DELIBERA N. 480/14/CONS
MODIFICA DEL PIANO NAZIONALE DI ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN TECNICA DIGITALE DVB-T IN ATTUAZIONE DELL’ART. 6, COMMA 8, DELLA LEGGE 21 FEBBRAIO 2014, N. 9
(pubblicata nel sito web dell’Agcom in data 10 ottobre 2014)
L’AUTORITÀ
NELLA riunione di Consiglio del 23 settembre 2014;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, in particolare l’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 2, che affida all’Autorità l’elaborazione, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva e la relativa approvazione;
VISTO il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con legge 23 febbraio 2006, n. 51, e dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222;
VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante “Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione” e, in particolare, l’art. 14, comma 2;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, e, in particolare, l’art. 42;
VISTO l’art. 8-novies, comma 4, della legge 6 giugno 2008, n. 101, come modificato dall’art. 45 della legge 7 luglio 2009, n. 88 e, da ultimo, dall’art. 3-quinquies della legge 26 aprile 2012, n. 44;
VISTA la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”;
VISTA la legge 13 dicembre 2010, n. 220, (legge di stabilità 2011), ed in particolare l’art. 1, commi da 8 a 12, che prevedono la destinazione della banda 790-862 MHz (canali televisivi da 61 a 69 UHF) ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda, che l’Autorità adegui a tal fine il piano di assegnazione delle frequenze e che tale banda venga liberata per i nuovi utilizzi entro e non oltre il 31 dicembre 2012, nonché disposizioni finalizzate ad un uso più efficiente delle frequenze radiotelevisive ed alla valorizzazione e promozione delle culture regionali o locali;
VISTO il decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, così come modificato dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, l’articolo 4, comma 1, con il quale sono state introdotte misure di razionalizzazione dello spettro radioelettrico;
VISTA la legge 26 aprile 2012, n. 44 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”;
VISTO l’art.6, comma 8, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;
VISTA la delibera n. 423/11/CONS del 22 luglio 2011 recante “Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre delle Regioni Liguria, Toscana, Umbria e Marche nonché della provincia di Viterbo. (aree tecniche nn. 8, 9 e 10)”, come modificata dalla delibera n. 542/11/CONS del 12 ottobre 2011;
VISTA la delibera n. 93/12/CONS del 22 febbraio 2012 recante “Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre delle Regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia (Aree tecniche nn. 11, 14 e 15)”, come modificata dalla delibera n. 91/14/CONS del 24 febbraio 2014;
VISTA la delibera n. 265/12/CONS del 7 maggio 2012 recante “Revisione del piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre nelle Regioni Sardegna, Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio e Campania, aree transitate al digitale prima dell’anno 2011”;
VISTA la delibera n. 277/13/CONS del 11 aprile 2013 recante “Procedura per l’assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza e a tutela del pluralismo ai sensi dell’art. 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012”;
VISTA la delibera n. 451/13/CONS del 18 luglio 2013 recante “Revisione del Piano di Assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo terrestre in tecnica digitale per le reti nazionali, di cui alla delibera n. 300/10/CONS” come modificata dalla delibera n. 539/13/CONS del 30 settembre 2013 recante «Precisazioni in merito alla delibera n. 451/13/CONS “Revisione del Piano di Assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo terrestre in tecnica digitale per le reti nazionali, di cui alla delibera n. 300/10/CONS” e correzione di errore materiale» e dalla delibera n. 631/13/CONS del 15 novembre 2013 recante «Modifica della delibera n. 451/13/CONS “Revisione del piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo terrestre in tecnica digitale per le reti nazionali, di cui alla delibera n. 300/10/CONS”»;
VISTA la delibera n. 149/14/CONS del 9 aprile 2014 recante «Modifica della delibera n. 451/13/CONS “Revisione del piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo terrestre in tecnica digitale per le reti nazionali, di cui alla delibera n. 300/10/CONS”, come modificata dalle delibere 539/13/CONS e 631/13/CONS”»;
VISTA la delibera n. 26/14/CONS del 31 gennaio 2014 recante “Attuazione dell’articolo 6, comma 8, del Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145. Avvio delle procedure”;
CONSIDERATO che l’art.6, comma 8, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, stabilisce: “Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per escludere dalla pianificazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre le frequenze riconosciute a livello internazionale e utilizzate dai Paesi confinanti, pianificate e assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia e oggetto di accertate situazioni interferenziali alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le frequenze oggetto di EU Pilot esistenti alla medesima data. La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo deve avere luogo non oltre il 31 dicembre 2014. Alla scadenza del predetto termine in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze l’amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell’articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259.”;
VISTA la nota del Ministero dello sviluppo economico prot. n. 20500 del 28 marzo 2014, acquisita al protocollo dell’Autorità con n. 14591 del 31 marzo 2014, avente ad oggetto: “Piano Nazionale di Assegnazione delle frequenze in tecnica DVB-T – Applicazione del decreto legge n.145 del 23 dicembre 2013, art.6, comma 8, convertito con modificazioni dalla legge n. 9 del 21 febbraio 2014” con la quale venivano trasmesse due tabelle descritte dalla stessa nota come di seguito: “La prima tabella riporta nazione per nazione le frequenze utilizzate dai paesi confinanti, come risulta dall’esito di incontri ufficiali e/o dai dati pubblicati sui siti istituzionali, e di cui è stata segnalata l’interferenza entro i termini previsti dalla norma in oggetto. La seconda tabella riporta ulteriori informazioni relative a misurazioni effettuate in territorio estero dalle amministrazioni che hanno segnalato le interferenze autonomamente per la predisposizione dei rapporti di interferenza poi inoltrati all’amministrazione italiana”;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono state convocate in consultazione, sul documento di pianificazione contenente lo schema di intervento a seguito di quanto disposto dall’art. 6, comma 8, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, la concessionaria pubblica (Rai-Radiotelevisione italiana Spa), le associazioni di emittenti (AERANTI CORALLO, A.L.P.I, CONNA, CNT, CRTL, FRT, CONFINDUSTRIA RADIO TELEVISIONI, REA e RNA) e che le relative audizioni si sono svolte nei giorni 22, 23 e 26 maggio 2014;
CONSIDERATO che nelle citate audizioni è stato illustrato il documento di consultazione, inviato in precedenza ai soggetti convocati, finalizzato a riassumere i temi in discussione e recante l’indicazione delle modifiche da introdurre nella pianificazione delle reti che utilizzano frequenze oggetto delle accertate interferenze nei confronti degli Stati esteri radioelettricamente confinanti, comunicate dal Ministero dello sviluppo economico; in particolare, il documento di consultazione individuava mediante poligonali le aree del territorio nelle quali si proponeva di vietare l’esercizio di trasmettitori operanti sulle frequenze interessate, riassunte nella Tabella 1 che segue:
Tabella 1
Stato estero interferito | Allotments/Assignments interferito | Canali | ||||
Croazia | D05 | 28 | 29 | 39 | 53 | |
D51 | 45 | |||||
D52 | 45 | |||||
D07 | 21 | 31 | 45 | 51 | 59 | |
D08 | 23 | 33 | 34 | 41 | 53 | |
D09 | 22 | 28 | 51 | 59 | 45 | |
Slovenia | Zahod | 22 | 27 | |||
Zahod | 35 | |||||
Assignments vari | 34 | |||||
Assignments vari | 39 | |||||
Assignments vari | 28 | |||||
Assignments vari | 29 | |||||
Francia | Alpes Maritimes E W –Var | 43 | 45 | |||
Malta | Assignments vari | 28 | 31 | 45 | ||
Svizzera | Ticino | 32 | ||||
San Marino | Assignment | 42 |
CONSIDERATO che nell’ambito delle audizioni sono state sollevate le questioni che, nel seguito, si riportano in sintesi:
1. è stata lamentata da molti dei soggetti auditi una generale carenza informativa in merito all’attività di coordinamento internazionale condotta dall’Italia ed allo stato delle negoziazioni in corso, carenza che contribuisce a generare incertezze negli operatori e difficoltà nell’orientamento dei loro investimenti;
2. è stato rilevato come le frequenze oggetto di interferenze nei confronti degli Stati esteri risultino in massima parte in uso alle reti locali, in particolare nella fascia adriatica;
3. è stato sottolineato da alcuni come vi sia una concentrazione eccessiva di risorse in capo ad alcune emittenti nazionali e che, pertanto, alcune frequenze che dovessero risultare non assegnate in esito della recente gara dovrebbero essere destinate alla risoluzione di alcune delle criticità ed a beneficio degli operatori locali;
4. è stato evidenziato come il Piano di assegnazione si basi su precisi criteri legislativi, in particolare per quanto riguarda la riserva di un terzo delle risorse da destinare all’emittenza locale e, pertanto, qualsiasi iniziativa deve necessariamente salvaguardare detta riserva, anche prevedendo la riduzione del numero delle reti nazionali. Peraltro, è stato ribadito da alcuni che la riserva debba correttamente riferirsi alla capacità trasmissiva e non genericamente alle frequenze disponibili;
5. è stato rammentato che tutti gli operatori di rete, titolari di diritti d’uso ventennali, sono transitati al digitale con le caratteristiche tecniche riportate nel “Master Plan” a suo tempo elaborato dal Ministero dello sviluppo economico e che i vincoli imposti dall’Autorità sono successivi a tale passaggio;
6. è stato espresso l’avviso che l’identificazione delle situazioni di “accertate interferenze” debba innanzitutto prevedere una procedura di accertamento in contraddittorio con i soggetti interessati, inclusa l’Amministrazione dello Stato estero interferito;
7. la maggior parte dei soggetti auditi ha espresso l’avviso che, anziché spegnere gli impianti, il Ministero dello sviluppo economico debba richiedere una compatibilizzazione con i Paesi interferiti agendo sui sistemi radianti e sulle potenze di emissione delle stazioni interessate, trovando soluzioni tecniche adeguate prima di avviare nuove procedure di pianificazione, ai fini della tutela degli operatori italiani interessati dal procedimento in oggetto ed a salvaguardia degli ingenti investimenti effettuati per la realizzazione delle reti digitali, investimenti consistenti in centinaia di milioni ottenuti anche da finanziamenti regionali o da fondi europei;
8. nello specifico delle esclusioni di siti proposte dal documento di consultazione, sono state sollevate alcune questioni di dettaglio. La prima riguarda la possibilità di continuare ad utilizzare il sito di Mirabello in Veneto, per servire la città di Verona; la seconda riguarda la copertura della città di Bologna dalla postazione di Castel Maggiore, postazione il cui utilizzo risulterebbe precluso dalla relativa poligonale, ma che appare invece compatibile con la Croazia dal momento che le sue antenne irradiano verso sud-ovest; infine è stata segnalata la perdita della copertura della città di Rimini e della relativa provincia, servite dai siti di Monte Pincio e Monte Scudo, anche essi esclusi dalla poligonale, ma pur sempre compatibilizzabili;
9. la Rai ha fatto presente che il documento posto in consultazione impatta fortemente sulle proprie utilizzazioni. Segnala in particolare la presenza di alcuni siti nell’area veneta operanti sul canale 34 che, sulla base della relativa poligonale, non potrebbero più essere utilizzati, mentre detti impianti, per lo specifico utilizzo che di essi si fa, non causano di fatto e non potrebbero mai causare interferenze nocive verso Stati esteri. Inoltre la Rai, in merito all’esclusione del sito di Monte Nerone, ha fatto presente che sul canale 29 esso è utilizzato con diagramma di irradiazione rivolto ad ovest per servire l’Umbria e pertanto non è suscettibile di provocare interferenze verso la Croazia. Infine la Rai ritiene che, in particolare nel caso delle utilizzazioni in aree limitate ed orograficamente isolate (c.d. valli laterali) occorra prevedere delle eccezioni ai criteri ed alle condizioni generali di esclusione delle frequenze;
10. da parte dei rappresentanti del mondo della radiofonia digitale è stato sottolineato come il procedimento in corso, che causa un’ulteriore riduzione di risorse per le emittenti televisive, non debba incidere sulle già scarse risorse in banda VHF-III da destinare allo sviluppo della radiofonia digitale. In proposito, è stato auspicato un intervento legislativo che metta ordine all’intero sistema radiotelevisivo, intervenendo, tra l’altro, per favorire la creazione di consorzi tra emittenti televisive, alla stessa stregua di quanto fatto per la radiofonia digitale;
11. è stata espressa l’opinione che la ratio della norma non sia l’esclusione di frequenze in determinate aree, bensì di incidere sui soli impianti effettivamente interferenti. La norma, pertanto, sarebbe stata interpretata in maniera troppo estensiva e penalizzante per gli operatori italiani, con l’introduzione delle aree proposte in consultazione, che comunque, così come proposte, sarebbero in ogni caso eccessivamente cautelative. L’intervento proposto potrebbe inibire l’esercizio a circa 70 soggetti e, considerate le previste misure economiche di natura compensativa finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro, è stato ritenuto che tale operazione potrebbe non conseguire gli obiettivi prefissati;
12. alcune parti hanno osservato che i criteri di coordinamento internazionale delle frequenze televisive attualmente previsti nell’ambito dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT) sono inefficienti ed eccessivamente penalizzanti per l’Italia, dove è richiesto dal mercato un uso intensivo dello spettro. Il coordinamento internazionale dovrebbe essere effettuato senza escludere l’impiego di talune frequenze nelle zone di confine, ma adottando modalità tali da rendere compatibile l’impiego congiunto;
RITENUTO, nel fare rinvio necessariamente al Ministero dello sviluppo economico per quanto emerso dalla consultazione su aspetti che non ricadono nella competenza dell’Autorità, quali ad esempio le osservazioni in merito all’inadeguatezza delle misure compensative, o le osservazioni in merito alle assegnazioni già effettuate, per quanto riguarda i profili strettamente attinenti all’intervento di pianificazione che l’Autorità è chiamata a mettere in atto, di esprimere le valutazioni che seguono:
a) Occorre premettere che, in linea generale, devono considerarsi interferenze accertate quelle segnalate da una Amministrazione estera e pervenute per le vie ufficiali al competente Ministero dello sviluppo economico, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Radio dell’UIT che, come noto, riveste carattere di trattato internazionale al quale l’Italia ha aderito. Si assume, peraltro, che tali segnalazioni formali non siano state contestate dall’Amministrazione italiana, anche a motivo della circostanza che le interferenze sono facilmente riconducibili alle utilizzazioni italiane delle medesime frequenze. Né si può sostenere che per accertare l’interferenza occorra una verifica tecnica in contraddittorio con la presenza di rappresentanti dell’Amministrazione segnalante, procedura certo non prevista dal predetto Regolamento Radio. Il contraddittorio è invece previsto dalle procedure nazionali per la risoluzione delle interferenze, laddove si richiede che gli accertamenti tecnici effettuati dai competenti organi del Ministero dello sviluppo economico vengano svolti in presenza dei responsabili dell’impianto da cui si presume origini l’interferenza.
b) Circa la tesi che i criteri di coordinamento attualmente utilizzati debbano essere rivisti in modo da consentire un utilizzo più efficiente delle frequenze e la possibilità per i Paesi confinanti di utilizzare tutte le frequenze disponibili, si fa rilevare che, in disparte dalle procedure internazionali di natura amministrativa, i criteri tecnici previsti dal Regolamento Radio e di fatto riportati negli Atti Finali della Conferenza di pianificazione di Ginevra 2006 (GE06) sono frutto di una lunga e complessa attività di studio dell’UIT, a cui hanno partecipato tutti i Paesi, e che sono mantenuti costantemente aggiornati per seguire l’evoluzione tecnologica. Il fine ultimo di tali criteri è appunto quello di consentire l’utilizzo più efficiente (ed equo) delle risorse spettrali e la protezione dalle interferenze.
c) In merito alle doglianze relative alle presunte carenze informative sulle frequenze riconosciute a livello internazionale ed effettivamente utilizzate, si deve rammentare che gli atti della Conferenza di Ginevra 2006, che ha pianificato le bande per il servizio televisivo digitale terrestre, sono resi pubblici dell’UIT e quindi conoscibili da chiunque. Inoltre, l’attività di coordinamento internazionale, di competenza primaria del Ministero dello sviluppo economico al quale l’Autorità si affianca, è nota nei suoi obiettivi e nei criteri tecnici nazionali (criteri peraltro dichiarati nelle delibere di pianificazione dell’Autorità) ed i suoi esiti sono resi pubblici attraverso i provvedimenti di pianificazione nazionale. Non va sottaciuto, infine, che il processo di digitalizzazione del servizio televisivo in Italia, a motivo della nota presenza sul mercato di un gran numero di soggetti, ha dovuto necessariamente prevedere l’utilizzo intensivo di tutte le frequenze della banda, molto al là, quindi, di quanto previsto dalla Conferenza Ginevra 2006; utilizzo che, tuttavia, deve essere negoziato con tutte le Amministrazioni dei Paesi confinanti, i cui diritti possono subire nocumento dai comportamenti italiani non concordati. I risultati di tali negoziati possono naturalmente anche portare a dover accettare vincoli aggiuntivi e contrazioni di risorse rispetto a quanto inizialmente auspicato.
d) Premesso che tutti i provvedimenti di pianificazione adottati dall’Autorità prevedono vincoli tecnici specifici che, ove rispettati dagli operatori di rete, assicurano l’assenza di interferenze ai Paesi radioelettricamente confinanti, le disposizioni dettate dalla legge all’Autorità non appaiono essere quelle di compatibilizzare le utilizzazioni italiane adottando misure sugli impianti, come da alcuni sostenuto, competenza questa del Ministero dello sviluppo economico le cui iniziative al riguardo non hanno avuto, evidentemente, esito positivo. In altri termini, i piani adottati dall’Autorità non hanno necessità alcuna di essere compatibilizzati con le utilizzazioni estere, perché vengono definiti proprio tenendo conto della necessità di salvaguardare i diritti delle altre Amministrazioni. Pertanto, le situazioni interferenziali sono da attribuire esclusivamente al mancato rispetto dei vincoli di piano.
e) All’Autorità viene richiesto dalla legge di mettere in atto interventi di pianificazione, in quanto rientranti nelle proprie competenze. La dizione usata dalla legge “escludere dalla pianificazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre le frequenze….” non sembra lasciare dubbi al riguardo. La legge non indica un criterio tecnico specifico, richiede però chiaramente l’adozione di misure risolutive, ascrivibili all’uso del termine “escludere”. Di qui la scelta del metodo di escludere la possibilità di utilizzare talune frequenze (quelle interferenti) da siti trasmittenti in determinate aree e la definizione dell’estensione delle aree stesse, secondo un approccio prudenziale rispetto all’eventualità che possano manifestarsi ancora interferenze dopo l’applicazione delle disposizioni legislative in questione, ferma restando la necessità di adottare misure proporzionate e tese a minimizzare l’impatto sulle risorse radioelettriche utilizzate dagli operatori nazionali. Peraltro, tale approccio risulta coerente con quello già adottato in Sicilia, finalizzato a prevenire interferenze in territorio maltese.
f) In linea con tale approccio prudenziale, pur valutando che alcune situazioni di dettaglio evidenziate in consultazione potrebbero consentire l’utilizzo di taluni siti particolari adottando un controllo rigoroso sui sistemi radianti, si ritiene che in via generale sia opportuno operare in maniera prudente rispetto all’obiettivo prefisso dalla legge. Anche perché ogni sito sarebbe compatibilizzabile, e così era di fatto nella pianificazione fin qui adottata. Tuttavia ora, come evidenziato, la legge, richiedendo un intervento di natura diversa e ben più incisiva, ha rilevato la necessità di procedere ad una modifica dell’approccio fin qui seguito, eliminando dalla pianificazione da specifiche aree le frequenze interferenti.
g) Fermo restando l’approccio rigoroso di cui al punto precedente, si ritiene che possano essere prese in considerazione e trattate in modo specifico, in termini di eccezione, talune situazioni sulle quali potrebbe risultare eccessivamente cautelativo un intervento di disattivazione completa di impianti, posto che a tali impianti non siano attribuibili interferenze in atto. Ci si riferisce, tra l’altro, agli impianti della Rai nella Regione Veneto sul canale 34 UHF, la cui utilizzazione in via temporanea è prevista dalla delibera n. 149/14/CONS, i quali, dalle verifiche effettuate, risultano invero compatibili con le utilizzazioni croate, e all’utilizzo da parte della Rai del canale 29 UHF da Monte Nerone, ubicato nella Regione Marche, ma dedicato al servizio nella regione Umbria e, dunque, non irradiante verso la Croazia;
CONSIDERATE le interlocuzioni successivamente intervenute con il Ministero dello sviluppo economico in merito ad approfondimenti tecnici condotti sulla base dei criteri recati dall’art. 6, comma 8, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, nonché l’evoluzione dell’attività di coordinamento internazionale, di seguito descritta:
a) In sede internazionale la questione delle interferenze subite dai Paesi esteri su frequenze legittimamente assegnate è seguita attentamente sia in ambito UIT, dove l’argomento è sotto osservazione già da qualche anno dal Radio Regulations Board, sia in ambito europeo dal gruppo di “good offices” istituito presso il Radio Spectrum Policy Group (RSPG). In entrambe le sedi è stato rappresentato dettagliatamente il percorso che l’Autorità sta seguendo per l’applicazione della legge. In particolare, in seno al RSPG, le aree di esclusione proposte sono state distribuite ai Paesi interessati, con contestuale richiesta di eventuali commenti. In via generale, tutti i Paesi hanno riconosciuto l’impegno posto in essere dall’Autorità nell’individuare le aree del territorio italiano dalle quali si originano le interferenze, tuttavia hanno concordemente richiesto un’estensione di dette aree, indicando, peraltro, come delimitazione delle stesse, i confini delle aree internazionali di buffer (ovvero le aree nei rispettivi territori che già in sede di Conferenza di Ginevra 2006 le Amministrazioni hanno convenuto come aree di reciproco impatto nell’utilizzazione delle frequenze) .
Si fa notare che, nella maggior parte dei casi, tali confini sono coincidenti con i perimetri amministrativi delle Regioni. In dettaglio:
a.1 Sono state ricevute reazioni da parte dell’Amministrazione svizzera, incontrata nel mese di giugno 2014 presso il Ministero dello sviluppo economico in una riunione bilaterale di coordinamento, la quale ha espresso preoccupazione che la poligonale riguardante la protezione dell’allotment del Ticino fosse troppo ridotta, laddove le esperienze dei decenni passati ha dimostrato la possibilità di interferenze provenienti anche da siti all’esterno di tale poligonale. Tale posizione è stata successivamente suffragata dalla Svizzera con simulazioni che mostrano come trasmettitori ubicati in siti non compresi nelle aree di esclusione (in particolare sono stati verificati i siti di Varcava in Lombardia e di Monte Beigua in Liguria) creano interferenze nocive in alcune aree del Ticino.
a.2 Parimenti, l’Amministrazione francese, in occasione di un incontro bilaterale di coordinamento tenutosi nel mese di luglio 2014, ha espresso perplessità sulla estensione proposta della poligonale che la riguardava ed ha sollecitato misure ispirate alla necessità di garantire una effettiva e definitiva protezione delle proprie utilizzazioni.
a.3 L’Amministrazione croata, dal canto suo, ha fatto pervenire una nota, spedita in data 30 giugno 2014 ed acquisita al protocollo dell’Autorità con n. 0034989 del 2 luglio 2014, con la quale propone l’estensione delle aree di esclusione che la riguardano, secondo un criterio sostanzialmente orientato a riprodurre quella che alla Conferenza di Ginevra 2006 era stata valutata come zona di interazione tra i due Paesi (c.d. buffer zone) e sagomata, come sopra detto, ricalcando i confini regionali e/o provinciali italiani. Peraltro, nella medesima nota l’Amministrazione croata comunica i propri piani di utilizzo nel corso del 2015 di ulteriori canali, per i quali reclama altresì protezione.
b) Inoltre, sulla base delle osservazioni ricevute ed anche a seguito della nota del Ministero dello sviluppo economico prot. n. 32836 del 26 maggio 2014, acquisita al protocollo dell’Autorità con n. 27121 del 26 maggio 2014, si sono tenute una serie di riunioni con lo stesso Ministero per addivenire ad una soluzione che conciliasse i criteri di pianificazione per singole aree regionali, finora adottati dall’Autorità per le reti locali ai sensi delle norme vigenti con le modalità di esclusione dal nuovo Piano delle frequenze risultate interferenti; ciò anche la fine di garantire un successivo percorso di compatibilizzazione di quelle frequenze che non rientrano tra quelle interferenti, ma che, tuttavia, non risultano assegnate all’Italia dalla Conferenza di GE06.
RITENUTO che le osservazioni pervenute dai Paesi confinanti, oggetto di valutazioni congiunte con il Ministero dello sviluppo economico, unitamente ad ulteriori approfondimenti hanno portano ad una riconsiderazione delle aree territoriali delimitate dalle poligonali, adattando le stesse ai confini amministrativi delle Regioni (oppure delle Province nel caso di estensioni territoriali inferiori, identificando in alcuni casi anche aree tecniche sub-regionali), tenendo comunque conto del rispetto dei criteri di proporzionalità, per le motivazioni che seguono:
a) dalle Amministrazioni interferite, vale a dire i soggetti la cui lesione dei diritti è alla base dell’intervento di pianificazione da porre in essere, perviene la generale richiesta di estensione delle aree di interdizione, richiesta che anche le analisi tecniche effettuate portano a ritenere in buona parte giustificata e quindi, per quella parte, accoglibile;
b) le aree residuali di territorio regionale che, in determinate Regioni risulterebbero esterne alle poligonali proposte in consultazione sono, nella maggior parte dei casi, di estensione molto ridotta e tali da rendere di scarsa appetibilità o inutile l’assegnazione dei diritti d’uso; di contro l’eventuale assegnazione da un lato potrebbe creare in futuro interferenze e, come indicato dal Ministero dello sviluppo economico nelle interlocuzioni ed approfondito nel paragrafo seguente, rendere di più complessa attuazione le procedure successive all’atto di pianificazione dell’Autorità;
c) le procedure che devono essere messe in atto dal Ministero dello sviluppo economico successivamente alla pianificazione per l’applicazione dei commi 9 e 9 bis dell’art 6 della legge n. 9/2014, ovvero la c.d. rottamazione volontaria e gli indennizzi per le disattivazioni coattive, sarebbero applicabili con maggiore difficoltà, laddove il rilascio di frequenze o la chiusura di reti operanti sulle frequenze interessate non fosse organizzata su base regionale, ovvero sulla stessa base adottata per la pianificazione delle reti locali e per la formulazione delle graduatorie dei soggetti aspiranti alla concessione dei diritti d’uso delle frequenze o, almeno su base provinciale, vale a dire sulla base generalmente utilizzata nella concessione dei diritti d’uso; si rammenta, in proposito, che i provvedimenti di pianificazione adottati sono stati basati inizialmente sulle Aree tecniche e successivamente, a seguito dell’emanazione della legge n. 44 del 2012, sulle Regioni, cioè il bacino di utenza considerato di norma dal quadro legislativo vigente per la radiodiffusione televisiva, e mai sulla base di entità territoriali inferiori, pur lasciando facoltà al Ministero dello sviluppo economico di assegnare diritti d’uso su base sub-regionale o provinciale per soddisfare realtà locali preesistenti;
d) il settore degli operatori di rete locali soffre di una eccessiva frammentazione, che vede la presenza di un numero consistente di reti a livello sub-regionale o provinciale, che per tale motivo risultano caratterizzate da un uso scarsamente efficiente sia delle risorse frequenziali che della capacità trasmissiva. Risulterebbe quindi quanto mai inopportuno iniziare proprio ora, peraltro in evidente contraddizione con i provvedimenti di pianificazione fin qui adottati dall’Autorità, la pianificazione di reti con grado di decomponibilità sub-regionale o provinciale aggiungendo così ulteriori possibilità di esercire reti locali limitate a parti residuali del territorio regionale; viceversa, un’operazione che spinga verso la dismissione di frequenze sull’intero territorio regionale promuove l’aggregazione degli interessi e la costituzione di un numero più ridotto, ma efficiente, di operatori di rete regionali in grado di trovare una propria ragion d’essere sia economica, attraverso il pieno sfruttamento della capacità trasmissiva assegnata, sia dal punto di vista della tutela del pluralismo, con la diffusione dei contenuti locali;
RITENUTO, tuttavia, che non sussistano motivazioni per estendere all’intera Regione Emilia Romagna l’eliminazione delle frequenze interessate, essendo sufficiente limitare tale esclusione alle sole province orientali per garantire un’adeguata protezione alle utilizzazioni della Croazia, seguendo lo stesso confine previsto dalla pertinente Area tecnica sulla base della quale sono pianificate le reti nazionali; analogamente, per la Regione Sicilia è ritenuta sufficiente l’eliminazione delle frequenze interferenti Malta nelle sola parte meridionale, che viene così a costituire un’area tecnica sub-regionale di rispetto nei confronti di Malta, i cui confini sono identificati dalla medesima poligonale già adottata con la delibera n. 91/14/CONS, tenendo anche conto che l’Amministrazione maltese non ha invero richiesto ulteriori limitazioni, né ha proposto di modificare la poligonale ovvero di definire in modo diverso le aree di interdizione dell’uso delle frequenze;
