Delibera 16 maggio 2006 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni recante “Atto di indirizzo sulla rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione.” (Deliberazione n.85/06/CSP)

AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 16 maggio 2006

Atto  di  indirizzo  sulla  rilevazione  degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione.

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2006)

L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella  riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 maggio 2006;

Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante «Istituzione dell’Autorita’  per  le garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui sistemi  delle  comunicazioni  e  radiotelevisivo» e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lettera b), n. 11);

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «testo unico della radiotelevisione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005 – supplemento ordinario;

Visto il  programma  di  lavoro, approvato dalla Commissione per i servizi  e  i prodotti nella riunione del 14 luglio 2005,  finalizzato al  miglioramento  del funzionamento del sistema di rilevazione degli indici  di  ascolto  secondo  criteri  di correttezza, trasparenza ed apertura alle nuove tecnologie;

Vista la  delibera n. 372/05/CONS del 16 settembre 2005 con cui e’ stata  approvata la convenzione tra l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e l’Istituto nazionale di statistica per lo svolgimento di uno studio metodologico sulla qualita’  dell’informazione statistica diffusa dall’indagine sugli ascolti televisivi;

Vista l’indagine tecnica del servizio per le  tecnologie dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni relativa alle nuove  piattaforme  trasmissive e alla loro incidenza sugli indici di ascolto;

Viste le risultanze delle audizioni sugli indici di ascolto e di diffusione  dei  mezzi di comunicazione effettuate dall’Autorita’ nel periodo novembre-dicembre 2005;

Considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 6, lettera b), n.11), della  legge  n.  249  del 1997, l’Autorita’ vigila sulla  correttezza delle  indagini  sugli  indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi  di  comunicazione  rilevati  da  altri  soggetti,  effettuando verifiche  sulle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicita’ dei  dati  pubblicati,  nonche’  sui  monitoraggi  delle trasmissioni televisive  e  sull’operato  delle imprese che svolgono le indagini e che  laddove  la  rilevazione  degli indici di ascolto non risponda a criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai  mezzi  interessati, l’Autorita’ puo’ provvedere ad effettuare le rilevazioni necessarie;

Considerato  che,  ai  sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il «testo unico della  radiotelevisione», sono  principi  fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della  liberta’  e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva; a norma del successivo art. 4, la disciplina del sistema  radiotelevisivo  garantisce  l’accesso  dell’utente, secondo criteri  di non discriminazione, ad un’ampia varieta’ di informazione e  di  contenuti  offerti  da una pluralita’ di operatori nazionali e locali,  favorendo  a  tal  fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di   pluralismo   e   liberta’ di concorrenza, delle opportunita’ offerte dall’evoluzione tecnologica; ai sensi del successivo art.5, il  sistema radiotelevisivo, a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, si conforma ai principi di tutela  della concorrenza e del pluralismo dei mezzi di comunicazione, anche assicurando la massima trasparenza degli assetti societari;

Considerato  che,  ai sensi dell’art. 43, comma 2, del citato testo unico della radiotelevisione, la materia degli indici  quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi assume  rilievo anche in relazione  alla  competenza  dell’Autorita’  di verificare che non si costituiscano, nel sistema  integrato  delle  comunicazioni  e  nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti;

Considerato quanto rilevato dall’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato nell’«Indagine conoscitiva sul settore televisivo:  la raccolta pubblicitaria» del 16 novembre 2004, secondo la quale  «La  rilevazione  degli  ascolti  costituisce  un elemento importante ai fini della determinazione della   struttura concorrenziale  nella raccolta pubblicitaria televisiva. Essa infatti rappresenta  la convenzione su cui si regolano gli scambi commerciali tra  gli operatori. E’ dunque indispensabile che tale convenzione sia condivisa  ex-ante  da tutti gli operatori e che venga sistematizzata attraverso meccanismi che   garantiscano la trasparenza e l’indipendenza  della  rilevazione.  L’esistenza  di  dati  univoci e condivisi da tutti gli   operatori e’ pertanto un requisito imprescindibile al corretto   funzionamento della domanda e dell’offerta di inserzioni  pubblicitarie televisive. In Italia, la rilevazione  degli  ascolti  televisivi  e’ condotta da una societa’, Auditel,  il  cui  controllo e’ detenuto dai due principali operatori pubblicitari,  RAI  e Fininvest. Tale organizzazione del mercato, che risulta difforme da quella degli altri Paesi europei, appare inidonea a fornire i corretti incentivi alle condotte della medesima societa’, e come tale capace di determinare un esito  staticamente e dinamicamente inefficiente, con possibili effetti  negativi  nel collegato mercato della raccolta pubblicitaria televisiva»;

Considerato che le risultanze delle audizioni svolte dall’Autorita’, in relazione all’attuale sistema di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, hanno  posto  in  risalto  quali elementi di criticita’, la possibile mancanza  di  obiettivita’ della  ricerca  derivante dalla struttura proprietaria ed organizzativa dei soggetti realizzatori, la possibile inadeguatezza  dell’attuale  sistema di rilevazione in relazione alle nuove tecnologie trasmissive, la possibile inadeguatezza del campione utilizzato   rispetto   alle diverse  offerte,  la  possibilita’  di discriminazioni  a  scapito  di  alcune  tipologie  di emittenti, la possibile inadeguatezza dei criteri di iscrizione alle indagini delle emittenti radiofoniche,  in  relazione alle tipologie previste dalla legge,  l’assenza  di  rilevazione degli  indici di diffusione della stampa gratuita;

Considerato  che  dall’indagine  tecnica  sulle  nuove   piattaforme trasmissive si rileva che la penetrazione nel mercato dell’offerta di contenuti su piattaforme televisive digitali e’ stimabile in oltre il 30% delle famiglie alla fine del 2005, ed e’ in costante crescita;

Considerata  l’esigenza di formulare appropriati indirizzi relativi alla  organizzazione  dei soggetti realizzatori delle indagini sugli indici  di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione e   alle   metodologie   utilizzate,   al   fine  di  garantire  piu’ efficacemente di  principi di correttezza, indipendenza e neutralita’ tecnologica,  nonche’  l’esigenza  di migliorare l’attuale sistema di rilevazione in termini di adeguatezza del campionamento rispetto alla popolazione  e  ai  mezzi  interessati,  anche alla luce dell’avvento delle nuove tecnologie trasmissive;

Considerato  che  l’attuale  sistema di rilevazione degli indici di ascolto  televisivo  in Italia  si  fonda sul modello  organizzativo, prevalentemente utilizzato a  livello europeo, basato sulla ripartizione  del capitale azionario delle societa’ che realizzano le indagini, tra impresa televisiva pubblica, imprese televisive private ed  investitori  pubblicitari  (c.d. formula  del JIC-Joint Industry Committees);

Considerato  che il modello di organizzazione di cui sopra, al fine di  assicurare la massima correttezza e trasparenza delle rilevazioni e  la  concorrenza  tra  le  imprese  televisive, deve  coniugare il principio   di   efficienza   con   i   principi  di  equita’  e  non discriminazione;

Ritenuto, pertanto, che i soggetti che realizzano le indagini sugli indici  di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione devono  promuovere  l’allargamento delle proprie compagini societarie ai   fine  di  renderle  effettivamente  rappresentative  dell’intero settore di riferimento e, per quanto concerne il comparto televisivo, anche  delle  emittenti che offrono contenuti sulle nuove piattaforme digitali,  impegnandosi  a  conseguire  tale rappresentativita’ anche nella composizione degli organi di gestione dell’impresa;

Considerato, altresi’, che al fine di assicurare i predetti principi di equita’ e non discriminazione e’ necessario  che i comitati tecnici godano di una effettiva indipendenza  nell’esercizio dei  poteri  di  indirizzo  e gestione delle attivita’ scientifiche e metodologiche  della  ricerca,  anche  attraverso opportune modifiche degli statuti societari dei soggetti realizzatori;

Considerato che nella rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione  dei  diversi  mezzi di comunicazione la composizione e la struttura del campione dovrebbero rispondere   ai   criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione e ai mezzi interessati, rispecchiando fedelmente la  struttura  dei rispettivi mercati;

Considerato, in particolare, che per la rilevazione degli indici di ascolto  televisivi, la struttura e la composizione del campione deve altresi’   corrispondere   al   grado  di penetrazione di ciascuna piattaforma  televisiva  e  alle  abitudini  di fruizione delle nuove offerte  multicanale, nell’attuale contesto di crescita del numero di canali  tematici  dedicati a  diversi  target della popolazione, con differenti   tipologie  di  offerta  dei  contenuti (offerte  basic, premium, canali tematici, pay per view);

