Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n.51 “Disposizioni integrative e correttive della legge 31 dicembre 1996, n.675, concernenti il personale dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali”


Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n.51

“Disposizioni integrative e correttive della legge 31 dicembre 1996 n.675, concernenti il personale dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali”

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.56 del 9 marzo 1999)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, ed in particolare gli articoli 1, comma 1, lettere c) ed m), e 2, comma 1, lettera b), nonche’ le raccomandazioni del Consiglio d’Europa ivi citate;

Vista la legge 6 ottobre 1998, n. 344;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 3 dicembre 1998;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 febbraio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Disposizioni integrative concernenti
l’ufficio del Garante

1. Al comma 1 dell’articolo 33 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dopo le parole: “ufficio composto”, sono inserite le seguenti: “, in sede di prima applicazione della presente legge,”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 33 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono inseriti i seguenti:
“1-bis. E’ istituito il ruolo organico del personale dipendente del Garante. Con proprio regolamento il Garante definisce: a) l’ordinamento delle carriere e le modalita’ del reclutamento secondo le procedure previste dall’articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; b) le modalita’ dell’inquadramento in ruolo del personale in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento; c) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e, per gli incarichi di funzioni dirigenziali, dall’articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 29, come sostituito dall’articolo 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Il regolamento e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.  Nelle more della piu’ generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorita’ amministrative indipendenti, al personale e’ attribuito l’ottanta per cento del trattamento economico del personale dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni. Per il periodo intercorrente tra l’8 maggio 1997 e la data di entrata in vigore del regolamento, resta ferma l’indennita’ di cui all’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231, corrisposta al personale in servizio. Dal 1 gennaio 1998 e fino alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, e’ inoltre corrisposta la differenza tra il nuovo trattamento e la retribuzione gia’ in godimento maggiorata della predetta indennita’ di funzione.
1-ter. L’ufficio puo’ avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a venti unita’ e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma e’ corrisposta una indennita’ pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall’amministrazione o dall’ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo, e comunque non inferiore alla indennita’ di cui all’articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 1991.”.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e su1le pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per il tempo limitato e per oggetti definiti.
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
– La legge 31 dicembre 1996, n. 675, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 1997, reca norme in materia di “Tutela delle persone o di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”.
– Si riporta l’art. 1, comma 1, lettere c) e m), della legge n. 676/1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 1997:
“1. Il Governo della Repubblica e’ delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu’ decreti legislativi recanti disposizioni integrative della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)-b) (omissis);
c) razionalizzare il trattamento economico del personale del Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali in relazione a quello previsto dall’ordinamento per ogni altra Autorita’ di garanzia secondo il tendenziale criterio dell’uniformita’ a parita’ di responsabilita’ costituzionale;
d)-l) (omissis);
m) mantenere il raccordo tra le attivita’ del Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e quelle dell’Autorita’ per l’informatica nella pubblica amministrazione, anche modificando le disposizioni della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, nonche’ l’armonizzazione dello stato giuridico del relativo personale”.
– Si riporta l’art. 2, comma 1, lettera b), della citata legge n. 676/1996:
“1. Il Governo della Repubblica e’ delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu’ decreti legislativi recanti disposizioni correttive della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)(omissis);
b)introduzione delle sole correzioni a tale legislazione che, dopo il primo periodo di applicazione della medesima, sentiti il Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e nelle materie di sua competenza l’Autorita’ per l’informatica nella pubblica amministrazione, si dimostrino necessarie per realizzarne pienamente i principi o per assicurarne la migliore attuazione o peradeguarla all’evoluzione tecnica del settore”.
– La legge 6 ottobre 1998, n. 344, reca: “Differimento del termine per l’esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali”.
– La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, supplemento ordinario, concerne la “Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”; in particolare il testo dell’art. 14 e’ il seguente:
“Art. 14 (Decreti legislativi). – 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell’art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di “decreto legislativo” e con l’indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e’ trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita’ di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo’ esercitarla mediante piu’ atti successivi per uno o piu’ degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell’organizzazione dell’esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l’esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e’ tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e’ espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessnta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.
Note all’art. 1:
– Il testo dell’art. 33 della citata legge n. 675/1996, come modificato dal presente decreto, e’ il seguente:
“Art. 33 (Ufficio del Garante). – 1. Alle dipendenze del Garante e’ posto un ufficio composto, in sede di prima applicazione della presente legge, da dipendenti dello Stato e di altre amininistrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle  forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio e’ equipatato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza.
Il relativo contingente e’ determinato, in misura non superiore a quarantacinque unita’, su proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data di elezione del Garante. Il segretario generale puo’ essere scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.
1-bis. E’ istituito il ruolo organico del personale dipendente del Garante. Con proprio regolamento il Garante definisce: a) l’ordinamento delle carriere e le modalita’ del reclutamento secondo le procedure previste dall’art. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; b) le modalita’ dell’inquadramento in ruolo del personale in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento; c) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e, per gli incarichi di funzioni dirigenziali, dall’art. 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 29, come sostituito dall’art. 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Il regolamento e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Nelle more della piu’ generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorita’ amministrative indipendenti, al personale e’ attribuito l’ottanta per cento del trattamento economico del personale dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni. Per il periodo intercorrente tra l’8 maggio 1997 e la data di entrata in vigore del regolamento, resta ferma l’indennita’ di cui all’art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231, corrisposta al personale in servizio. Dal 1 gennaio 1998 e fino alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, e’ inoltre corrisposta la differenza tra il nuovo trattamento e la retribuzione gia’ in godimento maggiorata della predetta indennita’ di funzione.
1-ter. L’ufficio puo’ avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a venti unita’ e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma e’ corrisposta una indennita’ pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall’amministrazione o dall’ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo, e comunque non inferiore alla indennita’ di cui all’art. 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 1991.
1-quater. Con proprio regolamento il Garante ripartisce l’organico, fissato nel limite di cento unita’, tra il personale dei diversi livelli e quello delle qualifiche dirigenziali e disciplina l’organizzazione, il funzionamento dell’ufficio, la riscossione e la utilizzazione dei diritti di segreteria, ivi compresi quelli corrisposti dall’8 maggio 1997, e la gestione delle spese, anche in deroga alle norme sulla contabilita’ generale dello Stato. Il regolamento e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
1-quinques. In aggiunta al personale di ruolo, l’ufficio puo’ assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a venti unita’, ivi compresi i consulenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 4.
1-sexies. All’ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilita’ e l’autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l’individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonche’ quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti.
2. Le spese di funzionamento dell’ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria e’ soggetta al controllo della Corte dei conti.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, le norme concernenti l’organizzazione ed il funzionamento dell’ufficio del Garante, nonche’ quelle dirette a disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita’ generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dell’interno, e su parere conforme del Garante stesso. Nel medesimo regolamento sono determinate le indennita’ di cui all’art. 30, comma 6, e altresi’ previste le norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui all’art. 29, commi da 1 a 5, secondo modalita’ tali da assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo, il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti interessate, nonche’ le norme volte a precisare le modalita’ per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 13, nonche’ della notificazione di cui all’art. 7, per via telematica o mediante supporto magnetico o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento e’ reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta;  decorso tale termine il regolamento puo’ comunque essere emanato.
3-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1-quater, cessano di avere vigore le norme adottate ai sensi del comma 3, primo periodo.
4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante puo’ avvalersi dell’opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato, di durata non superiore a due anni, che possono essere rinnovati per non piu’ di due volte.
5. Per l’espletamento dei propri compiti, l’ufficio del Garante puo’ avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione informatica e di strumenti telematici propri ovvero, salvaguardando le garanzie previste dalla presente legge, appartenenti all’Autorita’ per l’informatica nella pubblica amministrazione o, in caso di indisponibilita’, ad enti pubblici convenzionali.
6. Il personale addetto all’ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su tutto cio’ di cui siano venuti a conoscenza, nell’esercizio delle proprie funzioni, in ordine a banche di dati e ad operazioni di trattamento.
6-bis. Il personale dell’ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all’art. 32 riveste, in numero non superiore a cinque unita’, nei limiti del servizio cui e’ destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria”.
– Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca norme per la “Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”. Si riporta l’art. 36, nel testo vigente:
“Art. 36 (Reclutamento del personale). – 1. L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi al principio del comma 3, volte all’accertamento della professionalita’ richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali e’ richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalita’.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui all’art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, come integrato dall’art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilita’ della invalidita’ con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze dell’ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale, deceduto nell’espletamento del servizio, nonche’ delle vittime del terrorismo e della criminalita’ organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita’ della selezione e modalita’ di svolgimento che garantiscano l’imparizialita’ e assicurino economicita’ e celerita’ di espletamento, ricorrendo ove e’ opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati,  diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requsiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita’ tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
4. Le determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l’avvio delle procedure e’ subordinato alla previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata ai sensi dell’art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnicoamministrative o di economicita’, sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l’accesso alle varie professionalita’.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all’art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53.
7. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, si avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa. I contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, in applicazione di quanto previsto dalla legge 18 aprile1962, n. 230, dall’art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall’art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall’art. 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, nonche’ da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina.
8. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non puo’ comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita’ e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l’obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave”.
– La legge 31 luglio 1997 n. 249, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario, reca: “Istituzione dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”.
– Si riporta il testo vigente dell’art. 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 29/1993:
“6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita’ in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori di ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo’ essere integrato da una indennita’ commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto delle temporaneita’ del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianita’ di servizio”.
– Si riporta l’art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231, recante “Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento dell’ufficio del Garante per la radiodiffusione e l’editoria”:
“Art. 41 (Indennita’ di funzione). – 1. Al personale addetto all’ufficio ai sensi dell’art. 3 spetta l’indennita’ di cui all’art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1981, n. 1058”.
– Si riporta l’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche’ sperimentazione organizzativa e didattica”:
“Art. 13 (Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilita’). – Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di divieto di cumulodell’ufficio di professore con altri impieghi pubblici o privati, il professore ordinario e’ collocato d’ufficio in aspettativa per la durata della carica del mandato o dell’ufficio nei seguenti casi:

1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;
2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegratario di Stato;
3) nomina a componente delle istituzioni dell’Unione europea;
3-bis) nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l’assolvimento delle funzioni di professore universitario;

4) ( Soppresso);
5) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro;
6) ( Soppresso);
7) nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale;
8) nomina a presidente della giunta provinciale;
9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere  nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di societa’ a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;
11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell’informazione radiotelevisiva;
12) nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;
13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previste da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.
Hanno diritto a richiedere una limitazione dell’attivita’ didattica i professori di ruolo che ricoprano la carica di rettore, prorettore, preside di facolta’ e direttori di dipartimento, di presidente di consiglio di corso di laurea, di componente del Consiglio universitario nazionale. La limitazione e’ concessa con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non dispensa dall’obbligo di svolgere il corso ufficiale.
Il professore che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilita’ di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione, all’atto della nomina, al rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell’ufficio. Nel periodo dell’aspettativa e’ corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato che versano in una delle situazioni indicate nel primo comma. E’ fattosaIvo il disposto dell’art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni l’aspettativa e’ senza assegni.

Il periodo dell’aspettativa, anche quando questo ultimo sia senza assegni, e’ utile ai fini della progressione nella carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti, nonche’ della maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente art. 6.

Qualora l’incarico per il quale e’ prevista l’aspettativa senza assegni non comporti, da parte dell’ente, istituto o societa’, la corresponsione di una indennita’ di carica si applicano, a far tempo dal momento in cui e’ cominciata a decorrere l’aspettativa, le disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078. Qualora si tratti degli incarichi previsti ai numeri 10), 11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al n. 3) dell’art. 3 della citata legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sono a carico dell’ente, istituto o societa’.
I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalita’ previste dall’art. 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311;
essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l’elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilita’ di svolgere, nel quadro dell’attivita’ didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e  di lezioni ed attivita’ seminariali anche nell’ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d’intesa con il titolare del corso, del quale e’ comunque loro preclusa la titolarita’. E’ garantita loro, altresi’, la possibilita’ di svolgere attivita’ di ricerca anche applicativa, con modalita’ da determinare d’intesa tra il professore ed il consiglio di facolta’ e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l’esclusione della possibilita’ di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilita’ che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni.
Il presente articolo si applica anche ai professori collocati fuori ruolo per limiti di eta’”.

