Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2013 “Approvazione della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, la Rai Radiotelevisione Italiana spa e Rai World spa per l’offerta televisiva e multimediale per l’estero”.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 novembre 2013 

Approvazione  della  convenzione  stipulata  tra  la  Presidenza  del Consiglio  dei  Ministri  –   Dipartimento   per   l’informazione   e l’editoria, la RAI – Radiotelevisione italiana  S.p.a.  e  Rai  World S.p.a.  per  l’offerta  televisiva  e  multimediale   per   l’estero.

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2013)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

e

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Vista la legge 14 aprile 1975, n.  103,  recante  “Nuove  norme  in materia  di  diffusione  radiofonica  e  televisiva”   e   successive modificazioni ed, in particolare, gli  articoli  19  e  20   che,  nel disciplinare,  rispettivamente,  le  prestazioni  cui  e’  tenuta  la societa’ concessionaria nonche’ i corrispettivi dovuti alla  societa’ stessa per gli adempimenti di cui al citato art.  19  prevedono,  tra l’altro, che “la societa’ concessionaria”  effettui,  sulla  base  di “convenzioni   aggiuntive   da   stipularsi   con    le    competenti amministrazioni dello Stato”,  “programmi  televisivi  e  radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per  la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana  nel mondo …”;

  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  “Disciplina dell’attivita’  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del Consiglio dei ministri” e successive modificazioni;

  Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206 recante  “Disposizioni  sulla societa’ concessionaria  del  servizio  pubblico  radiotelevisivo”  e successive modificazioni;

  Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249  recante  “Istituzione dell’Autorita’ per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui sistemi  delle  telecomunicazioni  e  radiotelevisivo”  e  successive modificazioni;

  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante “Ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri”   e successive modificazioni;

  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  recante  “Norme generali  sull’ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni  pubbliche”  e  successive   modificazioni   ed,   in particolare, l’art. 16 che disciplina le funzioni  dei  dirigenti  di uffici dirigenziali generali;

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22 novembre  2010,  recante  “Disciplina  dell’autonomia  finanziaria  e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

  Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante “Norme di principio in materia   di   assetto   del   sistema   radiotelevisivo   e    della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche’ delega al  Governo  per l’emanazione del testo unico  della  radiotelevisione”  e  successive modificazioni;

  Visto  il  “Testo  unico  dei  servizi  di  media   audiovisivi   e radiofonici” di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177  e successive modificazioni ed, in particolare, l’art. 11 con  il  quale vengono confermate le competenze  in  materia  di  servizi  di  media audiovisivi  e  radiofonici  attribuite  dalle  vigenti  norme   alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

  Visti, altresi’, gli articoli 45 e 49 del suddetto “Testo unico dei servizi  di  media  audiovisivi   e   radiofonici”   che   prevedono, rispettivamente, la definizione dei  compiti  del  servizio  pubblico generale  radiotelevisivo  nonche’  la   disciplina   della   Rai   – Radiotelevisione italiana S.p.a., alla quale viene affidata, ai sensi del comma 1 del citato art. 49, fino al 6 maggio 2016, la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo;

  Vista la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento    per    l’Informazione    e    l’Editoria     e     la RAI-Radiotelevisione  italiana   Spa,   per   l’offerta   televisiva, radiofonica e multimediale per l’estero stipulata il 5 luglio 2010 ed approvata con Decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  di concerto  con  il  Ministro  degli   affari   esteri,   il   Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo  economico in data 4 ottobre 2010;

  Considerato  che  la  suddetta  convenzione,  ai  sensi  di  quanto previsto all’art. 10, comma 1, ha una durata pari a  quella  prevista dall’art. 49, comma 1, del testo unico della radiotelevisione di  cui

al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 in base  al  quale  “la concessione  del  servizio  pubblico  generale   radiotelevisivo   e’ affidata, fino al 6 maggio 2016, alla  RAI-Radiotelevisione  italiana Spa”;

  Considerato, altresi’, che l’anzidetto art. 10, prevede,  al  comma 2, che  “le  condizioni  e  le  modalita’  stabilite  nella  presente convenzione sono comunque rinegoziate ogni triennio”;

  Tenuto conto che il  suddetto  termine  per  la  rinegoziazione  e’ scaduto alla data del 31 dicembre 2012;

  Visto il Contratto nazionale  di  servizio  pubblico,  relativo  al triennio 2010 – 2012, stipulato  ai  sensi  dell’art.  45  del  sopra citato Testo Unico tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai Radiotelevisione italiana e approvato con decreto del Ministro  dello sviluppo economico del 27 aprile 2011 ed  in  particolare  l’art.  14 recante “Offerta per l’estero”;

  Visto che i servizi prestati dalla RAI – Radiotelevisione  italiana S.p.a sono  di  natura  obbligatoria  e  continuativa  e  finalizzati all’offerta televisiva e multimediale per l’estero,  ai  sensi  degli articoli 19 e 20 della sopra menzionata legge 14 aprile 1975, n. 103;

  Ritenuta la necessita’ di stipulare  a  decorrere  dal  1°  gennaio 2013, con durata pari  a  quella  prevista  dall’art.  49,  comma  1, dell’anzidetto “Testo  unico  dei  servizi  di  media  audiovisivi  e radiofonici” di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177  e successive modificazioni, l’annessa convenzione;  

  Vista la nota con la quale la RAI – Radiotelevisione Italiana  Spa, con riferimento alla Convenzione avente ad  oggetto  le  trasmissioni per gli Italiani all’estero, ha richiesto a questa Amministrazione di destinare  un   contributo   pluriennale   bloccato,   congruo   alla programmazione richiesta e in linea con le  raccomandazioni  espresse dalla Commissione permanente di  monitoraggio  prevista  dall’art.  5 della predetta Convenzione;

  Vista la nota in data 10 dicembre 2012 al Segretario  Generale  con la quale, al fine di assicurare la continuita’  della  programmazione per le comunita’ italiane all’estero e in  considerazione  del  fatto

che sia  la  produzione  dei  programmi  che  l’acquisto  di  diritti televisivi richiedono una programmazione per un  periodo  piu’  lungo del singolo anno, e’ stata richiesto di autorizzare  l’assunzione  di impegni pluriennali, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del  regolamento di contabilita’ della Presidenza del Consiglio;

  Vista l’autorizzazione del Segretario Generale annotata in calce al predetta nota;

  Visto il d.P.C.M. del 14 dicembre 2012  concernente  l’approvazione del  bilancio  di  previsione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri per l’anno 2013;

  Visto  il  verbale  in  data  5  dicembre  2012  con  il  quale  la Commissione permanente di monitoraggio, istituita ai sensi  dell’art. 5 della sopra citata convenzione, ha formulato indicazioni  volte  ad un  miglioramento  dell’offerta  radiotelevisiva  e  multimediale  in   conformita’ a quanto evidenziato nella Nota  informativa  predisposta dal Ministero degli affari esteri con  particolare  riferimento  alla valorizzazione di programmi a contenuto culturale  ed  informativo  e con  una  connotazione   a   piu’   ampio   respiro   internazionale, all’introduzione della sottotitolatura dei programmi nelle principali lingue  per  un  maggior  coinvolgimento  dei   cittadini   stranieri interessati all’Italia nonche’ alla valorizzazione  delle  esperienze degli Italiani all’estero;

  Visto il prospetto del 21  dicembre  2012  presentato  da  RAI  per l’alimentazione dell’offerta concernente la programmazione televisiva e radiofonica per l’anno 2013 ed i relativi costi previsionali;  

  Vista la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento   per   l’informazione   e   l’editoria,   la   RAI    – Radiotelevisione italiana S.p.a. e Rai  World  S.p.a.  per  l’offerta televisiva e multimediale per l’estero, stipulata in data 31 dicembre 2012;

  Considerato che l’anzidetta convenzione prevede all’art.  6,  comma 1, un corrispettivo definito, per il  triennio  2013  –  2015,  nella misura di euro 7.000.000,00 annui compresa IVA di legge;

  Visto l’art. 2, comma 131, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 recante “Disposizioni urgenti in materia  tributaria  e  finanziaria” convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.  286 che dispone, tra l’altro, che: “Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103,  sono  approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di  concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e  delle  comunicazioni,  e, limitatamente alle convenzioni  aggiuntive  di  cui  all’art.  20, terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri.

Il pagamento dei corrispettivi  e’  effettuato  nell’anno  successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni.”;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in  data  3/5/2013 con il quale l’on. Giovanni Legnini e’ stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data 27 maggio 2013, registrato alla Corte dei conti  in  data  24  giugno 2013 reg. n. 6 – foglio n. 30, con cui al  Sottosegretario  di  Stato alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,  on.  Giovanni  Legnini, sono state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di informazione, comunicazione ed editoria;  

  Visto il d.P.C.M. del 5 marzo 2012, registrato alla Corte dei Conti il 10 maggio 2012, Registro 4, foglio  94,  con  il  quale  il  Cons. Ferruccio Sepe e’ nominato Capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e titolare del centro di responsabilita’ amministrativa  n.  9  –  “informazione  ed editoria” – del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1

  1. E’ approvata, ai sensi degli articoli 19 e  20  della  legge  14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, l’annessa convenzione stipulata, in data 31 dicembre 2012, tra l a Presidenza del  Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. e Rai  World  S.p.a.  per  l’offerta televisiva e multimediale per l’estero.

  2. Ai sensi  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001  n.  165  e successive modificazioni, i relativi impegni di  spesa  sono  assunti con decreti dirigenziali.

  Il  presente  decreto  e’  trasmesso,  per   gli   adempimenti   di competenza,  all’Ufficio  del  bilancio  e  per   il   riscontro   di regolarita’ amministrativo – contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei Conti,  e’  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.

    Roma, 4 novembre 2013

                          p. il Presidente

                     il Sottosegretario di Stato

             alla Presidenza del Consiglio dei ministri

                               Legnini

                   Il Ministro degli affari esteri

                               Bonino

                      Il Ministro dell’economia

                           e delle finanze

                             Saccomanni

                           p. Il Ministro

                      dello sviluppo economico

                          il Vice Ministro

                             Catricala’

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2013

Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 9, foglio n. 211

                                                             Allegato

CONVENZIONE

per l’offerta televisiva e multimediale per l’estero

TRA

LA PRESIDENZA  DEL  CONSIGLIO  DEI  MINISTRI   –   DIPARTIMENTO   PER   L’INFORMAZIONE E L’EDITORIA (codice  fiscale  n.  80188230587),  di   seguito denominata anche “Presidenza del Consiglio”, nella  persona  del cons. Ferruccio Sepe, capo del Dipartimento per  l’informazione   e l’editoria

la RAI  –  RADIOTELEVISIONE   ITALIANA   SPA   (codice   fiscale   n.   06382641006), di seguito indicata anche come “Rai”, con sede legale   in Roma, nella persona della dott.ssa Anna Maria  Tarantola,  nella    sua qualita’ di Presidente del Consiglio di Amministrazione

