Decreto Legislativo 28 maggio 2012, n.70 “Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata”

DECRETO LEGISLATIVO 28 maggio 2012 , n. 70
Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata.

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2012)

 

Capo I

RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 9 della  legge  del  15  dicembre  2011,  n.  217, recante  disposizioni  per  l’adempimento   di   obblighi   derivanti dall’appartenenza  dell’Italia  alle  Comunita’   europee   –   Legge comunitaria 2010;
Vista la direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva  2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in  materia di reti e di servizi di comunicazione  elettronica,  della  direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e  alla  tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla  cooperazione  tra  le  autorita’ nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a  tutela  dei consumatori;
Vista la direttiva 2009/140/CE del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica delle direttive  2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all’accesso alle  reti di  comunicazione elettronica   e   alle   risorse   correlate,   e all’interconnessione  delle  medesime  e  2002/20/CE  relativa   alle  autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;
Visto il regolamento (CE) n. 1211/2009 del 25  novembre  2009,  del Parlamento europeo e del Consiglio, che  istituisce  l’Organismo  dei regolatori  europei  delle  comunicazioni  elettroniche   (BEREC)   e l’Ufficio;
Vista la direttiva 2002/19/CE del  7  marzo  2002,  del  Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  relativa  all’accesso   alle   reti   di comunicazione   elettronica   e    alle    risorse    correlate,    e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso);
Vista la direttiva 2002/20/CE del  7  marzo  2002,  del  Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);
Vista la direttiva 2002/21/CE del  7  marzo  2002,  del  Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un  quadro  normativo  comune per le reti ed i  servizi  di  comunicazione  elettronica  (direttiva quadro);
Vista la direttiva 2002/22/CE del  7  marzo  2002,  del  Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in  materia  di  reti  e  di  servizi  di  comunicazione elettronica (direttiva servizio universale);
Vista  la  direttiva  2002/77/CE  del  16  settembre   2002   della Commissione, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti  e  dei servizi di comunicazione elettronica;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal  decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
Vista la legge 31 gennaio 1996, n. 61;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373;
Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Visto il decreto-legge 23  gennaio  2001,  n.  5,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, ed, in  particolare, l’articolo 2-bis, comma 10;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n.  269,  e  successive modificazioni;
Visto il regolamento delle radiocomunicazioni (edizione 2008),  che integra  le  disposizioni  della  Costituzione  e  della  Convenzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni adottate a Ginevra il 22 dicembre 1992 e ratificate con legge 31 gennaio  1996,  n.  61, recante ratifica ed esecuzione degli  atti  finali  della  Conferenza addizionale  dei  plenipotenziari  relativa   alla   costituzione   e convenzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), con protocollo facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni, adottati a Ginevra il 22 dicembre 1992;
Vista la decisione 676/2002/CE del  7  marzo  2002  del  Parlamento europeo e del Consiglio, relativa  ad  un  quadro  normativo  per  la politica in materia di spettro radio nella Comunita’ europea;
Vista la decisione 267/2010/UE della Commissione europea,  relativa all’armonizzazione delle condizioni tecniche  d’uso  della  banda  di frequenze 790-862 MHz per i sistemi terrestri  in  grado  di  fornire servizi di comunicazioni elettroniche nell’Unione europea;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare  l’articolo 41;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,  recante  il Codice del consumo;
Visto il decreto del Ministro delle  comunicazioni  2  marzo  2006, n.145;
Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.121;
Visto il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, approvato con decreto del Ministro dello sviluppo  economico  del  13  novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  273  del  21  novembre 2008, e successive modificazioni;
Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del 25 maggio 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro dello sviluppo economico, di concerto con  i  Ministri  degli  affari esteri, dell’economia e delle finanze e della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizioni

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera  a)  la  parola:  “abbonato”  e’  sostituita  dalla seguente: “contraente”;
b) la lettera b) e’ sostituita  dalla  seguente:  “b)  accesso:  il fatto di rendere accessibili risorse o servizi ad un’altra impresa  a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire  servizi  di  comunicazione  elettronica  anche  quando  sono utilizzati   per   la   prestazione   di  servizi   della   societa’ dell’informazione o di servizi di  radiodiffusione  di  contenuti. E’ compreso tra l’altro, l’accesso  agli  elementi  della  rete  e  alle
risorse  correlate,   che   puo’   comportare   la   connessione   di apparecchiature con  mezzi  fissi  o  non  fissi  (ivi  compreso,  in particolare, l’accesso alla rete locale nonche’  alle  risorse  e  ai servizi necessari  per  fornire  servizi  tramite  la  rete  locale);
l’accesso all’infrastruttura fisica,  tra  cui  edifici,  condotti  e piloni; l’accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui  i  sistemi di supporto operativo; l’accesso a sistemi informativi o banche  dati per  l’ordinazione  preventiva,  la  fornitura,   l’ordinazione,   la manutenzione,  le  richieste  di  riparazione  e   la   fatturazione;
l’accesso ai servizi  di  traduzione  del  numero  o  a  sistemi  che svolgono funzioni analoghe; l’accesso alle reti fisse  e  mobili,  in particolare  per  il  roaming;  l’accesso  ai  sistemi   di   accesso condizionato per i servizi di televisione  digitale  e  l’accesso  ai servizi di rete virtuale”;
c) la lettera h) e’ sostituita dalla seguente: ”  h)  chiamata:  la connessione istituita da un  servizio  di  comunicazione  elettronica accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale”;
d) alla lettera j), dopo la parola: “consumatore:” sono inserite le seguenti: “l’utente finale,” e dopo le parole:  “persona  fisica  che utilizza” sono inserite le seguenti: “o che chiede di utilizzare”;
e) la lettera n) e’ sostituita  dalla  seguente:  “n)  interferenza dannosa: interferenza che pregiudica il funzionamento di un  servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o  che  deteriora gravemente,  ostacola  o  interrompe  ripetutamente  un  servizio  di radiocomunicazione   che   opera conformemente    alle    normative internazionali, dell’Unione europea o nazionali applicabili;”;
f) la lettera  q)  e’  sostituita  dalla  seguente:  ”  q)  mercati transnazionali:  mercati  situati  in  piu’  di  uno  Stato   membro, individuati conformemente all’articolo 18, che  comprendono  l’Unione europea o una parte considerevole dei suoi Stati membri;”;
g) alla lettera r) le parole: “Ministero delle comunicazioni”  sono sostituite dalle seguenti: “Ministero dello sviluppo economico”;
h)  la  lettera  s)  e’  sostituita  dalla  seguente:  “s)   numero geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di  numerazione  dei servizi di comunicazione elettronica nel  quale  alcune  delle  cifre  fungono da indicativo geografico e sono utilizzate per instradare  le  chiamate verso l’ubicazione fisica del punto terminale di rete;”;
i) la lettera t) e’  sostituita  dalla  seguente:  “t)  numero  non geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di  numerazione  dei servizi  di  comunicazione  elettronica  e  che  non  sia  un  numero geografico; include tra l’altro  i  numeri  di  telefonia  mobile,  i  numeri di  chiamata  gratuita  e  i  numeri  relativi  ai  servizi  a  sovrapprezzo;”;
l) la lettera v) e’ sostituita dalla seguente: “v) punto  terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale il contraente ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l’instradamento, il punto terminale  di  rete e’ definito mediante un indirizzo di rete specifico che  puo’  essere correlato ad un numero di contraente o ad un nome di contraente;  per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete e’ costituito dall’antenna  fissa  cui  possono  collegarsi  via radio  le  apparecchiature  terminali  utilizzate  dagli  utenti  del servizio;”;
m) la lettera z) e’ sostituita dalla seguente: “z) rete locale:  il circuito fisico che collega  il  punto  terminale  della  rete  a  un permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa  di comunicazione elettronica;”;
n) la lettera aa) e’ sostituita dalla seguente: “aa) rete  pubblica di comunicazioni: una rete di  comunicazione  elettronica  utilizzata interamente o prevalentemente per fornire  servizi  di  comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;”;
o) la lettera bb) e’ soppressa;
p) la lettera dd)  e’  sostituita  dalla  seguente:  “dd)  reti  di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione e, se del  caso, le  apparecchiature  di  commutazione  o  di  instradamento  e  altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che  consentono  di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre  ottiche  o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le  reti  satellitari,  le reti terrestri mobili  e  fisse  (a  commutazione  di  circuito  e  a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i  sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui  siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti  televisive  via  cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;”; 
q) la lettera  ee)  e’  sostituita  dalla  seguente:  “ee)  risorse correlate: i servizi correlati, le infrastrutture fisiche e le  altre risorse o elementi correlati ad una rete di comunicazione elettronica o ad un  servizio  di  comunicazione  elettronica  che  permettono  o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete  o  servizio, ovvero sono potenzialmente  in  grado  di  farlo,  ivi  compresi  tra l’altro gli edifici o gli accessi agli edifici,  il  cablaggio  degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture  di  supporto,  le guaine, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione;”;
r) la lettera hh)  e’  sostituita  dalla  seguente:  “hh)  servizio telefonico accessibile al pubblico: un servizio reso  accessibile  al pubblico  che  consente  di  effettuare  e  ricevere  direttamente  o indirettamente,  chiamate  nazionali  o  nazionali  e  internazionali tramite uno o piu’ numeri che figurano in un piano di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica nazionale o internazionale;”;
s) dopo la lettera qq) sono aggiunte, in fine, le seguenti: ”  qq-bis)  BEREC:   Organismo   dei   regolatori   europei   delle comunicazioni elettroniche;
qq-ter) attribuzione di  spettro  radio:  la  designazione  di  una determinata banda di frequenze  destinata  ad  essere  utilizzata  da parte di uno o piu’ tipi di servizi  di  radiocomunicazione,  se  del caso, alle condizioni specificate;
qq-quater) servizi correlati: i servizi correlati ad  una  rete  di comunicazione  elettronica  o  ad  un   servizio   di   comunicazione elettronica che permettono  o  supportano  la  fornitura  di  servizi attraverso tale rete o servizio, o sono potenzialmente  in  grado  di farlo, compresi tra l’altro i servizi di traduzione del  numero  o  i sistemi  che  svolgono  funzioni  analoghe,  i  sistemi  di   accesso condizionato e le guide  elettroniche  ai  programmi,  nonche’  altri servizi quali quelli relativi all’identita’, alla  posizione  e  alla presenza.”.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 2
Principi generali
1. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259,  dopo  le   parole:   “nel   settore   delle   comunicazioni elettroniche.” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “I  provvedimenti riguardanti l’accesso o l’uso di servizi  e  applicazioni  attraverso reti di comunicazione elettronica,  da   parte  degli  utenti  finali, rispettano  i  diritti  e  le  liberta’  fondamentali  delle  persone fisiche, garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia  dei diritti dell’uomo  e  delle  liberta’  fondamentali  e  dai  principi generali del diritto dell’Unione europea. Qualunque provvedimento  di questo tipo riguardante l’accesso o l’uso di servizi  e  applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte  degli  utenti finali, che ostacolasse tali diritti  o  liberta’  fondamentali  puo’ essere imposto soltanto se appropriato,  proporzionato  e  necessario nel contesto di una societa’ democratica e  la  sua  attuazione  deve essere oggetto di adeguate garanzie  procedurali  conformemente  alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali e ai principi generali del diritto  dell’Unione europea, inclusi  un’efficace  tutela  giurisdizionale  e  un  giusto processo. Tali provvedimenti sono adottati soltanto nel rispetto  del principio della presunzione d’innocenza e del diritto alla protezione dei dati personali. Deve essere garantita una  procedura  preliminare equa ed imparziale, che fra l’altro assicuri il diritto della persona  o delle persone interessate  di  essere  ascoltate,  fatta  salva  la necessita’ di presupposti e regimi procedurali appropriati in casi di urgenza debitamente accertata conformemente alla convenzione  europea per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell’uomo   e   delle   liberta’ fondamentali. Deve  essere  garantito  il  diritto  ad  un  controllo giurisdizionale efficace e tempestivo.”.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 3
Ministero e Autorità
1. All’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: “come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001,  n. 317,  dal  decreto-legge  2  gennaio  2001,  n.  5,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66,  e  dalla  legge  16  gennaio 2003, n. 3” sono sostituite  dalle  seguenti:  “e  successive modificazioni, dalla  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  nonche’  dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.”.
2. All’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: “come modificata dal decreto-legge 2 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20  marzo  2001,  n. 66, e dalla legge 16  gennaio  2003,  n.  3”  sono  sostituite  dalle seguenti: “e successive modificazioni”.
3. Dopo il comma 3, dell’articolo 7,  del  decreto  legislativo  1° agosto 2003, n. 259, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
” 3-bis. L’Autorita’ esercita i propri poteri in  modo  imparziale, trasparente e tempestivo.
3-ter. L’Autorita’ dispone di risorse finanziarie e umane  adeguate per svolgere i  compiti  ad  essa  assegnati.  L’Autorita’  opera  in indipendenza e non sollecita ne’ accetta istruzioni  da  alcun  altro organismo nell’esercizio dei compiti ad essa affidati.
3-quater.  L’Autorita’  dispone  di  risorse  finanziarie  e  umane sufficienti affinche’ possa partecipare e contribuire attivamente  al BEREC.  Essa   sostiene   attivamente   gli   obiettivi   del   BEREC relativamente alla promozione di un coordinamento e di  una  coerenza normativi maggiori e, allorche’ adotta le  proprie  decisioni,  tiene nella massima considerazione i pareri e le posizioni comuni  adottate dal BEREC.”.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 4
Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell’Autorità
1. Dopo il comma 1  dell’articolo  9  del  decreto  legislativo  1° agosto 2003, n. 259, e’ aggiunto il seguente:
” 1-bis. Il Ministero e l’Autorita’, ciascuno  per  le  materie  di propria competenza, raccolgono informazioni  sull’argomento  generale dei ricorsi, sul numero di richieste di ricorso, sulla  durata  delle procedure di ricorso e sul numero di decisioni  di  concedere  misure provvisorie. Il Ministero e l’Autorita’, nell’ambito delle rispettive materie trattate, comunicano le informazioni  previste  dal  presente comma alla Commissione e al BEREC, su richiesta motivata  di  uno  di essi.”.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 5
Comunicazione di informazioni
1. Il comma 1 dell’articolo 10 del decreto  legislativo  1°  agosto 2003, n. 259, e’ sostituito dal seguente:
” 1. Le imprese che forniscono  reti  e  servizi  di  comunicazione elettronica trasmettono tutte le  informazioni,  anche  di  carattere finanziario, necessarie al Ministero e all’Autorita’, per le  materie di rispettiva competenza, al fine di assicurare la  conformita’  alle disposizioni o alle decisioni dagli  stessi  adottate  ai  sensi  del Codice. In particolare, il Ministero e l’Autorita’ hanno la  facolta’ di chiedere che  tali  imprese  comunichino  informazioni  circa  gli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all’ingrosso da esse  resi  disponibili  ai concorrenti. Le imprese che dispongono di un significativo potere sui mercati all’ingrosso possono essere inoltre tenute a presentare  dati contabili  sui  mercati  al  dettaglio  collegati  a   tali   mercati all’ingrosso.  Le  imprese  che  forniscono   reti   e   servizi   di comunicazione   elettronica   devono   fornire   tempestivamente   le informazioni richieste, nel rispetto  dei  termini  e  del  grado  di dettaglio   determinati,    rispettivamente,    dal    Ministero    e dall’Autorita’.  Le  richieste  di  informazioni  del   Ministero   e dell’Autorita’ sono  proporzionate  rispetto  all’assolvimento  dello specifico  compito  al  quale  la  richiesta  si  riferisce  e   sono adeguatamente  motivate.  Il  Ministero  e  l’Autorita’  trattano  le informazioni conformemente al comma 3.”.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 6
Meccanismo di consultazione e di trasparenza
1. Il comma 1 dell’articolo 11 del decreto  legislativo  1°  agosto 2003, n. 259, e’ sostituito dal seguente:
” 1. Fatti salvi i casi che rientrano  nel  campo  di  applicazione degli articoli 12, comma 6, 23 e  24,  il  Ministero  e  l’Autorita’,  quando intendono adottare provvedimenti in applicazione del Codice  o  quando intendono imporre limitazioni conformemente  all’articolo  14, commi 3 e  4,  che  abbiano  un  impatto  rilevante  sul  mercato  di riferimento, consentono  alle  parti  interessate  di  presentare  le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento entro un termine non inferiore a trenta giorni, a decorrere dalla notifica alle  parti interessate della proposta di provvedimento.”.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 7
Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche
1. All’articolo 12 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  il  comma  2,  e’  sostituito  dal  seguente:  “2.  L’Autorita’ contribuisce allo sviluppo del mercato interno  collaborando  con  le Autorita’ di  regolamentazione  degli  altri  Stati  membri,  con  la Commissione e con il BEREC in modo trasparente al fine di  assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle  disposizioni delle direttive  europee  recepite  con  il  Codice.  A  tale  scopo, l’Autorita’ coopera in particolare con la Commissione e il BEREC  per individuare i tipi di strumenti  e  le  soluzioni  piu’  adeguate  da utilizzare  nell’affrontare  determinati  tipi  di   situazioni   nel contesto del mercato.”;
b) il comma 3, e’  sostituito  dal  seguente:  “3.  Salvo  che  sia diversamente previsto  nelle  raccomandazioni  o  negli  orientamenti adottati dalla Commissione europea a norma dell’articolo 7-ter  della direttiva  2002/21/CE,  al  termine  della   consultazione   di   cui  all’articolo   11,   qualora   l’Autorita’   intenda   adottare    un provvedimento che rientri nell’ambito degli articoli 18, 19, 42 o  45 e  influenzi  gli  scambi  tra  Stati  membri,   rende   accessibile, fornendone apposita documentazione,  la  proposta  di  provvedimento, adeguatamente motivata, contemporaneamente alla Commissione  europea, al BEREC e alle  Autorita’  di  regolamentazione  degli  altri  Stati membri. L’Autorita’ non puo’ adottare il provvedimento prima che  sia decorso il termine di un mese dalla predetta informativa.”;
c) al comma 4 dopo la parola: “rivedere” e’ inserita  la  seguente:
“tale”; dopo le parole: “qualora la  Commissione  europea  ne  faccia richiesta entro tale termine” sono inserite le seguenti:  “quando  la proposta di provvedimento”; dopo la lettera a) e’ aggiunta, in  fine, la seguente: “oppure”; prima delle parole: “influenzi gli scambi  tra Stati membri” sono inserite le seguenti: “tale proposta”;
d) dopo il comma 4 e’ inserito  il  seguente:  “4-bis.  Qualora  la Commissione europea adotti una decisione ai  sensi  dell’articolo  7, paragrafo 5,  della  direttiva  2002/21/CE,  l’Autorita’  modifica  o ritira il progetto di misura entro sei mesi dalla predetta decisione.
Se il  progetto  di  misura  e’  modificato,  l’Autorita’  avvia  una consultazione pubblica secondo le procedure di cui all’articolo 11  e notifica nuovamente il progetto di misura modificato alla Commissione europea conformemente al comma 3.”;
e) il comma 5, e’ sostituito dal seguente: “5. L’Autorita’ tiene in massima   considerazione   le   osservazioni   delle   Autorita’   di regolamentazione di altri Stati membri, della Commissione  europea  e del BEREC e, salvo nei casi di cui  al  comma  4  e  all’articolo  7, paragrafo 5,  lettera  a),  della  direttiva  2002/21/CE,  adotta  il provvedimento risultante e lo comunica alla Commissione europea.”;
f) dopo il comma 5, e’ inserito il  seguente:  “5-bis.  L’Autorita’ comunica alla Commissione e  al  BEREC  tutte  le  misure  definitive adottate che rientrano nell’articolo 12, comma 3.”;
g) il comma 6, e’  sostituito  dal  seguente:  “6.  In  circostanze straordinarie l’Autorita’,  ove  ritenga  che  sussistano  motivi  di urgenza per salvaguardare la concorrenza  e  tutelare  gli  interessi degli utenti, in deroga alla procedura di cui ai commi 3  e  4,  puo’ adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari  aventi  effetto immediato, in coerenza con le disposizioni  del  Codice.  L’Autorita’ comunica immediatamente tali provvedimenti, esaurientemente motivati, alla Commissione europea e alle Autorita’ di  regolamentazione  degli altri Stati  membri  e  al  BEREC.  La  decisione  dell’Autorita’  di estendere il periodo di efficacia dei provvedimenti cosi’ adottati  o di renderli permanenti e’ soggetta alla procedura di cui ai commi 3 e 4.”.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 8
Procedura per la coerente applicazione delle misure correttive
1. Dopo l’articolo 12 del decreto legislativo 1°  agosto  2003,  n. 259, e’ inserito il seguente:
“Art. 12-bis (Procedura per la coerente applicazione  delle  misure correttive). – 1. Quando la misura prevista all’articolo 12, comma 3, mira ad imporre, modificare  o  revocare  un  obbligo  imposto  a  un operatore in applicazione dell’articolo 19, in combinato disposto con gli articoli 42, da 46 a  50  e  67  del  Codice,  e  la  Commissione europea, ai sensi dell’articolo 7-bis, paragrafo 1,  della  direttiva 2002/21/CE, notifica all’Autorita’ di ritenere  che  il  progetto  di misura  crea  un  ostacolo  al  mercato  unico  ovvero  di   dubitare seriamente  della  sua  compatibilita’  con  il  diritto  dell’Unione europea,  l’adozione  del  progetto  di  misura  viene  ulteriormente sospesa per i tre mesi successivi alla notifica della Commissione. In assenza di una notifica in tal senso, l’Autorita’  puo’  adottare  il progetto  di  misura  tenendo   nella   massima   considerazione   le osservazioni formulate dalla Commissione  europea,  dal  BEREC  o  da altra autorita’ nazionale di regolamentazione.
2. Nel periodo  di  tre  mesi  di  cui  al  comma  1,  il  BEREC  e l’Autorita’ cooperano strettamente con la Commissione  europea,  allo scopo di individuare la misura piu’  idonea  ed  efficace  alla  luce degli obiettivi stabiliti all’articolo 13, tenendo debitamente  conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato e della necessita’ di garantire una pratica regolamentare coerente.
3. Prima dello scadere del trimestre di cui al comma 1, l’Autorita’ puo’:
a) modificare o ritirare il suo progetto di  misura  tenendo  nella massima considerazione la notifica della Commissione europea  di  cui al comma 1 nonche’ il parere e la consulenza del BEREC;
b) mantenere il suo progetto di misura.
4. Entro un mese dalla data di formulazione  della  raccomandazione della Commissione europea ai  sensi  del  paragrafo  5,  lettera  a), dell’articolo 7-bis della direttiva 2002/21/CE, o di ritiro delle sue riserve a norma del paragrafo 5, lettera b), del  medesimo  articolo, l’Autorita’ comunica alla Commissione europea ed al BEREC  la  misura finale adottata. Tale periodo puo’ essere prorogato per consentire all’autorita’ nazionale di regolamentazione   di   avviare   una consultazione pubblica ai sensi dell’articolo 11.
5. Se l’Autorita’ decide di non modificare o ritirare  il  progetto di misura sulla base della raccomandazione della Commissione  europea di cui al comma 4, deve fornire una giustificazione motivata.
6. L’Autorita’ puo’ ritirare il progetto  di  misura  in  qualsiasi fase della procedura.”.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 9
Obiettivi e principi dell’attività di regolamentazione
1. All’articolo 13 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e’  sostituito  dal  seguente:  ”  2.  Salvo  diversa disposizione dell’articolo  14  relativo  alle  frequenze  radio,  il Ministero e l’Autorita’ nell’esercizio delle funzioni  e  dei  poteri indicati nel  Codice  perseguono,  ove  possibile,  il  principio  di neutralita’ tecnologica, nel rispetto dei principi di garanzia  della concorrenza e non discriminazione tra imprese.”;
b) al comma 4, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: ” a) assicurando che gli  utenti,  compresi  gli  utenti  disabili, quelli anziani e quelli che hanno  esigenze  sociali  particolari  ne traggano  il  massimo  beneficio  in  termini  di  scelta,  prezzi  e qualita’;
b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche,  anche  per la trasmissione di contenuti;”;
c) la lettera c) e’ abrogata;
d) al comma 5, la lettera  d)  e’  abrogata  e  la  lettera  e)  e’ sostituita dalla seguente:  “e)  collaborando  con  le  Autorita’  di regolamentazione degli altri Stati membri, con la Commissione europea e con il BEREC per garantire  lo  sviluppo  di  prassi  regolamentari coerenti e l’applicazione coerente delle direttive  europee  recepite con il Codice;”;
e) al comma 6, la lettera e)  e’  sostituita  dalla  seguente:  “e) prendendo in considerazione le esigenze  degli  utenti  disabili,  di quelli anziani e di quelli che hanno esigenze sociali particolari”  e la lettera g)  e’  sostituita  dalla  seguente:  “g)  promuovendo  la capacita’  degli  utenti  finali  di  accedere  ad   informazioni   e distribuirle o eseguire applicazioni e servizi di loro scelta.”;
f) dopo il comma 6 e’ inserito il seguente:
” 6-bis. Il Ministero e l’Autorita’, nel  perseguire  le  finalita’ programmatiche di cui ai commi 4, 5 e 6, applicano, nell’ambito delle rispettive competenze, principi regolamentari obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati:
a)  promuovendo  la  prevedibilita’  regolamentare,  garantendo  un approccio regolatorio coerente  nell’arco  di  opportuni  periodi  di revisione;
b)  garantendo  che,  in  circostanze  analoghe,   non   vi   siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che forniscono  reti  e servizi di comunicazione elettronica;
c) salvaguardando la concorrenza  a  vantaggio  dei  consumatori  e promuovendo se del caso la concorrenza basata sulle infrastrutture;
d)   promuovendo   investimenti   efficienti   e   innovazione   in infrastrutture nuove  e  avanzate,  anche  garantendo  che  qualsiasi obbligo di accesso tenga debito conto  del  rischio  sostenuto  dalle imprese e consentendo accordi di cooperazione tra investitori e parti richiedenti  accesso,  al  fine  di  diversificare  il   rischio   di investimento,  assicurando  nel  contempo   la   salvaguardia   della concorrenza nel mercato e del principio di non discriminazione;
e) tenendo debito conto delle differenti condizioni attinenti  alla concorrenza e al consumo, nelle diverse aree geografiche  all’interno del territorio nazionale;
f) imponendo obblighi regolamentari ex  ante  unicamente  dove  non opera una concorrenza  effettiva  e  sostenibile,  e  attenuandoli  o revocandoli non appena sia soddisfatta tale condizione.”.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 10
Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio
1. Dopo l’articolo 13, del decreto legislativo 1° agosto  2003,  n.259, e’ inserito il seguente:
“Art.  13-bis  (Pianificazione  strategica  e  coordinamento  della politica in materia di spettro  radio).  –  1.  Nella  pianificazione strategica  e  nell’armonizzazione  dell’uso  dello   spettro   radio nell’Unione europea, il Ministero coopera  con  i  competenti  organi degli altri Stati  membri  e  con  la  Commissione  europea,  sentita l’Autorita’ per i  profili  di  competenza.  A  tal  fine  prende  in considerazione, tra l’altro, gli  aspetti  economici,  inerenti  alla sicurezza, alla salute, all’interesse pubblico, e  alle  liberta’  di espressione,  culturali,  scientifici,  sociali   e   tecnici   delle politiche dell’Unione europea,  come  pure  i  vari  interessi  delle comunita’ di utenti dello spettro radio, allo scopo  di  ottimizzarne l’uso e di evitare interferenze dannose.
2. Il Ministero, cooperando con i  competenti  organi  degli  altri Stati membri e con la Commissione europea, promuove il  coordinamento delle politiche in materia di spettro radio  nell’Unione  europea  e, ove opportuno, l’instaurazione di condizioni armonizzate  per  quanto concerne la disponibilita’ e l’uso efficiente  dello  spettro  radio, che sono necessari  per  la  realizzazione  e  il  funzionamento  del mercato interno delle comunicazioni elettroniche.”.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 11
Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica
1. L’articolo 14 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e’ sostituito dal seguente:
“Art.  14  (Gestione  delle  radiofrequenze  per   i   servizi   di comunicazione  elettronica).  –  1.  Tenendo   debito   conto   della circostanza che le radiofrequenze sono un bene pubblico dotato di  un importante valore sociale, culturale ed  economico,  il  Ministero  e l’Autorita’, nell’ambito delle rispettive competenze,  assicurano  la gestione  efficiente  delle   radiofrequenze   per   i   servizi   di comunicazione elettronica ai sensi degli articoli  13  e  13-bis.  La predisposizione dei piani di ripartizione, a cura  del  Ministero,  e dei piani di assegnazione,  a  cura  dell’Autorita’,  e’  fondata  su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori  e  proporzionati.
L’attribuzione  delle  frequenze  radio  destinate   a   servizi   di comunicazione elettronica e il rilascio di autorizzazioni generali  o di diritti d’uso individuali  in  materia  sono  fondate  su  criteri obiettivi,   trasparenti,   non   discriminatori   e   proporzionati.
Nell’applicare  il  presente  articolo  il  Ministero  e  l’Autorita’ rispettano  gli  accordi  internazionali  pertinenti,   fra   cui   i regolamenti radio dell’UIT e la normativa CEPT, e possono tener conto di particolari esigenze di interesse pubblico.
2.  Il   Ministero   promuove   l’armonizzazione   dell’uso   delle radiofrequenze nel territorio dell’Unione europea  in  modo  coerente con l’esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e di perseguire benefici per i  consumatori,  come  economie  di  scala  e interoperabilita’ dei servizi, in conformita’ all’articolo 13-bis  ed in attuazione delle decisioni della Commissione europea  in  materia, tra cui la decisione n. 676/2002/CE.
3. Salvo disposizione contraria di cui al comma 2, il  Ministero  e l’Autorita’, nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano che, coerentemente con il diritto  dell’Unione  europea,  nelle  bande  di frequenze  dichiarate  disponibili  per  servizi   di   comunicazione elettronica nel Piano  nazionale  di  ripartizione  delle  frequenze, possono essere impiegati tutti i  tipi  di  tecnologie  usati  per  i servizi di comunicazione elettronica.  Il  Ministero  e  l’Autorita’, nell’ambito delle rispettive competenze, possono  tuttavia  prevedere restrizioni proporzionate e non discriminatorie relativamente ai tipi
di tecnologie di accesso senza  fili  o  rete  radio  utilizzati  per servizi di comunicazione elettronica, ove cio’ sia necessario al fine di:
a) evitare interferenze dannose;
b) proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici;
c) assicurare la qualita’ tecnica del servizio;
d) assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze;
e) salvaguardare l’uso efficiente dello spettro; oppure;
f) garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al comma 5.
4. Salvo disposizione contraria di cui al comma 2, il  Ministero  e l’Autorita’,  ciascuno  nell’ambito  delle   rispettive   competenze, assicurano, nel piano nazionale di ripartizione e assegnazione  delle frequenze a norma del diritto dell’Unione europea, che nelle bande di frequenze dichiarate  disponibili  per  i  servizi  di  comunicazione elettronica possono  essere  forniti  tutti  i  tipi  di  servizi  di comunicazione elettronica. Il Ministero  e  l’Autorita’,  nell’ambito delle rispettive competenze, possono tuttavia  prevedere  restrizioni proporzionate e non discriminatorie relativamente ai tipi di  servizi di comunicazione elettronica che  e’  possibile  fornire,  anche,  se necessario, al fine di soddisfare un requisito dei regolamenti  radio dell’UIT e della normativa CEPT.
5.  Le  misure  che  impongono  la  fornitura  di  un  servizio  di comunicazione elettronica in una banda specifica  disponibile  per  i servizi di comunicazione elettronica sono giustificate per  garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale  conformemente al diritto europeo, come, ad esempio e a titolo non esaustivo:
a) garantire la salvaguardia della vita umana;
b) promuovere la coesione sociale, regionale o territoriale;
c) evitare un uso inefficiente delle radiofrequenze; oppure;
d)  promuovere  la  diversita’  culturale  e  linguistica   ed   il pluralismo dei  media,  anche  mediante  prestazione  di  servizi  di radiodiffusione o telediffusione.
6.  Il  Ministero  e  l’Autorita’,  nell’ambito  delle   rispettive competenze, possono vietare la fornitura di qualsiasi altro  servizio di comunicazione elettronica in una  banda  specifica  esclusivamente ove cio’ sia giustificato  dalla  necessita’  di  proteggere  servizi finalizzati ad assicurare la  salvaguardia  della  vita  umana.  Tale divieto puo’ essere eccezionalmente  esteso  al  fine  di  conseguire altri obiettivi di interesse generale definiti a  norma  del  diritto dell’Unione europea.
7.  Il  Ministero  e  l’Autorita’,  nell’ambito  delle   rispettive competenze,   riesaminano   periodicamente   la   necessita’    delle restrizioni di cui ai comma da 3 a 6 e rendono pubblici  i  risultati di tale riesame.
8. I commi 3 e 4 si applicano  allo  spettro  radio  attribuito  ai servizi di  comunicazione  elettronica  nonche’  alle  autorizzazioni generali e ai diritti d’uso individuali delle radiofrequenze concessi a decorrere dal termine di  cui  all’articolo  4,  comma  1,  secondo periodo, del decreto legge 31 marzo  2011,  n.  34,  convertito,  con modificazioni, dalla legge  26  maggio  2011,  n.  75,  e  successive modificazioni.  Alle   attribuzioni   dello   spettro   radio,   alle autorizzazioni generali e ai diritti d’uso individuali  esistenti  al termine di cui al periodo precedente, si  applicano  le  disposizioni dell’articolo 14-bis.
9. Fatte salve le disposizioni delle direttive specifiche e tenendo conto  delle  circostanze  nazionali  pertinenti,  il   Ministero   e l’Autorita’,  nell’ambito  delle   rispettive   competenze,   possono stabilire norme volte a impedire l’accaparramento  di  frequenze,  in particolare fissando scadenze rigorose per l’effettivo  utilizzo  dei diritti  d’uso  da  parte  del  titolare  dei  diritti  e  applicando sanzioni, comprese le sanzioni pecuniarie  di  cui  all’articolo  98, comma 8, o la revoca dei diritti d’uso in caso  di  mancato  rispetto delle scadenze.  Tali  norme  sono  stabilite  e  applicate  in  modo proporzionato, trasparente non discriminatorio.
10.  Il  rinvio  al  presente  articolo   operato   dal   comma   3 dell’articolo 8-novies  del  decreto-legge  8  aprile  2008,  n.  59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101,  si intende riferito all’articolo 14-ter.”.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 12
Riesame delle limitazioni esistenti  e  trasferimento  o  affitto  di diritti individuali d’uso delle radiofrequenze
1. Dopo l’articolo 14, del decreto legislativo 1° agosto  2003,  n. 259, sono inseriti i seguenti:
“Art. 14-bis (Riesame delle limitazioni esistenti). – 1. Sino  alla data del 25 maggio 2016,  il  Ministero  e  l’Autorita’,  secondo  le rispettive competenze, possono  consentire  ai  titolari  di  diritti d’uso delle  frequenze  radio  concesse  prima  del  termine  di  cui all’articolo 14, comma 8, e che rimarranno ancora  validi  fino  alla predetta  data,  di  presentare  una  richiesta  di   riesame   delle limitazioni ai loro diritti ai sensi dell’articolo 14, commi da  4  a
7. Prima di adottare  una  decisione,  nell’ambito  delle  rispettive competenze, il Ministero e  l’Autorita’  informano  il  titolare  del diritto del  riesame  delle  limitazioni,  precisando  l’entita’  del diritto dopo il riesame, e concedono al richiedente un termine per il ritiro della richiesta. Se il titolare  del  diritto  ritira  la  sua richiesta, il diritto resta immutato fino alla sua scadenza o, se  e’ anteriore, fino al 25 maggio 2016.
2. Successivamente al 25 maggio 2016, il Ministero  e  l’Autorita’, secondo le rispettive competenze, adottano tutte le  misure  adeguate per assicurare che l’articolo 14, commi da 3 a 7, si applica a  tutte le restanti autorizzazioni generali, ai diritti d’uso individuali  ed alle  attribuzioni  di  spettri  radio  ai  fini   dei   servizi   di comunicazione elettronica.
3. Nell’applicare il presente articolo, il Ministero e l’Autorita’, secondo le rispettive competenze, adottano  disposizioni  appropriate per promuovere eque condizioni di concorrenza.
4. Le misure adottate in applicazione  del  presente  articolo  non concedono alcun nuovo diritto d’uso e pertanto non sono soggette alle pertinenti disposizioni dell’articolo 27 del presente Codice.
Art. 14-ter (Trasferimento o affitto di diritti  individuali  d’uso delle  radiofrequenze).  –  1.  Le  imprese   titolari   di   diritti individuali di uso delle radiofrequenze nelle bande individuate dalla Commissione europea a norma dell’articolo 9-ter, paragrafo  3,  della direttiva 2002/21/CE, possono trasferire o affittare ad altre imprese le frequenze radio oggetto dei diritti d’uso, secondo  le  condizioni legate a tali diritti d’uso, con le modalita’ di cui ai commi 5 e 6.
2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, i  diritti  di  uso delle   frequenze   in   bande   con   limitata   disponibilita’    e conseguentemente assegnati ad un numero predeterminato di  operatori, possono essere trasferiti su base commerciale dagli operatori che  ne hanno legittima disponibilita’ ad altri  operatori  gia’  autorizzati con le modalita’ di cui ai commi 5 e 6 e nel rispetto delle eventuali deroghe adottate ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo  14.  Per  le altre frequenze il trasferimento dei diritti di uso  e’  assoggettato alle disposizioni di cui all’articolo 25, comma 8.
3. Salvo diverse indicazioni del  Ministero  o  dell’Autorita’,  le condizioni cui  sono  soggetti  i  diritti  individuali  d’uso  delle frequenze radio continuano ad applicarsi anche dopo il  trasferimento o l’affitto.
4.  Resta  fermo  il  potere  del  Ministero  e  dell’Autorita’  di stabilire le condizioni di assegnazione dei diritti individuali d’uso delle frequenze, anche  disponendo  il  divieto  di  trasferimento  e affitto dei diritti d’uso eventualmente ottenuti a titolo gratuito.
5. L’intenzione di un operatore di  trasferire  i  diritti  di  uso delle  radiofrequenze  deve  essere   notificata   al   Ministero   e all’Autorita’ ed il trasferimento di tali diritti e’ efficace  previo assenso del Ministero ed e’  reso  pubblico.  Il  Ministero,  sentita l’Autorita’, comunica, entro  novanta  giorni  dalla  notifica  della relativa istanza da parte dell’impresa cedente, il  nulla  osta  alla cessione dei diritti ovvero i motivi che ne giustifichino il diniego.
L’impresa subentrante e’ tenuta a notificare al Ministero  l’avvenuto trasferimento entro sessanta giorni dal rilascio del nulla osta  alla cessione dei diritti.
6. Il Ministero, all’esito della verifica,  svolta  dall’Autorita’, sentita l’Autorita’ Garante della concorrenza e del mercato,  che  la concorrenza non sia falsata  in  conseguenza  dei  trasferimenti  dei diritti d’uso, puo’ apporre  all’autorizzazione,  se  necessario,  le specifiche condizioni proposte. Qualora  l’uso  delle  radiofrequenze sia stato armonizzato  mediante  l’applicazione  della  decisione  n.676/2002/CE o di altri provvedimenti dell’Unione  europea,  l’obbligo di uso armonizzato resta valido anche  in  caso  di  trasferimento  o affitto.”.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 13
Numerazione, assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento
1. Il comma 1 dell’articolo 15 del decreto  legislativo  1°  agosto 2003, n. 259, e’ sostituito dal seguente:
” 1. Il Ministero provvede al rilascio dei diritti d’uso  di  tutte le risorse nazionali di numerazione e la gestione dei piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione  elettronica,  garantendo che a tutti i servizi di  comunicazione  elettronica  accessibili  al pubblico siano assegnati numeri e blocchi di numeri  adeguati,  fatte salve le eventuali eccezioni previste dal Codice  o  dalla  normativa nazionale. Il Ministero vigila altresi’ sull’assegnazione dei nomi  a dominio e indirizzamento.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 15 del decreto  legislativo  1°  agosto 2003, n. 259, e’ sostituito dal seguente:
” 2. L’Autorita’ stabilisce i piani di  numerazione  nazionale  dei servizi di comunicazione elettronica, incluse le  connesse  modalita’ di accesso e svolgimento dei servizi di comunicazione elettronica,  e le  procedure  di  assegnazione  della  numerazione  nazionale,   nel rispetto  dei   principi   di   obiettivita’,   trasparenza   e   non discriminazione, in modo da assicurare parita’ di trattamento a tutti i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica  accessibili  al pubblico. In particolare, l’Autorita’  vigila  affinche’  l’operatore cui sia stato concesso il diritto d’uso di un blocco  di  numeri  non discrimini altri fornitori di servizi di comunicazione elettronica in relazione alle sequenze di numeri da utilizzare per dare  accesso  ai loro servizi.”.
3. Il comma 3 dell’articolo 15 del decreto  legislativo  1°  agosto 2003, n. 259, e’ sostituito dal seguente: “3. L’Autorita’ pubblica  i piani  nazionali  di  numerazione  dei   servizi   di   comunicazione elettronica  e  le  successive  modificazioni  ed  integrazioni  agli stessi, con le  sole  restrizioni  imposte  da  motivi  di  sicurezza nazionale.”.
4. Il comma 4 dell’articolo 15 del decreto  legislativo  1°  agosto 2003, n. 259, e’ sostituito dal seguente:  “4.  L’Autorita’  promuove l’armonizzazione di numeri o blocchi di numeri specifici  all’interno dell’Unione europea che promuovano al tempo stesso  il  funzionamento del mercato interno e lo sviluppo di servizi paneuropei.”.
5. Al comma 5 dell’articolo 15 del decreto  legislativo  1°  agosto 2003, n. 259, le parole: “dal piano nazionale” sono sostituite  dalle seguenti:  “dai  piani  nazionali  di  numera zione  dei  servizi   di comunicazione elettronica”.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 14
Sicurezza e integrità e attuazione e controllo
1. Dopo l’articolo 16, del decreto legislativo 1° agosto  2003,  n. 259, sono inseriti i seguenti:
“Art.  16-bis  (Sicurezza  e  integrita’).  –  1.  Fatte  salve  le competenze dell’Autorita’ previste dall’articolo 1, comma 6,  lettera a), numero 3), della legge 31 luglio  1997,  n.  249,  il  Ministero, sentite le imprese che forniscono reti pubbliche di  comunicazioni  o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e tenuto conto delle misure  tecniche  di  attuazione  eventualmente  adottate dalla Commissione europea, ai sensi dell’articolo  13-bis,  comma  4, della direttiva 2002/21/CE, individua:
a) adeguate misure di natura tecnica e organizzativa per assicurare la sicurezza delle reti e dei servizi  di  comunicazione  elettronica accessibili al pubblico, nonche’  per  garantire  l’integrita’  delle reti. Tali misure sono anche finalizzate a prevenire  e  limitare  le conseguenze per gli utenti e le reti  interconnesse  degli  incidenti che pregiudicano la sicurezza;
b)  i  casi  in  cui  le  violazioni  della  sicurezza  o   perdita dell’integrita’ siano  da  considerarsi  significative  ai  fini  del corretto funzionamento delle reti o dei servizi.
2. Le imprese che forniscono  reti  pubbliche  di  comunicazioni  o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico:
a) adottano le misure individuate dal Ministero di cui al comma  1, lettera a), al fine di conseguire un livello di sicurezza delle  reti adeguato al rischio esistente, e di garantire  la  continuita’  della fornitura dei servizi su tali reti;
b) comunicano al  Ministero  ogni  significativa  violazione  della sicurezza o perdita dell’integrita’ secondo quanto previsto al  comma 1, lettera b).
3. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), il Ministero informa  le altre autorita’ nazionali eventualmente interessate per  le  relative iniziative di competenza, e, se del caso, informa le autorita’  degli altri Stati membri nonche’ l’ENISA.
4. Il Ministero, anche su impulso dell’Autorita’, puo’ informare il pubblico  o  imporre  all’impresa  di  farlo,  ove  accerti  che   la divulgazione della violazione di cui al  comma  2,  lettera  b),  sia nell’interesse pubblico. Anche a tal fine,  presso  il  Ministero  e’ individuato il Computer Emergency  Response  Team  (CERT)  nazionale, avvalendosi  delle  risorse  umane,  strumentali  e   finanziarie   e disponibili,  con  compiti  di  assistenza   tecnica   in   caso   di segnalazioni da parte di utenti e di diffusione di informazioni anche riguardanti le contromisure  adeguate  per  i  tipi  piu’  comuni  di incidente.
5. Il Ministero trasmette ogni  anno  alla  Commissione  europea  e all’ENISA una relazione sintetica delle notifiche  ricevute  e  delle azioni adottate conformemente al presente articolo.
«Art. 16-ter (Attuazione e controllo). – 1. Le misure  adottate  ai fini dell’attuazione del presente  articolo  e  dell’articolo  16-bis sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
2. Ai fini del  controllo  del  rispetto  dell’articolo  16-bis  le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o  servizi  di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono tenute a:
a)  fornire  al  Ministero,  e  se  necessario  all’Autorita’,  le informazioni necessarie per valutare la sicurezza e l’integrita’  dei loro servizi e delle loro reti, in particolare i  documenti  relativi alle politiche di sicurezza; nonche’;
b)  sottostare  a  una  verifica  della  sicurezza  effettuata  dal Ministero, anche su impulso dell’Autorita’, in collaborazione con gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico, o  da un  organismo  qualificato  indipendente  designato  dal   Ministero.
L’impresa si assume l’onere finanziario della verifica.
3. Il Ministero e l’Autorita’ hanno la facolta’ di indagare i  casi di mancata conformita’ nonche’  i  loro  effetti  sulla  sicurezza  e l’integrita’ delle reti.
4. Nel caso in cui il Ministero  riscontri,  anche  su  indicazione dell’Autorita’, il mancato rispetto degli articoli  16-bis  o  16-ter ovvero delle disposizioni attuative previste dal  comma  1  da  parte delle imprese  che  forniscono  reti  pubbliche  di  comunicazioni  o servizi di comunicazione  elettronica  accessibili  al  pubblico,  si applicano le sanzioni di cui all’articolo 98, commi da 4 a 12.”.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 15
Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato
1. Il comma 4, dell’articolo 17, del decreto legislativo 1°  agosto 2003, n. 259, e’ sostituito dal seguente: “4. Se  un’impresa  dispone di un significativo potere su un mercato specifico,  si  presume  che essa  abbia  un  significativo  potere  in  un  mercato   diverso   e strettamente connesso, qualora le connessioni tra i due mercati siano tali da consentire che il potere detenuto in  un  mercato  sia  fatto  valere nell’altro mercato, rafforzando  in  tal  modo  il  potere  di mercato  complessivo  dell’impresa  in  questione.  Pertanto  possono essere applicate misure correttive volte a prevenire  tale  influenza sul secondo mercato a norma degli articoli 46, 47, 48 e 50 e, qualora tali misure correttive risultino essere insufficienti, possono essereimposte misure correttive a norma dell’articolo 67.”.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 16
Procedura per l’individuazione e la definizione dei mercati
1. La rubrica dell’articolo 18, del decreto legislativo  1°  agosto 2003,  n.  259,  e’  sostituita  dalla   seguente:   “Procedura   per l’individuazione e la definizione dei mercati”.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 17
Procedura per l’analisi del mercato
1. Il comma 1 dell’articolo 19 del decreto  legislativo  1°  agosto 2003, n. 259, e’ sostituito dal  seguente:  “1.  Sentita  l’Autorita’ garante  della   concorrenza  e  del  mercato,  l’Autorita’,  effettua l’analisi  dei  mercati  rilevanti,   tenendo   conto   dei   mercati individuati   nella   raccomandazione   e   tenendo   nella   massima considerazione le linee direttrici.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 19 del decreto  legislativo  1°  agosto 2003, n. 259, e’ abrogato.
3. Il comma 3, dell’articolo 19, del decreto legislativo 1°  agosto 2003, n. 259, e’ sostituito dal seguente: “3. Quando  l’Autorita’  e’ tenuta, ai sensi dei commi 4  e  5  del  presente  articolo  e  degli articoli 45 e 67 del Codice, a decidere in merito all’imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi a carico  delle imprese, essa determina, in base all’analisi di  mercato  di  cui  al comma  1,  se  uno   dei   mercati   rilevanti   sia   effettivamente concorrenziale.”.
4. Il comma 8  dell’articolo 19 del decreto  legislativo  1°  agosto 2003, n. 259, e’ sostituito dal seguente: ” 8. I provvedimenti di cui ai commi 4, 5 e 6 sono adottati secondo  la  procedura  di  cui  agli articoli  11  e  12.  L’Autorita’  effettua  un’analisi  del  mercato rilevante e notifica il corrispondente progetto  di  misura  a  norma dell’articolo 12:
a) entro tre anni dall’adozione di una precedente misura relativa a quel mercato. In via eccezionale, tale periodo puo’  tuttavia  essere prorogato fino ad un massimo di altri tre anni, se  l’  Autorita’  ha notificato alla Commissione europea una proposta motivata di  proroga e la Commissione europea non ha formulato  obiezioni  entro  un  mese dalla notifica; oppure b) entro due anni dall’adozione di una raccomandazione sui  mercati rilevanti per i mercati non notificati in precedenza alla Commissione europea.”.
5. Dopo il comma 8 dell’articolo  19  del  decreto  legislativo  1° agosto 2003,  n.  259,  e’  inserito  il  seguente:  “8-bis.  Qualora l’Autorita’  non  completi  l’analisi   di   un   mercato   rilevante individuato nella raccomandazione entro il termine fissato  al  comma 8, il BEREC le fornisce, su  richiesta,  assistenza,  per  completare l’analisi  del  mercato  specifico  e  degli  obblighi  specifici  da imporre. Con tale assistenza l’Autorita’ notifica entro sei  mesi  il progetto di misura alla Commissione a norma dell’articolo 12.”.
6. Il comma 9 dell’articolo 19 del decreto  legislativo  1°  agosto 2003, n. 259, e’ abrogato.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 18
Normalizzazione
1. Il comma 2, dell’articolo 20, del decreto legislativo 1°  agosto 2003, n. 259, e’ sostituito dal seguente: “2. Fintantoche’ le norme o specifiche di cui al comma 1 non  siano  adottate  dalla  Commissione europea,  il  Ministero  promuove  l’applicazione   delle   norme   e specifiche adottate dalle organizzazioni europee di  normalizzazione.
In mancanza  di  tali  norme  o  specifiche,  il  Ministero  promuove l’applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali  adottate dall’Unione  internazionale  delle  telecomunicazioni  (UIT),   dalla Conferenza  europea  delle  amministrazioni  delle  poste   e   delle telecomunicazioni (CEPT), dall’Organizzazione internazionale  per  la standardizzazione   (ISO)   o   dalla   Commissione    elettrotecnica internazionale (IEC).”.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 19
Interoperabilità dei servizi di televisione interattiva digitale
1. Dopo la lettera b) del comma  1  dell’articolo  21  del  decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e’ aggiunta la seguente:  “b-bis) i fornitori di servizi e apparecchiature di  televisione  digitali  a cooperare alla fornitura di servizi televisivi interoperabili per gli utenti disabili.”.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art.20
Risoluzione delle controversie tra imprese
1. Il comma 1 dell’articolo 23 del decreto  legislativo  1°  agosto 2003, n. 259, e’ sostituito  dal  seguente:  “1.  Qualora  sorga  una controversia avente ad oggetto gli obblighi derivanti dal Codice, fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, o tra tali imprese e altre imprese che beneficiano dell’imposizione  di obblighi in materia di accesso o di  interconnessione  derivanti  dal presente Codice, l’Autorita’, a richiesta di una delle parti e  fatte salve le disposizioni del comma 2, adotta quanto prima,  e  comunque, salvo casi  eccezionali,  entro  un  termine  di  quattro  mesi,  una
decisione vincolante che risolve la controversia.”.
Capo I
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Art. 21
Risoluzione delle controversie transnazionali
1. Il comma 1 dell’articolo 24 del decreto  legislativo  1°  agosto 2003, n. 259, e’ sostituito  dal  seguente:  “1.  Qualora  sorga  una controversia transnazionale tra parti, di cui almeno una stabilita in un altro Stato membro, relativamente all’applicazione del Codice, per la quale risulti competente anche una Autorita’  di  regolamentazione di un altro Stato membro, si applicano  le  disposizioni  di  cui  ai commi 2, 3 e 4.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 24 del decreto  legislativo  1°  agosto 2003, n. 259, e’  sostituito  dal  seguente:  “2.  Le  parti  possono investire della controversia le  competenti  autorita’  nazionali  di regolamentazione. Queste ultime coordinano i loro sforzi e  hanno  la facolta’ di consultare il BEREC in modo da pervenire alla risoluzione coerente  della   controversia   secondo   gli   obiettivi   indicati dall’articolo 13. Qualsiasi obbligo imposto ad  un’impresa  da  parte dell’Autorita’ al fine di risolvere una controversia e’ conforme alle disposizioni del Codice.”.
3. Dopo il comma 2, dell’articolo 24, del  decreto  legislativo  1° agosto 2003, n. 259, sono inseriti i seguenti:
” 2-bis. L’Autorita’ puo’ chiedere al BEREC di emettere  un  parere in merito all’azione da adottare conformemente alle disposizioni  del Codice.
2-ter.  Quando  al  BEREC  e’  presentata   una   tale   richiesta, l’Autorita’ ne  attende  il  parere  prima  di  adottare  azioni  per risolvere la controversia. Ove  necessario  possono  adottare  misure urgenti.”;
2-quater. Ogni obbligo imposto a  un’impresa  dall’Autorita’  nella risoluzione di una controversia rispetta le disposizioni del Codice e tiene conto del parere emesso dal BEREC”.
4. Il comma 3 dell’articolo 24 del decreto  legislativo  1°  agosto 2003,  n.  259,  e’  sostituito  dal   seguente:   “3.   L’Autorita’, congiuntamente all’Autorita’  di  regolamentazione  dell’altro  Stato membro, dichiara la propria incompetenza a risolvere una controversia con decisione  vincolante,  qualora  entrambe  le  parti  vi  abbiano espressamente derogato prevedendo altri mezzi per la soluzione  della controversia,  conformemente  a  quanto  disposto  dall’articolo  13.
L’Autorita’  e  l’Autorita’  di  regolamentazione  dell’altro   Stato membro, comunicano tempestivamente alle parti  la  decisione.  Se  la controversia non e’ risolta dalle parti entro quattro  mesi  da  tale comunicazione, e se non e’ stato  adito  un  organo  giurisdizionale, l’Autorita’   coordina   i   propri   sforzi   con   l’Autorita’   di regolamentazione  dell’altro  Stato  membro  per  giungere   ad   una soluzione della controversia, in conformita’  delle  disposizioni  di cui all’articolo 13  e  tenendo  nella  massima  considerazione  ogni parere emesso dal BEREC.”.
Capo I
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Art. 22
Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica
1. Dopo il comma 3 dell’articolo  25  del  decreto  legislativo  1° agosto 2003, n. 259, e’ inserito il seguente: “3-bis. Le imprese  che forniscono servizi transfrontalieri di comunicazione  elettronica  ad imprese situate in piu’ Stati membri non sono obbligate ad effettuare piu’ di una notifica per Stato membro interessato.”.
2. Al comma 4 dell’articolo 25 del decreto  legislativo  1°  agosto 2003, n.  259,  le  parole:  “denuncia  di  inizio  attivita’”,  sono sostituite  dalle  seguenti:  “segnalazione  certificata  di   inizio attivita’”.
3. All’articolo 25, comma 6,  del  decreto  legislativo  1°  agosto 2003,  n.  259,  le  parole:  “Ministero  delle  comunicazioni”  sono sostituite dalle seguenti: “Ministero dello sviluppo  economico”;  le parole:  “Ministro  delle  comunicazioni”,  sono   sostituite   dalle seguenti: “Ministro dello sviluppo economico”.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 23
Diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri
1. Il comma 1 dell’articolo 27 del decreto  legislativo  1°  agosto 2003, n. 259, e’ sostituito dal seguente:
” 1. Ogni qualvolta cio’ sia possibile, l’uso delle frequenze radio non e’ subordinato al rilascio  di  diritti  individuali  di  uso.  I diritti individuali di uso possono essere concessi per:
a) evitare interferenze dannose;
b) assicurare la qualita’ tecnica del servizio;
c) assicurare un utilizzo efficiente dello spettro, oppure;
d) conseguire altri obiettivi di interesse generale  conformi  alla normativa europea.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 27 del decreto  legislativo  1°  agosto 2003, n. 259, e’ sostituito dal seguente: “3. Qualora sia  necessario concedere diritti di uso delle frequenze radio e dei  numeri  per  la fornitura  di  reti  o  servizi  di  comunicazione  elettronica,   il Ministero  attribuisce  tali  diritti,  a  richiesta,  esclusivamente all’impresa  avente  le  condizioni  necessarie  per  conseguire   l’ autorizzazione  generale,  valutata   l’effettiva   necessita’,   nel rispetto degli articoli 28, 29 e 33, comma 1, lettera c), e  di  ogni altra disposizione che garantisca l’uso efficiente di tali risorse in conformita’ delle disposizioni contenute nel Capo II del Titolo I.”.
3. Il comma 4 dell’articolo 27 del decreto  legislativo  1°  agosto 2003, n. 259, e’ sostituito dal seguente: “4. I  diritti  individuali di uso delle frequenze radio e dei numeri vengono rilasciati per  una durata adeguata al tipo di  servizio  e  comunque  non  eccedente  la durata  dell’autorizzazione  generale,  tenuto  conto  dell’obiettivo perseguito e della necessita’ di prevedere  un  periodo  adeguato  di ammortamento degli investimenti. Quando i diritti  individuali  d’uso delle frequenze radio sono concessi per un periodo di  dieci  anni  o oltre e tali diritti  non  possono  essere  trasferiti  o  ceduti  da un’impresa a un’altra, ai sensi dell’articolo  14-ter,  il  Ministero provvede affinche’ si applichino i  criteri  per  la  concessione  di diritti individuali d’uso e siano  rispettati  per  la  durata  della licenza,  in  particolare  su  richiesta  debitamente  motivata   del titolare del diritto. Se tali criteri non sono  piu’  applicabili,  i diritti  individuali  d’uso  sono  trasformati  in  un’autorizzazione generale per l’uso delle frequenze radio, soggetta a un  preavviso  e trascorso un ragionevole periodo  di  tempo,  oppure  in  un  diritto liberamente trasferibile o cedibile da  un’impresa  ad  un’altra,  ai sensi dell’articolo 14-ter.”.
4. Il comma 5 dell’articolo 27 del decreto  legislativo  1°  agosto 2003, n. 259, e’ sostituito dal seguente: “5. I diritti di uso  delle frequenze radio e  dei  numeri  sono  rilasciati  mediante  procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e  proporzionate.
Nel caso  delle  frequenze  radio  il  Ministero,  nel  rilasciare  i diritti,  precisa  se  essi  siano  trasferibili  su  iniziativa  del detentore  degli  stessi  e   a   quali   condizioni,   conformemente all’articolo 14. Una deroga ai requisiti per le procedure aperte puo’ essere applicata quando il  rilascio  di  diritti  individuali  d’uso delle frequenze radio per la diffusione di  contenuti  radiofonici  o televisivi e’ necessario per conseguire  un  obiettivo  di  interessegenerale conforme alla normativa dell’Unione europea.”.
5. Dopo il comma 5 dell’articolo  27  del  decreto  legislativo  1° agosto 2003, n. 259, e’ inserito il seguente: “5-bis. Al momento  del rilascio dei diritti d’uso, il Ministero specifica  se  tali  diritti possono essere trasferiti dal titolare e a quali condizioni. Nel caso delle frequenze radio, tali disposizioni sono conformi agli  articoli 14 e 14-ter del Codice.”.
6. Dopo il comma 6, dell’articolo 27, del  decreto  legislativo  1° agosto 2003, n. 259, e’ inserito il seguente:  “6-bis.  Il  Ministero l’Autorita’, nell’ambito delle rispettive competenze  assicurano  che le frequenze radio siano utilizzate in modo efficiente  ed  efficace, conformemente agli articoli 13, comma 4, e 14, comma 2, del Codice, e che eventuali  trasferimenti  o  accumuli  dei  diritti  d’uso  delle frequenze radio non provochino distorsioni della concorrenza.  A  tal fine, possono essere adottate misure appropriate,  quali  ad  esempio l’obbligo di vendita o di locazione dei diritti d’uso delle frequenze radio.”.
7. Il comma 8 dell’articolo 27 del decreto  legislativo  1°  agosto 2003, n. 259, e’ sostituito dal seguente: “8.  Il  Ministero  adotta,comunica e rende pubbliche le decisioni in materia di concession e  di diritti di uso, non appena ricevuta la domanda  completa,  entro  tre settimane  nel  caso  dei  numeri  assegnati  per   scopi   specifici nell’ambito  del  piano  nazionale  di  numerazione  dei  servizi  di comunicazione elettronica ed  entro  sei  settimane  nel  caso  delle frequenze  radio  assegnate  per  essere  utilizzate  da  servizi  di comunicazione  elettronica  nell’ambito  del   piano   nazionale   di ripartizione delle  frequenze.  Tale  limite  non  pregiudica  quanto previsto negli eventuali accordi internazionali applicabili  al  caso in  specie  relativamente  al  coordinamento   internazionale   delle frequenze e delle posizioni orbitali dei  satelliti.  Se  la  domanda risulta incompleta, il Ministero, entro  i  termini  sopra  indicati, invita l’impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle  integrazioni,  che  debbono  pervenire  al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il  mancato ricevimento nei  termini  delle  integrazioni  richieste  costituisce rinuncia alla richiesta di uso delle frequenze radio e dei numeri.”.
Capo I
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Art. 24
Condizioni apposte all’autorizzazione generale, ai diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri
1. Il comma 1 dell’articolo 28 del decreto  legislativo  1°  agosto  2003, n.  259,  e’  sostituito  dal  seguente:  “1.  L’autorizzazione generale  per  la  fornitura  di  reti  o  servizi  di  comunicazione elettronica, i diritti di uso delle  frequenze  radio  e  dei  numeri possono  essere  assoggettati  esclusivamente   al   rispetto   delle condizioni  elencate,  rispettivamente,  nelle  parti  A,   B   e   C dell’allegato   n.   1.   Tali   condizioni   devono    essere    non discriminatorie, proporzionate e trasparenti e, nel caso dei  diritti d’uso delle frequenze radio, conformi  all’articolo  14  del  Codice.
L’autorizzazione generale e’ sempre sottoposta alla condizione n.  11 della parte A dell’allegato n. 1.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 28 del decreto  legislativo  1°  agosto 2003, n. 259, e’ sostituito dal seguente: “2. Gli obblighi  specifici prescritti ai  fornitori  di  servizi  e  di  reti  di  comunicazione elettronica ai sensi degli articoli 42, commi 1, 2 e 4, 43, 45 e 67 o alle imprese designate per  la  fornitura  del  servizio  universale, prescritti ai sensi del Capo IV, sezione  II,  del  presente  Titolo, sono separati, sotto  il  profilo  giuridico,  dai  diritti  e  dagli obblighi previsti  dall’autorizzazione  generale.  Per  garantire  la trasparenza nei confronti delle imprese, nell’autorizzazione generale e’ fatta menzione degli obblighi specifici  prescritti  alle  singole imprese.”.
Capo I
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Art. 25
Procedura per limitare il numero dei diritti di uso da concedere per le frequenze radio
1. L’alinea del comma 1 dell’articolo 29 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e’ sostituito dal  seguente:  “1.  Quando  debba valutare l’opportunita’ di limitare il numero dei diritti di  uso  da concedere per le radiofrequenze oppure di prolungare  la  durata  dei diritti d’uso esistenti a condizioni diverse da quelle specificate in tali diritti, l’Autorita’, tra l’altro:”.
2. Alla lettera  b)  del  comma  1  dell’articolo  29  del  decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo  la  parola:  “consumatori”, sono inserite le seguenti: “anche attraverso le associazioni”.
3. La lettera c),  del  comma  1,  dell’articolo  29,  del  decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e’ sostituita dalla seguente: “c) pubblica qualsiasi decisione di concedere solo un numero limitato  di diritti d’uso o di limitare il rinnovo dei diritti d’uso, indicandone le ragioni;”.
4. Il comma 3 dell’articolo 29 del decreto  legislativo  1°  agosto 2003, n. 259, e’ sostituito dal seguente: “3. Qualora sia  necessario concedere in numero limitato  i  diritti  individuali  di  uso  delle frequenze radio, il Ministero invita  a  presentare  domanda  per  la concessione dei diritti di uso e ne effettua l’assegnazione in base a procedure stabilite dall’Autorita’. Tali criteri di selezione  devono essere obiettivi, trasparenti, proporzionati e non  discriminatori  e devono  tenere  in  adeguata  considerazione  gli  obiettivi  di  cui all’articolo  13  e  le  prescrizioni  di  cui  all’articolo  14  del Codice.”.
5. Il comma 6 dell’articolo 29 del decreto  legislativo  1°  agosto 2003, n. 259, e’ sostituito dal seguente: “6.  Il  presente  articolo non pregiudica il trasferimento dei diritti di  uso  delle  frequenze radio in conformita’ all’articolo 14-ter.”.
6. Al comma 7 dell’articolo 29 del decreto  legislativo  1°  agosto 2003,  n.  259,  le  parole:  “Ministro  delle  comunicazioni”,  sono sostituite dalle seguenti: “Ministro dello sviluppo economico”.
Capo I
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Art. 26
Osservanza delle condizioni dell’autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici
1. Il comma 3 dell’articolo 32 del decreto  legislativo  1°  agosto 2003, n. 259, e’ sostituito dal seguente:
” 3. Se entro il termine di cui  al  comma  2  l’impresa  non  pone rimedio  all’infrazione  accertata,   ripristinando   la   situazione precedente, il  Ministero e l’Autorita’, nell’ambito delle  rispettive competenze di cui allo stesso comma 2,  adottano  misure  adeguate  e proporzionate per assicurare l’osservanza delle condizioni di cui  al comma 1 immediatamente oppure entro un  termine  ragionevole.  A  tal fine, il Ministero e l’Autorita’ possono imporre:
a) se del caso, le sanzioni  pecuniarie  di  cui  all’articolo  98, commi da 4 a 12; e;
b) ingiunzioni di cessare o ritardare la fornitura di un servizio o di un pacchetto di servizi  che,  se  continuasse,  comporterebbe  un notevole svantaggio concorrenziale, finche’ non siano soddisfatti gli obblighi in materia di accesso imposti in seguito  ad  un’analisi  di mercato effettuata ai sensi dell’articolo 19 del presente Codice.”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo  32  del  decreto  legislativo  1° agosto 2003, n. 259, e’ inserito il seguente: “3-bis.  Le  misure  di cui al  comma  3  e  le  relative  motivazioni  sono  tempestivamente notificate all’impresa interessata e prevedono un termine ragionevole entro il quale l’impresa deve rispettare le misure stesse.”.
3. Il comma 4 dell’articolo 32 del decreto  legislativo  1°  agosto 2003, n. 259, e’  sostituito  dal  seguente:  “4.  Qualora  vi  siano violazioni gravi o reiterate piu’ di due volte nel quinquennio  delle condizioni poste dall’autorizzazione generale, o relative ai  diritti di uso o agli obblighi specifici di cui all’articolo 28, comma  2,  e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al comma 3 del presente articolo, si  siano  rivelate  inefficaci,  il  Ministero  e l’Autorita’, nell’ambito delle rispettive competenze di cui al  comma 2, possono impedire a un’impresa di continuare a fornire in  tutto  o in parte reti o servizi di comunicazione elettronica,  sospendendo  o revocando i diritti di uso. Al periodo per cui  si  e’  protratta  la violazione possono essere applicate le sanzioni di  cui  all’articolo 98, commi da 4 a 12, anche nel caso in cui la  violazione  sia  stata successivamente rimossa.”.
4. Il comma 5 dell’articolo 32 del decreto  legislativo  1°  agosto 2003, n. 259, e’ sostituito  dal  seguente:  “5.  Ferme  restando  le disposizioni dei commi 2, 3 e 4, qualora il Ministero e  l’Autorita’, nell’ambito delle rispettive competenze di cui al  comma  2,  abbiano prova della violazione delle condizioni dell’autorizzazione generale, dei diritti di uso o degli obblighi specifici di cui all’articolo 28, comma 2, tale da comportare un  rischio  grave  e  immediato  per  la sicurezza pubblica, l’incolumita’ pubblica o la salute pubblica, o da ostacolare  la  prevenzione,  la  ricerca,   l’accertamento   ed   il perseguimento di reati  o  da  creare  gravi  problemi  economici  od operativi ad altri fornitori  o  utenti  di  reti  o  di  servizi  di comunicazione elettronica o ad  altri  utenti  dello  spettro  radio, possono adottare misure provvisorie urgenti per  porre  rimedio  alla situazione  prima  di  adottare  una  decisione   definitiva,   dando all’impresa interessata la possibilita’ di esprimere  osservazioni  e di proporre le soluzioni opportune. Ove necessario,  il  Ministero  e l’Autorita’, nell’ambito delle rispettive competenze,  confermano  le misure provvisorie, che sono valide per un massimo di 3 mesi, ma  che possono, nei casi in cui le procedure di attuazione  non  sono  state completate, essere prolungate per un periodo ulteriore di massimo tre mesi.”.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 27
Informazioni richieste ai fini dell’autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici
1. La  lettera  a)  del  comma  1  dell’articolo  33  del  decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e’ sostituita dalla seguente: “a) per verificare, sistematicamente o caso per caso, l’osservanza  delle condizioni 1 e 2 della parte A, delle condizioni 2 e 6 della parte  B e delle condizioni  2  e  7  della  parte  C  dell’allegato  n.  1  e l’osservanza degli obblighi indicati all’articolo 28, comma 2”.
2. Dopo la lettera f) del comma  1  dell’articolo  33  del  decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono aggiunte le seguenti:
” f-bis) per salvaguardare l’uso efficiente e garantire la gestione efficace delle frequenze radio; f-ter) per valutare sviluppi futuri a livello di reti e servizi  che potrebbero  avere  ripercussioni  sui   servizi   all’ingrosso   resi disponibili ai concorrenti.”.
3. Il comma 2 dell’articolo 33 del decreto  legislativo  1°  agosto 2003, n. 259, e’ sostituito dal seguente:
” 2. Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a), b), d), e), f), f-bis)  ed  f-ter)  del  comma  1  puo’  essere  richiesta  prima dell’inizio dell’attivita’, ne’ come  condizione  necessaria  per  la stessa.”.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 28
Modifica dei diritti e degli obblighi
1. L’articolo 36 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 36 (Modifica dei diritti e degli obblighi). – 1.  I  diritti, le condizioni e le procedure relativi alle  autorizzazioni  generali, ai diritti di uso o ai diritti di installazione delle  infrastrutture possono essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati  e in misura proporzionata, tenendo conto, se del caso, delle condizioni specifiche applicabili ai diritti trasferibili d’uso delle  frequenze radio. Salvo i casi in cui le modifiche proposte sono minime  e  sono state convenute con il titolare  dei  diritti  o  dell’autorizzazione generale,  il  Ministero  comunica  l’intenzione  di  procedere  alle modifiche  ai  soggetti  interessati,  compresi  gli   utenti   e   i consumatori, ai quali e’ concesso un periodo di tempo sufficiente per esprimere la propria posizione al riguardo. Tale periodo, tranne casi eccezionali, non puo’ essere inferiore a quattro settimane.
2. I diritti d’uso delle frequenze radio o i diritti di  installare strutture non possono essere limitati o revocati prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi. Limitazioni  e  revoche sono ammesse in casi eccezionali e adeguatamente  motivati  e  previo congruo indennizzo.”.
Capo I
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Art. 29
Pubblicazione delle informazioni
1. L’articolo 37 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 37 (Pubblicazione delle informazioni). – 1.  Le  informazioni pertinenti su diritti, condizioni, procedure, riscossione di  diritti amministrativi  e  contributi  e  sulle  decisioni   attinenti   alle autorizzazioni generali, ai diritti di uso e ai diritti di installare strutture  sono  pubblicate,  a  seconda  dei  casi,  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero sui  siti  Internet  delle autorita’ competenti  e  sono  debitamente  aggiornate,  in  modo  da consentire a tutti gli interessati di accedervi facilmente.”.
Capo I
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Art. 30
Concessioni e autorizzazioni preesistenti
1. Il comma 1 dell’articolo 38 del decreto  legislativo  1°  agosto 2003, n. 259, e’ sostituito dal seguente: “1. Le licenze  individuali e le autorizzazioni  generali  preesistenti  in  materia  di  reti  e servizi di telecomunicazioni ad uso  pubblico  continuano  ad  essere  valide fino alla loro naturale scadenza e ad esse si applicano, salvo quanto disposto dai commi 2 e 3, le disposizioni  del  Codice.  Fatto salvo l’articolo 14-bis, entro 60 giorni dall’entrata in  vigore  del presente  provvedimento,  le  autorizzazioni  generali  e  i  diritti individuali d’uso preesistenti sono resi conformi agli  articoli  27, 28 e 29 e all’allegato n. 1 del presente Codice.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 38 del decreto  legislativo  1°  agosto 2003, n. 259, e’ sostituito dal seguente: “2. Qualora  l’applicazione della disposizione di cui al comma 1  implichi  una  restrizione  dei diritti o un ampliamento delle autorizzazioni generali e dei  diritti individuali d’uso gia’ in vigore, il Ministero, sentita  l’Autorita’, puo’ prorogare i diritti e gli obblighi fino al 30 settembre 2012,  a condizione di non ledere i diritti di cui  godono  altre  imprese  in forza della normativa dell’Unione europea. Il  Ministero  informa  la Commissione europea della concessione di tale proroga, indicandone le
ragioni.”.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 31
Diritti ed obblighi degli operatori
1. Il comma 1 dell’articolo 41 del decreto  legislativo  1°  agosto 2003,  n.  259,  e’  sostituito  dal  seguente:  “1.  Gli   operatori autorizzati  alla  fornitura  di  reti  e  servizi  di  comunicazione elettronica accessibili al pubblico hanno il diritto e, se  richiesto da  altri  operatori   titolari   di   un’autorizzazione   ai   sensi dell’articolo 26 del presente Codice, l’obbligo di negoziare tra loro l’interconnessione  ai   fini   della   fornitura   di   servizi   di comunicazione elettronica accessibili  al  pubblico,  allo  scopo  di garantire la fornitura e l’interoperabilita’  dei  servizi  in  tutta l’Unione    europea.    Gli    operatori    offrono    l’accesso    e l’interconnessione ad altri operatori nei termini e  alle  condizioni conformi agli obblighi imposti dall’Autorita’ ai sensi degli articoli 42, 43, 44 e 45, e nel rispetto dei principi di cui all’articolo  13,  comma 5, lettera b).”.
Capo I
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Art. 32
Poteri e competenze dell’Autorità in materia di accesso e  di interconnessione
1. Il comma 1 dell’articolo 42 del decreto  legislativo  1°  agosto 2003, n. 259, e’ sostituito dal  seguente:  “1.  Nel  perseguire  gli obiettivi  stabiliti  dall’articolo  13,  l’Autorita’  incoraggia   e garantisce   forme   adeguate   di   accesso,   interconnessione    e interoperabilita’ dei servizi, esercitando le proprie  competenze  in modo  da  promuovere  l’efficienza  economica   e   una   concorrenza sostenibile, investimenti efficienti  e  l’innovazione  e  recare  il massimo vantaggio agli utenti finali.”.
2. Dopo la lettera a) del comma 2, dell’articolo  42,  del  decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e’ inserita la seguente:  “a-bis) in casi giustificati e nella misura necessaria, gli obblighi  per  le imprese che controllano l’accesso degli utenti finali,  onde  rendere interoperabili i propri servizi”.
3. Il comma 3 dell’articolo 42 del decreto  legislativo  1°  agosto 2003, n. 259, e’ abrogato.
4. Il comma 4 dell’articolo 42 del decreto  legislativo  1°  agosto 2003, n. 259, e’ sostituito dal  seguente:  “4.  Gli  obblighi  e  le condizioni  imposti  ai  sensi  dei  commi  1  e  2  sono  obiettivi, trasparenti, proporzionati e  non  discriminatori  e  sono  applicati conformemente alla procedura di cui agli articoli 11, 12 e 12-bis”.
5. Il comma 5 dell’articolo 42 del decreto  legislativo  1°  agosto 2003, n. 259, e’  sostituito  dal  seguente:  “5.  Ove  giustificato, l’Autorita’ puo’, di propria iniziativa, intervenire  in  materia  di accesso e interconnessione di cui ai commi 1 e 2 al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti all’articolo 13, sulla base delle disposizioni del presente Capo e secondo le  procedure  di  cui agli articoli 11, 12, 23 e 24.”.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 33
Riesame degli obblighi precedenti in materia di accesso e di interconnessione
1. L’articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e’ abrogato.
Capo I
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Art. 34
Imposizione, modifica o revoca degli obblighi
1. Il comma 1 dell’articolo 45 del decreto  legislativo  1°  agosto 2003, n. 259, e’ sostituito  dal  seguente:  “1.  Qualora,  in  esito all’analisi  del  mercato  realizzata  a  norma   dell’articolo   19, un’impresa sia designata come detentrice di un  significativo  potere di mercato in un mercato specifico, l’Autorita’ impone,  in  funzione delle circostanze, gli obblighi previsti agli articoli  46,  47,  48, 49, 50 e 50-bis.”.
2.  La  lettera  a)  del  comma  2  dell’articolo  45  del  decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e’ sostituita dalla seguente: “a) le disposizioni degli articoli 42, commi 1 e 2, e 43;”.
Capo I
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Art. 35
Obbligo di trasparenza
1. Il comma 1 dell’articolo 46 del decreto  legislativo  1°  agosto 2003, n. 259, e’ sostituito dal seguente: “1. Ai sensi  dell’articolo 45, l’Autorita’ puo’ imporre obblighi  di  trasparenza  in  relazione all’interconnessione e all’accesso, prescrivendo  agli  operatori  di rendere pubbliche  determinate  informazioni  quali  informazioni  di carattere contabile, specifiche tecniche, caratteristiche della rete, termini e condizioni per la fornitura e per l’uso, comprese eventuali condizioni conformi al  diritto  europeo  che  limitino  l’accesso  a servizi e applicazioni o il loro utilizzo, e prezzi.”.
2. Il comma 4 dell’articolo 46 del decreto  legislativo  1°  agosto 2003, n. 259, e’ sostituito dal seguente: “4. In deroga al  comma  3, se un operatore e’ soggetto agli  obblighi  di  cui  all’articolo  49 relativi  all’accesso  all’ingrosso  all’infrastruttura  della  rete, l’Autorita’ provvede alla pubblicazione di un’offerta di  riferimento contenente almeno gli elementi riportati nell’allegato n. 3.”.
Capo I
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Art. 36
Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete
1.  La  lettera  a)  del  comma  1  dell’articolo  49  del  decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e’ sostituita dalla seguente: “a) di concedere agli operatori  un  accesso  a  determinati  elementi  o risorse di rete, compreso l’accesso agli elementi della rete che  non sono attivi o l’accesso disaggregato  alla  rete  locale,  anche  per consentire la selezione o la preselezione del vettore o l’offerta  di rivendita delle linee di contraenti;”.
2.  La  lettera  f)  del  comma  1  dell’articolo  49  del  decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e’ sostituita dalla seguente: “f) di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti;”.
3. Dopo la lettera i) del comma  1  dell’articolo  49  del  decreto legislativo 1°  agosto  2003,  n.  259,  e’  aggiunta,  in  fine,  la seguente: “i-bis) di  fornire  l’accesso  a  servizi  correlati  come quelli relativi all’identita’, alla posizione e alla presenza.”.
4.  La  lettera  a)  del  comma  3  dell’articolo  49  del  decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e’ sostituita dalla seguente: “a) fattibilita’ tecnica ed economica dell’uso  o  dell’installazione  di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di  evoluzione  del  mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione o di accesso in questione, fra cui la fattibilita’ di altri prodotti di accesso  a monte, quale l’accesso ai condotti; “.
5.  La  lettera  c)  del  comma  3  dell’articolo  49  del  decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e’ sostituita dalla seguente: “c) investimenti iniziali del proprietario delle risorse,  tenendo  conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti;”.
6.  La  lettera  d)  del  comma  3  dell’articolo  49  del  decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e’ sostituita dalla seguente: “d) necessita’  di  tutelare  la  concorrenza  a   lungo   termine,   con particolare   attenzione   ad   una   concorrenza    infrastrutturale economicamente sostenibile;”.
7. Dopo il comma 3 dell’articolo  49  del  decreto  legislativo  1° agosto 2003, n. 259, e’ aggiunto  il  seguente:  “3-bis.  L’Autorita’ puo’, nell’imporre ad un operatore l’obbligo di  concedere  l’accesso ai sensi del  presente  articolo,  stabilire  condizioni  tecniche  o operative che devono essere soddisfatte dal prestatore di  servizi  o dai beneficiari di tale accesso,  ove  necessario  per  garantire  il funzionamento normale della rete. L’obbligo di rispettare determinate norme o specifiche tecniche e’ conforme alle norme e alle  specifiche stabilite conformemente all’articolo 20 del presente Codice.”.
Capo I
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Art. 37
Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi
1. Il comma 1 dell’articolo 50 del decreto  legislativo  1°  agosto 2003, n. 259, e’ sostituito dal seguente: “1. Ai sensi  dell’articolo 45, per determinati tipi di interconnessione e di accesso l’Autorita’ puo’ imporre obblighi in materia di recupero dei  costi  e  controlli dei prezzi, tra cui l’obbligo che i prezzi siano orientati ai  costi, nonche’ l’obbligo di disporre  di  un  sistema  di  contabilita’  dei costi,  qualora  l’analisi  del  mercato  riveli  che  l’assenza   di un’effettiva  concorrenza  comporta   che   l’operatore   interessato potrebbe mantenere prezzi ad  un  livello  eccessivamente  elevato  o comprimerli  a  danno  dell’utenza  finale.  Per   incoraggiare   gli investimenti effettuati dall’operatore anche nelle reti  di  prossima generazione, l’Autorita’ tiene conto  degli  investimenti  effettuati dall’operatore e gli  consente  un’equa  remunerazione  del  capitale investito, purche’ congruo, in  considerazione  di  eventuali  rischi specifici di un nuovo  progetto  particolare  di  investimento  nella rete.”.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 38
Separazione funzionale  e separazione volontaria da parte  di un’impresa verticalmente integrata
1. Dopo l’articolo 50 del decreto legislativo 1°  agosto  2003,  n. 259, sono inseriti i seguenti:
“Art. 50-bis (Separazione funzionale). – 1.  Qualora  concluda  che gli obblighi appropriati imposti ai sensi degli articoli da 46  a  50 si sono rivelati inefficaci per conseguire un’effettiva concorrenza e che esistono importanti  e  persistenti  problemi  di  concorrenza  o carenze del mercato  individuati  in  relazione  ai  mercati  per  lafornitura  all’ingrosso   di   determinati   prodotti   di   accesso, l’Autorita’ puo’, a titolo  di  misura  eccezionale  e  conformemente all’articolo  45,  comma  3,  imporre  alle   imprese   verticalmente integrate l’obbligo di collocare le attivita’ relative alla fornitura all’ingrosso di detti prodotti di accesso in  un’entita’  commerciale operante in modo indipendente.
2. Tale entita’ commerciale fornisce prodotti e servizi di  accesso a  tutte  le  imprese,  incluso  alle   altre   entita’   commerciali all’interno della societa’ madre, negli  stessi  tempi,  agli  stessi  termini e condizioni, inclusi quelli relativi ai livelli di prezzi  e servizi e attraverso gli stessi sistemi e le stesse procedure.
3. Ove  intenda  imporre  un  obbligo  di  separazione  funzionale, l’Autorita’ sottopone una proposta alla Commissione europea fornendo:
a) prove che giustifichino le conclusioni di cui al comma 1;
b) una motivata valutazione  che  attesti  che  le  prospettive  di concorrenza a livello delle infrastrutture sono scarse o  assenti  in un lasso di tempo ragionevole;
c) un’analisi dell’impatto previsto  sull’Autorita’,  sull’impresa, in particolare sulla forza lavoro dell’impresa separata e sul settore delle comunicazioni elettroniche nel suo insieme e sugli incentivi ad investire in un settore nel suo insieme, in  particolare  per  quanto riguarda  la  necessita’  di  garantire   la   coesione   sociale   e territoriale, nonche’ sugli altri soggetti interessati,  compreso  in particolare l’impatto previsto sulla concorrenza tra infrastrutture e ogni potenziale effetto sui consumatori;
d) un’analisi delle ragioni per cui l’obbligo in questione  sarebbe lo strumento piu’ efficace per applicare le misure correttive volte a ovviare ai problemi di concorrenza/carenze del mercato individuati.
4. Il progetto di misura comprende gli elementi seguenti:
a) la natura e il livello di separazione precisi, specificando,  in particolare, lo status giuridico dell’entita’ commerciale separata;
b) l’individuazione delle risorse dell’entita’ commerciale separata e i prodotti o servizi che tale entita’ deve fornire;
c) le disposizioni gestionali  per  assicurare  l’indipendenza  del personale  dell’entita’  commerciale   separata   e   gli   incentivi corrispondenti;
d) le norme per garantire l’osservanza degli obblighi;
e)  le  norme  per  assicurare  la  trasparenza   delle   procedure operative,  in  particolare   nei   confronti   delle   altre   parti interessate;
f) un programma  di  controllo  per  assicurare  l’osservanza,  che include la pubblicazione di una relazione annuale.
5. A seguito della decisione della Commissione europea sul progetto di  misura  adottato  conformemente   all’articolo   45,   comma   3, l’Autorita’  effettua  un’analisi  coordinata  dei  diversi   mercati relativi  alla  rete  di  accesso  secondo  la   procedura   di   cui all’articolo  19.  Sulla  base  della  sua  valutazione,  l’Autorita’impone, mantiene, modifica o revoca gli obblighi  conformemente  agli articoli 11 e 12.
6.  Un’impresa  alla  quale  sia  stata  imposta   la   separazione funzionale puo’ essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 46 a 50 in ogni mercato specifico nel quale e’ stato stabilito che l’impresa dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell’articolo 19 del Codice oppure a qualsiasi altro obbligoautorizzato dalla Commissione conformemente all’articolo 45, comma 3.
Art.  50-ter  (Separazione  volontaria  da  parte   di   un’impresa verticalmente integrata). – 1. Le imprese che siano  state  designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o piu’  mercati rilevanti ai  sensi  dell’articolo  19  informano  anticipatamente  e tempestivamente l’Autorita’ al fine  di  consentire  alla  stessa  di valutare  l’effetto  dell’auspicata  transazione,  quando   intendono trasferire i loro beni relativi alle reti di  accesso,  o  una  parte significativa degli stessi, a un soggetto  giuridico  separato  sotto controllo  di  terzi,  o  qualora  intendano   istituire   un’entita’ commerciale separata per fornire a tutti i  fornitori  al  dettaglio,comprese  le  sue  divisioni  al  dettaglio,  prodotti   di   accesso  pienamente  equivalenti.  Le   imprese   devono   inoltre   informare l’Autorita’ in merito ad eventuali cambiamenti  di  tale  intenzione, nonche’ del risultato finale del processo di separazione.
2. L’Autorita’ valuta l’effetto della transazione  prevista  sugli obblighi normativi esistenti in base al Codice. A tal  fine,  conduce un’analisi coordinata dei vari mercati relativi alla  rete  d’accesso secondo la procedura di cui all’articolo 19 del  Codice.  Sulla  base della  sua  valutazione  impone,  mantiene,  modifica  o  revoca  gli obblighi conformemente agli articoli 11 e 12 del Codice.
3. L’entita’ commerciale separata dal punto di  vista  giuridico  o operativo puo’ essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di  cui agli articoli da 46 a 50 in ogni mercato specifico nel quale e’ stato stabilito che l’entita’ dispone di un significativo potere di mercato ai  sensi  dell’articolo  19  oppure  a   qualsiasi   altro   obbligo autorizzato dalla Commissione conformemente  all’articolo  45,  comma 3.”.
4. Qualora intenda cedere tutte le  sue  attivita’  nelle  reti  di accesso locale, o una parte significativa  di  queste,  a  un’entita’ giuridica separata appartenente a una proprieta’  diversa,  l’impresa designata  conformemente  al  comma  1  informa   preventivamente   e tempestivamente l’Autorita’ per  permetterle  di  valutare  l’effetto della transazione prevista sulla fornitura dell’accesso in postazione fissa e sulla fornitura dei servizi telefonici ai sensi dell’articolo 54. L’Autorita’ puo’ imporre,  modificare  o  revocare  gli  obblighi specifici conformemente all’articolo 28, comma 2.”.
Capo I
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Art. 39
Fornitura dell’accesso agli utenti finali da una postazione fissa e fornitura di servizi telefonici
1. All’articolo 54 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: “Fornitura dell’accesso agli utenti finali da una postazione fissa  e  fornitura  di  servizi telefonici”;
b) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: “1.  Qualsiasi  richiesta ragionevole  di  connessione  in  postazione  fissa  a  una  rete  di comunicazione pubblica e’ soddisfatta quanto meno da un operatore. Il Ministero vigila sull’applicazione del presente comma.”;
c) il comma 2  e’  sostituito  dal  seguente:  “2.  La  connessione consente agli utenti finali di supportare  le  comunicazioni  vocali, facsimile e dati, a velocita’ di trasmissione tali da  consentire  un accesso efficace a Internet tenendo conto delle tecnologie prevalenti usate  dalla  maggioranza  dei  contraenti   e   della   fattibilita’ tecnologica  nel  rispetto  delle  norme  tecniche  stabilite   nelle Raccomandazioni dell’UIT-T.”;
d) dopo il comma 2  e’  aggiunto  il  seguente:  “2-bis.  Qualsiasi richiesta  ragionevole  di  fornitura  di  un   servizio   telefonico
accessibile al pubblico attraverso la connessione di rete di  cui  alprimo comma che consente di effettuare e ricevere chiamate  nazionalie internazionali e’ soddisfatta  quanto  meno  da  un  operatore.  IlMinistero vigila sull’applicazione del presente comma.”.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 40
Elenco abbonati e servizi di consultazione
1. All’articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259, il  comma  3  e’  sostituito  dal  seguente:  “3.  In  considerazione dell’esistenza  sul  mercato  di  diverse  offerte  in   termini   di disponibilita’,  qualita’  e  prezzo  accessibile,  fintantoche’   il Ministero non riscontri il venir meno di tali condizioni, ai  servizi di cui al comma 1 non si applicano  gli  obblighi  di  fornitura  del servizio  universale.  Il  Ministero  verifica  il  permanere   delle predette condizioni, sentiti gli operatori interessati,  con  cadenza semestrale.”.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 41
elefoni pubblici a pagamento e altri punti di accesso pubblico  alla
telefonia vocale
1. All’articolo 56 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente:  “Telefoni  pubblici  a pagamento e altri punti di accesso pubblico alla telefonia vocale”;
b) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: “1.  Nel  rispetto  delle disposizioni emanate in materia dall’Autorita’, le imprese mettono  a disposizione telefoni pubblici a pagamento o altri punti  di  accesso  pubblico alla telefonia vocale per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti finali in termini  di  copertura  geografica,  numero  di apparecchi o di altri punti di accesso e loro accessibilita’ per  gli utenti disabili, nonche’  di  qualita’  del  servizio.  Il  Ministero vigila sull’applicazione delle disposizioni del presente comma”;
c) il comma 2 e’ sostituito dal  seguente:  ”  2.  In  applicazione delle disposizioni di  cui  al  comma  1  il  Ministero  entro  il 31 dicembre 2012 e comunque  ogni  12  mesi,  previa  consultazione  dei soggetti  interessati  ai  sensi  dell’articolo  83,   individua   le localizzazioni nelle quali i  servizi  di  cui al  comma  medesimo  o servizi analoghi sono ampiamente disponibili e per le quali  pertanto non possono essere prescritti  obblighi  ai  fini  di  cui  al  comma stesso, anche in considerazione dell’esistenza sul mercato di offerte diverse in termini di sostituibilita’ e disponibilita’.”.
Capo I
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Art. 42
Misure destinate agli utenti finali disabili
1. All’articolo 57 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: “Misure destinate  agli utenti finali disabili”;
b) il comma 1 e’ sostituito dal  seguente:  “1.  A  meno  che  alla Sezione  III  del  presente  Capo,  siano  previsti   requisiti   che conseguono   l’effetto   equivalente,   l’Autorita’   adotta   misure specifiche per garantire che gli utenti finali disabili fruiscano  di un  accesso,  ad  un  prezzo  accessibile,  ai  servizi   individuati all’articolo 54, comma 2-bis, e all’articolo 55 che  sia  di  livello equivalente a quello di cui  beneficiano  gli  altri  utenti  finali.
L’Autorita’ valuta la necessita’ generale e i requisiti specifici  di tali misure specifiche per gli utenti finali  disabili,  comprese  la loro portata e forma concreta.”;
c) dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:  “2-bis.  Nell’adottare le misure di cui ai commi 1 e 2, l’Autorita’ favorisce la conformita’ con le pertinenti norme o specifiche pubblicate secondo  il  disposto degli articoli 20, 21 e 22 del Codice.”.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 43
Accessibilita’ delle tariffe
1. All’articolo 59 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:  “1.  L’Autorita’  vigila sull’evoluzione e il livello delle tariffe al dettaglio  dei  servizi che, in base agli articoli da 54 a 57, sono soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle  imprese  designate  oppure  sono disponibili sul mercato, qualora non sia designata alcuna impresa per la fornitura di tali servizi, con particolare riguardo ai  prezzi  al consumo e al reddito dei consumatori.”;
b) il comma 2 e’ sostituito  dal  seguente:  “2.  L’Autorita’  puo’ prescrivere che  le  imprese  designate  ai  sensi  dell’articolo  58 propongano ai consumatori opzioni o  formule  tariffarie  diverse  da quelle proposte in normali condizioni commerciali, in particolare per garantire che i consumatori a basso reddito o  con  esigenze  sociali particolari  non  siano  esclusi  dall’accesso  alla  rete   di   cui all’articolo  54,  comma  1,  o  dall’uso  dei  servizi   individuati all’articolo 54, comma 2-bis, e agli articoli 55, 56 e  57,  soggetti agli  obblighi  di  servizio  universale  e  forniti  dalle   imprese
designate.”.
Capo I
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Art. 44
Qualita’ del servizio fornito dalle imprese designate
1. Il comma 4 dell’articolo 61 del decreto  legislativo  1°  agosto 2003, n. 259, e’  sostituito  dal  seguente:  “4.  L’Autorita’  fissa obiettivi qualitativi per le  imprese  assoggettate  ad  obblighi  di servizio universale. Nel fissare tali  obiettivi,  l’Autorita’  tiene conto del parere dei soggetti interessati, applicando in  particolare le modalita’ stabilite all’articolo 38 e  nel  rispetto  delle  norme tecniche stabilite nelle Raccomandazioni dell’UIT-T e della normativa CEPT.”.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 45
Verifica e riesame degli obblighi
1. L’articolo 66 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e’ abrogato.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 46
Controlli normativi sui servizi al dettaglio
1. All’articolo 67 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: “1. L’Autorita’,  qualora in esito all’analisi del mercato realizzata a norma dell’articolo  19 del  Codice  accerti  che  un  determinato   mercato   al   dettaglio identificato conformemente  all’articolo  18  non  e’  effettivamente concorrenziale e giunga alla conclusione che  gli  obblighi  previsti dagli articoli  da  46  a  50  non  portino  al  conseguimento  degli obiettivi di cui all’articolo 13, impone i  necessari  obblighi  alle imprese identificate come imprese che dispongono di un  significativo potere  di  mercato  su  un  dato  mercato  al  dettaglio  ai   sensidell’articolo 17.”;
b) il comma 3 e’ abrogato.
Capo I
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Art. 47
Controlli sull’insieme minimo di linee affittate
1. L’articolo 68 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e’abrogato.
Capo I
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Art. 48
Selezione del vettore e preselezione del vettore
1. L’articolo 69 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e’abrogato.
Capo I
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Art. 49
Contratti
1. All’articolo 70 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259,sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: “Contratti e  eserciziodel diritto di recesso”;
b) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
” 1. Fermo restando le disposizioni  di  cui  al  decreto-legge  31 gennaio 2007, n.7,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  2 aprile 2007, n. 40, i consumatori  ed  altri  utenti  finali  che  ne facciano richiesta, hanno diritto di stipulare contratti  con  una  o piu’ imprese che forniscono servizi di connessione  ad  una  rete  di comunicazione  pubblica  o  servizi  di   comunicazione   elettronica accessibile al pubblico. Il contratto indica almeno, in modo  chiaro, dettagliato e facilmente comprensibile:
a) la denominazione e la sede dell’impresa;
b) i servizi forniti, ed in particolare:
1) se viene fornito o meno l’accesso ai servizi di emergenza e alle informazioni  sulla  localizzazione  del  chiamante  e  se   esistono eventuali restrizioni alla fornitura di servizi di emergenza  di  cui all’articolo 76;
2)  informazioni  su  eventuali  altre  condizioni   che   limitano l’accesso o l’utilizzo di servizi e applicazioni;
3) i livelli minimi di qualita’ del servizio offerti,  compresa  la data dell’allacciamento iniziale e, ove opportuno, altri parametri di qualita’ del servizio, quali definiti dall’Autorita’;
4) informazioni sulle procedure poste in  essere  dall’impresa  per misurare e strutturare il traffico in un  collegamento  di  rete  nel rispetto del diritto di scelta nonche’ del  diritto  alla  protezione dei dati personali dell’utente onde evitare la saturazione della rete e il  superamento  dei  limiti  di  capienza,  e  informazioni  sulle eventuali ripercussioni sulla qualita’ del servizio  riconducibili  a tali procedure;
5) eventuali restrizioni imposte dal fornitore  all’utilizzo  delle apparecchiature terminali fornite.
c) i tipi di  servizi  di  manutenzione  offerti  e  i  servizi  di assistenza  alla  clientela  forniti,  nonche’   le   modalita’   per contattare tali servizi;
d) qualora esista un obbligo ai sensi dell’articolo 75,  la  scelta del contraente di far includere o meno i suoi dati  personali  in  un 1elenco e i dati di cui trattasi;
e) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe,  nonche’  le  modalita’ secondo le quali possono essere ottenute informazioni  aggiornate  in merito  a  tutte  le  tariffe  applicabili  e  a  tutti  i  costi  di manutenzione, alle modalita’ di pagamento e ad  eventuali  differenze di costo ad esse legate;
f)  la  durata  del  contratto,  le  condizioni  di  rinnovo  e  di cessazione dei servizi e del contratto compresi:
1) ogni utilizzo minimo  o  durata  richiesti  per  beneficiare  di condizioni promozionali;
2) i diritti e gli obblighi inerenti la portabilita’ dei  numeri  o di altri identificatori;
3)  eventuali  commissioni  dovute  alla  scadenza  del  contratto, compresi   gli   eventuali   costi   da   recuperare   in   relazione all’apparecchiatura terminale.
g)  le  disposizioni  relative   all’indennizzo   e   al   rimborso applicabili qualora non sia raggiunto  il  livello  di  qualita’  del servizio previsto dal contratto;
h) il  modo  in  cui  possono  essere  avviati  i  procedimenti  dirisoluzione delle controversie ai sensi dell’articolo 84;
i) i tipi di azioni che  l’impresa  puo’  adottare  in  risposta  a incidenti  o  minacce  alla  sicurezza  o   all’integrita’   e   alle vulnerabilita’.”;
c) il comma 3 e’ sostituito  dal  seguente:  “3.  L’Autorita’  puo’ richiedere che il contratto  contenga  ogni  informazione  che  possa essere fornita a tal fine dalle  autorita’  competenti  sull’utilizzo delle reti e  servizi  di  comunicazione  elettronica  per  attivita’ illegali e per la diffusione di contenuti dannosi, e sugli  strumenti di tutela dai rischi per la sicurezza personale, la vita privata e  i dati personali di cui all’articolo 71, comma 2-quater, e relativi  al servizio fornito.”;
d) il comma 4  e’  sostituito  dal  seguente:  “4.  Il  contraente, qualora non accetti le modifiche  delle  condizioni  contrattuali  da parte delle imprese che forniscono reti o  servizi  di  comunicazione elettronica, ha diritto di recedere dal contratto  senza  penali  ne’ costi di disattivazione. Le modifiche sono comunicate  al  contraente con adeguato preavviso, non inferiore a trenta giorni,  e  contengono le informazioni complete circa l’esercizio del  diritto  di  recesso.
L’Autorita’ puo’ specificare la forma di tali comunicazioni.”;
e) al  comma  5,  dopo  la  parola:  “arrecare”  sono  inserite  le seguenti: “danno ai minori”; dopo la parola: “privata” sono  inserite le seguenti: “ovvero per finalita’ abusive o fraudolente”;
f) il comma 6 dell’articolo 70 del decreto  legislativo  1°  agosto 2003, n. 259, e’ abrogato.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 50
Trasparenza e pubblicazione delle informazioni
1. All’articolo 71 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: “1. L’Autorita’  assicura che  le  imprese  che  forniscono  reti  pubbliche  di  comunicazione elettronica  o  servizi  accessibili  al  pubblico  di  comunicazione elettronica  pubblichino   informazioni   trasparenti,   comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe  vigenti,  a eventuali  commissioni  per  la  risoluzione  del   contratto   e   a informazioni sulle condizioni generali vigenti in materia di  accesso e di uso dei servizi forniti agli utenti  finali  e  ai  consumatori, conformemente alle disposizioni dell’allegato n. 5. Tali informazioni sono pubblicate in forma chiara, esaustiva e facilmente  accessibile.
L’Autorita’ puo’ precisare ulteriori prescrizioni relative alla forma in cui tali informazioni devono essere pubblicate.”;
b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: “2. L’Autorita’  promuove la fornitura di informazioni che consentano agli utenti finali  e  ai consumatori di valutare autonomamente il costo di  modalita’  di  uso alternative, anche mediante guide interattive. Ove tali  servizi  non siano disponibili sul  mercato  a  titolo  gratuito  o  a  un  prezzo ragionevole, l’Autorita’ provvede affinche’ vengano resi  disponibili o affida l’incarico a  terzi.  Questi  ultimi  hanno  il  diritto  di utilizzare gratuitamente le informazioni pubblicate dalle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per vendere o rendere disponibili tali guide  interattive  o tecniche analoghe.”;
c) dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
” 2-bis. Fermo restando le disposizioni di cui al decreto-legge  31 gennaio 2007, n. 7, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  2 aprile 2007,  n.  40,  l’Autorita’  puo’  imporre  alle  imprese  che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o  servizi  di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di, tra l’altro:
a) fornire ai  contraenti  informazioni  sulle  tariffe  in  vigore riguardo a ogni numero o servizio soggetto a  particolari  condizioni tariffarie; per singole categorie di servizi l’Autorita’ puo’ esigere che  tali  informazioni  siano  fornite  immediatamente  prima  della connessione al numero chiamato;
b) informare i contraenti di  eventuali  modifiche  all’accesso  ai servizi di emergenza o alle  informazioni  sulla  localizzazione  del chiamante nell’ambito del servizio al quale si sono abbonati;
c) informare i contraenti di  ogni  modifica  alle  condizioni  che limitano l’accesso o l’utilizzo di servizi e applicazioni, ove  siano ammesse dalla  legislazione  nazionale  in  conformita’  del  diritto dell’Unione europea;
d)  fornire  informazioni  sulle  procedure  poste  in  essere  dal fornitore per misurare e strutturare il traffico in  un  collegamento di rete nel rispetto del diritto alla protezione dei  dati  personali dell’utente onde evitare la saturazione della rete e  il  superamento dei  limiti  di  capienza,   che   indichino   anche   le   eventuali ripercussioni  sulla  qualita’  del  servizio  riconducibili  a  tali procedure;
e) informare i contraenti  del  loro  diritto  a  decidere  se  far inserire o meno i loro dati personali in un elenco e delle  tipologie di dati di cui trattasi in materia di protezione dei dati personali e tutela  della  vita   privata   nel   settore   delle   comunicazioni elettroniche; nonche’;
f) comunicare regolarmente ai contraenti disabili  le  informazioni dettagliate su prodotti e servizi destinati a loro.
2-ter. Qualora lo ritenga opportuno,  l’Autorita’  puo’,  prima  di imporre un obbligo,  promuovere  misure  di  auto-regolamentazione  o co-regolamentazione.
2-quater.  Le  imprese  di   cui   al   comma   2-bis   diffondono, all’occorrenza, informazioni  gratuite  di  pubblico  interesse  agli attuali e nuovi contraenti  tramite  gli  stessi  canali  normalmente utilizzati dalle imprese per le loro comunicazioni con i  contraenti. In tal caso, dette informazioni sono fornite dall’Autorita’ in  forma standardizzata e riguardano fra l’altro: a)  gli  utilizzi  piu’  comuni  dei   servizi   di   comunicazione elettronica per attivita’ illegali e per la diffusione  di  contenuti dannosi, in particolare quelli  che  possono  attentare  al  rispetto degli altrui diritti e liberta’. Rientrano  in  questa  categoria  le violazioni  del  diritto  d’autore  e  dei  diritti  connessi  e   le informazioni sulle conseguenze giuridiche di tali atti; nonche’; b)  i  mezzi  di  protezione  contro  i  rischi  per  la  sicurezza personale, per la vita privata e per i dati personali nella fruizione di servizi di comunicazione elettronica.”.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 51
Qualita’ del servizio
1. All’articolo 72 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal  seguente:  “1.  L’Autorita’,  dopo aver  effettuato  la  consultazione  di  cui  all’articolo  83,  puo’ prescrivere  alle  imprese  fornitrici   di   reti   o   servizi   di comunicazione elettronica accessibili al pubblico  di  pubblicare,  a uso  degli  utenti  finali,  informazioni  comparabili,  adeguate  ed aggiornate sulla qualita’ dei servizi offerti e sulle misure adottate per assicurare un accesso equivalente per gli utenti finali disabili.
Le informazioni sono comunicate,  a  richiesta,  anche  all’Autorita’  prima della pubblicazione.”;
b) il comma 2 e’ sostituito  dal  seguente:  “2.  L’Autorita’  puo’ precisare, tra l’altro, i  parametri  di  qualita’  del  servizio  da misurare, nonche’  il  contenuto,  la  forma  e  le  modalita’  della pubblicazione, compresi meccanismi di certificazione della  qualita’, per garantire che  gli  utenti  finali,  inclusi  gli  utenti  finali disabili, abbiano accesso ad informazioni complete, comparabili e  di facile consultazione, anche utilizzando i parametri, le definizioni e i metodi di misura indicati nell’allegato n. 6.”;
c) dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
” 2-bis. Per impedire il degrado del servizio e la limitazione o il rallentamento  del  traffico  di  rete,  l’Autorita’   puo’   imporre prescrizioni in materia di qualita’ minima del servizio all’impresa o alle imprese che forniscono reti di comunicazione pubbliche.
2-ter. L’Autorita’ fornisce alla  Commissione  europea,  con  largo anticipo rispetto alla fissazione delle prescrizioni di cui al  comma 2-bis, una sintesi delle ragioni alla base dell’intervento, le misure previste e l’impostazione  proposta.  Dette  informazioni  sono  rese disponibili anche al BEREC.
2-quater. Nel deliberare sulle prescrizioni di cui al  comma  2-bis del presente articolo, l’Autorita’ tiene nella massima considerazione le  osservazioni  o  raccomandazioni  eventualmente  formulate  dalla Commissione europea in esito alla comunicazione di cui al comma 2.”.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 52
Disponibilita’ di servizi
1. All’articolo 73 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e’  sostituita  dalla  seguente:  “Disponibilita’  di servizi”;
b) il  comma  1  e’  sostituito  dal  seguente:  “1.  Il  Ministero stabilisce  le  misure  necessarie  per  garantire  la   piu’   ampia disponibilita’  possibile  dei  servizi  telefonici  accessibili   al pubblico forniti attraverso le reti pubbliche  di  comunicazioni,  in caso di incidenti gravi di rete o nei  casi  di  forza  maggiore.  Le imprese fornitrici di  servizi  telefonici  accessibili  al  pubblico devono adottare tutte le misure necessarie  per  garantire  l’accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.”.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 53
Garanzia di accesso e di scelta equivalentiper gli utenti finali disabili
1. Dopo l’articolo 73 del decreto legislativo 1°  agosto  2003,  n.259, e’ inserito il seguente:
“Art. 73-bis (Garanzia di accesso e di scelta equivalenti  per  gli utenti finali  disabili).  –  1.  L’Autorita’,  ove  opportuno,  puo’ specificare le prescrizioni che le imprese che forniscono servizi  di comunicazione elettronica accessibili al pubblico  devono  rispettare affinche’ gli utenti finali disabili: a) possano avere un accesso ai servizi di comunicazione elettronica equivalente a quello della maggior parte degli utenti finali; e;   b) beneficiare della gamma di  imprese  e  servizi  a  disposizione della maggior parte degli utenti finali.
2. Per essere in grado di adottare ed attuare norme specifiche  per gli  utenti  finali  disabili,  vengono  predisposte  apparecchiature terminali che offrono i servizi e le funzionalita’ necessarie.”.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art.54
Servizi di consultazione degli elenchi telefonici
1. All’articolo 75 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  la  rubrica  e’  sostituita   dalla   seguente:   “Servizi   di consultazione degli elenchi telefonici”;
b) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: “1. L’Autorita’  provvede affinche’  sia  rispettato  il  diritto  degli  abbonati  ai  servizi telefonici accessibili al pubblico ad essere inseriti  negli  elenchi di cui all’articolo 55, comma 1, lettera a), e le informazioni che li riguardano siano messe a disposizione dei fornitori di elenchi  o  di  servizi  di  consultazione  ai  sensi  del  comma  2   del   presente articolo.”;
c) al comma 2 le parole:  “agli  abbonati”  sono  sostituite  dalle seguenti: “ai contraenti”;
d) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: “3. L’Autorita’  provvede affinche’ sia rispettato il diritto di tutti gli utenti finali dotati di un servizio telefonico accessibile  al  pubblico  di  accedere  ai servizi di  consultazione  elenchi.  A  tal  fine,  l’Autorita’  puo’ imporre obblighi alle imprese che controllano l’accesso  agli  utenti finali per la  fornitura  di  servizi  di  consultazione  elenchi  in conformita’ alle disposizioni  dell’articolo  55.  Detti  obblighi  e condizioni sono obiettivi, equi, trasparenti e non discriminatori.”;
e) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:  “4.  Gli  utenti  finali degli altri Stati membri hanno diritto di  accedere  direttamente  ai servizi di consultazione elenchi  abbonati  di  cui  all’articolo  55 tramite chiamata vocale o SMS a norma dell’articolo 78.”.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art.55
Disposizioni per favorire l’attuazione del numero di emergenza  unico europeo
1. Dopo l’articolo 75 del decreto legislativo 1°  agosto  2003,  n. 259, e’ inserito il seguente:
“Art. 75-bis (Disposizioni per favorire l’attuazione del numero  di emergenza unico europeo). – 1. Al Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero  dello sviluppo economico, sono attribuiti poteri  di indirizzo e coordinamento per l’individuazione e  l’attuazione  delle iniziative volte alla piena  realizzazione  del  numero  di  emergenza unico europeo di cui all’articolo 26 della direttiva  2002/22/CE  del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  7  marzo  2009,   anche attraverso il ricorso ai centri unici  di  risposta.  Fermo  restando quanto  previsto  dall’articolo   76   il   Ministero  esercita   le attribuzioni conferite dal  medesimo  articolo  nei  confronti  degli operatori delle  telecomunicazioni,  ai  fini  dell’attuazione  delle iniziative individuate ai sensi del presente articolo.
2. Per l’esercizio dei poteri  di  cui  al  comma  1,  il  Ministro dell’interno si  avvale  di  una  commissione  consultiva  costituita presso il  medesimo  Ministero  e  composta  dai  rappresentanti  del Ministero dell’interno, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee, dei Ministeri dell’economia  e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute e della  difesa nonche’ dai rappresentanti designati dalla Conferenza  Stato-Regioni.
Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso e  rimborso spese.
3. Ai fini di quanto previsto al comma 1, possono essere  stipulati protocolli d’intesa con le regioni interessate, anche per  l’utilizzo di strutture gia’ esistenti.”.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 56
Servizi di emergenza e numero di emergenza unico europeo
1. All’articolo 76 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: “Servizi di emergenza e numero di emergenza unico europeo”;
b) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: “1. Il Ministero provvede affinche’ tutti gli utenti finali dei servizi di cui al comma  1-bis, compresi  gli  utenti  di  telefoni  pubblici  a  pagamento,  possano chiamare gratuitamente i servizi di soccorso digitando il  numero  di emergenza  unico  europeo  ‘112’  e  qualunque  numero  di  emergenza nazionale. Le chiamate al numero di  emergenza  unico  europeo  ‘112’ devono ricevere adeguata risposta ed essere trattate  nel  modo  piu’ conforme alla  struttura  dei  servizi  di  soccorso.  Tali  chiamate ricevono risposte  e  un  trattamento  con  la  stessa  rapidita’  ed efficacia riservate alle chiamate al numero o ai numeri di  emergenza nazionali, se questi continuano ad essere  utilizzati.  I  numeri  di emergenza nazionali sono stabiliti con  decreto  del  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri,  sentita   l’Autorita’   in   merito   alla disponibilita’ dei numeri, e sono recepiti dall’Autorita’  nel  piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica.”;
c) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: “1-bis.  Il  Ministero, in consultazione con i fornitori dei servizi di  emergenza,  provvede affinche’ sia garantito un accesso ai servizi di emergenza  da  parte delle imprese che forniscono un servizio di comunicazione elettronica che permette di effettuare chiamate nazionali verso uno o piu’ numeri che figurano nel  piano  nazionale  di  numerazione  dei  servizi  di comunicazione elettronica.”;
d) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: “3. Il Ministero provvede che venga assicurata ai cittadini un’informazione adeguata in  merito all’esistenza e all’uso del numero di emergenza unico europeo  ‘112’, in particolare  attraverso  iniziative  rivolte  specificamente  alle persone che viaggiano da uno Stato membro all’altro.”;
e) dopo il comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti: ” 3-bis. Il Ministero provvede affinche’ l’accesso per   gli  utenti finali disabili ai servizi di  emergenza  sia  equivalente  a  quello degli altri utenti finali.  Per  assicurare  che  gli  utenti  finali  disabili possano accedere ai servizi di emergenza mentre  si  trovano in Stati membri diversi dal proprio, le misure adottate a tal fine si basano  quanto  piu’  possibile  sulle  norme  o  specifiche  europee pubblicate conformemente all’articolo 17 della direttiva  2002/21/CE.
Tali misure  non  impediscono  al  Ministero  di  adottare  ulteriori prescrizioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui  al  presente articolo.
3-ter. Il  Ministero  provvede  affinche’  le  imprese  interessate mettano gratuitamente a disposizione dell’autorita’ incaricata  delle chiamate  di  emergenza  le  informazioni  sulla  localizzazione  del chiamante nel momento in cui la chiamata  raggiunge  tale  autorita’.
Cio’ si applica altresi’ per ogni chiamata  al  numero  di  emergenza unico europeo ‘112’. Il Ministero estende tale obbligo alle  chiamate a numeri di emergenza nazionali. Il Ministero definisce i criteri per l’esattezza  e  l’affidabilita’  delle  informazioni  fornite   sulla localizzazione del chiamante.”.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 57
Prefissi telefonici internazionali
1. L’articolo 77 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 77 (Prefissi telefonici internazionali).  –  1.  Il  prefisso ’00’ costituisce il prefisso internazionale normalizzato. L’Autorita’ puo’  introdurre  o  mantenere  in  vigore  disposizioni   specifiche relative alle chiamate telefoniche tra localita’ contigue situate sui due versanti della frontiera tra due Stati membri. Gli utenti  finali di tali localita’ sono adeguatamente informati dell’esistenza di tali disposizioni.
2. L’Autorita’ provvede  affinche’  gli  operatori  esercenti  reti telefoniche  pubbliche,  consentendo  le   chiamate   internazionali, gestiscano qualsiasi chiamata effettuata da  o  verso  lo  spazio  di numerazione telefonica europeo (ETNS), applicando tariffe analoghe  a quelle per le chiamate da e verso altri Stati membri.”.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 58
Numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale, compreso il numero delle hotline destinate ai minori scomparsi
1. Dopo l’articolo 77 del decreto legislativo 1°  agosto  2003,  n. 259, e’ inserito il seguente:
” Art. 77-bis (Numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale, compreso il numero delle hotline destinate ai minori scomparsi). – 1. I Ministeri  competenti  per  materia  promuovono  i numeri specifici nell’arco di numerazione che  inizia  con  il  ‘116’ identificati nella decisione 2007/116/CE della  Commissione  europea, del 15 febbraio 2007, che riserva l’arco di numerazione nazionale che inizia  con  il  116  a  numeri  armonizzati  destinati   a   servizi armonizzati a valenza sociale e resi disponibili dall’Autorita’. Essi incoraggiano la prestazione dei servizi  per  cui  tali  numeri  sono riservati.
2. I Ministeri competenti  per  materia  provvedono  affinche’  gli utenti finali disabili possano avere un accesso piu’ ampio  possibile ai servizi forniti nell’arco della  numerazione  che  inizia  con  il ‘116’. Le misure  adottate  per  facilitare  l’accesso  degli  utenti disabili a tali servizi mentre viaggiano in altri Stati  membri  sono fondate sul rispetto delle norme o specifiche attinenti pubblicate  a norma dell’articolo 20 del Codice.
3. I  Ministeri  competenti  per  materia  provvedono  affinche’  i cittadini  siano  opportunamente  informati   circa   l’esistenza   e l’utilizzazione  dei  servizi  forniti   nell’ambito   dell’arco   di numerazione    ‘116’,    in    particolare    mediante     iniziative specificatamente destinate a persone  che  viaggiano  tra  gli  Stati membri.
4. I Ministeri competenti per materia si adoperano per garantire ai cittadini l’accesso a un servizio dedicato  per  denunciare  casi  di minori scomparsi, aggiuntivo rispetto  alle  misure  di  applicazione generale relative a tutti i numeri  nell’arco  di  numerazione  ‘116’ adottate a norma dei commi 1, 2 e 3. Tale servizio sara’  disponibile sul numero 116000.”.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 59
Accesso a numeri e servizi
1. All’articolo 78 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente:  “Accesso  a  numeri  e servizi”;
b) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
” 1. Ove cio’ sia tecnicamente ed economicamente fattibile e  salvo il caso in cui un  contraente  chiamato  abbia  scelto,  per  ragioni commerciali, di limitare l’accesso da parte di chiamanti  ubicati  in determinate zone  geografiche,  ovvero  con  riferimento  ad  accessi effettuati da numerazioni non geografiche l’Autorita’ assume tutte le misure necessarie per assicurare che gli utenti finali siano in grado di:
a)  accedere  e  utilizzare  i  servizi  associati  a  numeri   non geografici appartenenti ai Piani di numerazione telefonica  nazionali presenti all’interno dell’Unione europea; nonche’;
b) accedere  a  tutti  i  numeri  forniti  nell’Unione  europea,  a prescindere   dalla   tecnologia   e   dai   dispositivi   utilizzati dall’operatore, compresi quelli dei piani di  numerazione  telefonica nazionali,  quelli  dello  ETNS  e  i  numeri  verdi   internazionali universali (UIFN).”;
c) dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente:  ” 1-bis. L’Autorita’ puo’ imporre alle imprese che forniscono  reti pubbliche di comunicazione o  servizi  di  comunicazione  elettronica accessibili al pubblico di bloccare l’accesso a numeri o servizi caso per caso, ove cio’ sia giustificato da motivi legati a frodi o abusi, e imporre che in simili casi i fornitori di servizi di  comunicazione elettronica trattengano i relativi ricavi da  interconnessione  o  da altri servizi.”.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 60
Fornitura di prestazioni supplementari
1. All’articolo 79 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  il  comma  1  e’  sostituito  dal  seguente:  “1.  Fatto  salvo l’articolo 60, comma 2, l’Autorita’, sentite  le  parti  interessate, puo’  obbligare  gli  operatori  che  forniscono  servizi  telefonici accessibili al pubblico o accesso a reti di comunicazione pubbliche a mettere a disposizione degli utenti finali  le  prestazioni  elencate nell’allegato n. 4, parte B, se cio’ e’ fattibile sul piano tecnico e praticabile su quello economico,  come  pure,  tutte  o  parte  delle prestazioni supplementari elencate nell’allegato n. 4, parte A.”;
b) il comma 3 e’ abrogato.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 61
Agevolare il cambiamento di fornitore
1. All’articolo 80 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  la  rubrica  e’  sostituita  dalla  seguente:   “Agevolare   il cambiamento di fornitore”;
b) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: “1. L’Autorita’  provvede affinche’  tutti  i  contraenti  con  numeri  appartenenti  al  piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica che ne facciano  richiesta  conservino  il  proprio  o  i  propri  numeri indipendentemente dall’impresa fornitrice del servizio,  a  norma  di quanto disposto all’allegato n. 4, parte C.”;
c) il comma 2 e’ abrogato;
d) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: “3. L’Autorita’  provvede affinche’ la tariffazione tra operatori o  fornitori  di  servizi  in relazione  alla  portabilita’  del  numero,  qualora  prevista,   sia orientata ai costi e gli eventuali oneri diretti posti a  carico  dei  contraenti non agiscano da disincentivo al cambiamento del  fornitore di servizi da parte dei contraenti.”;
e) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
” 4-bis. L’Autorita’ provvede affinche’ il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati nel piu’ breve tempo possibile. In ogni caso, i contraenti che abbiano concluso un accordo per il trasferimento del proprio numero a  una  nuova  impresa  hanno diritto di ottenere l’attivazione del numero in  questione  entro  un giorno lavorativo.
4-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma  1,  l’Autorita’  puo’ stabilire il processo globale della portabilita’ del numero,  tenendo conto delle disposizioni nazionali in  materia  di  contratti,  della fattibilita’ tecnica e della necessita’ di assicurare  al  contraente la  continuita’  del  servizio.  In  ogni  caso,  l’interruzione  del servizio durante le operazioni di trasferimento non puo’ superare  un giorno lavorativo. L’Autorita’ prende  anche  in  considerazione,  se necessario, misure che assicurino la tutela  dei  contraenti  durante tutte  le  operazioni  di   trasferimento,   evitando   altresi’   il trasferimento ad altro operatore contro la loro volonta’. L’Autorita’ provvede affinche’ siano previste sanzioni adeguate per  le  imprese, tra cui l’obbligo di risarcire i  clienti  in  caso  di  ritardo  nel trasferimento del numero o in caso di abuso di trasferimento da parte delle imprese o in nome di queste.
4-quater. L’Autorita’ provvede affinche’ i contratti  conclusi  tra consumatori  e  imprese  che  forniscono  servizi  di   comunicazione elettronica non devono imporre un primo periodo di  impegno  iniziale superiore a 24  mesi.  L’Autorita’  provvede  altresi’  affinche’  le imprese offrano agli  utenti  la  possibilita’  di  sottoscrivere  un contratto della durata massima di dodici mesi.
4-quinquies. L’Autorita’ provvede  affinche’  le  condizioni  e  le contratte modalita’ di esercizio del diritto di recesso non agiscano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi.”.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 62
Obblighi di trasmissione
1. L’articolo 81 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 81 (Obblighi di trasmissione). – 1. Il Ministero puo’ imporre obblighi  di   trasmissione   ragionevoli,   per   specifici   canali  radiofonici  e  televisivi  e  servizi  complementari,   specialmente servizi di accessibilita’ destinati a consentire un accesso  adeguato agli  utenti  finali  disabili,  alle  imprese  soggette  alla   loro giurisdizione  che  forniscono  reti  di  comunicazione   elettronica destinate alla distribuzione di servizi di  diffusione  televisiva  o radiofonica al pubblico, se un numero significativo di utenti  finali di tali reti le utilizza come mezzo principale di ricezione  di  tali servizi televisivi o radiofonici. Tali obblighi sono imposti solo  se necessari a  soddisfare  precisi  obiettivi  di  interesse  generale, definiti in modo chiaro dal  Ministero  e  se  sono  proporzionati  e trasparenti.
2. Il Ministero sottopone a riesame gli  obblighi  di  trasmissione con periodicita’ regolare.”.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 63
Consultazione dei soggetti interessati
1. All’articolo 83 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: “1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 11, il Ministero  e  l’Autorita’,  nell’ambito delle rispettive competenze, tengono conto, attraverso meccanismi  di consultazione  pubblica,  del  parere  degli   utenti   finali,   dei consumatori,  delle  associazioni  dei  consumatori  e  degli  utenti inclusi  in  particolare   gli   utenti   disabili,   delle   aziende manifatturiere e delle imprese  che  forniscono  reti  o  servizi  di comunicazione elettronica nelle questioni attinenti ai diritti  degli utenti  finali  e  dei  consumatori  in   materia   di   servizi   di comunicazione elettronica accessibili  al  pubblico,  in  particolare quando hanno un impatto significativo sul mercato. In particolare, il Ministero e l’Autorita’,  nell’ambito  delle  rispettive  competenze, istituiscono un meccanismo di consultazione pubblica  che  garantisca che nell’ambito delle proprie decisioni sulle questioni  attinenti  a tutti i diritti degli utenti finali e dei consumatori in  materia  di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico si tenga adeguatamente   conto   degli   interessi   dei   consumatori   nelle comunicazioni elettroniche.”;
b) dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente: “2-bis. Ai  fini  della promozione degli obiettivi della  politica  culturale  e  dei  media, quali  ad  esempio  la  diversita’  culturale  e  linguistica  e   il pluralismo dei media, il Ministero e l’Autorita’,  nell’ambito  delle rispettive competenze, promuovono  la  cooperazione  fra  le  imprese fornitrici di reti o servizi di comunicazione elettronica e i settori interessati alla promozione di contenuti legittimi  su  tali  reti  e servizi. Tale cooperazione  puo’  includere  il  coordinamento  delle informazioni di pubblico interesse da fornire a  norma  dell’articolo 1, comma 2-quater, e dell’articolo 70, comma 1 e 3.”.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 64
Risoluzione extragiudiziale delle controversie
1. All’articolo 84 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
” 1. L’Autorita’, ai sensi dell’articolo 1,  commi  11,  12  e  13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, adotta procedure  extragiudiziali trasparenti, non discriminatorie, semplici e poco costose per l’esame delle controversie tra i consumatori e le imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, relative alle disposizioni di cui al presente Capo  ed  inerenti  alle  condizioni  contrattuali  o all’esecuzione dei contratti riguardanti la fornitura di tali reti  o servizi. Tali procedure consentono una equa e tempestiva  risoluzione delle controversie prevedendo, nei casi giustificati, un  sistema  di rimborso o di indennizzo, fermo restando  la  tutela  giurisdizionale dei contraenti prevista dalla vigente normativa.”;
b) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
” 2-bis. Al di fuori  delle  forme  di  tutela  e  delle  procedure stabilite dall’Autorita’ ai sensi dei commi 1 e 2 l’interessato  puo’ rivolgersi  all’Autorita’  per  rappresentare  una  violazione  delle disposizioni nelle materie di competenza dell’Autorita’ e richiederne l’intervento secondo le modalita’ stabilite dall’Autorita’.”;
c) al comma  4,  dopo  le  parole:  “risoluzione  giudiziale  delle controversie” sono inserite le seguenti: “nonche’ le procedure di cui agli articoli 139, 140, 140-bis del decreto legislativo  6  settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo”.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 65
Notifica alla Commissione europea
1. Il comma 2 dell’articolo 85 del decreto  legislativo  1°  agosto 2003, n. 259, e’ sostituito dal seguente:  “2.  L’Autorita’  notifica alla Commissione europea gli obblighi di servizio universale  imposti alle imprese designate quali imprese soggette ad obblighi di servizio universale. Ogni eventuale cambiamento avente  un’incidenza  su  tali obblighi o sulle imprese soggette alle disposizioni del presente Capo e’ notificato senza indugio alla Commissione europea.”.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 66
Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio
1. Al comma 1 dell’articolo 86 del decreto  legislativo  1°  agosto 2003, n. 259, dopo le parole: “adottano senza indugio” sono  inserite le seguenti: “e, in ogni caso, entro sei mesi dalla richiesta,  salvo per  i  casi  di  espropriazione,”  e  dopo  le  parole:  “rispettano procedure” sono inserite le seguenti: “semplici, efficaci,”.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 67
Coubicazione e condivisione di infrastrutture
1. All’articolo 89 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: “1. Quando  un  operatore che fornisce reti di  comunicazione  elettronica  ha  il  diritto  di installare  infrastrutture su proprieta’ pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, oppure puo’ avvalersi di disposizioni in materia  di  limitazioni  legali  della  proprieta’,  servitu’  ed espropriazione di cui al presente Capo, l’Autorita’,  anche  mediante l’adozione di specifici regolamenti, puo’ imporre la condivisione  di tali infrastrutture o proprieta’, nel pieno rispetto del principio di proporzionalita’, ivi  compresi  tra  l’altro  edifici  o  accesso  a edifici, cablaggio degli edifici,  piloni,  antenne,  torri  e  altre strutture  di  supporto,  condotti,  guaine,  pozzetti  e  armadi  di distribuzione.”;
b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: “2. Fermo quanto disposto in materia di coubicazione e  condivisione  di  infrastrutture  e  di coordinamento di lavori dalla legge 1° agosto 2002,  n.  166,  e  dal comma  3  del  presente  articolo,  l’Autorita’  puo’  richiedere  ed  eventualmente imporre ai titolari dei diritti di cui al  comma  1  di condividere le strutture o la proprieta’,  compresa  la  coubicazione fisica, o di adottare misure volte a facilitare il  coordinamento  di lavori pubblici per  tutelare  l’ambiente,  la  salute  pubblica,  la pubblica sicurezza  o  per  realizzare  obiettivi  di  pianificazione urbana o rurale e soltanto  dopo  un  adeguato  periodo  di  pubblica consultazione ai sensi dell’articolo 11 nel corso del quale tutte  le parti interessate devono poter  esprimere  il  proprio  parere.  Tali disposizioni su  condivisione  o  coordinamento  possono  comprendere regole  sulla  ripartizione  dei  costi  della   condivisione   delle strutture o delle proprieta’.”;
c) dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
” 5-bis. L’Autorita’,  previo  adeguato  periodo  di  consultazione pubblica nel corso del quale tutte  le  parti  interessate  hanno  la possibilita’ di esprimere le proprie opinioni, puo’ imporre  obblighi in  relazione  alla  condivisione  del  cablaggio  all’interno  degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o  di  distribuzione, qualora esso si trovi al di  fuori  dell’edificio,  ai  titolari  dei diritti di cui al comma 1 o al proprietario  di  tale  cablaggio,  se cio’  e’  giustificato  dal  fatto  che  la  duplicazione  di  tale infrastruttura  sarebbe  economicamente  inefficiente  o  fisicamente impraticabile. Tra queste disposizioni in materia di  condivisione  o  coordinamento possono rientrare norme sulla  ripartizione  dei  costi della condivisione delle strutture o delle  proprieta’,  adattate  se del caso in funzione dei rischi.
5-ter. Il Ministero, tenendo informata l’Autorita’, puo’ richiedere alle imprese di fornire le informazioni necessarie per  elaborare  un inventario dettagliato  della  natura,  disponibilita’  e  ubicazione geografica  delle  strutture  di  cui  al  comma  1,  e  metterlo   a disposizione delle parti interessate e dell’Autorita’ medesima.
5-quater. I provvedimenti adottati dall’Autorita’ o  dal  Ministero conformemente al presente articolo sono obiettivi,  trasparenti,  non discriminatori e proporzionati.”.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 68
Divieto di imporre altri oneri
1. L’articolo 93 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 93 (Divieto di  imporre  altri  oneri).  –  1.  Le  Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province  ed  i  Comuni  non  possono imporre per  l’impianto di reti  o  per  l’esercizio  dei  servizi  di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge.
2. Gli operatori che forniscono reti di  comunicazione  elettronica hanno l’obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l’Ente locale, ovvero l’Ente proprietario o gestore, dalle spese  necessarie per le opere di  sistemazione  delle  aree  pubbliche  specificamente coinvolte dagli interventi  di  installazione  e  manutenzione  e  di ripristinare a regola d’arte le aree  medesime  nei  tempi  stabiliti dall’Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o  contributo puo’ essere imposto, in conseguenza dell’esecuzione  delle  opere  di cui  al  Codice  o  per  l’esercizio  dei  servizi  di  comunicazione elettronica, fatta salva l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto  legislativo
15 novembre 1993, n. 507, oppure  del  canone  per  l’occupazione  di spazi  ed  aree  pubbliche  di  cui  all’articolo  63   del   decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  e  successive  modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f),  del medesimo articolo, ovvero dell’eventuale contributo  una  tantum  per spese di costruzione delle gallerie di cui all’articolo 47, comma  4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.”.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art.69
Attivita’ soggette ad autorizzazione generale
1. Il numero 3) della lettera c) del comma 1 dell’articolo 104  del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e’ soppresso.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 70
Libero uso e Banda cittadina – CB
1. Alla lettera b)  del  comma  1  dell’articolo  105  del  decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,  le  parole:  “nell’ambito  del fondo, ai sensi dell’articolo 99, comma 5″  sono  soppresse  ed  alla lettera p) dopo le parole:”banda cittadina –  CB”  sono  inserite  le seguenti “o assimilate”.
2. Il comma 4 dell’articolo 145 del decreto legislativo  1°  agosto 2003, n. 259, e’ sostituito dal seguente: “4. Alla  dichiarazione  e’ allegata,  per  i  minorenni  non  emancipati,  la  dichiarazione  di consenso e di assunzione delle responsabilita’ civili da parte di chi esercita la potesta’ o la tutela.”.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 71
Elenco  esaustivo  delle  condizioni   che   possono   corredare   le autorizzazioni generali (Parte A), i diritti di uso delle frequenze radio (Parte B) e i diritti di uso delle numerazioni (Parte C) come precisato agli articoli 28, comma 1 e 33, comma 1, entro  i  limiti consentiti ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del Codice

1. Il punto 4,  della  Parte  A,  dell’Allegato  n.1,  del  decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e’ sostituito dal  seguente:  “4. garantire  l’accessibilita’  dei  numeri  del  piano   nazionale   di numerazione, dei servizi  di  comunicazione  elettronica  dei  numeri dello spazio di numerazione  telefonica  europeo,  dei  numeri  verdi internazionali  universali  e,  se  tecnicamente  ed   economicamente fattibile, dei  piani  di  numerazione  di  altri  Stati  membri  per l’utente finale nonche’ le condizioni conformemente al  Capo  IV  del Titolo II del Codice”.
2. Il punto 8,  della  Parte  A,  dell’Allegato  n.1,  del  decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e’ sostituito dal  seguente:  “8. rispettare le norme  sulla  tutela  dei  consumatori  specifiche  del settore delle comunicazioni elettroniche, ivi comprese le  condizioni in conformita’ al Capo IV del Titolo II del Codice  e  le  condizioni relative all’accessibilita’ per gli utenti  disabili  in  conformita’ all’articolo 57 del Codice”.
3. Dopo il punto 11, della Parte A, dell’Allegato n.1, del  decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e’ inserito il seguente: “11-bis. garantire le comunicazioni delle autorita’ pubbliche per avvisare  il pubblico di minacce imminenti e per attenuare le conseguenze di gravi calamita’.”.
4. Il punto 12, della  Parte  A,  dell’Allegato  n.1,  del  decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e’ sostituito dal seguente:  “12. garantire le  comunicazioni, in  caso  di  catastrofi  naturali  o  di emergenze nazionali, tra i  servizi  di  emergenza  e  le  autorita’, nonche’ le trasmissioni radiotelevisive destinate al pubblico”.
5. Al punto 15, della  Parte  A,  dell’Allegato  n.1,  del  decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole:  “decreto  legislativo 12 novembre 1996, n. 615” sono sostituite  dalle  seguenti:  “decreto legislativo 2 novembre 2007, n. 194,  e  del  decreto  legislativo  9 maggio 2001, n. 269”.
6. Dopo il punto 18, della Parte A, dell’Allegato n.1, del  decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e’ inserito il seguente: “18-bis. obblighi di trasparenza per i  fornitori  di  reti  di  comunicazioni pubbliche  che  forniscono  al  pubblico  servizi  di   comunicazione elettronica al fine  di  garantire  la  connessione  punto  a  punto, conformemente agli obiettivi ed ai principi di  cui  all’articolo  13 del Codice, la divulgazione delle eventuali condizioni  che  limitano l’accesso ai servizi e alle applicazioni o il loro  utilizzo  qualora tali  condizioni  siano  previste  in  conformita’  con  il   diritto dell’Unione  europea  nonche’,  ove   necessario   e   proporzionato, l’accesso  da  parte  delle  autorita’   di   regolamentazione   alle informazioni   necessarie   per   verificare   l’accuratezza    della divulgazione.”.
7. Il punto 1,  della  Parte  B,  dell’Allegato  n.1,  del  decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e’ sostituito dal  seguente:  “1. obbligo di fornire un servizio o di utilizzare un tipo di  tecnologia per il quale sono stati concessi i  diritti  d’uso  della  frequenza, compresi, se del caso, i requisiti di copertura e di qualita’.”.
8. Il punto 2,  della  Parte  B,  dell’Allegato  n.1,  del  decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e’ sostituito dal  seguente:  “2. uso effettivo ed efficiente dei numeri in conformita’ al Capo II  del Titolo I del Codice”.
9. Dopo il punto 8, della Parte B, dell’Allegato n.1,  del  decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e’ inserito il seguente:  “8-bis. obblighi specifici di un uso sperimentale delle radiofrequenze”.
10. Il punto 1, della  Parte  C,  dell’Allegato  n.1,  del  decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e’ sostituito dal  seguente:  “1. la designazione del servizio per il quale e’  utilizzato  il  numero, ivi compresa qualsiasi condizione connessa  alla  fornitura  di  tale servizio, per evitare dubbi, principi tariffari e prezzi massimi  che si possono applicare alla  serie  di  numeri  specifici  al  fine  di garantire la tutela del consumatore conformemente all’articolo 13 del Codice.”.
11. Al punto 4, della Parte C,  dell’Allegato  n.  1,  del  decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: “degli abbonati”  sono sostituite dalle  seguenti: “dei contraenti”.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 72
Elenco minimo  di  voci  da  includere  nell’offerta  di  riferimento relativa  all’accesso  all’ingrosso  all’infrastruttura  di   rete, compreso l’accesso condiviso o pienamente  disaggregato  alla  rete locale  in  postazione  fissa  che  deve  essere  pubblicato  dagli operatori notificati  che  detengano  un  significativo  potere  di mercato, ai sensi dell’articolo 46 del Codice

1. La rubrica dell’Allegato n. 3 del decreto legislativo 1°  agosto 2003, n. 259, e’ sostituita dalla seguente: “Elenco minimo di voci da includere nell’offerta   di   riferimento   relativa    all’accesso all’ingrosso all’infrastruttura di rete, compreso l’accesso condiviso o pienamente disaggregato alla rete locale in  postazione  fissa  che deve essere pubblicato dagli operatori notificati  che  detengano  un significativo potere  di  mercato,  ai  sensi  dell’articolo  46  del Codice.”.
2. La lettera a), dell’introduzione dell’Allegato n. 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e’ sostituita dalla seguente: “a) ‘sottorete locale’, una rete locale parziale  che  collega  il  punto terminale della rete ad un punto di concentrazione o a un determinato punto di accesso intermedio della rete di  comunicazione  elettronica pubblica fissa;”.
3. La lettera c), dell’introduzione dell’Allegato n. 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e’ sostituita dalla seguente: “c) ‘accesso completamente disaggregato alla rete locale’, la fornitura a un beneficiario dell’accesso alla rete locale o alla sottorete localedell’operatore  SPM  che   consenta   l’uso   dell’intera   capacita’ dell’infrastruttura di rete;”.
4. La lettera d), dell’introduzione dell’Allegato n. 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e’ sostituita dalla seguente: “d) ‘accesso condiviso alla rete locale’, la fornitura a un  beneficiario dell’accesso alla rete locale o alla sottorete locale  dell’operatore SPM che  consenta  l’uso  di  una  parte  specifica  delle  capacita’ dell’infrastruttura  di  rete,  come  una  parte  delle  frequenze  o simili”.
5. Il punto 1, della Parte  A,  dell’Allegato  n.  3,  del  decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e’ sostituito dal seguente: ” 1. Elementi della rete cui  e’  offerto  l’accesso  tra  cui,  in particolare, i seguenti elementi  con  le  appropriate  installazioni afferenti:
a) accesso disaggregato alle reti locali (totale e condiviso);
b) accesso disaggregato alle sottoreti locali (totale e condiviso), compreso, se del caso, l’accesso agli elementi  della  rete  che  non sono attivi ai fini dello sviluppo di reti cablate;
c) se del caso, accesso ai condotti che  consente  lo  sviluppo  di reti di accesso.”.
6. Il punto 2, della Parte  A,  dell’Allegato  n.  3,  del  decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e’ sostituito dal  seguente:  “2. Informazioni relative all’ubicazione  dei  punti  di  accesso  fisici inclusi armadi e quadri  di  distribuzione,  disponibilita’  di  reti locali sottoreti e connessioni cablate in parti specifiche della rete di accesso e, se del caso, informazioni  relative  all’ubicazione  di condotti e alla disponibilita’ nei condotti.”.
7. Il punto 3, della Parte  A,  dell’Allegato  n.  3,  del  decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e’ sostituito dal  seguente:  “3. Condizioni tecniche relative all’accesso alle reti e  alle  sottoreti locali e alla loro  utilizzazione,  ivi  incluse  le  caratteristiche tecniche della coppia elicoidale o della fibra ottica o  simili,  dei distributori di cavi, condotti e relative installazioni,  e,  se  del caso, le condizioni tecniche relative all’accesso ai condotti.”.
8. Il punto 1, della Parte  B,  dell’Allegato  n.  3,  del  decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e’ sostituito dal  seguente:  “1.Informazioni  sui  siti  pertinenti  dell’operatore  notificato  come avente significativo potere di mercato o  sull’ubicazione  della  sua attrezzatura e relativo aggiornamento programmato [1].”.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 73
Descrizione delle prestazioni e dei servizi  citati  all’articolo  60   (controllo delle spese), all’articolo 79 (fornitura di  prestazioni   supplementari) e  all’articolo  80  (agevolare  il  cambiamento  di   fornitore) del Codice
1. La rubrica dell’Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259,  e’  sostituita  dalla  seguente:  “Descrizione  delle prestazioni e dei servizi citati  all’articolo  60  (controllo  delle spese), all’articolo 79 (fornitura di  prestazioni  supplementari)  e all’articolo 80 (agevolare il cambiamento di fornitore) del Codice”.
2. Alla lettera a), della Parte A, dell’Allegato n. 4, del  decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole:  “decreto  legislativo 28 dicembre 2001, n. 467” sono sostituite  dalle  seguenti:  “decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”; le parole: “ai consumatori” sono sostituite  dalle  seguenti:  “ai   contraenti”;   dopo   la   parola “opportuno,”  le  parole:  “gli  abbonati”,  sono  sostituite   dalle seguenti: “i contraenti”; le parole: “per l’abbonato” sono sostituite dalle seguenti: ” per il contraente”; le parole: “dell’abbonato” sono sostituite dalle seguenti: “del contraente”.
3. Alla lettera b), della Parte A, dell’Allegato n. 4, del  decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259,  dopo  le  parole:  “Prestazione gratuita alla quale”, le parole: “l’abbonato”, sono sostituite  dalle seguenti: “il contraente”.
4. Alla lettera e), della Parte A, dell’Allegato n.4,  del  decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259,  le  parole:  “l’abbonato”  sono sostituite dalle seguenti: “il contraente”.
5. Il punto i), della lettera a), della Parte A,  dell’Allegato  n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e’ sostituito  dal seguente: “i) di verificare e controllare le spese generate  dall’uso della rete di  comunicazione  pubblica  in  postazione  fissa  o  dei corrispondenti servizi telefonici accessibili al pubblico e”.
6. La rubrica della lettera b), della Parte A, dell’Allegato n.  4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e’  sostituita  dalla seguente: “b) Sbarramento selettivo delle chiamate in uscita o di MMS o SMS premium o, ove cio’ sia tecnicamente fattibile, altri  tipi  di applicazioni analoghe (servizio gratuito)”.
7. Alla lettera b), della Parte A, dell’Allegato n. 4, del  decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e’ inserito, in fine, il seguente periodo: “oppure l’invio di  MMS  o  SMS  premium  o  altri  tipi  di applicazioni analoghe verso queste destinazioni.”.
8. La lettera c), della Parte A, dell’Allegato n.  4,  del  decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e’ sostituita dalla seguente: ” c) Sistemi di pagamento anticipato; L’Autorita’ puo’ obbligare  le  imprese  designate  a  proporre  ai consumatori modalita’ di pagamento anticipato per l’accesso alla rete di  comunicazione  pubblica  e  per  l’uso  dei  servizi   telefonici accessibili al pubblico.”.
9. La lettera d), della Parte A, dell’Allegato n.  4,  del  decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e’ sostituita dalla seguente: ” d) Pagamento rateale del contributo di allacciamento; L’Autorita’  puo’  imporre  alle  imprese  designate  l’obbligo  di autorizzare i consumatori a scaglionare nel tempo  il  pagamento  del contributo di allacciamento alla rete di comunicazione pubblica.”.
10. Alla lettera e), della Parte A, dell’Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,  dopo  le  parole:  “fatture  non pagate” sono aggiunte le seguenti: “emesse dalle imprese”.
11. Dopo la lettera e), della Parte  A,  dell’Allegato  n.  4,  del decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  sono  inserite  le seguenti: “e-bis) Consigli tariffari; La procedura in base  alla  quale  i  contraenti  possono  chiedere all’impresa di  fornire  informazioni  su  tariffe  alternative  piu’ economiche, se disponibili;
e-ter) Controllo dei costi;
La procedura in  base  alla  quale  le  imprese  offrono  strategie diverse,  se  ritenute  idonee  dall’Autorita’,  per   tenere   sotto controllo i costi dei servizi telefonici accessibili al pubblico, tra cui sistemi  gratuiti  di  segnalazione  ai  consumatori  di  consumi anomali o eccessivi.”.
12. La lettera a), della Parte B, dell’Allegato n. 4,  del  decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e’ sostituita dalla seguente: ” a) Composizione mediante tastiera o DTMF (segnalazione bitonale a piu’ frequenze); La rete di comunicazione pubblica consente l’uso  di  apparecchi  a tonalita’ DTMF (raccomandazione ETSI ETR 207) per la segnalazione  da punto a punto in tutta la rete.”.
13. Dopo la Parte B, dell’allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e’ aggiunta la seguente. “Parte  B-bis:  Attuazione   delle   disposizioni   relative   alla portabilita’ del numero di cui all’articolo 80.La prescrizione in base alla quale tutti i  contraenti  con  numeri telefonici appartenenti al piano di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica che ne facciano richiesta  devono  poter conservare  il  proprio   o   i   propri   numeri   indipendentemente dall’impresa fornitrice del servizio si applica.
a) nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico; e.
b) nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo.
La presente parte non si applica alla portabilita’ del  numero  tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e reti mobili.”.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 74
Informazioni da pubblicare a norma dell’articolo 71 del Codice
1. Nell’Allegato n. 5, del decreto legislativo 1° agosto  2003,  n. 259, la parola:  “telefoniche”  e’  sostituita  dalle  seguenti:  “di comunicazione”.
2. Il punto 1, dell’Allegato  n.  5,  del  decreto  legislativo  1° agosto 2003, n. 259, e’ sostituito dal seguente:” 1. Nome e indirizzo dell’impresa o delle imprese.
Nome e indirizzo della sede centrale delle  imprese  fornitrici  di reti di comunicazione pubbliche o di servizi  telefonici  accessibili al pubblico.”.
3. La rubrica del comma 2 e’ sostituita  dalla  seguente:  “Servizi offerti” e i punti: “2.1, 2.2 e 2.5″, del comma 2,  dell’Allegato  n. 5, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259,  sono  sostituiti dai seguenti: ” 1. Portata dei servizi offerti. 2. Tariffe generali. Le  tariffe  coprono  accesso,  costi  di  utenza,  manutenzione  e informazioni sugli sconti  e  sulle  formule  tariffarie  speciali  o destinate  a  categorie  di  utenti  specifiche  ed  eventuali  costi supplementari,  nonche’  sui  costi  relativi  alle   apparecchiature terminali. 5. Condizioni contrattuali generali. Comprendono, se del caso, disposizioni in merito alla durata minima del contratto, alla cessazione del contratto e alle procedure e costi diretti  legati   alla   portabilita’   dei   numeri   e   di   altri identificatori, se pertinenti.”.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 75
Parametri, definizioni e metodi di misura previsti agli articoli 61 e  72 del Codice
per  quanto  riguarda  i  tempi  di  fornitura  e  la   qualita’ del servizio

1. L’allegato n. 6 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259, e’ sostituito dall’allegato 1 al presente decreto.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 76
Interoperabilita’ delle apparecchiature di  televisione  digitale  di  consumo, (ai sensi dell’articolo 74 del Codice)
1.  L’alinea  del  punto  1,  dell’allegato  n.  7,   del   decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e’ sostituito dal seguente:
” 1. Algoritmo comune di scomposizione e ricezione in chiaro. Tutte le apparecchiature dei consumatori destinate  alla  ricezione dei segnali  della  televisione  digitale  (ad  esempio  trasmissione terrestre, via cavo o via  satellite  destinata  principalmente  alla ricezione fissa come DVB-T, DVB-C o  DVB-S),  messe  in  vendita,  inlocazione o messe a disposizione in altro modo  nell’Unione  europea, in  grado  di  ricomporre  i   segnali   di   televisione   digitale, consentono:”.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 77
Requisiti per l’insieme minimo di linee affittate di cui all’articolo 68 del Codice

1. L’allegato n. 8 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259, e’ abrogato.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 78
Dichiarazione per l’offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica di cui all’articolo 25 del Codice

1. L’allegato n. 9 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259, e’ sostituito dall’allegato 2 al presente decreto.
Capo I
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
Art. 79
Criteri che l’Autorita’ deve utilizzare nell’accertare l’esistenza di una posizione dominante collettiva ai sensi dell’articolo 17, comma 3

1. Dopo l’allegato n. 26, del decreto legislativo 1°  agosto  2003, n. 259, e’ inserito l’allegato 3 al presente decreto.
Capo II
NORME DI COORDINAMENTO DEL CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
Art. 80
Norme integrative e di coordinamento
1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  al  comma  6  dell’articolo  55  le  parole:  “Ministro   delle comunicazioni”  sono  sostituite  dalle  seguenti:  “Ministro   dello sviluppo economico”;
b) al comma 1 dell’articolo 60 la parola: “abbonato” e’  sostituita dalla seguente: “contraente”;
c)  al  comma  1  dell’articolo  82  le  parole:  “Ministro   delle comunicazioni”  sono  sostituite  dalle  seguenti:  “Ministro   dello sviluppo economico”;
d) al comma 3) dell’articolo 87  le  parole:  “denuncia  di  inizio attivita’”, sono sostituite dalle seguenti: “segnalazione certificata di inizio attivita’”;
e) al comma 1 dell’articolo 87-bis le parole: “denuncia  di  inizio attivita’”, sono sostituite dalle seguenti: “segnalazione certificata di inizio attivita’”;
f)  al  comma  2  dell’articolo  90  le  parole:  “Ministro   delle comunicazioni”  sono  sostituite  dalle  seguenti:  “Ministro   dello sviluppo economico”;
g) ai commi 2 e 4  dell’articolo  94  le  parole:  “Ministro  delle comunicazioni”  sono  sostituite  dalle  seguenti:  “Ministro   dello sviluppo economico”;
h)  al  comma  6  dell’articolo  95  le  parole:  “Ministro   delle comunicazioni”  sono  sostituite  dalle  seguenti:  “Ministro   dello sviluppo economico;
i)  al  comma  2  dell’articolo  96  le  parole:  “Ministro   delle comunicazioni”  sono  sostituite  dalle  seguenti:  “Ministro   dello sviluppo economico”;
l) al comma 4 dell’articolo  99  le  parole:  “denuncia  di  inizio attivita’”, sono sostituite dalle seguenti: “segnalazione certificata di inizio attivita’”;
m)  al  comma  3  dell’articolo  101  le  parole:  “Ministro  delle comunicazioni”  sono  sostituite  dalle  seguenti:  “Ministro   dello sviluppo economico”;
n)  al  comma  5  dell’articolo  130  le  parole:  “Ministro  delle comunicazioni”  sono  sostituite  dalle  seguenti:  “Ministro   dello sviluppo economico”;
o)  al  comma  3  dell’articolo  162  le  parole:  “Ministro  delle comunicazioni”  sono  sostituite  dalle  seguenti:  “Ministro   dello sviluppo economico”;
p)  al  comma  1  dell’articolo  163  le  parole:  “Ministro  delle comunicazioni”  sono  sostituite  dalle  seguenti:  “Ministro   dello sviluppo economico”;
q)  al  comma  1  dell’articolo  166  le  parole:  “Ministro  delle comunicazioni”  sono  sostituite  dalle  seguenti:  “Ministro   dello sviluppo economico”;
r)  al  comma  2  dell’articolo  170  le  parole:  “Ministro  delle comunicazioni”  sono  sostituite  dalle  seguenti:  “Ministro   dello sviluppo economico”;
s) ai commi 5 e 7, dell’articolo 176, le  parole:  “Ministro  delle comunicazioni”  sono  sostituite  dalle  seguenti:  “Ministro   dello sviluppo economico”;
t)  al  comma  1  dell’articolo  178  le  parole:  “Ministro  delle comunicazioni”  sono  sostituite  dalle  seguenti:  “Ministro   dello sviluppo economico”;
u)  al  comma  3  dell’articolo  185  le  parole:  “Ministro  delle comunicazioni”  sono  sostituite  dalle  seguenti:  “Ministro   dello sviluppo economico”;
v)  al  comma  1  dell’articolo  207  le  parole:  “Ministro  delle comunicazioni”  sono  sostituite  dalle  seguenti:  “Ministro   dello sviluppo economico”;
z)  al  comma  2  dell’articolo  208  le  parole:  “Ministro  delle comunicazioni”  sono  sostituite  dalle  seguenti:  “Ministro   dello sviluppo economico”;
aa) alle lettere a), b) e c) del  comma  2  dell’articolo  220,  le parole:  “Ministro  delle  comunicazioni”   sono   sostituite   dalle seguenti: “Ministro dello sviluppo economico”;
bb) la rubrica del Modello B  dell’allegato  n.  13  e’  sostituita dalla seguente: “segnalazione certificata di inizio attivita’”.
Capo II
NORME DI COORDINAMENTO DEL CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
Art. 81
Disposizioni finanziarie
1. Dall’attuazione del presente decreto  non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  per  la   finanza   pubblica.   Le   Amministrazioni interessate provvedono  all’adempimento  dei  compiti  derivanti  dal presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Capo II
NORME DI COORDINAMENTO DEL CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
Art. 82
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 28 maggio 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del  Consiglio  dei Ministri e Ministro  dell’economia  e delle finanze
Moavero Milanesi,  Ministro  per  gli affari europei
Passera,  Ministro   dello   sviluppo economico
Terzi di Sant’Agata,  Ministro  degli affari esteri
Severino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Severino
Capo II
  NORME DI COORDINAMENTO DEL CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
Allegato n. 1
“Allegato n. 6 (articoli 61 e 72)
Parametri, definizioni e metodi di misura previsti agli articoli 61 e 72 del Codice per quanto riguarda i tempi di fornitura e la qualita’ del servizio
Per le imprese che forniscono accesso a una rete di comunicazione pubblica

PARAMETRO

(Nota 1)

DEFINIZIONE

METODO DI MISURA

Tempo di fornitura del collegamento iniziale

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Tasso di guasti per linea d’accesso

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Tempo di riparazione dei guasti

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Per le imprese che forniscono accesso a un servizio telefonico accessibile al pubblico

PARAMETRO

DEFINIZIONE

METODO DI MISURA

Tempo di stabilimento di una connessione (Nota 2)

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Tempi di risposta dei servizi di consultazione degli elenchi telefonici

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Percentuale di apparecchi telefonici a gettone, a moneta o a scheda nei posti telefonici pubblici a pagamento in servizio

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Reclami relativi all’esattezza delle fatture

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Percentuale di chiamate non riuscite (Nota 2)

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Nota 1

I parametri devono permettere di analizzare le prestazioni a livello regionale – vale a dire ad un livello non inferiore al livello 2 della NUTS (Nomenclatura delle Unita’ Territoriali Statistiche) istituita da Eurostat.
Nota 2
Gli Stati membri possono decidere di non esigere l’aggiornamento delle informazioni riguardanti le prestazioni relative a questi due parametri se e’ dimostrato che le prestazioni in questi due settori sono soddisfacenti.
La versione del documento ETSI  EG  202  0571  e’  la  1.3.1  (luglio 2008).”
Capo II
NORME DI COORDINAMENTO DEL CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
Allegato n. 2
“Allegato n. 9
(articolo 25)

Dichiarazione per l’offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica di cui all’articolo 25 del Codice
Il sottoscritto:
• Cognome:
• Nome:
• Luogo e data di nascita:
• Residenza e domicilio:
• Cittadinanza:
• Societa’/ditta:
• Nazionalita’:
• Sede legale:
• Codice fiscale e partita IVA:
Qualora la societa’ sia  partecipata  da  Organismi  facenti  capo  a Stato, Regioni  o  Enti  locali  deve  essere  altresi’  indicata  la composizione dell’azionariato.
(tale informazione viene richiesta al  fine  della  compilazione  del questionario annuale sui servizi di TLC approntato dalla  Commissione europea)
Inoltre per ogni eventuale richiesta di  chiarimenti  sulla  presente dichiarazione  e  per  il  riscontro   alle   future   richieste   di informazioni previste dal presente decreto, si indica  nella  persona di……………………il referente per gli  affari  istituzionali contattabile ai seguenti recapiti:
• n. telefonico:
• n. fax:
• indirizzo e-mail:
Dati del rappresentante legale:
• Cognome e nome:
• Luogo e data di nascita:
• Residenza e domicilio:
• Codice fiscale:
Dichiara di  voler  offrire  al  pubblico  il  seguente  servizio  di  rete  o comunicazione elettronica:
Descrizione tipologia di rete che comprenda, ove previsto e a  titolo esemplificativo,  la  sua  costituzione/configurazione,  il  relativo programma di installazione, le interconnessioni  previste  con  altre reti, la competenza tecnica di cui si avvale per la realizzazione:
Descrizione tipologia di servizio e l’area  di  copertura  geografica interessata alla fornitura:
Descrizione sistemi/apparati di rete utilizzati  con  relative  norme
tecniche e relativa ubicazione:
Data di inizio dell’attivita’:
A tal fine si impegna a garantire il rispetto della condizione n. 11, parte  A  dell’allegato  n.  1   del   Codice   delle   comunicazioni elettroniche nonche’, ove applicabili e  giustificate  rispetto  alla rete o servizio di  comunicazione  elettronica  in  questione,  delle altre condizioni di cui al predetto allegato n.  1  ed  a  comunicare  tempestivamente al  Ministero  qualsiasi  variazione  riguardante  le informazioni rese con la presente dichiarazione.
Il dichiarante, per quanto non espressamente  menzionato,  garantisce l’osservanza delle disposizioni di cui al Capo II del Titolo  II  del Codice delle comunicazioni elettroniche, nonche’  il  rispetto  delle condizioni che possono essere imposte alle imprese in virtu’ di altre normative non di settore.
Si allegano alla presente dichiarazione:
1. autocertificazione redatta ai sensi  del  decreto  del  Presidente della Repubblica  28  dicembre  2000  n.  445,  da  cui  risulti  che l’impresa  e’  iscritta  alla   Camera   di   commercio,   industria, artigianato ed agricoltura comprensiva  della  dicitura  relativa  al nullaosta antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto  1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno  1998, n. 252; oppure certificato equipollente per soggetti dichiaranti  con sede in uno dei Paesi dell’Unione europea o in Paesi non appartenente all’Unione  europea  con  i  quali  vi   siano   accordi   di   piena reciprocita’;
2. certificato o autocertificazione redatta ai sensi del decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui  risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente la societa’ o   il titolare dell’impresa non sono stati condannati a pena detentiva  per delitto non colposo superiore ai sei mesi e  non  sono  sottoposti  a misure di sicurezza e di prevenzione.
DATA                                                       
FIRMA
Parte di provvedimento in formato grafico
Capo II

NORME DI COORDINAMENTO DEL CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

Allegato n. 3
“Allegato n. 26-bis
Criteri che l’Autorita’ deve utilizzare nell’accertare l’esistenza di una posizione dominante collettiva ai sensi dell’articolo 17, comma 3

Si puo’ ritenere che due o piu’ imprese godano congiuntamente di  una posizione dominante ai sensi dell’articolo 17 allorche’, anche se non sussistono tra di loro interconnessioni strutturali o di altro  tipo, esse  operano  in  un  mercato  caratterizzato  dalla   mancanza   di un’effettiva concorrenza e in  cui  nessuna  singola  impresa  ha  un potere di mercato significativo.
In conformita’ con il diritto dell’Unione europea applicabile  e  con la giurisprudenza della Corte di  giustizia  dell’Unione  europea  in materia di posizione dominante condivisa, e’ probabile  che  cio’  si verifichi allorche’ il mercato e’ concentrato e presenta una serie di caratteristiche  specifiche,  le  piu’    importanti  delle  quali  nel contesto delle comunicazioni elettroniche possono essere le seguenti:
– scarsa elasticita’ della domanda;
– analoghe quote di mercato;
– forti ostacoli giuridici o economici alla penetrazione;
– integrazione verticale con rifiuto collettivo di fornitura;
– mancanza di un controbilanciante potere contrattuale dell’acquirente;
– mancanza di potenziale concorrenza.
Questo elenco e’ indicativo e non esauriente e  i  criteri  non  sono cumulativi.
L’elenco intende piuttosto illustrare semplicemente tipi di prova che potrebbero  essere  adottati  per  suffragare  una   presunzione   di esistenza di posizione dominante condivisa.”.