarebbe sostenibile (9). Ad avviso dell’associazione, pertanto, le condizioni che forniscano un corretto incentivo allo svolgimento dell’attività di operatore di rete dovrebbero garantire un utile netto pari ad almeno il 30% dei ricavi.

(9) Le simulazioni effettuate dall’associazione ipotizzano una copertura del 70% della popolazione regionale e una cessione di capacità trasmissiva di circa l’80%. L’associazione ha presentato inoltre una dettagliata relazione tecnica sui costi di gestione e sviluppo che prende ad esempio le reti di due regioni specifiche.

O4. Relativamente alle ipotesi di dettaglio dell’Autorità, con specifico riferimento al piano di ammortamento a 10 anni utilizzato nel modello di calcolo, la medesima associazione evidenzia che la Tabella dei coefficienti di ammortamento a fini fiscali di cui al D.M. 31 Dicembre 1998, per il comparto “Industrie dei trasporti e delle comunicazioni, specie 10 a/b – Servizi radiotelegrafonici, radiofonici, televisivi e telecomunicazioni tramite satellite” prevede coefficienti ammortamento annuo più alti per alcune categorie di beni che hanno un rilevante impatto nella struttura dei costi delle reti di diffusione televisiva (impianti di telediffusione e radiodiffusione; impianti di registrazione e di ponti radio; automezzi attrezzati).

O5. Un’altra associazione, invece, concorda con l’adozione univoca di un piano di ammortamento a dieci anni evidenziando tuttavia che, nel caso delle nuove frequenze messe a gara, per rendere sostenibile un piano finanziario che tenga conto di tale ammortamento, occorra prevedere un’eventuale successiva riconversione della rete in DVB-T2.
O6. Con riferimento alle reti di riferimento considerate nel modello di calcolo dell’Autorità, un’associazione rileva che i livelli di copertura, indicati nella tabella 3 “risultati della procedura di calcolo” dell’Allegato 2 alla delibera posta in consultazione, non tengono conto delle interferenze provenienti da trasmettitori iso-canale operante in bacini adiacenti e dai paesi esteri confinanti e pertanto rappresentano calcoli teorici di copertura potenziale che risulterà irraggiungibile dall’esercente.
O7. Per quanto riguarda la capacità trasmissiva oggetto di cessione, la stessa associazione osserva che i prezzi messi a consultazione dall’Autorità non tengono conto delle differenze – in termini di copertura e livello di servizio – tra le reti che utilizzano frequenze coordinate a livello internazionale e quelle che utilizzano frequenze non coordinate. L’associazione evidenzia che, dal momento che le frequenze coordinate assicurano una copertura non inferiore al 94% della popolazione (rispetto alle altre che si attestano tra il 55% e il 70%), è presumibile che i fornitori di servizi di media trasportati su tali frequenze richiedano percentuali di copertura minima paragonabili a quelle delle reti nazionali. Pertanto, ad avviso dell’associazione, il costo di esercizio delle due classi di reti (in rapporto alla percentuale di copertura in termini di popolazione servita e livelli di servizio), non può essere paragonabile in quanto i prezzi definiti per le reti coordinate dovrebbero essere maggiori di almeno il 20% rispetto alle altre.
O8. Un’associazione evidenzia che dovrebbero essere definiti prezzi non solo su base regionale ma anche pluri-regionale, in quanto molti operatori di rete locali, titolari di frequenze attribuite a livello internazionale all’Italia, dispongono di reti non coincidenti con una singola regione e non decomponibili e, pertanto, gli stessi possono effettuare la cessione di capacità trasmissiva esclusivamente per l’intera area geografica servita dai propri multiplex.
O9. Un’associazione ravvisa che, per quanto concerne l’aspetto economico, maggior vantaggi si sarebbero potuti concretizzare se la pianificazione operata con la delibera n. 402/15/CONS fosse stata effettuata per aree tecniche, rispondenti alle caratteristiche orografiche del territorio e alla possibilità di uso e condivisione di infrastrutture trasmissive esistenti, così da assicurare agli operatori di rete locali delle reti paragonabili a quelle nazionali in termini di livelli di copertura e di capacità trasmissiva e al contempo garantire una riduzione dei costi di realizzazione e gestione.
O10. Con riferimento all’eventuale assegnazione tramite gara di ulteriori risorse frequenziali, tenendo conto della possibilità di riuso della stessa frequenza in regioni adiacenti, un’associazione evidenzia che tale possibilità sia attuabile solo qualora esistano i presupposti orografici e tecnici per garantire in ogni caso il livello di servizio atteso, oppure qualora vi sia un puntuale impegno alla compatibilizzazione da parte dei soggetti assegnatari alla regione adiacente all’assegnazione primaria.

V.1. Le valutazioni dell’Autorità

V1. L’Autorità valuta positivamente il sostanziale accoglimento dell’impianto metodologico utilizzato al fine di pervenire alla definizione di prezzi massimi per la cessione della capacità trasmissiva delle reti locali, di cui all’art. 6 commi 9-bis e 9-quater del Decreto, che tengano conto delle differenze tra le varie regioni, in termini di conformazione orografica e di distribuzione della popolazione, e, di conseguenza, della diversa struttura e complessità delle reti di trasmissione televisive.
V2. Con riferimento alle osservazioni delle associazioni di categoria, in ordine alla struttura di costi dell’operatore di rete utilizzata nell’ambito del modello DCF e al livello dei prezzi così definito, l’Autorità ribadisce che si tratta di valori di prezzo massimo e, in un mercato contendibile, si reputa che ciascun operatore definisca il proprio listino in relazione alla specifica struttura di rete e livello di servizio offerto.
V3. In ogni caso, l’Autorità ha proceduto ad una verifica puntuale dei valori considerati, ai fini della determinazione dei costi fissi e variabili delle reti trasmissive, aggiornando alcune componenti di costo che sono risultate precedentemente sottostimate. In aggiunta, sono stati aggiornati anche i costi amministrativi di cui agli art. 34 e 35 del Codice delle comunicazioni elettroniche, a seguito dell’entrata in vigore della legge 29 luglio 2015, n.115 (“legge Europea 2014”). Le ulteriori ipotesi relative al piano di ammortamento, al livello di tassazione nonché al grado di saturazione delle reti considerato dall’Autorità, sono state confermate in quanto ritenute in linea con gli obiettivi e la tenuta del modello.
V4. Inoltre, in alcune regioni, si è proceduto ad integrare il set di reti trasmissive considerate, ai fini della determinazione dei “geotipi” di rete di riferimento utilizzati per valorizzare il modello economico, in maniera da aumentarne la rappresentatività. Alla luce di tali evidenze, l’Autorità ha effettuato una nuova elaborazione ed ha proceduto ad adeguare i prezzi massimi per la cessione della capacità trasmissiva, come riportato nella tabella in Allegato 1 alla presente delibera.
V5. L’Autorità ritiene pertanto che i prezzi massimi così rivisti rendano sostenibile il business di operatore di rete nelle diverse regioni e risultino coerenti con l’effettiva dimensione regionale, l’orografia, la popolazione complessiva e la dispersione della popolazione sul territorio. Tutti questi fattori, unitamente alla previsione di un ragionevole margine per gli operatori, sono stati opportunamente considerati nel modello economico definito da AGCOM per la determinazione del prezzo massimo di cessione della capacità trasmissiva oggetto del presente provvedimento.
V6. Riguardo alla copertura delle reti considerate nel modello (10), l’Autorità evidenzia che i livelli di copertura della popolazione sono stati calcolati considerando isolatamente le reti analizzate, tenendo quindi conto della c.d. auto-interferenza indipendentemente dalle eventuali interferenze iso-canale provenienti da reti diverse da quella in esame. Questo tipo di copertura, indicata anche come copertura potenziale, è quella che in maniera più oggettiva (ovvero non dipendente da fattori esterni alla rete dell’operatore) esprime la potenzialità di copertura della rete e quindi rappresenta un criterio di valutazione oggettivo dal lato dell’offerta dell’operatore di rete.

(10) In ogni caso, come evidenziato nella descrizione del modello, nella definizione dei geotipi di rete locale sono state prese a riferimento le reti esistenti caratterizzate dalla maggior copertura (generalmente superiore all’80% e in molti casi al 90%) e grado di complessità.