Art. 2.

Disposizioni correttive
concernenti l’ufficio del Garante

1. Dopo il comma 1-ter dell’articolo 33 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, inserito dall’articolo 1 del presente decreto, sono inseriti i seguenti:
“1-quater. Con proprio regolamento il Garante ripartisce l’organico, fissato nel limite di cento unita’, tra il personale dei diversi livelli e quello delle qualifiche dirigenziali e disciplina l’organizzazione, il funzionamento dell’ufficio, la riscossione e la utilizzazione dei diritti di segreteria, ivi compresi quelli corrisposti dall’8 maggio 1997, e la gestione delle spese, anche in deroga alle norme sulla contabilita’ generale dello Stato. Il regolamento e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
1-quinquies. In aggiunta al personale di ruolo, l’ufficio puo’ assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a venti unita’, ivi compresi i consulenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 4.
1-sexies. All’ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilita’ e l’autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l’individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonche’ quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti.”.
2. Nel comma 3 dell’articolo 33 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: “Le norme concernenti l’organizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “In sede di prima applicazione della presente legge, le norme concernenti l’organizzazione” e le parole:
“sono altresi’ previste” sono sostituite dalle seguenti: “sono determinate le indennita’ di cui all’articolo 30, comma 6, e altresi’ previste”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 33 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e’ inserito il seguente:
“3-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1-quater, cessano di avere vigore le norme adottate ai sensi del comma 3, primo periodo.”.
4. Al comma 4 dell’articolo 33 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato, di durata non superiore a due anni, che possono essere rinnovati per non piu’ di due volte.”.
5. Dopo il comma 6 dell’articolo 33 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e’ inserito il seguente:
“6-bis. Il personale dell’ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all’articolo 32 riveste, in numero non superiore a cinque unita’, nei limiti del servizio cui e’ destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.”.

 

Note all’art. 2:
– La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
– Per il decreto legislativo n. 29/1993 v. nelle note all’art. 1.
– Per il testo dell’art. 33 della legge n. 675/1996, come modificato dal presente decreto, v. nelle note all’art. 1.
– L’art. 30, comma 6, della citata legge n. 675/1996, e’ il seguente:
“6. Al presidente compete una indennita’ di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un’indennita’ di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennita’ di funzione sono determinate, con il regolamento di cui all’art. 33, comma 3, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti”.
– L’art. 32 della citata legge n. 675/1996, e’ il seguente:
“Art. 32 (Accertamenti e controlli). – 1. Per l’espletamento dei propri compiti il Garante puo’ richiedere al responsabile, al titolare, all’interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.
2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessita’ ai fini del controllo del rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, puo’ disporre accessi alle banche di dati o altre ispezioni o verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo controllo, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell’accertamento, il quale provvede senza ritardo sulle richieste del Garante, con decreto motivato; le relative modalita’ di svolgimento, sono individuate con il regolamento di cui all’art. 33, comma 3.
4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire.
5. Resta fermo quanto previsto dall’art. 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un membro designato dal Garante. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l’attuazione. Se l’accertamento e’ stato richiesto dall’interessato, a quest’ultimo e’ fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di cui all’art. 10, comma 4, della legge 1 aprile 1981, n. 121, come sostituito dall’art. 42, comma 1, della presente legge, o motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili. Qualora risulti necessario in ragione della specificita’ della verifica, il membro designato puo’ farsi assistere da personale specializzato che e’ tenuto al segreto ai sensi dell’art. 33, comma 6. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalita’ tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai membri del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell’organo, da un numero delimitato di addetti al relativo ufficio, individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all’art. 33, comma 3. Per gli accertamenti relativi agli organismi e ai dati di cui all’art. 4, comma 1, lettera b), il membro designato  prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante”.

Art. 3.
Disposizione finanziaria

1. All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto si provvede con gli ordinari stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato.

 

Art. 4.
Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 26 febbraio 1999

SCALFARO

D’Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Diliberto, Ministro di grazia e giustizia
Ciampi, Ministro del tesoro,del bilancio e della programmazione economica
Piazza, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: Diliberto