AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERA 18 novembre 2021
MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO
ALL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI PER
L’ANNO 2022 DAI SOGGETTI CHE OPERANO NEL SETTORE DEI SERVIZI MEDIA (Delibera n. 377/21/CONS)
(Pubblicata nel sito web dell’Agcom in data 31 gennaio 2022 – Pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2022)
L’AUTORITÀ
NELLA riunione di Consiglio del 18 novembre 2021;
VISTA la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità” e, in particolare, l’articolo 2, comma 38, lett. b);
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, come modificata, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1 comma 515;
VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)” e, in particolare, l’articolo 1, comma 65, ai sensi del quale “[a] decorrere dall’anno 2007 le spese di funzionamento […] dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni […] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità” nonché il successivo comma 66, secondo cui l’Autorità ha il potere di adottare le variazioni della misura e delle modalità della contribuzione “nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera”;
VISTA la legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante “Disposizioni sulla stampa”;
VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante “Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria”;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 250, recante “Provvidenze per l’editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l’accesso ai benefici di cui all’articolo 11 della legge stessa”;
VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante “Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416”;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici” (di seguito “TUSMAR”);
VISTA la direttiva 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato;
VISTA la direttiva 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all’esercizio del diritto d’autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio;
RILEVATO che l’articolo 1, comma 66, della legge n. 266/2005 individua la base imponibile nei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato alla data di adozione della presente delibera;
TENUTO CONTO che l’Autorità, ai sensi dei predetti commi 65 e 66 dell’articolo 1 della legge n. 266/2005, è chiamata a definire, con propri atti esecutivi, esclusivamente il fabbisogno da finanziare e, conseguentemente, l’aliquota contributiva senza facoltà di ampliare o restringere la base imponibile, quale elemento della fattispecie impositiva definita dalla norma di rango primario;
TENUTO CONTO che l’Autorità svolge competenze riferite anche ai mercati dei servizi di comunicazione elettronica, dei servizi postali, dei servizi di intermediazione online e dei motori di ricerca online, finanziati, ai sensi del comma 65, dell’articolo 1, della legge n. 266/2005, dai soggetti ivi operanti;
RILEVATO che alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento delle competenze attribuite all’Autorità negli altri settori si provvede con separati provvedimenti;
VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” come da ultimo modifica dalla delibera n. 238/21/CONS;
VISTA la delibera n. 17/98, del 16 giugno 1998, recante “Approvazione dei regolamenti concernenti l’organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità” e s.m.i.;
VISTA la delibera n. 261/21/CONS del 29 luglio 2021, recante “Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello”;
CONSIDERATO che i costi amministrativi complessivi che l’Autorità, per l’anno 2022, dovrà finanziare con il contributo per sostenere le attività relative al mercato dei servizi media è pari a 26,517 milioni di euro;
TENUTO CONTO che, con riferimento al settore dei servizi media, 0,550 milioni di euro trovano copertura con il gettito derivante dalle attività svolte nell’ambito della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi ex legge n. 9/2008 e 0,09 milioni di euro con i contributi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni ai sensi delle delibere nn. 405/02/CONS, 606/10/CONS e 607/10/CONS, portando il fabbisogno da finanziare a 25,877 milioni di euro;
RITENUTO di dover tendere all’equilibrio finanziario per ogni settore;
RITENUTO di dover adottare, sulla base della sopraindicata stima di fabbisogno e della relativa base imponibile del mercato di servizi di media, la deliberazione sulla misura della contribuzione (aliquota contributiva) e sulle relative modalità di versamento all’Autorità per l’anno 2022, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della legge n. 266/2005;
CONSIDERATO, conseguentemente, che, per assicurare il gettito complessivo necessario a coprire i sopra riportati fabbisogni per il funzionamento dell’Autorità, l’aliquota contributiva per l’anno 2022 per le imprese che operano nel settore dei servizi media è fissata, sulla base di un fabbisogno netto stimato pari a 24,177 milioni di euro, nella misura dell’1,90 per mille dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima dell’adozione della presente delibera;
CONSIDERATA l’opportunità, al fine di garantire l’uniformità delle dichiarazioni e di agevolare l’azione amministrativa di verifica e riscossione, di adottare un modello telematico SCM per il calcolo del contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2022 dai soggetti operanti nel settore dei servizi media, basato sulla classificazione delle attività economiche denominata ATECO 2007 pubblicata dall’Istituto Nazionale di Statistica ISTAT sul sito web www.istat.it;
CONSIDERATA, altresì, l’opportunità di illustrare le modalità operative di compilazione del modello telematico SCM e il sistema di calcolo del contributo dovuto per l’anno 2022 mediante l’adozione di “Istruzioni relative al contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2022 dai soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media”;
RITENUTO, inoltre, di confermare per l’anno 2022 la non assoggettabilità al contributo dei soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in considerazione di ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all’applicazione del prelievo, nonché delle imprese che versano in stato di crisi, avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e delle imprese che hanno iniziato la loro attività nel 2021;
RITENUTO infine che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all’articolo 2359 del Codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all’articolo 2497 del Codice civile, anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascuna società deve versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio e che, per agevolare le verifiche di competenza dell’Autorità sulla esattezza della contribuzione versata, la società capogruppo deve indicare in modo dettagliato nella propria dichiarazione il contributo versato da ciascuna delle predette società;
UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell’art. 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
Soggetti tenuti alla contribuzione
1. I soggetti che operano nel settore dei servizi media, esercenti attività che rientrano nelle competenze attribuite dalla normativa vigente all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono tenuti alla contribuzione prevista dall’articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.
Misura della contribuzione
1. Per le imprese operanti nel settore dei servizi media, la contribuzione è fissata in misura pari a 1,90 per mille dei ricavi di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima dell’adozione della presente delibera.
Termini e modalità di versamento
1. Il versamento del contributo di cui all’articolo 1 deve essere eseguito entro il 1° marzo 2022, sul conto corrente bancario intestato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, reso pubblico sul sito istituzionale.
Dichiarazione telematica e comunicazione del versamento
1. Entro il 1° marzo 2022 i soggetti tenuti al versamento del contributo di cui all’articolo 1 dichiarano all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo di cui all’art. 2, commi 1 e 2, utilizzando il modello telematico “Contributo SCM – Anno 2022” (allegato A alla presente delibera) corredato delle relative istruzioni alla compilazione (allegato B alla presente delibera).
Disposizioni finali
Elisa Giomi
Giacomo Lasorella
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba