Delibera 19 ottobre 2016 dell’Agcom “Misura e modalita’ di versamento del contributo dovuto all’Autorita’ per l’anno 2017 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettrroniche e dei servizi media” (Delibera n. 463/16/CONS)

 AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

 

DELIBERA 19 OTTOBRE 2016 

MISURA E MODALITA’ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO  ALL’AUTORITA’ PER  L’ANNO  2017  DAI  SOGGETTI  CHE  OPERANO  NEI   SETTORI   DELLE COMUNICAZIONI  ELETTRONICHE  E  DEI  SERVIZI  MEDIA (Delibera n. 463/16/CONS)

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017)

L’AUTORITÀ

 

 

  Nella riunione di Consiglio del 19 ottobre 2016;

  Vista la legge 14 dicembre 1995, n.  481,  recante  «Norme  per  la concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita’. Istituzione delle Autorita’ di regolazione dei  servizi  di  pubblica utilita’» e, in particolare, l’art. 2, comma 38, lettera b);

  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione dell’Autorita’ per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

  Vista la direttiva n.  2002/20/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 7 marzo  2002,  che  istituisce  un  quadro  normativo comune per le reti ed i servizi di  comunicazione  elettronica,  come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

  Visto il decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» di seguito Codice);

  Visto l’art. 1, comma 1, lettera g) del Codice, ai sensi del  quale «per “autorizzazione generale” si intende  il  regime  giuridico  che disciplina la  fornitura  di  reti  o  di  servizi  di  comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi  obblighi  specifici per il settore applicabili a tutti i  tipi  o  a  tipi  specifici  di servizi e di reti  di  comunicazione  elettronica,  conformemente  al Codice»;

  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge finanziaria 2006)» e, in  particolare,  il  suo  art.  1,  comma  65, secondo cui «[a] decorrere dall’anno 2007 le spese  di  funzionamento […] dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni  […]  sono finanziate dal mercato di competenza, per la  parte  non  coperta  da finanziamento a carico del bilancio dello  Stato,  secondo  modalita’ previste  dalla  normativa  vigente  ed  entita’   di   contribuzione determinate con propria  deliberazione  da  ciascuna  Autorita’,  nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate  direttamente alle medesime Autorita’» nonche’ il successivo comma 66, secondo  cui l’Autorita’ ha il potere di adottare le  variazioni  della  misura  e delle modalita’ della contribuzione «nel limite  massimo  del  2  per mille dei ricavi risultanti dal  bilancio  approvato  precedentemente alla adozione della delibera»;

  Vista la legge 29 luglio 2015, n.  115  recante  «Disposizioni  per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza  dell’Italia all’Unione europea – legge europea 2014» ed in particolare  l’art.  5 il quale inserisce, dopo il comma 2 dell’art.  34  del  Codice  delle comunicazioni elettroniche:

  –  il  comma  2-bis  secondo  cui  «per  la  copertura  dei   costi amministrativi  complessivamente  sostenuti  per  l’esercizio   delle funzioni  di  regolazione,  di  vigilanza,  di   composizione   delle controversie e sanzionatorie  attribuite  dalla  legge  all’Autorita’ nelle materie di cui al comma 1, la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma 1 e’ determinata ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005,  n.  266,  in  proporzione  ai ricavi   maturati   dalle    imprese    nelle    attivita’    oggetto dell’autorizzazione generale o della concessione di diritti d’uso»;

  – il comma 2-ter il quale stabilisce che «Il Ministero, di concerto con  il  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,  e  l’Autorita’ pubblicano  annualmente  i  costi  amministrativi  sostenuti  per  le attivita’ di cui al comma  1  e  l’importo  complessivo  dei  diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 2-bis. In base alle eventuali differenze tra l’importo  totale  dei  diritti  e  i  costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche»;

  Considerato che il citato comma  2-bis  dell’art.  34  del  Codice, adottato a seguito dell’avvio da parte della Commissione europea  del caso EU Pilot 7563/15/CNCT, e’ espressamente finalizzato a  superare, in radice, le gravi problematiche insorte per effetto  della  recente giurisprudenza amministrativa che, sulla base  di  una  non  corretta interpretazione  dall’art.  12  della   direttiva   2002/20/CE   c.d. «autorizzazioni», aveva  ancorato  l’ambito  soggettivo  e  oggettivo della   contribuzione,   nonche’   la   stessa    base    imponibile, «all’autorizzazione  generale  per  i  singoli  mercati  oggetto   di regolamentazione ex ante» cosi’ restringendo oltremodo  il  perimetro della fattispecie impositiva;

  Considerato che il citato comma 2-bis ha riallineato, con una norma di interpretazione autentica avente efficacia retroattiva, il  quadro normativo nazionale a quello europeo;

