Delibera 24 novembre 2022 dell’Agcom “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2023 dai soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche” (Delibera n. 409/22/CONS)

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 24 novembre 2022

MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI PER L’ANNO 2023 DAI SOGGETTI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE (Delibera n. 409/22/CONS)

(Pubblicata nel sito web dell’Agcom in data 17 gennaio 2023 – Gazzetta ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2023)

 

L’AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 24 novembre 2022;
VISTA la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità” e, in particolare, l’articolo 2, comma 38, lett. b);
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, come modificata, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1 comma 515;
VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)” e, in particolare, l’articolo 1, comma 65, ai sensi del quale “[a] decorrere dall’anno 2007 le spese di funzionamento […] dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni […] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità ;
VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” come da ultimo modificata dalla delibera n. 124/22/CONS;
VISTA la direttiva 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (di seguito Codice europeo);
VISTA la delibera n. 261/21/CONS del 29 luglio 2021, recante “Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello ”;
VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche che ha operato una rifusione del Codice delle comunicazioni elettroniche (di seguito Codice);
VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato” (di seguito anche “TUSMA”);
VISTA la delibera n. 208/22/CONS del 23 giugno 2022, recante “Conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2021 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;
VISTA la delibera n. 297/22/CONS del 29 luglio 2022, recante “Rendiconto ex articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 anno 2021 (di seguito, il Rendiconto 2021);
CONSIDERATO che le disposizioni di cui all’articolo 16, commi 3 e 4 del Codice, prevedono:
Per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per lesercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge allAutorità nelle materie di cui al comma 1, la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma 1 è determinata ai sensi dellarticolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in proporzione ai ricavi maturati nel mercato delle comunicazioni elettroniche dalle imprese titolari di autorizzazione generale o di diritti duso. L’Autorità nel determinare l’entità della contribuzione può definire eventuali soglie di esenzione (comma 3);

Il Ministero e l’Autorità pubblicano annualmente sui rispettivi siti internet i costi amministrativi sostenuti per le attività di cui al comma 1 e l’importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 3. In base alle eventuali differenze tra l’importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche (…) (comma 4);

