AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERA 24 novembre 2022
MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI PER L’ANNO 2023 DAI SOGGETTI CHE OPERANO NEL SETTORE DEI SERVIZI MEDIA (Delibera n. 410/22/CONS)
(Pubblicata nel sito web dell’Agcom in data 17 gennaio 2023 – Gazzetta ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2023)
L’AUTORITÀ
NELLA riunione di Consiglio del 24 novembre 2022;
VISTA la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità” e, in particolare, l’articolo 2, comma 38, lett. b);
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, come modificata, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1 comma 515;
VISTA la legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante “Disposizioni sulla stampa”;
VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante “Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria”;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 250, recante “Provvidenze per l’editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l’accesso ai benefici di cui all’articolo 11 della legge stessa”;
VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante “Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416”;
VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”;
VISTA la direttiva UE 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato;
VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/ UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato” (di seguito anche “TUSMA” o “Testo unico”);
VISTA la direttiva UE 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all’esercizio del diritto d’autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio;
VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” come da ultimo modificata dalla delibera n. 124/22/CONS;
VISTA la delibera n. 261/21/CONS del 29 luglio 2021, recante “Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello”;
CONSIDERATO che la legge n. 266/2005, all’art. 1 comma 65, prevede che “le spese di funzionamento […] dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni […] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità”. Il successivo comma 66 attribuisce, inoltre, all’Autorità il potere di adottare le variazioni della misura e delle modalità della contribuzione “nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera”;
CONSIDERATO che, alla luce delle succitate disposizioni ed in particolare della legge n. 249/97 e del TUSMA, sono tenuti a versare il contributo relativo al settore media i soggetti che, sottoposti alla giurisdizione italiana ai sensi dell’art. 2 del TUSMA, erogano servizi di media audiovisivi e radiofonici, di stampa quotidiana e periodica, delle agenzie di stampa, di editoria elettronica, anche per il tramite di Internet, di pubblicità esterna, sponsorizzazioni e pubblicità online, di produzione o distribuzione di programmi e di contenuti radiotelevisivi, di agenzia di stampa a carattere nazionale;
VISTO l’art. 1 comma 66 della legge n. 206/2005 che prevede che “eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sen si del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera”;
CONSIDERATO che, ai fini dell’individuazione della misura congrua del contributo da fissare ai sensi del citato comma 66, occorre rapportare il fabbisogno economico nell’anno 2023, necessario per sostenere gli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni amministrative, ai ricavi complessivi risultanti dai bilanci dei soggetti contribuenti nell’anno 2021 o comunque approvati prima della presente deliberazione (cd. Base imponibile);
TENUTO CONTO che l’Autorità, ai sensi dei predetti commi 65 e 66 dell’articolo 1 della legge n. 266/2005, è chiamata a individuare, con propri atti esecutivi, esclusivamente il fabbisogno da finanziare e, conseguentemente, l’aliquota contributiva senza facoltà di ampliare o restringere la base imponibile, quale elemento della fattispecie impositiva definita dalla norma di rango primario, che risulta essere, dunque, attività vincolata e non discrezionale;
CONSIDERATO, in particolare, che, in linea con quanto stabilito all’articolo 1, comma 66, della legge n. 266/2005, il contributo è determinato sulla base dei ricavi conseguiti nel settore dei media quali, inter alia, i ricavi derivanti dalla fornitura di servizi di media audiovisivi e/o radiofonici, dall’attività di concessionaria di pubblicità, dalla produzione e distribuzione di contenuti e programmi radiotelevisivi, dall’attività di agenzia di stampa a carattere nazionale e dalla vendita di giornali quotidiani, periodici o riviste e di prodotti di editoria elettronica;
CONSIDERATO che l’art. 1 comma 66 della legge 266/2005 prescrive che la contribuzione richiesta resti “nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera”. Pertanto, ai fini della determinazione dell’aliquota contributiva, è possibile valorizzare i ricavi complessivi del settore media nella misura di 11,9 miliardi di euro, avendo calcolato tale valore a partire dai bilanci 2021 delle imprese operanti nel mercato e dai dati contabili raccolti in sede di dichiarazione contributiva relativa all’anno 2022 come descritto nell’allegato A alla presente delibera;
CONSIDERATE le competenze attribuite all’Autorità nel settore dei servizi media dalla normativa di rango primario e le conseguenti attività che saranno svolte nell’anno 2023 nel settore dei servizi media, come dettagliatamente riportato nell’allegato A alla presente delibera;
CONSIDERATO che i costi amministrativi derivanti dallo svolgimento delle suddette attività nel settore media devono essere coperti mediante l’applicazione dell’aliquota contributiva ai ricavi maturati nel medesimo settore, in cui l’Autorità esercita le proprie funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie;
RITENUTO opportuno, ai fini dell’individuazione del fabbisogno finanziario da coprire con il contributo in questione, stimare i costi amministrativi che saranno complessivamente sostenuti nell’anno 2023, attraverso l’allocazione e valorizzazione delle risorse umane e strumentali direttamente e indirettamente impiegate per lo svolgimento di tali attività, ivi inclusa la quota parte dei costi congiunti sostenuti dalle strutture di supporto e di indirizzo politico (c.d. strutture “trasversali”). Applicando tale metodologia, il fabbisogno finanziario necessario allo svolgimento delle attività in materia di media risulta, per l’anno 2023, pari a 28,1 milioni di euro, come dettagliato nel citato allegato A alla presente delibera;
TENUTO CONTO che, con riferimento al settore dei servizi media, 0,1 milioni di euro trovano copertura attraverso i contributi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni ai sensi delle delibere nn. 405/02/CONS, 606/10/CONS e 607/10/CONS, ciò comportando che il fabbisogno da finanziare attraverso il contributo 2023 è di 28,0 milioni di euro;
RITENUTO opportuno apportare una riduzione alla sopra indicata stima del fabbisogno per lo svolgimento delle attività del settore media un importo pari a 4,1 milioni di euro (finanziato attraverso l’uso dell’avanzo di amministrazione), al fine di garantire stabilità alle aliquote e consentire un tendenziale equilibrio finanziario, con l’effetto di determinare in 23,9 milioni di euro l’importo da finanziare con il contributo 2023;
RITENUTO, dunque, di poter individuare, ai sensi dell’articolo 1, comma 66, della legge n. 266/2005, sulla base della sopraindicata stima di fabbisogno, opportunamente ridotta, e della complessiva valorizzazione della base imponibile del mercato di competenza, l’aliquota contributiva da applicare nella misura del 2 per mille dei ricavi di competenza risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima dell’adozione della presente delibera;
RITENUTO di confermare per l’anno 2023 che sono esonerati dal versamento del contributo: i) i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in considerazione di ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all’applicazione del prelievo; ii) le imprese che versano in stato di crisi, avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali; iii) le imprese che hanno iniziato la loro attività nel 2022;
RITENUTO opportuno chiarire che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all’articolo 2359 del Codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all’articolo 2497 del Codice civile, anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascuna società deve versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio;
TENUTO CONTO che l’Autorità svolge competenze riferite anche ai mercati delle comunicazioni elettroniche, dei servizi postali, dei servizi di intermediazione online e dei motori di ricerca online, dei servizi di piattaforma per la condivisione di video, del diritto d’autore e diritti connessi nel mercato unico digitale e dei diritti audiovisivi sportivi, i cui oneri sono finanziati ai sensi dei commi 65, 66, 66 -bis e 66-ter, dell’articolo 1, della legge n. 266/2005, e dell’art. 19, comma 2, del d. lgs. 9 gennaio 2008, n. 9, dai soggetti ivi operanti. I termini e le modalità di contribuzione per la copertura dei costi derivanti dall’esercizio delle competenze attribuite all’Autorità in tali settori sono fissati con separati provvedimenti;