  Considerato che il legislatore, in via interpretativa, ha,  dunque, pienamente avallato l’interpretazione  conforme  al  diritto  UE  del combinato disposto di cui all’art. 34 del Codice e all’art. 1,  commi 65  e  66,  della  legge  n.  266/2005  –  sostenuta   dall’Autorita’ nell’adozione delle delibere  annuali  sul  contributo  dovuto  dagli operatori di comunicazione elettronica negli anni 2014, 2015 e 2016 – secondo la quale, nel settore delle comunicazioni elettroniche:

  1) i soggetti tenuti  alla  contribuzione  sono  tutti  i  soggetti titolari  dell’autorizzazione  generale  alla  fornitura  di  reti  e servizi di comunicazioni elettroniche;

  2) i costi  finanziabili  coincidono  con  tutte  le  attivita’  di competenza AGCOM ai sensi del Codice;

  3)  la  base  imponibile  e’  proporzionata  ai   ricavi   maturati dall’operatore in quanto soggetto autorizzato alla fornitura di  reti e servizi di comunicazioni elettroniche;

  Considerato che l’Autorita’ svolge competenze riferite a piu’ di un mercato e che, pertanto, al suo  finanziamento  partecipano  soggetti operanti in mercati anche diversi;

  Considerato che, ai sensi della normativa vigente,  alla  copertura dei costi derivanti dallo  svolgimento  delle  competenze  attribuite all’Autorita’ nel settore postale deve provvedersi con  lo  specifico contributo di cui all’art.  2,  comma  14,  lettera  b)  del  decreto legislativo del 22 luglio 1999, n. 261 come  modificato  dal  decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58;

  Considerato che la stima dei costi amministrativi che  l’Autorita’, per l’anno 2017, dovra’ finanziare  attraverso  il  contributo  degli operatori  per  sostenere  le  attivita’  relative  ai   mercati   di competenza, ad esclusione di quello postale, e’ pari a 72,068 milioni di euro, di cui 47,143 milioni  di  euro  per  le  attivita’  di  cui all’art. 34 del Codice  delle  comunicazioni  elettroniche  e  24,925 milioni di euro per le  attivita’  relative  agli  altri  mercati  di competenza dell’Autorita’ (radio-televisione, editoria,  pubblicita’, etc.);

  Visti il Rendiconto annuale 2013 pubblicato il 21 novembre  2014  e il Rendiconto annuale 2015 adottato con delibera n.  384/16/CONS  del 28 luglio 2016;

  Considerato che, con riferimento al contributo dovuto  dal  settore delle   comunicazioni    elettroniche,    le    iniziative    assunte dall’amministrazione nel campo del recupero dei  contributi  relativi alle annualita’ 2013 e 2014 hanno prodotto nel 2015 un gettito di 333 mila euro, riferito alle spese sostenute  dall’Autorita’,  per  detto settore, negli  anni  2013-2014  che  debbono  essere  restituiti  al mercato di competenza;

  Considerato, pertanto, che l’insieme dei soggetti  contemplati  nel medesimo art. 34 del Codice ha complessivamente versato  –  a  fronte dei costi amministrativi sostenuti dall’Autorita’ per lo  svolgimento delle attivita’ di cui al citato art. 34 del Codice – un’eccedenza di importo pari a 2,038 milioni di euro cui si debbono sommare le  somme recuperate relative agli esercizi pregressi per un importo pari a 333 mila euro per un totale complessivo pari a 2,371 milioni di euro;

  Considerato che  il  citato  art.  34,  comma  2-ter,  del  Codice, stabilisce che in base alle eventuali differenze tra l’importo totale dei diritti riscossi e i costi amministrativi  sostenuti,  risultanti dai Rendiconti annuali previsti nel citato articolo,  sono  apportate le opportune rettifiche;

  Considerato, conseguentemente, che alla sopra  indicata  stima  del fabbisogno per lo svolgimento delle attivita’ di cui all’art. 34  del Codice  vanno  apportate  le  opportune  rettifiche  in   base   alle risultanze dei documenti  di  Rendicontazione  analitica  allo  stato disponibili e delle somme incassate nel 2015 e versati  a  titolo  di contributo per gli anni 2013 e 2014  dai  soggetti  che  operano  nel settore delle comunicazioni elettroniche;

  Ritenuto, quindi, di dover portare  in  diminuzione  rispetto  alla stima del fabbisogno  per  l’anno  2017,  per  lo  svolgimento  delle attivita’ elencate al richiamato art. 34, un  importo  pari  a  2,371 milioni di euro, con l’effetto di ridurre a 44,771  milioni  di  euro l’entita’ del fabbisogno da imputare ai costi attribuibili al mercato dei soggetti di cui al citato art. 34;

  Ritenuto, altresi’, di dover tendere all’equilibrio finanziario per ogni settore;

  Ritenuto, dunque, di dover adottare, sulla base delle sopraindicate stime  di   fabbisogno,   la   deliberazione   sulla   misura   della contribuzione (aliquota contributiva) e sulle relative  modalita’  di versamento all’Autorita’ per l’anno 2017, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 65 dell’art. 1 della citata legge finanziaria 2006;

  Considerato che le predette stime di  fabbisogno  differenziate  si riferiscono, altresi’, ad attivita’ relative a mercati di  competenza caratterizzati da volumi di ricavi differenti e che,  per  l’effetto, e’ necessario stabilire differenti aliquote contributive;

  Considerato che l’art. 1, comma 66, della citata legge n.  266/2005 individua la base  imponibile  per  il  calcolo  del  contributo  nel complesso   dei   «ricavi   risultanti   dal    bilancio    approvato precedentemente alla adozione della delibera annuale dell’Autorita’»;

  Considerato  che,  con  specifico  riferimento  al  settore   delle comunicazioni elettroniche, il citato comma 2-bis  dell’art.  34  del Codice aggancia la base imponibile al complesso dei  ricavi  maturati dall’operatore in quanto soggetto autorizzato alla fornitura di  reti e servizi di comunicazioni  elettroniche  ovvero  concessionario  dei diritti d’uso;

  Considerato che, ai sensi dell’art. 2425 del codice  civile,  nella voce A1 del conto economico vengono inseriti tutti i ricavi derivanti dall’attivita’ caratteristica dell’impresa che, nel caso dei  bilanci degli  operatori  di  comunicazione   elettronica,   corrisponde   al complesso delle attivita’ svolte dall’operatore  in  quanto  soggetto autorizzato;

  Considerato che la Corte di Giustizia, nella sentenza del 21 luglio 2011, Telefonica (causa C-284/10), ha chiarito  che  un  criterio  di contribuzione  basato   sui   «ricavi   lordi»   appare   «obiettivo, trasparente e non  discriminatorio»  e,  oltretutto,  «non  privo  di relazione con i costi sostenuti dall’autorita’ nazionale competente»;  

  Ritenuto, per l’effetto,  che  la  giurisprudenza  della  Corte  di Giustizia e l’art. 5 della citata c.d. legge europea  2014,  avallino pienamente la scelta operata dall’Autorita’, a partire dalla delibera annuale n. 547/13/CONS relativa al contributo  per  l’anno  2014,  di prendere a riferimento, quale base di calcolo per  la  determinazione della base  imponibile  anche  per  il  settore  delle  comunicazioni elettroniche, la voce A1 del conto economico  risultante  dall’ultimo bilancio approvato prima dell’adozione della delibera annuale;  

 Considerato  conseguentemente  che,  per  assicurare   il   gettito complessivo  necessario  a   coprire   i   costi   di   funzionamento dell’Autorita’, l’aliquota contributiva per l’anno 2017 e’ fissata:

  a) per i soggetti di cui all’art. 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche, sulla base di un fabbisogno netto stimato pari a 44,771 milioni  di  euro,  nella  misura  dell’1,4  per  mille  dei   ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima  dell’adozione  della presente delibera;

  b) per le imprese  operanti  nei  restanti  mercati  di  competenza dell’Autorita’, sulla base di un  fabbisogno  netto  stimato  pari  a 21,593 milioni di euro, nella misura dell’1,9 per  mille  dei  ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima  dell’adozione  della presente delibera;

  Ritenuto,  inoltre,  di  confermare  per   l’anno   2017   la   non assoggettabilita’ al contributo dei soggetti il  cui  imponibile  sia pari o inferiore a euro 500.000,00, in considerazione di  ragioni  di economicita’ delle attivita’ amministrative inerenti all’applicazione del prelievo, nonche’ delle imprese che versano  in  stato  di  crisi avendo attivita’ sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette  a procedure concorsuali e delle imprese  che  hanno  iniziato  la  loro attivita’ nel 2016;

  Ritenuto  infine  che,  nel  caso  di  rapporti  di   controllo   o collegamento di cui  all’art.  2359  del  codice  civile,  ovvero  di societa’ sottoposte ad attivita’ di direzione e coordinamento di  cui all’art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti  commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascuna societa’ debba  versare  un autonomo contributo  sulla  base  dei  ricavi  iscritti  nel  proprio bilancio  e  che,  per   agevolare   le   verifiche   di   competenza dell’Autorita’  sulla  esattezza  della  contribuzione  versata,   la societa’ capogruppo debba indicare in modo dettagliato nella  propria dichiarazione  il  contributo  versato  da  ciascuna  delle  predette societa’;

  Visti gli atti del procedimento;  

 Udita la relazione illustrativa  del  Commissario  Antonio  Nicita, relatore  ai  sensi  dell’art.   31   del   regolamento   concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’;

Delibera:

Art. 1

Soggetti tenuti alla contribuzione

  1. I soggetti di cui all’art. 34  del  Codice  delle  comunicazioni elettroniche e gli altri soggetti esercenti attivita’  che  rientrano nelle competenze attribuite dalla normativa vigente all’Autorita’ per le  garanzie  nelle  comunicazioni  sono  tenuti  alla  contribuzione prevista dall’art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti  e  con  le  modalita’  disciplinate  dalla  presente delibera.  

 2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all’art. 2359 del Codice civile, ovvero di societa’ sottoposte ad attivita’ di direzione e coordinamento di cui all’art.  2497  del  Codice  civile, anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo  gruppo, ciascuna societa’ esercente le attivita’ di cui al comma 1 e’  tenuta a versare un autonomo  contributo  nei  limiti  e  con  le  modalita’ disciplinate dalla presente delibera.

  3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti  il  cui imponibile sia pari o inferiore a euro  500.000,00,  le  imprese  che versano in stato di crisi avendo attivita’ sospesa, in  liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure  concorsuali  e  le  imprese  che hanno iniziato la loro attivita’ nell’anno 2016.

Art. 2

Misura della contribuzione

  1. Per i soggetti di cui all’art. 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche, la contribuzione e’ fissata in misura pari  a  1,4  per mille dei ricavi di cui alla voce A1  del  conto  economico,  o  voce corrispondente per i bilanci redatti  secondo  i  principi  contabili internazionali,  risultanti  dall’ultimo  bilancio  approvato   prima dell’adozione della presente delibera.

  2. Per le imprese operanti nei restanti mercati,  la  contribuzione e’ fissata in misura pari al 1,9 per mille dei  ricavi  di  cui  alla voce A1 del conto economico, o  voce  corrispondente  per  i  bilanci redatti  secondo  i  principi  contabili  internazionali,  risultanti dall’ultimo bilancio approvato  prima  dell’adozione  della  presente delibera.

  3. Gli operatori non tenuti alla redazione del  bilancio  calcolano l’importo del contributo sull’ammontare dei ricavi  delle  vendite  e delle prestazioni applicando l’aliquota di cui  al  comma  precedente alle  corrispondenti  voci  delle  scritture  contabili   o   fiscali obbligatorie.

Art. 3

Termini e modalita’ di versamento

  1. Il versamento del contributo  di  cui  all’art.  1  deve  essere eseguito entro  il  1°  aprile  2017,  sul  conto  corrente  bancario intestato all’Autorita’ per le garanzie nelle  comunicazioni  che  e’ pubblicato sul sito istituzionale.

  2.  In  caso  di  mancato  o  parziale  pagamento  del  contributo, l’Autorita’  adotta  le  piu’  opportune  misure  atte  al   recupero dell’importo non versato, anche attraverso  la  riscossione  coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla  scadenza  del  termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute  ai sensi della normativa vigente.

Art. 4

Dichiarazione telematica e comunicazione del versamento

  1. Entro il 1° aprile 2017 i  soggetti  tenuti  al  versamento  del contributo di cui all’art. 1 dichiarano all’Autorita’ per le garanzie nelle  comunicazioni  i  dati  anagrafici  ed   economici   richiesti utilizzando il modello telematico all’uopo predisposto  e  pubblicato sul  sito   web   dell’Autorita’,   dando   contestualmente   notizia dell’avvenuto versamento.

  2.  Fermo  restando  l’obbligo   di   comunicazione   dell’avvenuto versamento in capo a ciascuna societa’ contribuente, nei casi di  cui all’art.  1,  comma  2,  la  societa’  capogruppo,  nel  rendere   la dichiarazione di cui al comma precedente, indica in modo  dettagliato il contributo versato da ciascuna societa’ tenuta alla contribuzione, a qualunque  titolo  ad  essa  collegata  o  da  essa  controllata  o coordinata.

  3. La dichiarazione di cui ai commi precedenti deve essere  inviata in via telematica utilizzando esclusivamente il  modello  di  cui  al precedente comma.

  4. La mancata o tardiva dichiarazione  nonche’  l’indicazione,  nel modello  telematico,  di  dati  non  rispondenti  al  vero,  comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 5

Disposizioni finali

  1. La presente delibera, ai sensi dell’art. 1,  comma  65,  secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n.  266,  e’  sottoposta,  per l’approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito  il Ministro dell’economia e delle finanze, e successivamente  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  e  nel  sito  web dell’Autorita’.

    Roma, 19 ottobre 2016

                                               Il presidente: Cardani

Il commissario relatore: Nicita