Delibera 16 dicembre 2021 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni recante “Consultazione pubblica concernente la definizione della procedura riservata per l’assegnazione del diritto d’uso delle frequenze pianificate per la rete nazionale n. 12 del sistema di radiodiffusione digitale terrestre, ai sensi dell’articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2017, n. 205” (Delibera n. 407/21/CONS)

AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

 

DELIBERA N. 407/21/CONS

CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA RISERVATA PER L’ASSEGNAZIONE DEL DIRITTO D’USO DELLE FREQUENZE PIANIFICATE PER LA RETE NAZIONALE N. 12 DEL SISTEMA DI RADIODIFFUSIONE DIGITALE TERRESTRE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 1031, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205

(pubblicata nel sito Agcom il 28 dicembre 2021)

 

L’AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 16 dicembre 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “ Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1 ° agosto 2003, n. 259, recante “ Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la direttiva (UE) n. 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la decisione (UE) n. 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 relativa all’uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell’Unione;

VISTI gli atti finali della Conferenza Regionale delle Radiocomunicazioni (RRC-06), che si è tenuta a Ginevra dal 15 maggio al 16 giugno 2006, nell’ambito dell’ITU (International Telecommunication Union) e ha avuto come oggetto la pianificazione del servizio di radiodiffusione terrestre sia televisiva (DVB -T) che sonora (T-DAB) in tecnica digitale, in parti delle Regioni 1 e 3, nelle bande di frequenze 174-230 MHz (per la radiodiffusione sonora e televisiva) e 470-862 MHz (per la radiodiffusione televisiva);

VISTI gli Accordi internazionali sottoscritti dall’Italia con gli Stati radioelettricamente confinanti in attuazione della decisione (UE) n. 2017/899, concernenti la banda di frequenza 470-790 MHz che hanno modificato la distribuzione delle frequenze tra Stati prevista nel Piano di Ginevra RRC-06;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “ Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ”, come da ultimo modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018- 2020” (di seguito la Legge di Bilancio 2018);

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “ Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019- 2021” (di seguito la Legge di Bilancio 2019);

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 22 giugno 2011, recante “ Nuovo regolamento rel ativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come da ultimo modificata dalla delibera n. 238/21/CONS del 22 luglio 2021;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 ottobre 2018, con il quale è stato approvato il “Piano nazionale di ripartizione delle frequenze”;

VISTA la delibera n. 39/19/CONS, del 7 febbraio 2019, recante “Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF)”;

VISTA la delibera n. 129/19/CONS, del 18 aprile 2019, recante “Definizione dei criteri per la conversione dei diritti d’uso delle frequenze in ambito nazionale per il servizio digitale terrestre in diritti d’uso di capacità trasmissiva e per l’assegnazione in ambito nazionale dei diritt i d’uso delle frequenze pianificate dal PNAF, ai sensi dell’articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”;

VISTO il decreto del Ministro dello s viluppo economico del 19 giugno 2019, come da ultimo aggiornato con decreto del 30 luglio 2021, con il quale è stato definito il calendario nazionale che individua le scadenze per il rilascio delle frequenze nella banda a 700 MHz ai fini dell’attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899 del 17 maggio 2017;

VISTE le determine del Ministero dello sviluppo economico (di seguito, MISE o Ministero) del 5 agosto 2019 recant i “Esiti procedura – rivedibili dal Ministero dello sviluppo economico – di cui all’articolo 1, comma 1031 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, modificata dall’articolo 1, comma 1104 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”;

VISTA la delibera n. 564/20/CONS, del 29 ottobre 2020, recante “Procedure per l’assegnazione dell’ulteriore capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri, ai sensi dell’articolo 1, comma 1031 – bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come introdotto dalla legge 30 dicembre 2018, n.145”;

VISTE le determine del MISE, recanti approvazione delle graduatorie per l’assegnazione ad operatori di rete nazionali dell ’ulteriore capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri relative, rispettivamente, alla categoria P1 (determina del 24 giugno 2021), alla categoria P2 (determina del 25 giugno 2021) e alla categoria P3 – lotti P3.1 e P3.2 (determina del 28 giugno 2021);

CONSIDERATO, in particolare, che l’articolo 2, comma 2, della delibera n. 129/19/CONS prevede che: “Agli operatori che, al momento dell’assegnazione dei diritti d’uso di frequenze di cui all’articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dalla legge del 30 dicembre 2018, n. 145, risultino titolari di un singolo diritto d’uso di capacità trasmissiva e non rientrino nelle fattispecie di cui al precedente comma 1, il Ministero dello Sviluppo Economico rilascia un diritto d’uso senza specificazione delle frequenze per l’esercizio di una delle reti nazionali pianificate dal PNAF (corrispondente alla metà di un multiplex nazionale in tecnologia DVB-T2), destinato ad essere completato: a) mediante l’aggiudicazione di uno dei lotti oggetto della procedura onerosa di cui all’articolo 1, comma 1031- bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come introdotto dalla legge del 30 dicembre 2018, n. 145 (in tal caso il soggetto rientra nella fattispecie di cui al precedente comma 1, lettera a); b) mediante la stipula di un successivo accordo commerciale (intesa) con altro operatore titolare di un analogo diritto d’uso (in tal caso il soggetto rientra nella fattispecie di cui al precedente comma 1, lettera b). All’esito del completamento, il Ministero procede ad assegnare il diritto d’uso delle frequenze per l’esercizio di una specifica rete nazionale delle 12 pianificate dal PNAF, secondo i criteri di assegnazione di cui al successivo articolo 3”;

CONSIDERATO che, ad esito delle procedure di assegnazione in ambit o nazionale dei diritti d’uso delle frequenze pianificate dal PNAF, ai sensi dell’articolo 1, comma 1031, della Legge di Bilancio 2018, di cui alla delibera n. 129/19/CONS, delle procedure di assegnazione dell’ulteriore capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri, ai sensi dell’articolo 1, comma 1031-bis, della Legge di Bilancio 2018, così come introdotte dalla Legge di Bilancio 2019, di cui alla delibera n. 564/20/CONS, nonché dei conseguenti atti esecutivi del Ministero, sono state assegnate 11 reti nazionali pianificate, restando non attribuita la rete nazionale n.12;

CONSIDERATO che la Società Premiata Ditta Borghini & Stocchetti di Torino S.r.l. (di seguito, PDBST), e la Società Europa Way s.r.l. (Europa Way), per effetto della conversione dei diritti d’uso delle frequenze in ambito nazionale per il servizio digitale terrestre in diritti d’uso di capacità trasmissiva ai sensi dell’articolo 1, comma 1031, della Legge di Bilancio 2018 , sono titolari ciascuna di un “ diritto d’uso delle frequenze generico”, definito quale diritto d’uso senza specificazione delle frequenze per l’esercizio di una rete pianificata dal PNAF e corrispondente (con dimensione pari) alla metà di un multiplex nazionale in tecnologia DVB -T2” e, in quanto tale, assegnatari dimetà rete nazionale senza specificazione delle frequenze”;

CONSIDERATO che gli operatori di rete Europa Way e PDBST non hanno preso parte alla procedura onerosa di cui all’articolo 1, comma 1031-bis, della Legge di Bilancio 2019, per l’assegnazione di diritti d’uso per ulteriore capacità trasmissiva;

CONSIDERATO che il MISE, con comunicazione del 9 settembre 2021 (acquisita al prot. Agcom con n. 0359482 del 10 settembre 2021), constatata la mancata partecipazione alla gara per l’ulteriore capacità trasmissiva di entrambi gli operatori di rete nazionali PDBST ed Europa Way, ha chiesto ai suddetti operatori di trasmettere l’accordo commerciale necessario per poter esercire la rete nazionale n. 12;

CONSIDERATO che, in riferimento alla suddetta comunicazione del Ministero, la Società PDBST , con nota acquisita al protocollo Agcom n. 0413605 del 19 ottobre 2021, ha comunicato al Ministero e all’Autorità che non ci sono i presupposti per un accordo con Europa Way, né con altri operatori di rete nazionali ; la Società ha chiesto, altresì, alle suddette Amministrazioni di introdurre procedure eque, trasparenti e non discriminatorie volte a garantire il completamento del proprio diritto d’uso generico, per l’esercizio di una delle reti nazionali pianificate per il DVB -T2, anche in assenza di un accordo con Europa Way; ciò al fine di consentire alla Società la prosecuzione della propria attività di operatore di rete senza soluzione di continuità rispetto all’esercizio della propria rete attuale ( le cui frequenze sono destinate ad essere rilasciate secondo le tempistiche stabilite nella citata roadmap);

CONSIDERATO che, in riferimento alla suddetta comunicazione del Ministero, la Società Europa Way, con nota del 19 settembre 2021, acquisita al protocollo Agcom n. 0373567 del 21 settembre 21, ha comunicato al Ministero e all’Autorità che non intende, per il momento, addivenire ad accordi di natura commerciale con altri operatori, in attesa della risoluzione del contenzioso promosso dalla stessa Società avverso, tra l’altro, le delibere Agcom nn. 129/19/CONS e 564/20/CONS, nonché i conseguenti atti esecutivi del Ministero;

CONSIDERATA la necessità di promuovere il completamento dell’intero processo di refarming del sistema nazionale di radiodiffusione digitale terrestre, garantendo i minori impatti sugli utenti in termini di continuità nella fruizione dei servizi, mediante assegnazione di tutti i diritti d’uso delle frequenze pianificate dal PNAF per l’esercizio in ambito nazionale di reti di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T2;

CONSIDERATO, altresì, che il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad assicurare che le frequenze radio siano utilizzate in modo efficiente ed efficace, conformemente agli articoli 13, comma 4, e 14, comma 1, del Codice;

CONSIDERATO che il Ministero, con nota prot. n. 139164 del 23 novembre 2021 (acquisita al prot. Agcom con n. 0458383 in pari data), ha chiesto all’Autorità una integrazione delle procedure previste all’articolo 2, comma 2, della delibera n. 129/19/CONS, che consenta al Ministero stesso di poter assegnare la rete nazionale n. 12;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all ’assegnazione del diritto d’uso delle frequenze pianificate dal PNAF per la rete nazionale n. 12 , che risulta l’unica allo stato non assegnata, e che, in prima istanza, occorre offrire la possibi lità di esercire tale rete agli operatori in possesso di diritti d’uso di frequenze generiche;

CONSIDERATO che l’art. 29, comma 1, del Codice, prevede che “Quando debba valutare l’opportunità di limitare il numero dei diritti di uso da concedere per le radiofrequenze oppure di prolungare la durata dei diritti d’uso esistenti a condizioni diverse da quelle specificate in tali diritti, l’Autorità, tra l’altro: a) tiene adeguatamente conto dell’esigenza di ottimizzare i vantaggi per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza e la sostenibilità degli investimenti rispetto alle esigenze del mercato, anche in applicazione del principio di effettivo ed efficiente utilizzo dello spettro radio di cui agli articoli 14, comma 1, e 27, comma 6; b) concede a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i consumatori anche attraverso le associazioni, l’opportunità di esprimere la loro posizione, conformemente all’articolo 11; c) pubblica qualsiasi decisione di concedere solo un numero limitato di diritti d’uso o di limitare il rinnovo dei diritti d’uso, indicandone le ragioni; […]”;

RITENUTO, pertanto, di indire, ai sensi dell’art. 11 del Codice, la consultazione pubblica concernente la definizione della procedura riservata per l’assegnazione del diritto d’uso delle frequenze pianificate per la rete nazionale n. 12 del sistema di radiodiffusione digitale terrestre, ai sensi dell’articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di consentire a tutte le parti interessate di presentare le proprie osservazioni, in ossequio ai principi di trasparenza e di partecipazionedell’attività amministrativa;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell’art. 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DELIBERA

Articolo 1

1. È indetta la consultazione pubblica concernente la definizione della procedura riservata per l’assegnazione del diritto d’uso delle frequenze pianificate per la rete nazionale n. 12 del sistema di radiodiffusione digitale terrestre, ai sensi dell’articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Il testo della consultazione di cui al comma 1, e le modalità di consultazione, sono riportati nell’allegato A della presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera.

La presente delibera, comprensiva dell’allegato A, è pubblicata nel sito webdell’Autorità.

Roma, 16 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE

Giulietta Gamba

Allegato A:  Documento di consultazione e modalità di partecipazione