CONSIDERATO che numerosi soggetti operano in più settori di competenza e occorre pertanto garantire che non vi sia sovrapposizione tra le diverse basi imponibili ai fini della determinazione dei contributi, creando una corrispondenza univoca tra base imponibile e mercato di competenza ed evitando il rischio di doppia imposizione; RITENUTO opportuno, a tal fine, richiedere un’unica dichiarazione telematica contenente i dati anagrafici ed economici dei soggetti contributori, impiegando dunque un modello telematico unico per il calcolo del contributo, che permetta la ripartizione dei ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni (così come rilevati nella voce A1 del conto economico o equivalente) nelle sue componenti utili alla determinazione delle diverse contribuzioni dovute all’Autorità nei diversi settori di competenza ai sensi della legge n. 266/2005: 1) servizi e reti di comunicazione elettronica (CE); 2) servizi media (SM); 3) servizi postali (SP); 4) servizi di intermediazione online e motori di ricerca (platform to business PtoB); 5) diritto d’autore e diritti connessi nel mercato unico digitale (DDA); 6) servizio di piattaforma per la condivisione di video (servizi VSP); 7) settori che non rientrano nella competenza dell’Autorità. Il modello telematico unico e le relative istruzioni sono approvati con separato provvedimento;
PRESO ATTO che l’art. 1 comma 65 della legge n.266/2005 prevede che “Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, per l’approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento”;
UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell’art. 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità ;
DELIBERA
Art. 1
Soggetti tenuti alla contribuzione
Soggetti tenuti alla contribuzione
1. I soggetti che operano nel settore dei servizi media, esercenti attività di audiovisivo, radio-televisione, editoria, produzione o distribuzione di programmi e contenuti radiotelevisivi e di agenzia di stampa a carattere nazionale, che rientrano nelle competenze attribuite dalla normativa vigente all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono tenuti alla contribuzione prevista dall’articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.
2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all’articolo 2359 del Codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all’articolo 2497 del Codice civile, anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascuna società esercente le attività di cui al comma 1 è tenuta a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.
3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell’anno 2022.
Art. 2
Misura della contribuzione
Misura della contribuzione
1. Per le imprese operanti nel settore dei servizi media di cui al precedente art.1, la contribuzione è fissata in misura pari al 2 per mille dei ricavi derivanti dalla fornitura di servizi media di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, dell’ultimo bilancio approvato prima dell’adozione della presente delibera.
2. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio calcolano l’importo del contributo sull’ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l’aliquota di cui al comma precedente alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie relative all’esercizio finanziario 2021.
Art. 3
Termini e modalità di versamento
Termini e modalità di versamento
1. Il versamento del contributo di cui all’articolo 1 deve essere eseguito entro il 1° marzo 2023, sul conto corrente bancario intestato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
2. A decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, il Direttore del Servizio programmazione finanziaria e bilancio adotta gli atti di accertamento per il versamento del contributo quantificato dal contribuente nella dichiarazione “Contributo Agcom – Anno 2023”. In caso di mancata o errata quantificazione gli atti di accertamento sono adottati con delibera dell’Autorità.
3. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l’Autorità procederà alla riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.
Art. 4
Dichiarazione telematica
Dichiarazione telematica
1. Entro il 1° marzo 2023 i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, dichiarano all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo di cui all’art. 2, commi 1 e 2. A tal fine deve essere utilizzato esclusivamente il modello telematico “Contributo Agcom – Anno 2023” approvato con separato provvedimento assieme alle relative istruzioni alla compilazione.
2. Non sono tenuti a presentare la dichiarazione i soggetti il cui ricavo complessivo (voce A1 del bilancio o voce equivalente) sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).
3. La dichiarazione di cui al comma 1 è trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso l’apposito portale.
4. La mancata o tardiva presentazione della dichiarazione nonché l’indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Art. 5
Disposizioni finali
Disposizioni finali
1. L’allegato A è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. La presente delibera, ai sensi dell’articolo 1, comma 65, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sottoposta, per l’approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, e successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito web dell’Autorità.
Roma, 24 novembre 2022
IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella
Giacomo Lasorella
IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria
Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba