Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2016 “Approvazione della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l’informazione e Rai Com Spa per l’offerta televisiva e multimediale per l’estero”

 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2016 

 

Approvazione  della  convenzione  stipulata  tra  la  Presidenza  del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’informazione  e  Rai  Com S.p.a.  per  l’offerta  televisiva  e  multimediale   per   l’estero.

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.12 del 16 gennaio 2017)
 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina dell’attivita’  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante «Ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri»   e successive modificazioni;

  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme generali  sull’ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni  pubbliche»  e  successive   modificazioni   ed,   in particolare, l’art. 16 che disciplina le funzioni  dei  dirigenti  di uffici dirigenziali generali;

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22 novembre  2010,  recante  «Disciplina  dell’autonomia  finanziaria  e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

  Vista la legge 14 aprile 1975, n.  103,  recante  «Nuove  norme  in materia  di  diffusione  radiofonica  e  televisiva»   e   successive modificazioni ed, in particolare, gli  articoli  19  e  20  che,  nel disciplinare,  rispettivamente,  le  prestazioni  cui  e’  tenuta  la societa’ concessionaria nonche’ i corrispettivi dovuti alla  societa’ stessa per gli adempimenti di cui al citato art.  19  prevedono,  tra l’altro, che «la societa’ concessionaria»  effettui,  sulla  base  di «convenzioni   aggiuntive   da   stipularsi   con    le    competenti amministrazioni dello Stato»,  «programmi  televisivi  e  radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per  la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana  nel mondo …»;

  Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della  RAI,  nonche’ delega  al  Governo  per   l’emanazione   del   testo   unico   della Radiotelevisione;

  Visto  il  testo  unico  dei  servizi  di   media   audiovisivi   e radiofonici, di seguito denominato anche come «testo unico»,  emanato con  decreto  legislativo  31  luglio  2005,  n.  177  e   successive modificazioni,  che   ha   rinnovato   le   competenze   in   materia radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme  alla  Presidenza  del Consiglio dei ministri;

  Visto, in particolare, l’art. 7 del  sopracitato  testo  unico  che specifica che l’attivita’ di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio  di  interesse  generale  e  che  consente,  inoltre,  la possibilita’, per la societa’ concessionaria  del  servizio  pubblico radiotelevisivo di stipulare contratti o  convenzioni  a  prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni;

  Visto il Contratto nazionale  di  servizio  pubblico,  relativo  al triennio 2010-2012, stipulato ai sensi dell’art. 45 del sopra  citato testo unico tra il Ministero dello sviluppo  economico  e  la  RAI  e approvato con decreto del Ministro dello sviluppo  economico  del  27 aprile  2011  ed  in  particolare  l’art.  14  recante  «Offerta  per l’estero»;

  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 220, recante «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»;

  Visto l’art. 49-ter  del  suddetto  testo  unico,  come  modificato dall’art. 216, comma 24 del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n. 50, recante «Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti  di  concessione,  sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori  dell’acqua,  dell’energia,  dei  trasporti  e  dei   servizi postali, nonche’ per il riordino della disciplina vigente in  materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture»,  che esclude dalla disciplina del predetto Codice dei contratti pubblici i contratti  stipulati  dalla  RAI   e   dalle   societa’   interamente partecipate  dalla  medesima,  aventi  per  oggetto  l’acquisto,   lo sviluppo, la produzione o la coproduzione e la commercializzazione di programmi radiotelevisivi  e  di  opere  audiovisive  e  le  relative acquisizioni di tempo di trasmissione;

  Vista la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento per l’informazione e  l’editoria,  la  RAI  e  Rai  World S.p.a.  per  l’offerta  televisiva  e  multimediale   per   l’estero, stipulata in data 31 dicembre  2012  ed  approvata  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri di  concerto  con  il  Ministro degli affari esteri, il Ministro dell’economia e delle finanze  e  il Ministro dello sviluppo economico in  data  4  novembre  2013  e,  in particolare, l’art. 11, comma  2,  che  prevede  la  possibilita’  di rinnovare  la  predetta  convenzione  alle  medesime   condizioni   e modalita’ fino  al  6  maggio  2016,  non  oltre  la  scadenza  della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo prevista  dall’art.49 del predetto testo unico pro-tempore;

  Considerato che, come comunicato con note del 31  luglio  2014,  n. prot. Rai Com /AD/3855/P e RAI/ALS/D/0011161, il ramo d’azienda della RAI denominato «area commerciale» e’ stato conferito,  con  efficacia 30 giugno 2014, a Rai Com S.p.a. (di  seguito  «Rai  Com»),  societa’ soggetta all’attivita’ di direzione e coordinamento della stessa RAI, e che sono stati trasferiti a Rai Com tutti  i  contratti,  attivi  e passivi, debiti e crediti, precedentemente  di  pertinenza  dell’area commerciale;

  Premesso che Rai Com agisce in  qualita’  di  mandataria  esclusiva senza rappresentanza della RAI nella definizione, stipula e  gestione di contratti quadro e/o convenzioni con enti ed istituzioni, centrali e locali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati, aventi  ad oggetto la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale ovvero altre forme di collaborazione di natura varia, ivi  inclusi  i contratti quadro e/o convenzioni derivanti da  obblighi  e/o  impegni previsti nel Contratto di servizio tra la RAI ed il  Ministero  dello sviluppo economico ed ha pertanto titolo per  stipulare  il  presente accordo;

  Considerato che, con scambio di note della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’informazione e  l’editoria  del  18 dicembre 2015, prot. n. DIE 0016948 e di  Rai  Com  del  23  dicembre 2015, prot. n.  Rai  Com  AD  11667,  si  e’  proceduto,  sulla  base dell’art. 11, comma 2, della convenzione per l’estero  sopra  citata, all’estensione  di  detta  convenzione,  alle  stesse  condizioni   e modalita’, fino al 6 maggio 2016,  fissando  il  corrispettivo,  pari alla frazione dell’importo annuo del corrispettivo calcolata  per  il periodo di vigenza dell’estensione, in € 2.435.616,43;

  Visto l’art. 49, comma 1 del suddetto testo unico, come  modificato dall’art. 216, comma 24 del  citato  decreto  legislativo  18  aprile 2016, n. 50, che estende la durata dell’affidamento  alla  RAI  della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo fino alla data  del 31 ottobre 2016;

  Considerata la necessita’ di assicurare la continuita’ del servizio pubblico radiotelevisivo dalla data del  7  maggio  2016,  fino  alla sopra citata data del 31 ottobre 2016, non oltre  la  scadenza  della concessione  del  servizio  pubblico  radiotelevisivo,  prevista  dal predetto art. 49 del testo unico, proseguendo nell’affidamento a RAI, attuale concessionaria, per il tramite della societa’  controllata  e mandataria Rai Com della convenzione sopra citata;

  Considerato, pertanto, che sulla base di quanto esposto,  e’  stato stipulato, in data 6 maggio 2016, un nuovo atto convenzionale tra  la Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   –   Dipartimento   per l’informazione e l’editoria e Rai Com, per la trasmissione,  fino  al 31 ottobre 2016, dei programmi televisivi sopra indicati alle  stesse condizioni e modalita’, ricalibrate sulla frazione dell’importo annuo del corrispettivo calcolata per il periodo di vigenza della  presente convenzione, per un importo di € 3.413.699,12, comprensivo di IVA;

  Considerato che la RAI, in  quanto  societa’  concessionaria  dello Stato del servizio pubblico nazionale radiotelevisivo, ai sensi della predetta normativa, e’ tenuta alle prestazioni oggetto  della  citata convenzione e riconosce come tratto  distintivo  della  missione  del servizio   pubblico   la   qualita’   dell’offerta   radiotelevisiva, impegnandosi affinche’ tale obiettivo sia perseguito anche nei generi a piu’ ampia diffusione;

  Visto il verbale  in  data  16  novembre  2015,  con  il  quale  la Commissione permanente di monitoraggio, istituita ai sensi  dell’art. 5  della  sopra  citata  convenzione  per  l’estero,  ha  preso  atto dell’attivita’ svolta dalla RAI in merito agli obblighi convenzionali nell’anno 2014;

  Visto il punto 131 dell’allegato alla legge 24  novembre  2006,  n. 286, che dispone, tra l’altro, che: «Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della  legge  14  aprile  1975,  n.  103,  sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  di concerto con  i  Ministri  dell’economia  e  delle  finanze  e  delle comunicazioni e, limitatamente alle  convenzioni  aggiuntive  di  cui all’art. 20, terzo comma, della stessa legge, con il  Ministro  degli affari esteri»;

  Visto il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  28 febbraio 2014 con  il  quale  l’on.  Luca  Lotti  e’  stato  nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data 23 aprile 2014 registrato alla Corte dei conti in data 8 maggio 2014, n. 1209, con cui al Sottosegretario  di  Stato  alla  Presidenza  del Consiglio dei ministri,  on.  Luca  Lotti,  sono  state  delegate  le funzioni spettanti  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  in materia di informazione, comunicazione ed editoria;

Decreta:

Art. 1

  1. E’ approvata, ai sensi degli articoli 19 e  20  della  legge  14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, l’annessa convenzione stipulata, in data 6 maggio 2016 tra la Presidenza del Consiglio  dei ministri – Dipartimento per l’informazione e  l’editoria  e  Rai  Com S.p.a. per l’offerta televisiva e multimediale per l’estero.

  2. Ai sensi del punto 131  dell’allegato  alla  legge  24  novembre 2006, n. 286, i relativi impegni di spesa sono  assunti  con  decreti dirigenziali.

  Il  presente  decreto  e’  trasmesso,  per   gli   adempimenti   di competenza,  all’Ufficio  del  bilancio  e  per   il   riscontro   di regolarita’ amministrativo – contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei conti,  e’  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.

    Roma, 27 ottobre 2016

                          p. Il Presidente

                     il Sottosegretario di Stato

             alla Presidenza del Consiglio dei ministri

                                Lotti

                   Il Ministro degli affari esteri

                 e della cooperazione internazionale

                          Gentiloni Silveri

                      Il Ministro dell’economia

                           e delle finanze

                               Padoan

                             Il Ministro

                      dello sviluppo economico

                               Calenda

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2016

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri, reg.ne prev. n. 3240

                                                            

Allegato

CONVENZIONE PER L’OFFERTA TELEVISIVA

E MULTIMEDIALE PER L’ESTERO

tra

La Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   –   Dipartimento   per   l’informazione e l’editoria (codice  fiscale  n.  80188230587),  di   seguito denominata anche «Presidenza del Consiglio», nella  persona   del cons. Roberto  G.  Marino,  nella  sua  qualita’  di  capo  del   Dipartimento per l’informazione e l’editoria,  Rai Com S.p.A., con sede legale in Roma, via  Umberto  Novaro  n.  18   (codice fiscale e/o partita IVA ed  iscrizione  al  Registro  delle   imprese 12865250158), di seguito indicata  anche  come  «Rai  Com»,   nella persona dell’avv. Luigi De  Siervo,  nella  sua  qualita’  di   Amministratore delegato;

di seguito denominate anche «parti».

    CIG: 6684504334.

    Premesso  che  la  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni e integrazioni, per il raggiungimento dei propri fini  istituzionali, si avvale della RAI Radiotelevisione italiana Spa  (di  seguito  RAI) quale  societa’  concessionaria  dello  Stato,   tra   l’altro,   per l’effettuazione di trasmissioni destinate a stazioni  radiofoniche  e televisive di altri Paesi per la diffusione  e  la  conoscenza  della lingua e della cultura italiana nel mondo, regolate mediante apposita convenzione aggiuntiva stipulata con la Presidenza del Consiglio  dei ministri;

    Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante norme di  principio in materia di  assetto  del  sistema  radiotelevisivo  e  della  RAI, nonche’ delega al Governo per  l’emanazione  del  testo  unico  della Radiotelevisione;

    Visto  il  testo  unico  dei  servizi  di  media  audiovisivi   e radiofonici, di seguito denominato anche come «testo unico»,  emanato con  decreto  legislativo  31  luglio  2005,  n.  177  e   successive modificazioni,  che   ha   rinnovato   le   competenze   in   materia radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme  alla  Presidenza  del Consiglio dei ministri;

    Visto, in particolare, l’art. 7 del sopracitato testo  unico  che specifica che l’attivita’ di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio  di  interesse  generale  e  che  consente,  inoltre,  la possibilita’, per la societa’ concessionaria  del  servizio  pubblico radiotelevisivo di stipulare contratti o  convenzioni  a  prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni;

    Visto il Contratto nazionale di servizio  pubblico,  relativo  al triennio 2010-2012, stipulato ai sensi dell’art. 45 del sopra  citato testo unico tra il Ministero dello sviluppo  economico  e  la  RAI  e approvato con decreto del Ministro dello sviluppo  economico  del  27 aprile  2011  ed  in  particolare  l’art.  14  recante  «Offerta  per l’estero»;

    Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 220, recante  «Riforma  della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»;

    Visto l’art. 49-ter del suddetto  testo  unico,  come  modificato dall’art. 216, comma 24 del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n. 50, recante «Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti  di  concessione,  sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori  dell’acqua,  dell’energia,  dei  trasporti  e  dei   servizi postali, nonche’ per il riordino della disciplina vigente in  materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture»,  che esclude i contratti stipulati dalla RAI e dalle societa’  interamente partecipate dalla medesima  dall’applicazione  della  disciplina  del predetto Codice dei contratti pubblici;

    Vista la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, la RAI  e  Rai  World S.p.a.  per  l’offerta  televisiva  e  multimediale   per   l’estero, stipulata in data 31 dicembre  2012  ed  approvata  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri di  concerto  con  il  Ministro degli affari esteri, il Ministro dell’economia e delle finanze  e  il Ministro dello sviluppo economico in  data  4  novembre  2013  e,  in particolare, l’art. 11,  comma  2  che  prevede  la  possibilita’  di rinnovare  la  predetta  convenzione  alle  medesime   condizioni   e modalita’ fino  al  6  maggio  2016,  non  oltre  la  scadenza  della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo prevista  dall’art. 49 del predetto testo unico;

    Considerato che, come comunicato con note del 31 luglio 2014,  n. prot. Rai Com /AD/3855/P e RAI/ALS/D/0011161, il ramo d’azienda della RAI denominato «area commerciale» e’ stato conferito,  con  efficacia 30 giugno 2014, a Rai Com S.p.a. (di  seguito  «Rai  Com»),  societa’ soggetta all’attivita’ di direzione e coordinamento della stessa RAI, e che sono stati trasferiti a Rai Com tutti  i  contratti,  attivi  e passivi, debiti e crediti, precedentemente  di  pertinenza  dell’area commerciale;

    Premesso che Rai Com agisce in qualita’ di  mandataria  esclusiva senza rappresentanza della RAI nella definizione, stipula e  gestione di contratti quadro e/o convenzioni con enti ed istituzioni, centrali e locali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati, aventi  ad oggetto la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale ovvero altre forme di collaborazione di natura varia, ivi  inclusi  i contratti quadro e/o convenzioni derivanti da  obblighi  e/o  impegni previsti nel contratto di servizio tra la RAI ed il  Ministero  dello sviluppo economico ed ha pertanto titolo per  stipulare  il  presente accordo;

    Considerato  che,  con  scambio  di  note  della  Presidenza  del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 18 dicembre 2015, prot. n. DIE  0016948  e  di  Rai  Com  del  23 dicembre 2015, prot. n. Rai Com AD 11667, si e’ proceduto, sulla base dell’art. 11, comma 2, della convenzione per l’estero  sopra  citata, all’estensione  di  detta  convenzione,  alle  stesse  condizioni   e modalita’, fino al 6 maggio 2016,  fissando  il  corrispettivo,  pari alla frazione dell’importo annuo del corrispettivo calcolata  per  il periodo di vigenza dell’estensione, in € 2.435.616,43;

    Visto  l’art.  49,  comma  1  del  suddetto  testo  unico,   come modificato dall’art. 216, comma 24 del citato decreto legislativo  18 aprile 2016, n. 50, che estende la durata dell’affidamento  alla  RAI della concessione del servizio  pubblico  radiotelevisivo  fino  alla data del 31 ottobre 2016;

    Considerata  la  necessita’  di  assicurare  la  continuita’  del servizio pubblico radiotelevisivo dalla data del 7 maggio 2016,  fino alla sopra citata data del 31 ottobre 2016,  non  oltre  la  scadenza della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo, prevista dal predetto art. 49 del testo unico, proseguendo nell’affidamento a RAI, attuale concessionaria, per il tramite della societa’  controllata  e mandataria Rai Com della convenzione sopra citata;

    Considerato, pertanto, che sulla base di quanto esposto,  occorre procedere  alla  stipula  di  un  nuovo  atto  convenzionale  tra  la Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   –   Dipartimento   per l’informazione e l’editoria e Rai Com, fino al 31 ottobre  2016,  per la trasmissione dei programmi radiofonici e televisivi sopra indicati alle  stesse  condizioni  e  modalita’,  ricalibrate  sulla  frazione dell’importo annuo del corrispettivo  calcolata  per  il  periodo  di vigenza della presente convenzione;

    Considerato che la RAI, in quanto societa’  concessionaria  dello Stato del servizio pubblico nazionale radiotelevisivo, ai sensi della predetta normativa, e’ tenuta alle prestazioni oggetto della presente convenzione e riconosce come tratto  distintivo  della  missione  del servizio   pubblico   la   qualita’   dell’offerta   radiotelevisiva, impegnandosi affinche’ tale obiettivo sia perseguito anche nei generi a piu’ ampia diffusione;

    Visto il verbale in  data  16  novembre  2015  con  il  quale  la Commissione permanente di monitoraggio, istituita ai sensi  dell’art. 5  della  sopra  citata  convenzione  per  l’estero,  ha  preso  atto dell’attivita’ svolta dalla RAI in merito agli obblighi convenzionali nell’anno 2014;

    Visto il punto 131 dell’allegato alla legge 24 novembre 2006,  n. 286, che dispone, tra l’altro, che: «Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della  legge  14  aprile  1975,  n.  103,  sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  di concerto con  i  Ministri  dell’economia  e  delle  finanze  e  delle comunicazioni»;

    Considerato che le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e sostanziale della presente convenzione;

Stipulano

quanto segue:

Art. 1.

Oggetto e finalita’ della convenzione

    1. La convenzione  ha  ad  oggetto  l’offerta  di  programmazione televisiva e multimediale, nonche’ i servizi tecnologici, di cui  RAI abbia la disponibilita’ per la produzione e per la  trasmissione  del segnale relativamente alla programmazione  della  RAI  per  l’estero, diffusa per tutto l’arco delle 24 ore, in linea con gli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo e le istanze della  Presidenza  del Consiglio dei ministri in termini di arricchimento  nei  contenuti  e nelle modalita’ di fruizione dell’offerta  dedicata  all’esportazione del sistema Paese all’estero.

    2. In particolare, Rai Com, per conto di  RAI,  si  impegna,  con riferimento al dimensionamento quantitativo dell’offerta  di  cui  al successivo  art.  3  ed  in  relazione  agli   attuali   sistemi   di distribuzione tecnica, a:

    promuovere e diffondere la conoscenza della lingua, della cultura e  dell’imprenditoria  italiana  nel  mondo,   con   l’obiettivo   di assicurare  un  adeguato  livello  di  informazione  delle  comunita’ italiane all’estero sull’evoluzione della societa’  italiana  nonche’ consentire ai cittadini italiani  residenti  all’estero  un  adeguato accesso  all’informazione   e   alla   comunicazione   politica,   in particolare  nei  periodi  interessati  da  campagne   elettorali   e referendarie, sulle tematiche di interesse generale e  su  quelle  di interesse specifico (circoscrizioni elettorali di riferimento);

    realizzare  nuove  forme  di  programmazione  per  l’estero   che consentano  di  portare  la  cultura  italiana,  anche  di  carattere regionale, ad un piu’ vasto pubblico internazionale. In  particolare, realizzare nuove ed originali offerte per l’estero, d’intesa  con  la Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   –   Dipartimento   per l’informazione e l’editoria rivolte ad aree geografiche particolari e finalizzate a promuovere l’Italia  in  termini  di  valori,  cultura, stile di vita, beni artistici e paesaggistici,  produzioni  creative, enogastronomiche, industriali e manifatturiere e posizione in  ambito internazionale;

    assicurare un’adeguata offerta informativa, di intrattenimento  e sportiva con riferimento al target individuato nel successivo comma 4 per contribuire a mantenere solido  e  vitale  il  rapporto  tra  gli italiani all’estero, le persone di origine italiana e l’Italia, anche attraverso logiche di reciprocita’ tese a valorizzare  in  Italia  le esperienze degli italiani all’estero anche mediante la previsione  di strumenti idonei ad assicurare una «informazione di ritorno»;

    affermarsi come un partner – chiave nel sostegno alla  promozione del sistema – Italia all’estero;

    informare sulle iniziative  istituzionali  italiane  relative  ai temi delle politiche e relazioni internazionali;

    garantire un adeguato livello tecnico del segnale e la  fruizione della programmazione da parte degli utenti finali, tenendo conto  dei diversi fusi orari di riferimento;

    effettuare il  monitoraggio  della  programmazione  per  l’estero nonche’ della distribuzione del segnale secondo  quanto  previsto  al successivo art. 4.

    3. Rai Com si impegna a considerare come  target  di  riferimento della propria offerta internazionale le comunita’ italiane  residenti all’estero, gli italiani temporaneamente  all’estero  per  motivi  di lavoro o personali e i cittadini stranieri di origine  italiana,  cui vanno aggiunti i  cittadini  stranieri  interessati  o  interessabili all’Italia ed al suo sistema di valori, cultura, stile di vita,  beni artistici e paesaggistici, creativita’ e prodotti.

    4. La Presidenza del Consiglio dei ministri concede a Rai Com,  a titolo gratuito, licenza  non  esclusiva  di  utilizzazione,  per  le finalita’ istituzionali di servizio pubblico radiotelevisivo  proprie della RAI, di contenuti della library  nella  propria  disponibilita’ aventi   ad   oggetto   documentazione   di   natura    istituzionale riconducibile ai generi informazione, approfondimento,  comunicazione sociale, pubblica utilita’, formazione  e  promozione  culturale,  in un’ottica  di  ulteriore  arricchimento  della  complessiva   offerta destinata all’estero ed in linea con  le  finalita’  esplicitate  nei precedenti commi 3 e 4.

    5. Rai Com, in caso di utilizzo dei suddetti materiali  ai  sensi del precedente comma, e’ tenuta ad inserire un’opportuna dizione  nei titoli di testa o di coda dei programmi e/o rubriche  televisive  e/o radiofoniche che saranno appositamente  realizzati  in  virtu’  della presente convenzione che evidenzi la collaborazione con la Presidenza attraverso la dicitura «documentazione fornita dalla  Presidenza  del Consiglio dei ministri».

Art. 2.

L’offerta televisiva e multimediale

    1.  Alla  luce  delle  premesse  e  delle  finalita’  di  cui  al precedente articolo, Rai Com riconosce come tratto  distintivo  della missione di servizio pubblico  della  RAI  la  qualita’  dell’offerta televisiva e multimediale destinata all’estero e si  impegna  ad  una programmazione televisiva e  multimediale  destinata  all’estero,  in aderenza con le caratteristiche socio-culturali dei diversi  Paesi  e dei  differenti  pubblici  di  riferimento  e  in  conformita’   alle indicazioni formulate dalla Commissione  permanente  di  monitoraggio nel verbale citato nelle premesse.

    2. La programmazione, per il periodo 7  maggio-31  ottobre  2016, deve prevedere n. 4272 ore complessive di programmazione di  cui  143 ore complessive di  programmazione  originale  dedicate  ai  seguenti generi:

    a)  informazione:  notiziari  con  programmazione  sistematica  o straordinaria;  programmi  relativi  ad   avvenimenti   a   carattere sistematico   o   straordinario;   informazione    istituzionale    e parlamentare; dibattiti politici; informazione religiosa;

    b) approfondimento: rubriche tematiche,  inchieste  e  dibattiti, talk show, reportage, attinenti a temi sociali, politici,  economici, di costume e di attualita’; rubriche  e  contenitori  televisivi  con prevalente contenuto di servizio e di ausilio alla vita quotidiana  e ai temi del benessere e della salute;

    c) sport:  manifestazioni  sportive  nazionali  e  internazionali trasmesse in  diretta  o  registrate,  di  interesse  generale  e  di settore; notiziari, rubriche e inchieste, finestre periodiche  almeno settimanali sulle reti digitali relative agli sport dilettantistici e minori;

    d) lavoro, comunicazione sociale, pubblica  utilita’,  turismo  e qualita’ del territorio, promozione culturale, scuola  e  formazione, spettacolo, minori, promozione dell’audiovisivo e insegnamento  della lingua italiana, generi che  saranno  definiti  in  coerenza  con  le previsioni del Contratto di servizio tra il Ministero dello  sviluppo economico e la RAI per il triennio 2010-2012.

    3. Con riguardo alla  programmazione  multimediale,  Rai  Com  si impegna ad assicurare la trasmissione via internet  delle  produzioni originali per l’estero di cui abbia la disponibilita’ dei diritti.  

    4.  Rai  Com  si  impegna   ad   utilizzare   nell’ambito   della programmazione per l’estero i  diritti  che  abbia  potuto  acquisire inerenti la trasmissione  delle  partite  di  calcio  dei  Campionati italiani di calcio di serie  A  e  serie  B  compatibilmente  con  la disponibilita’ dei medesimi in relazione alle condizioni di mercato.

    5. Rai Com si impegna ad  alimentare  la  programmazione  oggetto della presente convenzione sulla  base  delle  specifiche  iniziative editoriali attivate a seguito degli  accordi  definiti  con  enti  ed istituzioni per la valorizzazione del sistema Paese all’estero.

Art. 3.

Palinsesto dell’offerta televisiva e multimediale

    1. Il palinsesto di massima per il periodo  7  maggio-31  ottobre 2016 e’ incluso nel palinsesto annuale per il 2016 inviato da Rai Com il 1° dicembre 2015.

    2. In caso  di  proroga  della  presente  convenzione,  ai  sensi dell’art. 11,  comma  2,  Rai  Com  si  impegna  a  trasmettere  alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro un mese  dalla  data  di firma della proroga, lo schema di palinsesto dell’offerta  televisiva e multimediale di cui all’art. 2, recante l’indicazione delle ore  di programmazione distinte in programmazione originale e non, nonche’ la suddivisione  per  genere,  target  di   riferimento   ed   area   di distribuzione territoriale, corredata da  un  prospetto  relativo  ai costi previsti  per  le  prestazioni  dedotte  in  convenzione  e  la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro un mese  dalla  data  di ricezione  del  suddetto  palinsesto,  comunichera’  a  Rai  Com   le eventuali osservazioni.

    3.   Eventuali   variazioni   del   palinsesto   devono    essere preventivamente  comunicate  alla  Presidenza   del   Consiglio   dei ministri.

Art. 4.

Monitoraggio

    1. Il monitoraggio della presente convenzione e’  svolto  da  Rai Com a fine periodo di vigenza e le relative  risultanze,  comprensive delle informative e dei rapporti  di  cui  ai  successivi  commi  del presente articolo, sono  trasmesse  al  termine  del  monitoraggio  e comunque non oltre il mese successivo al periodo di riferimento, alla Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   –   Dipartimento   per l’informazione  e  l’editoria  ai  fini  dell’esame  da  parte  della commissione di monitoraggio  di  cui  al  successivo  art.  5  e  per l’adozione degli eventuali interventi tesi al  costante  allineamento dell’offerta  e  delle  modalita’  di  distribuzione  rispetto   alle finalita’ della presente convenzione.

    2. Il suddetto monitoraggio si esplica attraverso una dettagliata informativa della programmazione  televisiva  trasmessa  da  Rai  Com raggruppata secondo i generi indicati al precedente  art.  2  nonche’ attraverso rapporti sulla dimensione quantitativa degli utenti finali rispetto  ai  diversi  territori,  sulla  produzione  originale   per l’estero, specificando le percentuali per genere, per territori ed  i mezzi tecnici nonche’ le modalita’ di distribuzione all’utente finale (tipologia di piattaforma  distributiva,  trasmissione  in  chiaro  e pay). Il monitoraggio inoltre prevede un rapporto sui  programmi  dei canali terrestri e  satellitari  RAI  trasmessi  nei  palinsesti  per l’estero,  con  le  percentuali  per  genere,  per  territori  e  con l’indicazione dei  mezzi  tecnici  di  distribuzione,  nonche’  sulla qualita’ tecnica del segnale.

    3. Ai fini della verifica dei  risultati  di  cui  alla  presente convenzione, il Ministero degli affari esteri fa pervenire, entro  il mese di gennaio 2017, alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  – Dipartimento  per  l’informazione  e  l’editoria,  sulla  base  delle indicazioni  acquisite  dalle  rappresentanze   diplomatico-consolari italiane all’estero, una nota informativa in  merito  alla  qualita’, diffusione, ricezione del segnale nonche’ al gradimento dei programmi trasmessi nell’anno  di  riferimento  in  attuazione  della  presente convenzione.

Art. 5.

Commissione di monitoraggio

    1. Le  parti  concordano  che  resta  in  carica  la  Commissione permanente di monitoraggio, gia’ istituita con decreto del  capo  del Dipartimento per l’informazione e l’editoria  del  14  ottobre  2014, cosi’  composta:  capo  del   Dipartimento   per   l’informazione   e l’editoria,  tre  rappresentanti  designati  dalla   Presidenza   del Consiglio  dei  ministri  –   Dipartimento   per   l’informazione   e l’editoria, un rappresentante designato dal  Ministero  degli  affari esteri e quattro rappresentanti indicati da Rai Com.  La  commissione e’  presieduta  dal  capo  del  Dipartimento  per  l’informazione   e l’editoria che, in caso di impedimento, puo’ designare,  con  formale atto un proprio delegato.

    2. Le rispettive componenti della  commissione  possono  definire eventuali integrazioni della commissione  stessa  in  funzione  degli argomenti trattati.

    3. La Commissione permanente di monitoraggio  ha  il  compito  di procedere,  anche  alla  luce  dell’evoluzione  dello   scenario   di riferimento, alla definizione delle piu’ efficaci modalita’ operative di applicazione e  di  sviluppo  delle  attivita’  e  degli  obblighi previsti nella presente convenzione, nonche’ di valutare e verificare i risultati raggiunti dalla presente  convenzione  anche  sulla  base delle risultanze del monitoraggio contenute nelle informative  e  nei rapporti di cui all’art. 4 nonche’ della  nota  del  Ministero  degli affari esteri di cui al medesimo articolo.

    4. La Commissione permanente di monitoraggio  segnala,  altresi’, le proprie  valutazioni  e  le  verifiche  effettuate  sui  risultati raggiunti dalla suddetta convenzione,  alle  parti  ed  eventualmente anche al comitato di  cui  al  comma  7  del  presente  articolo  per l’adozione  degli  interventi  ritenuti  necessari  per  il  costante allineamento dell’offerta e delle modalita’ di distribuzione rispetto alle finalita’ della convenzione stessa.

    5. Per la validita’ delle riunioni della  Commissione  permanente di monitoraggio e’ richiesta la presenza della maggioranza  dei  suoi componenti e  le  determinazioni  sono  assunte  con  il  voto  della maggioranza dei presenti ad esclusione degli  astenuti.  In  caso  di parita’ di voti prevale  la  deliberazione  alla  quale  aderisce  il presidente.

    6. E’ prorogata, per la durata  della  presente  convenzione,  la segreteria tecnica, composta da funzionari del  Dipartimento  stesso, di cui la  Commissione  permanente  di  monitoraggio  si  avvale  per l’assolvimento dei propri compiti.

    7. La Presidenza del Consiglio dei ministri per le  questioni  di competenza attinenti all’attuazione della presente convenzione potra’ avvalersi di un apposito comitato, presieduto dal Sottosegretario  di Stato alla Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  con  delega  di funzioni relative all’informazione e all’editoria o, in sua vece, dal capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria e  composto  da rappresentanti della stessa Presidenza del  Consiglio  dei  ministri, del Ministero degli affari esteri, del Ministero delle  comunicazioni e del Ministero dell’economia e  delle  finanze,  alle  cui  riunioni potranno essere chiamati a partecipare rappresentanti del gruppo  RAI e  di  altri  organismi  interessati  per  le  valutazioni  congiunte inerenti il monitoraggio delle  attivita’  previste  in  convenzione.

Tale  comitato  valutera’,   tra   l’altro,   le   osservazioni,   le segnalazioni ed i suggerimenti degli italiani nel mondo in merito  ai programmi radiotelevisivi per l’estero ed al loro contenuto sotto  il profilo informativo e  culturale,  al  fine  di  formulare  eventuali proposte e suggerimenti correttivi, in coerenza con  le  linee  guida della presente convenzione.

Art. 6.

Corrispettivo

    1. La Presidenza – Dipartimento per l’informazione e  l’editoria, preso atto delle valutazioni effettuate dalla Commissione  permanente di monitoraggio ai fini di quanto  previsto  al  precedente  art.  5, corrisponde, per le prestazioni di cui alla presente  convenzione,  a Rai Com, per il  periodo  di  durata  della  convenzione  stessa,  un corrispettivo pari ad euro 3.413.699,12, compresa IVA di legge.

    2. Il suddetto corrispettivo si intendera’ comprensivo  di  tutte le spese relative alla produzione ed alla diffusione  dei  programmi, in esse comprese le erogazioni per diritti d’autore, diritti connessi ed affini,  nonche’  le  spese  tecniche  per  l’utilizzo  dei  mezzi satellitari,  multimediali,  per  l’organizzazione  e  gestione   dei palinsesti, etc.

    3. Rai Com rimettera’ alla Presidenza, per il periodo di  vigenza della presente convenzione,  una  fattura  posticipata,  firmata  dal legale rappresentante, corredata  da  una  dichiarazione  sostitutiva dell’atto di  notorieta’,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante, attestante i costi sostenuti in relazione alle prestazioni dedotte in convenzione, le ore di  programmazione,  distinte  in  programmazione originale e non, suddivise per genere, target di riferimento ed  area di distribuzione territoriale nonche’ l’effettivo livello tecnico del segnale.

    4. Il pagamento dei corrispettivi e’ effettuato – in ottemperanza al decreto legislativo del 9 novembre 2012, n. 192 –  entro  sessanta giorni dalla data di ricezione della fattura posticipata,  emessa  da Rai Com alla Presidenza del Consiglio dei ministri.  La  fattura  non potra’ essere emessa da Rai Com  in  epoca  antecedente  la  verifica della  conformita’  delle  trasmissioni  effettuate  ai   sensi   dei precedenti articoli 4 e 5 e, comunque, solo in presenza di  tutta  la documentazione   giustificativa   dell’avvenuto   adempimento   delle prestazioni.

    5. La fattura deve contenere,  in  detrazione  del  corrispettivo previsto per le prestazioni di  cui  alla  presente  convenzione,  il valore  dell’eventuale  diminuzione   del   numero   delle   ore   di programmazione di cui all’art. 2, comma 1, della convenzione  stessa, secondo i seguenti parametri:

    euro 5.000,00 per ciascuna ora di programmazione televisiva.  

   6. Superato il 10% delle ore non trasmesse si  applica  anche  la penalita’ prevista al successivo art. 9.

Art. 7.

Deposito cauzionale

    1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, le parti prendono atto che e’ stato costituito  ed  e’  mantenuto  un deposito cauzionale vincolato a favore della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  presso  un  primario  Istituto  di  credito  di  euro 350.000,00, in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale.  

    2. Gli interessi sulla somma depositata  sono  di  spettanza  del depositante.

    3. Ai sensi delle vigenti disposizioni  di  legge  l’imposta  sul valore aggiunto, ove dovuta, sui rimborsi per  i  servizi  effettuati dalla concessionaria e’ a carico delle  amministrazioni  dello  stato richiedenti, mentre le spese contrattuali della presente  convenzione sono a carico della predetta societa’.

Art. 8.

Risoluzione delle controversie

    1. Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in  applicazione  della presente convenzione.

    2. In caso di mancato accordo,  per  tutte  le  controversie  che dovessero sorgere circa l’interpretazione, la validita’, l’efficacia, l’esecuzione o  la  risoluzione  della  presente  convenzione,  sara’ competente il Foro di Roma.

Art. 9.

Penalita’

    1. In caso di  inadempienza  di  Rai  Com  nell’espletamento  dei servizi previsti, non dovuta a  cause  di  forza  maggiore  e/o  caso fortuito, verranno applicate le seguenti penali:

    euro 5.000,00, per ciascun giorno di ritardo nella  consegna  del palinsesto previsto in caso di proroga dall’art. 3, comma 2;

    euro 5.000,00, per ciascun giorno di ritardo nella consegna della documentazione di cui all’art. 4;

    euro 2.500,00,  per  ciascuna  ora  di  riduzione  dei  programmi radiofonici superiore al 10% annuo;

    euro 5.500,00,  per  ciascuna  ora  di  riduzione  dei  programmi televisivi superiore al 10% annuo.

    2. Il pagamento della suddetta penalita’ non esonera Rai  Com  da eventuale responsabilita’ verso terzi.

    3. Il pagamento della penalita’  sopra  evidenziata  deve  essere effettuato    entro    un    mese    dalla     relativa     richiesta dell’amministrazione. Trascorso tale termine, gli importi dovuti sono detratti dal corrispettivo di cui al precedente art. 5.  In  caso  di impossibilita’ di detrazione dal corrispettivo,  gli  importi  dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale di cui all’art. 7, che  dovra’ essere tempestivamente reintegrato.

    4. A seguito di continuate inadempienze (per un monte  ore  annuo non inferiore al 50% delle ore complessive  di  trasmissioni  di  cui all’art. 2), la Presidenza del Consiglio dei  ministri,  dopo  averlo notificato, puo’ a suo insindacabile giudizio,  disporre  l’immediata risoluzione della presente convenzione.

Art. 10.

Ulteriori accordi

    Le  parti  convengono  che  costituira’  oggetto   di   specifica trattativa e separata valorizzazione, sulla base della comune  intesa tra le parti, la disciplina dei seguenti aspetti (che, se  condivisi, si tradurranno in accordi applicativi alla presente convenzione):  

   il potenziamento di una  offerta  televisiva  internazionale  che preveda ulteriori offerte che potranno essere realizzate  utilizzando contenuti d’archivio, programmi tratti dalle reti  e  testate  RAI  e programmi originali di produzione e/o  d’acquisto,  privilegiando  in particolare sport e news;

    l’ampliamento   e/o   diversificazione    della    programmazione televisiva dell’attuale RAI Italia per singole aree geografiche,  con un interesse specifico, per quanto riguarda l’offerta televisiva, per l’area del Mediterraneo e dei Balcani nonche’ l’adozione di opportuni strumenti quali, a titolo esemplificativo, il bilinguismo o  comunque di sottotitoli  o  doppiaggio  per  rendere  comprensibile  l’offerta televisiva, almeno in parte, anche a chi non conosce l’italiano;

    la  razionalizzazione  e  ridefinizione  della  separazione   dei palinsesti tra Asia ed Africa;

    il potenziamento  della  promozione  di  RAI  Italia  ovunque  si realizzino nuove iniziative di distribuzione;

    l’implementazione di un  sistema  che,  impiegando  strumenti  ed indicatori idonei  –  quali,  in  particolare,  le  osservazioni,  le segnalazioni ed i suggerimenti degli italiani nel mondo in merito  ai programmi  radiotelevisivi  per  l’estero  –  possa   consentire   di effettuare  adeguate  valutazioni  in  merito  alla  qualita’   della programmazione percepita e alla  qualita’  tecnica  del  segnale,  in rapporto  alla  copertura  geografica  dei  territori  e  ai   canali distributivi, comprese le forme di  accesso,  attraverso  monitoraggi sulla distribuzione del segnale, sul rispetto degli standard tecnici, nonche’ sul riscontro quantitativo in termini di utenti raggiunti;

    l’attivazione,  sulla  base   delle   risultanze   del   predetto monitoraggio,  di  specifiche  iniziative  volte  a   modificare   la programmazione di RAI Italia rispetto ai target  di  riferimento  nei diversi territori  con  l’obiettivo  di  incrementare  i  livelli  di audience, in relazione ai risultati emersi  dal  monitoraggio  ed  ai parametri attesi.

Art. 11.

Durata

    1. Le condizioni e le modalita’ di cui alla presente  Convenzione saranno valide ed efficaci dal 7 maggio 2016 fino al 31 ottobre 2016.  

    2. In caso di ulteriore proroga oltre il 31  ottobre  2016  della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo affidata alla  RAI, le parti, di comune  accordo,  possono  procedere  al  rinnovo  delle medesime condizioni e modalita’ di  cui  alla  presente  convenzione, mediante scambio di note con firma digitale, da effettuarsi via  PEC, fino alla scadenza di detta proroga.

    3. Qualora circostanze  straordinarie  determinino  intollerabili squilibri delle prestazioni previste nella  presente  convenzione,  a richiesta di una delle parti potra’ procedersi alla  revisione  degli obblighi stabiliti in convenzione.

    4. La presente convenzione, che viene approvata con  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro degli affari esteri, il Ministro dell’economia e delle finanze  e  il Ministro dello sviluppo economico, e’  immediatamente  esecutiva  per Rai Com, mentre diviene esecutiva per la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per  l’informazione  e  l’editoria,  dopo  la registrazione da parte degli organi di controllo.

Art. 12.

Tracciabilita’ dei flussi finanziari

    1. Le parti assumono gli obblighi di  tracciabilita’  dei  flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dall’art. 7 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187.

    2. A tal fine Rai Com utilizza uno o piu’ conti correnti  bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa’  Poste  italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva.

    3. Rai Com, entro sette giorni dall’accensione del conto corrente dedicato o, nel caso di conto  corrente  gia’  esistente,  dalla  sua prima  utilizzazione  in  operazioni  finanziarie  relative  ad   una commessa pubblica, comunica gli estremi identificativi  dello  stesso nonche’ le generalita’ ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su  di  esso.  La  commissionaria  si  impegna,  altresi’,  a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

    4. Il presente contratto si intende risolto, ai  sensi  dell’art. 7, comma 1, punto 8), del citato decreto-legge 12 novembre  2010,  n. 187, in caso di mancato utilizzo  del  bonifico  bancario  o  postale ovvero  degli  altri  strumenti  idonei   a   consentire   la   piena tracciabilita’ delle operazioni.

       

                         Per la Presidenza del Consiglio dei ministri

                         Dipartimento per l’informazione e l’editoria

                                             Marino                  

Per Rai Com S.p.a.

     De Siervo