(23 marzo 2021) Pubblichiamo, qui di seguito, una rapida sintesi delle principali norme introdotte dal decreto legge sostegni (decreto legge n. 41/2021) per tutte le tipologie di imprese che possono essere di interesse anche per il comparto radiofonico e televisivo locale.
Art. 1 (Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA)
La disposizione prevede la concessione di un contributo a fondo perduto da erogare a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario. Ai fini della concessione del contributo a fondo perduto, i soggetti beneficiari devono possedere i seguenti requisiti:
a) ammontare di ricavi (art. 85, comma 1,lettere a)e b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 -TUIR) o di compensi (art. 54, comma 1,TUIR), nel periodo di imposta in corso al 2019, non superiori a dieci milioni di euro;
b) ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 inferiore almeno al 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi.
La platea dei beneficiari del ristoro è suddivisa in cinque classi, delimitate dal volume di ricavi o compensi registrati nel 2019, in riferimento alle quali sono fissate le percentuali di calcolo del contributo da erogare. L’ammontare del contributo è determinato applicando tali percentuali alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.
Il contributo concedibile non può superare i centocinquanta mila euro e non può essere inferiore, anche per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a far data dal 1° gennaio 2020, a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Art. 4, comma 1 (Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione)
La norma dispone, tra l’altro, che con riferimento alle entrate tributarie e non, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo compreso dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 (anziché dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021), derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere, quindi, eseguiti in unica soluzione entro sessanta giorni dal nuovo termine del periodo di sospensione.
Art. 6 comma 1 e segg. (Riduzione degli oneri delle bollette elettriche)
L’articolo 6 del decreto sostegni riproduce, per l’anno 2021, quanto già disposto, per il 2020, dall’articolo 30 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, prevedendo misure volte alla riduzione degli oneri delle bollette elettriche per le micro e piccole imprese. In particolare, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021viene affidato all’Arera il compito di disporre, con proprio provvedimento, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”.
La somma autorizzata a copertura di tale intervento è, come lo scorso anno, pari a 600 milioni di euro.
Art. 8 (Nuove misure in materia di trattamenti di integrazione salariale)
La nuova disposizione prevede per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica la possibilità di richiedere: il trattamento di integrazione salariale CIGO per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021; l’Assegno Ordinario e la CIGD per una durata massima di 28 settimane che devono essere collocate tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.
Il testo del decreto legge “sostegni”, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 70 del 22 marzo u.s. è disponibile a questo link.
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