Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori
Delibera n. 49/05 del 3 novembre 2005
su programmi di cartomanzia in fascia 16-19
Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 3 novembre 2005 ha portato la propria attenzione, anche in seguito alle segnalazioni pervenutegli, sulla programmazione in atto presso numerose emittenti, anche in orario di fascia a protezione specifica di trasmissioni di cartomanzia o affini;
a prescindere dai procedimenti di giustizia amministrativa ancora non definitivi a riguardo della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 9 marzo 2005 concernente la programmabilità in orario di “televisione per tutti” e delle conseguenze giuridiche in caso di inosservanza;
allo scopo di dissipare possibili incertezze o fraintendimenti il Comitato ritiene di dover precisare che, in applicazione del combinato disposto del Codice di autoregolamentazione TV e minori (punto 4), del Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e dell’art. 10 comma 1 e 2, e art. 4, comma 1, lett. c) della legge 3 maggio 2004, n. 112 (artt. 4 comma 1 lett. c); art. 34, comma 3 e 4, d. lgs 31 luglio 2005, n. 177, Testo unico della radiotelevisione):
la telediffusione di servizi di astrologia, cartomanzia, pronostici concernenti lotto, superenalotto, totocalcio, Totip, lotterie e altri giochi a denaro simili, servizi tutti motivatamente riservati ad un pubblico maggiorenne, è da escludere, in via assoluta, quanto meno nella fascia oraria 16-19, nella quale si presume che i minori presenti davanti al televisore siano privi del supporto di adulti nonché nell’ambito (inseriti o contigui) dei programmi rivolti o dedicati ai minori; pertanto la relativa telediffusione, nella predetta fascia oraria nonché negli indicati programmi, costituisce anche violazione della disciplina del Codice di autoregolamentazione TV e minori e delle norme richiamanti succitate, soggetta agli interventi dichiarativi dell’illecito previsti dal punto 6.2 dello stesso Codice.
a prescindere dai procedimenti di giustizia amministrativa ancora non definitivi a riguardo della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 9 marzo 2005 concernente la programmabilità in orario di “televisione per tutti” e delle conseguenze giuridiche in caso di inosservanza;
allo scopo di dissipare possibili incertezze o fraintendimenti il Comitato ritiene di dover precisare che, in applicazione del combinato disposto del Codice di autoregolamentazione TV e minori (punto 4), del Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e dell’art. 10 comma 1 e 2, e art. 4, comma 1, lett. c) della legge 3 maggio 2004, n. 112 (artt. 4 comma 1 lett. c); art. 34, comma 3 e 4, d. lgs 31 luglio 2005, n. 177, Testo unico della radiotelevisione):
la telediffusione di servizi di astrologia, cartomanzia, pronostici concernenti lotto, superenalotto, totocalcio, Totip, lotterie e altri giochi a denaro simili, servizi tutti motivatamente riservati ad un pubblico maggiorenne, è da escludere, in via assoluta, quanto meno nella fascia oraria 16-19, nella quale si presume che i minori presenti davanti al televisore siano privi del supporto di adulti nonché nell’ambito (inseriti o contigui) dei programmi rivolti o dedicati ai minori; pertanto la relativa telediffusione, nella predetta fascia oraria nonché negli indicati programmi, costituisce anche violazione della disciplina del Codice di autoregolamentazione TV e minori e delle norme richiamanti succitate, soggetta agli interventi dichiarativi dell’illecito previsti dal punto 6.2 dello stesso Codice.
Il Presidente
Dott. Emilio Rossi