V7. Con riferimento alla richiesta di definire prezzi massimi più alti per le reti che si avvalgono di frequenze coordinate internazionalmente, l’Autorità osserva che, se da un lato l’utilizzo di tali frequenze consente di raggiungere, generalmente, percentuali di copertura maggiori e più alti livelli di servizio, dall’altro lato l’utilizzo di frequenze non coordinate aumenta la complessità tecnica della rete a causa della necessità di rispettare più stringenti vincoli di compatibilità. Inoltre, l’obbligo di cessione della relativa capacità trasmissiva, previsto per gli operatori assegnatari di frequenze attribuite a livello internazionale all’Italia, non consente di beneficiare delle economie da integrazione come invece avviene nel caso di operatori verticalmente integrati. In considerazione del bilanciamento in termini di costi tra i diversi effetti, pertanto, l’Autorità non ha ritenuto di introdurre differenziazioni sui cap di prezzo basate sullo stato di coordinamento internazionale delle frequenze utilizzate dagli operatori.
V8. Per quanto riguarda la richiesta di definire prezzi a livello pluri-regionale, al fine di tenere conto dell’estensione territoriale di alcune reti esistenti, l’Autorità evidenzia che la definizione dei prezzi su base regionale non esclude, di per sé, la possibilità di stipulare contratti di trasporto per aree più estese, sempre nel rispetto dei cap fissati dall’Autorità e delle graduatorie degli FSMA aventi diritto. In particolare, nell’eventualità, gli operatori con reti pluriregionali possono praticare un prezzo complessivo che non superi la media ponderata, sulla base della popolazione di ciascuna regione coperta dalla propria rete, dei prezzi massimi indicati per tali regioni nell’Allegato 1 alla presente delibera.
V9. Infine, relativamente all’estensione territoriale dei bacini di servizio delle reti di nuova pianificazione, l’Autorità rimanda a quanto specificato nella parte motiva della delibera n. 402/15/CONS. A riguardo si rammenta che il citato art. 6 del Decreto, al comma 9-quinquies, stabilisce che i fornitori di servizi media aventi diritto ad utilizzare la capacità trasmissiva resa disponibile dalle reti oggetto di pianificazione siano individuati attraverso graduatorie predisposte dal Ministero dello sviluppo economico “per ciascuna regione” (disponendo “se del caso, riserve su base territoriale inferiore alla regione”). Pertanto, oltre alle motivazioni sopra esposte (riguardo alle differenze regionali tra le strutture delle reti diffusive dovute alle diverse caratteristiche orografiche e di distribuzione della popolazione), in considerazione del fatto che le assegnazioni dei diritti d’uso debbano avvenire in simmetria con le graduatorie regionali previste dalla citata disposizione normativa per il trasporto dei contenuti, si assume ragionevole che i prezzi di cessione della capacità trasmissiva oggetto del presente provvedimento abbiano a riferimento l’ambito regionale.

3.3. Definizione delle modalità di cessione della capacità trasmissiva delle reti televisive locali di cui all’art.6 comma 9-bis del Decreto

60.    In attuazione dell’art. 6, comma 9-bis, del decreto Destinazione Italia, come specificato nella sezione relativa all’ambito di intervento, l’Autorità definisce le modalità di cessione della quota di capacità trasmissiva degli operatori di rete locali che viene riservata ai soggetti, già assegnatari di diritti d’uso delle frequenze escluse dalla pianificazione ad opera della delibera n. 480/14/CONS, come previsto al comma 8 del medesimo articolo, che procedano al rilascio volontario o coattivo delle suddette frequenze.
61.    Al riguardo l’Autorità ritiene che debba essere garantito il maggior accesso possibile alla capacità trasmissiva in ambito locale da parte dei soggetti che, pur cessando l’attività di operatore di rete, vogliano continuare l’attività di fornitori di servizi di media, anche in un’ottica di tutela del principio del pluralismo nei servizi di media.
62.    In merito alla quota di capacità trasmissiva oggetto di cessione, il citato art. 6, comma 9-bis, del Decreto stabilisce una quantità minima, ossia prevede che la cessione debba essere tale da consentire la “trasmissione di almeno un programma”. Pertanto, anche per evitare eventuali situazioni discriminatorie tra soggetti accedenti a detta capacità trasmissiva, l’Autorità ritiene opportuno fissare tale quota pari a 2,5 Mb/s, corrispondente alla quantità di Mb/s mediamente necessaria per veicolare un contenuto in standard definition.
63.    Inoltre, al fine di assicurare la coerenza dell’intero processo di cessione della capacità trasmissiva messa a disposizione dagli operatori di rete locali, e in ossequio al principio di semplificazione dell’attività amministrativa, si ritiene opportuno che il Ministero dello sviluppo economico, a cui il Decreto già demanda la competenza di selezionare gli FSMA locali destinatari della capacità trasmissiva di cui all’art.6 comma 9-quater, gestisca il processo di associazione della capacità trasmissiva, oggetto di cessione ai sensi dell’art. 6 comma 9-bis, ai soggetti legittimati all’accesso che ne facciano richiesta.
64.    Pertanto, si prevede che gli operatori di rete in ambito locale su cui grava l’obbligo di cessione ai sensi dell’art. 6, comma 9-bis, entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente delibera, comunichino al Ministero dello sviluppo economico la quantità di capacità trasmissiva che intendono cedere ed il relativo prezzo praticato (nel rispetto del vincolo di prezzo massimo indicato dall’Autorità per ciascuna regione interessata). A garanzia del principio di trasparenza, il Ministero procede alla pubblicazione degli stessi sul proprio sito web.
65.    Allo scopo di favorire la tempestività della procedura e consentire il più ampio soddisfacimento della relativa domanda, entro quindici giorni dalla pubblicazione dei listini si stabilisce inoltre che i soggetti legittimati ad accedere alla suddetta capacità trasmissiva comunichino al Ministero la propria manifestazione di interesse, indicando la preferenza per l’operatore di rete su cui far trasportare i propri servizi di media, la capacità trasmissiva richiesta e l’area territoriale di interesse.
66.    Infine, ancora in ottica di garantire l’accesso alla capacità trasmissiva oggetto di cessione e la coerenza delle modalità, si ritiene che, nei casi in cui più fornitori di servizi di media presentino manifestazioni di interesse per la stessa quota di capacità trasmissiva ceduta da un operatore, o comunque non compatibili tra loro, il Ministero, sentiti gli interessati, proceda all’associazione delle richieste tenendo conto dei criteri di selettività indicati al comma 9-quinquies del Decreto per la formazione delle graduatorie dei FSMA legittimati ad accedere alla capacità trasmissiva di cui al comma 9-quater (11).

(11) In particolare il Decreto all’art. 6, comma 9-quinquies, prevede che il Ministero dello sviluppo economico, rediga le graduatorie dei FSMA in base ai seguenti criteri: a) media annua dell’ascolto medio del giorno medio mensile rilevati dalla società Auditel nella singola regione o provincia autonoma; b) numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; c) costi per i giornalisti professionisti iscritti all’albo professionale, per i giornalisti pubblicisti iscritti all’albo professionale e per i praticanti giornalisti professionisti iscritti nel relativo registro, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in qualità di dipendenti.

 

B)    Si chiede di formulare le proprie osservazioni e valutazioni in merito alle modalità di cessione della capacità trasmissiva delle reti televisive locali, di cui all’art.6 comma 9-bis del Decreto, proposte dall’Autorità.

O.2. Le osservazioni dei soggetti partecipanti alla consultazione

O11. In merito alle modalità di cessione della capacità trasmissiva, un’associazione rileva che l’art. 6, comma 9-bis, del Decreto non prevede che la cessione di capacità trasmissiva debba necessariamente avvenire su base regionale. In particolare, l’associazione evidenzia come, attualmente, numerosi operatori di rete eserciscono multiplex isofrequenziali che servono più regioni, o parte di territori delle stesse, in ragione di molteplici cause, tra cui l’originaria copertura analogica delle emittenti, l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze digitali terrestri per “aree tecniche”, nonché l’estensione delle aree di servizio degli impianti ubicati nelle zone di confine regionale. Ad avviso dell’associazione, quindi, risulta necessario che per tali operatori la cessione di capacità trasmissiva debba riferirsi al territorio effettivamente servito dai rispettivi multiplex.

O12. Relativamente ai rapporti contrattuali tra operatori di rete e fornitori di servizi di media, un’associazione osserva che sia necessario prevedere l’adeguamento dei contratti in essere alle tariffe massime comunicate dagli operatori al Ministero per lo sviluppo economico in attuazione della presente delibera. A riguardo, l’associazione chiede che venga prevista la nullità per i contratti precedentemente sottoscritti laddove questi siano difformi dai suddetti prezzi, al fine di evitare una disparità di trattamento anche tra fornitori di servizi di media trasportati dallo stesso multiplex e garantire un mercato equo, trasparente e non discriminatorio.

V.2. Le valutazioni dell’Autorità

V10. L’Autorità, come evidenziato relativamente alla definizione dei prezzi, ritiene che, anche nell’ambito di applicazione del comma 9-bis, non sia preclusa agli operatori la possibilità di definire contratti di cessione della capacità trasmissiva relativi all’intera estensione delle proprie reti, piuttosto che ai singoli bacini regionali, laddove vi siano le condizioni e nel rispetto dei cap di prezzo.
V11. Per quanto concerne le condizioni economiche di cessione della capacità trasmissiva oggetto del presente provvedimento, l’Autorità ribadisce che i suddetti prezzi sono definiti in attuazione delle previsioni di cui all’art. 6, commi 9-bis e 9-quater, del Decreto e pertanto trovano applicazione in tutti i casi rientranti in tali fattispecie. Nel merito, al fine di garantire la parità di trattamento tra i fornitori di servizi di media che accedano a detta capacità trasmissiva, l’Autorità ha previsto esplicitamente il rispetto del principio di non discriminazione e, nel caso dell’obbligo di cui al comma 9-bis (per il quale è chiamata a definire le modalità di cessione), ha previsto un meccanismo di pubblicazione dei listini a tutela del principio di trasparenza. Per la risoluzione di eventuali controversie tra operatori di rete e fornitori di servizi di media si applica l’articolo 1, comma 11 della legge 31 luglio 1997, n.249.

 

Tutto ciò premesso e considerato,

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell’art. 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

 

DELIBERA

 

Articolo 1

(Condizioni economiche per la cessione della capacità trasmissiva delle reti televisive locali ex art. 6, comma 9-bis e 9-quater del decreto Destinazione Italia)

 

 1.    Le condizioni economiche massime, praticabili dagli operatori di rete di cui all’art. 6 comma 9-bis del Decreto per la cessione di una quota della capacità trasmissiva ad essi assegnata nonché dagli operatori di rete di cui all’art. 6 comma 9-quater del Decreto per la cessione della relativa capacità trasmissiva, sono riportate nell’Allegato 1 della presente delibera.
2.    Gli operatori di rete applicano le disposizione di cui al comma 1 nel rispetto del principio di non discriminazione e prevedono comunque condizioni di favore per i fornitori di servizi di media audiovisivi a carattere comunitario.

 

 

Articolo 2

(Modalità per la cessione della capacità trasmissiva delle reti televisive locali ex art. 6, comma 9-bis del decreto Destinazione Italia)

 

1.    Gli operatori di rete di cui all’art. 6 comma 9-bis del Decreto, entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente delibera, comunicano al Ministero dello sviluppo economico la quantità di capacità trasmissiva che intendono cedere, comunque non inferiore a 2,5 Mbit/s, e il relativo prezzo, nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 1. Tali listini sono resi pubblici dal Ministero dello sviluppo economico sul proprio sito web.
2.    Entro quindici giorni dalla pubblicazione dei listini di cui al comma 1, i soggetti legittimati ad accedere alla capacità trasmissiva oggetto di cessione, di cui all’art. 6, comma 9-bis del Decreto, comunicano la propria manifestazione di interesse al Ministero dello sviluppo economico indicando la preferenza per l’operatore di rete su cui far trasportare i propri servizi di media, la capacità trasmissiva richiesta e l’area territoriale di interesse.
3.    Il Ministero dello sviluppo economico provvede all’associazione della capacità trasmissiva degli operatori di rete di cui al comma 1 ai fornitori di servizi media che ne facciano richiesta secondo le modalità di cui al comma 2. In caso di richieste non compatibili tra loro, il Ministero dello sviluppo economico, sentiti gli interessati, procede all’associazione delle richieste, tenendo conto dei criteri di cui al comma 9-quinquies del Decreto.

 

La presente delibera, comprensiva degli Allegati 1 e 2, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, è pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 5 novembre 2015

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE ad interim
Antonio Perrucci

 

Allegato 1

Allegato 2