Considerato, inoltre, che nella rilevazione degli indici di ascolto radiofonici   le   indagini hanno  l’obiettivo  di  consentire  alle emittenti di attingere nel breve periodo le informazioni utili per la composizione  dei palinsesti e la raccolta pubblicitaria e che, a tal fine, sarebbe opportuno   impiegare   sistemi   di   rilevazione tecnologicamente evoluti, offrendo in tal modo al mercato rilevazioni piu’  frequenti e in grado di tenere conto delle diverse tipologie di emittenti    radiofoniche esistenti; che, inoltre, data la strutturazione  del  mercato radiofonico in emittenti radiofoniche pubbliche  e  private, emittenti nazionali e locali e circuiti di emittenti  radiofoniche locali o syndications, si rende opportuna una piu’ puntuale definizione delle emittenti oggetto dell’indagine, improntando  le  procedure di iscrizione delle emittenti a criteri di particolare rigore che tengano conto delle diverse tipologie di emittenza radiofonica e dell’utilizzazione dei marchi e delle denominazioni secondo le disposizioni normative vigenti;

Considerato,  infine,  che  i  soggetti  realizzatori, adeguando la propria condotta a quella delle societa’ di rilevazione della maggior parte dei Paesi europei, hanno provveduto all’inclusione della stampa quotidiana gratuita;

Ritenuto che, ai fini dell’esercizio della funzione di  vigilanza attribuita  all’Autorita’, e’ opportuno prevedere che i soggetti che effettuano le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione rendano  pubblica  e disponibile sui sito Internet dell’Autorita’ per le  garanzie nelle  comunicazioni  una  «nota  informativa»  con  la specifica indicazione delle metodologie adottate per la realizzazione della  ricerca  ed  ogni  elemento  utile  al  fine  di consentire la verifica  della rispondenza effettiva della metodologia utilizzata ai criteri  universalistici del  campionamento  della  popolazione e la trasparenza della ricerca;

Considerato  che  con  la  convenzione  approvata  con  delibera n. 372/05/CONS  l’Autorita’ ha affidato all’ISTAT l’incarico, di durata biennale,  di  effettuare  studi  metodologici  per  la definizione e implementazione  di  strumenti utili alla realizzazione di un sistema integrato per la certificazione e il controllo della qualita’ della rilevazione sugli ascolti televisivi;

Considerato  che  l’Autorita’  si  riserva, pertanto, di effettuare verifiche  ed  analisi  del sistema  di  rilevazione degli indici di ascolto  e  di diffusione dei mezzi di comunicazione, avvalendosi del sistema  messo  a punto dall’ISTAT per il controllo di qualita’ della predetta rilevazione;

Considerato  che  resta  salva la facolta’ dell’Autorita’, ai sensi dell’art. 1, comma 6, lettera b), n. 11), di provvedere ad effettuare le  rilevazioni  necessarie  laddove  la  rilevazione degli indici di ascolto,  anche  a  seguito  della  verifica  effettuata, risulti non rispondente ai  criteri  universalistici  del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi di diffusione interessati;

Ritenuto  di  dover  adottare  un  primo  atto  di  indirizzo sulla rilevazione  degli  indici di ascolto  e  diffusione  dei  mezzi di comunicazione;

Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano  Sortino,  relatori  ai sensi dell’art. 29 del  regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’;

Delibera:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) «Autorita»: l’Autorita’ per le garanzie nelle  comunicazioni;

b) «indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione»: la stima del numero di ascoltatori/ telespettatori/ lettori, rispettivamente di una trasmissione  radiofonica, televisiva o di una testata giornalistica della stampa quotidiana o periodica;

c) «panel»: tipo di campione utilizzato per rilevazioni continuative;

d) «meter» (rilevatore elettronico): strumento elettronico,collegato  ad  ogni  televisore presente nella famiglia campione, in grado di effettuare una rilevazione automatica, giorno per giorno, minuto per minuto, degli ascolti televisivi;

e) «soggetto  realizzatore»:  ogni persona fisica o giuridica che ha  la  responsabilita’ dell’organizzazione  e/o della realizzazione dell’indagine  sugli  indici  di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione;

Art. 2.

Organizzazione dei soggetti realizzatori delle indagini sugli indici di
ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione

1. I soggetti realizzatori delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione  assicurano l’effettivo accesso alla propria compagine societaria in modo da conseguire la massima rappresentativita’ dei  rispettivi mercati, anche   in   relazione  alla  progressiva  affermazione  delle  nuove piattaforme digitali.

2.  Ai  fini  di cui al comma 1, i soggetti realizzatori assicurano una  equa ripartizione del capitale sociale, ed ispirano alla massima rappresentativita’   la   composizione   degli organi di  gestione dell’impresa.

3. I soggetti realizzatori garantiscono l’indipendenza gestionale e metodologica  dei rispettivi comitati tecnico-scientifici, attraverso il  riconoscimento  ad essi della piu’ ampia autonomia deliberativa e discrezionalita’  tecnica.  L’Autorita’  si  riserva  la  facolta’ di designare propri rappresentanti in seno a detti comitati.

4.  I  soggetti realizzatori sono tenuti a comunicare all’Autorita’ per  le  garanzie nelle comunicazioni il proprio assetto proprietario nonche’,  qualora  in detto elenco figurino delle societa’, l’assetto di  queste  ultime,  lo  statuto e le sue variazioni, la composizione degli organi amministrativi e di rappresentanza legale.

5.  Coloro che esercitano il controllo sui soggetti realizzatori di cui  al  comma precedente sono tenuti a darne comunicazione mediante una  dichiarazione  contenente  l’indicazione del fatto o del negozio che ha determinato l’acquisizione del controllo stesso.

6.  Le comunicazioni di cui al comma 4 non sono dovute qualora gia’ regolarmente trasmesse all’Autorita’ ai fini  dell’iscrizione  al registro degli operatori di comunicazione.

7. Le comunicazioni di cui ai commi 4 e 5 vanno effettuate nei termini e con le modalita’ di cui all’art. 6, commi 2 e 3.

Art. 3
Criteri metodologici per la ricerca dell’ascolto televisivo

1.  Al fine di  soddisfare i requisiti universalistici del campionamento rispetto alla popolazione e ai mezzi interessati, di cui all’art. 1, comma 6, lettera b), n. 11, della legge 31 luglio 1997,  n. 249, la rilevazione degli indici di ascolto televisivi  deve tenere  conto  del  tasso  di  penetrazione  delle  nuove piattaforme digitali terrestri, via satellite e via cavo.

2.  Ai fini di cui al comma 1, la composizione e il dimensionamento del panel per la  rilevazione dell’ascolto  televisivo  devono rispecchiare quanto piu’ fedelmente possibile il tasso di penetrazione  delle diverse offerte televisive analogiche e digitali, comprese quelle diffuse via satellite e via cavo, anche attraverso un criterio  di maggior rotazione del campione e mantenendo i margini di errore delle stime di ascolto a livelli statisticamente accettabili.

3.  I  meter  impiegati  nella  ricerca  devono  essere in grado di rilevare i programmi trasmessi con tecnologia digitale   attraverso piattaforme  terrestri,  via  satellite  e  via  cavo, mediante ogni opportuno   accorgimento  tecnico  che  consenta  di  effettuare  una rilevazione universale,  anche  dei  canali  liberamente accessibili, indipendentemente da codici telematici di riconoscimento eventualmente utilizzati dalle emittenti.

Art. 4.
Criteri metodologici per la ricerca dell’ascolto radiofonico

1.   Al  fine  di  garantire  la  valorizzazione  e  la  promozione dell’ascolto  radiofonico, caratterizzato  da  un’elevata qualita’ e quantita’   di  programmi  informativi  e  di intrattenimento  e  da un’offerta  pluralistica  e  multiforme,  le  societa’ di rilevazione degli   indici  di  ascolto  radiofonici,  nella  salvaguardia  della obiettivita’  e  affidabilita’ dell’indagine, promuovono il perfezionamento degli strumenti di raccolta dei dati anche al fine di assicurare  rilevazioni  piu’  frequenti  e  aggiornate sulle diverse tipologie di emittenti radiofoniche previste dalla legge.

2.  Al fine di garantire la trasparenza delle indagini sull’ascolto radiofonico,  tenuto conto della composizione del mercato radiofonico in  diverse  tipologie di emittenti, alle quali corrispondono diversi obblighi  di  legge,  le procedure di iscrizione delle emittenti alle indagini sugli indici di ascolto devono conformarsi a criteri di particolare rigore. In particolare, le societa’ curano  che l’iscrizione  avvenga sulla base di una precisa classificazione delle emittenti in relazione  alla tipologia di appartenenza, all’ambito territoriale di irradiazione al quale l’emittente e’ autorizzata, alle  ore  di programmazione comune per i circuiti o syndications nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla legge, alla denominazione dell’emittente nel  rispetto  delle  norme vigenti in materia di utilizzazione del marchio radiofonico.

3. Le societa’ di rilevazione degli indici di ascolto tengono conto dell’evoluzione dei sistemi di misurazione dell’audience radiofonico anche in relazione all’innovazione tecnologica.

Art.5
Criteri per la rilevazione degli indici di lettura della carta stampata

1. Le societa’ realizzatrici delle indagini sugli indici di lettura della  stampa quotidiana e periodica  curano  che  la  rilevazione comprenda  anche  la  stampa  diffusa  gratuitamente,  ove necessario disponendo  apposite  metodologie  che  tengono  conto  della diverse modalita’ di distribuzione della stampa gratuita rispetto a quella a pagamento.

Art. 6.
Pubblicazione e trasparenza delle informazioni

1. Le societa’ che  effettuano le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione sono tenute a comunicare, ai  fini della sua pubblicazione sul sito internet dell’Autorita’(http://www.agcom.it), una «nota informativa» contenente le seguenti indicazioni minime:

a) i dati anagrafici generali della societa’ che realizza l’indagine;

b) la metodologia utilizzata;

c) la consistenza del campione oggetto dell’indagine;

d) le  modalita’  di  rilevazione e l’eventuale margine di errore per categoria;

e) il periodo della rilevazione;

f) il costo di accesso ai singoli servizi di rilevazione;

g) l’indirizzo  del sito internet o altro mezzo ove e’ reperibile il documento recante l’esposizione dell’intera metodologia utilizzata.

2.  La  pubblicazione dei dati di cui al comma 1 deve avvenire, per le  societa’  che  gia’ effettuano  le  rilevazioni  degli indici di ascolto  televisivo  e radiofonico e degli indici di diffusione della carta stampata, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.  Per  le  societa’  di  nuova  costituzione l’adempimento  dovra’  essere  assolto  entro  dodici mesi dall’avvio delle attivita’ di ricerca.

3.  Ogni  variazione  dei  dati  di cui al comma 1, successiva alla prima pubblicazione, deve essere comunicata con le medesime modalita’ entro  sessanta  giorni dal fatto. In ogni caso, entro il 31 dicembre di ogni anno, dovra’ essere trasmessa all’Autorita’ una dichiarazione che  attesti l’assenza di variazioni rispetto a quanto in precedenza comunicato.

4.  L’Autorita’  adotta  le  misure attuative intese ad ottimizzare l’acquisizione, l’elaborazione e la gestione delle  informazioni richieste nel presente provvedimento.

Art. 7.
Vigilanza

1. L’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul recepimento del  presente atto di indirizzo da parte dei soggetti realizzatori delle rilevazioni degli  indici  di  ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione.

2. L’Autorita’ si riserva di provvedere ad effettuare le rilevazioni necessarie laddove la rilevazione  degli  indici  di ascolto, anche a seguito delle attivita’ di verifica poste in essere, risulti  non rispondente ai criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati.

Art. 8.
Sanzioni

1.  I  soggetti  realizzatori  che  nelle comunicazioni di cui agli articoli 2,  commi 4 e 5, e 6 espongono fatti non rispondenti al vero sono sanzionati ai sensi dell’art. 1, comma 29, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. I soggetti realizzatori che non provvedono alle comunicazioni di cui  agli  articoli 2,  commi 4  e  5,  e 6 sono sanzionati ai sensi dell’art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il  presente  provvedimento  e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana, nel bollettino ufficiale dell’Autorita’ per  le  garanzie nelle comunicazioni ed e’ reso disponibile nel sito web della stessa Autorita’: www.agcom.it

Napoli, 16 maggio 2006

Il Presidente: Calabro’