E

RAI WORLD Spa (partita IVA n. 07438661006), di seguito indicata anche   come “Rai World”, con sede legale in Roma, nella persona  di  Piero   Alessandro Corsini, nella sua qualita’ di Amministratore Delegato   

    Premesso  che  la  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni

e integrazioni, per il raggiungimento dei propri fini  istituzionali, si  avvale  della  RAI  Radiotelevisione  italiana   quale   societa’ concessionaria dello  Stato,  tra  l’altro,  per  l’effettuazione  di trasmissioni destinate a stazioni radiofoniche e televisive di  altri Paesi per la diffusione e la conoscenza della lingua e della  cultura italiana nel mondo, regolate mediante apposita convenzione aggiuntiva stipulata con la Presidenza del Consiglio dei ministri;  

    Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante norme  di  principio in  materia  di  assetto  del   sistema   radiotelevisivo   e   della Rai-Radiotelevisione italiana Spa,  nonche’  delega  al  Governo  per l’emanazione del testo unico della Radiotelevisione;

    Visto il testo unico della Radiotelevisione, emanato con  decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;  

    Visto il Contratto nazionale di servizio  pubblico,  relativo  al triennio 2010 – 2012, stipulato  ai  sensi  dell’art.  45  del  sopra citato testo unico tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai Radiotelevisione italiana e approvato con decreto del Ministro  dello sviluppo economico del 27 aprile 2011 ed  in  particolare  l’art.  14 recante “Offerta per l’estero”;

    Rilevato che, ai sensi dell’art. 45, lett.  e)  del  testo  unico della radiotelevisione, la RAI ha costituito la societa’  NewCo.  Rai International Spa (ora  Rai  World)  per  lo  svolgimento,  in  forma imprenditoriale,  delle  attivita’  previste  da  tale  disposizione, finalizzate alla conoscenza  ed  alla  valorizzazione  della  lingua, della cultura e della impresa italiana nel mondo, in coerenza con  le finalita’ di cui alla presente convenzione;

    Vista la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri –  Dipartimento  per  l’Informazione  e  l’Editoria  e   la   RAI   – Radiotelevisione   italiana   Spa,   per   l’offerta   televisiva   e  multimediale per l’estero stipulata il 5 luglio 2010 ed approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con  il Ministro degli affari  esteri,  il  Ministro  dell’economia  e  delle finanze e il Ministro dello sviluppo  economico  in  data  4  ottobre

2010;

    Considerato che la  suddetta  convenzione,  ai  sensi  di  quanto previsto all’art. 10, comma 1, ha una durata pari a  quella  prevista dall’art. 49, comma 1, del testo unico della radiotelevisione di  cui

al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 in base  al  quale  “la concessione  del  servizio  pubblico  generale   radiotelevisivo   e’ affidata, fino al 6 maggio 2016, alla  RAI-Radiotelevisione  italiana   Spa”;

    Considerato, altresi’, che l’anzidetto art. 10, prevede, al comma 2, che  “le  condizioni  e  le  modalita’  stabilite  nella  presente convenzione sono comunque rinegoziate ogni triennio”;  

    Tenuto conto che il suddetto termine per la rinegoziazione  scade alla data del 31 dicembre 2012;

    Considerato, pertanto, che occorre procedere alla stipula  di  un nuovo atto convenzionale tra la Presidenza del Consiglio dei ministri –  Dipartimento  per  l’informazione   e   l’editoria   e   la   RAI- Radiotelevisione  italiana,  per  la   trasmissione   dei   programmi radiofonici e televisivi sopra indicati;  

    Vista la nota con la quale la  RAI  –  Radiotelevisione  Italiana Spa,  con  riferimento  alla  Convenzione  avente   ad   oggetto   le trasmissioni per gli  Italiani  all’estero,  ha  richiesto  a  questa Amministrazione di  destinare  un  contributo  pluriennale  bloccato, congruo  alla  programmazione   richiesta   e   in   linea   con   le raccomandazioni espresse dalla Commissione permanente di monitoraggio prevista dall’art. 5 della predetta Convenzione;

    Vista la nota in data 10 dicembre 2012 al Segretario Generale con la quale, al fine di assicurare la continuita’  della  programmazione per le comunita’ italiane all’estero e in  considerazione  del  fatto che sia  la  produzione  dei  programmi  che  l’acquisto  di  diritti televisivi richiedono una programmazione per un  periodo  piu’  lungo del singolo anno, e’ stato richiesto di autorizzare  l’assunzione  di impegni pluriennali, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del  regolamento di contabilita’ della Presidenza del Consiglio;

    Vista l’autorizzazione del Segretario generale annotata in  calce alla predetta nota;

    Considerato che la RAI – Radiotelevisione italiana Spa in  quanto societa’ concessionaria dello Stato del servizio  pubblico  nazionale radiotelevisivo, ai sensi della predetta normativa,  e’  tenuta  alle   prestazioni oggetto  della  presente  convenzione  e  riconosce  come tratto distintivo della missione del servizio  pubblico  la  qualita’ dell’offerta radiotelevisiva, impegnandosi affinche’  tale  obiettivo sia perseguito anche nei generi a piu’ ampia diffusione;

    Visto il verbale  in  data  5  dicembre  2012  con  il  quale  la Commissione permanente di monitoraggio, istituita ai sensi  dell’art. 5 della sopra citata convenzione, ha formulato indicazioni  volte  ad un  miglioramento  dell’offerta  radiotelevisiva  e  multimediale  in conformita’ a quanto evidenziato nella Nota  informativa  predisposta dal Ministero degli affari esteri con  particolare  riferimento  alla valorizzazione di programmi a contenuto culturale  ed  informativo  e con  una  connotazione   a   piu’   ampio   respiro   internazionale, all’introduzione della sottotitolatura dei programmi nelle principali lingue  per  un  maggior  coinvolgimento  dei   cittadini   stranieri interessati all’Italia nonche’  la  valorizzazione  delle  esperienze  degli Italiani all’estero;

    Visti i prospetti presentati dalla RAI Radiotelevisione  italiana S.p.a.  per  l’alimentazione  dell’offerta  concernente  la  suddetta  programmazione televisiva, per l’anno  2013,  con  i  relativi  costi previsionali;

    Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2012, n. 192 che –  a modifica del decreto  legislativo  del  9  ottobre  2002,  n.  231  – recepisce la direttiva 2001/7/UE in  tema  di  ritardi  di  pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese e tra imprese  e  Pubbliche Amministrazioni;

    Visto l’art. 31 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262  recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” convertito in legge 24 novembre 2006, n.  286,  art.  2,  comma  131,  il  quale dispone che le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli  19  e  20 della legge 14 aprile 1975, n.  103  e  successive  modificazioni  ed integrazioni,  siano  approvate  con  decreto  del   Presidente   del Consiglio dei ministri, di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari esteri, dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico;  

    Considerato che le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e sostanziale della presente convenzione;

Stipulano quanto segue

Art. 1.

Oggetto e finalita’ della convenzione

    1. La convenzione  ha  ad  oggetto  l’offerta  di  programmazione televisiva e multimediale, nonche’ i servizi tecnologici, di cui  RAI abbia la disponibilita’ per la produzione e per la  trasmissione  del segnale relativamente alla programmazione  della  RAI  per  l’estero, diffusa anche per tutto  l’arco  delle  24  ore,  in  linea  con  gli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo e  le  istanze  della Presidenza del Consiglio dei ministri in termini di arricchimento nei contenuti  e  nelle  modalita’  di  fruizione  dell’offerta  dedicata all’esportazione del sistema paese all’estero.

    2. La RAI potra’ effettuare le attivita’ di cui  al  primo  comma anche attraverso rapporti negoziali con Rai World  (gia’  NewCo.  Rai International Spa) costituita ai sensi dell’art. 45,  lett.  e),  del T.U. citato in premessa.

     3.In particolare,  la  RAI  si  impegna,con  riferimento  al dimensionamento quantitativo dell’offerta di cui al successivo art. 3 ed in relazione agli attuali sistemi di distribuzione tecnica, a:

      promuovere e  diffondere  la  conoscenza  della  lingua,  della cultura e dell’imprenditoria italiana nel mondo, con  l’obiettivo  di assicurare  un  adeguato  livello  di  informazione  delle  comunita’ italiane all’estero sull’evoluzione della societa’  italiana  nonche’ consentire ai cittadini italiani  residenti  all’estero  un  adeguato accesso  all’informazione   e   alla   comunicazione   politica,   in particolare  nei  periodi  interessati  da  campagne   elettorali   e referendarie, sulle tematiche di interesse generale e  su  quelle  di interesse specifico (circoscrizioni elettorali di riferimento);

      realizzare nuove  forme  di  programmazione  per  l’estero  che consentano  di  portare  la  cultura  italiana,  anche  di  carattere regionale, ad un piu’ vasto pubblico internazionale. In  particolare, realizzare nuove ed originali offerte per l’estero, d’intesa  con  la Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   –   Dipartimento   per l’Informazione e l’Editoria rivolte ad aree geografiche particolari e finalizzate a promuovere l’Italia  in  termini  di  valori,  cultura, stile di vita, beni artistici e paesaggistici,  produzioni  creative, enogastronomiche, industriali e manifatturiere e posizione in  ambito internazionale;        assicurare un’adeguata offerta informativa, di  intrattenimento e sportiva con riferimento al target individuato nel successivo comma 4 per contribuire a mantenere solido e vitale  il  rapporto  tra  gli italiani all’estero, le persone di origine italiana e l’Italia, anche attraverso logiche di reciprocita’ tese a valorizzare  in  Italia  le esperienze degli italiani all’estero anche mediante la previsione  di strumenti idonei ad assicurare una “informazione di ritorno”;

      affermarsi come un partner-chiave nel sostegno alla  promozione del sistema-Italia all’estero;

      informare sulle iniziative istituzionali italiane  relative  ai temi delle politiche e relazioni internazionali;

      garantire  un  adeguato  livello  tecnico  del  segnale  e   la fruizione della programmazione da parte degli utenti finali,  tenendo conto dei diversi fusi orari di riferimento;

      effettuare il monitoraggio della  programmazione  per  l’estero nonche’ della distribuzione del segnale secondo  quanto  previsto  al successivo art. 4.

    4. La RAI si impegna a considerare  come  target  di  riferimento della propria offerta internazionale le comunita’ italiane  residenti all’estero, gli italiani temporaneamente  all’estero  per  motivi  di lavoro o personali e i cittadini stranieri di origine  italiana,  cui vanno aggiunti i  cittadini  stranieri  interessati  o  interessabili all’Italia ed al suo sistema di valori, cultura, stile di vita,  beni artistici e paesaggistici, creativita’ e  prodotti.

    5. La Presidenza del Consiglio dei ministri concede alla  RAI,  a titolo gratuito, licenza  non  esclusiva  di  utilizzazione,  per  le proprie finalita’ istituzionali di servizio pubblico radiotelevisivo,                                         

della  library  nella  propria  disponibilita’  contenuti  aventi  ad oggetto  documentazione  di  natura  istituzionale  riconducibile  ai generi informazione, approfondimento, comunicazione sociale, pubblica utilita’,  formazione  e  promozione  culturale,  in   un’ottica   di ulteriore   arricchimento   della   complessiva   offerta   destinata all’estero ed in linea con le finalita’  esplicitate  nei  precedenti commi 3 e 4.

    6. La RAI, in caso di utilizzo dei suddetti  materiali  ai  sensi del precedente comma, e’ tenuta ad inserire un’opportuna dizione  nei titoli di testa o di coda dei programmi e/o rubriche  televisive  e/o radiofoniche che saranno apposita ente  realizzati  in  virtu’  della presente convenzione che evidenzi la collaborazione con la Presidenza attraverso la dicitura “documentazione fornita dalla  Presidenza  del Consiglio dei ministri”.

Art. 2.

L’offerta televisiva e multimediale

    1.  Alla  luce  delle  premesse  e  delle  finalita’  di  cui  al precedente articolo, la RAI riconosce come  tratto  distintivo  della propria  missione  di  servizio  pubblico  la  qualita’  dell’offerta televisiva e multimediale destinata all’estero e si  impegna  ad  una programmazione televisiva e  multimediale  destinata  all’estero,  in aderenza con le caratteristiche socio-culturali dei diversi  paesi  e dei  differenti  pubblici  di  riferimento  e  in  conformita’   alle indicazioni formulate dalla Commissione  permanente  di  monitoraggio nel verbale citato nelle premesse.  

    2. La  programmazione  deve  prevedere  n.  8.760  ore  annue  di programmazione di cui 293,7 ore  annue  di  programmazione  originale dedicate ai seguenti generi:

      a) Informazione: notiziari  con  programmazione  sistematica  o straordinaria;  programmi  relativi  ad   avvenimenti   a   carattere sistematico   o   straordinario;   informazione    istituzionale    e parlamentare; dibattiti politici; informazione religiosa;

      b) Approfondimento: rubriche tematiche, inchieste e  dibattiti, talk show, reportage, attinenti a temi sociali, politici,  economici, di costume e di attualita’; rubriche  e  contenitori  televisivi  con prevalente contenuto di servizio e di ausilio alla vita quotidiana  e ai temi del benessere e della salute;        c) Sport: manifestazioni sportive  nazionali  e  internazionali trasmesse in  diretta  o  registrate,  di  interesse  generale  e  di settore; notiziari, rubriche e inchieste, finestre periodiche  almeno settimanali sulle reti digitali relative agli sport dilettantistici e  minori;

      d) Lavoro, comunicazione sociale, pubblica utilita’, turismo  e qualita’ del territorio, promozione culturale, scuola  e  formazione, spettacolo, minori, promozione dell’audiovisivo e insegnamento  della lingua italiana, generi che  saranno  definiti  in  coerenza  con  le previsioni del Contratto di Servizio tra il Ministero dello  sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione  italiana  Spa  per  il  triennio 2010-2012.

    3. Con riguardo  alla  programmazione  multimediale,  la  RAI  si impegna ad assicurare la trasmissione via internet  delle  produzioni originali per l’estero di cui abbia la disponibilita’ dei diritti.  

    4.  La  RAI  si   impegna   ad   utilizzare   nell’ambito   della  l’estero i  diritti  che  abbia  potuto  acquisire inerenti la trasmissione  delle  partite  di  calcio  dei  Campionati italiani di calcio di Serie  A  e  Serie  B  compatibilmente  con  la disponibilita’ dei medesimi in relazione alle condizioni di mercato.  

    5. La RAI si impegna  ad  alimentare  la  programmazione  oggetto della presente convenzione sulla  base  delle  specifiche  iniziative  editoriali attivate a seguito degli  accordi  definiti  con  Enti  ed Istituzioni per la valorizzazione del Sistema Paese all’estero.   

Art. 3.

          Palinsesto dell’offerta televisiva e multimediale

    1. La RAI si impegna a trasmettere alla Presidenza del  Consiglio dei ministri, entro il mese di novembre antecedente a ciascun anno di riferimento della  convenzione  successivo  al  2013,  lo  schema  di palinsesto dell’offerta televisiva e multimediale di cui all’art.  2, recante  l’indicazione  delle  ore  di  programmazione  distinte   in programmazione originale e non, nonche’ la suddivisione  per  genere, target  di  riferimento  ed  area  di   distribuzione   territoriale, corredata  da  un  prospetto  relativo  ai  costi  previsti  per   le prestazioni dedotte in convenzione. Per  l’anno  2013  lo  schema  di palinsesto e’ stato consegnato alla PCM il 21 dicembre 2012.  

    2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro un mese  dalla data di ricezione  del  suddetto  palinsesto,  comunica  alla  RAI  – Radiotelevisione italiana Spa le eventuali osservazioni.

    3.   Eventuali   variazioni   del   alinsesto   devono    essere preventivamente  comunicate  alla  Presidenza   del   Consiglio   dei ministri.

Art. 4.

Monitoraggio

    1. Il monitoraggio della presente convenzione e’ svolto dalla RAI  – Radiotelevisione italiana Spa con cadenza semestrale e le  relative risultanze, comprensive delle informative e dei rapporti  di  cui  ai successivi commi del presente articolo, sono trasmesse al termine  di ciascun semestre e comunque non oltre il mese successivo al  semestre di  riferimento,  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   – Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria ai  fini  dell’esame  da parte della Commissione di monitoraggio di cui al successivo art. 5 e per  l’adozione  degli  eventuali   interventi   tesi   al   costante allineamento dell’offerta e delle modalita’ di distribuzione rispetto alle finalita’ della presente convenzione.  

    2. Il suddetto monitoraggio si esplica attraverso una dettagliata informativa  della  programmazione  televisiva   trasmessa   da   RAI Internazionale raggruppata secondo i generi  indicati  al  precedente art. 2 nonche’  attraverso  rapporti  sulla  dimensione  quantitativa degli utenti finali rispetto ai diversi territori,  sulla  produzione originale per l’estero, specificando le percentuali per  genere,  per territori ed i mezzi tecnici nonche’ le  modalita’  di  distribuzione all’utente   finale   (tipologia   di    piattaforma    distributiva, trasmissione in chiaro e pay). Il  monitoraggio  inoltre  prevede  un rapporto  sui  programmi  dei  canali  terrestri  e  satellitari  RAI trasmessi nei palinsesti per l’estero, con le percentuali per genere, per territori e con l’indicazione dei mezzi tecnici di distribuzione, nonche’ sulla qualita’ tecnica del segnale.

    3. Ai fini della verifica dei  risultati  di  cui  alla  presente convenzione, il Ministero degli affari esteri fa pervenire, entro  il mese di marzo dell’anno  successivo  a  quello  di  ciascun  anno  di  riferimento della convenzione stessa, alla Presidenza  del  Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’informazione  e  l’editoria,  sulla base    delle    indicazioni    acquisite    dalle     rappresentanze diplomatico-consolari italiane all’estero, una  nota  informativa  in merito alla qualita’, diffusione, ricezione del  segnale  nonche’  al gradimento  dei  programmi  trasmessi  nell’anno  di  riferimento  in attuazione della presente convenzione.

Art. 5.

Commissione di monitoraggio

    1. Entro sessanta giorni dall’entrata in  vigore  della  presente  convenzione, la Presidenza del Consiglio dei ministri –  Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria si impegna ad  istituire  un’apposita Commissione permanente  di  monitoraggio  cosi’  composta:  Capo  del Dipartimento per  l’Informazione  e  l’Editoria,  tre  rappresentanti designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri –  Dipartimento per l’Informazione e  l’Editoria,  un  rappresentante  designato  dal Ministero degli affari  esteri  e  quattro  rappresentanti  designati  dalla RAI. La Commissione e’ presieduta dal Capo del Dipartimento per l’Informazione  e  l’Editoria  che,  in  caso  di  impedimento,  puo’ designare, con formale atto un proprio delegato.

    2. Le rispettive componenti della  Commissione  possono  definire eventuali integrazioni della Commissione  stessa  in  funzione  degli argomenti trattati.

    3. La Commissione permanente di monitoraggio  ha  il  compito  di procedere,  anche  alla  luce  dell’evoluzione  dello   scenario   di riferimento, alla definizione delle piu’ efficaci modalita’ operative di applicazione e  di  sviluppo  delle  attivita’  e  degli  obblighi previsti nella presente convenzione, nonche’ di valutare e verificare i risultati raggiunti dalla presente  convenzione  anche  sulla  base delle risultanze del monitoraggio contenute nelle informative  e  nei rapporti di cui all’art. 4 nonche’ della  nota  del  Ministero  degli affari esteri di cui al medesimo art. 4.

    4. La Commissione permanente di monitoraggio  segnala,  altresi’, le proprie  valutazioni  e  le  verifiche  effettuate  sui  risultati raggiunti dalla suddetta Convenzione,  alle  parti  ed  eventualmente anche al Comitato di  cui  al  comma  8  del  presente  articolo  per l’adozione  degli  interventi  ritenuti  necessari  per  il  costante allineamento dell’offerta e delle modalita’ di distribuzione rispetto alle finalita’ della Convenzione stessa.

    5. Per la validita’ delle riunioni della  Commissione  permanente di monitoraggio e’ richiesta la presenza della maggioranza  dei  suoi componenti e  le  determinazioni  sono  assunte  con  il  voto  della maggioranza dei presenti ad esclusione degli  astenuti.  In  caso  di parita’ di voti prevale  la  deliberazione  alla  quale  aderisce  il Presidente.

    6. Il Capo  del  Dipartimento  per  l’informazione  e  l’editoria  provvede  con  proprio  decreto  alla  nomina  dei  componenti  della Commissione  permanente  di  monitoraggio  nonche’  della  segreteria tecnica, composta da funzionari del Dipartimento stesso,  di  cui  la Commissione stessa si avvale per l’assolvimento dei propri compiti.  7. La Commissione permanente  di  monitoraggio,  per  quanto  non disposto dalla presente convenzione, puo’ approvare, per  il  proprio funzionamento, uno specifico regolamento.

    8. La Presidenza del Consiglio dei ministri per le  questioni  di competenza attinenti all’attuazione della presente convenzione potra’ avvalersi di un apposito Comitato, presieduto dal Sottosegretario  di Stato alla Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  con  delega  di funzioni relative all’informazione e all’editoria o, in sua vece, dal Capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria e  composto  da rappresentanti della stessa Presidenza del  Consiglio  dei  ministri, del Ministero degli affari esteri,del Ministero delle comunicazioni e del Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,  alle  cui  riunioni potranno essere chiamati a partecipare rappresentanti della RAI e  dialtri organismi interessati per le valutazioni congiunte inerenti  il monitoraggio delle attivita’ previste in convenzione.  Tale  Comitato valutera’,  tra  l’altro,  le  osservazioni,  le  segnalazioni  ed  i suggerimenti  degli  italiani  nel  mondo  in  merito  ai   programmi radiotelevisivi per l’estero ed al loro contenuto  sotto  il  profilo informativo e culturale, al fine di formulare  eventuali  proposte  e suggerimenti  correttivi,  in  coerenza  con  le  linee  guida  della presente convenzione.

Art. 6.

Corrispettivo

    1. La Presidenza – Dipartimento per l’informazione e  l’editoria, preso atto delle valutazioni effettuate dalla Commissione  permanente di monitoraggio ai fini di quanto  previsto  al  precedente  art.  5, corrisponde, per le prestazioni di  cui  alla  presente  convenzione, alla RAI, per ciascun anno di durata  della  convenzione  stessa,  un corrispettivo pari ad euro 7.000.000,00, compresa IVA di legge.  

    2. Il suddetto corrispettivo si intendera’ comprensivo  di  tutte le spese relative alla produzione ed alla diffusione  dei  programmi, in esse comprese le erogazioni per diritti d’autore, diritti connessi ed affini,  nonche’  le  spese  tecniche  per  l’utilizzo  dei  mezzi satellitari,  multimediali,  per  l’organizzazione  e  gestione   dei palinsesti, etc.

    3. La RAI  rimettera’  alla  Presidenza,  per  ciascun  esercizio finanziario,   una   fattura   posticipata,   firmata   dal    legale rappresentante, corredata da una dichiarazione sostitutiva  dell’atto di notorieta’, sottoscritta dal legale rappresentante,  attestante  i costi sostenuti in relazione alle prestazioni dedotte in convenzione, le ore di programmazione, distinte in programmazione originale e non, suddivise per genere, target di riferimento ed area di  distribuzione territoriale nonche’ l’effettivo livello tecnico del segnale.  

    4. Il pagamento dei corrispettivi e’ effettuato – in ottemperanza al decreto legislativo del 9 novembre 2012, n.  192  –  entro  30  gg dalla data di ricezione delle fatture posticipate annue, emesse dalla RAI alla Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri.  Le  fatture  non potranno essere emesse da RAI in epoca antecedente la verifica  della conformita’ delle trasmissioni effettuate  ai  sensi  dei  precedenti artt. 4 e 5.

    5. La fattura deve contenere,  in  detrazione  del  corrispettivo annuo previsto per le prestazioni di cui alla  presente  convenzione, il  valore  dell’eventuale  diminuzione   del  numero  delle  ore   di  programmazione di cui all’art. 2 , comma 1, della convenzione  stessa,secondo i seguenti parametri:  

      euro 5.000,00 per ciascuna ora di programmazione televisiva.

    6. Superato il 10% delle ore non trasmesse si  applica  anche  la penalita’ prevista al successivo art. 9.

Art. 7.

Deposito cauzionale

    1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, la RAI  deve  costituire,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della convenzione medesima, un deposito cauzionale vincolato a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri presso un primario Istituto  di Credito di euro 350.000,00 in titoli di Stato o  equiparati  al  loro valore nominale.

    2. Gli interessi sulla somma depositata sono di  spettanza  della societa’ concessionaria.

    3. Ai sensi delle vigenti disposizioni  di  legge  l’imposta  sul valore aggiunto, ove dovuta, sui rimborsi per  i  servizi  effettuati  dalla concessionaria e’ a carico delle  amministrazioni  dello  stato richiedenti, mentre le spese contrattuali della presente  convenzione sono a carico della predetta societa’.

Art.. 8.

Risoluzione delle controversie

 

    1. Le Parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in  applicazione  della presente convenzione.

    2. In caso di mancato accordo,  per  tutte  le  controversie  che dovessero sorgere circa l’interpretazione, la validita’, l’efficacia, l’esecuzione o  la  risoluzione  della  presente  convenzione,  sara’ competente il Foro di Roma.

Art. 9.

Penalità

    1. In  caso  di  inadempienza  della  RAI  nell’espletamento  dei servizi previsti, non dovuta a  cause  di  forza  maggiore,  verranno applicate le seguenti penali:

      euro 5.000,00, per ciascun giorno di ritardo nella consegna delpalinsesto dell’offerta televisiva, radiofonica e multimediale  oltre il termine previsto dal precedente art. 3;

      euro 5.000,00, per ciascun giorno  di  ritardo  nella  consegna della documentazione di cui all’art. 4;

      euro 2.500,00, per ciascuna  ora  di  riduzione  dei  programmi radiofonici superiore al 10% annuo;  

      euro 5.500,00, per ciascuna  ora  di  riduzione  dei  programmi televisivi superiore al 10% annuo.

    2. Il pagamento della suddetta penalita’ non esonera  la  RAI  da eventuale responsabilita’ verso terzi.

    3. Il pagamento della penalita’  sopra  evidenziata  deve  essere effettuato    entro    un    mese    dalla     relativa     richiesta dell’Amministrazione.

Trascorso tale termine, gli importi dovuti sono detratti dal corrispettivo di cui  al precedente art. 5.  In  caso  di impossibilita’ di detrazione dal corrispettivo,  gli  importi  dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale di cui all’art. 7, che  dovra’ essere tempestivamente reintegrato.

    4. A seguito di continuate inadempienze (per un monte  ore  annuo non inferiore al 50% delle ore complessive  di  trasmissioni  di  cui all’art. 2), la Presidenza del Consiglio dei  ministri,  dopo  averlo notificato, puo’ a suo insindacabile giudizio,  disporre  l’immediata risoluzione della presente convenzione.

Art. 10.

Ulteriori accordi

    Le  Parti  convengono  che  costituira’  oggetto   di   specifica trattativa e separata valorizzazione, sulla base della comune  intesa tra le Parti, la disciplina dei seguenti aspetti (che, se  condivisi, si tradurranno in accordi applicativi alla presente convenzione):        il potenziamento di una offerta televisiva  internazionale  che preveda, accanto al canale  generalista,  dovunque  possibile  e  nel  tempo piu’ breve possibile, un canale “all  news”,  avvalendosi,  per questo canale, prevalentemente di  RAI  News  24.  Ulteriori  offerte potranno  essere   realizzate   utilizzando   contenuti   d’archivio, programmi tratti dalle Reti e Testate RAI e  programmi  originali  di produzione e/o d’acquisto, privilegiando in particolare sport e news;

      l’ampliamento   e/o   diversificazione   della   programmazione televisiva dell’attuale RAI Italia per singole aree geografiche,  con un interesse specifico, per quanto riguarda l’offerta televisiva, per l’area del Mediterraneo e dei Balcani nonche’ l’adozione di opportuni strumenti quali, a titolo esemplificativo, il bilinguismo o  comunque di sottotitoli  o  doppiaggio  per  rendere  comprensibile  l’offerta televisiva, almeno in parte, anche a chi non conosce l’italiano;  

      la separazione dei palinsesti tra Asia ed Africa;  

      il potenziamento della promozione  di  RAI  Italia  ovunque  si realizzano nuove iniziative di distribuzione;  

      l’implementazione di un sistema che,  impiegando  strumenti  ed indicatori idonei  –  quali,  in  particolare,  le  osservazioni,  le segnalazioni ed i suggerimenti degli italiani nel mondo in merito  ai

programmi  radiotelevisivi  per  l’estero  –  possa   consentire   di effettuare  adeguate  valutazioni  in  merito  alla  qualita’   della programmazione percepita e alla  qualita’  tecnica  del  segnale,  in rapporto  alla  copertura  geografica  dei  territori  e  ai   canali  distributivi, comprese le forme di  accesso,  attraverso  monitoraggi sulla distribuzione del segnale, sul rispetto degli standard tecnici, nonche’ sul riscontro quantitativo in termini di utenti raggiunti;

      l’attivazione,  sulla  base  delle  risultanze   del   predetto monitoraggio,  di  specifiche  iniziative  volte  a   modificare   la programmazione di RAI Italia rispetto ai target  di  riferimento  nei diversi territori  con  l’obiettivo  di  incrementare  i  livelli  di audience, in relazione ai risultati emersi  dal  monitoraggio  ed  ai    parametri attesi.

Art. 11.

Durata

    1. Le condizioni e le modalita’ di cui alla presente  Convenzione saranno valide ed efficaci fino al 31 dicembre 2015.  

    2. Le parti, di comune  accordo,  possono  procedere  al  rinnovo delle  medesime  condizioni  e  modalita’  di  cui  alla   precedente convenzione fino al 6 maggio 2016, mediante scambio di comunicazioni, non  oltre  la  scadenza  della  concessione  del  servizio  pubblico radiotelevisivo,  prevista  dall’art.  49  del  testo   unico   della radiotelevisione, emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005,  n. 177.

    3. Qualora circostanze  straordinarie  determinino  intollerabili squilibri delle prestazioni previste nella  presente  convenzione,  a richiesta di una delle Parti potra’ procedersi alla  revisione  degli obblighi stabiliti in convenzione.

     4. La presente convenzione, che viene approvata con  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro degli affari esteri, il Ministro dell’economia e delle finanze  e  il Ministro  dello  sviluppo  economico,  diviene   esecutiva   per   la Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   –   Dipartimento   per l’informazione e l’editoria, dopo la  registrazione  da  parte  degli organi di controllo.

Art. 12.

Tracciabilita’ dei flussi finanziari

    1. Le parti assumono gli obblighi di  tracciabilita’  dei  flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dall’art. 7 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187.  

    2. A tal fine la RAI utilizza uno o piu’ conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso  la  societa’  Poste  italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva.

    3. La RAI, entro sette giorni dadicato o, nel caso di conto  corrente  gia’  esistente,  dalla  sua prima  utilizzazione  in  operazioni  finanziarie  relative  ad   una commessa pubblica, comunica gli estremi identificativi  dello  stesso nonche’ le generalita’ ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su  di  esso.  La  commissionaria  si  impegna,  altresi’,  a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.  

    4. Il presente contratto si intende risolto, ai  sensi  dell’art. 7, comma 1, punto 8), del citato d.l. 12 novembre 2010,  n.  187,  in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire  la  piena  tracciabilita’  delle operazioni.

    Roma, 31 dicembre 2012 

             p. la Presidenza del Consiglio dei ministri

            Dipartimento per l’informazione e l’editoria

                                Sepe

             p. la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.

                              Tarantola

                         p. Rai World S.p.a.

                               Corsini