VISTO l’articolo 2, comma 1, lett. l) del Codice, ai sensi del quale «per “autorizzazione generale” si intende il regime giuridico che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di reti e servizi di comunicazione elettronica, conformemente al presente decreto»;
CONSIDERATO che, alla luce delle citate disposizioni ed in particolare dell’art. 16 del Codice, sono tenuti a versare il contributo relativo al settore delle comunicazioni elettroniche i soggetti in possesso di un’autorizzazione generale di cui all’art. 11 del citato Codice o di una concessione di diritti d’uso per l’uso dello spettro o delle numerazioni ai sensi degli artt. 59 e 98septies del Codice;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del TUSMA, L’attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica d igitale, via cavo coassiale o via satellite è oggetto dell’autorizzazione generale, ai sensi dell’art. 11 del Codice delle comunicazioni elettroniche e, pertanto, detti operatori contribuiscono alle spese di funzionamento dell’Autorità per il settore delle comunicazioni elettroniche;
VISTO l’art. 1 comma 66 della legge 206/2005 che prevede che “eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera”;
CONSIDERATO che, ai fini dell’individuazione della misura congrua del contributo da fissare ai sensi del citato comma 66, occorre rapportare il fabbisogno economico nell’anno 2023, necessario per sostenere gli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni amministrative, ai ricavi complessivi risultanti dai bilanci dei soggetti contribuenti nell’anno 2021 o comunque approvati prima della presente deliberazione (cd. Base imponibile);
TENUTO CONTO, con specifico riferimento alla base imponibile, di quanto esplicitato dallo stesso legislatore europeo prima nel considerato 31 della direttiva 2002/20/CE, oggi trasposto al considerando 54 della direttiva 2018/1972 a mente del quale: I sistemi di diritti amministrativi non dovrebbero distorcere la concorrenza o creare ostacoli per l’ingresso sul mercato. Un sistema di autorizzazioni generali rende impossibile attribuire costi e quindi diritti amministrativi a singole imprese, fuorché per concedere i diritti d’uso delle risorse di numerazione, dello spettro radio e dei diritti di installare strutture. Qualsiasi diritto amministrativo applicabile dovrebbe essere in linea con i principi di un sistema di autorizzazione generale. Un esempio di alternativa leale, semplice e trasparente per il criterio di attribuzione di tali diritti potrebbe essere una ripartizione collegata al fatturato.”;
CONSIDERATO che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (nel seguito CGUE), nella sentenza del 21 luglio 2011, Telefonica (causa C284/10), ha chiarito che un criterio di contribuzione basato sui “ricavi lordi” appare “obiettivo, trasparente e non discriminatorio” e, oltretutto, “non privo di relazione con i costi sostenuti dall’autorità nazionale competente”;
RILEVATO che l’articolo 1, comma 66, della legge n. 266/2005 e l’articolo 34, comma 2bis, del Codice, in stretta aderenza con il predetto considerato 54 della direttiva 2018/1972, individuano la base imponibile nei ricavi (e non negli utili) maturati nell’attività oggetto di autorizzazione generale, escludendo, dunque, la deducibilità dalla suddetta base imponibile di qualunque tipologia di costo sostenuto dagli operatori; ciò anche in coerenza con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con l’ordinanza del 30 luglio 2021, n. 21961, con la quale è stata riconosciuta la natura tributaria del contributo richiesto dall’Autorità;
TENUTO CONTO che l’Autorità, ai sensi dei predetti commi 65 e 66 dell’articolo 1 della legge n. 266/2005, è chiamata a individuare, con propri atti esecutivi, esclusivamente il fabbisogno da finanziare e, conseguentemente, l’aliquota contributiva senza facoltà di ampliare o restringere la base imponibile, quale elemento della fattispecie impositiva definita dalla norma di rango primario, che risulta essere, dunque, attività vincolata e non discrezionale;
CONSIDERATO, in particolare, che, in linea con quanto stabilito all’articolo 1, comma 66, della legge n. 266/2005, il contributo, ex art. 16 del Codice, è determinato sulla base dei ricavi derivanti dalla fornitura di reti o servizi di comunicazioni elettroniche prestati in forza di un’autorizzazione generale, ai sensi dell’art. 11 del citato Codice, o di una concessione di diritti d’uso ai sensi degli artt. 59 e 98septies del Codice come registrati nella voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali. Tali ricavi comprendono quelli derivanti dalla vendita di servizi intermedi (servizi wholesale) e di servizi finali di comunicazione elettronica destinati sia alla clientela residenziale che alla clientela non residenziale (servizi retail), ivi compresi i ricavi derivanti dalla vendita di apparati e ulteriori servizi retail, forniti in maniera collegata o congiunta a servizi di comunicazione elettronica;
RILEVATO che il Consiglio di Stato con le pronunce dell’11 ottobre 2021 nn. 6768, 6769, 6771, 6772, 6774, 6775, 6776 e 6777 e del 12 gennaio 2022 nn. 208 e 209 ha prescritto all’Autorità di motivare la delibera impositiva che definisce l’aliquota contributiva dei diritti amministrativi di cui all’articolo 34 del Codice in modo analitico «con specifico riferimento ai veri elementi che “atomisticamente” contribuiscono a formare le voci del contributo richiesto agli operatori, tenuto anche conto del fatto che detto difetto di motivazione espone al conseguente rischio di duplice contribuzione (con specifico riferimento ai c.d. ricavi riversati): sia da parte dell’operatore che presta il servizio all’utente finale e al contempo paga il servizio di interconnessione/raccolta/terminazione (…) sia da parte del terzo operatore cui le quote sono riversate a titolo di corrispettivo e per il quale rappresentano un ricavo parimenti sottoponibile a contributo”» (Consiglio di Stato n. 6777/2021);
VISTO l’articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, il quale prevede che “La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi;
CONSIDERATO che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la doppia imposizione sussiste esclusivamente allorquando si assoggetti a tassazione il medesimo presupposto, non quando limposta venga chiesta in pagamento a fronte di due diversi titoli a due soggetti diversi” (così Cass., sent. 30/10/2018, n. 27625) e che secondo tale indirizzo giurisprudenziale in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’operatività del divieto di doppia imposizione, previsto dall’art 67 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, postula la reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto. Tale condizione non si verifica in caso di duplicità meramente economica di prelievo sullo stesso reddito, quale quella che si realizza, in caso di partecipazione al capitale di una società commerciale, con la tassazione del reddito sia ai fini dell’IRPEG, quale utile della società commerciale, con la tassazione del reddito ai fini dell’IRPEF, quale provento dei soci, attesa la diversità non solo dei soggetti passivi, ma anche dei requisiti posti a base delle due diverse imposizioni” (così Cass., sent. 29/05/2018, n. 13503);
CONSIDERATO che, nel caso della base imponibile del contributo dovuto all’Autorità, i ricavi derivanti dalla vendita all’ingrosso, ossia i ricavi realizzati dagli operatori wholesale a titolo di corrispettivo per la fornitura dei servizi all’ingrosso quali, inter alia, accesso e interconnessione, differiscono dai ricavi derivanti dalla vendita dei servizi al dettaglio e che le due diverse tipologie di ricavi remunerano attività differenti. In particolare, per il soggetto che opera nel mercato al dettaglio l’acquisto dei servizi all’ingrosso costituisce un costo (seppure generalmente indicato con la dizione “ricavi riversati”) e per l’operatore wholesale, che vende i suddetti servizi, costituisce invece un effettivo ricavo iscritto in bilancio;
RILEVATO, quindi, che i soggetti passivi tenuti alla contribuzione sulle due diverse tipologie di ricavi, da vendita all’ingrosso e al dettaglio, non coincidono;
CONSIDERATO, inoltre, che come ampiamente illustrato nell’Allegato A il presupposto per l’inclusione nella base imponibile dei ricavi realizzati nel mercato all’ingrosso è riconducile alle specifiche competenze che l’Autorità esercita in detto mercato (tipicamente di regolazione, controllo dei prezzi e controversie tra operatori) e differisce dal presupposto in base al quale vengono inclusi i ricavi al dettaglio, per il cui mercato l’Autorità esercita differenti funzioni (tipicamente di vigilanza e controversie con gli utenti);
RITENUTO, conseguentemente, che, ai sensi di legge, non sia nella discrezione dell’Autorità esentare dalla contribuzione quote di costo e che la mancata esclusione dalla base imponibile dei c.d. ricavi riversati non esponga al rischio di doppia imposizione in quanto l’aliquota contributiva è applicata a ricavi di differente natura (al dettaglio per un soggetto e all’ingrosso per l’altro), realizzati per la prestazione di servizi differenti (servizi di comunicazioni elettroniche al dettaglio, per un soggetto, e servizi di accesso all’ingrosso e interconnessione, per l’altro), da parte di soggetti differenti;
CONSIDERATO che valutazioni analoghe a quelle svolte con riferimento ai ricavi riversati valgono per gli apparecchi e i servizi accessori, forniti insieme ai servizi di comunicazioni elettroniche;
CONSIDERATO, infatti, che la vendita di apparecchi e servizi accessori rappresenta un elemento costituente l’offerta commerciale degli operatori di comunicazioni elettroniche (cd. offerta bundle) (così Consiglio di Stato, sent. 1995/2021);
CONSIDERATO, inoltre, che tali apparecchi e servizi accessori rientrano nel perimetro di competenza dell’Autorità nella misura in cui la stessa svolge funzioni di gestione delle segnalazioni degli utenti e di risoluzione delle controversie tra operatori e utenti che, in taluni casi, hanno ad oggetto disservizi che riguardano proprio la vendita di apparecchi hardware (terminali, apparati di rete, etc.), di servizi di streaming online audio/video,diarchiviazione di dati,diservizi applicativi,diservizi per la sicurezza informaticanonchénoleggio o vendita di terminali,quando tali apparecchi e servizi sono fornitiinsieme ai contratti di servizi di comunicazioni elettroniche;
RITENUTO,pertanto,di non poter escludere dalla base imponibile le quote di ricavo derivanti dalla fornitura diapparecchi e serviziaccessoriforniti insieme ai contratti di servizi di comunicazioni elettroniche;
CONSIDERATO chel’art. 1 comma 66 della legge n.266/2005 prescrive che la contribuzione richiesta resti “nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera”. Pertanto, ai fini della determinazione dell’aliquota contributiva, è possibile valorizzare i ricavi complessivi del settore delle comunicazioni elettroniche nella misura di 27,5 miliardi di euro, avendo calcolato tale valore a partire dai bilanci 2021 delle imprese operanti nel mercato e dai dati contabili raccolti in sede di dichiarazione contributiva relativa all’anno 2022 come descritto nell’allegato A alla presente delibera;
CONSIDERATE le competenze attribuite all’Autorità in materia di comunicazioni elettroniche dalla normativa di rango primario e le conseguenti attività che saranno svolte dall’Autorità nell’anno 2023, da finanziare mediante il contributo in questione, come dettagliatamente descritte nell’allegato A alla presente delibera, in coerenza con i recenti indirizzi giurisprudenziali;
CONSIDERATO che, con riferimento al fabbisogno economico, la CGUE, con ordinanza del 29 aprile 2020, resa sul secondo rinvio pregiudiziale disposto dal Consiglio di Stato in materia (causa C-399/19), ha chiarito che possono essere coperti dal contributo per le comunicazioni elettroniche, ai sensi dell’articolo 12 della direttiva 2002/20/CE (oggi articolo 16 della direttiva 2018/1972) “i costi amministrativi complessivi relativi alle tre categorie di attività di cui a detta disposizione, vale a dire:
-in primo luogo, le attività di gestione, controllo e applicazione del regime di autorizzazione generale ai sensi dell’articolo 3 della direttiva autorizzazioni, il quale comprende le condizioni che possono corredare l’autorizzazione generale elencate all’allegato, parte A, di tale direttiva;

