DELIBERA N. 128/19/CONS
AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE PER L’ASSEGNAZIONE DELL’ULTERIORE CAPACITÀ TRASMISSIVA DISPONIBILE IN AMBITO NAZIONALE E DELLE FREQUENZE TERRESTRI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 1031 – BIS, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205, COSÌ COME INTRODOTTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N.145
(Pubblicato nel sito web Agcom in data 19 aprile 2019)
L’AUTORITÀ
NELLA sua riunione di Consiglio del 18 aprile 2019;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
VISTO il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dal decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con legge n. 51 del 23 febbraio 2006 e dal decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222;
VISTE le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, nn. 2002/19/CE (direttiva accesso), 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (direttiva quadro), 2002/22/CE (direttiva servizio universale), come modificate dalle direttive nn. 2009/136/CE e 2009/140/CE;
VISTA la Direttiva 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, pubblicata in GUCE L321/36 del 7 dicembre 2018;
VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante “Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione”;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, come da ultimo modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145;
VISTI gli atti finali della Conferenza Regionale delle Radiocomunicazioni (RRC- 06), che si è tenuta a Ginevra dal 15 maggio al 16 giugno 2006, nell’ambito dell’ITU (International Telecommunication Union) e ha avuto come oggetto la pianificazione del servizio di radiodiffusione terrestre sia televisiva (DVB-T) che sonora (T-DAB) in tecnica digitale, in parti delle Regioni 1 e 3, nelle bande di frequenze 174-230 MHz (per la radiodiffusione sonora e televisiva) e 470-862 MHz (per la sola radiodiffusione televisiva);
VISTA la decisione (UE) n. 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 relativa all’uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell’Unione;
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (di seguito la Legge di Bilancio 2018);
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (di seguito la Legge di Bilancio 2019);
VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 22 giugno 2011, recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come da ultimo modificata dalla delibera n. 95/19/CONS;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 ottobre 2018, con il quale è stato approvato il “Piano nazionale di ripartizione delle frequenze”;
VISTA la delibera n. 39/19/CONS, del 7 febbraio 2019, recante “Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF)”;
VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 5928/2018 pubblicata il 16 ottobre 2018;
CONSIDERATO che la Legge di Bilancio 2018, successivamente modificata ed integrata dalla Legge di Bilancio 2019, all’articolo 1, commi 1026 e seguenti, in attuazione della citata decisione (UE) n. 2017/899 del Parlamento europeo, ha disciplinato e scadenzato il processo che porterà, nel quadriennio 2018 – 2022, da un lato, ad assegnare le frequenze nella banda 700 MHz (694-790 MHz) ai sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, dall’altro, a dare un nuovo assetto al sistema radiotelevisivo su piattaforma DTT (nazionale e locale) alla luce della dotazione di risorse spettrali rimaste a disposizione per il servizio broadcasting (da 174 a 230 MHz e da 470 a 694 MHz);
CONSIDERATO in particolare che l’articolo 1, comma 1031-bis della Legge di Bilancio 2018, come introdotto dalla Legge di Bilancio 2019, prevede che “L’assegnazione dell’ulteriore capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri, aggiuntive rispetto a quelle destinate alla conversione dei diritti d’uso di cui al comma 1031 e pianificate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel PNAF da destinare al servizio televisivo digitale terrestre per gli operatori di rete nazionali e la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale, avviene mediante procedura onerosa senza rilanci competitivi, indetta entro i1 30 novembre 2019 dal Ministero dello sviluppo economico, in attuazione delle procedure stabilite entro il 30 settembre 2019 dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) assegnare la capacità trasmissiva e le frequenze sulla base di lotti con dimensione pari alla metà di un multiplex;
b) determinare un valore minimo delle offerte sulla base dei valori di mercato individuati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
c) considerare il valore delle offerte economiche presentate;
d) garantire la continuità del servizio, la celerità della transizione tecnologica nonché la qualità delle infrastrutture tecnologiche messe a disposizione dagli operatori di rete nazionali operanti nel settore, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale;
e) valorizzare le esperienze maturate dagli operatori di rete nazionali nel settore, con particolare riferimento alla realizzazione di reti di radiodiffusione digitale;
f) valorizzare la capacità strutturale di assicurare l’efficienza spettrale, le professionalità e le competenze maturate nel settore, l’innovazione tecnologica e l’ottimale, effettivo e tempestivo sfruttamento della capacità trasmissiva e delle frequenze aggiuntive;
g) assicurare la miglior valorizzazione dello spettro, tenendo conto della attuale diffusione di contenuti di buona qualità in tecnologia televisiva digitale terrestre alla più vasta maggioranza della popolazione italiana”;
CONSIDERATA la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1031-bis, della Legge di Bilancio 2018 come introdotto dalla Legge di Bilancio 2019;
RITENUTO pertanto di avviare il procedimento per la definizione delle procedure per l’assegnazione dell’ulteriore capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri, aggiuntive rispetto a quelle destinate alla conversione dei diritti d’uso di cui all’articolo 1, comma 1031, della Legge di Bilancio 2018, e pianificate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel PNAF, da destinare al servizio televisivo digitale terrestre per gli operatori di rete nazionali e la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale;
UDITA la relazione del Presidente Angelo Marcello Cardani;
DELIBERA
Articolo 1
(Avvio del procedimento)
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1031- bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, come introdotto dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, è avviato il procedimento per la definizione delle procedure per l’assegnazione dell’ulteriore capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri, aggiuntive rispetto a quelle destinate alla conversione dei diritti d’uso di cui all’articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e pianificate dall’autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel PNAF da destinare al servizio televisivo digitale terrestre per gli operatori di rete nazionali e la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale.
2. Il procedimento di cui al precedente comma 1 è svolto della Direzione Infrastrutture e Servizi di Media.
Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
La presente delibera è pubblicata nel sito web dell’Autorità.
Roma, 18 aprile 2019
IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani
Per conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi