DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2016
Approvazione della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’informazione e Rai Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella Regione Valle d’Aosta e di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena nonche’ radiofonici in lingua italiana e friulana nella Regione Friuli Venezia Giulia.
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2017)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed, in particolare, l’art. 16 che disciplina le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva» e successive modificazioni ed, in particolare, gli articoli 19 e 20 che, nel disciplinare, rispettivamente, le prestazioni cui e’ tenuta la societa’ concessionaria nonche’ i corrispettivi dovuti alla societa’ stessa per gli adempimenti di cui al citato art. 19 prevedono, tra l’altro, che «la societa’ concessionaria» effettui, sulla base di una «convenzione aggiuntiva da stipularsi con le competenti amministrazioni dello Stato», «trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena, nonche’ radiofonici in lingua italiana per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e … in lingua francese per la regione autonoma Valle d’Aosta»;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI , nonche’ delega al Governo per l’emanazione del testo unico della Radiotelevisione;
Visto il testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di seguito denominato anche come «testo unico», emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, che ha rinnovato le competenze in materia radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto, in particolare, l’art. 7 del sopracitato testo unico che specifica che l’attivita’ di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale e che consente, inoltre, la possibilita’, per la societa’ concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni;
Visto il Contratto nazionale di servizio pubblico, relativo al triennio 2010 – 2012, stipulato ai sensi dell’art. 45 del sopra citato testo unico tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI e approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 aprile 2011, ed in particolare l’art. 17, comma 2, recante «Iniziative specifiche per la valorizzazione delle istituzioni e delle culture locali»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 220 recante «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»;
Visto l’art. 49-ter del suddetto testo unico, come modificato dall’art. 216, comma 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche’ per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», che esclude dalla disciplina del predetto Codice dei contratti pubblici i contratti stipulati dalla RAI e dalle societa’ interamente partecipate dalla medesima, aventi per oggetto l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione e la commercializzazione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione;
Vista la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, la RAI e Rai World S.p.a. per l’offerta televisiva e multimediale per l’estero, stipulata in data 31 dicembre 2012 ed approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico in data 4 novembre 2013 e, in particolare, l’art. 11, comma 2 che prevede la possibilita’ di rinnovare la predetta convenzione alle medesime condizioni e modalita’ fino al 6 maggio 2016, non oltre la scadenza della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo prevista dall’art. 49 del predetto testo unico pro-tempore;
Considerato che, come comunicato con note del 31 luglio 2014 n. prot. Rai Com /AD/3855/P e RAI/ALS/D/0011161, il ramo d’azienda della RAI denominato «area commerciale» e’ stato conferito, con efficacia 30 giugno 2014, a Rai Com S.p.a. (di seguito «Rai Com»), societa’ soggetta all’attivita’ di direzione e coordinamento della stessa RAI, e che sono stati trasferiti a Rai Com tutti i contratti, attivi e passivi, debiti e crediti, precedentemente di pertinenza dell’area commerciale;
Premesso che Rai Com agisce in qualita’ di mandataria esclusiva senza rappresentanza della RAI nella definizione, stipula e gestione di contratti quadro e/o convenzioni con enti ed istituzioni, centrali e locali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati, aventi ad oggetto la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale ovvero altre forme di collaborazione di natura varia, ivi inclusi i contratti quadro e/o convenzioni derivanti da obblighi e/o impegni previsti nel Contratto di servizio tra la RAI ed il Ministero dello sviluppo economico ed ha pertanto titolo per stipulare il presente
accordo;
Considerato che, con scambio di note della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 18 dicembre 2015 prot. n. DIE 0016947 e di Rai Com del 23 dicembre 2015, prot. n. Rai Com AD 11668, si e’ proceduto, sulla base dell’art. 14, comma 2, della convenzione per l’estero sopra citata, all’estensione di detta convenzione, alle stesse condizioni e modalita’, fino al 6 maggio 2016, fissando il corrispettivo, pari alla frazione dell’importo annuo del corrispettivo calcolata per il periodo di vigenza dell’estensione, in € 4.871.232,87;
Visto l’art. 49, comma 1 del suddetto testo unico, come modificato dall’art. 216, comma 24 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che estende la durata dell’affidamento alla RAI della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo fino alla data del 31 ottobre 2016;
Considerata la necessita’ di assicurare la continuita’ del servizio pubblico radiotelevisivo dalla data del 7 maggio 2016, fino alla sopra citata data del 31 ottobre 2016, non oltre la scadenza della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo, prevista dal predetto art. 49 del testo unico, proseguendo nell’affidamento a RAI, attuale concessionaria, per il tramite della societa’ controllata e mandataria Rai Com della convenzione sopra citata;
Considerato, pertanto, che sulla base di quanto esposto, e’ stato stipulato, in data 6 maggio 2016, un nuovo atto convenzionale tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria e Rai Com, per la trasmissione, fino al 31 ottobre 2016, dei programmi televisivi sopra indicati alle stesse condizioni e modalita’, ricalibrate sulla frazione dell’importo annuo del corrispettivo calcolata per il periodo di vigenza della presente convenzione, per un importo di € 5.656.986,00, comprensivo di IVA di legge, per la trasmissione e di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena nonche’ radiofonici in lingua italiana nella Regione Friuli Venezia Giulia, oltre un importo pari a € 97.534,00, comprensivo di IVA di legge, per le trasmissioni radiofoniche in friulano, nonche’ di € 1.072.877,00, comprensivo di IVA di legge, di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella Regione Valle d’Aosta;
Considerato che la RAI, in quanto societa’ concessionaria dello Stato del servizio pubblico nazionale radiotelevisivo, ai sensi della predetta normativa, e’ tenuta alle prestazioni oggetto della citata convenzione e riconosce come tratto distintivo della missione del servizio pubblico la qualita’ dell’offerta radiotelevisiva, impegnandosi affinche’ tale obiettivo sia perseguito anche nei generi a piu’ ampia diffusione;
Visto il punto 131 dell’allegato alla legge 24 novembre 2006, n. 286, che dispone, tra l’altro, che: «Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle comunicazioni e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui all’art. 20, terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 febbraio 2014 con il quale l’on. Luca Lotti e’ stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2014 registrato alla Corte dei conti in data 8 maggio 2014, n. 1209, con cui al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. Luca Lotti, sono state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di informazione, comunicazione ed editoria;
Decreta:
Art. 1
1. E’ approvata, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, l’annessa convenzione stipulata, in data 6 maggio 2016 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria e Rai Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella Regione Valle d’Aosta e di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena nonche’ radiofonici in lingua italiana e friulana nella Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Ai sensi del punto 131 dell’allegato alla legge 24 novembre 2006, n. 286, i relativi impegni di spesa sono assunti con decreti dirigenziali.
Il presente decreto e’ trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all’Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita’ amministrativo – contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei Conti, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 settembre 2016
p. il Presidente
il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza
del Consiglio dei ministri
Lotti
Il Ministro
dell’economia e delle finanze
Padoan
Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda
Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 3241