-in secondo luogo, le attività di gestione, controllo e applicazione dei diritti d’uso di radiofrequenze e di numeri di cui all’articolo 5 della direttiva autorizzazioni e delle condizioni che possono corredare tali diritti, elencate all’allegato, parti B e C, di tale direttiva;

-in terzo luogo, le attività di gestione, controllo e applicazione degli obblighi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni, che comprendono gli obblighi che possono essere imposti ai fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, edegli articoli 6 e 8 della direttiva accesso o in forza dell’articolo 17 della direttiva servizio universale, nonché gli obblighi che possono essere imposti ai fornitori designati per la fornitura di un servizio universale conformemente a quest’ultima direttiva.

Possono essere inclusi nei costi amministrativi complessivi relativi a tali tre categorie di attività i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, quali le decisioni in materia di accesso e interconnessione” (cfr. par. 39 e 40). Con tale ordinanza la CGUE ha dunque confermato la correttezza dell’operato dell’Autorità sia con riferimento all’individuazione del perimetro dei costi finanziabili sia alle modalità di applicazione delle rettifiche prescritte dall’art. 16 comma 4 del Codice sopra richiamato;
CONSIDERATO chei costi amministrativi derivanti dallo svolgimento delle suddette attività nel settore delle comunicazioni elettroniche devono essere coperti mediante l’applicazione dell’aliquota contributiva ai ricavi maturati nel medesimo settore, in cui l’Autorità esercita le proprie funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie;
RITENUTO opportuno, ai fini dell’individuazione del fabbisogno finanziario da coprire con il contributo in questione, stimare i costi amministrativi che saranno complessivamente sostenuti nell’anno 2023, attraverso l’allocazione e valorizzazione delle risorse umane e strumentali direttamente e indirettamente impiegate per lo svolgimento di tali attività, ivi inclusa la quota parte dei costi congiunti sostenuti dalle strutture di supporto e di indirizzo politico (c.d. strutture“trasversali”). Applicando tale metodologia, il fabbisogno finanziario necessario allo svolgimento delle attività in materia di comunicazioni elettroniche risulta, per l’anno 2023, pari a 41,9 milioni di euro, come dettagliato nell’allegatoA alla presente delibera;
CONSIDERATO che l’articolo 16, comma 4, del Codice, stabilisce che in base alle eventuali differenze tra l’importo totale dei diritti riscossi e i costi amministrativi sostenuti, risultanti dai Rendiconti annuali previsti nel citato articolo, sono apportate le opportune rettifiche all’entità del contributo richiesto alle imprese negli anni successivi.
In merito, la CGUE, nella già richiamata ordinanza del 29 aprile 2020 (causa C-399/19), ha chiarito che “l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale, da un lato, il rendiconto annuale previsto da tale disposizione è pubblicato successivamente alla chiusura dell’esercizio finanziario annuale nel quale i diritti amministrativi sono stati riscossi e, dall’altro, le opportune rettifiche sono effettuate nel corso di un esercizio finanziario non immediatamente successivo a quello nel quale tali diritti sono stati riscossi”;

