MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali
Divisione IV – Emittenza radiotelevisiva. Contributi
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” per quanto dispone in materia di indirizzo politico- amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali.
VISTO il divieto di pantouflage sancito dall’art. 53, comma 16-ter, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispone: “ I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
VISTO l’art. 2, comma 1, del Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 2022, n. 264, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” che stabilisce: “Il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy”.
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173: “le denominazioni «Ministro delle imprese e del made in Italy» e «Ministero delle imprese e del made in Italy» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico»”.
CONSIDERATO dunque che ogni riferimento, anche nel presente decreto, al “Ministro dello sviluppo economico” e al “Ministero dello sviluppo economico” è da intendersi rispettivamente al “Ministro delle imprese e del made in Italy” e al “Ministero delle imprese e del made in Italy”.
VISTO il decreto legislativo 08 novembre 2021, n. 208 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”, pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 2021, n. 293, S.O.
VISTO l’articolo 1, comma 163 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) così modificato dall’art. 1, comma 619, lett. c), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021 che stabilisce che “Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell’informazione, il sostegno dell’occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l’incentivazione dell’uso di tecnologie innovative”.
VISTA la legge 26 ottobre 2016 n. 198 che ha istituito il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e in particolare l’art. 1 comma 4 che prevede: ”Il Fondo è annualmente ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze. Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo…”.
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146 recante “Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 ottobre 2017, n. 239, d’ora in avanti indicato come “Regolamento”.
VISTO l’art. 4-bis, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, pubblicato nella Gazz. Uff. 25 luglio 2018, n. 171, convertito con la legge 21 settembre 2018, n. 108, che recepisce integralmente il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146.
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 10 novembre 2017, n. 263, con il quale sono state stabilite le modalità di presentazione delle domande per i contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali in attuazione di quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n.146.
VISTO l’articolo 2 del sopracitato Regolamento che definisce i seguenti criteri di ripartizione delle risorse presenti sul capitolo di bilancio del Ministero al sostegno finanziario all’emittenza radio e televisiva operante in ambito locale:
a) 85 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti televisive, di cui il 5 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti televisive aventi carattere comunitario secondo quanto indicato nell’articolo 7;
b) 15 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti radiofoniche, di cui il 25 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti radiofoniche aventi carattere comunitario secondo quanto indicato nell’articolo 7.
VISTI i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell’articolo 5 del Regolamento che cosi dispongono:
3. Conclusa l’istruttoria, il Ministero pubblica sul proprio sito web le 4 graduatorie nazionali provvisorie dei soggetti ammessi al contributo, distintamente per le emittenti televisive e per quelle radiofoniche a carattere commerciale nonché separatamente per le emittenti televisive e per le emittenti radiofoniche a carattere comunitario, e l’indicazione degli importi dei contributi spettanti.
4. Nelle graduatorie sono riportati, per le emittenti commerciali, i soggetti ammessi con l’indicazione del punteggio ottenuto relativamente a ciascuno dei criteri indicati all’articolo 6, nonché dell’eventuale riconoscimento delle maggiorazioni spettanti come previsto dall’articolo 6, commi 3 e 4, e, per le emittenti comunitarie, con l’indicazione del punteggio ottenuto relativamente ai soli criteri di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a) e b), con l’indicazione del punteggio complessivo ottenuto.
5. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, con le stesse modalità di presentazione della domanda di cui al comma 2, ogni emittente, inclusa o non inclusa nelle graduatorie, può presentare richiesta di rettifica del punteggio o di riammissione della domanda, fornendo tutti gli elementi necessari al riesame della pratica”.
6. Concluso l’esame delle richieste di rettifica e delle istanze di riammissione, entro sessanta giorni, il Ministero pubblica le graduatorie definitive con le stesse modalità di cui ai commi 3 e 4.
7. Il Ministero provvede alla successiva liquidazione in un’unica soluzione entro i successivi sessanta giorni ed è autorizzato a compensare gli importi da erogare a titolo di contributo con le somme di cui i beneficiari risultino eventualmente debitori nei confronti del Ministero stesso per quanto previsto dagli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche.
8. Il Ministero effettua idonei controlli, anche in periodi successivi alla concessione del contributo, relativamente alla veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentata in sede di domanda e verifica il corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento”.
VISTI gli articoli 4 e 6 del Regolamento che stabiliscono rispettivamente i requisiti di ammissione ad usufruire dei contributi e i criteri di valutazione delle domande ai fini del calcolo dei contributi.
VISTO in particolare il comma 2 del suddetto articolo 6 che così recita: “2. Nell’ambito dell’istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all’articolo 5, nella parte relativa alle emittenti televisive commerciali, sulla base del punteggio totale che ciascuna emittente consegue dalla somma dei punteggi relativi alle aree indicate nella tabella 1 e dalle maggiorazioni di punteggio di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il Ministero forma una graduatoria. Alle prime cento emittenti è destinato il 95 per cento delle risorse disponibili. Alle emittenti che si collocano dal centunesimo posto in poi è destinato il 5 per cento delle medesime risorse. Per queste ultime, si procede al riparto delle somme secondo il punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella 1, fermo restando che l’emittente collocatasi al centunesimo posto non può ottenere un contributo complessivo di importo più elevato di quella che si colloca al centesimo. Eventuali residui sono riassegnati alle prime cento emittenti in graduatoria, in misura proporzionale ai punteggi individuali relativamente alle tre aree indicate nella tabella 1. Alle emittenti radiofoniche commerciali il Ministero attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella 1”.
VISTO l’art 1 commi 616-619 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, e in particolare art.1 comma 616.“Al fine di semplificare le procedure contabili di assegnazione delle risorse, tenendo conto dello stabile incremento delle entrate versate a titolo di canone di abbonamento alle radioaudizioni ai sensi degli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le predette entrate sono destinate: a) quanto a 110 milioni di euro annui, al Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, quale quota di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198; b …”; art. 1 comma 617: “Le somme di cui al comma 616, lettere a) e b), non impegnate in ciascun esercizio possono essere impegnate nell’esercizio successivo”; art. 1 comma 618: “ Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui”.
VISTA la legge del 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021.
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2021 “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024”, pubblicato sul supplemento ordinario n. 50 della Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 310 del 31 dicembre 2021.
VISTO il decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90 che all’articolo 2 comma 2 istituisce le azioni.
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 gennaio 2022, con il quale, ai sensi dell’art. 21, comma 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si è provveduto all’assegnazione delle disponibilità del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2022 ai titolari delle strutture di primo livello del Ministero medesimo.
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 149 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 260 del 30 ottobre 2021, come successivamente modificato e integrato, con cui è stato disposto il riordino del Ministero dello sviluppo economico in attuazione degli articoli 2, 3 e 10 del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 novembre 2021 recante “Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale” registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2021 con n. 1097.
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 gennaio 2022 con il n. 100, con il quale al dott. Francesco Soro è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del Ministero dello sviluppo economico.
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di ripartizione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione per l’anno 2022, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, in data 21 luglio 2022, che ha assegnato al Ministero dello sviluppo economico la somma di euro 71.329.658,00.
TENUTO CONTO dunque delle assegnazioni complessive di competenza anno 2022 sul capitolo 3125 piano gestionale 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello Sviluppo Economico, nell’ambito del centro di responsabilità – Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, per l’erogazione dei contributi a favore dell’emittenza televisiva e radiofonica locale pari ad euro € 126.329.658,00.
CONSIDERATO che le risorse complessivamente disponibili per le emittenti radiofoniche e televisive locali, al netto dell’accantonamento di cui all’art 2 comma 2 del DPR 146/2017 sono pari a € 125.066.361,42.
RILEVATO che sulla base dei criteri previsti dal Regolamento le risorse da destinare alle emittenti radiofoniche locali a carattere commerciale per le domande di contributo per l’annualità 2022 ammontano a € 14.069.965,66.
VISTE le domande di contributo per l’annualità 2022 ricevute dalla competente Divisione IV attraverso la piattaforma telematica SICEM, ai sensi del già citato decreto ministeriale 20 ottobre 2017 entro il termine di presentazione del 28 febbraio 2022.
VISTA la relazione istruttoria (prot. n. 169164 del 21 novembre 2022) dalla quale emerge che, a seguito dell’esame delle 176 domande presentate dalle emittenti radiofoniche a carattere commerciale, 24 sono risultate inammissibili per mancanza di titoli o requisiti e, pertanto, 152 sono quelle ammesse per le quali è stata elaborata la graduatoria provvisoria, con l’indicazione del punteggio ottenuto relativamente ai criteri di valutazione di cui all’articolo 6 del Regolamento, e conseguentemente l’elenco degli importi dei contributi da assegnare a tutti i soggetti beneficiari.
RAVVISATA pertanto, ai sensi dei commi 3 e 4 del suddetto articolo 5 del Regolamento, la necessità di approvare, e contestualmente di pubblicare sul sito del Ministero, la graduatoria provvisoria delle domande ammesse al contributo per l’anno 2022 e gli elenchi provvisori degli importi spettanti alle emittenti radiofoniche a carattere commerciale.
D E C R E T A
ART. 1
Sono approvati la graduatoria provvisoria delle domande ammesse al contributo per l’anno 2022 delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale e l’elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146, come riportati negli allegati A e B.
ART. 2
I suddetti allegati, anche a seguito di verifiche in corso e su ogni elemento oggetto di valutazione, saranno confermati con il successivo provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva in base a quanto previsto dai commi 5 e 6 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146.
La Divisione IV “Emittenza radiotelevisiva. Contributi” di questa Direzione Generale, incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento, provvederà alla pubblicazione dei relativi atti sul sito web del Ministero delle imprese e del made in Italy nella sezione COMUNICAZIONI/RADIO, dove saranno indicate modalità e data di scadenza dell’invio di eventuali motivate richieste di rettifica del punteggio o di riammissione della domanda.
IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Soro
Allegato A) – graduatoria provvisoria
Allegato B) – elenco degli importi dei contributi