RITENUTO che nelle Regioni Emilia Romagna, Marche e Sicilia, nelle quali l’area di esclusione dalla pianificazione, per le frequenze interessate non coincide con l’intera Regione o Provincia, il Ministero dello sviluppo economico potrà, in ogni caso, disciplinare il rilascio volontario delle frequenze estendendone l’ambito all’intero territorio Regionale o, nel caso della Sicilia, all’intero territorio delle Province interessate dalla predetta poligonale;
RITENUTO altresì che la disattivazione coattiva degli impianti dovrà necessariamente essere coerente con le aree territoriali di esclusione dalla pianificazione indicate dal presente Piano;
TENUTO CONTO dello stato delle negoziazioni bilaterali con i Paesi radioelettricamente confinanti per l’uso coordinato delle frequenze;
CONSIDERATO, in definitiva, che l’applicazione dell’art.6, comma 8, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, comporti l’eliminazione dalla pianificazione delle frequenze per le reti locali in talune Regioni come dalla Tabella 2 seguente:
Tabella 2
Regione | Canali esclusi |
Piemonte | 32 (1) |
Lombardia | 32 (2) |
Veneto | 22, 27, 28, 29, 35, 39, 45, 53 |
Friuli Venezia Giulia | 22, 27, 28, 29, 34, 35, 39, 45, 53 |
Liguria | 43, 45 |
Emilia Romagna | 29 (3), 39 (3), 42(4), 45 (3), 53 (3) |
Toscana | 43 (5), 45 (5) |
Marche | 21, 23 (6), 28 (7), 29 (7), 31, 33 (8), 34 (6), 39 (7), 41 (6), 45, 53, 59 |
Abruzzo | 21, 23, 31, 33, 34, 41, 45, 51, 53, 59 |
Molise | 21, 23, 31, 33, 34, 41, 45, 51, 53, 59 |
Puglia | 21, 22, 23, 28, 31, 33, 34, 41, 45, 51, 53, 59 |
Sicilia | 28 (9), 31 (9), 43 (10), 45 (9) |
(1) Esclusione limitata alle Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli. (2) Esclusione limitata alle Province di Bergamo, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e della Brianza, Pavia, Sondrio e Varese (3) Esclusione limitata alle Province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini (4) Esclusione limitata alla Provincia di Rimini (5) Esclusione limitata alle Province di Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara e Pisa (6) Esclusione limitata alle Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata (7) Esclusione limitata alle Province di Ancona e Pesaro e Urbino (8) Esclusione limitata alle Province dove il canale era pianificato per le reti locali ai sensi della delibera n. 542/11/CONS (Ascoli Piceno, Fermo e Macerata) (9) Esclusione limitata all’area di territorio ubicata a Sud della linea spezzata riportata in allegato al presente provvedimento (10) Esclusione, già disposta ai sensi della delibera n. 91/14/CONS, limitata all’area di territorio ubicata a Sud della linea spezzata riportata in allegato al presente provvedimento e rientrante nell’applicazione dell’art. 6, comma 8, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 |
CONSIDERATO, quindi, che il presente provvedimento modifica le risorsespettrali disponibili per le reti televisive digitali locali in termini quantitativi e di distribuzione sul territorio;
CONSIDERATO che la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione, all’art. 12 (Uso efficiente dello spettro elettromagnetico), comma 3, recita: “L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta e aggiorna il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale garantendo, su tutto il territorio dello Stato, un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformità con i principi della presente legge, e una riserva in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.”;
CONSIDERATO che il concetto di “razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale” si può declinare in termini di proporzione con riferimento ad un terzo delle risorse disponibili. Infatti la stessa legge 112/2004, all’art. 7 (Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale), comma 2, prevede che “La disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva tutela l’emittenza in ambito locale e riserva, comunque, un terzo della capacità trasmissiva, determinata con l’adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione in tale ambito.”;
CONSIDERATO che la riserva di risorse per l’emittenza locale infine è stata disposta anche dal successivo art. 8 (Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale), ai sensi del quale:
“1. L’emittenza radiotelevisiva di ambito locale valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell’unità politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
2. La disciplina del sistema dei servizi di media audiovisivi tutela l’emittenza in ambito locale e riserva, comunque, un terzo della capacità trasmissiva, determinata con l’adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti abilitati a diffondere i propri contenuti in tale ambito”;
CONSIDERATO che la riserva a favore dei contenuti locali è stata disposta dalla legge ben prima che si iniziasse il processo di digitalizzazione del servizio televisivo e con il chiaro intento di salvaguardare la realtà di mercato esistente nel mondo analogico (si noti in proposito l’uso del termine “emittenza” che appartiene al sistema televisivo analogico e perde significato nel sistema televisivo digitale). Di fatto, quello che si può osservare a digitalizzazione avvenuta, è che certamente non è stata la capacità trasmissiva a risultare carente, anzi questa appare in molti casi largamente sovrabbondante rispetto alla disponibilità di contenuti locali da diffondere. Quanto precede per segnalare che potrebbe non essere priva di ragioni una riconsiderazione in sede legislativa della riserva in questione;
CONSIDERATO che allo stato, tenuto conto degli esiti della gara per l’assegnazione di multiplex nazionali, il numero di reti nazionali risulta pari a 20. Pertanto, la proporzione di un terzo delle risorse da destinare alle reti locali o, più precisamente, un terzo della capacità trasmissiva per diffondere programmi locali, è garantita dalla disponibilità di almeno 10 reti locali in ciascuna Regione;
PRESO ATTO che l’intervento cui però ora l’Autorità è chiamata dalla legge n. 9/2014 comporta che in alcune Regioni del versante adriatico il numero di frequenze risultanti sia inferiore a dieci, facendo venir meno il rispetto della proporzione suddetta;
RITENUTO tuttavia che si tratta di un intervento, dettato dalla legge, di natura emergenziale, in larga parte motivato da necessità di recupero della credibilità internazionale e finalizzato a evitare l’apertura di procedure comunitarie di infrazione, e perciò caratterizzato da estrema urgenza, vincolato dalla stessa legge ad una scadenza precisa e ravvicinata, dal momento che la data limite per il completamento di tutte le procedure, incluse quelle da svolgere da parte del Ministero dello sviluppo economico successivamente alla pianificazione, è fissata al 31 dicembre 2014;
RITENUTO, inoltre che la legge, presumibilmente anche a motivo della ristrettezza dei tempi concessi, indichi la natura dell’intervento da effettuare, consistente nella “esclusione dalla pianificazione delle frequenze” interferenti, e che pertanto al momento non vi siano margini per l’Autorità per rivedere in toto la pianificazione di tutte le reti nazionali e locali e ridefinire l’intero assetto del sistema televisivo digitale in Italia;
RITENUTO che tale revisione, finalizzata a destinare ulteriori risorse alla costituzione di reti locali, dovrà essere presa in considerazione successivamente, tenendo conto, tra l’altro:
a) dei canali non pianificati per le reti nazionali ai sensi della delibera n. 451/13/CONS, tenendo conto dell’evoluzione del dibattito in sede internazionale in merito alla banda dei 700 MHz;
b) degli esiti dell’attività di coordinamento internazionale in corso, sia per i canali della banda UHF sia per quelli della banda VHF;
c) del futuro assetto della banda VHF a seguito della gara esperita per l’assegnazione di tre multiplex nazionali; in tale banda, peraltro, sono stati già prefigurati utilizzi per le reti locali in situazioni particolari, quali ad esempio, l’impiego del canale 7 in Lombardia;
d) degli sviluppi della pianificazione della radiofonia digitale nella banda VHF;
e) delle assegnazioni temporanee alla Rai sul versante adriatico, ai sensi della delibera n. 149/14/CONS, in particolare nelle Regioni Abruzzo, Molise, e Veneto, di canali in banda UHF che dovranno essere resi disponibili entro e non oltre il 31 dicembre 2018 per un futuro utilizzo da parte dell’emittenza locale;
CONSIDERATA inoltre la necessità di rispettare i trattati internazionali sottoscritti dall’Italia (in ambito UIT) e gli obblighi comunitari, i cui profili possono essere ritenuti prevalenti nei confronti della norma nazionale, quantomeno in termini di priorità temporale;
RITENUTO che qualunque percorso futuro di negoziazione finalizzato all’incremento di risorse frequenziali per l’Italia non potrebbe prescindere da quel recupero di credibilità internazionale che solo una definitiva e rapida soluzione delle problematiche interferenziali con l’estero può garantire all’Amministrazione italiana;
TENUTO CONTO che l’urgenza di dare attuazione alle disposizioni del comma 8 dell’art. 6 della legge 21 febbraio 2014, n. 9, deriva anche dall’esigenza di consentire l’attuazione delle iniziative conseguenti, previste dai commi 9 e 9 bis della medesima legge, entro il termine stabilito del 31 dicembre 2014;
RITENUTO opportuno fornire talune indicazioni finalizzate ad un uso efficiente delle frequenze, al Ministero dello sviluppo economico che deve provvedere in tempi brevi ad espletare le procedure previste dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, adeguando alla nuova situazione i diritti d’uso già rilasciati agli operatori di rete locale e ponendo in essere quanto necessario per dare esecuzione alle disposizioni di legge entro i termini temporali prescritti dalla stessa legge;
TENUTO CONTO che nel rispetto del principio di equivalenza dei siti, introdotto dalla delibera n. 15/03/CONS e confermato in tutti i successivi provvedimenti di pianificazione, gli operatori possono utilizzare un qualsiasi insieme di siti, purché compresi tra quelli assentiti dalle Regioni interessate, ovvero anche altri siti, a condizione che vengano acquisite preventivamente le necessarie autorizzazioni dalle competenti autorità regionali;
CONSIDERATO che il presente provvedimento esclude dalla pianificazione, in determinate aree, canali previsti dai precedenti provvedimenti e che nessuna modifica viene apportata all’insieme dei siti già assentiti con i medesimi provvedimenti e che, pertanto, non risulta necessario sentire le Regioni in merito all’ubicazione dei siti;
CONSIDERATO, altresì, che permangono le limitazioni all’utilizzo di determinati canali da alcuni siti ubicati nelle Regioni Toscana e Liguria, riportate nell’Allegato 2 alla delibera n. 423/11/CONS, e nelle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, riportate in premessa alla delibera n. 265/12/CONS;
RITENUTO infine opportuno riunificare in un unico provvedimento tutta la pianificazione di frequenze via via adottata per le reti locali, abrogando quindi le precedenti disposizioni in contrasto con il presente provvedimento;
UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto relatore ai sensi dell’art. 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
Articolo 1
(Scopo del provvedimento)
1. Il presente provvedimento ha lo scopo di escludere dalla pianificazione in determinate aree del territorio le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, pianificate e assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia e oggetto di accertate situazioni interferenziali nei confronti delle frequenze riconosciute a livello internazionale e utilizzate dai Paesi confinanti, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.
Articolo 2
(Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per le reti televisive digitali locali)
1. E’ approvato il piano di assegnazione delle frequenze in banda UHF per il servizio televisivo in tecnica digitale per le reti locali nelle singole Regioni italiane, riportato in Allegato 1 al presente provvedimento.
2. Le risorse frequenziali pianificate in ciascuna Regione assumendo, per la definizione dei vincoli, una rete locale in tecnica isofrequenziale (SFN), sono riportate nelle righe delle rispettive tabelle in Allegato 1, con associata, se del caso, l’indicazione dei limiti territoriali di utilizzo in ambito sub-regionale.
3. Per ciascuna Regione sono assegnabili alle reti locali esclusivamente le frequenze indicate nelle tabelle di cui all’Allegato 1, nel rispetto dei limiti territoriali indicati nell’Allegato 1 medesimo e dei vincoli radioelettrici stabiliti nel documento di pianificazione di cui all’Allegato 2 al presente provvedimento, calcolati nell’assunzione di cui al precedente comma 2.
4. Non sono in nessun caso assegnabili alle reti locali frequenze diverse da quelle di cui all’Allegato 1 o le frequenze riportate in Allegato 1 medesimo a condizioni non coerenti con quanto riportato in ciascuna tabella e nel documento di pianificazione. Non sono, in particolare, assegnabili le frequenze indicate nella Tabella 2 in premessa, eliminate dalla pianificazione con il presente provvedimento in adempimento alle previsioni del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.
5. Nel rispetto del principio di equivalenza di cui alla delibera n. 15/03/CONS, gli operatori possono utilizzare un qualsiasi insieme di siti, purché compresi tra quelli assentiti dalle Regioni interessate, ovvero anche altri siti, a condizione che vengano acquisite preventivamente le necessarie autorizzazioni dalle competenti autorità regionali.
6. Fermo restando il principio di equivalenza dei siti, sono in ogni caso vincolanti le specifiche condizioni stabilite per alcuni dei siti indicati in Allegato 1.
7. L’utilizzo delle frequenze pianificate per le reti locali in ciascuna area regionale avviene assicurando la compatibilità con le utilizzazioni delle reti locali nelle Regioni adiacenti e con le reti nazionali, con particolare riferimento alla protezione della rete del servizio pubblico secondo quanto stabilito dalla delibera n. 149/14/CONS, nonché nei confronti degli Stati esteri.
8. Nella progettazione delle reti gli operatori possono utilizzare ogni System Variant descritta negli atti finali della Conferenza di Ginevra 2006, nel rispetto delle soglie stabilite dai punti di verifica nazionali ed esteri, fermo restando, per ciò che riguarda la capacità trasmissiva, quanto stabilito all’art. 18 della delibera n. 353/11/CONS.
Articolo 3
(Criteri per le assegnazioni)
1. Al fine di perseguire l’obiettivo dell’efficiente utilizzo delle risorse di spettro radioelettrico, nel provvedere alla conseguente modifica dei diritti d’uso delle frequenze nelle Regioni interessate dalla modifica del piano di assegnazione di cui al presente provvedimento, il Ministero dello sviluppo economico tiene conto dell’opportunità di favorire per quanto possibile il mantenimento delle aree di servizio delle reti di maggior estensione, con particolare riferimento alle reti pluriregionali.
2. Il Ministero dello sviluppo economico tiene altresì conto dell’opportunità di favorire l’aggregazione, attraverso la formazione di consorzi, di operatori di rete titolari di diritti d’uso delle frequenze, in modo da ridurre la domanda a fronte della riduzione delle risorse di spettro radioelettrico disponibili in conseguenza della modifica del Piano di assegnazione di cui al presente provvedimento.
3. Per le finalità di cui ai commi precedenti, il Ministero dello sviluppo economico disciplina il rilascio volontario delle frequenze prevedendo, per quanto possibile, il rilascio stesso sull’intera Regione.
4. Il provvedimento con il quale è concesso il diritto d’uso delle frequenze contiene per ciascuna frequenza l’insieme dei vincoli radioelettrici, riportati in Allegato 2, che devono essere rispettati dall’operatore; detto insieme è costituito dai punti di verifica territoriali con il relativo valore dell’intensità di campo elettrico cumulativo e che non può essere superato dalle reti realizzate.
5. Nel caso di concessione dei diritti d’uso della medesima frequenza per la realizzazione di più reti nella medesima Regione, il Ministero dello sviluppo economico, sentita l’Autorità, definisce i vincoli radioelettrici da associare a ciascun diritto d’uso, ai fini del rispetto dei vincoli sul campo elettrico cumulativo di cui all’Allegato 2.
6. Nel concedere i diritti d’uso delle frequenze sulla base del presente provvedimento, il Ministero dello sviluppo economico non impone vincoli, sulle aree di servizio e sui siti, ulteriori o non coerenti rispetto a quanto previsto dal presente provvedimento.
Articolo 4
(Abrogazioni e disposizioni finali)
1. Sono abrogate le disposizioni delle delibere nn. 423/11/CONS, 542/11/CONS, 93/12/CONS e 265/12/CONS in contrasto con le disposizioni del presente provvedimento.
2. Il presente Piano è rivedibile alla luce dell’evoluzione delle trattative di coordinamento internazionale, alla luce di eventuali modifiche del Piano di Ripartizione delle Frequenze e di eventuali necessità di compatibilizzazione tra aree tecniche o Regioni limitrofe.
3. In caso di controversie in merito all’applicazione del presente provvedimento l’Autorità, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997, dall’art. 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche e dall’articolo 42, comma 14, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, si pronuncia secondo le procedure di cui al regolamento approvato con la delibera n. 352/08/CONS.
Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
La presente delibera è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico e pubblicata sul sito web dell’Autorità.
Napoli, 23 settembre 2014
IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani
IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto
Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani
Allegato 1 alla delibera n. 480/14/CONS (Tabella delle frequenze assegnabili alle reti locali per regione)
Allegato 2 alla delibera n. 480/14/CONS (Documento di pianificazione – in corso di pubblicazione)