Decreto direttoriale del Direttore generale della Dgscerp del Ministero dello Sviluppo economico 19 ottobre 2022 di definizione degli importi relativi agli indennizzi spettanti ad ulteriori operatori di rete in ambito locale a seguito del rilascio delle relative frequenze (settimo decreto)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

(Pubblicato nel sito del Ministero il 19 ottobre 2022)

 

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;

VISTO, in particolare, l’art. 1 comma 1039 lettera b) della sopra citata legge 27 dicembre 2017 n. 205 che prevede l’“erogazione di indennizzo per gli operatori di rete in ambito locale che hanno rilasciato le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre oggetto di diritto d’uso. Per tali finalità, nell’ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 230,3 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2020 e 73,9 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2021”;

VISTO, altresì, l’art. 1 comma 1040 della medesima legge 27 dicembre 2017 n. 205 che stabilisce che “Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le modalità operative e le procedure per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1039 […]”;

VISTA la legge del 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2021 “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024”, pubblicato sul supplemento ordinario n. 50 della Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 310 del 31 dicembre 2021;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 gennaio 2022, con il quale, ai sensi dell’art. 21, comma 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si è provveduto all’assegnazione delle disponibilità del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2022 ai titolari delle strutture di primo livello del Ministero medesimo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 149 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 260 del 30 ottobre 2021, come successivamente modificato e integrato, con cui è stato disposto il riordino del Ministero dello sviluppo economico in attuazione degli articoli 2, 3 e 10 del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il Decreto Ministeriale del 27 ottobre 2021 di graduazione degli uffici dirigenziali di livello generale, registrato dalla Corte dei conti in data 1 dicembre 2021 al n. 1022;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2022 con il n. 100, con il quale all’Avv. Francesco Soro è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” per quanto dispone in materia di indirizzo politico-amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali;

VISTO l’art. 53, comma 16-ter, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che vieta, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, prestazioni di attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione in cui il dipendente abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, tenuto conto delle indicazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l’articolo 12, in materia concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

VISTO il Decreto Legislativo 207 dell’8 novembre 2021, “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO il Decreto Legislativo 208 dell’8 novembre 2021, concernente il “testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi”;

VISTA la decisione (UE) n. 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 relativa all’uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell’Unione;

VISTI gli accordi internazionali sottoscritti dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalle autorità degli Stati confinanti in attuazione della decisione (UE) 2017/899, del 17 maggio 2017;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 22 giugno 2011, recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 39/19/CONS, del 7 febbraio 2019, recante “Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF)” (di seguito PNAF);

VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 ottobre 2018, con il quale è stato approvato il “Piano nazionale di ripartizione delle frequenze”;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 giugno 2019, e successive modifiche, con il quale è stato definito il calendario nazionale (cd. Road Map) che individua le scadenze per il rilascio delle frequenze nella banda a 700 MHz, ai fini dell’attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899 del 17 maggio 2017;

VISTO il Decreto interministeriale MiSE-MEF, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2021 “Definizione delle modalità operative e delle procedure per l’erogazione di indennizzi a favore di operatori di rete in ambito locale, ai sensi dell’articolo 1, comma 1039 lettera b) della legge 27 dicembre 2017, n. 205”;

VISTO l’art. 2 del sopramenzionato Decreto interministeriale MiSE-MEF che stabilisce che debba essere corrisposto un indennizzo a tutti gli operatori di rete titolari di diritti d’uso in ambito locale, compresi i soggetti titolari di autorizzazioni temporanee, in regola con gli obblighi previsti dalle norme vigenti, tenuti a liberare tali frequenze in base a quanto disposto dall’articolo 1, comma 1032 della legge 205/2017, in anticipo rispetto alla scadenza prevista nel relativo diritto d’uso rilasciato dal Ministero, e secondo le tempistiche previste dal Decreto Ministeriale 19 giugno 2019 e successive modifiche;