TENUTO CONTO che il Rendiconto 2021 dell’Autorità ha evidenziato – per lo svolgimento delle attività di cui al citato articolo 16 del Codice – un saldo negativo per la gestione di competenza 2021 pari a 1,206 milioni di euro. Nel corso dell’esercizio 2021 sono stati inoltre incassati – grazie alle iniziative assunte dall’amministrazione nel campo del recupero crediti – 0,954 milioni di euro a titolo di arretrati relativi alle annualità 2013-2020 e cancellati residui passivi (con l’approvazione del conto consuntivo 2021 – delibera n. 208/22/CONS) relativi a impegni di spesa assunti nel periodo 2013-2020 per lo svolgimento delle attività di regolazione del settore delle comunicazioni elettroniche, generando economie di spesa pari a 0,260 milioni di euro. La gestione dell’anno 2021 ha dunque determinato complessivamente un surplus contributivo pari a 0,008 milioni di euro e, pertanto, l’importo portato in riduzione a rettifica del fabbisogno 2021, come disposto con la delibera n. 616/20/CONS a valere sull’esercizio 2021, è parzialmente rimasto nella disponibilità dell’Autorità, alla luce dei risultati registrati nel Rendiconto 2021;
TENUTO CONTO dell’esigenza di distribuire su più esercizi, in modo graduale, le conseguenti rettifiche, anche al fine di garantire la stabilità nel tempo delle aliquote contributive, in coerenza con l’ordinanza CGUE del 29 aprile 2020 (causa C-399/19) sopra richiamata;
RITENUTO, pertanto, opportuno apportare le necessarie rettifiche alla sopra indicata stima del fabbisogno per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 16 del
Codice in base alle risultanze dei documenti di rendicontazione analitica relativi agli anni 2013-2021 ed in particolare di portare in diminuzione rispetto alla stima del fabbisogno per l’anno 2023, per lo svolgimento delle attività elencate al richiamato articolo 16, un importo pari a 3,1 milioni di euro (da finanziare dunque attraverso l’uso dell’avanzo di amministrazione), con l’effetto di determinare in 38,8 milioni di euro l’importo da finanziare con il contributo 2023;

RITENUTO, dunque, di poter individuare, ai sensi dell’articolo 1, comma 66, della legge n.266/2005, sulla base della sopraindicata stima di fabbisogno, opportunamente rettificata, e della complessiva valorizzazione della base imponibile del mercato di competenza, l’aliquota contributiva da applicare nella misura dell’1,4 per mille dei ricavi di competenza risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima dell’adozione della presente delibera;
RITENUTO di confermare per l’anno 2023 che sono esonerati, ai sensi dell’art. 16 comma 3 del Codice dal versamento del contributo:
i) i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in considerazione di ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all’applicazione del prelievo;
ii) le imprese che versano in stato di crisi, avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali;
iii) le imprese che hanno iniziato la loro attività nel 2022;
RITENUTO opportuno chiarire che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all’articolo 2359 del Codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all’articolo 2497 del Codice civile, anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascuna società deve versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio;
TENUTO CONTO che l’Autorità svolge competenze riferite anche ai mercati dei media (radio-televisione, editoria, pubblicità, etc.), dei servizi postali, dei servizi di intermediazione onlinee dei motori di ricerca online, dei servizi di piattaforma per la condivisione di video, degli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico e dei prestatori di servizi della società dell’informazione e dei diritti audiovisivi sportivi, i cui
oneri sono finanziati ai sensi dei commi 65, 66, 66-bis e 66-ter, dell’articolo 1, della legge n. 266/2005, e dell’art. 19, comma 2, del d. lgs. 9 gennaio 2008, n. 9, dai soggetti ivi
operanti. I termini e le modalità di contribuzione per la copertura dei costi derivanti dall’esercizio delle competenze attribuite all’Autorità in tali settori sono fissati con separati provvedimenti;
CONSIDERATO che numerosi soggetti operano in più settori di competenza e occorre pertanto garantire che non vi sia sovrapposizione tra le diverse basi imponibili ai fini della determinazione dei contributi, creando una corrispondenza univoca tra base imponibile e mercato di competenza ed evitando il rischio di doppia imposizione;
RITENUTO opportuno, a tal fine, richiedere un’unica dichiarazione telematica contenente i dati anagrafici ed economici dei soggetti contributori, impiegando dunque
un modello telematico unico per il calcolo del contributo, che permetta la ripartizione dei ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni (così come rilevati nella voce A1 del conto economicoo equivalente) nelle sue componenti utili alla determinazione delle diverse contribuzioni dovute all’Autorità nei diversi settori di competenza ai sensi della
legge n. 266/2005: 1) servizi e reti di comunicazione elettronica(CE); 2) servizi media (SM); 3) servizi postali (SP); 4) servizi di intermediazione online e motori di ricerca (platform to businessPtoB); 5) diritto d’autore e diritti connessi nel mercato unico digitale (DDA); 6) servizio di piattaforma per la condivisione di video (serviziVSP);  7) settori che non rientrano nella competenza dell’Autorità. Il modello telematico unico e le relative istruzioni sono approvati con separato provvedimento;

PRESO ATTO che l’art. 1 comma 65 della legge n.266/2005 prevede che “Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, per l’approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento”;
UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell’art. 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
Art. 1
Soggetti tenuti alla contribuzione
1. I soggetti di cui all’articolo 16 del Codice, titolari di un’autorizzazione generale o di una concessione di diritti d’uso ai sensi del medesimo Codice, esercenti attività di reti o servizi di comunicazioni elettroniche, che rientrano nelle competenze attribuite dalla normativa vigente all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono tenuti alla contribuzione prevista dall’articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.
2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all’articolo 2359 del Codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all’articolo 2497 del Codice civile, anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascuna società esercente le attività di cui al comma 1 è tenuta a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.
3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali nonché le imprese che hanno iniziato la loro attività nell’anno 2022.
Art. 2
Misura della contribuzione

1. Per i soggetti di cui al precedente art. 1, la contribuzione è fissata in misura pari all’1,4 per mille dei ricavi derivanti dalla fornitura di reti o di servizi di comunicazioni elettroniche, erogati in virtù di un’autorizzazione generale o di una concessione di diritti d’uso ai sensi del Codice, di cui alla voce A1 del conto economico o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, dell’ultimo bilancio approvato prima dell’adozione della presente delibera.
2. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio calcolano l’importo del contributo sull’ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l’aliquota di cui al comma precedente alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie relative all’esercizio finanziario 2021.
Art. 3
Termini e modalità di versamento

1. Il versamento del contributo di cui all’articolo 1 deve essere eseguito entro il 1° marzo 2023, sul conto corrente bancario intestato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
2. A decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, il Direttore del Servizio programmazione finanziaria e bilancio adotta gli atti di accertamento per il versamento del contributo quantificato dal contribuente nelle dichiarazioni “Contributo Agcom Anno 2023”. In caso di mancata o errata quantificazione gli atti di accertamento sono adottati con delibera dell’Autorità.
3. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l’Autorità procederà alla riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.
4. Il mancato pagamento del contributo dovuto ai sensi della presente delibera comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 30, comma 14, del Codice.
Art. 4
Dichiarazione telematica

1. Entro il 1° marzo 2023 i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, dichiarano all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo di cui all’art. 2, commi 1 e 2. A tal fine deve essere utilizzato esclusivamente il modello telematico Contributo Agcom Anno 2023 approvato con separato provvedimento assieme alle relative istruzioni alla compilazione.
2. Non sono tenuti a presentare la dichiarazione i soggetti il cui ricavo complessivo (voce A1 del bilancio o voce equivalente) sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).
3. La dichiarazione di cui al comma 1 è trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso l’apposito portale.
4. La mancata o tardiva presentazione della dichiarazione nonché l’indicazione nel modello telematico di dati non rispondenti al vero, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Art. 5
Disposizioni finali

1. L’allegato A è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. La presente delibera, ai sensi dell’articolo 1, comma 65, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sottoposta, per l’approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, e successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito web dell’Autorità.
Roma, 24 novembre 2022
IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria
Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE

Giulietta Gamba