Delibera 13 ottobre 2009 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni recante: “Modifica dei regolamenti in materia di esercizio del diritto di cronaca audiovisiva e radiofonica di cui alle delibere nn. 405/09/CONS e 406/09/CONS” (Deliberazione n.579/09/CONS)

AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

 

DELIBERAZIONE 13 OTTOBRE 2009


Modifica dei regolamenti in materia di esercizio del diritto di cronaca audiovisiva e radiofonica di cui alle delibere nn. 405/09/CONS e 406/09/CONS (Delibera n. 579/09/CONS)

(in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 13 ottobre 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi”;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l’art. 5, comma 3;

VISTA la propria delibera n. 405/09/CONS recante adozione del regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 agosto 2009, n. 191, e in particolare gli artt. 3, comma 4, e 6, commi 3 e 8;

VISTA la propria delibera n. 406/09/CONS recante adozione del regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca radiofonica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 agosto 2009, n. 190, e in particolare l’art. 7, commi 3 e 8;

CONSIDERATO che con istanza pervenuta in data 5 ottobre 2009 (prot. n. 76280) è stato richiesto all’Autorità di intervenire in autotutela al fine di apportare gli opportuni correttivi così che la trasmissione delle immagini salienti e correlate nell’ambito dei telegiornali in chiaro per l’esercizio del diritto di cronaca non superi gli 8 minuti complessivi per ciascun turno della competizione sportiva, di cui non più di 4 minuti per ciascun giorno solare e, nell’ambito dello stesso giorno, non più di 3 minuti per singola partita;

RITENUTO di accogliere la citata istanza al fine di rendere l’art. 3, comma 4, del regolamento adottato con delibera n. 405/09/CONS, lì dove prevede un limite massimo di 8 minuti di cronaca audiovisiva per ciascun turno della competizione sportiva, più aderente al dettato dell’art. 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 che prevede un limite non superiore a 4 minuti di cronaca audiovisiva per ciascun giorno solare;

CONSIDERATA inoltre la necessità di apportare un errata-corrige all’art. 6, commi 3 e 8, del regolamento adottato con delibera n. 405/09CONS e all’art. 7, commi 3 e 8, del regolamento adottato con delibera n. 406/09/CONS;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. Al regolamento allegato alla delibera n. 405/09/CONS, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’art. 3, comma 4, le parole “non più di 6 minuti” sono sostituite con le parole “non più di 4 minuti”;

b) all’art. 6, comma 3, primo periodo, le parole “del bacino di utenza oggetto del titolo abilitativo di cui la stessa emittente o fornitore di contenuti è titolare” sono sostituite con le parole “dell’ambito territoriale legittimamente servito dalla stessa emittente o fornitore di contenuti”;

c) all’art. 6, comma 3, secondo periodo, le parole “del suo bacino di utenza” sono sostituite con le parole “dell’”;

d) all’art. 6, comma 8, la parola “corredato” è sostituita con la parola “corredati”.

2. Al regolamento allegato alla delibera n. 406/09/CONS, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’art. 7, comma 3, primo periodo, le parole “del bacino di utenza oggetto del titolo abilitativo di cui la stessa emittente o fornitore di contenuti è titolare” sono sostituite con le parole “dell’ambito territoriale legittimamente servito dalla stessa emittente o fornitore di contenuti”;

b) all’art. 7, comma 3, secondo periodo, le parole “purché del suo bacino di utenza” sono sostituite con le parole “purché dell’ambito territoriale legittimamente servito”;

c) all’art. 7, comma 8, le parole “di cui al comma 5, corredato” sono sostituite con la parola “di cui al comma 6, corredati”.

La presente delibera è pubblicata, per estratto, nella sezione “Estratti, sunti e comunicati” della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le delibere nn. 405/09/CONS e 405/09/CONS sono pubblicate nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell’Autorità nel testo come corretto con la presente delibera.

Napoli, 13 ottobre 2009

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola