Decreto del Sottosegretario allo Sviluppo economico 29 dicembre 2014 recante “Contribuzione per l’utilizzo delle frequenze nelle bande televisive terrestri per l’anno 2014”

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 dicembre 2014

Contribuzione per l’utilizzo delle frequenze nelle bande televisive terrestri per l’anno 2014.
(pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2015)

IL SOTTOGRETARIO DI STATO

 

  Vista la legge del 23 dicembre 1999 n. 488,  recante  “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, ed in particolare l’articolo 27;
  Visto il decreto legislativo del 10 agosto 2003, n. 259 recante  il “Codice  delle  comunicazioni  elettroniche”,   ed   in   particolare l’articolo 35;
  Visto il decreto legislativo del 31 luglio  2005,  n.  177  recante “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”;
  Visto il decreto legge del 2 marzo  2012,  n.  16,  convertito  con modificazioni dalla legge del 26 aprile 2002, n. 44 ed in particolare l’art. 3-quinquies recante “Misure urgenti per l’uso efficiente e  la valorizzazione  economica  dello  spettro  radio  ed  in  materia  di contributi per l’uso delle frequenze televisive”;
  Vista la delibera 353/11/Cons dell’Autorita’ per le garanzie  delle comunicazioni del 23 giugno 2011, recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”;
  Vista la delibera 568/13/Cons dell’Autorita’ per le garanzie  delle comunicazioni del 15 ottobre, recante “Determinazione per l’anno 2013 dei contributi per l’utilizzo delle frequenze televisive terrestri in tecnica digitale”;
  Vista la delibera 494/14/Cons dell’Autorita’ per le garanzie  delle comunicazioni  del  30  settembre  2014,  recante  “Criteri  per   la fissazione da  parte  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  dei contributi  annuali  per  l’utilizzo  delle  frequenze  nelle   bande televisive terrestri”;
  Visto in particolare quanto disposto dai  commi  4  e  7  dell’art. 3-quinquies del decreto legge 2 marzo 2012,  n.  16,  convertito  con modificazioni dalla legge del 26 aprile 2002, n. 44 secondo  i  quali “…. il nuovo sistema dei contributi e’ applicato progressivamente a partire dal 1 gennaio 2013 …..” e ” …. non devono derivare  nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica…”;
  Vista la lettera inviata dalla  Commissione  europea  all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni ed al  Ministero  dello  sviluppo economico in data 18 luglio 2014 con la quale la Commissione dichiara che “in base all’art. 13 della  direttiva  autorizzazioni  (direttiva 2002/20/CE)   …   devono   essere   obiettivamente    giustificati, trasparenti,  non   discriminatori   e   proporzionati   allo   scopo perseguito….”;
  Considerato che e’ necessario distinguere  il  regime  contributivo applicabile agli operatori di rete, in quanto assegnatari dei diritti d’uso delle frequenze, dal  regime  contributivo  di  soggetti  anche giuridicamente differenti, quali i fornitori dei servizi,  alla  luce del quadro normativo vigente;
  Considerata  l’impossibilita’  di  conciliare  il  criterio   della progressivita’, di cui al comma 4 del citato  art.  3-quinquies,  con quanto previsto dal comma 7 dello stesso articolo e con i principi di proporzionalita’  e  non  discriminazione  dettati  dalla   normativa comunitaria, tenuto conto dei  criteri  di  determinazione  stabiliti dalla delibera  494/14/Cons  dell’Autorita’  per  le  garanzie  nelle comunicazione;
  Vista la necessita’, nelle  more  dell’adozione  del  provvedimento ministeriale  che  definisce  il  nuovo   regime   contributivo   per l’utilizzo delle frequenze televisive, di dover, comunque, assicurare un flusso di entrate al bilancio delle Stato per l’anno 2014;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158 del 5 dicembre 2013, concernente “Regolamento di  organizzazione  del Ministero dello sviluppo economico”;
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  30 maggio 2014, recante “Delega di attribuzioni  al  Sottosegretario  di Stato,  On.  le  Antonello  Giacomelli”  pubblicato  nella   Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2014;

Decreta
 
Art. 1 

  1. In via transitoria, nelle more della determinazione da parte del Ministero dello  sviluppo  economico,  con  successivo  decreto,  dei contributi per l’utilizzo  delle  frequenze  nelle  bande  televisive terrestri, gli operatori di rete sono tenuti a versare  entro  il  31 gennaio  2015,  a  titolo  di  acconto  del  contributo  dovuto   per l’esercizio finanziario 2014, una somma  pari  al  40  per  cento  di quanto versato nell’anno 2013.
  2. A dimostrazione dell’avvenuto pagamento le societa’ sono  tenute a trasmettere entro i dieci  giorni  successivi  al  Ministero  copia dell’attestazione di versamento.
  3. In caso di ritardato pagamento le  somme  sono  aumentate  degli interessi calcolati al tasso legale vigente e decorrenti  dalla  data di scadenza indicata al comma 1.
  4. In caso di mancato pagamento del contributo e  degli  interessi, ove dovuti, si provvede  al  loro  recupero  a  norma  delle  vigenti disposizioni in materia.

 

Art. 2

  1.  A  seguito  del  decreto  di  determinazione   definitiva   dei contributi di cui all’articolo 1, comma 1, gli operatori di rete sono tenuti al pagamento del saldo del contributo di competenza  dell’anno 2014 entro il termine fissato dal medesimo decreto.
  2. Eventuali somme corrisposte indebitamente a  titolo  di  acconto sono recuperate dagli  operatori  di  rete  detraendole  dall’importo dovuto per l’anno 2015.

 

Art. 3

 

  1. Gli operatori di rete operanti su frequenze televisive terrestri in  tecnica  digitale,  che  non  erano  titolari  di  concessione  e autorizzazioni  per  l’esercizio  dell’attivita’  radiotelevisiva  in tecnica analogica, sono tenuti a pagare il contributo  di  competenza dell’anno 2014 in un’unica soluzione  alla  data  del  saldo  di  cui all’articolo 2, comma 1.
  Il presente decreto viene inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la registrazione e  sara’  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.

    Roma, 29 dicembre 2014
 
                                          Il Sottosegretario di Stato
                                                    Giacomelli        

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPA, Reg.ne Prev. n. 64