Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2016 “Approvazione della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, RAI Com S.p.a. e la Provincia autonoma di Bolzano per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano”

 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2016 

 

Approvazione  della  convenzione  stipulata  tra  la  Presidenza  del Consiglio  dei  ministri  –   Dipartimento   per   l’informazione   e l’editoria, RAI Com S.p.a. e la Provincia autonoma di Bolzano per  la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua  tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano.
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.12 del 16 gennaio 2017)
 

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina dell’attivita’  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante «Ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri»   e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  recante  «Norme generali  sull’ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni  pubbliche»  e  successive   modificazioni   ed,   in particolare, l’art. 16 che disciplina le funzioni  dei  dirigenti  di uffici dirigenziali generali;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22 novembre  2010,  recante  «Disciplina  dell’autonomia  finanziaria  e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
  Visto l’art. 6 della Costituzione che stabilisce che la  Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche;
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  31  agosto 1972, n. 670, recante  «Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il  Trentino  Alto Adige» e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  1°  febbraio 1973, n. 49, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale  per il Trentino Alto Adige: organi della  Regione  e  delle  province  di Trento e Bolzano e funzioni regionali» e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  1°  novembre 1973, n. 691, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige concernente usi e  costumi  locali  ed istituzioni culturali aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attivita’  artistiche,  culturali  ed  educative  locali  e,  per  la Provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi» e successive modificazioni;
  Vista la legge 14 aprile 1975, n.  103,  recante  «Nuove  norme  in materia di diffusione radiofonica e televisiva»,  ed  in  particolare degli articoli 19 e 20 che prevedono che la  societa’  concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo effettui,  sulla  base di una convenzione aggiuntiva da stipularsi  con  la  Presidenza  del Consiglio dei ministri, trasmissioni  radiofoniche  e  televisive  in lingua tedesca e ladina per la Provincia di Bolzano;
  Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante «Norme di principio in materia   di   assetto   del   sistema   radiotelevisivo   e    della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche’ delega al  Governo  per l’emanazione del testo unico  della  radiotelevisione»  e  successive modificazioni;
  Visto  il  «Testo  unico  dei  servizi  di  media   audiovisivi   e radiofonici» di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177  e successive modificazioni ed, in particolare, l’art. 11 con  il  quale vengono confermate le competenze  in  materia  di  servizi  di  media audiovisivi  e  radiofonici  attribuite  dalle  vigenti  norme   alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
  Visto l’art. 49, comma 1 del suddetto testo unico, come  modificato dall’art. 216, comma 24 del  citato  decreto  legislativo  18  aprile 2016, n. 50, che estende la durata dell’affidamento  alla  RAI  della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo fino alla data  del 31 ottobre 2016;
  Visto il Contratto nazionale  di  servizio  pubblico,  relativo  al triennio 2010 – 2012, stipulato, ai  sensi  dell’art.  45  del  sopra citato testo unico, tra il Ministero dello sviluppo  economico  e  la Rai Radiotelevisione italiana e approvato con  decreto  del  Ministro dello sviluppo economico del 27 aprile 2011 ed in particolare  l’art. 17  recante  «Iniziative  specifiche  per  la  valorizzazione   delle istituzioni e delle culture locali»;
  Vista la legge del 28 dicembre 2015, n. 220 recante «Riforma  della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo», in  particolare  l’art. 1, comma 1, lettera b), che prevede,  tra  l’altro,  a  modifica  del citato art. 45, comma 1, del suddetto testo unico, che i contratti di servizio siano rinnovati ogni cinque anni;
  Visto l’accordo sottoscritto in  data  30  novembre  2009,  tra  lo Stato, le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Trentino Alto Adige, che ha stabilito, nell’ambito del processo di  attuazione del federalismo fiscale, che la  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  a decorrere dall’anno 2010, assuma, tra  l’altro,  gli  oneri  riferiti alle trasmissioni di lingua tedesca e ladina di competenza della sede RAI di Bolzano (punto 5 dell’accordo);
  Visto l’art. 2, commi 106-125 della legge 23 dicembre 2009, n.  191 (finanziaria 2010) che ha recepito i contenuti del  predetto  accordo disponendo, tra l’altro,  il  concorso  finanziario  della  Provincia autonoma di Bolzano al riequilibrio  della  finanza  pubblica,  nella misura di 100 milioni di euro annui a decorrere  dal  2010,  mediante l’assunzione di oneri relativi  all’esercizio  di  funzioni  statali, anche delegate, definite d’intesa con il  Ministero  dell’economia  e delle finanze»;
  Visti, in particolare, il comma 123 del suddetto art.  2  che,  per quel che concerne le funzioni delegate  in  materia  di  trasmissioni radiotelevisive in lingua tedesca, ha rinviato agli «ulteriori  oneri specificati mediante accordo tra il  Governo  […]  e  la  Provincia Autonoma di Bolzano» e il comma 125 secondo cui «fino  all’emanazione delle norme di attuazione che disciplinano l’esercizio delle funzioni delegate di cui ai  commi  122,  123  e  124,  lo  Stato  continua  a esercitare le predette funzioni  ferma  restando  l’assunzione  degli oneri a carico delle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  a decorrere dal 1° gennaio 2010»;
  Tenuto  conto  che  il  nuovo  atto   convenzionale   deve   essere sottoscritto anche  dalla  Provincia  autonoma  di  Bolzano  che,  in attuazione di quanto disposto dall’art. 2, commi  106  –  125,  della citata legge  n.  191  del  2009,  assume  gli  oneri  relativi  alle trasmissioni dei programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina di competenza della sede RAI di Bolzano;
  Vista la Convenzione stipulata in data  31  dicembre  2012  tra  la Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri –   Dipartimento    per l’Informazione e l’editoria, la Provincia autonoma di  Bolzano  e  la Rai  –  Radiotelevisione  italiana  S.p.a.  per  la  trasmissione  di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e  ladina  nella Provincia autonoma di Bolzano, approvata con decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro  dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico in data  4 ottobre 2013;
  Considerato che occorre  procedere  al  rinnovo  della  convenzione sottoscritta il 31 dicembre  2012,  in  scadenza  alla  data  del  31 dicembre 2015;
  Visto  il  prospetto  presentato   da   RAI   per   l’alimentazione dell’offerta concernente la programmazione televisiva  e  radiofonica per l’anno 2016;
  Vista la Convenzione stipulata in data  23  dicembre  2015  tra  la Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri –   Dipartimento    per l’informazione e l’editoria, la Provincia autonoma di Bolzano  e  Rai Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e  televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano;
  Considerato che, come comunicato con note  del  31  luglio  2014  n prot. Rai Com /AD/3855/P e RAI/ALS/D/0011161, il ramo d’azienda della Rai Radiotelevisione italiana S.p.a. denominato «Area Commerciale» e’ stato conferito, con efficacia 30 giugno  2014,  a  Rai  Com  S.p.a., societa’ soggetta all’attivita’ di direzione  e  coordinamento  della stessa  Rai  Radiotelevisione  italiana  S.p.a.,  e  che  sono  stati trasferiti a Rai Com S.p.a. tutti  i  contratti,  attivi  e  passivi, debiti   e   crediti,   precedentemente   di   pertinenza   dell’area commerciale;
  Visto il documento unico di regolarita’ contributiva, con  scadenza validita’ il 4 marzo 2016, attestante la regolarita’ contributiva  di RAI Com S.p.a.;
  Vista la comunicazione di RAI Com S.p.a. sulla  tracciabilita’  dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della legge  n.  136  del  13 agosto 2010 e successive modificazioni;
  Visto il punto 131 dell’allegato alla legge 24  novembre  2006,  n. 286, che dispone, tra l’altro, che: «Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della  legge  14  aprile  1975,  n.  103,  sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  di concerto con  i  Ministri  dell’economia  e  delle  finanze  e  delle comunicazioni»;
  Visto il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  28 febbraio 2014 con  il  quale  l’on.  Luca  Lotti  e’  stato  nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data 23 aprile 2014 registrato alla Corte dei conti in data 8 maggio 2014, n. 1209, con cui al Sottosegretario  di  Stato  alla  Presidenza  del Consiglio dei ministri,  on.  Luca  Lotti,  sono  state  delegate  le funzioni spettanti  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  in materia di informazione, comunicazione ed editoria;
 