VISTO l’art. 3, comma 3 del medesimo Decreto interministeriale MiSE-MEF che disciplina i criteri di ripartizione delle risorse stanziate per l’erogazione degli indennizzi da corrispondere ai beneficiari come individuati dal sopra citato art. 2 e fissa in € 25.000.000 lo stanziamento da destinare al calcolo dell’indennizzo basato sul numero complessivo di impianti legittimamente eserciti e in € 276.158.000 lo stanziamento da destinare al calcolo dell’indennizzo basato sulla popolazione residente nelle province oggetto dei diritti d’uso e delle autorizzazioni temporanee;

VISTA la necessità di dover quantificare sia il valore unitario dell’indennizzo spettante per abitante, in base al numero totale di abitanti cumulativamente residenti nelle province oggetto dei diritti d’uso e delle autorizzazioni temporanee, sia il valore unitario dell’indennizzo spettante per ciascun impianto disattivato, in base al numero totale di impianti legittimamente eserciti dai soggetti beneficiari;

CONSIDERATO che risulta ancora pendente un elevato numero di ricorsi inerenti richieste di integrazione ed estensione dei titoli precedentemente rilasciati dal Ministero, in particolare con la richiesta del riconoscimento di ulteriori province e/o di ulteriori impianti;

RITENUTO di dover stabilire un valore unitario dell’indennizzo per abitante e per impianto che consenta di poter disporre delle risorse economiche necessarie al ristoro di tutti i soggetti anche nei casi di soccombenza del Ministero nei contenziosi di cui sopra che determinerebbe un conseguente aumento sia della popolazione totale cumulativamente coperta dai diritti d’uso che del numero totale degli impianti;

RITENUTO pertanto, che sulla base delle motivazioni sopra esposte si debba fissare in € 0,34 il valore unitario dell’indennizzo spettante per abitante e in € 3.800 il valore unitario dell’indennizzo spettante per impianto disattivato;

CONSIDERATO che l’istanza di indennizzo prodotta dal curatore fallimentare della Società ANTENNA 5 SRL per il rilascio del CH 21 UHF nelle province di Firenze, Pisa e Siena è stata ammessa con riserva, con relativa sospensione dell’erogazione della somma corrispondente alla Società, e che è stato fissato per lo scioglimento della suddetta riserva un termine massimo di 45 giorni decorrente dalla pubblicazione del presente decreto;

RITENUTO che, con il decreto direttoriale di scioglimento della riserva relativa alla domanda di indennizzo da parte di ANTENNA 5 SRL, si provvederà all’eventuale, conseguente, rideterminazione degli importi a favore dei titolari di diritto d’uso o di autorizzazione temporanea del CH 21 UHF per le suddette province;

CONSIDERATO che per la Società TEVERE TV SRL si deve procedere ad un’integrazione dell’indennizzo riconosciuto nel decreto direttoriale del 14 settembre 2021 e che per le Società TELEUROPA SRL e TELESUD 3 SRL si deve procedere ad un’integrazione dell’indennizzo riconosciuto nel decreto del 5 agosto 2022;

TENUTO CONTO che con il presente decreto si precisa che il riferimento al decreto del 16 dicembre 2022, presente nell’allegato del decreto direttoriale del 5 agosto u.s., è da intendersi con riferimento al decreto direttoriale del 16 dicembre 2021;

VISTI gli esiti delle operazioni di transizione previsti dalla sopra citata Road Map in base ai quali sono stati confermati sia il rilascio obbligatorio e volontario delle frequenze che la contestuale la disattivazione degli impianti da parte degli operatori di rete nelle seguenti Aree Tecniche:

AT07 – LIGURIA – ASSOCIAZIONE MULTIMEDIA NO PROFIT, CANALE ITALIA SRL, CINECIRCOLO GIOVANILE SOCIOCULTURALE – C.G.S. TELEVARAZZE, ENTELLA TV SRL, FOND. AUT. DI RELIGIONE STELLA DELL’EVANGELIZZAZIONE, P.T.V. PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE SPA, T.L.S. TELE LIGURIA SUD SCRL, T.L.T. SPA, TELECITY SRL, TELENORD SRL;

AT09 – TOSCANA – CANALE 50 SPA, CANALE ITALIA SRL, I.T.R. INTERNATIONAL TELE RADIO SRL, NOI TV SRL, ROMA TELEVISION COMMUNICATIONS SRL, RTV 38 SPA, SESTA RETE EMITTENTE TELEVISIVA TOSCANA SOC. COOP., SO.GE.P. SRL, TELECENTRO SRL, TELEGRANDUCATO DI TOSCANA SRL, TELELIGURIA SUD, TELEMAREMMA SRL, TELETRURIA 2000 SRL, TOSCANA TV SRL, TSD COMUNICAZIONI, TV 1 SPA, TV LIBERA SPA, TV PRATO SRL, TVR TELEITALIA SRL, UMBRIA TELEVISIONI SRL, ANTENNA 5 SRL, GE.TRA.L SRL, RETESOLE SRL, MEDIA VIDEO SCRL, TELE IDEA SRL, P.T.V. PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE SPA, ASS. TELEORVIETO DUE;

AT10 – UMBRIA – CANALE ITALIA SRL, ASSOCIAZIONE TELEORVIETO DUE, CENTRO SERENA ROMA SPA, CO.EL SRL, ROMA TELEVISION COMMUNICATIONS SRL, RTV 38 SPA, TEF CHANNEL SRL, TELE RADIO ORTE ASSOCIAZIONE CULTURALE, TELEIDEA SRL, TELETRURIA 2000 SRL, UMBRIA TELEVISIONI SRL, TEVERE TV SRL, INCREMENTO FINANZIARIO SRL, EDITORIALE UMBRIA VIVA SRL;

AT12 – LAZIO – AMBIENTE E SOCIETA’ SRL, ASSOCIAZIONE AMICI DI TELEPACE, CANALE DIECI SRL, CANALE ITALIA SRL, CENTRO PRODUZIONE SERVIZI SRL, D.V.B.T. SRL, DORIA SRL, EI ITALIA SRL, GOLD TV SRL, I.T.R. INTERNATIONAL TELE RADIO SRL, ITS SRL, NUOVE PROFESSIONI 2000 SRL, ROMA TELEVISION COMMUNICATIONS SRL, RTV 38 SPA, SETTE GOLD SRL, T.G.S. TELEVISION GAMBUTI SYSTEM SRL, TELE CAPRI SRL, TELE IN SRL, TELEMAREMMA SRL, TELEMONTEGIOVE SRL, TELEUNIVERSO SRL, TIBUR RADIO TELESERVIZI SRL, TELEVOMERO SRL;

AT14 – CAMPANIA – ANGRI 24 SCARL, ASSOCIAZIONE CULTURALE GOLFO 2000, ASSOCIAZIONE MISSIONE DELL’IMMACOLATA, ASSOCIAZIONE TELESANNIO, CANALE 9 S.R.L., CANALE ITALIA SRL, CANALE OTTO SRL, CURZIO SRLS, FIN.A SRL, DORIA SRL, I.T.R. INTERNATIONAL TELE RADIO SRL, INCREMENTO FINANZIARIO SRL, LASER TV SRL, LI.RA. SRL, LUNASET SRL, NAPOLI CANALE 21 SRL, NIRO’ INVEST SRL, T.C.S. TELECOLORE SALERNO SRL, T.G.S. TELEVISION GAMBUTI SYSTEM SRL, TELE CAPRI SRL, TELE DIOCESI SALERNO SRL, TELE FUTURA SOC. COOP ARL, TELE VIDEO SOMMA SRL, TELEPAGANI NUOVA SOCIETA’ SCRL, TELEVOMERO SRL, TLA TV SRL DI ABBANEO LUISA, TV OGGI SRL, VIDEONOLA SRL, VIDEOPRODUZIONI SRL;

AT16 – CALABRIA – TELEUROPA SRL;

AT17 – SICILIA – TELESUD 3 SRL;

CONSIDERATO che ai suddetti operatori spetta l’erogazione dell’indennizzo ai sensi del sopra citato decreto interministeriale pubblicato sulla G.U. n. 15 del 20 gennaio 2021;

VISTA la relazione istruttoria con la quale il dirigente della DIV III della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali ha comunicato gli esiti dell’esame delle dichiarazioni di rilascio delle frequenze, di disattivazione degli impianti e delle istanze di indennizzo pervenute;

RITENUTO pertanto, di poter considerare conclusa la fase istruttoria propedeutica all’erogazione degli indennizzi agli operatori di rete sopra indicati;

RAVVISATA pertanto, la necessità di approvare, e contestualmente di pubblicare sul sito del Ministero l’elenco degli operatori di rete indicati in premessa e riportato nella allegata tabella con la indicazione degli importi spettanti,

 

DECRETA

Art. 1

1. E’ approvato l’allegato al presente decreto contenente l’elenco degli indennizzi spettanti, calcolati assegnando un valore pari ad € 0,34 per abitante residente in ciascuna delle province oggetto del diritto d’uso rilasciato ed un importo pari a € 3.800 per ciascun impianto disattivato, secondo le modalità previste all’art. 3 del decreto interministeriale pubblicato sulla G.U. n. 15 del 20 gennaio 2021, ai seguenti operatori di rete titolari di diritto d’uso che, ai sensi del DM 19 giugno 2019 e successive modifiche (c.d. Road Map), hanno dismesso, nelle relative Aree Tecniche, le frequenze oggetto di rilascio obbligatorio e volontario:

AT07 – LIGURIA – ASSOCIAZIONE MULTIMEDIA NO PROFIT, CANALE ITALIA SRL, CINECIRCOLO GIOVANILE SOCIOCULTURALE – C.G.S. TELEVARAZZE, ENTELLA TV SRL, FOND. AUT. DI RELIGIONE STELLA DELL’EVANGELIZZAZIONE, P.T.V. PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE SPA, T.L.S. TELE LIGURIA SUD SCRL, T.L.T. SPA, TELECITY SRL, TELENORD SRL;

AT09 – TOSCANA – CANALE 50 SPA, CANALE ITALIA SRL, I.T.R. INTERNATIONAL TELE RADIO SRL, NOI TV SRL, ROMA TELEVISION COMMUNICATIONS SRL, RTV 38 SPA, SESTA RETE EMITTENTE TELEVISIVA TOSCANA SOC. COOP., SO.GE.P. SRL, TELECENTRO SRL, TELEGRANDUCATO DI TOSCANA SRL, TELELIGURIA SUD, TELEMAREMMA SRL, TELETRURIA 2000 SRL, TOSCANA TV SRL, TSD COMUNICAZIONI, TV 1 SPA, TV LIBERA SPA, TV PRATO SRL, TVR TELEITALIA SRL, UMBRIA TELEVISIONI SRL, ANTENNA 5 SRL, GE.TRA.L SRL, RETESOLE SRL, MEDIA VIDEO SCRL, TELE IDEA SRL, P.T.V. PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE SPA, ASS. TELEORVIETO DUE;

AT10 – UMBRIA – CANALE ITALIA SRL, ASSOCIAZIONE TELEORVIETO DUE, CENTRO SERENA ROMA SPA, CO.EL SRL, ROMA TELEVISION COMMUNICATIONS SRL, RTV 38 SPA, TEF CHANNEL SRL, TELE RADIO ORTE ASSOCIAZIONE CULTURALE, TELEIDEA SRL, TELETRURIA 2000 SRL, UMBRIA TELEVISIONI SRL, TEVERE TV SRL, INCREMENTO FINANZIARIO SRL, EDITORIALE UMBRIA VIVA SRL;

AT12 – LAZIO – AMBIENTE E SOCIETA’ SRL, ASSOCIAZIONE AMICI DI TELEPACE, CANALE DIECI SRL, CANALE ITALIA SRL, CENTRO PRODUZIONE SERVIZI SRL, D.V.B.T. SRL, DORIA SRL, EI ITALIA SRL, GOLD TV SRL, I.T.R. INTERNATIONAL TELE RADIO SRL, ITS SRL, NUOVE PROFESSIONI 2000 SRL, ROMA TELEVISION COMMUNICATIONS SRL, RTV 38 SPA, SETTE GOLD SRL, T.G.S. TELEVISION GAMBUTI SYSTEM SRL, TELE CAPRI SRL, TELE IN SRL, TELEMAREMMA SRL, TELEMONTEGIOVE SRL, TELEUNIVERSO SRL, TIBUR RADIO TELESERVIZI SRL, TELEVOMERO SRL;

AT14 – CAMPANIA – ANGRI 24 SCARL, ASSOCIAZIONE CULTURALE GOLFO 2000, ASSOCIAZIONE MISSIONE DELL’IMMACOLATA, ASSOCIAZIONE TELESANNIO, CANALE 9 S.R.L., CANALE ITALIA SRL, CANALE OTTO SRL, CURZIO SRLS, FIN.A SRL, DORIA SRL, I.T.R. INTERNATIONAL TELE RADIO SRL, INCREMENTO FINANZIARIO SRL, LASER TV SRL, LI.RA. SRL, LUNASET SRL, NAPOLI CANALE 21 SRL, NIRO’ INVEST SRL, T.C.S. TELECOLORE SALERNO SRL, T.G.S. TELEVISION GAMBUTI SYSTEM SRL, TELE CAPRI SRL, TELE DIOCESI SALERNO SRL, TELE FUTURA SOC. COOP ARL, TELE VIDEO SOMMA SRL, TELEPAGANI NUOVA SOCIETA’ SCRL, TELEVOMERO SRL, TLA TV SRL DI ABBANEO LUISA, TV OGGI SRL, VIDEONOLA SRL, VIDEOPRODUZIONI SRL;

AT16 – CALABRIA – TELEUROPA SRL;

AT17 – SICILIA – TELESUD 3 SRL;

2. L’istanza di indennizzo presentata dal curatore fallimentare della Società ANTENNA 5 SRL viene ammessa con riserva con l’effetto della sospensione dell’erogazione della relativa somma alla suddetta Società.

3. L’intervallo temporale necessario per lo scioglimento della riserva di cui al precedente comma è fissato in massimo n. 45 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto.

4. In caso di esclusione della Società ANTENNA 5 SRL verrà effettuata una rideterminazione dell’importo dell’indennizzo relativo al rilascio della frequenza CH 21 UHF nelle province di Firenze, Pisa e Siena e verrà concessa una integrazione della somma già riconosciuta a favore degli operatori di rete titolari di diritto d’uso o di autorizzazione temporanea sul CH 21 UHF nelle suddette province.

 

Art. 2

1. La procedura per la concessione degli indennizzi per gli operatori di rete locali come da allegato 1 è conclusa.

2. Qualora, a conclusione della procedura e ad esito degli eventuali contenziosi, dovessero residuare somme destinate all’erogazione degli indennizzi, il Ministero si riserva la facoltà di ridistribuire agli aventi diritto tali somme adottando criteri di ripartizione coerenti con quanto disposto dal decreto interministeriale pubblicato sulla G.U. n. 15 del 20 gennaio 2021.

3. Qualora risulti che l’operatore di rete beneficiario dell’indennizzo abbia reso dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali in sede di presentazione della richiesta o nella documentazione alla stessa allegata, l’indennizzo è revocato, ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dall’ordinamento.

4. La revoca dell’indennizzo comporta l’obbligo, a carico del soggetto beneficiario, di riversare all’erario, entro i termini fissati nel provvedimento con il quale è disposta la revoca, l’intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali di inflazione pubblicati dall’ISTAT, oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.

5. Nei casi di inottemperanza all’obbligo di versamento dell’ammontare indebitamente percepito entro i termini fissati, il recupero coattivo dell’indennizzo e la rivalutazione ed interessi vengono disposti mediante iscrizione a ruolo.

 

Art. 3

1. La Divisione IV – Emittenza radiotelevisiva – Contributi incaricata della esecuzione del provvedimento, è autorizzata a procedere, secondo quanto riportato in premessa, ai decreti di impegno che saranno assunti sul capitolo di bilancio 7590 PG 2 e ai conseguenti atti di liquidazione per il pagamento degli importi dovuti anche a seguito di eventuali contenziosi.

2. Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Francesco Soro

Allegato