Decreta:

Art. 1

 
  1. E’ approvata, ai sensi degli articoli 19 e  20  della  legge  14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, l’annessa convenzione stipulata, in data 23 dicembre 2015, tra la Presidenza del  Consiglio dei ministri –  Dipartimento  per  l’informazione  e  l’editoria,  la Provincia autonoma di Bolzano e RAI Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e  ladina  nella Provincia autonoma di Bolzano, per il triennio 2016 – 2018.
  Il  presente  decreto  e’  trasmesso,  per   gli   adempimenti   di competenza,  all’Ufficio  del  bilancio  e  per   il   riscontro   di regolarita’ amministrativo – contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei conti,  e’  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.
  Roma, 30 settembre 2016
 
                          p. il Presidente
                  il Sottosegretario di Stato alla
                Presidenza del Consiglio dei ministri
              con deleghe in materia di comunicazione,
                      informazione ed editoria
                                Lotti
 
              Il Ministro dell’economia e delle finanze
                               Padoan
 
                Il Ministro dello sviluppo economico
                               Calenda
 

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri, reg.ne prev. n. 3136

Allegato
 

CONVENZIONE
 

per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi  in  lingua   tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano di programmi
 

TRA
 

la Presidenza del   Consiglio   dei   ministri –   Dipartimento   per   l’informazione e l’editoria, (codice fiscale  n.  80188230587),  di   seguito denominata anche «Presidenza del Consiglio», nella  persona  del cons. Roberto  G.  Marino,  nella  sua  qualita’  di  Capo  del   Dipartimento per l’informazione e l’editoria,  la Provincia autonoma di Bolzano –  Alto  Adige  (codice  fiscale  n.   00390090215), di seguito indicata  anche  come  «Provincia»,  nella   persona di Arno Kompatscher, nella sua qualita’ di Presidente della   Provincia,
 

E
 

Rai Com S.p.A., con sede legale in Roma, via Umberto Novaro n. 18 (CF   e/o  Partita  IVA  ed  iscrizione   al   registro   delle   imprese   12865250158), di seguito  indicata  anche  come  «Rai  Com»,  nella   persona  dell’avv.  Luigi  De  Siervo,  nella   sua   qualita’   di   amministratore delegato;
di seguito denominate anche “parti”.  
CIG: …
    Premesso che Rai Com agisce in qualita’ di  mandataria  esclusiva senza rappresentanza della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. (di seguito anche  «Rai») nella  definizione,  stipula  e   gestione   di contratti quadro e/o convenzioni con enti ed istituzioni, centrali  e locali, nazionali ed internazionali, pubblici e  privati,  aventi  ad oggetto la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale ovvero altre forme di collaborazione di natura varia, ivi  inclusi  i contratti quadro e/o convenzioni derivanti da  obblighi  e/o  impegni previsti nel Contratto di Servizio tra la Rai ed il  Ministero  dello sviluppo economico ed ha pertanto titolo per  stipulare  il  presente accordo;
    Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, recante  «Nuove  norme  in  materia  di  diffusione   radiofonica   e televisiva», ed in particolare gli articoli 19 e 20 che prevedono che la   societa’   concessionaria   del   servizio   pubblico   generale radiotelevisivo effettui, sulla base di una convenzione aggiuntiva da stipularsi con la Presidenza del Consiglio dei ministri, trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia di Bolzano;
    Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 e successive  modificazioni, recante  norme  di  principio  in  materia  di  assetto  del  sistema radiotelevisivo e  della  Rai  –  Radiotelevisione  italiana  S.p.a., nonche’ delega al Governo per  l’emanazione  del  testo  unico  della Radiotelevisione;
    Visto  il  testo  unico  dei  servizi  di  media  audiovisivi   e radiofonici, di seguito denominato anche come «testo unico»,  emanato con  decreto legislativo  31  luglio  2005,  n.  177  e   successive modificazioni,  che   ha   rinnovato   le   competenze   in   materia radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme  alla  Presidenza  del Consiglio dei ministri;
    Visto, in particolare, l’art. 7 del sopracitato testo  unico  che specifica che l’attivita’ di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio  di  interesse  generale  e  che  consente,  inoltre,  la possibilita’,  per la societa’ concessionaria  del  servizio  pubblico radiotelevisivo di stipulare contratti o  convenzioni  a  prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni;
    Visto l’art. 14 del testo unico  che  prevede  che  la  Provincia autonoma  di  Bolzano  provvede  alle  finalita’  del  testo   unico, nell’ambito delle specifiche competenze ad essa  spettanti  ai  sensi dello Statuto Speciale e delle relative norme  di  attuazione,  anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V  della  parte  seconda della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di  autonomia piu’ ampia a quelle gia’ attribuite;
    Visto il comma 2, lettera f), dell’art. 45  del  gia’  menzionato testo  unico  che   conferma   la   effettuazione   di   trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Bolzano;
    Visto l’art. 47 del sopramenzionato testo unico che prevede,  per la societa’ concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo,  il preciso obbligo di assicurare la  trasparenza  e  la  responsabilita’ nell’utilizzo del finanziamento pubblico tramite  la  tenuta  di  una contabilita’ separata per i ricavi derivanti dal gettito del canone e per l’attivita’ di servizio pubblico;
    Visto il decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,  convertito  con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che  specifica  che, al fine di garantire la trasparenza dei costi relativi al servizio in lingua tedesca e  ladina  nella  Provincia  di  Bolzano  ne  e’  data rappresentazione in un  apposito  centro  di  costo  all’interno  del bilancio della societa’ concessionaria e che le spese per la sede Rai di Bolzano sono assunte dalla Provincia autonoma di Bolzano,  tenendo conto dei proventi del canone e nell’importo non  superiore  ad  euro 10.313.000,00   (diecimilionitrecentotredicimila/00)    annui.    Gli eventuali  ulteriori  oneri  derivanti  dalla  predetta   convenzione rimangono  esclusivamente  a  carico  del  bilancio  della  Provincia autonoma di Bolzano;
    Visto l’art. 49 del gia’ citato testo unico in base al  quale  e’ affidata alla Rai – Radiotelevisione italiana S.p.a.  la  concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo fino al 6 maggio 2016;
    Visto l’art. 45 dell’anzidetto testo unico, cosi’ come modificato dalla  legge   «Riforma   della   Rai   e   del   servizio   pubblico radiotelevisivo», approvato in via definitiva dal Senato in  data  22 dicembre 2015, che specifica che, per garantire la trasparenza  e  la responsabilita’ nell’utilizzo del finanziamento pubblico provinciale, i costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina  sono rappresentati in apposito centro di costo del bilancio della societa’ concessionaria e gli oneri  relativi  sono  assunti  dalla  provincia autonoma di Bolzano nell’ambito delle risorse  individuate  ai  sensi dell’art. 79, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,  nell’importo non superiore ad euro 10.313.000 annui; tale importo e’  incrementato di ulteriori euro 5.000.000 per l’anno 2015 e di euro 9.687.000 annui a decorrere dall’anno 2016. Gli eventuali ulteriori  oneri  derivanti dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente  a  carico  della provincia autonoma di Bolzano.
    Visto il Contratto nazionale di servizio  pubblico,  relativo  al triennio 2010 – 2012, stipulato ai sensi dell’art. 45 del sopracitato testo unico tra il Ministero dello sviluppo  economico  e  la  Rai  – Radiotelevisione italiana S.p.a. e approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 aprile 2011, che prevede all’art.  17 che la Rai assicura una  programmazione  rispettosa  delle  minoranze culturali e linguistiche nelle rispettive  zone  di  appartenenza  ed effettua, per conto del  Consiglio  dei  ministri  e  sulla  base  di apposite  convenzioni,  servizi  per   le   minoranze   culturali   e linguistiche; nello specifico, in Provincia autonoma di  Bolzano,  la Rai si impegna ad effettuare trasmissioni radiofoniche  e  televisive nelle lingue tedesca e ladina;
    Visto lo Statuto Speciale per il Trentino-Alto  Adige,  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,  n.  670 che prevede all’art. 8 che, tra le materie nelle quali  la  Provincia autonoma di Bolzano ha potesta’  di  emanare  norme  legislative,  vi rientrano le attivita’ artistiche, culturali ed educative locali,  da esercitare anche tramite i mezzi radiotelevisivi;
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  1°  novembre 1973, n. 691, recante «norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente usi e  costumi  locali  ed istituzioni  culturali  (biblioteche,  accademie,  istituti,  musei), aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attivita’ artistiche, culturali ed educative locali, e, per la Provincia di Bolzano,  anche con mezzi radiotelevisivi, esclusa la facolta’ di impiantare stazioni radiotelevisive» che contiene disposizioni in merito alla sede Rai di Bolzano, tra le quali anche l’obbligo di appartenenza  al  rispettivo  gruppo linguistico del personale incaricato dei programmi  in  lingua tedesca e ladina;
    Visto l’accordo sottoscritto in data  30  novembre  2009  tra  lo Stato, le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  e  la  Regione Trentino-Alto Adige, che  stabilisce,  nell’ambito  del  processo  di attuazione del federalismo fiscale,  che  la  Provincia  autonoma  di Bolzano, a decorrere dall’anno 2010, assuma, tra l’altro,  gli  oneri riferiti alle trasmissioni di lingua tedesca e ladina  di  competenza della sede Rai di Bolzano (punto 5 dell’accordo);
    Visto l’art. 2, commi 106-125 della legge 23  dicembre  2009,  n. 191 (finanziaria 2010) che recepisce i contenuti del predetto accordo disponendo, tra l’altro,  il  concorso  finanziario  della  Provincia autonoma di Bolzano al riequilibrio  della  finanza  pubblica,  nella misura di 100 milioni di euro annui a decorrere  dal  2010,  mediante l’assunzione di oneri relativi  all’esercizio  di  funzioni  statali, anche delegate, definite d’intesa con il  Ministero  dell’economia  e delle finanze;
    Visti, in particolare, il comma 123 del suddetto art. 2 che,  per quel che concerne le funzioni delegate  in  materia  di  trasmissioni radiotelevisive  in  lingua  tedesca,  rinvia  agli  ulteriori  oneri specificati mediante accordo tra il Governo e la  Provincia  Autonoma di Bolzano, e il comma 125, secondo cui,  fino  all’emanazione  delle norme di  attuazione  che  disciplinano  l’esercizio  delle  funzioni delegate di cui ai  commi  122,  123  e  124,  lo  Stato  continua  a esercitare le predette funzioni  ferma  restando  l’assunzione  degli oneri a carico delle Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  a decorrere dal 10 gennaio 2010;
    Vista la Convenzione stipulata in data 31 dicembre  2012  tra  la Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri –   Dipartimento    per l’informazione e l’editoria, la Provincia autonoma di  Bolzano  e  la Rai  –  Radiotelevisione  italiana  S.p.a.  per  la  trasmissione  di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e  ladina  nella Provincia autonoma di Bolzano, approvata con decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro  dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico in data  4 ottobre 2013;
    Visto che la Rai ha  rappresentato  che  i  costi  relativi  alle attivita’ di trasmissione radiotelevisiva in lingua tedesca e  ladina effettuate negli anni 2013, 2014 e 2015 sono rispettivamente pari  ad euro 19.363.000,80, 20.060.000,00 e 20.030.000,00;
    Visto il prospetto presentato  da  Rai  Com  per  l’alimentazione dell’offerta concernente la programmazione televisiva  e  radiofonica in lingua tedesca e ladina per le annualita’ 2016, 2017 e 2018  ed  i costi previsionali riferiti all’anno 2016, presentato da Rai  Com  in data 11 dicembre 2015, che ammonta ad un importo complessivo  pari  a 20.070.000,00;
    Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2012 n. 192  che –  a modifica del decreto legislativo del 9 ottobre 2002 n. 231 –  recante la  direttiva  2001/7/UE  in  tema  di  ritardi  di  pagamenti  nelle transazioni  commerciali  tra  imprese  e  tra  imprese  e  pubbliche amministrazioni;
    Tenuto conto  che  Rai  Com,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri e la  Provincia  Autonoma  di  Bolzano  hanno  convenuto  di applicare il principio secondo cui quest’ultima dovra’  corrispondere a Rai Com un importo pari al costo effettivamente  sostenuto  per  la realizzazione della programmazione in lingua tedesca e ladina;
    Tenuto  conto  che  il  nuovo  atto  convenzionale  deve   essere sottoscritto anche  dalla  Provincia  Autonoma  di  Bolzano  che,  in attuazione di quanto  disposto  dall’art.  2,  commi  106-125,  della citata legge n. 191/09, assume gli oneri relativi  alle  trasmissioni dei Programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina  di competenza della Sede Rai di Bolzano;
    Considerando che occorre procedere al rinnovo  della  convenzione sottoscritta il 31 dicembre  2012,  in  scadenza  alla  data  del  31 dicembre 2015 (di seguito «Precedente Convenzione»);
    Considerato che e’ sorta contestazione  in  merito  all’ammontare dei corrispettivi dovuti dalla Provincia autonoma di Bolzano per  gli anni 2013, 2014 e 2015 in relazione alla Precedente  Convenzione  (di seguito «Contestazione»);
    Considerato che, nonostante la predetta  Contestazione,  Rai,  in quano societa’  concessionaria  dello  Stato  del  servizio  pubblico nazionale radiotelevisivo, ai  sensi  della  predetta  normativa,  e’ tenuta alle prestazioni oggetto della presente convenzione;
    Chiarito che la sottoscrizione  della  presente  convenzione  non implica acquiescenza e/o riconoscimento alcuno – da parte di Rai, Rai Com e/o  della  Provincia  Autonoma  di  Bolzano  –  in  ordine  alle rispettive pretese e/o eccezioni di cui alla richiamata Contestazione e/o rinuncia ai diritti e/o azioni connessi  a  e/o  derivanti  dalla Precedente Convenzione, che potranno liberamente essere fatti  valere in qualsiasi sede e/o tempo;
    Visto l’art. 31 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262  recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» convertito in legge 24 novembre 2006, n.  286,  art.  2,  comma  131,  il  quale dispone che le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli  19  e  20 della legge 4 aprile 1975, n. 103 e successive  modificazioni,  siano approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il  Ministro delle comunicazioni (ora dello sviluppo economico).
 
Tutto cio’ premesso
si conviene e si stipula quanto segue

 

Art. 1.

Oggetto e valore delle premesse
 
   

1. Le premesse costituiscono parte integrale  e  sostanziale  del presente atto e vincolano le Parti alla loro osservanza.
    2. Rai Com si impegna a realizzare la produzione e la  diffusione delle trasmissioni radiofoniche e  televisive  in  lingua  tedesca  e ladina per la Provincia autonoma di Bolzano nella misura minima di:
      n. 5.300 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua tedesca;
      n. 760 ore di trasmissioni televisive in lingua tedesca;
      n. 352 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua ladina;
      n. 100 ore di trasmissioni televisive in lingua ladina.
    Le trasmissioni  informative  saranno  realizzate  a  cura  delle locali   redazioni   giornalistiche   della   Testata   giornalistica regionale, mentre la programmazione  sara’  assicurata  dalle  locali strutture  di  programmazione  tedesca  e  ladina   della   Direzione coordinamento sedi regionali ed estere – Sede di Bolzano.
    3. Le trasmissioni in lingua ladina continuano ad essere  diffuse anche nella Val di Fassa.
    4.  I  programmi  devono   riferirsi   ad   un’ampia   gamma   di programmazione, equilibrata, variata  ed  accessibile  al  territorio provinciale  nel   suo   complesso   e   rispondere   alle   esigenze democratiche, culturali  e  sociali  della  popolazione  altoatesina, inclusa quella di garantire il pluralismo e la diversita’ culturale e linguistica.  I  programmi  devono   avere   contenuto   informativo, artistico, culturale, educativo e  ricreativo,  in  osservanza  della vigente normativa in materia, ai sensi dell’art.  8,  punto  4  dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.  670,  nonche’  delle norme di  attuazione  approvate  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691  e  successive  modificazioni  ed integrazioni.
    5. Rai Com si impegna ad intraprendere ogni possibile  sforzo  al miglioramento  dell’accessibilita’  del  servizio,  con   particolare riguardo agli utenti non udenti e non vedenti.
    6. Per garantire un’adeguata qualita’  del  servizio  di  cui  al comma 2 del presente  articolo,  Rai  Com  si  impegna  sin  d’ora  a prestare il massimo sforzo in termini di celerita’  della  tempistica relativa  ad   eventuali   sostituzioni   del   personale   impegnato nell’attivita’   oggetto   della   presente   Convenzione,   partendo dall’attuale organico di 4 unita’ per  la  programmazione  in  lingua ladina e 23 unita’ per la programmazione  in  lingua  tedesca,  preso concordemente atto di un fisiologico scostamento nei limiti  del  10% di tale misura.
    Laddove, in ogni caso, venissero rilevate  inadempienze  o  anche semplici  disallineamenti  rispetto  agli   obblighi   editoriali   e produttivi   previsti   nella   presente   Convenzione    chiaramente riconducibili alla carenza di personale, nei limiti dello scostamento del 10% di cui sopra, il tema sara’ affrontato in sede di Commissione Paritetica, organo che avra’ il compito di indicare anche i necessari interventi che la Rai si impegna ad attuare  nel  rispetto  dei  meri tempi tecnici occorrenti.
    Nel caso in cui le modalita’ sopra individuate e  concordate,  la cui attuazione verra’ monitorata puntualmente  nel  corso  del  primo anno di vigenza  della  presente  Convenzione,  non  dovesse  dare  i risultati di efficacia ed efficienza auspicati, le  parti  concordano di  incontrarsi  entro  il  semestre  successivo  per  rivedere   gli strumenti adottati e le modalita’ della loro attuazione.
 

Art. 2.

Varianti
 
   

1. Salvo quanto previsto nell’art.  1  e  fermo  restando  quanto disposto ai successivi articoli  4  e  6,  eventuali  variazioni  nel numero  delle  ore  di  trasmissione,  nonche’  nella   distribuzione giornaliera dei programmi devono  essere  preventivamente  concordate tra le Parti, tenendo conto della vigente normativa in materia, dello Statuto  Speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige  e  delle  norme  di attuazione approvate con decreto del Presidente della  Repubblica  1° novembre 1973, n. 691 e successive modificazioni ed integrazioni.
 

Art. 3.

Impianti
 
  

  1. I programmi oggetto della presente  Convenzione  sono  diffusi attraverso  gli  impianti  esistenti,  mediante   apparati   la   cui manutenzione e’ a carico del Gruppo Rai.
    2. Rai Com  fara’  ogni  ragionevole  sforzo  per  mantenere,  in collaborazione  ed  in  sinergia  con  la  Radiotelevisione   azienda speciale RAS, gli impianti in maniera tale da poter garantire al  mux 1 l’accessibilita’ del  servizio  all’intero  territorio  altoatesino nonche’  un’adeguata   qualita’   tecnica   del   servizio   pubblico radiotelevisivo agli  utenti  finali,  con  particolare  riguardo  al servizio televisivo in qualita’ HD.
    3. La Rai e la Provincia si impegnano a mantenere  il  tavolo  di lavoro che valuta il possibile sviluppo di sinergie per la gestione e manutenzione  della  rete  trasmissiva,  dandone  comunicazione  alla Presidenza del Consiglio. Al fine di conseguire obiettivi  comuni  di efficacia ed efficienza, potranno essere sottoscritti dalla Provincia separati  accordi  anche  con  altre  societa’  del  medesimo  gruppo societario cui appartengono Rai e Rai Com, determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 2359 del codice civile.
 

Art. 4.

Modalita’ di esecuzione
 
   

1. Fatta eccezione per l’anno 2016  (in  cui  i  palinsesti  sono stati consegnati alla Presidenza del Consiglio e  alla  Provincia  in data 30 novembre 2015), Rai Com predispone lo schema di massima della programmazione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina, che verranno realizzate nell’anno  successivo,  con l’indicazione  dettagliata  dei   contenuti,   delle   modalita’   di realizzazione,  delle  reti  di   diffusione   e   degli   orari   di trasmissione, da consegnare alla  Presidenza  del  Consiglio  e  alla Provincia entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento.
    2. La Presidenza del Consiglio e  la  Provincia,  entro  un  mese dalla data di ricezione del suddetto palinsesto, comunicano a Rai Com le eventuali osservazioni, che quest’ultima valutera’ acquisito anche il parere della Commissione paritetica di cui al successivo art. 6.
    3. Entro e non oltre il 28  febbraio  di  ciascun  anno  Rai  Com inoltra alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria e alla Provincia  autonoma  di  Bolzano – segreteria Generale una relazione sui programmi trasmessi, contenente la ripartizione delle ore di trasmissione tra  produzioni  originali, programmi  d’acquisto  e  repliche  nonche’   dati   disponibili   ed aggiornati riguardanti l’ascolto  e  il  gradimento,  anche  mediante eventuali indagini su abitudini di visione e  ascolto,  la  eventuale rilevazione di indici di ascolto  e  il  music-mapping,  nonche’  gli
orari dei programmi ed eventuali suggerimenti  recepiti  tramite  gli enti e le organizzazioni interessate.
 

Art. 5.

Attivita’ formative

 
    1. Rai Com si impegna a realizzare una specifica attivita’ per la formazione del personale programmista-regista  di  lingua  tedesca  e ladina che svolge le attivita’ oggetto  della  presente  convenzione, sia mediante l’istituzione di corsi presso la Sede Rai di Bolzano con l’intervento di docenti locali o incaricati da centri  di  formazione esteri, sia attraverso la partecipazione  del  suddetto  personale  a seminari svolti presso  enti  radiotelevisivi  dell’area  linguistica tedesca e ladina.
    2. Il personale sopra  indicato  beneficera’ –  limitatamente  al periodo di vigenza del presente accordo – di  un  sistema  premiante, per obiettivi e secondo livelli di risultati che saranno di volta  in volta assegnati ed ai quali sara’  associato  riconoscimento  di  una somma una tantum.
 

Art. 6.

Commissione paritetica

 
    1.  Entro  30  giorni   dalla   sottoscrizione   della   presente Convenzione, sara’ istituita un’apposita Commissione paritetica  che, ferma restando l’autonomia editoriale di Rai Com,  avra’  il  compito di:
      a) monitorare l’attivita’ di programmazione dei  palinsesti  ed esprimere valutazioni in merito ad eventuali modifiche  degli  stessi nonche’  monitorare  l’andamento  e  lo  stato  di  attuazione  delle attivita’ oggetto del  presente  accordo,  anche  in  relazione  agli obiettivi preventivati. La Commissione avra’  piena  visibilita’  sul programma di investimenti, riferito alla sede  Rai  di  Bolzano,  ivi compreso  il  budget  preventivo  riferito  ai  fondi  oggetto  della presente convenzione,  potendo  altresi’  formulare  suggerimenti  in merito;
      b)  attestare  l’effettiva  produzione   e   diffusione   delle trasmissioni di cui alla presente convenzione relativamente a ciascun anno di durata della stessa;
      c) effettuare, salvo quanto previsto nell’art.  1,  valutazioni in merito  alla  programmazione  delle  trasmissioni  radiofoniche  e televisive in lingua tedesca e ladina, proponendo altresi’  eventuali variazioni nel  numero  delle  ore  di  trasmissione,  nonche’  nella distribuzione giornaliera dei programmi, tenuto conto  della  vigente normativa  in  materia,  nonche’  dello  statuto  speciale   per   il Trentino-Alto Adige e delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n 691 e  successive modificazioni ed integrazioni;
      d)  assicurare  un  adeguato  livello  di  servizio,  esprimere osservazioni sul personale  del  Gruppo  RAI,  di  lingua  tedesca  e ladina, impiegato  nell’adempimento  delle  attivita’  oggetto  della presente Convenzione; a tale scopo Rai Com si  impegna  sin  d’ora  a prestare il massimo sforzo in termini di celerita’  della  tempistica relativa ad eventuali sostituzioni del medesimo;
      e)  vigilare  sul   corretto   e   trasparente   utilizzo   del finanziamento di cui al successivo art. 7  per  le  attivita’  e  gli obiettivi previsti dalla presente convenzione. A tale scopo  Rai  Com fornira’ alla Commissione un  documento  contabile  da  cui  potranno evincersi nel dettaglio tutte  le  spese  e  i  costi  relativi  alla programmazione oggetto della presente Convenzione;
      f) esprimere le proprie osservazioni in ordine  alle  priorita’ di utilizzo della cassa di  cui  all’art.  8  istituita  al  fine  di gestire ed assolvere le esigenze della Sede RAI di Bolzano.
    2. La Commissione  e’  composta  da  sette  rappresentanti  della Provincia  (il  Direttore  della  ripartizione  provinciale   1,   un giornalista  dell’Ufficio  stampa  della   Provincia   nominato   dal Presidente della Provincia, il  Presidente  di  RAS,  un  funzionario appartenente al gruppo linguistico  ladino  nominato  dal  Presidente della Provincia, il Segretario generale, 2  funzionari  nominati  dal Presidente della Provincia) e da sette rappresentanti del Gruppo  Rai (il Direttore della Sede Rai di Bolzano, il Direttore della Direzione coordinamento sedi regionali ed estere, il  Direttore  della  Testata giornalistica   regionale,   il   Coordinatore   responsabile   della programmazione   in   lingua   tedesca,   un    responsabile    della programmazione in lingua ladina, l’Amministratore delegato di Rai Com e il Direttore dello Staff del direttore generale  della  Rai).  Ogni membro della Commissione, per la partecipazione alle  singole  sedute della  Commissione,  puo’,  all’occorrenza,   designare   un   membro supplente.
    3. Le riunioni della Commissione si terranno ogni tre mesi  e  le spese inerenti il  suo  funzionamento  sono  a  carico  delle  parti, ciascuno per la parte inerente i propri rappresentanti.
    4.  Delle  decisioni  assunte  dalla  Commissione  a  seguito  di ciascuna riunione, dovra’ essere data comunicazione  alla  Presidenza del  Consiglio  dei  ministri –  Dipartimento  per  l’informazione  e l’editoria, anche mediante  l’invio  di  eventuali  verbali  o  altra documentazione.
 

Art. 7.

Corrispettivo

 
    1. La Provincia versa a Rai Com,  a  titolo  di  copertura  degli oneri riferiti alla produzione e alla diffusione  delle  trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina di cui  all’art. 1, un importo bloccato annuo pari ad euro 20.000.000,00  inclusa  IVA di legge.
    2. Il pagamento dell’importo e’ effettuato – in  ottemperanza  al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 – entro 30  giorni  dalla data di ricezione delle fatture posticipate annue emesse da  Rai  Com alla  Provincia  Autonoma  di  Bolzano,  corredate  di  dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta’,  sottoscritte  da  un  procuratore all’uopo delegato e munito dei relativi poteri, recanti l’indicazione delle  ore  trasmesse,  di  relazioni  di   sintesi   relative   alle programmazioni radiotelevisive di ciascun anno di riferimento, di  un riepilogo dettagliato dei costi. Copia della predetta  documentazione e’ inviata da  Rai  Com  anche  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri.
    3. Le fatture sono presentate da Rai Com in forma  elettronica  e riportano  il  Codice  identificativo  di  Gara  (CIG).  Le   fatture soddisfano i requisiti prescritti dal decreto-legge 24  aprile  2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 recante  «misure  urgenti  per  la  competitivita’  e  la   giustizia sociale».
    4.  La  Provincia,  prima   di   procedere   all’erogazione   del finanziamento, verifica la congruita’ tra le predette  relazioni  sul servizio svolto e le risultanze  del  centro  di  costo  dedicato  al servizio oggetto della presente convenzione, previsto dalla legge.
    5. Ai fini del pagamento dei suddetti importi –  nei  termini  di cui alla normativa vigente – il competente  Ispettorato  territoriale del Dipartimento per le Comunicazioni del  Ministero  dello  sviluppo economico fa pervenire alla Provincia  Autonoma  di  Bolzano  e,  per conoscenza, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e  all’Ufficio territoriale di Governo e a  Rai  Com,  la  dichiarazione  attestante l’effettivita’ delle trasmissioni di cui alla  presente  convenzione, in relazione a ciascun anno di vigenza della convenzione medesima.
 

Art. 8.

Cassa
 

    1. Una quota parte dell’importo annuale di cui al precedente art. 7, per un importo massimo di euro 300.000,00, sara’ impiegato per  la gestione delle  spese  di  carattere  ordinario  della  Sede  Rai  di Bolzano, con  lo  scopo  di  aumentare  il  tasso  di  funzionalita’, efficienza e rendimento delle strutture  dedicate  alla  trasmissione dei programmi in lingua tedesca e ladina.
    2. Nella gestione delle risorse di cassa, Rai Com e’ in ogni caso tenuta al rispetto degli obblighi di tracciabilita’ di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche nonche’ degli  obblighi in materia contabile di cui al comma 5 del precedente art. 7.

 
Art. 9.

Detrazioni e Penalita’
 

    1. In caso di  inadempienza  di  Rai  Com  nell’espletamento  dei servizi previsti, non dovuta a cause di forza  maggiore,  la  fattura deve contenere, in detrazione dall’importo di finanziamento  previsto dall’art. 7, il valore dell’eventuale diminuzione del numero  di  ore di  trasmissione  effettuate  rispetto  al  numero  di  ore  indicate dall’art. 1 della presente convenzione, secondo i seguenti parametri:  
     a) euro 942,02 per ciascuna ora di trasmissione radiofonica  in lingua tedesca;
      b) euro 16.245,15 per ciascuna ora di  trasmissione  televisiva in lingua tedesca;
      c) euro 1.812,76 per ciascuna ora di  trasmissione  radiofonica in lingua ladina;
      d) euro 20.143,88 per ciascuna ora di  trasmissione  televisiva in lingua ladina.
    2. Superato il 10%  delle  ore  non  trasmesse  vengono  altresi’ applicate le seguenti penali, salvo maggior danno:
      a) euro 516,46 per ciascuna ora  non  trasmessa  dei  programmi radiofonici in lingua tedesca e ladina da applicare al numero di  ore non trasmesse, quando quest’ultimo sia superiore al  10%  del  numero delle ore complessive;
      b) euro 5.164,57 per ciascuna ora non trasmessa  dei  programmi televisivi in lingua tedesca e ladina da applicare al numero  di  ore non trasmesse, quando quest’ultimo sia superiore al  10%  del  numero delle ore complessive.
    3.  Tale  ridotto  adempimento  non  genera  responsabilita’,  ma soltanto riduzione dell’importo di  finanziamento,  quando  esso  sia determinato da giustificate esigenze di modifica del palinsesto.
    4. Una penale pari a euro  516,46  viene  applicata  per  ciascun giorno  di  ritardo  nella  consegna  del  palinsesto  dei  programmi radiotelevisivi di cui all’art. 4, comma 1, oltre il termine previsto dal medesimo articolo.
    5. Il pagamento delle penalita’ suindicate deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta della  committente.  Trascorso tale termine, gli importi  dovuti  sono  detratti  dalla  committente dall’importo di finanziamento di cui al precedente art. 7.
    6. A seguito di ripetute inadempienze per un monte ore annuo  non inferiore al 50% delle ore complessive di trasmissione  di  cui  all’ art. 1, la Provincia e la Presidenza del  Consiglio  possono,  previa notifica,   disporre   l’immediata   risoluzione    della    presente convenzione.
 

Art. 10.

Tracciabilita’ dei flussi finanziari

 
    1. Le Parti assumono gli obblighi  relativi  alla  tracciabilita’ dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13  agosto  2010, n. 136 e successive modificazioni.
    2. In particolare, Rai Com utilizza, a tal fine, uno o piu’ conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse  pubbliche,  accesi presso banche o presso la societa’ Poste italiane S.p.A.
    3. Rai Com, entro sette giorni dall’accensione del conto corrente dedicato o, nel caso di conto  corrente  gia’  esistente,  dalla  sua prima  utilizzazione  in  operazioni  finanziarie  relative  ad   una commessa pubblica, comunica gli estremi identificativi  dello  stesso nonche’ le generalita’ ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. La Rai si impegna, altresi’,  a  comunicare  ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.
    4. Rai Com, in relazione alle attivita’  oggetto  della  presente convenzione, si impegna al rispetto  degli  obblighi,  relativi  alla tracciabilita’ dei flussi finanziari anche  nel  caso  di  ricorso  a eventuali fornitori terzi di forniture o servizi, cosi’ come previsto dal succitato art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e  successive modificazioni.
    5. Le Parti adempiono agli  obblighi  relativi  all’utilizzo  del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di  incasso  o di pagamento  idonei  a  consentire  la  piena  tracciabilita’  delle operazioni, di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010,  n.  136  e successive modificazioni.
    6. Il presente contratto si intende risolto, ai  sensi  dell’art. 3, comma 9-bis della citata legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, in caso di mancato utilizzo del  bonifico  bancario  o postale ovvero degli altri strumenti  idonei  a  garantire  la  piena tracciabilita’ dei pagamenti.
    7.  Al  fine  di  assicurare   l’effettiva   tracciabilita’   dei pagamenti, Rai Com si impegna altresi’ ad emettere  le  fatture  alla Provincia di cui al precedente art. 7 della presente Convenzione  nel rispetto della forma e dei contenuti prescritti dal decreto-legge  24 aprile 2014, n. 66,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  23 giugno 2014, n. 89 recante «misure urgenti per la competitivita’ e la giustizia sociale».
 

Art. 11.

Comunicazioni

 
    1.  Qualsiasi  comunicazione  dovuta  in   base   alla   presente Convenzione dovra’ essere effettuata per  iscritto  a  mezzo  lettera raccomandata A/R, anticipata tramite  fax  oppure  posta  elettronica certificata. Le comunicazioni si  intenderanno  validamente  eseguite alla data di ricezione del documento via fax oppure posta elettronica certificata, sempre che  esse  risultino  inviate  esclusivamente  ai seguenti indirizzi:
      a Rai Com: via Umberto Novaro, 18 – 00195 Roma,  all’attenzione di Luigi De Siervo;
      alla Provincia: piazza Silvius  Magnago,  1  –  39100  Bolzano, all’attenzione di Eros Magnago;
      alla Presidenza del Consiglio: Dipartimento per  l’informazione e l’editoria, via della Mercede, 9 – Roma,  all’attenzione  del  Capo del Dipartimento;
    ovvero presso il  diverso  indirizzo  che  ciascuna  delle  Parti potra’   comunicare   all’altra,   con   le    suddette    modalita’, successivamente alla data di sottoscrizione del presente  accordo.  I succitati indirizzi devono essere utilizzati  anche  per  ogni  altra incombenza relativa alla presente convenzione, ivi incluse  eventuali notificazioni giudiziarie.
 

Art. 12.

Deposito cauzionale

 
    1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente Convenzione, il Gruppo  Rai  mantiene,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della convenzione medesima, un  deposito  cauzionale  vincolato  presso  un primario Istituto di Credito di euro 200.000,00 in titoli di Stato  o equiparati al loro valore nominale.
    2. Gli interessi sulla somma depositata  sono  di  spettanza  del Gruppo Rai.
 

Art. 13.

Foro competente

 

    1. Le Parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in  applicazione  della presente Convenzione.
    2. In caso di mancato accordo,  per  tutte  le  controversie  che dovessero sorgere circa l’interpretazione, la validita’, l’efficacia, l’esecuzione o  la  risoluzione  della  presente  Convenzione,  sara’ competente il Foro di Roma.
 

Art. 14.

Rinvio

 
    1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento  alla  normativa  europea,  nazionale  e  provinciale  in materia radiotelevisiva e,  in  particolare,  al  testo  unico  della radiotelevisione, nonche’ allo  Statuto  Speciale  del  Trentino-Alto Adige.
 

Art. 15.

Spese

 
    1. Tutte le spese concernenti la corrente  Convenzione,  comprese quelle di registrazione, sono a carico di Rai Com.
    2. La presente Convenzione e’ soggetta a  registrazione  solo  in caso d’uso ai sensi dell’art.  1  lettera  a)  della  Tariffa,  parte seconda, allegata al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 aprile  1986  n.  131   e   successive   modificazioni.   L’eventuale registrazione sara’ soggetta al pagamento dell’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131.
 

Art. 16.

Durata

 
    1. Le condizioni e le modalita’ di cui alla presente  Convenzione saranno valide ed efficaci fino al 31 dicembre 2018. La durata  della presente convenzione e’ in ogni caso  subordinata  al  rinnovo  della concessione del servizio pubblico generale  radiotelevisivo  in  capo alla Rai.
    2.  Le  Parti,  di  comune  accordo   e   mediante   scambio   di comunicazioni, possono procedere al rinnovo delle medesime condizioni e modalita’ di cui alla presente Convenzione fino al 30 giugno 2019.
 

Art. 17.

Accordi applicativi

 
    1. Le Parti convengono  che  costituira’  oggetto  di  trattativa separata, sulla base della comune intesa tra le Parti, la  disciplina di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a  quelle  previste  nel presente accordo, nonche’ possibili ulteriori deleghe gestionali alla sede  di  Bolzano,  atte  a  garantire  un  sempre  piu’   efficiente svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione , che, se condivisi, si  tradurranno  in  separati  accordi  applicativi  della presente convenzione.
 

Art. 18.

Esecutivita’

 
    1. La  presente  Convenzione  viene  approvata  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri. Mentre impegna Rai Com per  la durata di cui  al  precedente  art.  17,  diventa  esecutiva  per  la Presidenza del Consiglio e la  Provincia  dopo  la  registrazione  da parte del competente Organo di controllo.
 

Art. 19.

Legge regolatrice e clausole finali

 
    1. La presente Convenzione e’ regolata dalla legge italiana.
    2. Le Parti riconoscono che la Convenzione ed ogni  sua  clausola sono state oggetto di trattativa e, quindi, non trovano  applicazione gli articoli 1341 e 1342 del codice civile.
    3. La presente Convenzione e’ redatta in tre esemplari,  uno  per la Presidenza del Consiglio, uno per la Provincia ed uno per Rai Com.      Letto, approvato e sottoscritto
      Roma, 23 dicembre 2015
 
             p. la Presidenza del Consiglio dei ministri
                               Marino
 
                 p. la Provincia Autonoma di Bolzano
                             Kompatscher
 
                             p. Rai Com
                               Siervo